SENTENZA
N. 27
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza del 1 marzo 1958
del Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Ceragioli Anna,
iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 18 febbraio 1959 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi il vice
avvocato generale dello Stato Marcello Frattini e l'avv. Sandro Diambrini
Palazzi.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento a
carico di Ceragioli Anna, proposta dal Questore di Lucca per la sottoposizione
a sorveglianza speciale, il Tribunale di Lucca, d'ufficio, con ordinanza del 1
marzo 1958, riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione, nella
parte che concerne gli obblighi imposti al sorvegliato speciale: a) di
"non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza"; b) di "non
partecipare a pubbliche riunioni".
Secondo il Tribunale,
mentre le altre prescrizioni dell'art. 5 (fissazione della dimora, divieto di
allontanarsene senza dare avviso alla P.S., divieto di rincasare e di uscire
fuori di ore stabilite, ecc.) devono dirsi costituzionalmente legittime,
rientrando nel lato concetto di "sicurezza" fissato dalla Corte
costituzionale con la sua sentenza n. 2 del
1956, quelle impugnate sarebbero in contrasto con gli artt. 2 e 17 della
Costituzione. Il divieto di associarsi a certe persone importerebbe che il
sorvegliato non possa praticarle né coltivare con esse rapporti anche di
innocua amicizia; e in tal caso il divieto medesimo verrebbe a ledere un
diritto del soggetto afferente alla sfera dei rapporti sentimentali, diritto
che se pure non appare esplicitamente tutelato dalla Costituzione, tuttavia é
tale da potersi comprendere, secondo il Tribunale, tra quei diritti inviolabili
dell'uomo che nell'art. 2 la Costituzione genericamente riconosce e garantisce.
Quanto al divieto di non partecipare a pubbliche riunioni, il Tribunale vi
ravvisa una violazione dell'art. 17 della Costituzione, che riconosce a tutti i
cittadini il diritto di riunione, intesa questa come convegno precario e
volontario di due o più persone in un luogo determinato per un fine
prestabilito. La stessa disciplina prevista dal precetto costituzionale per le
riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico importa la esistenza del
diritto del singolo di parteciparvi, nonché la legittimità delle riunioni in
privato. Si avrebbe così la lesione di un diritto costituzionalmente garantito,
tanto più rilevante in quanto si può avere riunione pubblica anche in luogo
privato, tenuto presente che il carattere di riunione pubblica deriva non
soltanto dalla qualità del luogo in cui é tenuta, ma anche dall'oggetto di
essa, dal numero dei partecipanti e dal fine che si persegue. Il Tribunale
osserva inoltre che il divieto imposto al sorvegliato speciale può incidere
anche sull'esercizio di altri diritti di libertà (attività di culto, politiche,
ecc.) per le quali il riunirsi é talora essenziale, e che esso non si
concilierebbe logicamente con la possibilità che il sorvegliato si trattenga in
osterie, bettole, ecc., purché non abitualmente.
L'ordinanza di
rimessione degli atti a questa Corte venne regolarmente notificata, - e fu
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1958, n. 101. Il 5 aprile
1958 si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di
intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, ed il 16 maggio
1958 si costituiva altresì la Ceragioli Anna, a mezzo dell'avv. Sandro
Diambrini Palazzi.
Nelle deduzioni
presentate nell'interesse della Ceragioli si premette una contrapposizione tra
l'art. 5 della legge del 1956 e gli artt. 2, 13, 17, 18 e 19 della
Costituzione, rilevandosi che il diritto di libertà del cittadino può essere
limitato dal potere di coazione personale dello Stato soltanto alla stregua del
criterio della "sicurezza" degli altri cittadini, in conformità della
sentenza n. 2
del 1956 della Corte costituzionale. A tale criterio non sarebbe con forme,
secondo la difesa, il divieto di associarsi, in quanto esso importerebbe il
divieto di accompagnarsi abitualmente a persone condannate e sottoposte a
misure di sicurezza o di prevenzione per qualsiasi ragione: anche di
cordialità, di lavoro, di cultura, di amicizia, di politica, di religione, di
passatempo, di affetto; e ciò con una lesione della sfera della personalità che
non troverebbe giustificazione alcuna nella necessità di garantire la sicurezza
degli altri cittadini, tenendo presente che ne risulterebbero impediti perfino
rapporti quali il fidanzamento, il matrimonio, l'appartenenza a una squadra
sportiva, ecc. Di qui la violazione degli artt. 2 e 13 della Costituzione.
Sempre secondo la
difesa della Ceragioli, col divieto di partecipare a pubbliche riunioni sarebbe
inibito al sorvegliato, in contrasto con gli artt. 17, 18 e 19 della
Costituzione, di partecipare a funzioni di culto, a riunioni sportive, a comizi
elettorali, malgrado abbia il diritto di voto; di recarsi a messa, a una
partita di calcio, al teatro, al cinema, a conferenze, trattandosi sempre di
pubbliche riunioni: tutte preclusioni lesive di diritti costituzionalmente
garantiti, e non giustificate da alcun pericolo per la sicurezza di alcuno.
Nelle sue deduzioni,
l'Avvocatura dello Stato, premesso che la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trae
origine dalle sentenze
n. 2 e 11
del 1956 della Corte costituzionale, non contesta la gravità della misura
della sorveglianza speciale, ma fa osservare che si é di fronte a persone nei
cui riguardi i tentativi di correzione sono risultati vani e che per ciò sono
divenute socialmente pericolose. É quindi la necessità della difesa sociale a
giustificare l'impugnato obbligo di non associarsi abitualmente a chi abbia
subito condanne e sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Posto
in risalto che il concetto di "associarsi abitualmente" esige
l'estremo dell'abitualità, per cui ne restano esclusi il semplice
"accompagnarsi" o il coltivare rapporti di innocua amicizia, si
sostiene che la valutazione della natura dei rapporti coltivati dal sorvegliato
implica una questione di fatto, da risolversi dal giudice ordinario in sede di
eventuale giudizio per la trasgressione degli obblighi.
Dopo aver rilevata la
influenza che i fatti di associazione dei pregiudicati hanno in relazione ai
delitti contro il patrimonio, l'Avvocatura eccepisce che il riferimento
all'art. 2 della Costituzione fatto dal Tribunale é "vago e
indeterminato". A suo avviso con la espressione "diritti inviolabili
dell'uomo" si vollero designare i diritti naturali di uguaglianza e di
libertà civili e politiche e quei diritti sociali alla solidarietà di cui nella
seconda parte dell'art. 2, ma né nella nostra, né in altre Costituzioni, può
considerarsi prevista come difesa dei "diritti inviolabili dell'uomo"
la tutela dei "rapporti sentimentali interiori" o della "innocua
e spirituale amicizia", come dice la ordinanza. Anche qui si sarebbe
dinanzi a valutazioni di fatto rimesse al giudice della eventuale denuncia di
violazione di obblighi derivanti dalla misura di prevenzione. Se é vero che
l'art. 2 intende tutelare il diritto di libertà, é vero anche che proprio in
tale settore le esigenze della difesa sociale rendono legittime le limitazioni.
Il divieto di associarsi non é d'altra parte, di maggiore gravità delle altre
prescrizioni dell'art. 5, riconosciute legittime.
In ordine alla
denunciata violazione dell'art. 17 della Costituzione, é significativo, secondo
l'Avvocatura, che proprio questo articolo prevede limitazioni del diritto di
riunione per comprovati motivi di sicurezza. Si contesta poi che vi sia
contraddizione fra il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e la
possibilità che ha il sorvegliato di frequentare osterie, bettole, ecc., sia
perché tale occasionale frequenza può corrispondere a necessità elementari, il
che non può riscontrarsi nell'intervento a pubbliche riunioni, sia per il
carattere saltuario di tali riunioni, da cui esula la nota dell'abitualità.
Per il carattere
pubblico, infine, delle riunioni che si svolgono in luoghi privati,
l'Avvocatura afferma che si tratta di un accertamento che dovrà fare il giudice
del merito, caso per caso, mentre appare indubbiamente legittimo il divieto
quando si tratti di partecipare a riunioni manifestamente pubbliche, divieto
che, tra l'altro, importa una limitazione meno grave di altre previste dallo
stesso art. 5.
Nel ritenere
"eccessivo" il riferimento alle manifestazioni di culto fatto dal
Tribunale, quasi che la presenza di fedeli alla messa o alla predicazione o a
una processione possa considerarsi una pubblica riunione inibita al vigilato,
l'Avvocatura conclude per la infondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
Le due prescrizioni
dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che sono oggetto della
impugnazione e in forza delle quali é fatto divieto al sorvegliato speciale di
associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e di partecipare a pubbliche
riunioni, trovano il loro fondamento nelle finalità generali della intera
legge. Non é dubbio che questa apporti limitazioni notevoli a taluni diritti
riconosciuti dalla Costituzione; ma tali limitazioni sono informate al
principio di prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e
pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre
che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo
sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi
nell'avvenire. E questa una esigenza e regola fondamentale di ogni ordinamento,
accolta e riconosciuta dalla nostra Costituzione. E in effetti l'art. 13, con
lo statuire che restrizioni alla libertà personale possono essere disposte
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge, riconosce per ciò stesso la possibilità di tali
restrizioni in via di principio: riconoscimento che giunge sino al punto di superare
il limite normale della garanzia giudiziaria e di consentire che, quando alla
necessità si unisca l'urgenza, provvedimenti provvisori di limitazione della
libertà siano devoluti anche all'autorità di pubblica sicurezza. Eguale
riconoscimento é sancito negli articoli 16 e 17 della Costituzione, l'uno
statuendo che la legge possa apportare limitazioni alla libertà di circolazione
e di soggiorno quando ricorrano motivi di sanità o di sicurezza, l'altro
consentendo il divieto delle pubbliche riunioni per comprovati motivi di
sicurezza e di incolumità pubblica. Infine l'art. 25, secondo comma, col
riaffermare il principio, già espresso dall'art. 199 del Codice penale, per il
quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
stabiliti dalla legge, accoglie per ciò stesso nell'ordinamento il sistema
delle misure di sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi. É
ben vero che le misure di sicurezza in senso stretto si applicano dopo che un
fatto preveduto dalla legge come reato sia stato commesso (art. 202 Cod. pen.),
e quindi per una pericolosità più concretamente manifestatasi; ma poiché le
misure di sicurezza intervengono o successivamente all'espiazione della pena, e
cioè quando il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo debito verso
la società, ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 e 115 Cod. pen.) in
casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla legge come reato, non é
punibile, bisogna dedurne che oggetto di tali misure rimane sempre quello
comune a tutte le misure di prevenzione, cioè la pericolosità sociale del
soggetto.
La Costituzione, nel
riconoscere la necessità di limitazioni ai diritti di libertà, dispone come si
é ricordato, che queste limitazioni possano essere stabilite soltanto dalla
legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Il principio
dell'intervento dell'autorità giudiziaria é stato riaffermato da questa Corte
nella sentenza
n. 11 del 1956. Per ciò che riguarda la riserva di legge é ovvio che con
essa non si dà luogo a una potestà illimitata del legislatore ordinario,
rimanendo esso sempre sottoposto al controllo di questa Corte per la
eventualità che, nel disporre limitazioni ai diritti di libertà, incorra in una
qualsiasi violazione delle norme della Costituzione. Ma la Corte é d'avviso che
le limitazioni che sono specifico oggetto della presente controversia siano,
nel quadro generale dei principi su accennati, immuni da censure. Le due
impugnate prescrizioni dell'art. 5, nel perseguire il fine della sicurezza
sociale, si informano a un rigoroso criterio di necessità, come risulta in
primo luogo dalle ristrette e qualificate categorie di individui cui la
sorveglianza speciale può essere applicata (art. 1 della legge); e poi anche
dal fatto che per le medesime categorie la sorveglianza speciale può essere
disposta solo dopo che siano risultate senza effetto le diffide del questore,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. Ma ciò che soprattutto la Corte ritiene
di dover rilevare é che, ammesso in via generale dalla Costituzione il
principio di una limitazione dei diritti di libertà per le esigenze della
sicurezza sociale, le due impugnate prescrizioni disposte a carico del
sorvegliato speciale dall'art. 5 sono tali, nel loro contenuto, da rientrare
pienamente nella normale e logica applicazione del principio, visto che si
ispirano alla direttiva fondamentale dell'attività di prevenzione, cioè tener
lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che
rappresentano il maggiore pericolo.
Circa le ipotesi
estreme prospettate nell'ordinanza di rinvio e nelle deduzioni difensive, se
cioè nel divieto di associarsi non sia per avventura da comprendersi ogni forma
di abituale accompagnarsi ad altra persona, per qualsiasi ragione di lavoro, di
affetto, di cultura, di amicizia, ecc.; e se nel divieto di partecipare a
pubbliche riunioni non rientrino perfino le funzioni di culto, i comizi
elettorali, le riunioni sportive, e simili, occorre rilevare che codeste
specificazioni importano in sostanza una determinazione dei concreti elementi
di fatto che concorrono volta per volta a realizzare la fattispecie del reato
di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale: indagine che esula
dal compito della Corte. D'altra parte al giudice penale, cui la indagine
spetta, non dovrà sfuggire né il carattere eccezionale delle limitazioni di
libertà in questione, che non può non riflettersi sul significato da attribuire
ai termini adoperati dalla legge, né la distinzione, che certo merita di essere
considerata, fra i contatti sociali che la legge specificamente indica come
pericolosi e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei
rapporti della vita, inibito di regola soltanto a chi é sottoposto a misure
detentive.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca,
sulla legittimità costituzionale delle due norme dell'art. 5 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 indicate nell'ordinanza, in riferimento agli artt. 2 e 17 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 5 maggio 1959.