SENTENZA
N. 118
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1956, n. 500, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 18
novembre 1956 del Pretore di Perugia, emessa nella causa civile vertente tra
Scorpioni Marsilio e Rizzoli Franca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 341 del Registro
ordinanze 1956;
2) Ordinanza 5
dicembre 1956 del Pretore di Città di Castello, emessa nella causa civile
vertente tra Marziali Giuseppe e Taffini Giovanni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 344 del
Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 2
novembre 1956 del Pretore di Perugia, emessa nella causa civile vertente tra
Tedeschi Lorenzo e Baldelli Dante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 5 del Reg. ord. 1957;
4) Ordinanza 31
gennaio 1957 del Tribunale di Arezzo, emessa nella causa civile vertente tra
Frangipani Domenico e Randellini Luigi ed altri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 90 del 6 aprile 1957 ed iscritta al n. 37 del
Reg. ord. 1957;
5) Ordinanza 20
febbraio 1957 del Pretore di Gubbio, emessa nella causa civile vertente tra
Martini Ubaldo e Fagioli Guido Gregorio ed altri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13 aprile 1957 ed iscritta al n. 41 del
Reg. ord. 1957;
6) Ordinanza 22
febbraio 1957 del Pretore di Gubbio, emessa nella causa civile vertente tra
Rosini Mariano e Caseti Domenico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 97 del 13 aprile 1957 ed iscritta al n. 42 del Reg. ord. 1957;
7) Ordinanza 22 marzo
1957 del Pretore di Città della Pieve, emessa nella causa civile vertente tra
Tassini Umberto e Cini Aristodemo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 97 del 13 aprile 1957 ed iscritta al n. 49 del Reg. ord. 1957.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati
Giovanni Clementi, Arturo Carlo Jemolo, Giuseppe Ferri e Giuseppe Guarino per i
concedenti, gli avvocati Gaetano Salciarini, Carlo Furno e Sandro Diambrini
Palazzi per i mezzadri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con atto di
citazione notificato il 13 ottobre 1956 Tedeschi Lorenzo, già mezzadro di
Baldelli Dante nel periodo 1942-1950, citava quest'ultimo innanzi alla Pretura
di Perugia per sentirlo condannare al pagamento di L. 108.330, in applicazione
dell'art. 2 della legge 29 maggio 1956, n. 500 (c. d. legge Salari).
Tale legge si
intitola: "Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle
scorte vive nei contratti di mezzadria". Essa dispone: "Art. 1:
Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal
concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in
caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal
concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della
consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle
stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna".
Art. 2: Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della
differenza dei valori previsti dall'articolo precedente anche quando sia
avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente alla entrata in vigore
della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti
in ordine alle scorte vive".
Nel rapporto di
mezzadria tra il Baldelli e il Tedeschi il concedente aveva all'inizio del
rapporto, nel 1942, consegnato al Tedeschi scorte vive a stima, per un valore
che dal libretto colonico risulta essere di L. 9.800. Nel 1950, il concedente
Baldelli, allo scadere del rapporto di mezzadria, aveva - secondo l'assunto
dell'attore - prelevato dal "capitale colonico comune" (e cioè dal
capitale d'esercizio) il cosiddetto "plusvalore" delle scorte vive
(consistente nella differenza di valore tra il 1942 e il 1950, in conseguenza
della svalutazione monetaria, delle scorte consegnate al mezzadro nel 1942).
Per tal modo il Tedeschi, alla chiusura dei conti, era rimasto debitore del
Baldelli di L. 32.838. Col riferito atto di citazione il Tedeschi chiedeva
invece - in applicazione della legge Salari - l'attribuzione a sé della metà
del c.d. "plusvalore", e pertanto la condanna del Baldelli alla
restituzione di L. 108.330, oltre gli interessi dal 1950.
Il convenuto sollevò
in giudizio eccezione di incostituzionalità della legge Salari, sotto vari
profili.
Su tale eccezione il
Pretore di Perugia si pronunciò con ordinanza 2-24 novembre 1956.
Esclusa la natura
interpretativa della legge in questione rispetto all'art. 2163 Cod. civ. e alle
norme corporative, ma escluso a un tempo che solo per ciò la legge potesse, in
quanto retroattiva, esser considerata incostituzionale; e ritenuta quindi
manifestamente infondata la questione sollevata al riguardo dal convenuto, come
pure l'altra questione circa la violazione del principio di divisione dei poteri,
inerente al preteso intento legislativo di eludere la giurisprudenza
affermatasi in materia, il Giudicante - pur escludendo la violazione degli
artt. 3 e 23 Cost., affermata dal convenuto - ritenne di dover rimettere alla
Corte costituzionale l'altra questione sollevata dal convenuto, riflettente la
violazione dell'art. 42 Costituzione. Ciò in quanto l'aver disposto che tra gli
incrementi di valore del bestiame da prendere a base della ripartizione tra
concedente e mezzadro vadano compresi anche quelli inerenti alla svalutazione
monetaria tra il momento della consegna del bestiame al mezzadro e quello della
riconsegna da parte di costui, si risolverebbe in una espropriazione, senza
indennizzo, della metà di una ricchezza (il valore effettivo - intrinseco -
delle scorte a suo tempo conferite dal concedente) di pertinenza esclusiva del
concedente.
A cura della
cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e di essa venne data comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento. A istanza del Presidente della Corte
costituzionale essa venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio
1957.
Nei termini di rito
si sono costituiti nella cancelleria di questa Corte l'attore e il convenuto
del giudizio pendente innanzi al Pretore di Perugia, sostenendo,
rispettivamente, la insussistenza e la sussistenza della illegittimità
costituzionale rilevata dal Pretore. É altresì intervenuto, nei termini, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, negando qualsiasi illegittimità
costituzionale.
2. - Analogo giudizio
venne promosso innanzi alla Pretura di Perugia, con atto di citazione
notificato il 7 novembre 1956, dal mezzadro Scorpioni Marsilio, il quale,
asserendo non definiti alla fine della mezzadria i rapporti con le concedenti
signore Fiorita e Franca Rizzoli, e dichiarando di non conoscere il recapito
della prima di esse, trasferitasi in Inghilterra, conveniva a in giudizio la
seconda per sentirla condannare - ai sensi della legge Salari - al pagamento di
L. 129.537, costituente il "credito colonico a stime reali".
Il Pretore ritenne
preminente sulla necessità di ordinare la integrazione del contraddittorio
l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla convenuta. Eppertanto, con
ordinanza 18 novembre 1956, riferiti dettagliatamente i profili di
incostituzionalità da essa esposti, sospese il giudizio, ordinando la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle seguenti
questioni di legittimità costituzionale della legge Salari: a) L'art. 2
violerebbe gli artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost., in quanto con esso il
legislatore si sarebbe venuto a sostituire ai giudici nella decisione di
controversie in atto o in grado di insorgere sulla base di norme preesistenti,
ledendo in tal modo sia il principio della divisione dei poteri, sia il diritto
dei cittadini di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, sia il loro diritto alla difesa in giudizio. Per giunta, non
risultando conforme alla realtà l'esposizione dello stato attuale della
giurisprudenza fatta nelle relazioni parlamentari, l'ordinanza osserva che
potrebbe altresì configurarsi un eccesso di potere del legislatore, sia sotto
il profilo dello sviamento che sotto quello dell'errore di fatto. b) L'art. 2
della legge Salari - pur prescindendo dall’ artificio sità della definizione di
legge interpretativa, attribuitasi dalla legge stessa - violerebbe il principio
dell'irretroattività della legge, il quale risulterebbe indirettamente
affermato attraverso gli artt. 24, 25, 75 e 136 Cost., e si presenterebbe
comunque come principio sicuro in relazione a tutte le leggi abrogatrici e
modificatrici di precedenti situazioni di diritto. Gli artt. 24 e 25 Cost.
solleverebbero comunque il problema della irretroattività della legge, quanto
meno rispetto alle materie in cui predominano l'autonomia della volontà privata
e l'interesse dei singoli. c) L'art. 1 della legge Salari incorrerebbe in
violazione dell'art. 42 Cost., ponendo in essere "un trasferimento coattivo
di ricchezza, che é del tutto autonomo rispetto al rapporto fondamentale di
mezzadria, e che non può trovare in questo la sua causa"; infatti,
"nel suo risultato pratico", disporrebbe che "il concedente, il
quale abbia conferito il bestiame a stima, sia spogliato d'autorità della metà
della differenza tra il valore delle scorte consegnate e il valore delle scorte
riconsegnate, e cioè della proprietà del bestiame o della somma corrispondente,
nella misura che corrisponde alla incidenza della svalutazione monetaria, in
modo del tutto indipendente dal lavoro del mezzadro, e comunque oltre quella
misura che, per aver il mezzadro provveduto al mantenimento delle scorte,
potrebbe spettargli". E l'espropriazione in tal modo realizzata sarebbe in
contrasto con l'art. 42 Cost. perché: 1) nella specie non si ravviserebbero i
richiesti motivi di interesse generale; 2) mancherebbe il giusto indennizzo; 3)
la espropriazione sarebbe realizzata dalla legge stessa e non mediante atto
applicativo della legge. d) La legge Salari incorrerebbe infine in violazione
degli artt. 23, 3 e 41 Costituzione. Del primo, in quanto, in base a questo,
l'imposizione di una prestazione patrimoniale (quale - una volta escluso il
carattere espropriativo - sarebbe quella posta a carico dei concedenti dalla
legge Salari) potrebbe aver luogo soltanto nei limiti in cui sia indispensabile
per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, e soltanto in base a
disposizioni generali e astratte - condizioni che entrambe non ricorrerebbero
per gli artt. 1 e 2 della legge Salari; inoltre sarebbe da esaminare se le
prestazioni ammesse dall'art. 23 Cost. possono essere imposte retroattivamente.
Dell'art. 3, in quanto la legge Salari, col considerare soltanto i diritti del
mezzadro verso il concedente, e non anche quelli del concedente verso il
mezzadro, tratterebbe in modo disuguale le due categorie di partecipanti al
rapporto mezzadrile; e, d'altro canto, col considerare soltanto i conferimenti
di scorte vive a stima, e non anche quelli fatti con altri sistemi,
determinerebbe sperequazioni rispettivamente tra gli stessi mezzadri e tra gli
stessi proprietari concedenti. Dell'art. 41, il quale garantirebbe la libertà
contrattuale e la autonomia privata, consentendo quindi al legislatore "di
disciplinare il tipo astratto dei contratti", ma interdicendogli - salvo
"circostanze eccezionali, ovvero per la tutela della sicurezza, della
libertà e della dignità umana" - di "obbligare il singolo a stipulare
un determinato contratto, di cui già siano stati determinati il contenuto, la
controparte e il prezzo": di tale articolo la legge Salari, - la quale
considererebbe il bestiame "come se fosse stato venduto per metà dal
conferente al mezzadro al prezzo di mercato corrente al momento della
consegna" - costituirebbe violazione in quanto in realtà
"implicherebbe, rispetto agli effetti, l'obbligo di una vendita; ed
operando retroattivamente (art. 2), determinerebbe in modo cogente tutti gli
elementi di tale contratto: contenuto, prezzo, venditore e compratore". In
questo modo l'autonomia privata risulterebbe violata, pur non ricorrendo le
condizioni richieste dall'art. 41 della Costituzione.
A cura della
cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata alle parti costituite e
al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di essa venne data comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento. A istanza del Presidente della Corte
costituzionale, essa venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio
1957.
Nei termini di rito
si sono costituiti nella cancelleria di questa Corte l'attore e la convenuta
del giudizio pendente innanzi al Pretore di Perugia, sostenendo,
rispettivamente, l'insussistenza e la sussistenza della illegittimità
costituzionale denunciata dal Pretore. É altresì intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, negando qualsiasi illegittimità costituzionale.
3. - Anche il Pretore
di Città di Castello ha sottoposto a questa Corte la questione della
legittimità costituzionale della legge Salari.
Innanzi a tale
Pretura, con atto notificato il 25 ottobre 1956, Marziali Giuseppe, già
mezzadro di Taffini Giovanni dal 1946 al 1952, assumendo che alla cessazione
del rapporto egli risultava, dal libretto colonico, debitore di L. 72.849 verso
il concedente, e ciò unicamente perché il conto relativo al bestiame (conferito
dal concedente all'inizio del rapporto) "é stato effettuato con stime di
comodo (L. 945.000) anziché con le stime reali (lire 1.400.000)", e che
pertanto a esso Marziali "devono essere accreditate L. 227.500 rappresentanti
la metà della differenza fra la stima reale e quella di comodo, dato che non
può esser fatta alcuna riduzione a titolo di plusvalore bestiame", citava
il Taffini per sentirlo condannare al pagamento di L. 154.651 "per mancato
accredito utile bestiame". Il convenuto, rilevato che l'attore invocava
sostanzialmente l'applicazione della legge Salari, ne eccepiva la
incostituzionalità. E il Pretore - ritenuta inesatta l'affermazione del
carattere interpretativo della legge, ed escluso che essa fosse
incostituzionale a causa del suo carattere retroattivo, come pure che violasse
il principio di uguaglianza, il diritto di difesa, il principio della divisione
dei poteri nei confronti del potere giudiziario, la libertà di iniziativa
economica, e comunque ledesse i precetti degli artt. 3, 23, 24, 41, 43, 101,
102 e 104 Cost. - giudicò peraltro meritevole di considerazione la questione
relativa alla conformità della legge all'art. 42 Cost.; e ciò, non tanto sotto
il profilo che la legge importi la espropriazione senza indennizzo, a favore
del mezzadro, della metà circa del capitale bestiame conferito a suo tempo dal
concedente - espropriazione e mancanza di indennizzo delle quali non sarebbe
lecito dubitare -, quanto sotto il profilo che l'art. 42 Cost. consentirebbe
soltanto espropriazioni a favore della pubblica Amministrazione, e non anche a
favore dei privati. Eppertanto, considerata rilevante la questione di
costituzionalità ai fini del decidere, con ordinanza 5 dicembre 1956 sospese il
giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
A cura della
cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento. A istanza del Presidente della Corte costituzionale essa é
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1957.
Nei termini di rito
si é costituito nella cancelleria di questa Corte il solo Taffini, sostenendo
la tesi della illegittimità costituzionalità della legge Salari. É intervenuto,
nei termini, nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri negando
l'illegittimità costituzionale.
4. - Un altro
giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della legge Salari é stato
promosso dal Tribunale di Arezzo.
Innanzi a quella
Giustizia Frangipani Domenico, già mezzadro fino al gennaio 1955 dei sigg.
Randellini Luigi, Francesco, Assunta, Pietro, Olinto e Marco, premesso che,
alla cessazione del rapporto, in sede di accettazione del saldo colonico, aveva
fatto salva "ogni azione di recupero" in ordine alla
"rivalutazione bestiame" (vale a dire al c. d. "plusvalore"
delle scorte vive conferite dal concedente all'inizio della mezzadria), con
atto di citazione notificato il 6 giugno 1956 conveniva i Randellini per sentirli
condannare alla restituzione di quanto a lui dovuto in relazione al fatto che
al termine del rapporto mezzadrile "non doveva essere applicato alcun
coefficiente di svalutazione sulle scorte vive".
I Randellini,
costituitisi in giudizio, eccepirono in via principale che la legge Salari,
della quale l'attore chiedeva l'applicazione, vale soltanto nei casi di
ripartizione delle scorte tra mezzadro e concedente ai sensi dell'art. 2163
Cod. civ., e non anche nei casi nei quali - come nella specie - la ripartizione
andava fatta ai sensi della carta della mezzadria (norme deliberate dal
Consiglio naz. delle corporazioni, sezione agricoltura, e pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1933, n. 282). In via di ipotesi deducevano
inoltre l'incostituzionalità della legge: 1) per aver voluto modificare,
retroattivamente, gli effetti di uno stato di diritto già in atto, sottraendo
al magistrato controversie sorte sulla base di una legge preesistente, e
privando altresì il cittadino del diritto di difesa (artt. 24, 25, 101, 102,
104 Cost.); 2) per aver disposto una espropriazione senza che ricorressero
ragioni di interesse generale e senza indennizzo, e avere per di più violato
l'autonomia privata configurando il conferimento iniziale delle scorte da parte
del concedente come volto a instaurare immediatamente un rapporto di
comproprietà (artt. 41 e 42 Cost.); 3) per avere imposto ai concedenti una
prestazione che avrebbe potuto essere imposta solo con legge generale e
astratta, creando per giunta notevoli disuguaglianze tra mezzadri e concedenti
(attraverso la previsione della svalutazione e non anche quella della
rivalutazione monetaria), tra mezzadri e mezzadri (attraverso la considerazione
dei soli casi di conferimento delle scorte a stima da parte del concedente), e
tra concedenti e concedenti (per l'identica ragione, considerata dal punto di
vista dei concedenti) (artt. 23 e 3 Cost.).
Il Tribunale non si
occupò della eccezione principale, relativa all'applicabilità della legge
Salari nel caso in questione, e, in motivazione, affermata la sussistenza di
una manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità, dichiarava
"argomenti apprezzabili" quelli relativi alla "rispondenza o
meno della legge 29 maggio 1956, n. 500, ai criteri di astrattezza e generalità
che si assumono necessari in una legge impositiva di una prestazione come si
sostiene esser quella in esame, la quale, per contro, sarebbe intesa nella
sostanza a costituire un privilegio"; come pure gli argomenti che
"siasi sanzionata una disuguaglianza dei cittadini, regolando solo un
aspetto economico, favorevole al mezzadro, e non anche l'aspetto opposto".
"Ciò a prescindere da particolari considerazioni su quei motivi, che al
Tribunale sembrano irrilevanti, e che avrebbero portato il potere legislativo
ad un eccesso di potere, consistito nella statuizione di norme contrastanti con
la giurisprudenza ormai consolidata", ma "non senza tener presente
che il dibattito sulla costituzionalità della legge così detta Salari, si é già
esteso anche al campo dottrinario con opinioni contrastanti". Così
motivando, esso, sul presupposto che "il giudizio non può esser definito
indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità
costituzionale della legge 29 maggio 1956, n. 500", con ordinanza 31
gennaio 1957 disponeva "il deferimento alla Corte costituzionale della
questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1956, n.
500", sospendendo il giudizio civile in corso.
Avvenuti gli
adempimenti di rito, si costituivano, nei termini, innanzi alla Corte
costituzionale i convenuti Randellini, e interveniva - sempre in termini - il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo, rispettivamente, la tesi
dell'incostituzionalità e quella della costituzionalità della ripetuta legge.
5. - Anche innanzi al
Pretore di Gubbio venne sollevata la questione di incostituzionalità della
stessa legge.
Appellandosi a
quest'ultima, con atto di citazione 27 ottobre 1956 Martini Ubaldo, mezzadro
fino all'ottobre 1955, conveniva in giudizio gli eredi del fu Fagioli Luigi,
sigg. Fagioli Guido Gregorio, Marco Emilio, Vercellone Pia Clotilde ved.
Fagioli, nonché Fagioli Armando Ermanno, Carlo Maria e Maria Grazia, chiedendo
il riconoscimento del proprio credito relativo alla metà del c.d. "plusvalore"
delle scorte vive a suo tempo conferite dal proprietario, e la condanna dei
convenuti al pagamento di L. 188.081, con gli interessi legali.
Anche in questo
giudizio, i convenuti eccepirono che la legge Salari: a) violava gli artt. 24,
25, 101, 102, 104 Cost. e il principio della divisione dei poteri; b) violava
il principio della irretroattività della legge (desumibile dagli artt. 24 e 25
Cost.), e pretendeva mascherare come legge interpretativa una legge innovativa;
c) violava l'art. 42 Cost., realizzando delle espropriazioni in contrasto coi
principi enunciati in tale articolo; d) violava gli artt. 23, 3, 41 Cost.,
imponendo illegittimamente prestazioni ad alcuni cittadini nei confronti di
altri, ledendo in tal modo anche il principio di uguaglianza.
II giudicante
considerò, in motivazione, non manifestamente infondate le seguenti questioni:
a) se il nostro ordinamento costituzionale ammetta la possibilità di leggi
interpretative, e in particolare se con una legge sia possibile dare la
interpretazione autentica di consuetudini e di norme corporative; b) se sia
consentito al legislatore - senza invadere la sfera del potere giudiziario -
formulare una interpretazione autoritativa in contrasto con la interpretazione
giurisprudenziale consolidata, e per di più sia possibile - e compatibile con
l'art. 3 Cost. - formulare una simile interpretazione avendo di mira la
posizione di una sola delle parti interessate (e perciò favorendola); c) se,
nonostante che non realizzi sul piano giuridico una vera e propria espropriazione
(in quanto non attribuisce al mezzadro metà della proprietà del bestiame
conferito dal concedente, ma soltanto un diritto di credito a metà del valore
di quel bestiame) la legge Salari possa considerarsi lesiva dell'art. 42 Cost.,
sotto il profilo che, dal punto di vista economico, si risolve in una vera e
propria espropriazione, sia pur mascherata dal punto di vista giuridico.
Pertanto con
ordinanza 20 febbraio 1957 il Pretore deferì alla Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale della legge Salari, e sospese il
giudizio in corso.
Avvenuti gli
adempimenti di rito, si costituivano, nei termini, innanzi a questa Corte, le
parti del giudizio civile, e interveniva, sempre nei termini, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sostenendo quest'ultimo e l'attore del giudizio civile
la piena costituzionalità della legge; e i convenuti del giudizio civile la
incostituzionalità di essa.
6. - In data 22
febbraio 1957 lo stesso Pretore di Gubbio ebbe a rimettere a questa Corte nei
medesimi termini la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
convenuto nel giudizio promosso da Rosini Mariano, mezzadro di Caseti Domenico
fino all'ottobre 1951, al fine di ottenere da quest'ultimo il pagamento della
metà del c.d. "plusvalore" (inerente alla svalutazione monetaria)
delle scorte vive a suo tempo conferite dal concedente Caseti.
In quel giudizio
l'attore aveva dedotto l'inammissibilità e l'irrilevanza della questione di
costituzionalità, essendosi il convenuto, con una scrittura del 1953,
impegnato, per quanto riguarda il plusvalore, ad attenersi alle emanande
disposizioni legislative. Ma il giudicante osservò che tale impegno non
importava rinuncia a far valere la legittimità costituzionale delle
disposizioni che sarebbero intervenute. Richiamandosi alla motivazione
dell'ordinanza emessa il 20 febbraio nel giudizio Martini - Fagioli, il Pretore
ritenne pertanto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale inerenti alla legge Salari e relative: a) alla
compatibilità delle leggi interpretative col principio della separazione dei
poteri e con gli artt. 102 e 104 Cost.; b) alla ammissibilità che una legge dia
l'interpretazione autentica di norme consuetudinarie e corporative; c) alla
compatibilità con l'art. 3 Cost. di una legge che consideri il fenomeno delle
fluttuazioni monetarie a favore di una sola delle parti contrattualmente
contrapposte; d) alla compatibilità con l'art. 42 Cost. di una legge che dal
punto di vista economico (anche se non da quello giuridico) realizzi una
espropriazione senza osservare i precetti contenuti nel citato articolo.
Sospeso il giudizio
civile, e avvenuti, da parte della cancelleria della Pretura, gli adempimenti
di rito, si costituivano innanzi a questa Corte le parti del giudizio civile.
Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo
e l'attore sostengono la tesi della piena legittimità costituzionale della
legge Salari. Il convenuto sostiene la tesi contraria.
7. - Con ordinanza 22
marzo 1957, infine, anche il Pretore di Città della Pieve rimetteva a questa
Corte la questione relativa alla legittimità costituzionale della legge Salari.
Innanzi a quella
Pretura Tassini Umberto, ex mezzadro, fino all'ottobre 1955, di Cini Aristodemo,
aveva convenuto quest'ultimo con atto 8 settembre 1956. Premesso che alla
definizione dei conti era risultato debitore di L. 129.202, mentre in effetti
doveva esser considerato creditore della differenza tra la metà del
"plusvalore" delle scorte vive e detta somma - differenza pari a L.
164.282 - egli chiedeva la condanna dell'ex concedente, Cini, al pagamento di
quest'ultima somma, oltre gli interessi. Il convenuto eccepì l'illegittimità
costituzionale della legge Salari, sulla quale l'attore fondava la propria
pretesa, assumendo che essa: 1) violerebbe i principi fondamentali dello stato
di diritto, in quanto qualifica come interpretative delle norme a contenuto
innovativo; 2) violerebbe il principio della separazione dei poteri, e in
particolare la sovranità del potere giudiziario, in quanto avrebbe "posto
nel nulla" la giurisprudenza consolidatasi nel senso della spettanza
dell'intero "plusvalore" al concedente; 3) violerebbe gli artt. 3 e
42, terzo comma, Cost., da un lato, trattando in modo difforme i proprietari e
i mezzadri, e, dall'altro operando nei confronti dei primi e a vantaggio dei
secondi (e perciò nell'interesse privato) una espropriazione senza indennizzo.
Il Pretore, ritenuto
che "da un rapido esame l'impugnativa in questione appare fondata",
ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendeva il
giudizio.
Avvenuti gli
adempimenti di rito, si costituiva innanzi a questa Corte, mediante atto
d'intervento depositato nei termini, soltanto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, deducendo la piena conformità della legge Salari alla Costituzione.
8. - A tutte le
riferite censure, le difese dei mezzadri, nonché l'Avvocatura dello Stato,
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, oppongono in sintesi,
questi argomenti:
Da nessun elemento si
può desumere che le leggi interpretative siano oggi vietate dalla nostra
Costituzione. La legge Salari é una legge interpretativa, giustificata dai
gravi elementi di obiettiva incertezza che presentava la precedente disciplina
del rapporto di mezzadria in ordine all'assegnazione, al termine del rapporto,
delle scorte conferite a stima. Essa ha interpretato le norme del Codice
civile, uniformandosi alla pratica consuetudinaria secondo cui la stima
iniziale delle scorte veniva assunta come base per la determinazione degli
utili e delle perdite, senza applicare alcun correttivo per tener conto delle
oscillazioni monetarie. I coefficienti di correzione, previsti dall'ordinanza
corporativa del 1931 e dall'art. 32 della Carta di mezzadria, si erano
dimostrati in pratica inapplicabili e non avevano potuto perciò formare oggetto
dei necessari accordi sindacali. Né il fatto che la giurisprudenza prevalente
(ma non unanime) avesse riconosciuto la spettanza del plusvalore al concedente,
poteva essere di ostacolo all'emanazione della legge.
É proprio delle leggi
interpretative, d'altra parte, applicarsi anche ai rapporti già in atto: perciò
nemmeno sotto questo profilo é censurabile, per quanto superflua, la
disposizione contenuta nell'art. 2 della legge.
Anche se le si
volesse, poi, riconoscere carattere innovativo, la legge non avrebbe violato
nessun principio costituzionale, perché la Costituzione non vieta che le leggi
civili possano essere retroattive e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al
Codice civile contiene solo un canone d'interpretazione.
Quanto al suo
contenuto sostanziale, la legge trova piena giustificazione, tanto sul piano
giuridico, che su quello economico. Sul piano giuridico, perché col
conferimento "a stima", nella mezzadria, il valore del bestiame viene
espresso in moneta; e il valore espresso in moneta é sempre considerato dalla
legge invariabile (principio nominalistico), salvo espressa disposizione in
contrario. Sul piano economico, in primo luogo, perché l'interdipendenza di
numerosi e complessi fattori sull'andamento del mercato del bestiame non
consente mai di distinguere le variazioni di prezzo dovute ad oscillazioni del
potere di acquisto della moneta o ad altre cause contingenti, da quelle strettamente
dovute ad aumento del valore intrinseco del capitale; in secondo luogo, perché
l'attribuzione di metà del cosiddetto "plusvalore" al mezzadro si
traduce pure in un corrispettivo per i rischi relativi al bestiame ricevuto in
consegna, che gli si accollano per metà, secondo la consuetudine, anche dal
concedente che si é riservato per intero la proprietà degli animali.
Di qui l'infondatezza
delle censure relative a pretese violazioni degli artt. 23, 41 e 42 della
Costituzione.
Né si può parlare,
infine, di violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della
Costituzione, perché la legge non fa alcuna delle discriminazioni vietate da
tale articolo. Essa disciplina astrattamente situazioni che interessano una
generalità di persone (nulla rilevando che questa sia più o meno estesa), ed é
ovvio, malgrado la sua unilaterale formulazione, che deve applicarsi così a
vantaggio come a danno di ciascuna parte nel rapporto mezzadrile: cioè tanto in
caso di svalutazione che di rivalutazione monetaria.
9. - Le ragioni, hinc
inde, sono state poi illustrate dalle parti in ampie memorie e nella
diffusa discussione orale.
Considerato
in diritto
I. - Si discute della
legittimità costituzionale di un'unica legge; e le questioni rimesse alla Corte
dalle varie ordinanze dei giudici di merito sono in buona parte comuni. La
Corte ritiene perciò opportuno riunire i sette giudizi indicati in epigrafe,
decidendoli con unica sentenza.
II. - L'art. 1 della
legge denunciata dispone: "Quando nei contratti di mezzadria le scorte
vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in
base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha
diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle
scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti,
ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della
riconsegna". E l'art. 2 fa retroagire tale precetto, disponendo che esso
operi "anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto
anteriormente alla entrata in vigore della presente legge e le parti non
abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive".
1. - Si tratta di
legge interpretativa; e tale qualifica, espressamente enunciata nel titolo di
essa, é stata a torto, da alcune delle ordinanze di rimessione, considerata
usurpata.
Il problema se, alla
fine del rapporto mezzadrile, nel caso di conferimento a stima, da parte del
solo concedente, delle scorte vive, il mezzadro avesse diritto a partecipare
anche degli incrementi di valore dovuti allo svilimento della moneta - e,
correlativamente, quello se, in caso di rivalutazione della moneta, fosse
tenuto a subire lo svantaggio delle conseguenti diminuzioni di valore - diede
sempre luogo, in passato, a controversie tra gli interessati, a discussioni
dottrinali e a divergenze giurisprudenziali. Al fine di evitare utili e perdite
"apparenti" se ne occuparono anche alcune norme a carattere direttivo
(deliberazione Corporazione agricoltura 13 marzo 1931 e deliberazione Consiglio
nazionale delle corporazioni, sezione agricoltura, 13 maggio 1933, nota col
nome di Carta della mezzadria), sollecitando che l'utile e le perdite da
dividere venissero commisurati a valori "resi confrontabili" mediante
opportune variazioni, "da concordare" nei patti collettivi. La
direttiva però non venne seguita, mancando nei patti disposizioni inequivoche
nei sensi raccomandati.
Il problema tornò
attuale in occasione dell'imponente svalutazione monetaria conseguente al
secondo conflitto mondiale. Come già in passato, anche stavolta, dopo qualche
esitazione, la giurisprudenza si venne decisamente orientando - a partire dal
1952 - nel senso che il concedente abbia diritto alla reintegrazione del
conferimento secondo il valore attuale del bestiame, e non secondo quello del
momento del conferimento. Prima che la giurisprudenza potesse dirsi consolidata
in tali sensi già era stata presentata però al Parlamento una proposta di legge
destinata a far considerare il diritto del concedente limitato alla medesima
somma a suo tempo da lui erogata pel conferimento (proposta del senatore
Varriale, presentata al Senato il 15 settembre 1952, doc. n. 2607). Decaduta
quella proposta per fine della legislatura, analoga proposta venne presentata
nell'attuale legislatura dal senatore Salari il 30 aprile 1954 (doc. 509), e
divenne la legge di cui ora si discute.
In presenza dei
vivaci dibattiti tra le parti, tra gli studiosi, e nella stessa giurisprudenza,
che la questione ha sempre suscitato e suscita, e in presenza dell'intento
legislativo di rendere obbligatoria una particolare interpretazione dei
precetti della materia, non può ritenersi esatta l'affermazione che l'attributo
di legge interpretativa sia usurpato dalla legge in esame.
Né é esatto che la
vigente Costituzione escluda la possibilità di leggi interpretative, e in
quanto tali retroattive. Manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione
di ordine generale al riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto
comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di
Stato di diritto e di Stato democratico.
Né é esatto che
l'emanazione di leggi interpretative incida necessariamente sul principio della
divisione dei poteri, interferendo necessariamente nella sfera del potere
giudiziario. Non diversamente dalle altre leggi, anche la legge interpretativa
innova all'ordine legislativo preesistente: il quid novi che essa introduce in
tale ordine consiste nell'attribuire a certe norme anteriori un significato
obbligatorio per tutti (con conseguente esclusione di ogni altra possibile
interpretazione). Altra é la funzione del potere giudiziario: la quale consiste
nella adozione di decisioni vincolate all'ordinamento normativo.
Il fatto della
emanazione di una legge interpretativa non rappresenta dunque, di per sé sola,
una interferenza nella sfera del potere giudiziario. É certo comunque che non
può esser considerata lesiva di tale sfera una legge interpretativa che
rispetti i giudicati (la legge in esame fa salvi i rapporti
"definiti") e non appaia mossa dall'intento di interferire nei
giudizi in corso.
Non é fondata dunque
la censura che il carattere interpretativo della legge in esame ferisca i
precetti degli artt. 101, 102, 104 Costituzione. E neanche essa vulnera le
garanzie predisposte dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 e dal primo
comma dell'art. 25 Cost., attinenti rispettivamente alla facoltà di agire in
giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive considerate e protette dal
l'ordinamento, al diritto inviolabile di difendersi innanzi ai giudici, nonché
al diritto di non esser distolti dal giudice naturale.
2. - Come si é visto,
la legge 29 maggio 1956, n. 500, ha carattere interpretativo.
Pur ammesso però che
essa non potesse esser classificata tra le leggi interpretative, e dovesse
esser considerata legge innovativa, non per questo sarebbe incostituzionale a
causa della sua efficacia retroattiva.
Il principio generale
della irretroattività delle leggi - attualmente enunciato nell'art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale - rappresenta un'antica conquista della
nostra civiltà giuridica. Esso però non é mai assurto nel nostro ordinamento
alla dignità di norma costituzionale; né vi é stato elevato dalla vigente
Costituzione, se non per la materia penale (vano é appellarsi in contrario -
come fa taluna delle ordinanze di rimessione - a precetti, quali gli artt. 136
e 75 Cost., che hanno tutt'altro oggetto, e perciò non appaiono in alcun modo
incompatibili con l'emanazione di leggi retroattive). Per le materie diverse da
quella penale, l'osservanza del tradizionale principio é dunque rimessa - così
come in passato - alla prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro
- salvo estrema necessità - dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto
pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preferiti (anche se
non definiti in via di giudicato, transazione, ecc.) uno dei cardini della
tranquillità sociale e del vivere civile.
Con ciò non si vuole
escludere che in singole materie, anche fuori di quella penale, l'emanazione di
una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifico
precetto costituzionale. Si vuole semplicemente affermare il concetto che nel
nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non assurge,
nella sua assolutezza, a precetto costituzionale. E si vuole in particolare
escludere - con specifico riguardo al campo della presente controversia - che
sia ricavabile dagli artt. 23, 24 e 25 Cost. (come si assume in talune delle
ordinanze di rimessione) un precetto costituzionale che escluda la possibilità
di leggi retroattive destinate comunque a incidere nella sfera degli interessi
privati, sacrificandoli, o nella sfera dell'autonomia privata, comprimendola.
Come pure si vuole escludere che possa essere considerato lesivo della sfera
del potere giudiziario (e in particolare degli artt. 101, 102 e 104 Cost.) il
fatto che da una legge retroattiva derivi ai giudici l'obbligo di applicarla in
relazione a rapporti sorti nel passato, e magari conclusi (ma non definiti),
tanto più quando - come nel caso in esame - la legge non appaia mossa
dall'intento di influire sui giudizi in corso.
3. - Si può ora
passare a considerare quelle censure che, prescindendo dal carattere
interpretativo e retroattivo della legge 29 maggio 1956, n. 500, denunciano il
contrasto del contenuto precettivo di essa con singoli articoli della
Costituzione.
a) Viene prospettato
dalla più parte delle ordinanze, che hanno promosso il presente giudizio di
costituzionalità, che l'art. 1 si risolverebbe in una espropriazione in danno
del concedente di una parte del capitale d'esercizio da lui a suo tempo
conferito. In sede di assegnazione delle scorte al termine della mezzadria,
l'identificare, in tempi di svalutazione monetaria, la quota che egli ha il
diritto di prelevare prima che si proceda alla ripartizione degli utili, in
quella esattamente corrispondente alla quantità di moneta in cui venne a suo
tempo stimato il bestiame da lui conferito, si risolverebbe in una vera e
propria eversione patrimoniale. La quale non sarebbe consentita se non alle
condizioni richieste dall'art. 42 Costituzione.
La censura non ha
fondamento, in quanto non ne é esatta la premessa. Espropriare significa
trasferire autoritativamente un bene da un soggetto a un altro. Il disposto
dell'articolo in esame (... "il mezzadro ha diritto a percepire dal
concedente...") non realizza nulla di tutto ciò; ma si limita a
disciplinare - non importa se innovando o non rispetto al regime preesistente -
un rapporto sinallagmatico, definendo un certo profilo delle obbligazioni delle
parti (ciò che il mezzadro ha il diritto di ricevere alla fine del rapporto).
L'art. 42 Cost. non viene dunque in questione. Non occorre perciò soffermarsi
sulle censure attinenti alla mancata osservanza da parte del legislatore delle
condizioni richieste da tale articolo per le espropriazioni.
b) In talune delle
ordinanze di rimessione si osserva che, una volta escluso che l'art. 1 operi
una espropriazione, occorrerebbe quanto meno riconoscere che esso viene a
imporre al concedente una prestazione patrimoniale a favore del mezzadro. Nel
qual caso la disposizione sarebbe del pari illegittima, per inosservanza di
principi, che si assumono inerenti all'art. 23 Costituzione.
Anche questa censura
non ha fondamento. La funzione dell'art. 1 non é quella di prevedere
prestazioni coattive a carico del concedente, bensì - come si é visto - quella
di disciplinare un rapporto sinallagmatico: in tale spirito esso contribuisce a
definire l'ambito dei diritti del mezzadro verso la controparte. L'art. 23
Cost. non é dunque interessato.
É peraltro da
aggiungere - e l'osservazione vale anche in ordine alle censure mosse alla
legge specificamente per aver preteso di operare sui rapporti in atto, e anzi
persino su quelli esauriti (ma non definiti) - che, pur ammesso che potesse
esser considerata come volta a introdurre prestazioni coattive, del genere di
quelle cui si riferisce l'art. 23 Cost., la legge sarebbe nondimeno
costituzionalmente legittima, null'altro vietando la citata disposizione della
Carta fondamentale, se non la imposizione di prestazioni fatta non sulla base
di una legge, sufficientemente dettagliata nei limiti, che espressamente la
preveda (vedansi le sentenze di questa Corte 16 gennaio 1957, n. 4, 23 gennaio
1957, n. 30, e 11
marzo 1957, n. 47):
legge che nel caso in questione vi fu, e fu appunto quella di cui si discute,
in ordine alla specificità del contenuto della quale non é stato sollevato
alcun dubbio.
Quanto
all'osservazione della mancanza in essa del carattere della generalità, senza
affrontare qui il problema se tale carattere sia effettivamente necessario per
le leggi cui si riferisce l'art. 23 (che, a differenza degli artt. 16 e 21, non
ne afferma espressamente l'esigenza), sarà sufficiente osservare che esso ben é
presente nella legge in esame: la quale - volta com'é a regolare
indiscriminatamente tutti i possibili rapporti da essa previsti - non può esser
considerata lex in privos lata, non soltanto per ciò che riguarda
la disciplina dei rapporti futuri, ma anche per ciò che riguarda la disciplina
dei rapporti in corso o esauriti. Per quanto attiene poi alla mancanza, nella
legge, del carattere dell'astrattezza - che sarebbe da lamentare nei confronti
dei rapporti già sorti, e in particolare per quelli esauriti (i quali sarebbero
tutti, appunto perché già in atto, concretamente individuabili) - il discorso
può essere ancor più breve, dato che, diversamente che per quello della
generalità (al quale attribuisce una certa rilevanza), la Costituzione in
nessuna norma si riferisce a esso come a requisito della legge.
c) Difetta parimenti
di base la censura di violazione dell'art. 41 Cost., sotto il profilo che la
legge denunciata, configurando - e per di più anche pel passato - come vendita
di bestiame ciò che dalle parti sarebbe stato voluto come semplice affidamento
dello stesso, sarebbe venuta a manomettere - oltre che l'art. 42 (del quale già
si é discusso) - il principio dell'autonomia privata.
É inesatto infatti
l'assunto, secondo il quale la legge in discussione si sarebbe proposta o
avrebbe comunque realizzata la trasformazione in vendita del rapporto istituito
tra concedente e mezzadro col conferimento del bestiame da parte del primo.
Senza in alcun modo modificare la natura del rapporto, la legge si é limitata a
regolare l'aspetto quantitativo delle obbligazioni delle parti.
d) Neanche sussistono
le denunciate lesioni del principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 della
Costituzione.
Non é necessario
indugiarsi a vedere se l'aver la legge considerato soltanto il caso di
posizione creditoria del mezzadro in relazione alla differenza di valore
nominale delle scorte tra il momento di consegna e quello di riconsegna, e non
anche l'ipotesi inversa, importi o non che in quest'ultima ipotesi si applichi
- secondo quanto richiederebbe l'equità, e secondo quanto nelle relazioni
parlamentari si mostrò di ritenere - il medesimo criterio del riferimento ai
valori nominali. Pur ammesso che la necessità di tale applicazione, per la
seconda ipotesi, non risulti dalla legge e (ciò che é più difficile ammettere)
non risulti dal sistema, non per questo il principio enunciato nell'art. 3
Cost. ne resterebbe vulnerato. Che le leggi si uniformino all'equità é regola
di buona e sana legislazione, la cui osservanza é rimessa alla saggezza del
legislatore; ma non é precetto costituzionale. Il precetto del primo comma
dell'art. 3 della Carta fondamentale ha ben altro contenuto, attinente alla
esclusione di privilegia e di disposizioni discriminatorie. Allorquando - come
nel caso in esame - una legge sia destinata ad essere applicata indistintamente
nei confronti di tutti gli appartenenti a una data categoria, essa certamente
non viola tale precetto. Il perché della applicazione dei criteri ispiratori
della legge a certe categorie e non ad altre attiene poi alla scelta politica
del legislatore; e - come questa Corte ha più volte ritenuto (sentenze 16
gennaio 1957, n. 3,
e 22 gennaio 1957, n.
28) non può formare oggetto di sindacato di costituzionalità.
Quanto precede vale
ad escludere che la legge incriminata sia incorsa in violazione del primo comma
dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo dell'aver introdotto un regime
differenziato sia pei mezzadri, sia pei concedenti, a seconda che il
conferimento delle scorte da parte di questi ultimi abbia avuto luogo "a
stima" o "per specie e qualità". E ciò a prescindere dalla
considerazione che, diversa essendo nei due casi la situazione presupposta,
sarebbero mancate le condizioni per la necessità di un'identica disciplina
legislativa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondate
le questioni proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità
costituzionale della legge 29 maggio 1956, n. 500, contenente "Norme
interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei
contratti di mezzadria", in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 41, 42,
75, 101, 102, 104, 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.