SENTENZA N. 69
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1968 dalla Corte d'assise di Milano nel
procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Mantica Piero, iscritta
al n. 255 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
La Corte di assise di Milano, nel
procedimento per incidente di esecuzione promosso da Mantica Piero, ha, su
richiesta del pubblico ministero, sottoposto alla Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale che ha
ritenuto violi il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione,
perché non prevede che debba nominarsi un difensore di ufficio all'interessato
(condannato, parte in quel procedimento) che non ne ha nominato uno di fiducia,
limitandosi a prescrivere che ciò debba farsi soltanto quando egli sia ammesso
al gratuito patrocinio.
Considerato in diritto
La Corte di assise di Milano ritiene
che l'art. 630 del codice di procedura penale violi l'art. 24 della
Costituzione - che tutela il diritto di difesa - in quanto consente che, nei
procedimenti per incidenti di esecuzione, l'interessato possa anche non essere
assistito da un difensore. Ciò perché quell'articolo, prescrivendo che un
difensore d'ufficio debba essere nominato all'interessato ammesso al gratuito
patrocinio, nulla dispone per il caso di chi non é ammesso a quel beneficio e
non ha tuttavia nominato un suo difensore.
Il giudice a quo, richiamando la
sentenza di questa Corte n. 29 dell'anno
1962, che ha deciso la stessa questione in senso negativo, esprime, nel
riproporla, l'opinione che essa possa ora essere ritenuta fondata, dopo che
questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del
2 luglio 1968, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'esclusione
delle garanzie di difesa nell'istruttoria sommaria e nelle indagini di polizia
giudiziaria.
A questa sentenza già richiamata
possono aggiungersi quelle 148 e 149 del 1969 e 2 dell'anno corrente e può,
nella stessa materia, farsi anche riferimento, sul piano della mutata
normativa, alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, che ha apportato modificazioni
al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto
di difesa, all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore.
Riconsiderando ora, in una prospettiva più ampia e notevolmente mutata, la
questione proposta dalla Corte di assise di Milano, essa deve ritenersi
fondata.
Invero, il diritto di difesa,
nell'ambito del processo penale, comprende in sé, oltre la facoltà di
difendersi riconosciuta al cittadino, anche, ove egli non la eserciti, l'obbligo
per lo Stato di provvedere alla difesa di lui, con la nomina di un difensore.
Questa esigenza, emersa ed appagata
nel processo penale fin da tempi remoti, trova, nel piano del nostro diritto
costituzionale, tutela nell'art. 24, ove questo sia letto in collegamento con
l'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale e con l'art. 3
che, tutelando il principio di eguaglianza, postula che, in quel processo, la
difesa d'ufficio debba essere sempre, sussidiariamente, presente, in tutti i
casi che siano da considerarsi equivalenti sul piano della tutela della libertà
dell'inquisito.
Ora la Corte di assise di Milano,,
anche se si é limitata a riferirsi al solo art. 24 della Costituzione, in
realtà ha mirato ad invocare il diritto di difesa in questo più ampio contesto,
specie quando si é richiamata a recenti sentenze di questa Corte che ne hanno
riaffermata l'esigenza di tutela negli stessi atti preliminari del processo. E
non può esser dubbio che, riconosciuta l'esigenza della nomina del difensore
d'ufficio in tutte le fasi del processo penale, essa debba riconoscersi anche
nella fase degli incidenti di esecuzione, nella quale si discutono problemi di
rilievo, tutti legati alla libertà del condannato, in quanto per lo più
incidenti sulla durata e qualità della pena.
La parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 630, comma primo, in tali sensi dichiarata, va, in
forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra
parte dello stesso articolo che, tra le persone destinatarie dell'avviso del
giorno della deliberazione dell'incidente di esecuzione, non contempla il
difensore dell'interessato. Considerata infatti la difesa, per effetto di
questa pronunzia, come tutela obbligatoria della parte, é ovvio che al suo difensore,
di fiducia o d'ufficio che sia, l'avviso di convocazione vada notificato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per
incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia
nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di
fiducia. In applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara altresì la illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma
primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al
difensore dell'interessato.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
maggio 1970.