SENTENZA N. 94
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni urbane,
promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Caprino
Veronese nel procedimento civile vertente tra Pincini Aldo, Galletti Giuseppe e
Gelmetti Margherita, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30
ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
Ritenuto in
fatto
Nella causa civile, promossa dinanzi
al Pretore di Caprino Veronese, dal sig. Aldo Pincini (locatore) contro i sigg.
Giuseppe Galletti e Margherita Gelmetti (locatari), questi ultimi sollevavano
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23
maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Il Pretore accoglieva l'istanza e il 22
febbraio 1962 emanava un'ordinanza di rinvio a questa Corte dichiarando di
ritenere rilevante per il giudizio di merito e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, n. 3, della legge
n. 253 del 1950. Infatti, questa norma demanda alla Sovrintendenza ai monumenti
il giudizio sulla necessità dei restauri e sull'impossibilità di attuarli
derivante dallo stato di occupazione dell'immobile. Ciò, secondo l'ordinanza,
comprimerebbe il diritto di difesa delle parti e la libertà di apprezzamento
del giudice, poiché la norma impugnata fa sottostare il convincimento di
quest'ultimo all'opinione d'un organo amministrativo.
L'ordinanza é stata notificata il 2 marzo
1962 e pubblicata il 7 aprile dello stesso anno.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si
sono costituite le parti private né é intervenuta la Presidenza del Consiglio.
Considerato
in diritto
1. - La questione non é fondata.
La norma impugnata (art. 10, n. 3, della
legge n. 253 del 1950 sulle locazioni urbane) stabilisce che il locatore può
evitare la proroga della locazione quando l'immobile locato sia di interesse
artistico o storico e la Sovrintendenza ai monumenti riconosca l'urgenza e la
necessità di riparazioni o restauri che non si possano eseguire senza lo
sgombero dell'inquilino.
La norma sembra analoga a quelle dei nn. 1
e 2 dello stesso articolo, che sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime perché l'accertamento della necessità di riparazioni e dello
sgombero dei locali era demandata al Genio civile, il cui atto vincolava il
convincimento del giudice. Ma questa analogia, in realtà, non sussiste.
2. - L'accertamento del Genio civile era
uno strumento per la decisione della causa; l'intervento di questo ufficio era
sollecitato, da una delle parti o dallo stesso giudice, proprio e solo ai fini
di decidere la lite tra privati; e il Genio civile provvedeva, non come organo
portatore di interessi della pubblica Amministrazione, ma esclusivamente per la
sua competenza tecnica. Poiché l'accertamento, da esso compiuto, vincolava il
giudice ed era decisivo ai fini della causa, questa Corte ritenne che ciò fosse
in contrasto col diritto di difesa e dichiarò l'incostituzionalità delle norme
relative (sentenza
n. 70 del 1961).
Invece l'art. 10, n. 3, della cui
legittimità costituzionale si discute in questa causa, é analogo alle norme
citate per i presupposti di fatto e per le conseguenze pratiche, ma, a quanto
risulta anche dalla diversità di formulazione, se ne discosta per il diverso
fondamento. Infatti, comunque si interpreti la norma impugnata (cioè o nel
senso che la Sovrintendenza si debba pronunciare anche in merito
all'impossibilità di eseguire le riparazioni senza lo sgombero o nel senso che
essa su questo punto non si debba pronunciare), la Sovrintendenza ai monumenti,
quando dichiara l'urgenza delle riparazioni, non é un organo al servizio del
processo. La Sovrintendenza interviene, per la tutela d'un immobile che ha
interesse storico e artistico, come portatrice di pubblico interesse e a norma delle
leggi n. 1085 del 1939 e n. 823 del 1939 (artt. 1 e segg.). Di modo che contro
il suo atto il privato, che ne abbia nocumento, ha tutti i mezzi che spettano
in ogni altro caso contro gli atti dell'autorità amministrativa.
Sia che egli ricorra in via amministrativa
o contenziosa, sia che sullo stesso giudice ordinario gravi il compito di
valutare la legittimità di quell'atto (art. 5 della legge sul contenzioso
amministrativo), il diritto di difesa del privato non é compromesso. É il suo
diritto alla proroga della locazione, cioè un diritto sostanziale, e non il
diritto di difendersi in giudizio, che viene ad essere colpito da un atto della
pubblica Amministrazione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, proposta con ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino
Veronese, dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, (relativa
alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.