SENTENZA N. 109
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,
promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1968 dal tribunale di Como nel procedimento
penale a carico di Caronti Desiderio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo
1969.
Visto l'atto di costituzione di
Caronti Desiderio;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Stefano Benzoni, per il
Caronti.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
penale a carico del signor Desiderio Caronti, tratto a giudizio direttissimo
per il reato di diffamazione a mezzo della stampa, il tribunale di Como,
accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha proposto una
questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 21 della legge sulla
stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Nell'ordinanza, emessa il 20
dicembre 1968, il tribunale, rilevato che la disposizione de qua non impone la
necessità dell'interrogatorio dell'imputato "prima della richiesta per
citazione direttissima", ritiene non manifestamente infondata la questione
sulla base della considerazione che dall'omissione dell'interrogatorio - nel
sistema processuale richiesto a garanzia dei diritti fondamentali della difesa,
tutelati dall'articolo 185, n. 3 del codice di procedura penale in relazione
all'art. 24 della Costituzione - può derivare grave pregiudizio
all'interessato.
2. - La difesa del Caronti -
costituitasi innanzi a questa Corte con atto di deduzioni del 12 aprile 1969 -
mette anzitutto in evidenza le caratteristiche peculiari del giudizio
direttissimo previsto dalla legge sulla stampa rispetto alle norme generali
contenute, a proposito dello stesso rito, nel codice di procedura penale:
l'art. 502 di tale codice, in quanto presuppone l'arresto in flagranza ed
impone il previo interrogatorio, detta una disciplina di favore per l'imputato,
giacché persegue la finalità di evitargli una lunga carcerazione preventiva e
di consentirgli di essere subito giudicato, di essere subito assolto se
innocente, di ottenere la libertà provvisoria o la sospensione condizionale
della pena; la legge sulla stampa, invece, non prevede l'interrogatorio, rende
obbligatorio il rito direttissimo, prescinde dalla flagranza, istituisce,
insomma, un regime di rigore che comporta evidente violazione dei diritti della
difesa.
Dopo aver sostenuto che la
disposizione impugnata ha per effetto anche una diminuzione dei poteri
spettanti al pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, la
difesa del Caronti richiama una recente sentenza della Corte, che a suo avviso
imporrebbe "l'istruzione formale, non essendo sufficiente quella
sommaria": a maggior ragione dovrebbe essere ritenuta illegittima
l'esclusione dell'interrogatorio, nel corso del quale l'imputato avrebbe potuto
spiegare le ragioni che lo indussero a scrivere l'opuscolo incriminato, con
importanti conseguenze ai fini dell'applicazione dell'art. 133 o, addirittura,
dell'art. 42 del codice penale.
3. - Nell'udienza pubblica la difesa
del Caronti si é ulteriormente soffermata sulle profonde differenze fra il rito
direttissimo disciplinato dal codice processuale e quello imposto dalla legge
impugnata, differenze che devono indurre a ritenere che il secondo violi i
diritti di difesa dell'imputato. La difesa ha concluso chiedendo che l'art. 21
della legge sulla stampa venga dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Considerato in diritto
1. - L'esame dell'art. 21 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 - contenente "disposizioni sulla stampa"
- deve essere mantenuto nei limiti precisati dall'ordinanza di rimessione.
Questa non denuncia l'intero terzo comma, in forza del quale al giudizio per i
reati commessi col mezzo della stampa si procede col rito direttissimo, ma solo
quella parte di esso che, non prevedendo "la necessità dell'interrogatorio
dell'imputato prima della richiesta di citazione", ad avviso del giudice a
quo, proprio a causa di tale esclusione, contrasterebbe col diritto inviolabile
di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La Corte,
pertanto, non può esaminare altri e diversi aspetti della disciplina contenuta
nella disposizione denunciata, sui quali si é soffermata la difesa del Caronti
implicitamente sollecitando un controllo di costituzionalità ben più ampio di
quello richiesto dall'ordinanza del tribunale di Como.
2. - Nell'interpretare la
disposizione che forma oggetto della presente questione occorre muovere dalla
premessa, già enunciata da questa Corte nella sentenza n. 56 del
1961, che la legge sulla stampa, nel disporre il rito direttissimo, si
riferisce "ad un giudizio direttissimo già esistente nell'ordinamento,
vale a dire al giudizio direttissimo quale é disciplinato dal codice di
procedura penale". Tale principio, giustificato dalla considerazione che
altrimenti non si saprebbe ove reperire quelle regole del procedimento sulle
quali la legge speciale tace del tutto, non implica tuttavia che tutte le norme
dettate dagli artt. 502 e seguenti del codice di procedura penale debbano
essere applicate al procedimento in esame. Ed invero occorre di volta in volta
accertare, come nella precedente ricordata occasione la Corte fece a proposito
del c.d. termine a difesa, se si tratti di norme strettamente inerenti alle
ipotesi ed alla disciplina contemplate nel codice processuale ovvero di norme
riferibili a qualunque caso di giudizio direttissimo.
Per quanto riguarda l'attuale
questione deve essere anzitutto precisato che, nel caso in cui l'imputato di
reato commesso a mezzo della stampa sia stato assoggettato ad una misura di
detenzione preventiva, la doverosità della immediata assunzione
dell'interrogatorio discende dalle norme del codice processuale, che la
impongono, in via assolutamente generale e quale che sia il tipo del
procedimento in corso o da promuovere, a tutela della libertà personale ed in
vista dei provvedimenti in proposito demandati all'autorità giudiziaria (cfr.,
ad es., per le ipotesi di arresto in flagranza gli artt. 245 e 246 cod. proc. pen.).
Il problema di interpretazione della disposizione impugnata si restringe,
perciò, alla sola ipotesi nella quale si proceda contro un imputato libero.
Esso va risolto tenendo conto della circostanza che, mentre nei casi previsti
dall'art. 502 del codice di procedura penale (arresto in flagranza o reato
commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza) al
rito direttissimo, che é facoltativo, si può procedere solo "se non sono
necessarie speciali indagini", la legge sulla stampa, imponendo quel rito
come obbligatorio, prescinde da siffatto presupposto. Si può, pertanto,
affermare che nel sistema previsto dal codice l'interrogatorio dell'imputato -
a parte la sua funzione in relazione all'arresto, della quale innanzi si é discorso
- risponde all'esigenza che il procuratore della Repubblica disponga di tutti
gli elementi, anche di quelli offerti dall'imputato a propria difesa, idonei ad
orientarlo in ordine alla valutazione della necessità di speciali indagini:
risponde, cioè, ad una esigenza che é del tutto estranea al rito direttissimo
per i reati commessi col mezzo della stampa, rispetto al quale non esiste
l'alternativa del normale procedimento istruttorio.
In base alle esposte considerazioni
si può concludere, conformemente alla premessa dalla quale muove l'ordinanza di
rimessione ed alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che
l'art. 21, terzo comma, della legge in esame non impone che si proceda
all'interrogatorio dell'imputato prima che sia promosso il giudizio
direttissimo.
3. - Passando all'esame della
legittimità costituzionale della disposizione interpretata nei sensi anzidetti,
é di rilievo decisivo la circostanza che, poiché per i reati commessi col mezzo
della stampa il legislatore ha imposto in ogni caso il giudizio direttissimo
(con una scelta sulla quale la Corte non é stata chiamata a pronunciarsi),
manca ogni interesse dell'imputato ad offrire subito, a mezzo del previo
interrogatorio, quegli elementi di discolpa che, comunque, non potrebbero essere
valutati se non dal giudice del dibattimento.
Vero é che nel processo penale l'interrogatorio - col quale si realizza una precisa contestazione del fatto, si rendono noti all'imputato gli elementi di prova a carico e gli si offre la possibilità di discolparsi e di indicare le prove a suo favore - costituisce importante strumento di esercizio del diritto di difesa. Tuttavia ai fini che interessano l'art. 24 della Costituzione la necessità della sua previsione normativa deve essere valutata in riferimento alle particolarità del tipo di procedimento che di volta in volta viene in considerazione e dei provvedimenti che l'autorità giudiziaria può adottare. Con ciò si vuol dire che, nel rispetto della norma costituzionale, l'interrogatorio é doveroso tutte le volte in cui la mancata sua assunzione possa risolversi in effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa: non lo é, invece, quando la struttura stessa del processo consenta di identificare un momento processuale prima del quale quel pregiudizio non può verificarsi. Ed é in applicazione di questo principio che la Corte da un lato ha dichiarato illegittima l'esclusione dell'interrogatorio quando il pretore proceda ad atti istruttori (sent. n. 33 del 1966
) o qualora
si debba pervenire al proscioglimento istruttorio con formula diversa da quella
che il fatto non sussista o non sia stato commesso dall'imputato (sent. n. 151 del
1967), dall'altro ha dichiarato non fondata la questione nel caso della
procedura per decreto di condanna (sent. n. 27 del 1966) e della mancanza di
interrogatorio prima del decreto pretorile di citazione a giudizio (sent. n. 46 del
1967). In questo secondo gruppo di ipotesi é stato ritenuto, infatti, che
razionalmente la legge ha escluso la necessità di preventive esplicazioni di
quel diritto di difesa che in un successivo momento processuale potrà essere
spiegato in tutta la sua ampiezza e senza ricevere pregiudizio dagli atti
precedenti. Nel caso in esame é evidente che, mancando del tutto un'attività
istruttoria, é nel dibattimento e solo nel dibattimento (cfr. sent. n. 11 del
1965 e n. 16 del 1970) che sorge un concreto ed effettivo
interesse alla difesa e, quindi, all'interrogatorio. L'omissione di
quest'ultimo prima della citazione a giudizio direttissimo non reca perciò
svantaggio alcuno all'imputato e in nessun modo menoma il diritto garantitogli
dall'art. 24 della Costituzione. La questione deve essere perciò dichiarata non
fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (contenente "disposizioni sulla stampa"), nella parte in
cui non prevede l'interrogatorio dell'imputato prima della citazione a giudizio
direttissimo, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26
giugno 1970.