SENTENZA
N. 23
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse
il 26 novembre 1962 dal Tribunale di Milano nei procedimenti per l'applicazione
di misure di prevenzione rispettivamente a carico di Raddato Gaetano,
Sciancalepore Carmela e Comizzoli Pietro, iscritte ai nn. 15, 16 e 17 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 24 del 26 gennaio 1963;
2) ordinanza emessa
il 4 febbraio 1963 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Merlini Enrico, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 94 del 6 aprile 1963.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Tribunale di
Milano, nel procedimento a carico di Gaetano Raddato per l'applicazione della
sorveglianza speciale, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
detta legge, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. La
medesima questione, con ordinanza di pari data (26 novembre 1962) e d'identico
contenuto, ha promosso nei procedimenti a carico di Carmela Sciancalepore e
Pietro Comizzoli.
Nelle dette ordinanze
il Tribunale ha osservato che la misura della sorveglianza speciale, poiché
importa limitazione della libertà personale, deve essere adottata con le
garanzie degli artt. 13 e 25 della Costituzione, secondo le quali ogni norma
limitativa della libertà personale deve riferirsi ad una fattispecie ben
determinata, in modo che nell'applicazione di essa resti esclusa la
discrezionalità dell'interprete. La previsione di fattispecie contemplanti
elementi concreti manca invece, a parere del Tribunale, nell'art. 1 della legge
indicata.
Infatti, vaga ed
equivoca é la terminologia usata nel numero 1 di tale articolo, ove si parla di
oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro, sia perché la Costituzione
riconosce un diritto e non un dovere al lavoro, sia perché la norma é fondata
su elementi incerti e può portare a una inversione dell'onere della prova e ad
una presunzione di colpevolezza, ove si chieda al denunziato di fornire la
prova dell'attività lavorativa svolta o del suo luogo di residenza.
Impossibile é, poi,
l'accertamento di elementi concreti in relazione ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso
articolo, in quanto le fattispecie ivi previste non richiedono che dei semplici
sospetti, giacché i fatti concreti, ove sussistessero, costituirebbero reati.
Indeterminatezza
assoluta si avrebbe, infine, nel n. 5, non essendo ivi specificato se le
attività contrarie alla morale pubblica o al buon costume debbano limitarsi a
quelle costituenti reato o pure abbraccino comportamenti relativi a
manifestazioni meritevoli di minore censura.
Inoltre, il Tribunale
ha ravvisato un contrasto delle denunziate norme con l'art. 27 della
Costituzione, in quanto la prevista adozione di misure di prevenzione in base a
sospetti di fatti costituenti reato si presta a far valutare come elemento
negativo anche le semplici denunzie, indipendentemente dal loro esito, e i
procedimenti penali chiusi con formula di assoluzione.
Le ordinanze sono
state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate.
Nei tre giudizi si é
costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti d'intervento
dell'11 gennaio 1963.
In questi atti si
osserva, in via preliminare, che, mentre dal dispositivo dell'ordinanza sembrerebbe
doversi dedurre che la contestazione della legittimità costituzionale investe
l'istituto della diffida, di cui al primo articolo della legge n. 1423 del
1956, dalla motivazione si rileverebbe che l'impugnativa investe l'istituto
della sorveglianza speciale, di cui agli artt. 3 e seguenti. Si osserva inoltre
che l'indagine nei confronti di tutte le categorie elencate nell'art. 1
potrebbe apparire ultronea, nella specie, rispetto ad alcune di esse, perché
ciascun procedimento riguarda una, e non tutte, le dette categorie.
Nel merito, la difesa
dello Stato concorda con l'ordinanza nell'ammettere che la riserva assoluta di
legge, di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della Costituzione, investe non le
sole misure di sicurezza, in senso stretto, ma la più ampia categoria delle
misure di prevenzione. Soggiunge, però, che le categorie dei soggetti
suscettibili di misura di prevenzione sono strettamente indicate dall'art. 1
della legge.
In particolare:
l'ozio e il vagabondaggio non sono concetti equivocabili; le situazioni di
sospetto, a cui si riferiscono i nn. 3 o 4 della norma, corrispondono a
situazioni di contenuto netto e non opinabile, come quelle in cui può
ragionevolmente ritenersi che un individuo viva col provento di delitti,
indipendentemente dall'accertamento di responsabilità penale per un caso
specifico; ed egualmente a fatti non meramente indiziari, ma concreti, si
riferiscono i nn. 2 e 5 dell'articolo.
Quanto alla dedotta
violazione dell'art. 27 della Costituzione, la difesa dello Stato osserva, in
primo luogo, che l'oziare e il vagabondare non sono fatti interamente negativi,
e che, comunque, in ogni contestazione di condotta omissiva si ha il
rovesciamento del peso della prova sul prevenuto, senza che in ciò si possa
ravvisare una presunzione di colpevolezza. In secondo luogo, se é vero che lo
status di responsabilità agli effetti penali é diverso dallo status di sospetto
agli effetti della comminazione di certe misure di prevenzione, il giudice,
nell'accertamento della pericolosità di un soggetto, non agisce
arbitrariamente, ma con cautela e in base a circostanze obiettive, come la
giurisprudenza sta a dimostrare.
La Presidenza del
Consiglio ha chiesto, pertanto, che le questioni sollevate dal Tribunale di
Milano siano dichiarate infondate.
2. - Limitatamente al
n. 1 dell'art. 1 della detta legge 27 dicembre 1956, il Pretore di Milano, nel
procedimento a carico di Enrico Merlini, con ordinanza 4 febbraio 1963 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Osserva il Pretore
che la qualifica di "ozioso e vagabondo abituale" delinea in modo
imperfetto la situazione alla quale la legge collega l'applicazione delle
misure di prevenzione e le eventuali sanzioni per i contravventori, in quanto
non precisa gli elementi in base a cui viene emesso il giudizio di abitualità,
e cioè il numero delle manifestazioni e il periodo di tempo in cui queste
ultime si debbono verificare. Ne deriva che manca alla norma in esame la
possibilità di essere applicata in modo da assicurare l'eguaglianza di
trattamento a tutti i cittadini, in contrasto con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Anche in questo
giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
d'intervento 25 marzo 1963.
Si osserva in tale
atto che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non sussiste, in
quanto tutti gli oziosi e vagabondi abituali sono uguali davanti alla legge. Si
riconosce che, pur avendo la parola "abituale" un significato non
equivoco, quel margine di discrezionalità che può aversi nell'applicazione
pratica della norma, e che é inerente a ogni giudizio, non incide sulla
legittimità costituzionale di essa. D'altra parte, le eventuali disarmonie di
applicazione sono suscettibili di controllo giurisdizionale. Al richiamo, fatto
dall'ordinanza, agli artt. 102, 103, 104 del Codice penale si oppone che l'art.
103 riserva al giudice valutazioni ampiamente discrezionali, donde una
situazione non molto diversa da quella in esame.
Si chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - Le cause,
trattate congiuntamente all'udienza, possono essere decise con unica sentenza,
dato che le questioni sollevate hanno un oggetto comune, anche se sono state
proposte sotto aspetti non del tutto coincidenti.
2. - Le ordinanze del
Tribunale di Milano hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt.
13, 25 e 27 della Costituzione, deducendo che l'elencazione delle categorie di
persone ivi contenuta non fornisce elementi concreti di individuazione dei casi
che possono dar luogo alle misure di prevenzione previsti dalla detta legge.
L'impugnativa non investe gli istituti della diffida o della sorveglianza
speciale, come tali, rispettivamente contemplati negli artt. 1 e 3 della legge,
e pertanto non sussiste la contraddizione, che ha inteso rilevare la difesa
dello Stato, tra la motivazione delle ordinanze, da cui risulta che nella
specie si trattava di applicare l'art. 3, e il dispositivo, che si riferisce
all'art. 1; l'elencazione contenuta in quest'articolo é, infatti, richiamata
nell'art. 3 e ne forma parte integrante.
Né la questione
prospettata può considerarsi inammissibile in quanto non é stata limitata alle
categorie nelle quali rientrerebbero, nella specie, le persone a cui carico é
stato promosso il procedimento, giacché nelle ordinanze si assume che la
indeterminatezza con la quale é formulata tutta l'elencazione dell'art. 1
esclude la possibilità di attribuire con certezza una condotta concreta a una delle
categorie ivi previste.
3. - Nel merito le
questioni sono infondate.
Va premesso che nel
presente giudizio non é contestata la legittimità costituzionale delle misure
di prevenzione, previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Questa Corte ha
già avuto occasione di ravvisare il fondamento di tali misure nel principio
secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere
garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche
da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in
avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni
ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione
(sentenza 20 aprile 1959, n. 27).
Dalle indicate
finalità delle misure di prevenzione deriva che l'adozione di esse può essere
collegata, nelle previsioni legislative, non al verificarsi di fatti
singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano
una "condotta", assunta dal legislatore come indice di pericolosità
sociale. Discende, pertanto, dalla natura delle dette misure che nella
descrizione delle fattispecie il legislatore debba normalmente procedere con
criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi
costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi
presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti obiettivamente
identificabili. Il che non vuoi dire minor rigore, ma diverso rigore nella
previsione e nella adozione delle misure di prevenzione, rispetto alla
previsione dei reati e alla irrogazione delle pene.
Dagli esposti criteri
non ritiene la Corte che il legislatore si sia discostato nel formulare l'art.
1, primo comma, della legge 27 dicembre 1956.
Ed invero, in
relazione al n. 1 del detto articolo, va riconosciuto che l'espressione
"oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro" non può essere
considerata vaga ed equivoca, essendo obiettivamente identificabile, in base a
nozioni di comune conoscenza e tenendo conto delle finalità della legge e delle
misure di prevenzione, chi abitualmente non svolge alcuna attività lavorativa
o, senza una ragione, non fissa la propria dimora, pur essendo in condizioni di
trarre dal lavoro i necessari mezzi di sussistenza. Né vale in contrario
affermare che la Costituzione riconosce un diritto, e non un dovere, al lavoro,
giacché le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio di doveri
giuridici, e, in particolare nel caso previsto dall'art. 1, n. 1, la misura di
prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di un dovere di
lavoro.
Non ha maggior
fondamento la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ai
nn. 2, 3 e 4 dello stesso art. 1. Non é, infatti, esatto che, in base alle
norme ivi contenute, le misure di prevenzione possano essere adottate sul
fondamento di semplici sospetti. L'applicazione di quelle norme, invece,
richiede una oggettiva valutazione difatti, da cui risulti la condotta abituale
e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete della
sua proclività al delitto, e siano state accertate in modo da escludere
valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o
applica le misure di prevenzione.
Infine, non può
riscontrarsi indeterminatezza assoluta, come si esprimono le ordinanze del
Tribunale di Milano, nel richiamo alle nozioni di morale pubblica e buon
costume, contenute nel n. 5, essendo ben chiaro che la disposizione si
riferisce a quei comportamenti abituali che offendono quelle norme del costume,
proprie della comunità, la cui violazione costituisce un indice di pericolosità
sociale, indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui
essi si concretano.
Per le ragioni
indicate, ritiene la Corte che non possa considerarsi costituzionalmente
illegittimo l'impugnato art. 1 della legge n. 1423 del 1956, in riferimento
agli artt. 13 e 25 della Costituzione.
4. - Ugualmente
infondata é la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.
27 della Costituzione. Ed infatti, il richiamo all'art. 27 non é pertinente
alla detta questione, perché tale articolo, nelle disposizioni a cui le
ordinanze si riferiscono, riguarda la responsabilità penale e importa la
presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna, mentre le
misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della libertà personale, non
sono connesse a responsabilità penali del soggetto, né si fondano su la
colpevolezza, che é elemento proprio del reato.
Né sussiste il
contrasto, ravvisato dalle ordinanze, con l'art. 27 della Costituzione sotto il
riflesso che semplici denuncie o procedimenti penali conclusi con assoluzione
per insufficienza di prove possano essere valutati come elementi negativi,
nell'applicazione delle misure di prevenzione. Da quanto si é detto innanzi
risulta che, correttamente interpretando la legge, la denuncia o l'assoluzione
per insufficienza di prove, per sé stesse considerate, non possono costituire
quei fatti obiettivamente accertati, o quelle manifestazioni della personalità
del soggetto, che soltanto possono dare fondato motivo all'applicazione delle
misure di prevenzione. Ciò, tuttavia, non significa che il ripetersi di denunzie
a carico di un soggetto, o di assoluzioni con formula non piena da imputazioni
di reati della stessa indole, non possa essere preso in considerazione, quando
concorrono altri elementi di fatto, nella valutazione complessiva della
condotta abituale e del comportamento notorio di una persona, ai fini del
giudizio di pericolosità.
5. - Il Pretore di
Milano, nella sua ordinanza, ha prospettato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 1 in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
in quanto, non essendo precisato, nella norma in esame, il criterio
dell'abitualità, mancherebbe la possibilità di assicurare, nell'applicazione
della norma stessa, l'eguaglianza di trattamento a tutti i cittadini.
Ma, anche così posta,
la questione é infondata.
La disposizione
legislativa configura una categoria di persone identificabili in base ad
elementi da essa stessa determinati, tra cui l'abitualità del comportamento. É
vero che la nozione di abitualità, a cui qui il legislatore si riferisce, é
diversa da quella dallo stesso legislatore specificata in relazione alle figure
di delinquente o contravventore abituale (artt. 102 e 104 del Codice penale);
ciò non toglie, però, che, assumendo la parola "abituale" nel senso
che le é proprio nel linguaggio comune, il legislatore ha introdotto nella
norma un elemento non equivoco, come tale idoneo a differenziare, con gli altri
elementi della previsione legislativa, la categoria di persone a cui la norma
stessa si riferisce.
Che poi l'attuazione
di questa implichi un margine di discrezionalità nelle valutazioni dei singoli
casi concreti non é motivo perché possa ravvisarsi nella norma un contrasto con
l'art. 3 della Costituzione essendo proprie, quelle valutazioni, di ogni
giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei procedimenti riuniti come in epigrafe:
dichiara non fondate
le questioni proposte, con le ordinanze ivi indicate, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente
misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 marzo 1964.