SENTENZA N. 16
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile
1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ascenzo Gaetano
e Carlotto Luigi, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
2) ordinanza emessa il 12 marzo 1969
dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Weber Robert
Wilhelm, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Padova, iniziata
istruzione sommaria nel procedimento penale contro Ascenzo Gaetano e Carlotto
Luigi, interrogati alcuni testi, emetteva ordini di comparizione, che
rimanevano senza effetto per mancata presentazione dell'Ascenzo e per
irreperibilità del Carlotto. Successivamente, emetteva decreto di citazione a
giudizio a carico dei sunnominati. E con ordinanza 22 aprile 1968 sollevava
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398
del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Il pretore di Firenze, emesso
decreto di citazione a giudizio a carico di Weber Robert Wilhelm, senza aver
prima compiuto alcun atto istruttorio, accogliendo l'eccezione della difesa,
con ordinanza 12 marzo 1969 sollevava la questione di legittimità
costituzionale dei sopramenzionati articoli del codice di procedura penale, non
solo, come il pretore di Padova, in riferimento all'art. 24, secondo comma
della Costituzione, ma anche in riferimento all'art. 3 della Carta.
Secondo le ordinanze di rimessione,
nell'istruzione pretorile, ove non venga compiuto alcuno degli atti indicati
negli artt. 304 bis e 304 quater del codice di procedura penale, ovvero
l'ordine di comparizione rimanga senza effetto per irreperibilità dell'imputato
e il magistrato non abbia ritenuto necessaria la nomina di un difensore di
ufficio ex art. 390 del codice di procedura penale, la garanzia di autodifesa
dell'imputato sembra svuotata di pratico contenuto, non solo perché egli non
può nominare un difensore di fiducia, ma anche perché non può fruire neppure di
un difensore di ufficio, facoltizzato a presentare almeno le memorie di cui
all'art. 145 del codice di procedura penale. Onde la violazione dell'art. 24,
secondo comma della Costituzione, atteso che l'attuale disciplina esclude
l'applicazione dell'art. 372 del codice di procedura penale nel caso di
passaggio dall'istruzione sommaria alla fase del giudizio.
Per il pretore di Firenze, nei
giudizi pretorili, la prassi largamente seguita di giungere direttamente al
dibattimento senza compiere prima alcun atto istruttorio, viene a creare una
discriminazione tra coloro che nei detti giudizi possono svolgere le proprie
difese istruttorie e coloro che, venendo citati direttamente a giudizio, non
possono svolgerle. Onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che esige
l'uguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini, anche nella fase
istruttoria.
Poiché le parti non si sono
costituite e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la
Corte ha deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
I due procedimenti vanno riuniti e
definiti con unica sentenza perché le ordinanze di rimessione sollevano la
stessa questione.
1. - A termini dell'art. 398 del
codice di procedura penale, nei procedimenti con istruzione sommaria di
competenza del pretore, qualora dagli atti risulti che si debba procedere e che
non siano necessarie altre indagini, il pretore emette decreto di citazione.
Il rinvio a giudizio senza che
l'imputato sia informato del procedimento, od interrogato, o sia comunque messo
in grado di svolgere la sua difesa, violerebbe secondo le ordinanze di
rimessione - il diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione in ogni stato e grado del procedimento, e violerebbe altresì
l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata discriminazione fra
gli imputati che possono difendersi in istruttoria e quelli che dall'esercizio
di tale fondamentale diritto vengono esclusi.
Ritenendo poi che, per garantire i
diritti della difesa, il legislatore dovesse quanto meno disporre che, prima
del rinvio a giudizio, fossero depositati gli atti in cancelleria con le
formalità previste per i procedimenti di competenza del tribunale, le ordinanze
hanno impugnato, oltre all'art. 398, anche l'art. 372 del codice di procedura
penale (deposito degli atti e facoltà dei difensori prima della chiusura della
formale istruttoria) e l'art. 392 stesso codice (forme, avocazione e
trasformazione dell'istruzione sommaria) in quanto omettono di estendere gli
stessi incombenti anche ai procedimenti di competenza pretorile.
2. - La questione é infondata.
Il procedimento penale dinanzi al
pretore ha una struttura propria, caratterizzata da semplicità di forme
rispondente alla minore entità dei reati ed alla esigenza di definire
sollecitamente un rilevante numero di processi. Una delle più importanti norme
di questo procedimento é contenuta nell'art. 231 del codice di procedura penale,
che dà facoltà al pretore di procedere ad atti istruttori allorché li ritenga
utili e necessari, oppure di emettere il decreto di citazione a giudizio in
base soltanto alle risultanze della denunzia o della querela. In conseguenza di
siffatta facoltà di scelta, la norma é stata denunziata per illegittimità
costituzionale, ma la Corte ha ritenuto che essa non viola né l'art. 3 né
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della facoltà
non é rimesso alla mera discrezionalità del giudice, ma é condizionato dalla
valutazione delle circostanze probatorie e dalla semplicità dei fatti; e
perché, inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati é
giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore (sent. n. 46 del 12
aprile 1967). Col sostenere ora che la discriminazione fra imputati, che
possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no
istruttoria prima del dibattimento, violi il principio di uguaglianza, viene
riproposta sostanzialmente la medesima questione, già dichiarata infondata.
3. - Da questa Corte é stato già
affermato il principio che il diritto di difesa, sancito dal secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione, non può essere esercitato con identiche
modalità in ogni caso, ma può essere regolato in modo diverso per essere
adattato alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti,
purché vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto. Essendo il
procedimento pretorile, per le ragioni suesposte, differentemente regolato da
quello davanti al tribunale, non si può ragionevolmente pretendere che il
diritto di difesa venga esercitato in maniera eguale. E, nell'ambito della
stessa giurisdizione pretorile, la circostanza che alcuni processi sono
istruiti prima del dibattimento ed altri no impone necessariamente variazioni
nell'esercizio di tale diritto, senza che con ciò possa dirsi violato il
precetto costituzionale.
4. - L'art. 398 del codice di
procedura penale disciplina i poteri del pretore nel procedimento con
istruttoria sommaria: esso detta norme sulla raccolta delle prove, sulla
spedizione dei mandati, sulla sentenza di non doversi procedere e sulla
emissione del decreto di citazione a giudizio. Epperò, l'istruzione sommaria
implica, di per se stessa, l'intervento della difesa, necessaria anche per
l'imparziale accertamento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha riconosciuto
che vi é violazione del diritto di difesa se, dopo aver proceduto ad istruzione
sommaria, il pretore emette il decreto di citazione a giudizio senza avere
prima interrogato l'imputato o contestato il fatto in un mandato rimasto senza
effetto; ed ha dichiarato in tal senso la parziale illegittimità dell'art. 398
(sentenza n. 33
del 20 aprile 1966).
Allorquando, invece, il pretore
prima del dibattimento non procede ad alcuna istruttoria né ad atti istruttori
di polizia giudiziaria, la situazione é del tutto differente perché, così come
avviene per il giudizio per decreto o per il giudizio direttissimo, tutto viene
rinviato alla fase dibattimentale. La Corte ha già deciso in precedenza che
questo rinvio al dibattimento dell'esercizio del diritto di difesa non viola
l'art. 24 della Costituzione (sent. n. 170 del
1963, n. 27
del 1966, n.
46 del 1967).
Dal che deriva che neppure il
mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di
citazione a giudizio costituisce quel vizio di legittimità prospettato dalle
ordinanze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle
ordinanze 22 aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di
Firenze.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.