SENTENZA N.
56
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 luglio 1960 dal
Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Vento Antonio,
iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1960 dal
Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Leonarda,
Graziano Giuseppe e Galante Ignazio, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 10
settembre 1960.
Viste le dichiarazioni di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno
1961 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato
Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
In due procedimenti penali, instaurati con
rito direttissimo presso il Tribunale di Trapani, a carico l'uno di Di Giovanni
Leonarda ed altri, per il reato di cui all'art. 725 Cod. pen., in relazione
all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (offerta in vendita di copie di
riviste con disegni e fotografie tali da offendere la pubblica decenza),
l'altro a carico di Vento Antonio, per il reato di cui all'art. 23 della stessa
legge, in relazione all'art. 595 Cod. pen. (diffamazione a mezzo della stampa),
la difesa degli imputati, non avendo ottenuto il termine a difesa ai sensi
dell'articolo 503, secondo capoverso, Cod. proc. pen., sollevava questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 21, ritenuto contrastante con
l'art. 24 della Costituzione.
Il Tribunale, con due ordinanze, del 12 e
del 13 luglio 1960, dall'identico contenuto, premesso che al giudizio con rito
direttissimo previsto dalla legge sulla stampa non potrebbero applicarsi le
norme generali del Codice di procedura penale sul giudizio direttissimo,
dichiarava la questione non manifestamente infondata e, sospeso il procedimento,
rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Le ordinanze, debitamente comunicate e
notificate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nn. 216 e 223.
Il 13 agosto 1960 si costituiva in giudizio
il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura afferma
che al rito direttissimo disposto dalla legge sulla stampa possono sempre
applicarsi, se compatibili, le norme sul giudizio direttissimo quale é, in via
generale, preveduto dal Codice di procedura penale; e tra queste é la
concessione del termine a difesa. Di ciò é chiara conferma anche nella
relazione premessa alla legge sulla stampa, nella quale si rilevò che si era
ritenuto opportuno di non elaborare norme particolari, ma di far capo al
sistema procedurale vigente e alle norme sul giudizio direttissimo ivi
previste, in quanto applicabili. L'Avvocatura conclude richiedendo che si
dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
Data la identità dell'oggetto, le questioni
sollevate con le due ordinanze del Tribunale di Trapani sono da decidere con
unica sentenza.
La Corte ritiene priva di fondamento
l'affermazione, contenuta nelle due ordinanze, secondo la quale il giudizio
direttissimo, disposto dall'art. 21 della legge sulla stampa, non soggiace alle
norme che per l'analogo rito sono contenute nel Codice di procedura penale, con
la conseguenza di una asserita impossibilità di applicazione dell'art. 503 del
detto Codice per ciò che riguarda la concessione di un termine a difesa.
Anche senza prendere in considerazione i
lavori preparatori della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei quali é pur dato
riscontrare un riferimento esplicito alle vigenti norme sul giudizio
direttissimo in quanto applicabili, é lo stesso testo della norma impugnata che
di per sé vale ad eliminare ogni dubbio in proposito. L'art. 21, dopo aver
stabilito, nei commi primo e secondo, che la cognizione dei reati commessi a
mezzo della stampa spetta al Tribunale senza possibilità di rimessione del
procedimento al Pretore, dispone nel terzo comma che "al giudizio si
procede col rito direttissimo". Questa disposizione implica logicamente il
riferimento (con la conseguente applicabilità, in via generale, delle relative
norme) a un giudizio direttissimo già esistente nell'ordinamento, vale a dire
al giudizio direttissimo quale é disciplinato dal Codice di procedura penale.
Se così non fosse, non soltanto la disposizione dell'art. 21 non avrebbe senso,
ma non avrebbe possibilità di concreta applicazione.
É da escludere, pertanto, che possa
ritenersi valida l'affermazione di una inapplicabilità delle norme del Codice
di procedura penale sul giudizio direttissimo al rito speciale disposto
dall'art. 21 per i reati di stampa. Resta solo a stabilire se una
incompatibilità possa in particolare sussistere fra un tal rito e la norma
relativa alla concessione del termine a difesa. Ma é da escludere che la
incompatibilità possa avere un qualsiasi fondamento, se si consideri da un lato
che la concessione del termine a difesa é espressione del principio,
energicamente riaffermato dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione,
per il quale "la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento", e dall'altro che, nelle finalità proprie del rito
direttissimo disposto per i reati di stampa, nulla é dato scorgere che possa
dirsi elemento di contrasto con la norma generale relativa alla concessione del
termine a difesa. Dovendosi, pertanto, ritenere una tale norma applicabile
anche nel rito speciale per i reati di stampa, é da escludere che possa dirsi
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le due
ordinanze del Tribunale di Trapani.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi
riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione,
sollevata con le due ordinanze del 12 e 13 luglio 1960 del Tribunale di
Trapani, sulla legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.