SENTENZA
N. 2
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T.U. sugli assegni
familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1963 dal Tribunale di Matera nel procedimento civile
vertente tra Porcelli Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto
in fatto
Un'ordinanza del
Tribunale di Matera, emessa il 17 gennaio 1963 nel procedimento civile vertente
fra Porcelli Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto,
del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,
nel quale si stabilisce che i termini per il ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale avverso la decisione del Comitato speciale per gli
assegni familiari e quelli per l'azione giudiziaria a seguito delle decisioni
del Ministero decorrono dalla data di consegna all'ufficio postale di una
lettera raccomandata con la quale si dà notizia delle decisioni adottate
rispettivamente dal Comitato e dal Ministero.
L'ordinanza ha
rilevato che il far decorrere dalla data di spedizione postale il termine per
la proposizione dell'azione giudiziaria costituisce o può costituire violazione
di tre principi costituzionali: quello di eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge (art. 3), quello della facoltà di agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti (art. 24), e l'altro della tutela giurisdizionale contro gli
atti della pubblica Amministrazione. É ineluttabile la diversità di trattamento
per i destinatari della lettera del Ministero, a seconda che la residenza o il
domicilio di essi sia più o meno distante dal luogo di spedizione della
lettera; questa poi potrebbe non giungere in tempo congruo alla preparazione di
un'adeguata difesa o addirittura pervenire dopo la scadenza del termine,
rimanendo così la tutela del diritto dell'interessato condizionata al regolare
funzionamento del servizio postale; la posizione di un breve termine, com'é
quello di trenta giorni dalla comunicazione, costituisce infine una grave
restrizione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, divenendo
così indispensabile la determinazione di mezzi idonei ad assicurare la
probabilità che l'interessato abbia conoscenza della decisione della quale può
dolersi.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti il 4 aprile 1963, il giorno 9 successivo al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
É stata comunicata ai
Presidenti dei Senato e della Camera dei Deputati rispettivamente il 5 e il 6
aprile 1963. É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.
180 del 6 luglio 1963.
Nessuno si é
costituito innanzi a questa Corte.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale di
Matera ha osservato che é breve il termine stabilito per la proposizione
dell'azione giudiziaria in materia di assegni familiari. Ma é addivenuto a tale
rilievo soltanto per farne conseguire la maggiore gravità degli inconvenienti
che produce la norma sancita nel quarto comma dell'art. 58 del T.U. , che
regola la materia oggetto specifico della questione di legittimità
costituzionale proposta, secondo la quale quel termine decorre dalla data della
spedizione postale della lettera di comunicazione delle decisioni amministrative.
Infatti, nel dispositivo, l'ordinanza non fa richiamo al primo e al secondo
comma dello stesso articolo, che fissa quel termine; e nei motivi ammette che
un termine breve potrebbe talora essere necessario, ad avviso discrezionale del
legislatore.
Ritiene perciò la
Corte che non possa discutersi in questa sede della congruità del termine in
esame; del resto, solitamente giustificata con la esigenza di rendere rapida la
definizione di controversie che, come quelle relative agli assegni familiari,
hanno contenuto spiccatamente sociale. E limita quindi il suo giudizio alla
norma che statuisce sulla decorrenza del termine predetto.
2. - Questa norma non
si accorda con l'art. 113 della Costituzione.
A parte che essa
deroga senza alcuna giustificazione al sistema cui é ispirato quello generale
delle notificazioni e delle comunicazioni a mezzo del servizio postale, il
quale aderisce al criterio della recezione, é decisivo osservare che l'altro
principio, quello della spedizione, adottato nella norma denunciata, fa
decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'avverarsi
di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato, e
del cui verificarsi questi é in grado di avere notizia solo se e quando ne
riceva comunicazione. Ma la conoscenza della decisione del Ministro può
ritardare, a causa degli impedimenti che possono colpire la sfera dell'ufficio
postale; ed allora il termine per ricorrere al giudice potrebbe in fatto
ridursi o financo restare eliminato, e rimarrebbe condizionata alla diligenza
di quell'ufficio, e comunque al fatto delle persone addette ad esso, la
possibilità di una reazione giurisdizionale del destinatario o di una reazione
adeguata.
Questa Corte ha
deciso altra volta (sentenza 22 novembre
1962, n. 93) che il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge
ordinaria in modo da assicurarne l'effettività e da non renderne l'esercizio
estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie relative
agli assegni familiari non può essere motivo di pregiudizio alla esplicazione
di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura invece questa esplicazione
il principio che fa esaurire nella recezione il procedimento di notificazione o
di comunicazione a mezzo del servizio postale dell'atto contro cui la parte può
avere interesse a reclamare.
É ovviamente di
nessun rilievo l'obiettare che, secondo la prevalente interpretazione del
sistema, per il disposto dell'art. 98 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
richiamato nell'art. 58 del T.U. sugli assegni familiari, la parte può esperire
l'azione giudiziaria dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione del ricorso al Ministro, ove entro tale termine il ricorso non
sia stato deciso. Tale facoltà non é data per rendere possibile quella azione
quando la parte abbia ricevuto in ritardo o non abbia ricevuto la comunicazione
della decisione ministeriale, e quindi quale mezzo di protezione contro il
pericolo che l'interessato decada dall'azione giudiziaria per avere ignorato
che gli é stata spedita la comunicazione predetta. É data per stimolare il
Ministro all'esame sollecito del ricorso contro la decisione del Comitato;
tanto vero che non viene meno il diritto dell'interessato alla tutela
giurisdizionale se egli, confidando nella fondatezza delle sue istanze,
attendesse il completarsi del procedimento che ha iniziato (arg. art. 460 del
Codice di procedura civile).
3. - La norma
impugnata deve dichiararsi illegittima anche per quanto si riferisce alla
decorrenza del termine per il ricorso al Ministro. Infatti la regola che fa
iniziare tale termine dalla consegna all'ufficio postale della lettera con cui
si comunica all'interessato la decisione sfavorevole del Comitato speciale é
pure lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, perché un irregolare
funzionamento di quell'ufficio, ove provocasse la decadenza dal ricorso al
Ministro, rendendo immutabile la pronunzia del Comitato, precluderebbe l'azione
giudiziaria.
Non é dubbio che, se
si applica alla specie il ricordato art. 98 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
la parte, come, dopo il decorso di un uguale termine, può agire in via
giudiziaria ove il Ministro non si sia pronunziato sul ricorso contro la
deliberazione del Comitato, così ha facoltà di ricorrere al Ministro se il
Comitato non avrà deciso entro sessanta giorni sull'istanza ad esso proposta.
Ma le considerazioni sopra svolte circa le finalità della norma che attribuisce
quel potere valgono a convincere che la sua attribuzione non elimina nemmeno il
vizio di illegittimità della disposizione che fa decorrere dalla data di
spedizione postale anche il termine per il ricorso al Ministro contro la
decisione del Comitato speciale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi
sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 gennaio 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA -
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 1 febbraio 1964.