SENTENZA
N. 39
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 674, n. 1, del Codice di procedura penale, promosso
con ordinanza 10 marzo 1960 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento di
riconoscimento di sentenza penale straniera emessa nei confronti di Iavarone
Rocco, iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con sentenza del 21
maggio 1957, il Tribunale distrettuale di Zurigo condannava il cittadino
italiano Iavarone Rocco, per il reato di truffa, a mesi due di carcere e al
bando dal Paese per la durata di anni cinque. La Procura generale presso la
Corte d'appello di Napoli, il 4 marzo 1958, richiese il riconoscimento della
suddetta sentenza. La 1 Sezione della Corte, con sua decisione del 7 giugno
1958, negava il riconoscimento, per difetto di una delle condizioni stabilite
dall'art. 674, n. 1, Cod. proc. pen., e precisamente per non essere stato
l'imputato nel dibattimento assistito da un difensore, non prevedendo la legge
processuale svizzera la difesa di ufficio (nota del Presidente del Tribunale di
Zurigo in data 24 gennaio 1958). Il Procuratore generale presso la Corte
d'appello propose ricorso per cassazione, sostenendo che la sentenza straniera
avrebbe dovuto essere riconosciuta, in quanto una delle condizioni richieste
dall'art. 674, n. 1, Cod. proc. pen. (presenza
dell'imputato al dibattimento) risultava osservata, il che bastava, dovendosi
l'osservanza di quelle condizioni ritenere disposta dalla legge in via
alternativa. Con sentenza del 22 gennaio 1959, la Corte di cassazione, in base
ai motivi addotti dal Procuratore generale ricorrente, accoglieva il ricorso,
rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte di appello di
Napoli.
Davanti alla 2
Sezione penale di quella Corte, all'udienza del 14 gennaio 1960, il difensore
dello Iavarone sollevò eccezione di illegittimità costituzionale della norma
dell'art. 674, n. 1, Cod. proc. pen., "in relazione agli artt. 31 delle
pre - leggi e 24 della Costituzione". La Corte, con ordinanza del 10 marzo
1960, ritenuta la eccezione non manifestamente infondata, rimise gli atti alla
Corte costituzionale sostenendo che "il riconoscimento della sentenza
penale straniera sarebbe contrario ai principi del nostro sistema
legislativo". E ciò perché, a norma dell'art. 24, primo capoverso, della
Costituzione, la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sempre secondo la predetta ordinanza, "il ripetuto art. 674,
n. 1, Cod. proc. pen. appare in contrasto e con la Costituzione e con l'attuale
concezione giuridica e sociologica del diritto di difesa, questa intesa anche
nel senso tecnico, concezione che ha portato alla formulazione, dopo un periodo
politico - sociale particolare, della norma di cui all'art. 185, n. 3 e ultimo
capoverso, Cod. proc. penale".
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 maggio 1960, n. 112. Il 15 aprile 1960 si costituiva in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la questione sarebbe
infondata per i seguenti motivi:
a) il principio
affermato nell'art. 24 della Costituzione investe l'esercizio della
giurisdizione del territorio dello Stato per il quale la Carta costituzionale é
imperativa;
b) il diritto di
difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e
professionale nello svolgimento del processo. Le modalità di esercizio non sono
tali da ledere o menomare l'esistenza del diritto allorché di esso siano
assicurati lo scopo e la funzione. La mancanza dell'assistenza del difensore,
verificatasi nel caso in esame per difetto nell'ordinamento svizzero
dell'istituto della difesa di ufficio, non vale ad escludere o menomare
l'esercizio del diritto di difesa se l'imputato ha presenziato al dibattimento;
c) anche
l'ordinamento processuale italiano riconosce la possibilità che talvolta
l'imputato non sia assistito dal difensore, come in taluni giudizi per
contravvenzioni (art. 125 Cod. proc. pen.), e, pertanto, il diritto di difesa
deve intendersi assicurato se sia riservato alla determinazione della parte lo
stare in giudizio con l'assistenza del difensore;
d) presupposto del
riconoscimento della sentenza penale straniera é la sussistenza di un trattato
di estradizione fra lo Stato italiano e quello straniero, il che lascia
ragionevolmente supporre che sia stato attentamente valutato il grado di
civiltà del Paese con il quale il trattato é stipulato e con esso l'osservanza
delle regole fondamentali della civiltà, fra le quali va compreso il diritto di
difesa.
Considerato
in diritto
I termini della
questione, non direttamente formulati nel dispositivo dell'ordinanza, devono
dedursi dall'integrale contesto di essa, e principalmente dalla esposizione dei
vari atti del giudizio di riconoscimento della sentenza del Tribunale di
Zurigo. Respinta, con la decisione del 7 giugno 1958 della prima Sezione della
Corte di appello di Napoli, la richiesta di riconoscimento della sentenza, in
quanto il condannato non era stato assistito dal difensore, per difetto
nell'ordinamento processuale svizzero dell'istituto della difesa di ufficio; e
accolto poi, contro siffatta decisione, il ricorso del Procuratore generale
della Corte di appello di Napoli, in base al criterio che per potersi procedere
al riconoscimento sarebbe sufficiente il verificarsi, in senso positivo, di una
sola delle condizioni indicate dall'art. 674, n. 1, Cod. proc.
pen. (citazione a comparire in
giudizio, ovvero assistenza o rappresentanza da parte di un difensore), la
questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa davanti alla
Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, risulta stabilita nel senso che
l'art. 674, in quel modo interpretato, sarebbe costituzionalmente illegittimo,
in quanto renderebbe possibile il riconoscimento di una sentenza straniera
anche se emessa a conclusione di un procedimento nel quale fosse mancata
l'assistenza del difensore.
Questa Corte é però
d'avviso che della norma impugnata possa darsi con sicurezza una
interpretazione che esclude ogni fondamento alla sollevata questione.
Risulta chiaro
dall'art. 674, n. 1, ed é ammesso concordemente, che per la soluzione negativa,
cioè perché valga il divieto di riconoscimento della sentenza straniera, basti
il verificarsi di una sola delle condizioni prescritte, cioè che faccia difetto
o la citazione in giudizio ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte di un
difensore. Non possono, invero, esservi dubbi sulla indicazione nettamente
alternativa che, a tal fine, dall'art. 674, n. 1, si fa delle condizioni
stesse, col prescrivere che la Corte di appello non può dare riconoscimento
alla sentenza straniera "se il condannato non é stato citato a comparire
in giudizio o non é stato assistito o rappresentato da un difensore".
Se ciò é vero, non
può esser vero quanto, anche nel giudizio che ha dato luogo alla presente
controversia, é stato sostenuto per il caso opposto. Non é, cioè, sostenibile
che per potersi dalla Corte d'appello, non già negare, ma concedere il
riconoscimento, sia del pari sufficiente il verificarsi, in senso positivo,
anche di una sola delle condizioni stesse, vale a dire che basti la citazione a
giudizio ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte del difensore. Infatti,
posto che per la soluzione negativa (divieto del riconoscimento della sentenza
straniera) sia sufficiente il verificarsi anche di una sola delle condizioni
indicate nell'art. 674, n. 1, é evidente che di tali condizioni negative
nemmeno una dovrà verificarsi perché si abbia la soluzione positiva
(possibilità del riconoscimento). Il che significa che per potersi disporre il
riconoscimento é indispensabile il ricorrere, congiuntamente, e della citazione
a giudizio e della assistenza o rappresentanza del difensore. Ammettere che ne
basti una sola significa ricadere, senza possibilità di dubbi, nella ipotesi
del divieto del riconoscimento.
Si viene con ciò ad
escludere che la norma dell'art. 674 sia in contrasto col diritto della difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione, diritto del quale, per la parte che
le compete, essa contiene una netta riaffermazione. Spetterà poi, volta per
volta, in sede di applicazione della norma ordinaria, al giudice competente per
il riconoscimento della sentenza straniera lo stabilire se il diritto medesimo,
in relazione alle particolarità di ciascuno dei vari ordinamenti, trovi in
concreto la tutela che é riaffermata nell'art. 674.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, sollevata con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 10
marzo 1960, sulla legittimità costituzionale dell'art. 674, n. 1, del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria l'11 luglio 1961.