SENTENZA N.
190
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 10 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969; b) dell'art. 304 bis del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il
4 giugno 1970 dalla Corte costituzionale nel corso del giudizio di
legittimità costituzionale sub a), iscritta al n. 203 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15
luglio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre
1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale
pendente innanzi al giudice istruttore del tribunale di Roma la difesa del sig.
Luigi Bertett - a seguito del rigetto di una sua istanza diretta ad essere
ammessa a presenziare, al pari del pubblico ministero, all'interrogatorio
dell'imputato - eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 303 del
codice di procedura penale per violazione dell'art. 24 della Costituzione:
secondo la sua tesi, infatti, il principio di parità tra accusa e difesa,
implicito nella norma costituzionale che garantisce l'inviolabilità di
quest'ultima, determinerebbe l'illegittimità della disposizione che, mentre
consente al p.m. di assistere agli atti istruttori e di formulare osservazioni
ed istanze, non prevede analoghe facoltà per il difensore dell'imputato.
A tale eccezione il p.m. contrapponeva un
triplice ordine di argomenti contrari: a) il principio enunciato nell'art. 24
della Costituzione non implica necessariamente la parità fra p.m. e difesa
dell'imputato; b) il p.m. che é organo del potere giudiziario, ha
istituzionalmente la funzione di garantire l'osservanza della legge e la
realizzazione della giustizia e non può essere messo sullo stesso piano delle
parti private che perseguono interessi particolari: le facoltà ed i poteri
concessi all'organo requirente e preordinati alla predetta funzione non possono
ledere il diritto di difesa, mentre, d'altro canto, la loro estensione al
difensore dell'imputato scardinerebbe i principi fondamentali del nostro
ordinamento; c) a parte ciò, poiché l'illegittimità riguarderebbe (posto che
essa davvero sussistesse) l'assenza di una norma attributiva di poteri al
difensore, manca l'oggetto di una vera e propria questione di legittimità
costituzionale perché il sindacato della Corte può esercitarsi solo su una
norma esistente.
2. - Con ordinanza del 10 marzo 1969 il
giudice istruttore di Roma, pronunziandosi sulle descritte opposte conclusioni
della difesa dell'imputato e del p.m., rimetteva a questa Corte - come
rilevante e non manifestamente infondata, ed in riferimento all 'art. 24,
secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale
concernente "l'articolo 303 c.p.p., in relazione agli artt. 365, 366, 367
e 368, nella parte in cui accorda, nell'istruzione formale, al p.m. la facoltà
di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare, in tale occasione,
istanze, osservazioni e richieste".
Sul punto c) delle riferite argomentazioni
del p.m. il giudice a quo osserva che la questione di legittimità
costituzionale, se non può esser posta allo scopo di determinare l'attribuzione
al difensore di poteri che attualmente egli non ha, può correttamente tendere
ad eliminare dall'ordinamento la disposizione che conferisce al pubblico
ministero, e solo a lui, determinati poteri, facendo venir meno in questa guisa
quella disparità della quale si assume l'illegittimità costituzionale.
Nel merito della questione l'ordinanza,
dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte sul diritto di difesa e
sulla sua applicazione e dopo aver esposto i termini della problematica
inerente alle funzioni che sono proprie dell'organo requirente, osserva che
l'art. 24 della Costituzione non può implicare, certo, una assoluta parità fra
pubblico ministero ed imputato, giacché il primo é organo del potere
giudiziario e come tale é portatore di interessi pubblicistici: tuttavia la
disparità deve ritenersi illegittima tutte le volte in cui "essa menomi
l'esistenza del diritto di difesa, rendendone estremamente difficile
l'esercizio e venendone a frustrare lo scopo e la funzione". Facendo
applicazione del principio in questi termini enunciato, il giudice istruttore
osserva che la disposizione in esame, privando l'imputato dell'assistenza
tecnica in un delicatissimo atto processuale ed esponendolo alle osservazioni,
contestazioni ed istanze del p.m. senza l'ausilio del difensore che potrebbe
controbatterle, viola il contraddittorio: violazione che verrebbe meno ove
l'interrogatorio si svolgesse senza la presenza né del difensore né del
pubblico ministero.
3. - Con atto del 4 giugno 1969 si
costituiva innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle sue deduzioni la difesa dello Stato
sostiene l'infondatezza della questione sulla base di due presupposti: a) la
inviolabilità del diritto di difesa non implica parità fra accusa e difesa; b)
il p.m., nell'esercizio delle sue funzioni nel processo penale, non può essere
considerato "parte alla stregua delle altre parti".
Sul primo punto l'Avvocatura afferma che la
pretesa parità accusa - difesa nella fase istruttoria appare estranea al sistema
costituzionale. A tal proposito essa osserva che se, come la Corte affermò
nella sentenza
n. 29 del 1962 con esplicita esemplificazione relativa proprio
all'istruttoria penale, il diritto di difesa non deve sempre e necessariamente
identificarsi con l'assistenza del difensore, manca un comune punto di
riferimento al quale possa poggiarsi l'esigenza della predetta parità.
Per quanto riguarda la posizione del p.m.
nel processo, l'Avvocatura ricorda l'evoluzione legislativa in materia e mette
in rilievo che ormai, in base ai vigenti principi costituzionali, non può
mettersi in dubbio l'appartenenza del p.m. all'ordine giudiziario. Portatore di
un pubblico interesse (tanto che lo stesso codice processuale lo distingue
dalle parti private), egli non può essere posto sullo stesso piano del
difensore dell'imputato, ed a lui legittimamente sono attribuiti, in vista
delle funzioni affidategli, poteri non riconosciuti al secondo: ciò giustifica la
ratio del diverso trattamento.
Ad avviso della difesa dello Stato,
l'impostazione che l'ordinanza ha dato alla questione di legittimità sembra
diretta a render palese l'esigenza di innovare ulteriormente uno degli aspetti
più tipici del vigente sistema processuale, vale a dire quello attinente al
segreto istruttorio: é chiaro, allora, che ci si trova di fronte ad un problema
di politica legislativa. Quel che sul piano costituzionale conta - così
conclude l'Avvocatura - é che anche nella fase istruttoria sia adeguatamente
garantito il diritto di difesa, e ciò avviene anche per l'interrogatorio in
virtù dell'art. 304 quater che dispone il deposito in cancelleria del
relativo verbale e mette il difensore in condizione di spiegare gli opportuni
interventi.
4. - Nell'udienza pubblica dell'11 marzo
1970 l'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle riferite argomentazioni,
concludeva chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venisse
riconosciuta non fondata.
5. - Con ordinanza n. 100
del 4 giugno 1970 questa Corte riteneva: a) che, contrariamente all'avviso
espresso dal giudice a quo, nel nostro ordinamento esiste una norma -
desumibile dall'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale - che
esclude il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato;
b) che il dubbio di non manifesta infondatezza formulato dall'ordinanza di
rimessione investe anche siffatta norma; c) che la denunziata disparità di
trattamento fra pubblico ministero e difensore, ove venisse riconosciuta come
contrastante con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione, potrebbe essere rimossa sia escludendo il primo dall'assistenza
all'interrogatorio (attraverso una pronunzia di parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 303 c.p.p.) sia ammettendovi il secondo (attraverso
una pronunzia di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 304 bis
dello stesso codice); d) che la scelta fra l'una e l'altra soluzione non può
dipendere dal modo in cui la questione viene fissata dall'ordinanza di
rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai
quali risulta ispirata la struttura del processo penale sia delle direttive
desumibili dalla norma costituzionale di raffronto.
Sulla base di tali considerazioni questa
Corte disponeva la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità
costituzionale concernente "l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., nella
parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio
dell'imputato", in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione; ordinava altresì la trattazione congiunta di questa questione e
di quella proposta con l'ordinanza di rimessione del giudice istruttore del
tribunale di Roma.
6. - Nell'udienza pubblica del 28 ottobre
1970 l'Avvocatura generale dello Stato si é richiamata all'atto 4 giugno 1969
col quale il Presidente del Consiglio era intervenuto nel giudizio promosso dal
giudice istruttore del tribunale di Roma.
Considerato
in diritto
1. - L'attuale questione di legittimità
costituzionale - quale risulta dall'ordinanza 10 marzo 1969 del giudice
istruttore del tribunale di Roma e dall'ordinanza 4 giugno 1970
di questa Corte - investe la disciplina desumibile dagli articoli 303, primo
comma, e 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, in forza della quale
nel corso dell'istruttoria formale il solo pubblico ministero, e non anche il
difensore, può assistere all'interrogatorio dell'imputato e può fare, in tale
occasione, istanze, osservazioni e riserve. La Corte é chiamata a decidere se
l'esclusione del contraddittorio nel momento dell'assunzione del predetto atto
istruttorio si risolva in una illegittima menomazione di quel diritto di difesa
che la Costituzione (art. 24, secondo comma) garantisce, come inviolabile, in
ogni stato e grado del procedimento.
2. - Per la decisione di siffatta questione
occorre preliminarmente accertare se nel processo penale il ruolo del pubblico
ministero e quello del difensore dell'imputato presentino quel minimo di
omogeneità che consenta una comparazione dei poteri dalla legge conferiti
all'uno od all'altro.
A tal proposito si deve riconoscere che il
pubblico ministero, in via di principio, non può essere considerato come parte
in senso stretto. Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato
come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro
potere, egli non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a
tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge: persegue, come si
usa dire, fini di giustizia. Si comprende, pertanto, perché il pubblico
ministero svolga la funzione che gli é propria anche quando promuove
accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato, quando chiede
l'emissione del c.d. decreto di archiviazione, quando conclude per il
proscioglimento dell'imputato e così via. E tuttavia queste ragioni, come non
sono ovviamente idonee a far confondere la posizione di lui con quella del
giudice (sul che, sia pure ad altri effetti, ebbe già a pronunziarsi la Corte
nella sentenza
n. 148 del 1963), così non sono certo sufficienti ad escludere che
l'interesse di cui egli é portatore e l'interesse che fa capo all'imputato
restino dialetticamente contrapposti. Nel processo penale si controverte
intorno alla responsabilità dell'imputato, e la realtà effettuale, della quale
l'interprete del diritto non può non tener conto, é che in questa controversia
i due poli del contraddittorio si incentrano, appunto, nel pubblico ministero
da un lato, nell'imputato e nel suo difensore dall'altro. La netta distinzione
fra gli interessi a tutela dei quali essi rispettivamente agiscono e fra i fini
che essi conseguentemente perseguono giustifica la conclusione che nella
dialettica del processo e di fronte al giudice i predetti soggetti sono da
considerare parti: e, in conseguenza di ciò, tali correttamente li qualifica lo
stesso codice processuale (libro primo, titolo terzo: "delle parti").
Va peraltro posto in rilievo che questa
conclusione non comporta la conseguenza che i poteri processuali del pubblico
ministero debbano sempre ed in ogni caso essere pari a quelli dell'imputato e
del suo difensore. La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata
al primo ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia
e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di trattamento:
ma la giustificano, ovviamente, solo quando in quella posizione, in quella
funzione od in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione.
3. - Una volta accertato che pubblico
ministero ed imputato sono contrapposti protagonisti nel processo, occorre
ricordare che, secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla sentenza n. 46 del
1957 e poi fermamente e costantemente ribadito in numerose, successive
occasioni, il diritto di difesa é, in primo luogo, garanzia di contraddittorio
e di assistenza tecnico - professionale. Il che é quanto dire che quel diritto,
di regola, é assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la
possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non
pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. E che ciò sia vero
anche per quanto riguarda formazione ed acquisizione delle prove durante
l'istruttoria é cosa che risulta in modo non equivoco dalla decisione con la
quale questa Corte - sentenza n. 52 del
1965 - giudicò incompatibile con la Costituzione l'esclusione del difensore
dall'assistenza a determinati atti istruttori del rito sommario.
Bisogna, tuttavia, tener presente - come
del pari risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte - che l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad "ogni stato
e grado del procedimento", non importa necessariamente che contraddittorio
e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni
atto processuale. Vero é, in effetti, che é d'uopo di volta in volta accertare,
in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la
conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che
abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di cui
si discorre. In riferimento all'attuale questione l'indagine deve perciò
rivolgersi a verificare se l'interrogatorio dell'imputato, valutato
nell'economia dell'intera istruttoria, abbia un rilievo tale da comportare che
l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una
grave menomazione del diritto di difesa.
La Corte ritiene che al quesito debba darsi
risposta affermativa. Ed invero l'importanza fondamentale dell'interrogatorio é
stata già riconosciuta in numerosi episodi giurisprudenziali (da ult. cfr. sent. n.
109 del 1970), e su tale
riconoscimento furono basate le dichiarazioni di illegittimità pronunziate con
la sentenza n. 33
del 1966 (art. 398, c.p.p.) e con la sentenza n. 151 del
1967 (artt. 376,395, ult. comma, e 398, ult. comma, c.p.p.). La stessa
legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova (art.
304, terzo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n.
932), mezzo di difesa, come si evince dalla circostanza che il giudice (art.
367, secondo comma) é tenuto ad invitare l'imputato "a discolparsi e a
indicare le prove in suo favore", col conseguente suo obbligo (art. 368)
di "investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato
ha esposto". Da tutto ciò emerge quale sia l'importanza dell'interrogatorio
al fine dell'acquisizione delle prove di innocenza o di colpevolezza ed il suo
carattere prodromico, sottolineato dallo stesso legislatore (art. 365 c.p.p.),
rispetto all'ulteriore corso delle indagini.
Orbene, che in occasione di un atto di
tanto significato l'imputato sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle
contestazioni del pubblico ministero senza essere assistito dal difensore, che
per la sua preparazione tecnico - professionale più di lui é in grado di
avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa, é cosa che
(nonostante la facoltà di non rispondere che la legge n. 932 del 1969 riconosce
all'imputato) non può non menomare gravemente il diritto di difesa. Val la
pena, del resto, di osservare che lo stesso legislatore ha ormai avvertito
l'esigenza di far posto a sia pur limitati interventi difensivi. Già nella
novella del 1955 l'interrogatorio é compreso fra gli atti i cui verbali devono
essere depositati entro i cinque giorni dal loro compimento (art. 304 quater
c.p.p.) al fine di consentire al difensore di prenderne visione e di fare
istanze; e nella recente legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8) si pone il
divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indiziato di reato prima
della nomina del difensore. E tuttavia queste innovazioni legislative, se
valgono a mostrare che già la legge ha rilevato il bisogno di consentire in
certa misura, proprio in relazione all'interrogatorio, il dispiegarsi di
garanzie difensive, appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo
contraddittorio. Nella disciplina tuttora vigente resta fermo che il pubblico
ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri
che la legge gli consente, laddove il difensore può intervenire ad atto già
formato ed acquisito. E non si può omettere di considerare che la legge (art.
304 quater, quinto comma) consente che il giudice, magari proprio su
richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia
ritardato, con la conseguenza che l'intervento del difensore può essere
spiegato non solo dopo la formazione dell'atto, ma anche a notevolissima
distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa,
specialmente quando, trattandosi di imputato detenuto, il difensore é costretto
ad ignorare a lungo perfino le precise contestazioni mosse al suo patrocinato
ed il modo in cui questo si é discolpato, con la conseguenza di dover espletare
il suo mandato senza essere in condizione di valutare finanche quali
allegazioni e richieste difensive possano essere utili al fine di far cessare
lo stato di detenzione.
5. - La Corte ritiene che tale disparità di
trattamento fra pubblico ministero e difesa dell'imputato - la quale, giova
ripeterlo, può in alcuni casi risolversi in un pregiudizio eccezionalmente
grave per quest'ultimo - non trovi giustificazione in motivi costituzionalmente
rilevanti.
Dalla relazione governativa alla riforma
del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti
giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni
(art. 304 bis, c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore
dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si
regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni
che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione
derivanti dalla presenza di terzi". Ora é facile constatare che queste
ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si
pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale, che presuppone
chiaramente che il diritto di difesa, lungi dal contrastare, si armonizza
perfettamente con i fini di giustizia ai quali il processo é rivolto. E del
resto, mentre va rilevato che la legge conferisce al giudice poteri adeguati per
reprimere ogni illegittima interferenza (art. 304 bis, ultimo comma), é
da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore, sempre rivolte al
giudice (art. 304 bis, terzo comma), possano preoccupare e suggestionare
l'imputato più di quanto non lo preoccupi e non lo suggestioni l'attiva
presenza del pubblico ministero. É, al contrario, ragionevole ritenere che
l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma
contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto
istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad
orientarlo nell'esercizio della sua delicata funzione. E non é da sottovalutare
la circostanza che la presenza e l'assistenza del difensore sortirebbero
l'effetto di conferire maggiore fermezza ai risultati dell'interrogatorio,
anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicché
deve convenirsi che la pienezza di contraddittorio giova, per quanto riguarda
l'atto qui considerato, alla stessa amministrazione della giustizia.
Né a favore della tesi dell'infondatezza
della questione possono giovare le considerazioni basate sul c.d. carattere
inquisitorio dell'istruzione o sulla esigenza di salvaguardare il segreto
istruttorio.
Per le prime é da osservare che le linee
fondamentali delle già ricordate innovazioni legislative hanno già attenuato,
ed in misura notevole, le caratteristiche dell'istruttoria quali risultavano
dal codice del 1930. E ad ogni modo decisiva é l'obiezione che nel contrasto
fra il principio costituzionale enunciato dall'art. 24 della Costituzione e
determinate strutture processuali é il primo a dover prevalere sulle seconde,
non, certo, queste su quello.
Per quanto riguarda il segreto istruttorio
é sufficiente constatare che alla sua tutela provvede l'art. 307 c.p.p., che,
ponendo in generale il relativo obbligo a carico dei difensori per tutti gli
atti ai quali essi assistano, troverebbe automatica applicazione anche
all'interrogatorio, ove a questo fosse esteso l'intervento della difesa. La
Corte, peraltro, ritiene suo dovere sottolineare che all'ampliamento dei poteri
dei difensori si deve accompagnare l'ampliamento delle loro responsabilità,
sulle quali sono chiamati a vigilare, secondo le loro istituzionali attribuzioni,
i competenti Consigli degli ordini forensi.
6. - Accertato che la questione, nei
termini e nei limiti precisati al n. 1, é fondata, si deve decidere se, in
relazione all'interrogatorio, la parità di contraddittorio, nel quadro della
legislazione vigente, debba essere assicurata attraverso la dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, ovvero
dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.
In base ai criteri già enunciati nell'ordinanza n. 100
del 1970 la Corte ritiene che si debba necessariamente adottare la seconda
soluzione, che é l'unica coerente coi principi generali ai quali risulta
ispirato il vigente codice processuale e che meglio garantisce quel diritto
inviolabile di difesa in riferimento al quale l'attuale questione viene
riconosciuta fondata. Quanto al primo punto, é importante rilevare che il
pubblico ministero é ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art.
303 c.p.p.), e ciò in considerazione di quella funzione pubblica di cui innanzi
si é discorso: sicché questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si
porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere
all'interrogatorio; nel contempo proprio le più recenti innovazioni legislative
concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del
difensore nell'interrogatorio si armonizza meglio che non l'esclusione del
pubblico ministero. Quanto al secondo punto, ciò che innanzi si é detto sulla
particolare importanza dell'interrogatorio e sulle conseguenze che derivano dal
divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di
questo divieto é la soluzione più idonea a realizzare la parità di
contraddittorio attraverso una disciplina che, conformemente alle direttive
imposte dall'art. 24 della Costituzione, consente un più efficiente esercizio
del diritto di difesa.
7. - Per tutte queste ragioni l'art. 304
bis, primo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di farsi assistere dal difensore in occasione
dell'interrogatorio, mentre, di conseguenza, deve essere dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale per quanto concerne il primo comma
dell'art. 303.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente
alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere
all'interrogatorio;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere
all'interrogatorio dell'imputato, sollevata dalla ordinanza del giudice
istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 dicembre
1970.