SENTENZA N. 29
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 630, primo comma, prima parte, del Codice di procedura penale, degli
artt. 135 e 136 del Codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1960 dal Pretore
di Cantù nel procedimento penale a carico di Puppo Benedetto, iscritta al n. 7
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio
1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso dell'incidente di esecuzione
promosso da Puppo Benedetto a seguito dell'ordinanza che convertiva in giorni
100 di reclusione la multa di lire 40.000 inflittagli per emissione di assegno
a vuoto, il Pretore di Cantù ha sollevato di ufficio, con ordinanza del 17
dicembre 1960, due questioni di legittimità costituzionale. La prima riguarda
la legittimità dell'art. 630, primo comma, prima parte, del Codice di procedura
penale che sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione la quale dichiara la difesa diritto inviolabile in ogni stato e
grado del giudizio. Secondo il Pretore, infatti, posto che la norma impugnata
prevede l'obbligo del giudice di nominare un difensore di ufficio soltanto per
l'interessato che sia stato ammesso al gratuito patrocinio, ne deriva che se
tale ammissione manca e l'interessato non ha nominato un difensore di fiducia,
difetta la assistenza difensiva in sede di incidente di esecuzione.
La seconda questione concerne la
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi degli artt. 135,
136 del Cod. pen. e 586, ultimo comma, del Cod. proc. penale. Tali norme
sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della
Costituzione, in quanto la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità
del condannato si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza
dei cittadini, dei quali verrebbe operata una discriminazione in base a criteri
meramente economici. Da una parte cioè sarebbero posti gli abbienti, in grado
di assolvere l'obbligo della pena pecuniaria, e dall'altra tutti coloro, più
numerosi, che, versando in stato di indigenza, vedono ingiustamente aggravata
la loro posizione di condannati, col subire la reclusione o l'arresto in
sostituzione della pena pecuniaria.
Nell'ordinanza si assume anche che siano
violati i precetti di cui agli artt. 2 e 13 della Costituzione, non potendosi
considerare la libertà personale dell'uomo come un quid valutabile con criteri
prettamente monetari, oggettivamente arbitrari. Altro é la irrogazione
immediata della pena detentiva per un certo reato, del quale un singolo si é
reso responsabile, ed altro é la irrogazione della stessa pena "in
sostituzione" di quella pecuniaria e che il condannato non é in grado di
pagare.
L'ordinanza, notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1961, n. 44.
Il 18 gennaio si é costituito in giudizio
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato. In queste deduzioni si sostiene essere
infondate entrambe le questioni proposte. Quanto alla prima si osserva che il
diritto di difesa deve intendersi come potestà effettiva dell'assistenza
tecnica e professionale nello svolgimento del processo, mentre le modalità
dell'esercizio sono regolate dalle specialità dei singoli procedimenti. Ne
consegue che la norma dell'art. 630 del Cod. proc. pen. prevede la nomina del
difensore di ufficio soltanto per chi é ammesso al gratuito patrocinio: ciò
riguarda la modalità dell'esercizio del diritto di difesa, non il diritto
stesso. Il diritto di difesa deve intendersi assicurato se sia rimesso alla determinazione
della parte il farsi assistere da un difensore, il che, nella specie, non può
essere posto in dubbio.
Circa la seconda questione l'Avvocatura,
stabilito che, per il rapporto di specialità, l'art. 13 é assorbente in
relazione all'art. 2 della Costituzione, sostiene, in relazione all'art. 3, che
la ratio della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva non può
ricercarsi nell'intento del legislatore di determinare una disuguaglianza dei
cittadini alla stregua delle loro condizioni sociali, alle quali, lato sensu,
possono riferirsi le condizioni economiche. L'istituto della conversione tende
a garantire il carattere di afflittività della pena, il quale viene meno in
tutti i casi in cui la pena pecuniaria non é eseguita. É anzi da tener presente,
secondo la Avvocatura, che proprio se si rifiutasse l'istituto della
conversione si rischierebbe di violare l'art. 3 della Costituzione, in quanto
la pena sarebbe eseguita soltanto per alcuni e non per altri. Di più: verrebbe
costituzionalmente in discussione lo stesso istituto del la pena pecuniaria, il
che spingerebbe il legislatore ad eliminare tale specie di pena, e il giudice
ad irrogare soltanto pene detentive. Il principio di eguaglianza é da ritenersi
osservato allorché certe norme sono poste non a privilegio di alcune categorie
di cittadini o in odio ad altre, bensì per regolare situazioni che esigenze
sociali vogliono siano ordinate in un certo modo.
Circa la presunta violazione dell'art. 13
l'Avvocatura osserva che la conversione della pena pecuniaria é disciplinata in
astratto dalla legge ed é applicata con atto motivato del giudice, per cui non
sussiste alcuna violazione del detto articolo.
Il 13 novembre 1961 l'Avvocatura ha
depositato memoria illustrativa in cui vengono ribadite le argomentazioni di
cui innanzi.
Considerato
in diritto
1. - La prima delle due questioni, relativa
alla legittimità costituzionale dell'art. 630 del Codice di procedura penale, é
dalla ordinanza esplicitamente fondata sul concetto che l'assistenza del difensore
sia "una componente indefettibile del diritto di difesa in senso
ampio"; con la conseguenza che il difetto di tale assistenza nel
procedimento per l'incidente di esecuzione sarebbe in contrasto col precetto
del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
La Corte ritiene che il diritto di difesa
in senso ampio non si identifichi con la indefettibile assistenza del
difensore. É da premettere che la invocata norma della Costituzione riguarda la
difesa non soltanto nel procedimento penale, ma in ogni specie di procedimento,
come chiaramente si desume dall'intero contenuto dell'art. 24, e poi in
particolare dal comma terzo, concernente la assicurazione ai non abbienti dei
mezzi per agire e difendersi davanti "ad ogni giurisdizione". Ora, nei
vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica
sempre con la necessità dell'assistenza del difensore. Infatti, per tacere di
altri casi, nel procedimento penale tale assistenza é obbligatoria nella fase
del giudizio, ma non lo é nella istruzione (art. 124, 125 Cod. proc. pen.); e
nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore é
consentito per i giudizi davanti ai conciliatori, ed anche, a date condizioni,
in quelli davanti ai pretori (art. 82 Cod. proc. civ.). Tali possibili
limitazioni alla obbligatoria assistenza del difensore non costituiscono, a
giudizio di questa Corte, violazioni del diritto alla difesa, il quale deve
ritenersi garantito dalle norme in virtù delle quali é assicurata la possibilità
di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore,
salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale
assistenza. La nomina del difensore di ufficio nel procedimento penale é da
porre in relazione con questo principio, onde l'avviso costante della dottrina
e della giurisprudenza che tale nomina sia da ritenere obbligatoria soltanto
nelle fasi di procedimento nelle quali é obbligatoria l'assistenza del
difensore, a parte le disposizioni particolari relative alla nomina del
difensore di ufficio nel primo atto del procedimento in cui é presente
l'imputato, e, per la istruzione sommaria, in occasione dell'interrogatorio
(artt. 304 e 390 Cod. proc. pen.).
L'incidente di esecuzione é, appunto, una
fase del procedimento penale in cui l'assistenza del difensore é facoltativa.
Il che non toglie che il diritto alla difesa sia assicurato dall'impugnato art.
630 del Cod. proc. pen., e ciò mediante le disposizioni nelle quali, a pena di
nullità, si fa obbligo di comunicare il giorno fissato per la deliberazione a
chiunque vi abbia interesse, si dà facoltà al condannato e agli altri
interessati di farsi udire personalmente o a mezzo del difensore, si dà facoltà
di presentare memorie, direttamente o a mezzo del difensore. La nomina del
difensore di ufficio limitata dall'art. 630 per l'interessato ammesso al
gratuito patrocinio non costituisce per gli altri soggetti una violazione del
diritto alla difesa, sia perché questo é assicurato nel modo di cui innanzi,
sia perché la nomina di un difensore é connaturale all'istituto del gratuito
patrocinio e alle concrete possibilità del suo funzionamento.
La prima delle due questioni proposte
dall'ordinanza deve, pertanto, ritenersi non fondata.
2. - Identica decisione la Corte ritiene di
dover adottare per la seconda questione, riguardante la legittimità
costituzionale delle norme che prevedono la conversione della multa e
dell'ammenda in pena detentiva. Tale questione investe parte cospicua
dell'ordinamento penale, numerosissime essendo, come é noto, nel Codice e nelle
leggi speciali, le figure di reato per le quali é preveduta la sola pena
pecuniaria, senza contare tutte le altre per le quali le pene pecuniarie sono
disposte insieme alle pene detentive con funzione aggiuntiva o alternativa.
É da premettere che la questione sulla
legittimità delle norme impugnate (artt. 135, 136 Cod. pen.; 586, ultimo comma,
Cod. proc. pen.) non può essere posta in riferimento agli artt. 2 e 13 della
Costituzione: non al primo, in quanto, nel riconoscere e garantire in genere i
diritti inviolabili dell'uomo, esso necessariamente si riporta alle norme
successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione;
non al secondo, che riguarda propriamente la tutela contro le restrizioni
arbitrarie della libertà personale, tra le quali non é da annoverare la
carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto
motivato dall'Autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
La questione da decidere consiste, dunque,
soltanto nello stabilire se le norme impugnate, e più propriamente l'art. 136
del Cod. pen., nel disporre che le pene della multa e dell'ammenda, non
eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella
reclusione e nell'arresto, siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per effetto di una ingiusta e arbitraria situazione di disuguaglianza nella
quale, secondo l'ordinanza, verrebbero a trovarsi i condannati, alcuni in grado
di provvedere al pagamento, altri, per il loro stato di indigenza, costretti a
subire la conversione.
É da escludere in primo luogo che le norme
impugnate possano essere ritenute illegittime per la diversa qualità della pena
che a seguito della conversione viene applicata, invece di quella che - come é
detto nell'ordinanza - si ritenne dallo stesso legislatore di adottare e dal
giudice di irrogare. Non é la surrogazione, in sé e per sé, dell'una pena
all'altra che é rilevante, trattandosi di surrogazione dal legislatore
espressamente preveduta, ben cognita al giudice all'atto della irrogazione
della pena pecuniaria, e implicita nella sua stessa decisione. Quanto al
trattamento che ne deriva, é ancora una volta da richiamare la giurisprudenza
di questa Corte, la quale, come é noto, in numerose sentenze, ha escluso che
con l'art. 3 della Costituzione si sia inteso stabilire un principio di
eguaglianza in senso assoluto, ritenendo non illegittima una diversa disciplina
quando diverse siano le situazioni cui le norme si riferiscono. Una considerazione
analoga si impone anche per quelle particolarità di trattamento che
inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un istituto giuridico; il che,
appunto, si verifica per la pena, la cui funzione é tale che deve poter trovare
attuazione a carico di chiunque abbia commesso violazione di una norma penale.
Non sembra esatto, a tal proposito, il
richiamo che fa l'Avvocatura dello Stato al principio della afflittività della
pena. Esso, invero, riguarda la pena nel suo contenuto e nella fase della sua
attuazione, mentre la conversione riguarda il momento anteriore del
procedimento per la esecuzione della pena, ed é da riportare ad altro
principio.
Quando si deve procedere alla esecuzione,
ove si accerti la insolvibilità del condannato, se necessariamente si arresta
la esecuzione di altre sanzioni pecuniarie, non altrettanto può avvenire delle
sanzioni pecuniarie a carattere propriamente penale, cioè le multe e le
ammende. L'ordinamento giuridico, il nostro come quello in genere di tutti i
paesi, dispone che si proceda oltre, e che si attui sulla libertà personale del
condannato quella esecuzione della pena che é risultata impossibile sui suoi
averi; affermandosi con ciò il principio che alla esecuzione effettivamente si
addivenga, sia pure in forma diversa, affinché la pena non resti minacciata ed
irrogata a vuoto, ed agisca, invece, secondo, la propria natura e funzione. Un
tal carattere non contrasta - é appena il caso di rilevarlo - né col principio
del perdono e con gli istituti relativi (sospensione condizionale della pena,
perdono giudiziale, ecc.), né tanto meno, con la esigenza della
individualizzazione della pena, sia al momento della sua irrogazione (in base
ai criteri dettati per il nostro ordinamento dall'art. 133 del Cod. pen.), sia
nella fase della sua esecuzione.
Questo carattere di inderogabilità, che é
insito nella stessa natura della pena, non può non riguardare insieme e la pena
detentiva e la pena pecuniaria (multa e ammenda): forme diverse di una
categoria unica, e però necessariamente subordinate ad unico principio. Ora,
nel caso di multa o ammenda non eseguibile, il principio della inderogabilità
si attua, appunto, con la conversione in pena detentiva. La funzione che la
conversione assume nelle pene pecuniarie si manifesta nel modo più evidente se
si considerano le conseguenze di una eliminazione della relativa norma
dall'ordinamento giuridico. Prive della possibilità della conversione, le multe
e le ammende verrebbero nettamente destituite della funzione preventiva e
repressiva che é specificamente della pena in senso stretto; la effettiva
incidenza della pena sul colpevole rimarrebbe subordinata alla sua capacità
economica, in modo che quella disuguaglianza che ora si lamenta per i
condannati insolvibili certamente si manifesterebbe a carico di quelli
solvibili; e, infine, il legislatore, per i casi nei quali ritenesse tuttora
necessaria una effettiva tutela penale, sarebbe inevitabilmente indotto a
sostituire sempre con pene detentive le multe e le ammende non più
convertibili; e ciò in pieno contrasto con la tendenza attuale a ridurre al
massimo le brevi pene carcerarie, per le note ragioni di ordine morale, sociale
e pratico.
3. - In base alle considerazioni che
precedono, la questione sottoposta all'esame della Corte viene a puntualizzarsi
nel senso che ciò che bisogna propriamente stabilire é se il particolar modo di
attuarsi del principio della inderogabilità in relazione alle pene pecuniarie
non sia tale da determinare, in ragione del trattamento che ne deriva per i
condannati insolvibili, una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ora, che
con l'art. 3 non si sia inteso spingere a tal punto il principio di eguaglianza
si può chiaramente dedurre dalle norme della Costituzione dedicate
all'ordinamento penale.
Risulta da esse ben chiaro il proposito di
fissare i cardini costituzionali del sistema punitivo. Principio di legalità,
irretroattività della norma penale, personalità della pena, divieto della pena
di morte, divieto di trattamenti penali contrari al senso di umanità, necessità
di indirizzare la pena verso la rieducazione del condannato: sono altrettanti
punti fondamentali, che esprimono una visione integrale del sistema punitivo.
Se, come appare evidente, é a tale visione che furono ispirate le norme degli
artt. 25 e 27 della Costituzione, é da escludere che gli altri punti non
esplicitamente considerati siano sfuggiti all'esame del legislatore
costituente; e tutto, invece, lascia ragionevolmente ritenere che là dove un
intervento esplicito non si é verificato gli istituti, e in particolare quello
della pena, sono stati recepiti col principio e con la funzione già loro propri
e accolti nelle leggi. L'esigenza logica che la pena, in senso proprio, sia
ordinata in modo da poter giungere alla effettiva sua applicazione, anche
eventualmente in forma vicaria, per tutti i soggetti responsabili e per tutte
le accertate violazioni della norma penale; l'estensione e la importanza dei
precetti giuridici garantiti con pene pecuniarie, data la complessità sempre
crescente, nella vita contemporanea, dei rapporti economici e sociali cui quei
precetti si riferiscono; l'istituto della conversione delle pene pecuniarie,
ricevuto nel nostro e di regola nell'ordinamento di tutti i paesi, sono
elementi tali che non potevano sfuggire al legislatore costituente. É chiaro,
pertanto, che, nel porre i cardini costituzionali dell'ordinamento penale, la
conversione delle pene pecuniarie per i condannati insolvibili non é apparsa
punto lesiva del principio di eguaglianza dichiarato in altra norma della
Costituzione. D'altra parte, se talora in qualche modo diversa si manifesta in
concreto la incidenza della pena, un coefficiente fondamentale ricompone e
livella ogni disparità, ed é la necessità che tutti i soggetti, di qualunque
condizione (e fatte salve le particolarità di ciascun caso), siano pari nella
responsabilità di fronte al reato: riaffermazione, non negazione del principio
di eguaglianza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni,
sollevate con ordinanza del Pretore di Cantù del 17 dicembre 1960, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del Codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; e degli
artt. 135, 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, del Codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.