SENTENZA
N. 70
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del Codice civile, promosso
con ordinanza emessa il 30 settembre 1964 dal Tribunale di Milano sulla domanda
per dichiarazione di paternità naturale proposta da Occhi Ultimina, iscritta al
n. 192 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto
in fatto
La signora Ultimina
Occhi, con ricorso in data 22 settembre 1964, chiedeva al Tribunale di Milano
di essere autorizzata a promuovere il giudizio di riconoscimento giudiziale di
paternità a favore del proprio figlio minorenne Adriano Occhi.
Il Tribunale adito,
con ordinanza 30 settembre 1964, sollevava d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del Codice civile, in
relazione agli artt. 24, 30 e 111 della Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1965, n. 26.
La causa é stata
decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, non essendosi costituite le parti.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, proposta all'esame
della Corte, si basa sull'art. 30 della Costituzione, il quale, com'é noto,
dopo aver affermato nel terzo comma: "La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima", aggiunge nell'ultimo comma: "La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
É chiaro che la
ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di
tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, é fatta
oggetto di garanzia costituzionale.
La stessa norma
costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria, nel disciplinare la
materia, pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare
dall'esigenza, affermata nel terzo comma dell'art. 30, di far sì che la tutela
dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della
famiglia legittima, e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto
delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla
Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e
vessatoria.
Accertare se, nello
stabilire questi limiti, la legge ordinaria (nel caso presente, l'art. 274 del
Codice civile) abbia violato alcuni principi sanciti dalla Costituzione forma
oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
2. - La previsione
legislativa, contenuta nell'art. 274 del Codice civile, di un giudizio di
delibazione della domanda intesa a ottenere la dichiarazione giudiziale di
paternità, rientra in quella predisposizione di limiti che, in relazione alla
particolarità della materia, la stessa Costituzione ha attribuito alla legge
ordinaria.
A giudizio della
Corte, essa non contrasta col principio che tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, della Costituzione), né col
riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternità, contenuto
nell'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, in quanto, come i lavori
preparatori del Codice civile e la giurisprudenza hanno concordemente
precisato, la decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda
non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere
riproposta.
Ma anche in questi
suoi limitati effetti, il procedimento di cui trattasi é vincolato al rispetto
del diritto di difesa delle parti, garantito dal secondo comma dell'art. 24
della Costituzione.
Con questo diritto
contrastano, invece, alcune modalità del procedimento, stabilite dal secondo e
terzo comma dell'art. 274.
In primo luogo,
contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione l'incompleta
garanzia del contraddittorio. É vero che é prevista la personale audizione delle
parti, qualora compaiano, e la nomina di un curatore speciale, in caso di
incapaci; ma alla comparizione delle parti non sono assicurate adeguate
garanzie, anche perché é esclusa l'assistenza del difensore, che pur sarebbe
richiesta dalla particolare complessità che spesso presentano i casi di cui
trattasi.
Inoltre, il diritto
di difesa é violato dalla segretezza della inchiesta sommaria. É fuori dubbio
che la delicatezza della materia richiede che sia esclusa la pubblicità del
procedimento e che sia assistito da ogni cautela l'esercizio del potere
d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria; ma il mantenere totalmente
segreta l'inchiesta e i suoi risultati nei confronti delle parti limita
l'attività processuale di questo ed esclude il contraddittorio proprio in
relazione all'accertamento di quei fatti, da cui può dipendere l'ulteriore
esercizio dell'azione garantita dalla Costituzione. E in contrapposta ma
analoga situazione di svantaggio viene, ovviamente, a trovarsi la parte contro
la quale il ricorso é stato prodotto.
É vero che, come si é
ricordato e come si legge nella relazione al Codice civile, dato che la
decisione non forma giudicato, l'istanza potrà essere sempre ripresentata sulla
base di nuovi elementi; ma la violazione del diritto di difesa sta proprio nel
porre l'interessato nella necessità di dare inizio a un nuovo procedimento e di
dover proporre nuovi elementi all'esame del magistrato, senza sapere perché non
furono riconosciuti indizi di fondatezza negli elementi già addotti.
Ulteriore violazione
del diritto di difesa deriva dalla non impugnabilità del decreto emesso dal
Tribunale in camera di consiglio. Si può qui prescindere da ogni discussione
sulla natura del procedimento in esame e dell'atto che lo conclude, anche
perché la norma dell'art. 274, che non richiede la motivazione del decreto e lo
dichiara non soggetto a reclamo, deroga alle norme comuni ai procedimenti in
camera di consiglio (artt. 737 e 739 del Codice di procedura civile). Ma é
comunque manifestamente in contrasto col diritto di difesa il non poter
interloquire sui motivi di un provvedimento, da cui dipende l'ulteriore
svolgimento del processo, e non poter proporre contro di esso alcun gravame.
Va anche qui
ricordato che la giurisprudenza ha attenuato la portata della norma in esame,
interpretandola nel senso di ammettere l'impugnativa quando il decreto sia
incorso in violazione di diritto o sia andato oltre l'esame preliminare della
richiesta; ma, mentre questo atteggiamento della giurisprudenza é esso stesso
un indizio della particolare gravità della norma, resta il fatto che é proprio
l'insindacabilità del provvedimento emesso in base ad una valutazione puramente
delibatoria degli indizi che contrasta con le garanzie che la Costituzione ha
voluto assicurare al diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento
giudiziario.
Le esposte
considerazioni, mentre portano a ritenere la illegittimità costituzionale di
quelle parti dell'art. 274, commi secondo e terzo, del Codice civile, che, come
si é visto, contrastano col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione,
rendono superfluo l'esame della questione di legittimità costituzionale in
relazione all'art. 111 della Costituzione.
Sarà cura del
legislatore provvedere, in conformità ai principi costituzionali qui indicati,
a una integrazione della disciplina del procedimento che ha formato oggetto
della presente decisione, per il quale intanto varranno, in quanto applicabili,
le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
3. - Dal
riconoscimento che la previsione di un giudizio di delibazione della domanda di
dichiarazione giudiziale della paternità non é, per se stessa, in contrasto con
la Costituzione, deriva che non può considerarsi fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 275 del Codice civile.
La previsione di una
pena pecuniaria, ivi contenuta, non impedisce l'esercizio dell'azione, mentre
costituisce una remora, che trova giustificazione in quei limiti, di cui la
Costituzione ha demandato la determinazione alla legge ordinaria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice
civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non
motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la
necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei
difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara, sempre in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità
costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in
cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.