SENTENZA N. 59
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma - seconda
proposizione - dell'articolo 133 del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 20 settembre 1958 dal Tribunale di Pescara nel procedimento
penale a carico di Bisbano Antonio, Dragani Ginseppe e Gnagnarella
Carminantonio, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959.
Udita la
relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli nella camera di consiglio del
10 novembre 1959.
Ritenuto
in fatto
Il Pretore
di Pescara, con sentenza 11 aprile 1957, condannava Bisbano Antonio, Dragani
Giuseppe e Gnagnarella Carminantonio a pene varie per concorso nel delitto di
truffa. Nel dibattimento davanti al Pretore gli imputati furono assistiti da un
unico difensore di ufficio.
In grado di
appello, proposto da tutti e tre gli imputati, costoro nominarono
rispettivamente il proprio difensore.
Nell'udienza
davanti al Tribunale di Pescara il difensore del Dragani, richiamandosi al
primo motivo dell'atto di appello, eccepiva la nullità del dibattimento di
primo grado, e quindi della sentenza, per violazione dell'art. 185, n. 3,
Codice proc. penale.
Rilevava in
proposito che il diritto dell'imputato all'assistenza sarebbe stato gravemente
pregiudicato per avere il primo giudice nominato un unico difensore di ufficio
a tutti e tre gli imputati le cui posizioni processuali non erano soltanto
incompatibili, ma addirittura tra di loro contrastanti. E soggiungeva che, ove
mai l'art. 133 Cod. proc. pen. dovesse ritenersi tuttora in vigore e non
abrogato dall'art. 185, n. 3, Cod. proc. pen., esso sarebbe incostituzionale
perché in violazione dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la
inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento;
principio informatore della legge 18 giugno 1955, n. 517. Aderiva la difesa
degli altri imputati.
Il
Tribunale, con ordinanza del 20 settembre 1958, premesso:
che la
dedotta ed accertata incompatibilità della difesa dei tre coimputati da parte
dell'unico difensore d'ufficio costituisce ipotesi espressamente contemplata
nella prima parte dell'art. 133 Cod. proc. penale;
che, ai
sensi della stessa disposizione, siffatta incompatibilità non può in questo
grado di giudizio, anche se oggetto di motivo di impugnazione, essere fatta
valere non avendola gli interessati tempestivamente rilevata; e ciò perché
l'ultima parte dell'art. 185 Cod. proc. pen. non contiene una abrogazione
implicita della specifica sanatoria prevista dal citato art. 133;
ritiene in
conseguenza che la lamentata nullità deve considerarsi sanata e che perciò va
presa in esame la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in
subordine dalla difesa, secondo la quale l'art. 133 Cod. proc. pen. nella parte
relativa alla menzionata sanatoria sarebbe in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, che riconosce la inviolabilità del diritto alla difesa in ogni
stato e grado del procedimento;
e, poiché
tale eccezione appare rilevante e non é manifestamente infondata, sospende il
giudizio e rinvia gli atti alla Corte costituzionale.
Non
essendosi le parti costituite, il Presidente della Corte, con decreto del 20
luglio
Considerato
in diritto
La Corte é
chiamata a decidere se la norma contenuta nell'articolo 133, primo comma
(seconda proposizione) Cod. proc. pen. sia in contrasto col principio della
inviolabilità del diritto alla difesa enunciato dall'articolo 24, secondo
comma, Costituzione.
L'articolo
133, primo comma, dopo avere affermato che, quando non vi é incompatibilità, la
difesa di più imputati può essere affidata ad un difensore comune, soggiunge
che la incompatibilità:
a) deve
essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a conoscenza e,
comunque, in tempo utile perché si possa provvedere alla sostituzione del
difensore, senza sospendere gli atti del procedimento; b) non può, in seguito,
essere opposta, né in via di eccezione, né come motivo di impugnazione.
Ciò
costituisce un limite all'esercizio del diritto di difesa, che viola la norma
contenuta nell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, secondo la quale
"la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento".
Invero
l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato devono servire
come strumento processuale per garantire la sostanza della difesa, la quale non
può essere operativa, quando lo stesso difensore si venga a trovare di fronte a
situazioni di fatto e di diritto inconciliabili.
Il conflitto
di interessi, determinato da posizioni riguardanti imputati diversi, paralizza
la difesa stessa e trasforma la incompatibilità in mancanza di assistenza.
Viene, cioè, meno il contrasto che qualifica l'essenza del rapporto
processuale, il quale sarebbe pertanto inidoneo a determinare una cooperazione
utile per l'applicazione della legge.
Come questa
Corte ha avuto occasione di affermare (sent. n. 46 dell'8 marzo 1957), il diritto della difesa,
garantito anche ai non abbienti (cit. art. 24, terzo comma), importa la
possibilità effettiva dell'assistenza tecnico-professionale per assicurare il
contraddittorio e rimuovere ogni ostacolo a fare valere le ragioni delle parti.
La difesa dell'imputato si viene, in tal modo, ad inserire nell'iter del
processo con carattere di essenzialità tanto da essere intimamente legata alla
regolare esplicazione del potere giurisdizionale.
Consegue
che, nel superiore interesse della giustizia, l'incompatibilità deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento; e che la valutazione della
incompatibilità non può essere rimessa alla parte che vi ha interesse. Il
superamento dei limiti prescritti dall'art. 133 Cod. proc. pen. viene, così, a
garantire la difesa con la estensione voluta dalla norma costituzionale.
Visti gli
articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma - seconda proposizione -
dell'articolo 133 Cod. proc. pen. (riguardante la incompatibilità della difesa
di più imputati affidata ad un difensore comune), sollevata con ordinanza del
Tribunale di Pescara del 20 settembre
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 novembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 1 dicembre 1959