SENTENZA
N. 45
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423:
"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con ordinanza emessa l'11
maggio 1959 dal Pretore di Montevarchi nel procedimento penale a carico di
Gavilli Egisto, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
In data 9 ottobre
1957 il Questore di Arezzo emetteva il foglio di via obbligatorio nei confronti
di Gavilli Egisto, ingiungendogli di recarsi nel Comune di Montevarchi entro lo
stesso giorno 9 ottobre 1957.
Non essendosi il
Gavilli presentato nei termini e nel luogo predetto, il Commissario di p. s. di
Montevarchi denunciava all'Autorità giudiziaria il Gavilli Egisto per
contravvenzione al foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423.
Con ordinanza in data
11 maggio 1959 il Pretore, peraltro, sollevava di ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 suddetto, in relazione all'art. 13 della
Costituzione e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza veniva
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
ai Presidenti della Camera e del Senato.
Non veniva, invece,
notificata al Gavilli, essendo questi, nel frattempo, deceduto il 2 novembre
1958 a Torino.
Si costituiva il
Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, depositando atto di intervento il 4 giugno 1959.
Nell'atto suddetto e
nella successiva memoria, presentata il 21 gennaio 1960, l'Avvocatura
sosteneva:
a) che l'art. 2 della
legge impugnata era stato redatto in base alla decisione della Corte
costituzionale n. 2 del 1956;
b) che la precedente
decisione della Corte costituzionale non precludeva però l'esame della odierna
questione di legittimità;
c) che la questione
era, tuttavia, manifestamente infondata perché:
1) nessuna
correlazione esiste tra l'art. 13 e l'art. 16 della Costituzione, riferendosi
il primo esclusivamente alla libertà personale in senso proprio e ristretto,
intesa come libertà nelle manifestazioni fisiche della propria vita
individuale; mentre il secondo riguarda esclusivamente la libertà di
locomozione o la scelta del domicilio,
2) d'altro canto
nessun accostamento sarebbe possibile, secondo l'Avvocatura, tra il
provvedimento di rimpatrio obbligatorio e la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale per la quale la stessa legge n. 1423 del 1956 stabilisce
che é attribuita alla competenza dell'Autorità giudiziaria. Nel primo caso,
infatti, si tratta di limitazioni particolari, mentre nel secondo caso si crea,
nei confronti del sorvegliato, una indefinita serie di obblighi e prescrizioni
che esorbitano dai limiti della libertà di locomozione e di soggiorno,
incidendo più direttamente sulla libertà personale di cui all'art. 13, come,
del resto, ha affermato la sentenza n. 11 del 1956
della Corte costituzionale.
All'udienza l'Avvocato
dello Stato ha insistito nelle precedenti conclusioni.
Considerato
in diritto
La Corte, anche se
taluno potesse ritenere che sulla base delle precedenti decisioni emanate nel
periodo anteriore alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si sarebbe potuto
dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata dal Pretore di Monte
varchi, giudica che, in vista della gravità e della delicatezza che le
questioni del genere presentano in ogni tempo ed anche in vista delle diffuse
argomentazioni addotte dal Pretore, non si debba negare il riesame della
questione stessa in riferimento alla nuova legge.
Si può così
riassumere il punto fondamentale esposto con l'ordinanza: il rimpatrio con
foglio di via obbligatorio, importando una restrizione della libertà personale,
deve essere disposto, a norma dell'art. 13 della Costituzione, con
provvedimento emesso e convalidato dal magistrato; donde l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge del 1956, che ne demanda l'emanazione
alla Autorità di pubblica sicurezza.
L'ordinanza tende a
dimostrare che gli artt. 13 e 16 della Costituzione sono intimamente connessi,
in quanto la libertà di circolazione e la libertà di soggiorno altro non sono che
manifestazioni della libertà personale, le cui restrizioni devono essere sempre
disposte nei modi e nelle forme previste dall'art. 13: l'ordine di rimpatrio
importa restrizione della libertà personale.
La Corte non trova
fondato il presupposto da cui prende le mosse l'esposto ragionamento. Che la
Costituzione abbia voluto assicurare la tutela della libertà in tutte le sue
manifestazioni, é certo; ma non é esatto che qualunque limitazione della
libertà debba essere ricondotta sotto la disciplina dell'art. 13.
Negli artt. 13 e
seguenti sono considerati i vari aspetti sotto cui la libertà si manifesta e si
tutela e sono enunciate, da un lato, le garanzie appropriate e, dall'altro, la
possibilità di limitazioni. L'art. 13, nel dichiarare inviolabile la libertà
personale, si riferisce alla libertà della persona in senso stretto, come
risulta dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione,
perquisizione. Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua denominazione
tradizionale dall'habeas corpus. Ecco perché questa Corte nella sentenza n. 2 del 14 giugno 1956 ritenne che le norme relative ai
provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio non contrastassero
con l'art. 13, salvo che in due punti: la traduzione del rimpatriando e la
possibilità che si potesse provvedere in base a semplice sospetto.
Nell'ordinanza in
esame l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 viene denunziato esclusivamente
sotto il riflesso della competenza dell'organo che ha il potere di disporre il
rimpatrio. Sotto tale aspetto, che é l'unico che qui viene in considerazione,
la Corte deve riconoscere che, nel formulare la norma denunziata, il
legislatore non si é messo in contrasto con i criteri enunciati nella
richiamata sentenza. L'ordine di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna
coercizione. Il soggetto, cui l'ordine é stato impartito, non può essere
tradotto al luogo del rimpatrio, salvo che a seguito della sentenza di
condanna. Sussiste, quindi, una limitazione alla libertà di circolazione e di
soggiorno ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ma non una restrizione
della libertà personale ai sensi dell'art. 13.
Non é esatto
affermare che la situazione di chi é obbligato al rimpatrio sia assimilabile a
quella di chi era sottoposto all'ammonizione secondo gli allora vigenti artt.
170 e seguenti della legge di pubblica sicurezza. Con la sentenza n. 11 del 19
giugno 1956 la Corte rilevò che l'ammonizione si risolveva in una sorta di
degradazione giuridica in cui taluni individui venivano a trovarsi per effetto
della sorveglianza di polizia cui erano sottoposti attraverso tutta una serie
di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non
rincasare dopo di una certa ora non era che uno fra gli altri che la speciale
commissione poteva prescrivere. Ora, come si é detto, l'ordine di rimpatrio non
importa alcuna conseguenza di questo genere, perché lascia integra la libertà
della persona soggetta all'ordine di rimpatrio, ponendo soltanto limiti alla
possibilità di movimento e di soggiorno: limiti sul contenuto dei quali nella
presente controversia non é stata sollevata questione.
Dal che si deduce che
non illegittimamente l'art. 2 della legge del 1956 ha demandato l'emissione
dell'ordine di rimpatrio, senza traduzione, all'Autorità di pubblica sicurezza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in riferimento
agli artt. 13 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 30 giugno 1960.