SENTENZA N. 32
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle
misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 luglio
1967 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano,
iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967;
2) ordinanze emesse il 1 febbraio
1968 dal pretore di Genova nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Motta Mario e di Scioni Francesco, iscritte ai nn. 34 e 35 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102
del 20 aprile 1968;
3) ordinanza emessa il 13 febbraio
1968 dal pretore di Sestri Ponente nel procedimento penale a carico di
Dell'Amico Bruna, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
4) ordinanza emessa il 28 marzo 1968
dal pretore di Lentini nel procedimento penale a carico di Sambasile Cirino,
iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29
gennaio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 20 luglio 1967,
pronunziata nel procedimento penale a carico di Romano Cecconi, imputato del
reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per avere
reiteratamente contravvenuto alla prescrizione - impostagli dal tribunale di
Firenze, quale persona sottoposta a sorveglianza speciale dalla pubblica
sicurezza - di non uscire di casa fra le ore 20 e le ore 7,30, il pretore di
Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e
"di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge (in particolare
l'art. 9)" in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma,
della Costituzione.
Più precisamente, il pretore
rilevava che dalla dizione "possono essere affidate dal questore..."
contenuta nel denunziato art. 1 risulta chiaramente che la diffida ed i
conseguenziali provvedimenti da emanare, sia pure dal tribunale, in caso di
inosservanza della diffida stessa, dipendono, in sostanza, da un apprezzamento
discrezionale del questore, per effetto del quale, soltanto alcune e non tutte
le persone appartenenti alle categorie, tassativamente indicate nello stesso
art. 1, sarebbero assoggettate alla misura nell'articolo stesso provveduta, con
evidente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
Non solo, ma, dato che la diffida é
il presupposto necessario delle altre misure, comprese quelle la cui adozione é
devoluta alla competenza del tribunale, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della diffida travolgerebbe tutte le norme della stessa legge
che la presuppongono.
Di qui anche la violazione dell'art.
13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la restrizione della libertà
personale, per il fatto di dipendere dalla discrezionalità del questore é non
da atto legislativo, violerebbe il principio della riserva di legge.
La rilevanza, poi, risulterebbe evidente
dato che ove la questione fosse riconosciuta fondata verrebbe a cadere anche
l'art. 9, nella violazione del quale consisterebbe il reato attribuito
all'imputato.
2. - Con due distinte ordinanze, in
data 1 febbraio 1968, emesse nei procedimenti penali a carico di Mario Motta e
di Francesco Scioni, entrambi imputati di contravvenzione all'art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, rispettivamente, il primo per aver omesso di
consegnare, nel termine prescritto, alla questura di Genova il foglio di via
obbligatorio rilasciatogli dal questore di Imperia, il secondo per non aver
ottemperato al divieto di rientrare in Genova, impostogli dal questore di detta
città, il pretore di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n.
3. - Con ordinanza 13 febbraio 1968,
emessa nel procedimento penale a carico di Bruna Dell'Amico, imputata del reato
di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per non aver ottemperato
all'esplicito divieto di rientrare in Genova, impostole dal questore di detta
città, il pretore di Sestri Ponente, sempre sotto il profilo del potere
discrezionale attribuito da tali norme al questore, sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della ripetuta legge del 1956, n.
4. - Infine, con ordinanza 28 marzo
1968, emessa nel procedimento penale a carico di Cirino Sambasile, imputato
della contravvenzione di cui all'articolo 9 della legge n. 1423 del 1956, per
non aver ottemperato agli obblighi impostigli dal tribunale di Siracusa, con
decreto 8 marzo 1966, di sottoposizione a sorveglianza speciale, uscendo nottetempo
e senza necessità dalla propria abitazione, il pretore di Lentini sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 1423 del
Dopo le notificazioni, comunicazioni
e pubblicazioni di legge i cinque giudizi venivano fissati per la trattazione
nell'udienza odierna.
Nel solo giudizio di cui al n. 1 si
é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Sia con la memoria di costituzione
sia con altra memoria depositata il 16 gennaio
Considerato in diritto
1. - Anzitutto é manifesta
l'opportunità di riunire i cinque giudizi, data la sostanziale identità delle
questioni in essi proposte.
2. - Comune a tutti i detti giudizi
é la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n.
L'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, nel primo comma, dispone: "Possono" - (e non devono o sono)
- "essere diffidati dal questore". A questo comma segue, poi,
l'elenco delle categorie di persone che si presumono pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità.
Pertanto, al questore verrebbe
attribuito un potere discrezionale che gli permetterebbe di sottoporre soltanto
alcune e non tutte le persone contemplate dall'art. 1 alla diffida, presupposto
necessario per l'applicazione delle misure di prevenzione prevedute dai
successivi articoli della legge, con una evidente disparità di trattamento, che
si risolve nella violazione del principio di eguaglianza.
3. - La questione, nei medesimi
termini, é già stata esaminata dalla Corte con riferimento peraltro alla
identificazione delle persone che possono essere comprese nelle categorie
elencate nei numeri da
Anche se la diversa prospettazione
esclude che le questioni possano considerarsi del tutto identiche, cosicché non
é il caso di dichiarare senz'altro, con ordinanza, manifestamente infondata la
questione nei presenti giudizi sollevata, non può sfuggire che vi é una notevole
analogia.
Tanto chiarito si rileva:
anzitutto la discrezionalità non
implica arbitrio: anche nell'esercizio del potere discrezionale l'autorità
amministrativa non é libera nelle sue determinazioni; comunque essa deve aver
sempre di mira il conseguimento dei fini ad essa assegnati, e non può
discostarsene, e deve operare ponderando adeguatamente e imparzialmente i
diversi interessi, pubblici e privati, implicati nella fattispecie.
Nel caso presente vi é qualche cosa
di più, in quanto nel testo stesso dell'art. 1 impugnato, risulta chiaramente
che anche il criterio é notevolmente limitato, dato che il potere si risolve
nell'accertamento di una specifica maggiore pericolosità di persone, che già,
in potenza, sono da considerare pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità.
Riconosciuta, infatti (come risulta
dalle citate sentenze di questa Corte) la legittimità costituzionale del
provvedimento di identificazione concreta di coloro che vanno compresi nelle
categorie di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,
non si può disconoscere che tale elencazione é, bensì, tassativa, ma non anche
vincolante, nel senso che il solo fatto di essere compresi in una di quelle
categorie renda obbligatoria, nei confronti di tutti coloro che vi
appartengono, l'adozione di misura di prevenzione.
L'appartenenza a quelle categorie é
invero condizione necessaria, ma non sufficiente per la sottoposizione a misure
di prevenzione: perché in concreto tali misure possano essere adottate,
occorre, infatti, anche un particolare comportamento che dimostri come la
pericolosità sia effettiva ed attuale e non meramente potenziale.
L'accertamento di questa specifica
pericolosità - la quale tra l'altro realizza una differenza tra le persone
comprese nelle categorie genericamente ritenute pericolose - si raggiunge
necessariamente attraverso un apprezzamento di merito.
Che, poi, come in sostanza é stato
ritenuto con le citate sentenze di questa Corte, in ogni apprezzamento di
merito, diretto ad accertare la sussistenza degli estremi per l'applicazione di
una norma di legge, vi é sempre un certo margine affidato alla discrezionalità,
non per questo, chiarita quale sia la natura funzionale dell'accertamento
affidato al questore, si può parlare di violazione del principio di
eguaglianza, tanto più che in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale é
soggetto al controllo del giudice, il quale sicuramente si estende alla
irrazionalità, alla imparzialità, alla parità di trattamento.
Si deve, quindi, concludere che
sotto questo primo profilo la sollevata questione risulta infondata.
4. - Per le stesse ragioni deve
essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della stessa legge n. 1423 del
5. - Comune a tutti i giudizi,
tranne quello instaurato per effetto dell'ordinanza 13 febbraio 1968 del
pretore di Sestri Ponente, é, infine, la questione di illegittimità tanto
dell'art. 1 quanto dell'art. 2 della citata legge, in riferimento all'art. 13,
secondo comma, della Costituzione.
Come si é posto in rilievo in
narrativa, tale questione poggia sul presupposto della arbitrarietà dei poteri
attribuiti al questore con le norme suddette.
Poiché questo presupposto, dato
quanto precede, viene a mancare, anche sotto il profilo del contrasto con
l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dei
ripetuti artt. 1 e 2 risulta infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della
Costituzione, sollevata con ordinanza 20 luglio 1967 del pretore di Firenze e
con ordinanza 28 marzo 1968 del pretore di Lentini;
b) la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge suddetta, in riferimento agli
artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con due distinte
ordinanze, in data 1 febbraio 1968, del pretore di Genova;
c) la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della ripetuta legge, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione sollevata con ordinanza 13 febbraio 1968 del
pretore di Sestri Ponente.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.