SENTENZA N. 76
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, secondo comma, 5 e 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 dicembre
1968 dal tribunale di Torino nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione
nei confronti di D'Angela Matilde, iscritta al n. 11 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26
febbraio 1969;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre
1968 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Di Dedda
Guerrino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
3) ordinanza emessa il 31 gennaio
1969 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Carrà
Maria Rosa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;
4) ordinanza emessa il 21 aprile
1969 dal tribunale di Milano nel procedimento per l'applicazione di misure di
prevenzione nei confronti di Sparisci Alberto, iscritta al n. 298 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207
del 13 agosto 1969;
5) ordinanza emessa il 10 luglio
1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Sorrentino
Alfonso, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;
6) ordinanza emessa il 18 settembre
1969 dal pretore di Novi Ligure nel procedimento penale a carico di Fratino
Anna Maria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;
7) ordinanza emessa il 10 luglio
1969 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Lorenzet
Mirella, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8
aprile 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, iniziato nei confronti di Matilde D'Angela, il tribunale di Torino,
con ordinanza del 13 dicembre 1968, su istanza della difesa, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della
citata legge, nella parte in cui, davanti al tribunale, l'assistenza tecnica
del difensore, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, é prevista come facoltativa e non obbligatoria.
Premesso che l'interesse a proporre
l'eccezione sorgeva dal fatto che il difensore di fiducia non era stato
avvisato del deposito della proposta del questore di applicazione della misura,
il tribunale, sulla non manifesta infondatezza della questione, richiamava la sentenza n. 53 del
1968 di questa Corte, la quale, nell'esporre i motivi dell'illegittimità
costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale
sull'esecuzione delle misure di sicurezza - ai quali espressamente rinvia
l'art. 4 della citata legge - ebbe testualmente a precisare che l'assistenza
tecnica di un difensore é da rendere "obbligatoria e non facoltativa, come
invece é disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della
legge 27 dicembre 1956, sulle misure di prevenzione".
La violazione del principio di
eguaglianza viene, poi, prospettata in considerazione della dipendenza
dell'esercizio concreto della facoltà della difesa dalle capacità economiche dell'interessato.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte
non vi é stata costituzione di parte.
2. - La medesima disposizione é
stata denunciata - per identiche ragioni, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, e per violazione del principio di eguaglianza, a
motivo della diversità di posizione tra chi ha nominato e chi non ha nominato
un difensore - con ordinanza 19 dicembre 1968 del pretore di Torino, nel corso
di un procedimento a carico di Guerrino Di Dedda, imputato di contravvenzione
alle prescrizioni del decreto di sorveglianza.
Con la stessa ordinanza, il pretore
ha anche sollevato la questione di legittimità degli artt. 1 e 3 della citata
legge del 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, secondo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza non già
delle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge - indeterminatezza esclusa
da questa Corte con sentenza n. 23 del
1964 - bensì per quella afferente al grado di pericolosità, la cui
valutazione sarebbe rimessa alla mera discrezione degli organi di polizia e,
comunque, non sarebbe fondata su criteri obiettivi, neppure se fosse da
ritenere affidata all'autorità giudiziaria.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 12 marzo
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte
non vi é stata costituzione di parte.
- La stessa questione, nei confronti
dell'art. 4, secondo comma, citato, con esplicito rinvio agli argomenti ivi
esposti, é stata promossa con altra successiva ordinanza del tribunale di Torino
del 10 luglio 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre
1969, dopo le rituali notificazioni e comunicazioni. Neppure in questo giudizio
innanzi alla Corte vi é stata costituzione di parte.
4. - Nel corso del procedimento
penale a carico di Maria Rosa Carrà, il tribunale di Vibo Valentia, con
ordinanza del 31 gennaio 1969, ritualmente notificata, comunicata e pubblicata,
poi, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 1423, nella
parte in cui consente al questore di adottare provvedimenti limitativi della
libertà di soggiorno e circolazione, anche per motivi di "moralità
pubblica", in riferimento all'art. 16 della Costituzione, che prevede, invece,
l'adozione di siffatti provvedimenti soltanto per motivi di sanità e di
sicurezza.
La stessa questione é stata
sollevata dal pretore di Novi Ligure, nel procedimento penale a carico di Anna
Maria Fratino, con ordinanza del 18 settembre 1969, pubblicata, dopo gli
adempimenti di rito, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1969.
Nei due giudizi innanzi a questa
Corte non vi é stata costituzione di parte.
5. - Nel corso di un procedimento penale
per contravvenzione all'ordine del questore di rientro al comune di residenza
con foglio di via obbligatorio a carico di Mirella Lorenzet, il pretore di
Legnano, con ordinanza del 10 luglio 1969, riteneva sia rilevante, sia diversa
da quelle già decise da questa Corte, sia non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1423 del
1956, unitamente all'art. 1 ivi esplicitamente richiamato, in riferimento agli
artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del pretore, l'indicazione
delle categorie di persone, contenuta nell'art. 1, sarebbe incompleta, oltre
che conseguente alla aprioristica valutazione di una scelta politica
arbitraria, e, come tale, "decisamente incostituzionale in relazione
all'art. 3 della Costituzione", perché, non esaurendo la casistica dei
tipi pericolosi, isolerebbe da essa ed escluderebbe quelle altre persone che,
pur non rispondendo alle qualificazioni della norma denunziata, potrebbero, per
effettive e provate manifestazioni delinquenziali, essere altrettanto, se non
maggiormente pericolose.
La violazione della duplice riserva
di legge di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, viene, poi,
prospettata in relazione al potere discrezionale e insindacabile che si assume
attribuito alla pubblica amministrazione di stabilire quali, tra le persone
indicate dalla legge, siano da considerare pericolose, e di rimandarle al luogo
di residenza, non già operando una specificazione nel novero dei tipi
pericolosi previsti dalla norma, ma in forza di "criteri presuntivi
d'indole soggettiva, oggettiva e ambientale, seppure sorretta da note
comportamentali identificabili sul piano oggettivo".
Sulla base della più recente
giurisprudenza di questa Corte in tema di diritti della difesa anche in
relazione ad atti che, per quanto fuori del processo, non sono estranei al
giudizio, si afferma che il provvedimento del questore e i propedeutici atti di
polizia giudiziaria si saldano nel contesto processuale e costituiscono, anzi,
gli unici elementi di cui il giudice può disporre per il suo convincimento; e
si assume la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione per la
mancata previsione, nelle norme denunziate, di ogni garanzia difensiva e dello
stesso interrogatorio dell'imputato, durante gli atti di polizia.
L'ordinanza, dopo le notifiche e
comunicazioni di rito, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28
gennaio 1970.
Non si é avuta costituzione di parte
innanzi a questa Corte.
6. - Il tribunale di Milano, con
ordinanza emessa il 21 aprile 1969, nel corso del procedimento per
l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di
Alberto Sparisci, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, sotto
vari profili, delle norme contenute negli artt. 1, n. 3, 5 e 9 della più volte
menzionata legge del 1956, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 17, 18.25 e 27.
secondo e terzo comma. della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che,
sulle questioni ora accennate, questa Corte si sarebbe pronunziata solo in
parte con le sentenze
n. 27 del 1959 e n. 23 del 1964,
e che, in ogni caso, l'intero istituto delle misure di prevenzione, così come
ripristinato sul modello del testo unico fascista, deve essere rimesso in
discussione.
Si osserva, infatti, che il potere
del legislatore di disciplinare le ridette misure, quando siano limitative
delle libertà fondamentali, non potrebbe trovare la sua giustificazione
soltanto nel precetto di cui all'art. 13 della Costituzione, dato il suo
carattere di norma di procedura e, quindi, strumentale rispetto ad altre norme
costituzionali che legittimino restrizioni alla libertà personale sul piano
sostanziale; e che, di conseguenza, per conservare, nel vigente sistema, la
stessa ammissibilità di misure ante
delictum, occorrerebbe, fra l'altro, equipararle a quelle post delictum, di cui all'art. 25, terzo
comma, della Costituzione, aventi analoga funzione di sicurezza.
Neppure una tale soluzione, però,
renderebbe, ad avviso del tribunale, la vigente disciplina immune da censure,
le quali, ai fini della rilevanza della questione, vengono formulate in ordine
ai presupposti di cui all'art. 1, n. 3, ed al contenuto delle prescrizioni
della sorveglianza speciale di cui all'art. 5, nonché alla relativa sanzione
penale, prevista dall'art. 9 della legge del 1956.
Per quanto concerne i suindicati
presupposti (art. 1, n 3), si osserva che essi, non consistendo nella
descrizione di situazioni e comportamenti specifici, non vincolerebbero la
misura a casi tassativi legislativamente descritti, in contrasto con gli artt.
13 e 25, terzo comma, della Costituzione; e violerebbero anche il precetto
costituzionale della presunzione di non colpevolezza - che, a differenza di
quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 23 del
1964, si assume non riducibile alla sola materia penale - perché
consentirebbero l'applicazione della misura alla ricorrenza di situazioni,
anziché di pericolo, di mero sospetto.
Le disposizioni sul contenuto delle
prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 5) e sulla relativa sanzione
penale (art. 9) vengono, poi, denunziate sia nel loro complesso, sia con
riferimento a prescrizioni singole.
Nel loro complesso, perché, essendo
state ereditate dal T.U. del 1931, n. 773, nel quale avevano una funzione di
discriminatoria difesa del regime, provocherebbero una emarginazione della
persona pericolosa, esposta a dismisura ai rischi di incorrere nella
contravvenzione e così di ricadere nella vita da cui doveva essere distolta,
nonché una sua degradazione giuridica ed una deformazione del suo stato
costituzionale, in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 25, terzo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Con riferimento specifico alle
prescrizioni del "vivere onestamente" e di "non dare ragioni di
sospetto", rispettivamente, si sostiene che non é suscettibile di seri
controlli l'individuazione dei comportamenti vietati, essendo questi
integralmente rimessi a pretese norme di civiltà, né stabili né univoche nella
società attuale, eterogenea di fatto e pluralistica de iure; e che, essendo il
sospetto non una caratteristica intrinseca di dati comportamenti, ma il
risultato di valutazioni ad opera di terzi, il sospettato verrebbe assoggetato
ad una sanzione, senza che la legge gli fornisca a priori idonee direttive cui
commisurare la propria condotta.
Per entrambe le suddette
prescrizioni, si denunzia, pertanto, la violazione del principio di tassatività
o determinatezza della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, quale logica conseguenza del principio di legalità ex art. 1 del
codice penale.
Alla medesima violazione, unitamente
a quella del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
darebbe, poi, luogo la prescrizione di "rispettare le leggi", sia per
la mancata indicazione delle categorie di leggi a cui la prescrizione si
riferisce, sia per la duplicità della sanzione: quella prevista dalla legge
comune e quella dell'art. 9 della legge del 1956: una irragionevolezza di
trattamento analoga a quella di cui all'art. 708 cod. pen., dichiarato
illegittimo con sentenza
n. 110 del 1968 da questa Corte, proprio con riguardo al sorvegliato
speciale.
In violazione degli artt. 2, 3,
primo comma, e 18 della Costituzione, si assume, altresì, la prescrizione,
sulla quale questa Corte si é già pronunciata con sentenza n. 27 del
1959, di "non associarsi abitualmente" a persone pregiudicate o
prevenute, in quanto, nel suo indifferenziato divieto di relazioni che
potrebbero anche essere lecita estrinsecazione della loro personalità,
esprimerebbe una valutazione "degradata" della dignità sociale di
certe classi di persone, e si baserebbe su un sospetto a priori di pericolosità
delle suddette relazioni, ignorando l'eventualità della rieducazione e
precludendo la possibilità di un reinserimento sociale tentato in comune, in
formazioni o in rapporti di amicizia o di affetto.
La prescrizione concernente il
divieto di partecipare a pubbliche riunioni, sebbene ritenuta legittima da
questa Corte con la sentenza n. 27 del
1959, sarebbe in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, in quanto
l'esigenza - asserita in detta sentenza - di tenere lontani i sorvegliati dalle
occasioni di maggior pericolo, finirebbe, ad avviso del tribunale, col rifarsi,
al limite, ad una logica di regime, e cioè a quella per cui l'esclusione dalle
pubbliche riunioni tendeva all'eliminazione sociale degli ammoniti antifascisti
"pericolosi per gli ordinamenti politici dello Stato". Si osserva
che, attualmente, il diritto di riunione non subisce limitazioni soggettive, né
é condizionato a riserve di legge nel testo costituzionale, e che i motivi di
sicurezza potrebbero giustificare il divieto o lo scioglimento di specifiche
riunioni, soltanto per comprovata pericolosità di esse é non dei singoli
partecipanti.
Si aggiunge che la negazione del
diritto di riunione non potrebbe concepirsi come contenuto di misure di
sicurezza, in quanto non é concepibile che queste, le quali hanno e debbono
avere finalità di rieducazione e di reinserimento nella civile convivenza,
escludano il sorvegliato da ambienti e da occasioni - come le pubbliche riunioni
- che della convivenza e del libero espandersi della personalità rappresentano
una estrinsecazione essenziale e tipica, e gli neghino la libertà di scegliere,
partecipando a riunioni di confronto, di propaganda o di dibattito, il proprio
indirizzo etico - sociale.
In riferimento agli artt. 2, 3,
secondo comma, e 25 della Costituzione, si denunzia, infine, la disposizione
contenuta nel quarto comma dell'art. 5 della legge del 1956, sulle prescrizioni
facoltative, le quali, nonostante il pregio della adattabilità caso per caso
(per la loro illimitatezza e per il criterio di applicabilità, diretta
esclusivamente verso le esigenze della difesa sociale), qualificherebbero
l'orientamento autoritario di fondo delle vigenti misure di prevenzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte
la parte privata non si é costituita.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto con deduzioni depositate il 2 settembre 1969, chiedendo che le
questioni siano dichiarate infondate.
L'Avvocatura generale, nel fare
richiamo alle citate sentenze n. 27 del
1959 e n. 23
del 1964, deduce, in via generale, che la vigente disciplina delle misure
di prevenzione troverebbe il suo valido presupposto nelle garanzie previste
dall'art. 13 della Costituzione ed il suo fondamento nella necessità che il
pacifico ed ordinato svolgimento dei rapporti sociali sia assicurato, oltre che
da norme repressive di fatti illeciti, da un insieme di misure idonee a
prevenire il verificarsi di tali fatti, in conformità alla stessa esigenza
riconosciuta negli art. 13, 16 e 17 della Costituzione. Dovendo, poi, le misure
suddette essere collegate, non al verificarsi di fatti determinati, ma ad un
complesso di comportamenti ritenuti dalla legge come indice di pericolosità
sociale, sarebbe consentito al legislatore fare riferimento anche a dati
presuntivi, dedotti da atteggiamenti obiettivi, come nelle ipotesi dell'art. 1,
n. 3, della legge del 1956, né vaghe, né indeterminate.
Per quanto concerne, poi, le
prescrizioni relative alla sorveglianza speciale, l'Avvocatura ne esclude
l'illegittimità, perché esse, impedendo il contatto con ambienti ed individui
socialmente inquinati, indicherebbero, sia pure coattivamente, la strada da
percorrere per il raggiungimento di finalità educative.
In quanto si richiamerebbero a
concetti ben noti, non sarebbero, in particolare, da considerare indeterminate
le prescrizioni di "vivere onestamente", di "non dar luogo a
sospetto" e di "rispettare le leggi", né quest'ultima
prescrizione violerebbe il principio di eguaglianza, data la specialissima
condizione del sorvegliato rispetto a chi commetta identico reato.
Tenere lontano il sorvegliato da
persone e da situazioni per lui particolarmente pericolose rientrerebbe nella
stessa finalità di prevenzione: di qui i due divieti di non associarsi
abitualmente a persone già condannate o sottoposte a misure di sicurezza e di
non partecipare a pubbliche riunioni. Nell'accertamento della loro violazione,
spetterebbe sempre al giudice di tener conto del carattere eccezionale di tali
limitazioni di libertà e distinguere i contatti che la legge presume
pregiudizievoli da quelli normali ed innocui.
Data l'impossibilità di prevedere
legislativamente tutte le situazioni di pericolo per la difesa sociale, ad
avviso della Avvocatura, sarebbe, infine, da ritenersi immune da censura il
potere del giudice di imporre altre prescrizioni che ravvisi necessarie,
dovendo tale potere esercitarsi entro i limiti di legalità e nel rispetto
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate con le
sette ordinanze si riferiscono allo stesso testo legislativo. Le relative cause
sono state trattate congiuntamente e possono essere decise con unica sentenza.
2. - Sono stati denunciati, per
violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24, 25 e 27 della Costituzione,
gli artt. 1 (e per relationem, l'art.
3), nonché gli artt. 2, 4, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità").
Le questioni sollevate per gli artt.
1, 2, 3, 5 e 9 sono state più volte dichiarate infondate da questa Corte in
riferimento ai richiamati artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25 e 27 della Costituzione (sentenze n. 27 del
1959, n. 45
del 1960, n.
126 del 1962, n.
23 del 1964, n.
68 del 1964 e n.
32 del 1969).
Quanto all'assunta lesione dell'art.
3, primo comma, della Costituzione, sotto il diverso profilo dell'irrazionale e
discriminatoria duplicazione della pena, per il fatto che colui che sia
sottoposto alla sorveglianza speciale debba rispondere, insieme, di violazione
degli obblighi particolari impostigli (art. 9) e di violazione della norma di
diritto comune che prevede un reato, tale motivo non può essere accolto, perché
altra é la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di
chi lo commetta essendo sorvegliato speciale.
Né ricorre la violazione dell'art.
3, secondo comma, dato che la disciplina denunciata non priva il sorvegliato
speciale del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38
della Costituzione.
Gli stessi criteri che sono stati
adottati nella citata sentenza n. 27 del
1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della Costituzione, valgono
per la denunciata lesione dell'art. 18.
3 - Infondata é anche la questione
di legittimità degli stessi artt. 1 e 2, avanzata sotto il profilo della
mancata previsione dell'interrogatorio dell'inquisito, da parte del questore.
La Corte costituzionale ha ritenuto che l'interrogatorio dell'imputato sia
necessario solo quando si compiano atti istruttori. Ciò non può dirsi per un
procedimento che, come quello disciplinato dalla legge impugnata, sfocia in provvedimenti
di polizia di sicurezza non preordinati al processo.
4. - Le doglianze, invece, sono
fondate in ordine alla assunta violazione, ad opera dell'art. 4, secondo comma,
e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la omessa previsione dell'assistenza
tecnica obbligatoria del difensore (ordinanze del pretore e del tribunale di
Torino). E lo sono, per carenza del diritto di difesa, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, la quale, con la sentenza n. 53 del
1968, pronunciando l'illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del
codice di procedura penale, ha già esposto i motivi dell'incostituzionalità
dell'art. 4, secondo comma, che a quelle due norme espressamente si richiama
(v. anche sentenza n. 69 del 6 maggio 1970).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede
l'assistenza obbligatoria del difensore;
2) dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge, sollevata
con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli
artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
3) dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della
stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e
dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27,
secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco
PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 25
maggio 1970.