Sentenza n. 16 del 1970
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SENTENZA N. 16

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 aprile 1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Weber Robert Wilhelm, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Padova, iniziata istruzione sommaria nel procedimento penale contro Ascenzo Gaetano e Carlotto Luigi, interrogati alcuni testi, emetteva ordini di comparizione, che rimanevano senza effetto per mancata presentazione dell'Ascenzo e per irreperibilità del Carlotto. Successivamente, emetteva decreto di citazione a giudizio a carico dei sunnominati. E con ordinanza 22 aprile 1968 sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il pretore di Firenze, emesso decreto di citazione a giudizio a carico di Weber Robert Wilhelm, senza aver prima compiuto alcun atto istruttorio, accogliendo l'eccezione della difesa, con ordinanza 12 marzo 1969 sollevava la questione di legittimità costituzionale dei sopramenzionati articoli del codice di procedura penale, non solo, come il pretore di Padova, in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, ma anche in riferimento all'art. 3 della Carta.

Secondo le ordinanze di rimessione, nell'istruzione pretorile, ove non venga compiuto alcuno degli atti indicati negli artt. 304 bis e 304 quater del codice di procedura penale, ovvero l'ordine di comparizione rimanga senza effetto per irreperibilità dell'imputato e il magistrato non abbia ritenuto necessaria la nomina di un difensore di ufficio ex art. 390 del codice di procedura penale, la garanzia di autodifesa dell'imputato sembra svuotata di pratico contenuto, non solo perché egli non può nominare un difensore di fiducia, ma anche perché non può fruire neppure di un difensore di ufficio, facoltizzato a presentare almeno le memorie di cui all'art. 145 del codice di procedura penale. Onde la violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione, atteso che l'attuale disciplina esclude l'applicazione dell'art. 372 del codice di procedura penale nel caso di passaggio dall'istruzione sommaria alla fase del giudizio.

Per il pretore di Firenze, nei giudizi pretorili, la prassi largamente seguita di giungere direttamente al dibattimento senza compiere prima alcun atto istruttorio, viene a creare una discriminazione tra coloro che nei detti giudizi possono svolgere le proprie difese istruttorie e coloro che, venendo citati direttamente a giudizio, non possono svolgerle. Onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che esige l'uguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini, anche nella fase istruttoria.

Poiché le parti non si sono costituite e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte ha deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

I due procedimenti vanno riuniti e definiti con unica sentenza perché le ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione.

1. - A termini dell'art. 398 del codice di procedura penale, nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore, qualora dagli atti risulti che si debba procedere e che non siano necessarie altre indagini, il pretore emette decreto di citazione.

Il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia informato del procedimento, od interrogato, o sia comunque messo in grado di svolgere la sua difesa, violerebbe secondo le ordinanze di rimessione - il diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione in ogni stato e grado del procedimento, e violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata discriminazione fra gli imputati che possono difendersi in istruttoria e quelli che dall'esercizio di tale fondamentale diritto vengono esclusi.

Ritenendo poi che, per garantire i diritti della difesa, il legislatore dovesse quanto meno disporre che, prima del rinvio a giudizio, fossero depositati gli atti in cancelleria con le formalità previste per i procedimenti di competenza del tribunale, le ordinanze hanno impugnato, oltre all'art. 398, anche l'art. 372 del codice di procedura penale (deposito degli atti e facoltà dei difensori prima della chiusura della formale istruttoria) e l'art. 392 stesso codice (forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) in quanto omettono di estendere gli stessi incombenti anche ai procedimenti di competenza pretorile.

2. - La questione é infondata.

Il procedimento penale dinanzi al pretore ha una struttura propria, caratterizzata da semplicità di forme rispondente alla minore entità dei reati ed alla esigenza di definire sollecitamente un rilevante numero di processi. Una delle più importanti norme di questo procedimento é contenuta nell'art. 231 del codice di procedura penale, che dà facoltà al pretore di procedere ad atti istruttori allorché li ritenga utili e necessari, oppure di emettere il decreto di citazione a giudizio in base soltanto alle risultanze della denunzia o della querela. In conseguenza di siffatta facoltà di scelta, la norma é stata denunziata per illegittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto che essa non viola né l'art. 3 né l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della facoltà non é rimesso alla mera discrezionalità del giudice, ma é condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalla semplicità dei fatti; e perché, inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati é giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore (sent. n. 46 del 12 aprile 1967). Col sostenere ora che la discriminazione fra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, violi il principio di uguaglianza, viene riproposta sostanzialmente la medesima questione, già dichiarata infondata.

3. - Da questa Corte é stato già affermato il principio che il diritto di difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non può essere esercitato con identiche modalità in ogni caso, ma può essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purché vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto. Essendo il procedimento pretorile, per le ragioni suesposte, differentemente regolato da quello davanti al tribunale, non si può ragionevolmente pretendere che il diritto di difesa venga esercitato in maniera eguale. E, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, la circostanza che alcuni processi sono istruiti prima del dibattimento ed altri no impone necessariamente variazioni nell'esercizio di tale diritto, senza che con ciò possa dirsi violato il precetto costituzionale.

4. - L'art. 398 del codice di procedura penale disciplina i poteri del pretore nel procedimento con istruttoria sommaria: esso detta norme sulla raccolta delle prove, sulla spedizione dei mandati, sulla sentenza di non doversi procedere e sulla emissione del decreto di citazione a giudizio. Epperò, l'istruzione sommaria implica, di per se stessa, l'intervento della difesa, necessaria anche per l'imparziale accertamento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha riconosciuto che vi é violazione del diritto di difesa se, dopo aver proceduto ad istruzione sommaria, il pretore emette il decreto di citazione a giudizio senza avere prima interrogato l'imputato o contestato il fatto in un mandato rimasto senza effetto; ed ha dichiarato in tal senso la parziale illegittimità dell'art. 398 (sentenza n. 33 del 20 aprile 1966).

Allorquando, invece, il pretore prima del dibattimento non procede ad alcuna istruttoria né ad atti istruttori di polizia giudiziaria, la situazione é del tutto differente perché, così come avviene per il giudizio per decreto o per il giudizio direttissimo, tutto viene rinviato alla fase dibattimentale. La Corte ha già deciso in precedenza che questo rinvio al dibattimento dell'esercizio del diritto di difesa non viola l'art. 24 della Costituzione (sent. n. 170 del 1963, n. 27 del 1966, n. 46 del 1967).

Dal che deriva che neppure il mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio costituisce quel vizio di legittimità prospettato dalle ordinanze.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze 22 aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di Firenze.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1970.