SENTENZA
N. 70
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo
10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa l'11
giugno 1960 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra
Miraglia Costantino ed altri e Saccone Giuseppe ed altri, iscritta al n. 92 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 del 24 dicembre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 novembre
1961 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di una causa di cessazione
della proroga legale di una locazione, l'11 giugno 1960 il Pretore di Palermo
rimetteva a questa Corte una ordinanza con la quale sollevava la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Secondo l'ordinanza, che é stata notificata il 19 luglio 1960, tale norma, là
dove demanda al Genio civile, sentite le parti, l'accertamento delle condizioni
tecniche che impongono lo sgombero dell'immobile, contrasterebbe con l'art. 24
della Costituzione ledendo il diritto del cittadino alla tutela
giurisdizionale: essa, infatti, toglie al giudice il potere di scegliere il
consulente tecnico, di guidarlo, controllarlo ed eventualmente sostituirlo;
affida l'accertamento ad un organo amministrativo non sempre competente;
sottrae al giudicante il potere di disponibilità e di valutazione della prova;
perciò limita e offende il diritto del cittadino ad avere giustizia.
É vero - prosegue l'ordinanza - che il
giudice può procedere al controllo di legittimità dell'accertamento tecnico,
rilevarne talora contraddizioni e incongruenze e chiedere all'ufficio informazioni
e chiarimenti; ma l'ingiustizia deriva ugualmente dal fatto che il parere del
Genio civile, pur essendo analogo a quello di un consulente tecnico, ha nel
merito efficacia vincolante per il giudice: ingiustizia tanto maggiore in
quanto esso si traduce in una dichiarazione sommaria e scheletrica, nella quale
la formula tralaticia "sentite le parti", a cui non corrisponde molto
spesso una soddisfacente audizione di esse, dà solo la parvenza di garanzia
processuale "ad un ibrido procedimento amministrativo con parentela
giudiziale".
2. - La Presidenza del Consiglio, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuta con deduzioni depositate il
5 agosto 1960.
L'Avvocatura dello Stato rileva, innanzi
tutto, che l'accertamento del Genio civile non é un atto amministrativo e non
differisce in sostanza dal parere che il giudice può chiedere a un consulente
tecnico: esso é un atto istruttorio, sottoposto, come ha stabilito la
Cassazione (sent. n. 2102 del 1959), a controllo del giudice, che ne deve
esaminare la conformità alla legge, nonché interpretare il contenuto, e può
rilevarne errori di valutazione, contraddizioni o incongruenze, chiedere
informazioni all'ufficio che l'ha emesso, ordinarne la rinnovazione.
Dato ciò, l'art. 10 della legge 23 maggio
1950 n. 253, - a parere dell'Avvocatura dello Stato - non contrasta con l'art.
24 della Costituzione che afferma l'uguale diritto dei cittadini di agire e
difendersi in giudizio con le modalità regolate dalla legge comune secondo le
caratteristiche speciali dei diversi procedimenti (Corte costituzionale, sentenze nn. 46
e 118 del 1957):
la norma impugnata non fa che adeguare alle particolari esigenze del caso i
modi di prova preordinati dal Codice di rito; del resto non può tacersi che, da
un lato, il Codice stesso prevede possibili deroghe legislative al principio
del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice (artt. 116 Cod. proc.
civ. e 2700, 2702, 2709, 2733, 2735, 2738 Cod. civ.), mentre, dall'altro,
l'accertamento del Genio civile non é del tutto vincolante per il giudice
benché questi non possa evitarlo.
Considerato
in diritto
1. - Benché l'ordinanza di rinvio sembri
riferirsi all'intero art. 10 della legge, l'impugnazione é evidentemente
circoscritta a quelle parti dell'articolo in cui, ai fini della cessazione
della proroga, é demandato al Genio civile l'accertamento delle condizioni
dell'immobile e della necessità dello sgombero, cioè al n. 1, seconda parte, e
al n. 2, seconda parte.
Queste norme sono state oggetto d'una
interpretazione che, oramai consolidata in giurisprudenza, é accolta dalla
quasi unanimità della dottrina: si é ritenuto e si ritiene che l'accertamento
del Genio civile vincoli il giudice nel merito e che questi abbia su di esso
press’a poco un controllo di legittimità: può rilevare violazioni di leggi,
contraddizioni o palesi incongruenze, nonché patenti errori di valutazione, chiedere
chiarimenti e persino disporre la rinnovazione totale dell'atto, ma non può
nominare un diverso consulente, né ricavare da altre fonti il suo
convincimento.
Se questa é la portata delle norme, e non
v'é ragione di dubitarne, la Corte costituzionale ritiene che esse contrastino
con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, la
singolarità del procedimento, che esse impongono, non garantisce compiutamente
quel diritto alla difesa a cui si ispira tale articolo.
2. - Già é sintomatico che l'accertamento,
così come é deferito al Genio civile dal cit. art. 10, nn 1 e 2, si svolga in
modo tanto abnorme: la libertà d'apprezzamento del giudice é limitata in
relazione ad un singolo rapporto sostanziale senza che dalla natura del rapporto
si possa trarre un motivo plausibile della particolarità di tale disciplina.
La tutela processuale dei diritti delle
parti ne apparisce, per ciò solo, seriamente compromessa se é vero che
l'esistenza d'un diritto implica, in virtù dell'art. 24 della Costituzione, la
possibilità di farlo valere dinanzi all'Autorità giudiziaria coi mezzi offerti
in generale dall'ordinamento giuridico; possibilità che le norme impugnate
comprimono sensibilmente poiché esse limitano la libertà d'apprezzamento del
giudice proprio sul punto principale della controversia: di modo che, su questo
punto, almeno nella sostanza, la decisione della causa finisce per essere
sottratta al giudice ordinario, dipendendo dal giudizio d'un organo
amministrativo.
3. - L'accertamento del Genio civile, pur
essendo atto istruttorio, tuttavia é opera d'un ufficio amministrativo, e si
compie, per di più, in occasione d'una lite in cui si contende non su interessi
legittimi, ma su diritti soggettivi. La conseguenza é che, siccome la
cessazione della proroga dipende soltanto da tale atto, che non può essere
sindacato nel merito, il diritto soggettivo alla fine ha una difesa, nella sua
intensità, effettivamente incompleta: l'atto del Genio civile, benché
costituisca una tappa del processo, é disciplinato come un qualunque
provvedimento amministrativo, quasi che il locatore e il locatario avessero non
un diritto - onere, ma piuttosto un interesse legittimo, alla prova. Il che non
rappresenta solo una chiara anomalia, ma importa fatalmente un difetto di tutela
in rapporto agli artt. 24 e 3 della Costituzione: infatti, con ciò si impedisce
all'interessato di avvalersi degli strumenti di prova garantiti, in generale, a
chi é parte in un giudizio.
4. - Infine, tra i motivi che inducono a
dichiarare l'illegittimità delle norme impugnate sta anche questo, che esse non
assicurano affatto il contraddittorio. In realtà l'ufficio del Genio civile
deve sentire le parti, ma può farlo e lo fa separatamente per ciascuna, né le
loro dichiarazioni sono verbalizzate o portate a conoscenza del giudicante;
anche se si instaurasse avanti al Genio civile un vero e proprio
contraddittorio (il che, a dire il vero, non avviene), resterebbe sempre il
fatto che il giudice ne é estraneo: tanto più in quanto l'accertamento del Genio
civile molto spesso é concluso, e la legge lo consente, quando ancora non si é
promossa l'azione giudiziale; aperto, prima o dopo, il processo, dinanzi al
magistrato le parti potranno difendersi su tutto fuorché sul punto decisivo
della causa: potranno cioè rilevare contraddizioni ed errori manifesti
dell'atto in cui s'é concluso l'accertamento, ma non sono ammessi a discutere
direttamente sulla realtà della situazione da accertare: insomma, su di essa,
non partecipano attivamente od in mutuo contraddittorio allo svolgimento
essenziale del processo. Le norme impugnate contrastano perciò con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione poiché il diritto alla difesa é compromesso
allorché il contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali
a far valere le ragioni delle parti (sent. 8 marzo 1957,
n. 46, di questa Corte).
5. - In conclusione, la seconda parte
dell'art. 10, n. 1, dato che si limita a demandare al Genio civile
l'accertamento della situazione a cui si riferisce la prima parte della stessa
norma, é totalmente illegittima. Non ne consegue con ciò un vuoto legislativo
poiché l'accertamento sarà fatto dal giudice secondo le leggi e con nomina
eventuale d'un consulente.
A sua volta, la seconda parte dell'art. 10,
n. 2, oltreché demandare al Genio civile l'accertamento della necessità dello
sgombero, gli consente di valutare la possibilità dello sloggio temporaneo
senza allontanamento dell'inquilino. Essa é illegittima solo in quanto
attribuisce tale competenza al Genio civile. Perciò, caduta la norma,
l'accertamento non solo sulla necessità dello sgombero, ma anche sulla
possibilità d'uno sloggio temporaneo, sarà fatto dal giudice coi mezzi che la
legislazione vigente gli offre.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale,
in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 10, n. 1, della
legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui esso demanda al Genio civile l'accertamento
delle condizioni tecniche e della necessità dello sgombero dell'immobile, e
dell'art. 10, n. 2, della stessa legge in quanto l'accertamento della
indispensabilità dello sgombero e della possibilità d'uno sgombero temporaneo é
demandato al Genio civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre
1961.