SENTENZA
N. 41
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del Codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1964 dal Tribunale di Locri
nel procedimento penale a carico di Crapanzano Michele, iscritta al n. 120 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 182 del 25 luglio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto
in fatto
Il Tribunale di Locri
(ordinanza 4 giugno 1964) ha contestato la legittimità costituzionale dell'art.
522, ultima parte, del Codice di procedura penale, nel punto cioè in cui
prescrive che il giudice di appello decide in merito inappellabilmente quando
riconosce erronea la pronuncia di quello di primo grado che abbia dichiarato
estinto il reato o che abbia dichiarato che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita.
L'ordinanza osserva
che la norma suddetta viola l'art. 24 della Costituzione perché priva
l'imputato di un grado del giudizio, in difformità dal sistema generale che
risulta dall'art. 36 del Codice di procedura penale, nel testo modificato dalla
legge 18 giugno 1955, n. 517; perciò é lesiva del diritto di difesa.
L'ordinanza é stata notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 giugno 1964 (l'imputato era
presente all'udienza) e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica rispettivamente il 22 ed il 24 giugno 1964. É stata
poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio
1964.
Nessuno si é
costituito innanzi a questa Corte.
Considerato
in diritto
1. - La questione
deve reputarsi limitata all'ultima parte dell'art. 522 del Codice di procedura
penale, a quella cioè che attribuisce al giudice di appello la potestà di
decidere sul merito quando riconosca erronea la sentenza del primo giudice con
la quale sia stato dichiarato estinto il reato o sia stato dichiarato che
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita.
Rimane esclusa cioè
dall'oggetto dell'odierno giudizio la parte della norma denunciata che non
ammette l'appello avverso la sentenza di merito pronunziata nella nuova fase:
questa esclusione non é espressamente fatta nella ordinanza del giudice a quo,
ma risulta dal modo come é stata posta la questione di legittimità (sentenza 21 giugno 1960, n. 44).
Il tema di tale
inappellabilità riguarda soltanto la fase successiva alla pronunzia di merito;
e non é supponibile che il Tribunale ne abbia ritenuto rilevante l'esame ai
fini di tale pronunzia. É da credere perciò che esso abbia inteso che fosse più
conforme al precetto costituzionale invocato, anziché il suo obbligo di pronunziare
sul merito, come prescrive l'art. 522, ultima parte, del Codice di procedura
penale, quello di rinviare la causa al giudice di primo grado dopo avere
accertato la erroneità della sentenza appellata per ciò che concerne le
questioni pregiudiziali in essa decise. Il richiamo che nell'ordinanza si fa
all'art. 36 del Codice di procedura penale conferma tale giudizio.
2. - La questione
prospettata non ha però fondamento.
Altra volta questa
Corte ha deciso (sentenza 8 marzo 1957, n. 46) che il diritto di difesa si configura come
possibilità effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento
di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso
ogni ostacolo a far valere le istanze e le ragioni delle stesse.
Nel quadro di
sviluppo di questa valutazione, non si può sistemare, fra gli impedimenti ad
una ampia esplicazione del contraddittorio e della difesa, l'attribuzione al
giudice di appello della potestà di pronunciare sul merito in una fattispecie
nella quale quello di primo grado ha esaurito la sua funzione unicamente con la
decisione di questioni preliminari: il giudice al quale si é data quella
potestà é quello stesso che sarebbe stato chiamato al riesame del merito ove il
merito fosse stato trattato nella sentenza di primo grado, ed é per una
esigenza di economia processuale che é imposto al magistrato di appello di
trattenere il processo, in ipotesi in cui in primo grado non si siano consumate
nullità. Il diritto di difesa, in tali casi, é stato assicurato innanzi al
primo giudice perché la parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla
discussione del merito; e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice,
perché quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito, sia pure entro
l'ambito dei motivi di appello dedotti dal Pubblico Ministero, ed ha anche il
potere di rinnovare il dibattimento, così da escutere le ulteriori prove che
fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia.
Non é tanto la doppia
istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di
prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano
legittimamente precluse; e la norma denunciata non toglie questa possibilità
quando, nell'ipotesi da essa prevista, affida l'esame del merito al giudice di
appello, anziché rimetterlo a quello di primo grado in applicazione di quanto
in via generale é prescritto nell'art. 36 del Codice di procedura penale. A
prescindere dal discutere se il principio del doppio grado di giurisdizione
trovi una garanzia costituzionale, non é, del resto, vano ricordare che esso
non suole essere inteso nel senso che tutte le questioni di un processo debbano
essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere
data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di istanza
diversa, anche se il primo non le abbia tutte decise; e per giunta quel
principio non trova una formulazione recisa ed assoluta.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del
Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Locri con ordinanza del 4
giugno 1964, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 maggio 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 maggio 1965.