SENTENZA
N. 25
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma,
del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
835, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, promosso
con ordinanza emessa il 27 giugno 1963 dal Tribunale per i minorenni di Napoli
nel procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, iscritta al n. 155 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, il Tribunale dei minorenni
di Napoli, con ordinanza 27 giugno 1963, ha sollevato di ufficio la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma,
del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
835, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Premesso che
l'attività del consulente tecnico nella esecuzione della perizia costituisce un
mezzo di attuazione della difesa, intesa in senso tecnico specifico, l'ordinanza
osserva che dalla inderogabilità del rito sommario nei procedimenti a carico
dei minori e dalla correlativa impossibilità del consulente tecnico di svolgere
a pieno, in tale rito, la sua attività, sembra consegua menomazione del diritto
di difesa. Essa pone in rilievo che il consulente tecnico non può assistere
alle operazioni compiute dal perito di ufficio durante la esecuzione della
perizia disposta nella istruzione sommaria, né può procedere, nella fase
dibattimentale, all'esame del periziando in mancanza del Giudice istruttore.
Inoltre, per lo stesso motivo, ove in questa fase la perizia sia disposta, le
parti non possono avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 314 e segg. del
Codice di procedura penale, ma possono soltanto presentare un loro consulente
tecnico all'udienza alla quale il dibattimento viene rinviato.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.
231 del 31 agosto 1963.
Nel presente giudizio
non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
Nel sollevare la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18,
secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835, il Tribunale dei minorenni di Napoli muove dalla premessa
che, non essendo consentita l'istruzione formale nei procedimenti davanti quel
Tribunale e mancando il Giudice istruttore, non possono trovare applicazione le
norme del Codice di procedura penale relative alla perizia, con che verrebbe a
mancare l'intervento e l'opera del consulente tecnico, e si verificherebbe la
lesione del diritto di difesa.
Ritiene la Corte che
la suddetta premessa non é esatta e che, ad escludere qualsiasi dubbio di
illegittimità, appare sufficiente una retta interpretazione della legge
istitutiva dei Tribunali per i minorenni.
Ed invero l'art. 13
di questa non si limita a stabilire che, per i reati di competenza di detto
Tribunale, si procede sempre con istruzione sommaria. Regola espressamente il
caso in cui sia necessario procedere a perizia (comma secondo dello stesso
articolo) e - in deroga al Codice di procedura penale - dispone che
"quando occorre una perizia, é ordinata dal P.M. ed eseguita secondo le norme
stabilite per la istruzione formale in quanto applicabili". Il significato
di questa chiara norma - che pur l'ordinanza non ha preso in esame - va inteso
come obbligo imposto al P.M. di applicare le disposizioni relative alla perizia
dettata dal Codice di rito; cioè come inserimento della perizia vera e propria
nella istruttoria eseguita dal Pubblico Ministero presso il Tribunale dei
minorenni con le modalità e le garanzie della formale istruttoria, e con la
sostituzione dell'organo che vi procede: non più il Giudice istruttore ma il
Pubblico Ministero. É vero che l'inciso "in quanto applicabili" può
restringere la portata della norma, ma questa é soltanto questione di
interpretazione affidata alla saggezza del giudice, il quale deve tenere presente
la finalità della norma di garantire i diritti della difesa nella esecuzione
della perizia e deve quindi fare in modo che tanto il difensore quanto il
consulente tecnico possano espletare compiutamente la loro opera.
La giurisprudenza
formatasi in materia di istruzione sommaria nel procedimento davanti ai
Tribunali ordinari non può avere alcuna attinenza con il procedimento davanti
al Tribunale dei minorenni, non soltanto per la suindicata disposizione, che in
materia di perizia modifica del tutto le comuni norme di procedura, ma anche
per le sostanziali differenze fra i due procedimenti.
Nell'uno dei quali il
rito sommario, ammesso per i casi di facilità e brevità delle indagini e per i
casi in cui non sia necessaria la perizia, ha carattere eccezionale, mentre il
rito formale costituisce la regola; nell'altro, invece, il rito sommario é la
unica e sola forma della istruzione, e, come tale, ha bisogno talvolta di
essere completato ed integrato da qualche norma speciale.
Sono peraltro
evidenti ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore ad
adottare il rito sommario nei procedimenti davanti al Tribunale dei minorenni.
La giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto é diretta in modo
specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei
minorenni; e la istruzione sommaria, per la rapidità con cui viene condotta e
per la normale facilità delle indagini rispetto a reati commessi da chi, anche
per ragioni di età, non é in grado di modificare od alterare gli elementi di prova,
appare più aderente alle finalità che si vogliono raggiungere. Mentre, per
quanto attiene più specificatamente ai diritti della difesa, va richiamato il
pensiero già espresso in altre sentenze da questa Corte e cioè che la garanzia
di tale diritto non esclude che le modalità del suo esercizio siano regolate
secondo le speciali caratteristiche della struttura di ciascun procedimento.
Le stesse
considerazioni valgono a dimostrare anche la legittimità della perizia disposta
dal Tribunale in sede dibattimentale ed eseguita fuori del dibattimento. Non
dice la legge quale organo deve essere delegato per la esecuzione della perizia
fuori del dibattimento, ma il silenzio non é di per se stesso motivo di
illegittimità, allorquando non mancano al giudice elementi interpretativi, per
la retta applicazione della legge, col rispetto di tutti i diritti difensivi
garantiti dalla Costituzione;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18,
secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i
minorenni, proposta dal Tribunale dei minorenni di Napoli in riferimento al
secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 marzo 1964.