CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 401
ANNO 2007
Commenti alla decisione di
I. Rosanna De Nictolis, I
principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007 (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
II. Alfonso Celotto, La “legge di Kirschmann” non si applica al codice degli appalti (in
margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte costituzionale) (per gentile
concessione della Rivista telematica neldiritto.it)
III.
Roberto Bin, Alla
ricerca della materia perduta (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
IV.
Alessandro Venturi, La
“tutela della concorrenza”: da “valore-materia” a “materia-valore”. La Corte
conferma il riparto Stato-Regioni operato dal codice De Lise
(per gentile concessione del Forum dei
Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7,
comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6;
56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;
91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui
si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120,
comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1
a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8,
14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e
10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della
Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo
notificati il 4 luglio e il 30 giugno 2006, depositati in cancelleria il 5, il
6, il 7 e il 10 luglio 2006 ed iscritti ai numeri 84, 85, 86, 88, 89 e 90 del
registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23
ottobre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana,
Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli per la Regione Veneto,
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di
Trento, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte,
Vincenzo Cerulli Irelli per
la Regione Lazio,
Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e l’avvocato dello Stato Danilo
Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il
successivo 6 luglio (ricorso n. 85 del 2006), la Regione Veneto ha
impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9,
lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55,
comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86;
87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo
II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma
2; 120, comma 2; 122, commi da 1
a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2,
lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3
e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), per violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale
collaborazione.
1.1.— La ricorrente premette che il predetto d.lgs. n. 163
del 2006 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con
l’art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004), ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi.
La predetta legge n. 62 del 2005 ha conferito, inoltre,
al Governo una ulteriore e distinta delega avente ad
oggetto la adozione di «testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa» (art. 5, comma 1).
1.2.— Sempre in via preliminare, la ricorrente sottolinea
come il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
rientri nell’ambito delle competenze della Regione, ai sensi degli artt. 117,
terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.
La ricorrente afferma, richiamando il contenuto della sentenza n. 303 del
2003 della Corte costituzionale, come non esista una materia relativa ai
lavori pubblici, «i quali vanno qualificati a seconda dell’oggetto al quale
afferiscono»; pertanto, tali lavori possono, di volta in volta, rientrare
nell’ambito della potestà legislativa esclusiva statale, ovvero concorrente,
ovvero ancora residuale delle Regioni «come nel caso di lavori concernenti
infrastrutture di interesse esclusivamente regionale o locale».
Dal descritto riparto di competenze «deriva la imprescindibile e fondamentale distinzione tra “lavori
pubblici di interesse nazionale” e “lavori pubblici di interesse regionale”».
Tale distinzione varrebbe, sempre nella prospettiva
regionale, anche per i contratti aventi ad oggetto servizi
o forniture, trattandosi di contratti strumentali alla esecuzione e alla
gestione di lavori e di opere pubbliche ovvero di contratti indispensabili al
funzionamento di enti ed apparati. In particolare, si osserva come
rientrerebbero nella potestà legislativa residuale relativa alla
organizzazione amministrativa i contratti per servizi e forniture posti
in essere dalla Regione «per esigenze del proprio apparato».
Nell’ambito delle competenze regionali ricadrebbero anche i
contratti conclusi da altri enti territoriali «nei limiti in cui la Regione può determinarne
le funzioni, in applicazione dei principi di cui all’art. 118, primo e secondo
comma, Cost.».
1.3.— Svolte le premesse sin qui riportate, la ricorrente
assume, innanzitutto, la illegittimità costituzionale dell’art.
4, comma 2, seconda parte, limitatamente alle parole «programmazione di lavori
pubblici», «organizzazione amministrativa», «compiti e requisiti del
responsabile del procedimento», per violazione dell’art. 117 Cost.
Per quanto attiene alla «programmazione di lavori pubblici»,
si sottolinea come la stessa non sia una materia in senso proprio ma un «modo
di esercizio delle competenze», che deve essere disciplinato «di volta in volta
con fonti statali o regionali a seconda dell’attinenza dell’attività di
programmazione ad ambiti di competenza dello Stato o delle Regioni». Si
conclude, pertanto, nel senso che la programmazione di lavori pubblici di
interesse regionale rientra nella competenza residuale regionale.
In relazione alla materia «organizzazione amministrativa», la
ricorrente pone in evidenza che tale materia, con riferimento agli enti non
statali, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si cita
la sentenza
numero 17 del 2004), è oggetto di potestà legislativa regionale residuale e
non concorrente (sottolineandosi come il Governo, sul punto, abbia, altresì,
disatteso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva
per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, n. 355).
Infine, per quanto riguarda i «compiti e requisiti del
responsabile del procedimento», si rileva come non si tratti, anche in questo
caso, di un aspetto oggetto di potestà legislativa concorrente, attenendo essi
ai profili organizzativi «che sono lasciati alla libera regolazione del
legislatore regionale».
1.4.— La ricorrente assume, poi, la illegittimità
dell’art. 4, comma 3, per violazione dell’art. 76 Cost. – in relazione agli
artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 – e dell’art. 117,
quinto comma, Cost.
La difesa regionale sottolinea che, con riferimento ai
contratti «di rilevanza comunitaria», il Governo era stato delegato ad emanare
solamente «le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B», tra le quali
sono indicate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 1, comma 1, della
legge n. 62 del 2005).
Sul piano dei rapporti con l’ordinamento comunitario, si
evidenzia come l’art. 117, quinto comma, Cost. attribuisca alle Regioni, nelle
materie di loro competenza, il potere di dare attuazione ed esecuzione agli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza. Tali modalità sono state determinate con
la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), la quale prevede che le Regioni hanno il
potere di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie in tutte le
materie di loro competenza, con possibilità dello Stato di svolgere, in caso di
inadempimento regionale, un intervento esclusivamente sostitutivo di natura
preventiva, suppletiva e cedevole.
La legge delega n. 62 del 2005 (in particolare, l’art. 1,
comma 6) consentiva, in ragione della sussistenza di ambiti materiali di
pertinenza regionale, l’attuazione delle direttive comunitarie nei limiti
previsti dalla legge n. 11 del 2005.
Invero, l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006
contiene una norma in linea con quanto consentito dalla legge n. 11 del 2005;
sennonché, questa «è insanabilmente contraddetta dal
precedente comma 3 dello stesso art. 4, che vincola le Regioni al rispetto
incondizionato di una serie di norme, fatte rientrare in oggetti di
legislazione statale esclusiva». Da qui, l’assunta illegittimità costituzionale
del predetto comma 3 dell’art. 4,
in quanto il Governo, con riferimento ai contratti di
«rilevanza comunitaria», non si sarebbe limitato a prevedere norme statali con
esclusivo carattere suppletivo e cedevole.
Per quanto attiene, invece, ai «contratti di interesse
regionale “sotto soglia”», si assume la violazione dell’art. 76 Cost, atteso
che il vincolo a dettare soltanto norme suppletive e cedevoli, pur non
derivando dall’art. 117, quinto comma, Cost., era imposto dall’art. 5, comma 5,
della legge delega n. 62 del 2005. Tale norma, attraverso il rinvio all’art. 1,
comma 6, infatti, stabiliva che il Governo, nell’adottare testi unici di
raccolta delle norme di attuazione comunitarie e le norme meramente interne
sulle stesse materie, avrebbe dovuto emanare esclusivamente norme suppletive e
cedevoli.
1.5.— La ricorrente formula, poi, una serie di censure nei
confronti dell’art. 4, comma 3, per violazione dell’art. 117, commi 2, 3 e 4,
nella parte in cui stabilisce che le Regioni non possono prevedere una
disciplina diversa in una serie di settori di seguito indicati.
A) Innanzitutto, si contesta l’inclusione del «subappalto»
nell’ambito applicativo della norma censurata, atteso che il collegamento con
la tutela della concorrenza sarebbe così labile che se fosse sufficiente a
radicare la potestà legislativa statale «determinerebbe una espansione
abnorme della stessa “tutela”». Ciò in quanto «nelle relazioni
economico-contrattuali non vi è un elemento che non possa in astratto essere
riguardato sotto il profilo concorrenziale». Nell’ottica della difesa
regionale, il subappalto apparterrebbe piuttosto «alle modalità attraverso le
quali viene raggiunto il risultato “economico” al quale è preordinato il
contratto».
B) Per quanto concerne, invece, l’«attività di progettazione»
di opere e impianti, «per come è intesa nel Codice», alla luce anche del parere
reso dal Consiglio di Stato, sopra richiamato, si sottolinea come la stessa
attenga alla materia «governo del territorio», comprensiva delle
materie urbanistica ed edilizia.
C) In relazione al riferimento, contenuto sempre nella norma
in esame, ai «piani di sicurezza», si osserva che, come riconosciuto anche dal
Consiglio di Stato nel citato parere, gli stessi attengono alla materia
concorrente «sicurezza sul lavoro» (che è, tra l’altro, indicata nel secondo
comma dello stesso art. 4 come, appunto, materia concorrente) per ciò che
concerne la riduzione al minimo dei rischi di infortuni dei lavoratori
impiegati nell’appalto, al «governo del territorio», per la parte relativa alla
progettazione esecutiva, nonché, infine, alla «istruzione professionale».
D) Per quanto attiene alla «stipulazione e all’esecuzione dei
contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori,
contabilità e collaudo, ad eccezione di profili di organizzazione e contabilità
amministrative», si sottolinea che tali settori coinvolgono aspetti
organizzativi e procedurali dell’azione amministrativa e andrebbero, pertanto,
inclusi, a seconda dell’oggetto, tra le materie di competenza concorrente o
residuale; nella specie, si puntualizza, non verrebbero in rilievo la
stipulazione e l’esecuzione come regolate dal codice civile e dunque rientranti
nell’ambito della materia dell’ordinamento civile.
E) In relazione all’inclusione dell’istituto del collaudo
nell’ambito della norma censurata, si osserva come non sussisterebbe alcun
titolo in grado di giustificare «il condizionamento statale su una disciplina
regionale che, regolando la materia, preveda l’adozione di atti finalizzati ad
assicurare comportamenti uniformi delle stazioni appaltanti
nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale».
F) Per quanto attiene, infine, ai «contratti relativi alla
tutela dei beni culturali», si deduce che, pur essendo la materia relativa alla
tutela dei beni culturali distinta dalla «valorizzazione», essa attiene anche
ad aspetti della disciplina che non assolvono «ad una funzione di salvaguardia,
come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l’organizzazione
amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti, o per la
stessa approvazione dei progetti». Né, si aggiunge, sarebbe possibile svolgere
il giudizio di prevalenza a favore della competenza statale, in quanto ciò
sarebbe vietato dall’art. 118, terzo comma, Cost., il quale proprio con
riferimento alla tutela dei beni culturali, impone alla legge statale di
disciplinare «forme di intesa e di coordinamento».
1.6.— La
Regione Veneto assume, altresì, la incostituzionalità
dell’art. 4, comma 3, nella parte in cui, con norma di «autoqualificazione»,
prevede che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina
contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla
tutela della concorrenza», per asserita violazione degli artt. 76, 117,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., e del principio di
ragionevolezza.
In particolare, si contesta che lo Stato, anche in presenza
della materia della tutela della concorrenza, «possa vincolare le Regioni con
un insieme di norme, dettagliate ed eterogenee, tutte indiscriminatamente
accomunate dal vincolo della inderogabilità».
A tale proposito, dopo avere sottolineato che la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi nella predetta
materia debbono essere improntati al rispetto dei canoni della proporzionalità
e della adeguatezza, la Regione ritiene che per i
contratti sopra soglia le finalità di tutela della concorrenza siano già
garantite dalla normativa comunitaria; per questi motivi «per i contratti di
interesse regionale (…) una disciplina nazionale che si interponga tra quella
comunitaria e quella regionale appare di regola sproporzionata rispetto al
fine, salvi casi eccezionalissimi, che il legislatore
statale dovrebbe avere l’onere di prospettare e di dimostrare».
Per quanto attiene, invece, ai contratti sotto soglia, si
sottolinea come «le esigenze di tutela della concorrenza appaiono attenuate,
dovendo tutt’al più, in circostanze particolari, come ad esempio l’affidamento
di una concessione comportante un valore economico molto limitato», rispondere
a condizioni di trasparenza senza che sia necessario fare ricorso a procedure
di gara.
In definitiva, la ricorrente ritiene che, per ricondurre a
costituzionalità la previsione generale dell’art. 4, comma 3, sarebbe
necessario ridurre la portata del vincolo imposto alle Regioni, costringendole
al rispetto dei soli principi fondamentali ricavabili dalla
norme richiamate.
1.7.— Nel ricorso in esame si assume, altresì, il contrasto
dell’art. 4, commi 2 e 3, con l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 25, comma
2, della legge n. 62 del 2005.
Quest’ultima disposizione, infatti, prescriveva che il
decreto legislativo dovesse essere emanato sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
Invero, lo schema di decreto legislativo è stato
effettivamente assoggettato al previo parere della Conferenza unificata, la
quale, però, si è pronunciata su un testo che, in reazione alle disposizioni
ora censurate, era «completamente differente» rispetto al testo poi
definitivamente pubblicato.
Infatti, l’art. 4, nella sua versione originaria, si limitava
a richiamare genericamente i limiti costituzionali della potestà legislativa
regionale ed individuava due soli specifici ambiti di disciplina
(qualificazione e selezione dei concorrenti; svolgimento delle procedure di
gara) riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza.
Successivamente il Governo, nonostante «il parere reso dalla
Conferenza fosse (…) già fortemente negativo», avrebbe «completamente
riscritto» la disposizione in esame «in senso fortemente limitativo della
competenza normativa regionale», identificando «ben cinque ambiti di disciplina
asseritamente riconducibili alla competenza
concorrente (mentre il testo originario della norma nulla stabiliva sul punto),
ed elencando al comma 3 addirittura diciassette “oggetti”
(rispetto ai soli due contenuti nel testo originario)» riservati alla
competenza statale esclusiva.
In ragione delle considerazioni sin qui svolte, la ricorrente
assume come il limite stabilito dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 sia
stato «sostanzialmente violato».
1.8.— La ricorrente deduce, inoltre, la violazione, da parte
dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 117, sesto comma,
118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
La norma impugnata prevede che il Governo detti con regolamento
la disciplina esecutiva e attuativa del Codice, seguendo un procedimento al
quale partecipano il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di
Stato, ma non anche le Regioni.
La incostituzionalità della
disposizione in esame deriverebbe non soltanto dal fatto che l’art. 4, comma 3,
ricomprende tra le materie statali esclusive settori ed oggetti che afferiscono
invece a competenze regionali, ma anche dalla circostanza che, per le materie
trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato può intervenire
soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi
per differenziare tra i vincoli espressi dai principi fondamentali e i vincoli
espressi dalla disciplina delle materie trasversali. Né ad una diversa conclusione
si può pervenire richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 88
del 2003) la quale ha ammesso in una materia trasversale (livelli
essenziali delle prestazioni) che atti amministrativi sviluppino e
ulteriormente determinino finalità ed obiettivi specifici, già puntualmente
fissati dalla legge, con il coinvolgimento necessario delle Regioni. Ciò in
quanto il rapporto tra legge e regolamento non può essere assimilato a quello
esistente tra legge e atto amministrativo.
Si assume, inoltre, che «l’autonomia politica» di cui godono
le Regioni può essere «limitata solo da atti riconducibili direttamente o in
via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale», e non anche
dal solo Governo e dalla «maggioranza che lo sostiene».
In definitiva, pertanto, la norma in esame sarebbe
illegittima, nella parte in cui prevede l’applicabilità alle Regioni e ai
contratti di interesse regionale delle disposizioni regolamentari riferite ai
settori che l’art. 4, comma 3, ascrive alla tutela della concorrenza.
1.9.— In via subordinata, la ricorrente assume la violazione
del principio di leale collaborazione. Infatti, si osserva come la materia
della tutela della concorrenza interferisca con le competenze regionali sui
lavori pubblici, sulla organizzazione amministrativa
propria e degli enti da essa dipendenti, sulla disciplina delle funzioni
amministrative.
Da qui la necessità che la predetta materia statale sia
coordinata con le competenze regionali mediante il modulo collaborativo
dell’intesa (si richiama, tra le altre, la sentenza della
Corte costituzionale numero 303 del 2003
). È, a tal proposito, significativo, si aggiunge, che lo
stesso decreto legislativo in relazione a taluni aspetti preveda l’adozione di
norme regolamentari previa «intesa in sede di Conferenza unificata» (artt. 201,
comma 3, 204, comma 3, 252, comma 3) o «sentita la Conferenza unificata»
(art. 204, comma 4) ovvero «sentita la Conferenza Stato-Regioni»
(art. 253, comma 10).
1.10.— In via
ulteriormente subordinata, la Regione assume che la legge n. 11 del 2005 prevede
alcune interferenze statali nel compito regionale di attuazione e «nessuna di
esse consente la adozione di norme regolamentari
vincolanti».
Il primo tipo di
intervento statale permette l’adozione di norme con funzione di «sostituzione
preventiva» delle Regioni inadempienti: «ed anche ad ammettere che la
“sostituzione preventiva” possa avvenire in via regolamentare, i conseguenti
regolamenti dovranno avere pur essi il medesimo carattere suppletivo e
cedevole», ciò contrariamente a quanto contenuto nella disposizione censurata.
Un secondo tipo di
intervento statale riguarda casi in cui la disciplina comunitaria afferisca sia
a materie regionali che a materie statali elencate nel secondo comma dell’art.
117 Cost.
Quando vengono in
rilievo competenze legislative esclusive statali di cui all’art. 117, secondo
comma, Cost. «il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le Regioni e le province
autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto
degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali» (art. 16, comma 4, legge
n. 11 del 2005). La legge di attuazione dell’art. 117, quinto comma, Cost.,
pertanto, non contemplerebbe un «esproprio di competenze regionali, ma solo la prefissione di obiettivi rientranti nell’ambito di
specifiche finalità». Il citato art. 16, comma 4, stabilisce poi, che i criteri
e le direttive siano dettati: «a) con legge o con atto avente forza di legge»;
b) ovvero, «sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti
dall’articolo 11»; c) ovvero ancora «mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le
modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
In definitiva,
nelle materie del secondo comma dell’art. 117 Cost. che interferiscono con
materie regionali (quale quella in esame) non sarebbe
consentita l’adozione di norme regolamentari.
Infatti, i
regolamenti previsti dall’art. 11 della legge n. 11 del 2005 sono quelli
specificamente autorizzati dalla legge comunitaria a dare attuazione alle
direttive, con puntuale prefissione di principi e
criteri direttivi, «qualora le direttive consentano scelte in ordine alle
modalità della loro attuazione». Ma, sottolinea la difesa regionale, nessuna
autorizzazione del genere sarebbe contenuta nella legge delega n. 62 del 2005
che, anzi, quando non dà diretta attuazione alle direttive, fa sempre
riferimento all’attuazione mediante decreti legislativi.
Inoltre, la
deliberazione del Consiglio dei ministri sopra
indicata, con la quale si volessero stabilire criteri e direttive ai fini di
tutela degli interessi statali nelle materie trasversali, per essere valida,
dovrebbe essere adottata previa intesa con la Conferenza unificata.
La difesa
regionale conclude sul punto ritenendo, pertanto, costituzionalmente
illegittima la norma in esame nella parte in cui prevede che la potestà regolamentare
valga anche per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria; in
subordine, nella parte in cui non prevede che il regolamento sia adottato di
intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 59 del 1997.
A queste
conclusioni la ricorrente perviene sulla base del rilievo secondo cui la legge
n. 11 del 2005 non può essere derogata da una fonte primaria,
essendo una legge di «diretta attuazione dell’art. 117 Cost.» (si cita la
sentenza della Corte costituzionale numero 12 del 2006).
In secondo luogo,
una deroga così rilevante a quanto prescritto dalla legge n. 11 del 2005
avrebbe richiesto uno specifico principio o criterio direttivo che nella specie
manca. Da qui l’ulteriore contrasto della norma in esame con l’art. 76 Cost.,
avendo il Governo ecceduto la delega conferita «e potendo la Regione dolersi
della violazione, in quanto si tratta del mancato rispetto di previsioni
dirette a conformare la propria autonomia nella attuazione
delle direttive comunitarie».
1.11.— La Regione
Veneto censura, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76
Cost., l’art. 5, comma 2, del d.lgs.n. 163 del 2006
nella parte in cui rimette al regolamento di determinare le disposizioni di
esso che, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, sono
applicabili anche alle Regioni.
La ricorrente
sottolinea che una autoqualificazione
statale delle norme applicabili alle Regioni «pur potendosene apprezzare la
ratio, non può essere operata con un regolamento governativo, soprattutto
quando, come nel caso, al regolamento è lasciato un margine di discrezionalità
assai ampio». Si aggiunge che «la disposizione impugnata finisce con il
rimettere al regolamento sia i limiti orizzontali della competenza della
Regione (attraverso la definizione “in negativo” dei suoi ambiti di
competenza), sia i limiti verticali (attraverso la posizione di vincoli più o
meno penetranti, destinati ad operare all’interno delle materie regionali
interferenti con quelle statali)». Tale compito, nella prospettiva regionale,
dovrebbe, però, essere assolto dalla legge o da un atto equiparato, come
richiesto dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e dal principio di
legalità che regola i rapporti Stato-Regioni.
1.12.— Vengono poi
impugnati dalla stessa Regione Veneto anche i commi 7 e 9 dell’art. 5, nella
parte in cui consentono a tutte le stazioni appaltanti di adottare propri
capitolati, oppure di far proprio il capitolato generale adottato dal Ministro
delle infrastrutture, per contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.
Ciò, in quanto detti commi – escludendo che la legge regionale possa prevedere
l’approvazione di un apposito capitolato generale, oppure l’adozione da parte
di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali –
lederebbe la competenza legislativa spettante alla Regione sui lavori pubblici
«di interesse regionale» oltre che la competenza sulla organizzazione
propria e degli enti da essa dipendenti.
1.13.— La Regione
Veneto ha, altresì, impugnato l’art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede
che debba esservi un «responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione», in quanto tale norma avrebbe
un oggetto rientrante nell’ambito della competenza residuale della Regione
relativa all’organizzazione amministrativa, così come sostenuto dalla stessa
ricorrente con riferimento all’art. 4, comma 2.
Qualora la Corte
costituzionale, si aggiunge, non dovesse condividere tale soluzione, si
argomenta l’illegittimità costituzionale della norma in esame per il suo
carattere dettagliato che non lascerebbe alcuna possibilità di adattamento:
infatti, non si comprende perché le suddette fasi, essendo strutturalmente,
funzionalmente ed economicamente autonome, debbano necessariamente avere un
unico responsabile dei procedimenti.
1.14.— L’art. 98,
comma 2, viene, invece, impugnato, nella parte in cui stabilisce che
«l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti». La ricorrente, pur
riconoscendo come la norma afferisca all’ambito materiale del governo del
territorio, nondimeno contesta che essa «esprima una regola inderogabile assai
pervasiva, che sottrae al controllo della Regione competente la verifica della
variante urbanistica, con conseguente lesione delle competenze
costituzionalmente ad essa spettanti» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 206 del 2001).
1.15.— La
ricorrente impugna anche i commi 3 e 22, lettera a), dell’art. 253, nella parte
in cui essi prevedono, rispettivamente, che «per i
lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al
presente Codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo
5, nei limiti di compatibilità con il presente Codice. Per i lavori pubblici,
fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando» (comma
3); e che «in relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le
disposizioni del presente Codice» (comma 22, lettera a).
Tali norme
violerebbero, secondo la Regione, gli artt. 117, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare
statale di attuazione della disciplina primaria già denunciata per tutti i
lavori pubblici di «interesse regionale».
1.16.— In via
subordinata, la Regione Veneto impugna, infine, le seguenti disposizioni
contenute nel Codice: artt. 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4;
53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72;
75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo I e Titolo II, cui ivi si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera
b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125, commi 5, 6,
7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240,
commi 9 e 10; 252, commi 3, 6; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3.
Nel caso, infatti,
di mancato accoglimento delle censure relative all’art. 4, comma 3, le norme
sopra indicate vengono ritenute incostituzionali in quanto, pur se riferibili
alla materia tutela della concorrenza, «presentano un carattere di estremo
dettaglio e di eccessiva analiticità e comprimono dunque illegittimamente
l’autonomia normativa regionale, prevedendo misure sproporzionate ed eccessive
rispetto al fine».
In particolare, si
assume la illegittimità costituzionale dell’art. 91, commi
1 e 2, nonché le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, alle
quali la predetta norma fa rinvio. Al riguardo, si osserva come, per quanto
attiene in via generale ai contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, il legislatore statale dovrebbe limitarsi alla fissazione di
principi fondamentali, volti ad assicurare trasparenza, parità di trattamento e
non discriminazione ovvero a regolare il mercato e a favorire rapporti
concorrenziali nell’ambito dello stesso, senza spingersi, come è avvenuto nel
caso di specie, a porre «una pervasiva disciplina di dettaglio» (si cita la
sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 2004).
Per le medesime
ragioni, e cioè per la esistenza di una
regolamentazione eccessivamente analitica e dettagliata, sono censurate le
seguenti disposizioni:
– gli artt. 6,
comma 9, lettera a), e 7, comma 8, «nella misura in cui, per la loro eccessiva
analiticità, precludono alle Regioni la possibilità di legiferare definendo
procedure più snelle e compatibili con l’organizzazione propria delle sezioni
regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici»;
– l’art. 11, comma
4, e gli artt. da 81 a 88 relativi alla disciplina dei criteri di aggiudicazione,
«che per la loro estrema analiticità non lasciano alcun effettivo spazio ad una autonoma disciplina di dettaglio di fonte regionale»;
– l’art. 53, comma
1, nella parte in cui individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di
contratti, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, tra
l’altro in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall’ordinamento
comunitario;
– gli artt. 54,
comma 4, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, e 122, comma 7, «in quanto per la loro
eccessiva analiticità precludono alle Regioni la possibilità di dettare una
propria autonoma disciplina relativamente alla procedura negoziata, soprattutto
con riferimento (anche in questo caso) al settore degli appalti sotto soglia»;
– l’art. 55, comma
6, e 62, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui, «prevedendo la possibilità di
limitare il numero di candidati idonei da invitare nelle procedure ristrette
con riferimento ai soli “lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni
di euro”, sembrano precludere irragionevolmente alle Regioni la possibilità di
dettare una propria disciplina dell’istituto della cosiddetta “forcella” anche
con riferimento ai contratti sotto soglia»;
– gli artt. 75 e
113 «che dettano una pervasiva ed analitica disciplina delle forme di
garanzia», nonché in correlazione, l’art. 252, comma 6»;
– l’art. 93
«laddove pone una dettagliata e rigida disciplina dei livelli di
progettazione»;
– l’art. 112,
comma 5, lettera b), in tema di verifica dei progetti;
– l’art. 118,
comma 2, che disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto»;
– gli artt. 120,
comma 2, e 141, in materia di collaudo, data la estrema
analiticità della disciplina ivi contenuta, «di cui è addirittura prevista
l’ulteriore specificazione ad opera del regolamento»;
– l’art. 122,
commi da 1 a 6, e gli artt. 70, 71, 72, in quanto applicabili agli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria in forza di specifici richiami ovvero
della clausola generale di rinvio di cui all’art. 121, comma 1; analoga censura
viene svolta, per le medesime ragioni, in relazione all’art. 252, comma 3,
nonché all’art. 253, commi 10 e 11;
– l’art. 123 «in
considerazione del fatto che la “procedura ristretta semplificata” (ivi
disciplinata) è istituto che trova applicazione agli appalti di lavori sotto
soglia»;
– l’art. 125,
commi da 5 a 8 e 14, che disciplina le acquisizioni in economia di beni,
servizi e lavori, per il suo carattere di eccessivo dettaglio;
– l’art. 130,
comma 2, lettera c), nella parte in cui prevede l’affidamento dell’attività di
direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente
Codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione»;
– l’art. 131, «che
regolamenta in termini dettagliatissimi i piani di sicurezza»;
– l’art. 132,
«nella misura in cui la analitica disciplina delle
varianti in corso d’opera, ivi contenuta, non lascia alcun autonomo spazio di
intervento al legislatore regionale»;
– l’art. 153, «che
regolamenta la fase di raccolta e selezione delle proposte con riferimento
all’istituto del project financing»;
– gli artt. 197,
204 e 205, «i quali, pur se ipoteticamente riferibili alla materia “tutela dei
beni culturali” (di competenza esclusiva dello Stato), presentano comunque un
carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, e comprimono dunque
illegittimamente l’autonomia normativa regionale, prevedendo (…) misure
sproporzionate ed eccessive rispetto al fine»;
– l’art. 240,
commi 9 e 10, in quanto, pur essendo gli artt. 239 e seguenti «certamente
riconducibili ad una materia di esclusiva competenza statale che consente
l’introduzione di limiti più penetranti rispetto a quelli ammessi relativamente
alla tutela della concorrenza e dei beni culturali», nondimeno i predetti commi
9 e 10 disciplinano «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente
organizzativi dell’istituto dell’accordo bonario, precludendo alle Regioni
qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina»;
– l’art. 257,
comma 3, che per l’anno 2006 cristallizza gli elenchi previsti dall’art. 23
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici).
1.17.— Nel ricorso
la Regione aveva, inoltre, proposto istanza di sospensione ai sensi degli artt.
35 e 40 della legge 14 marzo 1953, n. 87.
2.— Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, in via preliminare, ha
prospettato la inammissibilità della questione
riferita alla violazione dei principi contenuti nella legge delega alla luce
della giurisprudenza costituzionale che ritiene inammissibili le censure
proposte dalla Regioni, con le quali non si adduce una lesione diretta delle
proprie competenze (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 287
del 2004 e 274 del 2003).
2.1.— In relazione
alle altre questioni, la difesa statale sottolinea come la disciplina dei
lavori pubblici — non rappresentando questi ultimi una vera e propria materia —
investa diversi ambiti materiali (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 303 del 2003).
In particolare, si ritiene che gli aspetti relativi alla qualificazione e
selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di
aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato affidata ad
un’autorità indipendente, atterrebbero alla tutela della concorrenza
nell’accezione fatta propria dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri
272 e 14 del 2004. La natura trasversale della competenza in esame
giustificherebbe l’intervento del legislatore statale anche in ambiti di
materia di competenza regionale sia concorrente che residuale, «senza tuttavia
consumarsi tutto l’ambito, cosicché rimangono di regola spazi non sensibili a
tale problematica nei cui confronti resta fermo il normale riparto di
competenze».
L’Avvocatura
generale dello Stato ritiene, inoltre, richiamando il parere del Consiglio di
Stato n. 355 del 2006, come, accanto ai profili della concorrenza, «sussistano
profili non marginali organizzativi, procedurali, economici e di altro tipo,
quali la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i compiti e i
requisiti del responsabile del procedimento, i quali, a seconda dell’oggetto,
possono rientrare (oltre che nella competenza esclusiva statale) sia nella
competenza concorrente che in quella residuale regionale: nel primo caso,
l’attività legislativa regionale rimane soggetta ai principi fondamentali
desumibili dal Codice; nel secondo, la legislazione regionale può esprimersi
liberamente “fatta salva la possibile rilevanza di vincoli diversi” (dettati
dall’esigenza di garantire la trasparenza o dai principi della legge sul
procedimento amministrativo)».
Infine, si osserva
come la disciplina dei contratti pubblici intersechi, altresì, altre materie
attribuite alla competenza esclusiva statale: ordinamento civile (con riferimento
alla esecuzione dei contratti), giurisdizione e norme
processuale e giustizia amministrativa, con riferimento al contenzioso.
2.2.— Svolta
questa premessa di carattere generale, la difesa erariale quanto alle censure
riferite all’art. 4, comma 2, ritiene, innanzitutto, che la disciplina inerente
la «programmazione dei lavori pubblici» e
l’«approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi» rientra
nell’ambito della materia concorrente del governo del territorio (art. 117,
terzo comma, Cost.).
Quanto alla organizzazione amministrativa («che, fatta eccezione per
gli enti ed organismi statali, compete, di regola, alle Regioni») si sottolinea
come, con la sua riconduzione ad essa nell’ambito del secondo comma dell’art.
4, il legislatore statale non avrebbe inteso sottrarre alle Regioni l’intera
materia in esame, ma sottolineare che «possono sussistere particolari profili
relativi a principi che devono essere rispettati dal legislatore regionale
(quali la garanzia della trasparenza o la presenza del responsabile del
procedimento)».
2.3.— Per quanto
attiene alle censure specificamente rivolte nei confronti dell’art. 4, comma 3,
si osserva quanto segue.
Per gli appalti
sotto soglia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, compete allo
Stato «la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di
trattamento e non discriminazione».
Le procedure di
affidamento attengono, invece, alla materia della tutela della concorrenza e
non a profili organizzativi, con la puntualizzazione, contenuta nella
disposizione censurata, che per tali profili vale comunque la competenza
esclusiva statale.
Per quanto attiene
al riferimento contenuto nella norma in esame alla progettazione, si assume che
questa, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di
progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei
progetti, rientra «per molti aspetti nella competenza esclusiva statale»,
venendo in rilievo: «la tutela della concorrenza; l’ordinamento civile; le
opere dell’ingegno (tali sono i progetti); la determinazione di livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono
essere assicurati su tutto il territorio nazionale, in quanto i livelli della
progettazione mirano a garantire l’esecuzione a regola d’arte di opere pubbliche
che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettività;
la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, che si realizza
attraverso una corretta progettazione». La difesa dello Stato precisa, però,
che dalla competenza esclusiva statale debbano escludersi i profili relativi al
governo del territorio afferenti alla competenza
concorrente e «che sono stati correttamente richiamati dal comma 2
dell’impugnato art. 4 (programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti
ai fini urbanistici ed espropriativi)».
Quanto sin qui
rilevato, varrebbe, sempre nella prospettiva dell’Avvocatura generale, per i
piani di sicurezza, in relazione ai quali la competenza legislativa esclusiva
statale sarebbe relativa soltanto alla loro formazione, mentre rientrerebbero
nella competenza concorrente gli aspetti contenutistici relativi alla normativa
antinfortunistica.
In relazione
all’assunto contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost., si sottolinea come
il Codice abbia mantenuto ferma la competenza delle Regioni a dare attuazione
alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza; in tali ambiti,
infatti, per l’espressa previsione contenuta nell’art. 4, comma 4, le
disposizioni del Codice stesso avrebbero natura cedevole applicandosi, sino a
quando le Regioni non introducano una loro normativa.
Non fondata
sarebbe, infatti, secondo la difesa erariale, anche la censura di asserita
violazione del principio di leale collaborazione, atteso che, nella specie, il
testo del decreto legislativo è stato sottoposto all’esame della Conferenza
Stato-Regioni, non assumendo rilevanza la circostanza che non siano state
accolte le richieste regionali.
In ogni caso, si
aggiunge, non sarebbe individuabile «un fondamento costituzionale dell’obbligo
di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni
(né risulta sufficiente il sommario riferimento all’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 196 del 2004).
2.4.— Per quanto
riguarda le censure formulate nei confronti di ulteriori norme contenute nel
d.lgs. n. 163 del 2006, l’Avvocatura generale sottolinea l’infondatezza delle
stesse, atteso che in relazione ai profili ivi disciplinati lo Stato avrebbe
agito nell’esercizio della propria competenza nelle materie tutela della
concorrenza e ordinamento civile.
2.5.— In relazione
all’impugnazione dell’art. 5, si osserva che la stessa si fonda sull’assunto
secondo cui l’art. 4 ricomprenderebbe ambiti materiali di competenza regionale,
con la conseguente illegittimità della previsione di un potere regolamentare
statale che possa esercitarsi in tali ambiti. Una volta invece che, alla luce
delle considerazioni sopra svolte, si ritenesse la conformità del citato art. 4
al riparto costituzionale delle competenze, ne conseguirebbe la legittimità
dell’art. 5, che allo stesso art. 4 rinvia per l’individuazione dei settori in
cui è possibile l’emanazione di regolamenti statali.
Né sarebbero
fondate le ulteriori censure rivolte sempre nei confronti dell’art. 5, per la
mancata previsione di procedure concertative con le Regioni, atteso che la
richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 196 del 2004) avrebbe
affermato che non sarebbe individuabile un «fondamento costituzionale» in
relazione a tali procedure.
2.6.— Si conclude
sottolineando che non sarebbero sussistenti le ragioni per disporre la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate alla luce della
«giurisprudenza applicativa dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953».
3.— Con ricorso
notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 7 luglio (ricorso n. 88
del 2006), la Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3, e 5 del
d.lgs. n. 163 del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost., nonché «dei
principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità».
La ricorrente,
dopo avere ripercorso le tappe principali che hanno portato all’emanazione del
decreto legislativo, ha sottolineato come essa abbia
una propria disciplina relativa all’attività contrattuale, recata dalla legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l’amministrazione dei beni e
l’attività contrattuale della Regione), applicabile, in particolare, agli
appalti al di sotto della soglia comunitaria. La stessa ricorrente sottolinea
che la Regione stava per approvare un disegno di legge recante la disciplina
unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici volta a
determinare un quadro di riferimento coerente con le direttive comunitarie e
con i principi fondamentali e che tenesse conto delle peculiarità riferibili al
territorio regionale in relazione a tutti gli aspetti riconducibili alla sfera
di competenza regionale. Sennonché, il Codice in esame avrebbe «esaurito» la
regolamentazione della materia, incidendo in ambiti propriamente riconducibili
alla competenza concorrente o residuale delle Regioni.
La difesa
regionale, sempre in via preliminare, richiama il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale numero 303 del 2003,
in relazione alla competenza in materia di lavori pubblici, e numero 345 del 2004, in relazione alla
competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ai suoi limiti.
Evidenzia,
inoltre, che nel settore in esame occorrerebbe distinguere tra contratti di
amministrazioni o enti statali e contratti di interesse regionale e che la
compresenza e l’intreccio di competenze statali e regionali richiederebbe
necessariamente il rispetto del principio di leale collaborazione.
3.1.— Detto ciò,
la ricorrente deduce, innanzitutto, la illegittimità
dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sottolineando come con tale
norma il legislatore abbia definito, in maniera non corretta e in via
unilaterale senza concertazione con le Regioni, quali siano le materie
rientranti nell’ambito della competenza concorrente. In particolare, contesta
che la disposizione impugnata abbia incluso, in assenza di esigenze unitarie,
la materia della organizzazione amministrativa
rientrante, «tranne che per lo Stato e gli enti pubblici nazionali»,
nell’ambito della competenza residuale regionale.
3.2.— La
ricorrente ha impugnato anche il comma 3 dello stesso art. 4, nella parte in
cui prevede che le Regioni, «nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione», non possono prevedere una disciplina diversa da quella
contenuta nel Codice in relazione ad una serie di settori e senza indicare
quali siano le materie che vengono in rilievo.
La difesa
regionale ha sottolineato come, pur ammettendo che venga in considerazione la
materia della tutela della concorrenza, la disposizione in esame non
rispetterebbe i canoni di ragionevolezza e proporzionalità (si citano le
sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004) «in quanto
determina l’assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio
del Codice in relazione a tutti gli oggetti individuati dalla norma, per
ciascuno dei quali è ravvisabile invece uno spazio in
cui legittimamente può esprimersi l’intervento normativo regionale». Di
conseguenza, «anche per gli ambiti della
qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri
di aggiudicazione, subappalto, ove il principio di tutela della concorrenza
trova più importante esplicazione, sono pur sempre riscontrabili aspetti ove la
più puntuale soddisfazione di peculiarità differenziate dei territori regionali
o di esigenze dell’autonomia organizzativa dei diversi enti pubblici può
legittimamente ed utilmente fondare l’esplicazione di normativa regionale. E
ciò particolarmente rispetto ai contratti pubblici “sotto soglia”».
Ad analoga
conclusione si perviene, nell’ottica regionale, anche qualora si prenda in esame
la materia dell’ordinamento civile.
Nell’ambito della
stipulazione ed esecuzione dei contratti, infatti, oltre agli aspetti di
direzione dei lavori, contabilità e collaudo che attengono all’organizzazione
degli enti, sarebbero ravvisabili «spazi significativi che vanno ascritti
all’ordinamento ed organizzazione amministrativa» che appartengono alla
Regione, ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici
nazionali.
Si contesta,
inoltre, l’inclusione del settore «piani di sicurezza» nell’ambito della
competenza legislativa esclusiva statale, in quanto tale settore, dovendo
garantire ai lavoratori impiegati le necessarie misure antinfortunistiche,
afferisce alla materia concorrente della sicurezza del lavoro.
Analoghe
argomentazioni critiche vengono rivolte per l’inserimento nella disposizione in
esame della «attività di progettazione» la quale, per quanto riguarda i lavori
pubblici, rientrerebbe nell’ambito della materia del governo del territorio e,
per quanto attiene a forniture e servizi, «non può che appartenere all’ente
titolare della competenza sostanziale» e quindi ricadere «per i profili non
riguardanti lo Stato e gli enti pubblici nazionali nella competenza legislativa
regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa».
3.3.— Infine, si
censura l’art. 5 nella parte in cui prevede che «lo Stato detta con regolamento
la disciplina esecutiva e attuativa del presente Codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato».
La ricorrente assume
che tale norma sia costituzionalmente illegittima per due ordini di motivi.
Innanzitutto,
perché, per le ragioni esposte, il comma terzo dell’art. 4, cui la disposizione
in esame rinvia, fa riferimento a materie di competenza regionale, ragione per
cui non sarebbe ammissibile un regolamento statale.
In secondo luogo,
perché anche per le materie di competenza legislativa esclusiva statale di tipo
trasversale, per l’interferenza con competenze regionali, è necessario che la
formazione del regolamento statale sia sottoposto a procedura di intesa in sede
di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione.
4.— Anche in
questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
In particolare, in
relazione alle censure concernenti l’art. 4, comma 2, fondate sulla inclusione nel suo ambito di applicazione delle
materie «organizzazione amministrativa» e «ordinamento», si ribadiscono le
argomentazioni già contenute nella memoria depositata nel giudizio promosso
dalla Regione Veneto.
Allo stesso modo
si ribadiscono i motivi già in precedenza dedotti volti a giustificare la non
fondatezza delle doglianze relative agli artt. 4, comma 3, e 5.
5.— Con ricorso
notificato il 4 luglio 2006 e depositato il successivo giorno 5 (ricorso n. 84
del 2006), la Regione Toscana ha anch’essa impugnato una serie di disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.
La ricorrente,
dopo avere svolto una ampia premessa in ordine all’iter
che ha portato all’emanazione del Codice, ha sottolineato di aver dettato una
propria disciplina organica in materia di appalti di servizi e forniture con la
legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale
regionale), ed il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45, in relazione agli
appalti della Regione medesima e degli enti regionali, e di apprestarsi a
predisporre una legge unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e
lavori pubblici da applicarsi anche alle autonomie locali. Il Codice, evidenzia
la ricorrente, «scardina quindi l’assetto normativo regionale già costituito e
lascia ben pochi spazi alla futura regolamentazione della materia da parte
della Regione medesima».
5.1.— La
ricorrente deduce, innanzitutto, il contrasto del comma 2 dell’art 4, con gli
artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui includono tra le materie concorrenti
la programmazione dei lavori pubblici, l’approvazione dei progetti, i compiti
ed i requisiti del responsabile del procedimento, i quali non sarebbero
riconducibili, nella prospettiva della difesa regionale, nell’ambito della
potestà legislativa ripartita.
Allo stesso modo
si osserva come anche l’organizzazione amministrativa appartenga, per gli enti
diversi da quelli statali, alla potestà legislativa residuale delle Regioni (si
richiamano le sentenze della Corte costituzionale numeri 17 e 2 del 2004). Né
sussisterebbero ragioni unitarie in grado di giustificare l’assunzione in
sussidiarietà da parte dello Stato.
5.2.— È stato,
altresì, impugnato il comma 3 dell’art. 4, nella parte in cui stabilisce che le
Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella dettata dal
Codice con riferimento ai piani di sicurezza e all’attività di progettazione,
per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
In particolare, in
relazione all’inclusione nell’elenco di cui alla norma in esame anche dei piani
di sicurezza, si osserva che questi attengono, come riconosciuto dallo stesso
Consiglio di Stato con il citato parere numero 355 del 2006, alla materia
concorrente della sicurezza del lavoro, in quanto «l’individuazione delle
tipologie dei piani di sicurezza e degli appalti in relazione ai quali sia
ritenuta necessaria la predisposizione dei piani medesimi, la determinazione
dei contenuti minimi dei piani, le modalità di scorporo degli oneri per la
sicurezza da sottrarsi al ribasso di gara non possono che essere finalizzati a
garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto condizioni tali da ridurre al
minimo i rischi di infortuni». In altri termini, la disciplina dei piani è
preordinata alla sola individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
in riferimento alle lavorazioni interessate, nonché all’individuazione di
misure preventive e protettive dirette al contenimento dei rischi derivanti
dalle lavorazioni medesime.
In secondo luogo,
la ricorrente mette in evidenza come i piani di sicurezza costituiscono parte
integrante della progettazione esecutiva delle opere e, come tali, sono
destinati ad avere anche ricadute nell’ambito del governo del territorio
rientrante nella competenza concorrente.
Analoghe
argomentazioni vengono svolte con riferimento all’attività di progettazione:
tale attività, sempre nella prospettiva regionale, rientrerebbe nell’ambito
della competenza residuale delle Regioni, non essendo indicato in nessuno degli
ambiti materiali di cui al secondo e terzo comma dell’ art.
117 Cost.
In alternativa, si
ritiene che la progettazione dei lavori, in quanto «volta a portare alla
realizzazione di opere sul territorio», sarebbe riconducibile alla materia
concorrente del governo del territorio. La progettazione di forniture e servizi
dovrebbe, invece, essere comunque attribuita alla competenza residuale
regionale, non essendo riconducibile ad alcuna competenza statale
costituzionalmente prevista. A ciò si aggiunge che la progettazione di
forniture e servizi «nella sostanza viene a coincidere con la disciplina dei
capitolati generali e speciali, strumenti diretti alla definizione degli
aspetti giuridici e tecnici dei contratti e, come tali, da ricondursi
necessariamente nella sfera di autonomia del singolo ente appaltante». Rimane
estranea alla materia della progettazione, puntualizza la ricorrente, la
disciplina degli affidamenti degli incarichi di progettazione, attratti nelle
materie espressamente enucleate dalla norma censurata sotto la rubrica
«Qualificazione e selezione dei concorrenti» e «Procedure di affidamento».
5.3.— L’art. 5,
commi 1, 2 e 4, viene ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118
Cost., in quanto, autorizzando l’emanazione del regolamento per i settori
indicati al comma 3 dell’art. 4, invaderebbe competenze che spettano alle Regioni.
Infatti, tra tali settori sono compresi anche le attività di progettazione e i
piani di sicurezza, i quali sono, per le ragioni esposte, da ricondurre a
materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, con conseguente
impossibilità per lo Stato, stante la previsione del sesto comma dell’art. 117
Cost., di emanare regolamenti.
In via
subordinata, qualora si ritenessero «legittimi i commi 1 e 2 dell’art. 5,
sarebbe comunque incostituzionale il comma 4, il quale disciplina la procedura
per l’adozione del regolamento senza prevedere alcun coinvolgimento regionale»:
infatti, «l’ampio e dettagliato contenuto del regolamento va ad interferire con
competenze regionali per cui, in attuazione del principio della leale
collaborazione, sarebbe necessario che l’emanando
regolamento fosse subordinato ad attività concertative con le Regioni».
5.4.— Viene
impugnato l’art. 48 del d.lgs. in esame, il quale prevede quanto segue: «1. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le
stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11. L’Autorità
dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento.
2. La richiesta di
cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione».
Tali norme,
secondo la ricorrente, sarebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto, se la scelta del regime sanzionatorio «è logicamente riconducibile ad
una competenza di tipo statale che assicuri uniformità in relazione ad un
aspetto di così notevole rilevanza, non altrettanto può dirsi in riferimento
agli altri contenuti della norma in questione». Infatti, si sottolinea che la
percentuale dei soggetti da controllare, nonché le modalità procedurali con cui
la singola stazione appaltante procede al suddetto controllo devono essere
ricondotte «nell’ambito dell’autonomia organizzativa della stazione
appaltante».
Fermo restando il
principio dettato dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base al quale le
amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
sulle autodichiarazioni rese dai concorrenti, le modalità procedurali con cui
questo principio viene attuato sono, secondo la ricorrente, «espressione di
scelte autonome ed organizzative delle amministrazioni medesime».
Le disposizioni
impugnate mutuano il loro contenuto dall’art. 10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
estendendolo anche ai settori delle forniture e dei servizi senza, però,
«tenere in ragionevole conto le differenze e le peculiarità che questi settori
hanno rispetto a quello dei lavori pubblici». Si osserva, infatti, che mentre
il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari degli esecutori pubblici può ritenersi soddisfatto in
tempi brevi con l’acquisizione delle attestazioni SOA, non altrettanto può
dirsi per i settori delle forniture e dei servizi in relazione ai quali,
mancando appositi organismi, il controllo viene svolto dalla stazione
appaltante «separatamente ed analiticamente con conseguente dilatazione dei
tempi necessari alla conclusione dei controlli medesimi». Per queste ragioni,
le singole stazioni appaltanti potrebbero decidere modalità diverse di
controllo, al fine di limitare gli effetti negativi della sospensione della
gara, «laddove la mancata conferma dei requisiti posseduti da un concorrente, e
quindi la sua illegittima partecipazione non infici il procedimento di gara nel
suo complesso». Si osserva, infatti, che, nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, la valutazione della singola offerta non dipende
da una comparazione tra le offerte medesime che rende ragionevole, come nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, anticipare il momento del controllo. «Tutto
ciò senza tenere conto – puntualizza la ricorrente – che, oltre ai requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, i concorrenti dichiarano, ai
fini della partecipazione alla gara, anche il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 38 del Codice (…). Le stazioni appaltanti, quindi,
si trovano davanti alla scelta o di effettuare una duplice procedura di
controllo (durante la gara sui requisiti tecnico-economici e dopo
l’aggiudicazione provvisoria sui requisiti giuridici), ovvero di unificare i due
procedimenti, con conseguente eccessiva dilatazione dei tempi della gara stessa
ed a discapito del generale principio della semplificazione».
Analoghe
argomentazioni vengono svolte con riferimento al secondo comma dell’impugnato
art. 48, nella parte in cui lo stesso impone alle stazioni appaltanti di
controllare, oltre all’aggiudicatario, anche il concorrente che segue in
graduatoria. La censura si fonda sul fatto che, fermo il principio dell’obbligo
di effettuare controlli a campione e puntuali, la determinazione delle modalità
di individuazione dei concorrenti oggetto del controllo devono essere
ricondotti nell’ambito dell’autonomia organizzativa della singola stazione
appaltante.
In definitiva, in
assenza di esigenze unitarie, la norma censurata sarebbe costituzionalmente
illegittima in quanto prevede una «disciplina dettagliata ed autoapplicativa» relativa al controllo delle
autodichiarazioni rese dai concorrenti, afferente alla materia
dell’organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle
quali spetta modulare il contenuto della predetta disciplina in maniera
differenziata per meglio contemperare i vari interessi in gioco.
5.5.— La
ricorrente impugna anche l’art. 75, comma 1, nella parte in cui prevede che
«l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente», per violazione dell’art. 117 Cost.
In particolare –
dopo avere premesso che detta disposizione vale anche per i contratti sotto
soglia comunitaria, ed avere riconosciuto che le modalità di costituzione della
cauzione e i contenuti specifici della stessa possono considerarsi attinenti a
profili concernenti l’ordinamento civile – si osserva che la norma
specificamente censurata avrebbe un contenuto riconducibile a profili
organizzativi di competenza residuale regionale. Potrebbe, infatti, risultare
«eccessivo» per alcune procedure di gara di importo limitato, da un lato,
obbligare tutti i concorrenti alla presentazione della cauzione provvisoria,
dall’altro, «appesantire l’attività amministrativa degli uffici con gli
adempimenti necessari concomitanti e successivi alla procedura di gara
medesima». A ciò si aggiunge che potrebbero essere anche altre le modalità
attraverso le quali assicurare la serietà della presentazione dell’offerta,
come previsto, ad esempio, dalla legge della Regione Toscana n. 12 del 2001,
che prescrive, tra le altre, la costituzione della cauzione provvisoria da parte
del solo concorrente aggiudicatario.
Da qui la
violazione, da parte della norma censurata dell’art. 117 Cost, in quanto non
consentendo alle Regioni di modulare la richiesta di cauzione in modo
differenziato a seconda del tipo di procedura e di importo, violerebbe la
competenza residuale delle Regioni stesse in materia di organizzazione.
5.6.— I commi 2,
3, 8 e 9, dell’art. 84 vengono censurati nella parte in cui disciplinano la
composizione ed il funzionamento della Commissione aggiudicatrice nel caso in
cui l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sia per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria,
sia, in virtù del richiamo operato dall’art. 121 del Codice, per le procedure
di importo inferiore. Tali commi violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto, in assenza di esigenze unitarie, l’individuazione del numero dei
componenti (comma 2), della qualifica del presidente (comma 3) e dei commissari
(comma 8), nonché le modalità della loro scelta (commi 8 e 9), dovrebbero
essere ricondotte nell’ambito organizzativo della singola stazione appaltante,
che può modularli tenendo conto della complessità dell’oggetto della gara,
nonché dell’importo della medesima.
Nella «denegata
ipotesi» in cui si ritenga che la disciplina ed il funzionamento della
Commissione di aggiudicazione rientri nell’ambito delle procedure di
affidamento e dunque della tutela della concorrenza, non ricorrerebbero nella
specie i caratteri che connotano tale materia. In particolare, non sarebbe
configurabile il carattere macroeconomico dell’intervento, né sarebbe
rispettato il principio della ragionevolezza ed adeguatezza, che impone di
limitare l’intervento statale stesso a «disposizioni di carattere generale» e
non a disposizioni di dettaglio, quali sarebbero quelle in esame.
Si assume,
inoltre, anche la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi
posti dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentivano «l’emanazione di
nuove disposizioni se non per ragioni di semplificazione», non ravvisabili
certamente nel caso di specie. Tale eccesso di delega, secondo la ricorrente,
si puntualizza, si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali.
5.7.— L’art. 88
viene censurato nella parte in cui, disciplinando in maniera dettagliata il
procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente
basse», si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il
procedimento attraverso il quale provvedere alla verifica dell’offerta anomala
in contraddittorio con l’impresa atterrebbe ai profili dell’organizzazione
rientranti nell’ambito della competenza residuale delle Regioni per i contratti
della Regione, degli enti regionali e locali.
Né sarebbe
possibile per lo Stato evocare il titolo di competenza rappresentato dalla tutela
della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire
la verifica delle offerte anomale, da un lato, non avrebbe un impatto
complessivo sull’economia e, dall’altro, sarebbe dettagliata e minuziosa, con
conseguente inosservanza dei criteri dell’idoneità e della proporzionalità.
5.8.— La Regione
Toscana impugna gli artt. 121, comma 1, 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2,
5 e 6, assumendone il contrasto con gli artt 76, 117 e 118 Cost.
L’art. 121, comma
1, prevede che ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si
applicano le disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V nonché
quelle della Parte II del Codice, in quanto non derogate dalle
norme contenute nel Titolo II, in cui è inserita la norma impugnata. In
definitiva, la disciplina di tutti i contratti pubblici sotto soglia verrebbe
così assimilata a quella dei contratti sopra soglia, salva la previsione di
tempi e pubblicazioni ridotte, ancorché sia stato introdotto l’obbligo
generalizzato di pubblicazione di tutti i bandi nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 122, ai
commi 2, 3, 5 e 6, disciplina in maniera dettagliata le modalità e i tempi di
pubblicità e di comunicazione dei contratti di lavori pubblici sotto soglia.
L’art. 124 regolamenta gli stessi aspetti, con riferimento agli appalti di
servizi e forniture sotto soglia.
Secondo la
ricorrente, tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.,
in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, disciplinano profili che, per il
loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica assai modesta degli
appalti, non potrebbero, alla luce della giurisprudenza costituzionale (si
citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004)
afferire alla materia della tutela della concorrenza.
In particolare,
per quanto attiene all’art. 121, il legislatore statale avrebbe disciplinato in
relazione agli appalti sotto soglia tutta una serie di istituti fino ad oggi
attribuiti, senza alcuna censura da parte dello Stato, alla competenza
legislativa regionale. La ricorrente, a tale proposito, richiama l’obbligo di
acquisire la cauzione in tutte le procedure di gara (art. 75), nonché il
procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, commi
1 e 2). Il livello di dettaglio sarebbe ancora più evidente «se si pensa al
procedimento per l’acquisizione delle giustificazioni in relazione alle offerte
anomale, dettato dall’art. 86, comma 5, laddove il legislatore si spinge a
sancire l’obbligo inderogabile per i concorrenti di corredare l’offerta, sin
dalla presentazione, delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono
a formare l’offerta stessa». Non sarebbe conforme ai criteri di ragionevolezza
e proporzionalità far gravare sul concorrente, anche per le gare di rilevanza
ed importo modesto, l’onere di «dettagliare nell’offerta i singoli elementi
costitutivi». In tale ambito si potrebbe eventualmente posticipare la richiesta
degli elementi giustificativi dell’offerta ad un momento successivo
all’espletamento della gara «indirizzandola al solo concorrente
aggiudicatario», con notevole semplificazione del procedimento a vantaggio del
concorrente e della stazione appaltante.
Per quanto attiene
agli artt. 122 e 124, si censura il carattere dettagliato ed esaustivo con cui
tali disposizioni disciplinano le modalità di pubblicità e comunicazione per
gli appalti pubblici sotto soglia, in relazione ai contratti di competenza
della Regione, degli enti dipendenti e locali. Si osserva come, da un lato, gli
appalti sotto soglia non avrebbero una valenza macroeconomica non incidendo in
modo rilevante sul mercato, dall’altro, la materia della tutela della
concorrenza legittimerebbe il legislatore statale a «vincolare il legislatore
regionale solo con disposizioni di carattere generale». Infine, le norme censurate
non rispetterebbero i criteri di proporzionalità ed adeguatezza: «una volta,
infatti, che il legislatore statale ha posto la regola che tutte le procedure
di gara devono essere pubblicizzate con forme e tempi adeguati, ben può essere
demandata all’autonomia regionale la modulazione del procedimento nel
dettaglio, modulazione che potrà tener conto, se del caso, della maggiore o
minore rilevanza economica dell’appalto». Ciò varrebbe soprattutto per le forme
di pubblicità, atteso che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
comporterebbe per la stazione appaltante una rilevante esposizione economica,
che appare ragionevole soltanto qualora l’importo e la complessità della gara
la giustifichino. Si aggiunge, inoltre, che, in relazione ai contratti sotto soglia,
le leggi regionali hanno da tempo disciplinato il procedimento, ivi comprese le
forme di pubblicità e di comunicazione, senza che lo Stato eccepisse alcunché.
A conforto delle conclusioni
rassegnate si fa riferimento a quanto affermato in argomento dal Consiglio di
Stato con il più volte citato parere n. 355 del 2006.
Non
sussisterebbero, inoltre, le esigenze unitarie di cui all’art. 118 Cost. in
grado di giustificare le norme impugnate, e comunque non sarebbe stato previsto
alcun coinvolgimento della Regione, in contrasto con i principi stabiliti dalla
Corte costituzionale con la sentenza numero 303 del 2003.
Infine, si assume
la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi posti dall’art.
25 della legge n. 62 del 2005 non avrebbero consentito l’emanazione di una
normativa completa e dettagliata anche per i contratti sotto soglia. Tale
eccesso di delega si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali.
5.9.— La
ricorrente ha, infine, impugnato l’art. 131, comma 1, nella parte in cui
prevede che «il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento
recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità
alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento». Tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118
Cost., in quanto, rientrando la materia relativa ai piani di sicurezza
nell’ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza del lavoro),
dovrebbe ritenersi non legittima l’emanazione di un regolamento.
In via
subordinata, qualora si ritenesse sussistente una competenza esclusiva dello
Stato, la Regione assume che non sarebbe stato comunque garantito il necessario
coinvolgimento dei livelli di governo regionali.
6.— Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, prospettando, in relazione alle censure
specificamente formulate dalla Regione Toscana, argomentazioni analoghe a
quelle contenute nella memoria depositata per i ricorsi numeri 86 e 88 del
2006.
7.— Con ricorso
notificato il 30 giugno 2006 e il successivo 10 luglio (ricorso numero 89 del
2006) la Regione Lazio ha impugnato l’art. 4, commi 2 e 3, e 5 del d.lgs. n.
163 del 2006, per asserita violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della
Costituzione.
La ricorrente
ricostruisce, innanzitutto, l’iter che ha condotto all’emanazione del Codice,
per poi svolgere le singole censure in ordine alle norme impugnate.
7.1.— Quanto al
censurato art. 4, comma 2, la Regione ricorrente assume, in primo luogo, che la
materia relativa all’organizzazione amministrativa non riguardante gli appalti
di spettanza statale rientrerebbe nell’ambito della competenza residuale
regionale, con conseguente violazione degli artt. 97 e 117 Cost., aggiungendo,
inoltre, in relazione all’art. 97 Cost., che non si comprende «quali principi
in materia di organizzazione amministrativa, oltre a quelli di imparzialità e
buon andamento fissati dalla Costituzione, possano essere contenuti nel Codice,
così da dequotare, in tale settore, la competenza
regionale, da residuale a concorrente».
Per quanto attiene
al riferimento contenuto nella norma in esame ai «compiti e requisiti del
procedimento», si sottolinea come la Costituzione non contempli, tra le materie
di competenza esclusiva dello Stato, quella relativa ai principi generali
dell’azione amministrativa o del procedimento. Di conseguenza, «la questione se
la disciplina generale dell’azione amministrativa o del procedimento possa
essere oggetto di legislazione regionale si trasforma tutt’al più in un
problema di rapporti tra legislazione regionale e principi stabiliti (non dal
Codice, ma) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificata dalle novelle del 2005, nella parte in cui
vengono espressamente riconosciuti come direttamente attuativi del sistema
costituzionale».
Quanto sin qui
detto viene ritenuto valido anche per la programmazione di lavori pubblici e
per l’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, i quali
«rappresentano tipiche manifestazioni di esercizio di amministrazione attiva
che, nei casi di appalti di interesse regionale, non si vede come possano
attrarre la competenza statale a dettare (attraverso il Codice) norme di
principio per la potestà normativa regionale».
Si osserva,
inoltre, come la norma in esame rappresenti «un assoluto fuor d’opera rispetto
alla delega attribuita al Governo dalla legge n. 62 del 2005, la quale non
contiene alcuna indicazione circa la possibilità del Codice di incidere sul
riparto delle competenze normative concorrenti di Stato e Regioni (men che mai, nei termini attuati dal Codice e fin qui
descritti)».
Infine, si assume
la violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di
governo territoriali, che deve essere rispettato tutte le volte in cui si
verificano interferenze e sovrapposizioni tra competenze statali e regionali.
7.2.— La Regione
Lazio assume, poi, il contrasto dell’art. 4, comma 3, con gli artt. 76, 97, 117
e 118 Cost., nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale
collaborazione.
La ricorrente,
dopo avere riportato il contenuto della norma impugnata ed avere sottolineato
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, gli appalti pubblici non
costituiscono una materia omogenea (si cita la sentenza della Corte
costituzionale numero 303 del 2003), delinea i tratti caratterizzanti della
materia della tutela della concorrenza, così come definita dalla Corte
costituzionale (si citano le sentenze numeri 345 e 14 del 2004).
Si sottolinea,
inoltre, sul punto, che «la disciplina degli appalti pubblici non è assorbita
interamente dalle esigenze di tutela della concorrenza» né rientra
integralmente nelle materie dell’ordinamento civile e del contenzioso, «essendo
anche altro e principalmente esercizio di attività di amministrazione attiva,
di cura in concreto di interessi pubblici, a cominciare dalle procedure di
aggiudicazione, per finire alle attività di progettazione, alla direzione dei
lavori ecc.; e in tali ambiti, va riconosciuta alla Regione (…) una incomprimibile competenza normativa».
Si conclude,
infine, ritenendo che l’art. 4, comma 3, atteso il suo contenuto dettagliato,
non rispetterebbe i canoni di proporzionalità ed adeguatezza.
Costituzionalmente
illegittima sarebbe la norma in esame, anche nella parte in cui attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva statale i piani di sicurezza, senza tenere
conto che il terzo comma dell’art. 117 Cost. assegna alla legislazione
concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro.
In relazione al
riferimento alle procedure di affidamento, contenuto sempre nella disposizione
in esame, si osserva che le procedure di aggiudicazione sono dei veri e propri
procedimenti amministrativi, anzi «rappresentano storicamente il paradigma
dell’azione dell’amministrazione in forme procedimentalizzate».
Pur essendo indubbio che in tali procedure sussistano esigenze di tutela della
concorrenza, si osserva come la disciplina di tali procedimenti dovrebbe
avvenire secondo il criterio di riparto indicato dall’art. 29, comma 2, della
legge n. 241 del 1990 «che sul punto applica fedelmente il nuovo impianto
costituzionale, negando la competenza esclusiva dello Stato». Tale norma,
infatti, prevede che «le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge
nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti
dalla presente legge».
L’art. 4, comma 3,
colliderebbe, inoltre, con l’art. 117, quinto comma, Cost., secondo il quale le
Regioni nelle materie di loro competenza provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato.
L’art. 16 della
legge n. 11 del 2005 prevede che le Regioni possono dare immediata attuazione
alle direttive comunitarie, salvo il rispetto: a) dei principi fondamentali non
derogabili, stabiliti dalla legge nazionale (legge comunitaria) nelle materie
di competenza concorrente; b) dei criteri e delle direttive contenute in leggi
statali o in regolamenti attuativi della legge comunitaria, nelle materie
attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. Rimane fermo il potere dello
Stato, puntualizza la ricorrente, di procedere all’attuazione delle direttive
comunitarie in ambiti materiali di competenza residuale delle Regioni, nel caso
di inerzia regionale rispetto all’obbligo di attuazione; in questo caso, però,
la disciplina statale risulta cedevole, rispetto alla sopravvenuta disciplina
regionale (art. 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005).
Il Codice avrebbe
violato tale complessiva impostazione: la legge statale, infatti, non avrebbe lasciato
alle Regioni alcun margine di autonomia normativa, «coprendo con la propria
legislazione vincolante e di dettaglio (anche per gli appalti sotto soglia)
ambiti materiali pacificamente attribuiti dalla Costituzione alla potestà
normativa regionale residuale e concorrente».
Da quanto sopra
emergerebbe, inoltre, come il Governo abbia ecceduto la delega conferita.
I principi della
delega indicavano: a) la necessità di compilare un unico testo normativo che
recepisse le due direttive in materia di procedure di appalto, coordinando
anche le altre vigenti disposizioni ai principi del diritto comunitario; b) la
necessità di semplificare le procedure di affidamento che non costituiscono
diretta applicazione delle normative comunitarie, ai fini di contenimento dei
tempi e di massima flessibilità degli strumenti giuridici.
In relazione al
principio sub a), si osserva come, nelle intenzioni del legislatore delegante,
il recepimento delle direttive avrebbe dovuto seguire il descritto iter
attuativo previsto dall’ordinamento nazionale, senza alcuna forzatura del
sistema di riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni.
In relazione al
principio sub b), «le finalità di semplificazione, di flessibilità giuridica e
di accelerazione delle procedure appaiono contraddette dall’impostazione accentrativa del Codice, che ha trasformato, da cedevole,
in vincolante, la propria disciplina di dettaglio anche in materie
pacificamente attribuite in Costituzione alla competenza normativa delle Regioni».
Infine, si assume
che sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione, in quanto, pur vertendosi in settori caratterizzati da interferenze e
sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della
Conferenza unificata, il legislatore statale avrebbe «proceduto
unilateralmente» alla formulazione delle norme impugnate.
7.3.— Infine, si
assume la illegittimità costituzionale dell’art. 5 per
violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost., nonché «per violazione dei
principi costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del
principio di legalità».
In particolare, si
osserva che «in forza del parallelismo tra competenza legislativa e
regolamentare, previsto dall’art. 117, sesto comma, Cost. (…), laddove l’art.
4, comma 3, ha ascritto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato materie
che invece debbono ritenersi non ricadenti nell’art. 117, secondo comma, Cost.
(…), il Codice ha finito per attribuire allo Stato, in quelle materie,
un’indebita potestà regolamentare di attuazione delle norme del Codice, ampia e
omnicomprensiva, vincolante (e non cedevole) anche per gli appalti pubblici di
interesse regionale (in relazione al principio in base al quale i regolamenti
governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare
materie di competenza regionale» (si citano, tra le altre, le sentenze della
Corte costituzionale numeri 302 del 2003, 408 del 1998, 482 del 1995).
8.— Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell’Avvocatura generale dello Stato, mediante una memoria dal contenuto
analogo, in relazione alla censure formulate dalla
Regione Lazio, a quello delle memorie depositate per gli altri giudizi sopra
riportati.
9.— La Regione
Abruzzo con ricorso notificato in data 30 giugno 2006 e depositato il
successivo 10 luglio (ricorso numero 90 del 2006) ha proposto le stesse
questioni di costituzionalità contenute nel ricorso della Regione Lazio.
10.— Anche in
questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le stesse argomentazioni
contenute nelle altre memorie relative ai giudizi sopra riportati.
11.— Con ricorso
notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 6 luglio la Provincia
autonoma di Trento (ricorso numero 86 del 2006) ha impugnato l’art. 4, comma 3,
e l’art. 5, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 163 del 2006, per asserita violazione
dell’art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19, e
dell’art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche), degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), nonché dell’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost. in
combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
11.1.— La
Provincia ricorrente premette di essere dotata, ai sensi dell’art. 11, numero
17, dello statuto di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale, nonché in materia di ordinamento degli uffici
provinciali (numero 1) e di assunzione diretta di servizi pubblici (numero 19).
Nelle medesime materie la Provincia è anche titolare della competenza
amministrativa.
L’art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974 ha trasferito alle Province autonome
le «attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di
edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di
opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità
pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di
istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali».
L’art. 19 tiene
ferma la competenza statale in ordine ad alcune categorie di opere pubbliche;
tuttavia l’art. 2, secondo comma, dispone che «In caso di delega alle province
di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza
statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni
necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente
per le opere pubbliche di loro competenza». E l’art. 19-bis stabilisce che ai
«fini dell’esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le
province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa
provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di
attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto
ambientale».
La ricorrente sottolinea,
inoltre, come abbia più volte legiferato in materia di lavori pubblici. Essa
richiama, a tal proposito: la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza
negli appalti); la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento); la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento).
Nel ricorso si
rileva, poi, come la Provincia abbia esercitato anche la propria potestà
regolamentare con l’emanazione del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per
la trasparenza negli appalti”, come modificata dalla legge provinciale 12
settembre 1994, n. 6, recante “Disposizioni modificative della normativa
vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di
edilizia abitativa”); nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento
di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente:
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della
Provincia autonoma di Trento”).
11.2.— Tanto
premesso, la ricorrente osserva che le censure formulate valgono sia per la
materia dei lavori pubblici, sia per i servizi e le forniture, la cui
disciplina rientra nell’ambito della potestà primaria della Provincia,
attenendo – ad eccezione dei profili civilistici – all’ordinamento degli
uffici.
La difesa della
Provincia sottolinea come l’art. 4, comma 5, contenga una clausola di salvaguardia
(le «Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli
statuti e nelle relative norme di attuazione»), «che si adatta bene alla
posizione della Provincia di Trento», in quanto l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del
1992 prevede un regime di separazione tra fonti statali e provinciali nelle
materie di competenza provinciale (qual è la materia dei lavori pubblici di
interesse regionale) imponendo alle Province autonome l’adeguamento della
propria legislazione alle norme legislative statali costituenti limiti ai sensi
dello statuto speciale e prevedendo che, nel frattempo, continuino ad
applicarsi le leggi provinciali preesistenti.
Esisterebbero,
però, nella prospettiva della ricorrente, altre norme che contrasterebbero con
la predetta clausola di salvaguardia. In questo senso, susciterebbe perplessità
già il contenuto del comma 1 dell’art. 4, che vincolerebbe le Province autonome
al rispetto anche delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva
statale che, «verosimilmente», sarebbero quelle di cui all’art. 117, secondo
comma, Cost., e non quelle di competenza statale sulla base di quanto previsto
dallo statuto. Ad ogni modo, tale comma sarebbe suscettibile di essere
interpretato in modo conforme a Costituzione e allo statuto. Inoltre, si
sottolinea, l’attuazione della disposizione in esame spetterebbe alla
Provincia, la quale provvederà avendo riguardo agli effettivi contenuti
statutari e non alla astratta formulazione dell’art.
4, comma 1. Per queste ragioni la norma in esame non viene fatta oggetto di
censura.
11.3.— In
relazione al contenuto dell’art. 4, comma 3, si premette come la competenza
legislativa esclusiva statale troverebbe titolo nella tutela della concorrenza,
ancorché i settori in esame eccederebbero tale ambito
materiale.
Inoltre, si
osserva che tale disposizione, in sé considerata, potrebbe non essere lesiva
delle attribuzioni provinciali, atteso che, da un lato, essa menziona soltanto
le Regioni, dall’altro, la questione circa la sua effettiva capacità vincolante
potrebbe porsi in occasione di un eventuale giudizio relativo a specifiche
norme legislative provinciali.
Sennonché, detta lesività discenderebbe da quanto previsto dal successivo
art. 5. Quest’ultimo, infatti, coinvolgerebbe anche la Provincia di Trento,
stabilendo, da un lato, al comma 1, che il regolamento statale si applica
«limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti
di ogni altra amministrazione», dall’altro, al comma 2, che il «regolamento
indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome».
Di conseguenza,
anche l’art. 4, comma 3, richiamato dall’art. 5, troverebbe applicazione nei
confronti della ricorrente.
In definitiva,
pertanto, tali norme, disponendo l’applicazione alle Province autonome del
secondo comma dell’art. 117 Cost., incidono su ambiti materiali spettanti alle
Province stesse ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione.
Ciò non sarebbe
conforme a Costituzione, atteso che l’art. 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001 consente l’applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome
di norme contenute nel nuovo titolo V soltanto se più favorevoli e non, come
nella specie, per restringere l’autonomia legislativa della ricorrente (si
citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 134 del 2006, 103 del 2003
e 536 del 2002).
Si puntualizza che
«con ciò la Provincia non può pretendere di escludere in toto lo Stato dagli
oggetti indicati dall’art. 4, comma 3, ma ciò accadrà in base alla ripartizione
statutaria, e non in base al Titolo V. Lo Stato può interferire con le
competenze provinciali solo sulla base di limiti previsti dallo stesso Statuto
e secondo i meccanismi di cui al d.lgs. n. 266 del 1992, non invece utilizzando
i criteri riguardanti le Regioni ordinarie».
11.4.— La
ricorrente assume, inoltre, la illegittimità
costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, in quanto tale norma prevede il potere
dello Stato di emanare regolamenti nelle materie di cui all’art. 4, comma 3. Ma
detto articolo incide sulla materia dei lavori pubblici di interesse
provinciale che lo statuto attribuisce alla competenza primaria della Provincia
autonoma. Ciò non significa, si chiarisce, che nei settori indicati dal comma 3
dell’art. 4, la ricorrente non debba osservare limiti, ma che potranno venire
in rilievo soltanto quelli propri della potestà legislativa primaria, e cioè il
limite delle riforme e degli obblighi internazionali, che dovranno essere
rispettati dalla legislazione provinciale, la quale
dovrà essere adeguata a quella statale nei sei mesi successivi secondo il
meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 2002.
Da qui la illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, nella
parte in cui esso prevede che il regolamento indichi «quali disposizioni,
esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni e province autonome». In proposito, varrebbero anche le
argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale numero 482
del 1995 che, sia pure con pronuncia interpretativa di rigetto in ragione della
peculiarità delle disposizioni all’epoca impugnate, ha escluso che il
regolamento dei lavori pubblici previsto dalla legge n. 109 del 1994 potesse
trovare applicazione nei confronti della Provincia ricorrente.
11.5.— In via
subordinata, si rileva che, qualora si dovesse ritenere che i settori indicati
dall’art. 4, comma 3, siano riconducibili non alla materia statutaria lavori
pubblici di interesse provinciale ma alla materia statale tutela della
concorrenza, nondimeno dovrebbe essere censurata «l’abnorme estensione» che
tale disposizione attribuisce a tale materia, tenuto conto che la mera autoqualificazione ad opera del
legislatore statale non sarebbe comunque vincolante (si cita ancora la sentenza
numero 482 del 1995; a dimostrazione della illegittimità della norma in esame
si richiama anche il parere n. 355 del 2006 del Consiglio di Stato).
La ricorrente fa
leva sulla natura trasversale della materia tutela della concorrenza, al fine
di dimostrare la illegittimità della disposizione
censurata, la quale occupa per intero determinati settori materiali (si cita,
tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale numero 272 del 2004).
Infine, si
contesta la norma contenuta nell’art. 4, comma 3, che vieta alle Regioni
l’emanazione di disposizioni “diverse” rispetto a quelle contenute nel Codice.
Infatti, se per
“diverse” si intende “contrastanti”, la norma sarebbe illegittima per le
ragioni esposte, e cioè perché qualifica come «vincolanti tutte le disposizioni
del Codice relative agli ambiti indicati, in base ad una “rivendicazione” di
competenza statale assoluta ed aprioristica».
Ma, si aggiunge,
l’espressione impiegata sembra destinata ad impedire in tali settori l’emanazione
da parte regionale di «qualunque altra norma» e, dunque, persino di
disposizioni integrative e di sviluppo rispetto a quelle statali.
11.6.— Da quanto
esposto deriverebbe la illegittimità costituzionale
anche dell’art. 5, commi 1 e 2: «una volta che non tutti gli oggetti indicati
nell’art. 4, comma 3, sono di competenza esclusiva statale, la previsione del
potere regolamentare statale risulta illegittima, per violazione dell’art. 117,
sesto comma, dell’art. 2 del d.lg.s n. 266 del 1992
(che prevede l’intervento di sole legge statali in materie provinciali) e dei
principi già da tempo fissati dalla giurisprudenza costituzionale».
11.7.— Sempre in
via subordinata, si assume la illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 3, e degli artt. 5, commi 1 e 2, «in quanto
sanciscono l’inderogabilità della disciplina statale sugli oggetti indicati
anche in relazione ai contratti al di sotto della soglia comunitaria».
In relazione a
tali contratti, infatti, è legittima soltanto, come sottolineato dal Consiglio
di Stato con il citato parere, la «fissazione di comuni principi, che
assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che
però ricorra l’esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di
uniformità alla disciplina di dettaglio». Sul punto, si richiama anche la
sentenza della Corte costituzionale numero 345 del 2004, che avrebbe
riconosciuto «la legittimità dell’applicabilità alle Regioni dei soli principi
desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina
comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed
oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e
collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili e forme di
responsabilità».
11.8.— Infine, si
assume la illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 4, per violazione del principio di leale collaborazione.
Anche, infatti, a
volere ritenere sussistente una competenza legislativa esclusiva statale in
relazione ai settori indicati dall’art. 4, comma 3, sarebbe comunque necessario
che il regolamento venisse adottato previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.
Ciò in quanto,
attesa la natura trasversale della tutela della concorrenza, «le norme
secondarie dettate nell’esercizio di tali competenze vanno ad intrecciarsi con
le materie regionali, condizionando l’esercizio della relativa potestà
legislativa». Si verificherebbe una situazione analoga a quella che, prima
della riforma del titolo V, caratterizzava la funzione statale di indirizzo e
coordinamento, nel senso di creare una sorta di eccezione «alla normale
gerarchia delle fonti», con conseguente possibilità che la legge regionale
«rimane vincolata a norme di rango non legislativo».
Sarebbe, pertanto,
necessario l’osservanza del principio di leale collaborazione nella fase di
adozione delle norme secondarie.
12.— Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure prospettate
vengano dichiarate inammissibili.
Si sottolinea,
infatti, che il comma 5 dell’art. 4 contiene una clausola di salvaguardia,
prevedendo che le «regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute
negli statuti e nelle relative norme di attuazione».
La difesa erariale
mette in evidenza come «di tale disposizione la stessa ricorrente prende atto,
per cui la censura appare volta unicamente ad ottenere dalla Corte un “parere”
in ordine alla inapplicabilità diretta alla provincia
ricorrente delle disposizioni del Codice, circostanza peraltro enunciata a
chiare lettere dal provvedimento impugnato».
A ciò si aggiunge
che, diversamente dalle Regioni che hanno impugnato il d.lgs. n. 163 del 2006,
la Provincia autonoma si è limitata a censurare il solo comma 3 dell’art. 4,
che, diversamente da quanto previsto dal comma 2, «non fa neanche riferimento
alle Province autonome, ad ulteriore conferma della specificazione contenuta
nel citato comma 5».
Sotto altro
profilo, si sottolinea come la stessa ricorrente ammetta di essere sottoposta
all’osservanza di limiti, specificando, però, che deve trattarsi unicamente dei
limiti statutari. A tal proposito, l’Avvocatura generale rileva come l’art. 4
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige preveda l’osservanza,
anche nelle materie di competenza legislativa primaria, dei «principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Da quanto esposto
consegue l’applicabilità alla ricorrente delle disposizioni rientranti
nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la
quale non potrebbe considerarsi «come sovrapposizione di un nuovo limite per
Regioni e Province autonome (e in quanto tale inapplicabile ai sensi del citato
art. 10 legge cost. n. 3 del 2001)».
13.—
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, tutte le Regioni, ad eccezione della
Regione Piemonte, nonché la Provincia autonoma di Trento hanno depositato
memorie, con le quali hanno ribadito e ampliato le argomentazioni contenute nei
ricorsi introduttivi.
Considerato in
diritto
1.— Le Regioni
Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo, nonché la Provincia autonoma di
Trento hanno impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6,
comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54,
comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82;
83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98; 112, comma 5, lettera b); 113; 118,
comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1; 122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5
e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153;
197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22,
lettera a); 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per asserita violazione
degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale
collaborazione; dell’art. 8 (recte: 11), numeri 1,
17, 19 e dell’art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche), degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), nonché dell’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost. in
combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Ponendo i predetti
ricorsi questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un’unica decisione.
2.— Nel procedere all’esame
delle questioni di legittimità costituzionale proposte, appare opportuno, in
via preliminare, ricostruire l’iter normativo che ha portato all’emanazione del
citato d.lgs. n. 163 del 2006 e dei successivi decreti correttivi.
2.1.— Con l’art.
25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004), il Governo è stato delegato ad adottare «uno o più decreti
legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento
della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi». Ciò nel rispetto, tra
gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: «a) compilazione di un
unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di
procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le
altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo
dell’Unione europea; b) semplificazione delle procedure di affidamento che non
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti
giuridici» (citato art. 25, comma 1).
L’emanazione della
legge di delega e del successivo decreto legislativo è stata, pertanto, imposta
soprattutto dalla necessità di attuare nel nostro ordinamento le prescrizioni
sancite a livello comunitario per il perseguimento di precise finalità.
In particolare,
l’adozione della direttiva 2004/18/CE è stata guidata dall’esigenza di
procedere alla raccolta in un unico testo – al fine di rispondere alle esigenze
di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni
aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al
Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 – delle direttive
del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordinava le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del 14 giugno 1993,
che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, e 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordinava le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
La finalità
perseguita con la direttiva n. 2004/18/CE è stata, in primo luogo, quella di
garantire che nei singoli ordinamenti nazionali l’aggiudicazione degli appalti
per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di
diritto pubblico avvenisse nel rispetto dei principi del Trattato ed, in
particolare, dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei «principi
che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non
discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di
trasparenza» (Considerando numero 2 della citata direttiva 18 del 2004). Si è
voluto, infatti, assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza
anche mediante «regole dettagliate» volte a garantire «procedure di gara
concorrenziali a livello della Unione europea»
(Comunicazione interpretativa della Commissione, relativa al diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente
disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», del 1° agosto 2006).
La stessa Corte di
giustizia delle Comunità europee ha, inoltre, più volte sottolineato – sia pure
con riferimento a particolari settori, ma con affermazioni di portata generale
– che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici ha come fine essenziale «di proteggere gli interessi
degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire
beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato
membro e, a tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali
siano preferiti nell’attribuzione di appalti sia la possibilità che
un’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da considerazioni non
economiche» (si veda, tra le altre, sentenza 27 novembre 2001, nelle cause
riunite C-285/99 e C-286/99). Ne consegue che tale amministrazione è tenuta ad
osservare «il principio di parità di trattamento degli offerenti», nonché
l’«obbligo di trasparenza» al fine di garantire il rispetto del «divieto di
discriminazione in base alla nazionalità» (sentenza 27 novembre 2001, cit.).
Con la direttiva
2004/17/CE del 31 marzo 2004, il legislatore comunitario – «in occasione di
nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»
– ha ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla raccolta delle
disposizioni previste dalla predetta direttiva in un unico testo.
Il legislatore
comunitario ha, inoltre, affermato che una delle ragioni principali per cui si
è reso necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è stato «il carattere chiuso
dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri
di diritti speciali o esclusivi, per l’approvvigionamento, la messa a
disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione». In
questo ambito, dunque, viene anche in rilievo un altro, ma connesso, aspetto
relativo alla tutela della concorrenza: l’esigenza di prevedere misure di
liberalizzazione dei settori sopra indicati finalizzate a garantire la graduale
e completa apertura dei mercati alla libera concorrenza (vedi, sia pure con
riferimento ad un settore diverso da quello in esame, la sentenza numero 336
del 2005).
2.2.— Al fine di
dare attuazione alla suddetta normativa comunitaria e alla legge delega n. 62
del 2005, il Consiglio dei ministri ha approvato uno
schema di decreto legislativo recante il «Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture».
Su tale schema il
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6
febbraio 2006, ha reso il parere richiesto, proponendo talune modifiche e
integrazioni.
In relazione allo
stesso schema, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso apposito
parere, lamentando la violazione di specifiche competenze regionali e
svolgendo, a tal fine, osservazioni critiche in relazione ad una serie di disposizioni
ivi contemplate.
Acquisiti i
suddetti pareri, unitamente a quelli delle competenti commissioni parlamentari,
il Governo ha emanato il decreto oggetto delle odierne impugnazioni.
2.3.—
Successivamente – in attuazione di quanto prescritto dall’art. 25, comma 3,
della legge n. 62 del 2005, che consente l’adozione di disposizioni correttive
ed integrative del Codice entro due anni dalla sua entrata in vigore – il
Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo trasmesso alla
Conferenza unificata. Quest’ultima ha chiesto l’inserimento nel testo del
Codice di una norma secondo la quale, fino alla data di entrata in vigore del
decreto correttivo ed integrativo, si applichino, anche in deroga all’art. 4
dello stesso Codice, «le disposizioni normative delle Regioni e delle Province
autonome in materia di appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la stipulazione
e l’approvazione dei contratti, il responsabile unico del procedimento, la
pubblicazione dei bandi e le procedure di affidamento degli appalti d’importo
inferiore alla soglia comunitaria, se non in contrasto con la normativa
comunitaria».
Anche su tale
schema di decreto si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per
gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, il quale
ha, tra l’altro, suggerito di non inserire la norma richiesta in sede di
Conferenza, ritenendo non opportuno, prima della decisione di questa Corte,
apportare modificazioni agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006.
All’esito della acquisizione, tra l’altro, dei predetti pareri è stato
emanato il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Legge comunitaria 2004); tale
decreto, in conformità al citato parere del Consiglio di Stato, non ha apportato
modifiche agli artt. 4 e 5, né ha inciso in modo significativo sul contenuto
delle altre disposizioni impugnate.
2.4.— Infine, è
stato predisposto dal Governo un secondo schema di decreto correttivo in
relazione al quale hanno espresso parere la Conferenza unificata e il Consiglio
di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 giugno
2007. All’esito del suddetto procedimento è stato emanato il decreto legislativo
31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62). Anche tale secondo decreto non ha
inciso in modo rilevante, salvo quanto verrà di seguito precisato in relazione
all’impugnazione dell’art. 84, sul contenuto delle disposizioni censurate.
3.— Ciò chiarito,
deve rilevarsi, in via preliminare, come le disposizioni contenute nel d.lgs.
n. 163 del 2006, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti
implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale.
Questa Corte ha
già avuto modo di affermare che i lavori pubblici «non integrano una vera e
propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»
e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative
statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Non è, dunque,
configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né
tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di
interesse regionale.
Tali affermazioni
non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili
all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può
identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un’attività che
inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.
Ne consegue che i problemi
di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti devono essere esaminati in
rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine
di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.
Ancora in via
preliminare, appare opportuno precisare – alla luce delle osservazioni sin qui
svolte – che non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che
faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, distinguendo le procedure di
gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da
amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime
sarebbero di spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell’ambito
della potestà legislativa regionale. La perimetrazione
delle sfere materiali di competenza non può, infatti, essere determinata avendo
riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale
è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto, come già
sottolineato, occorre fare riferimento, invece, al contenuto delle norme
censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall’art. 117
Cost.
4.— Svolta questa
premessa, può passarsi all’esame delle questioni di costituzionalità formulate
con riferimento a ciascuna delle disposizioni del Codice oggetto
d’impugnazione.
5.— In relazione
all’impugnazione dell’art. 4, comma 2, deve preliminarmente osservarsi che tale
disposizione contiene, in realtà, due norme: la prima fa generico riferimento
alla potestà legislativa statale di determinazione dei principi fondamentali
nelle materie disciplinate dal Codice; la seconda fa riferimento, «in
particolare», ad una serie di settori specifici individuati con riguardo a
rilevanti aspetti dell’attività volta alla realizzazione di opere pubbliche.
Orbene, per ciò
che concerne la prima parte del comma oggetto di censura, è da porre in rilievo
come essa si limiti ad affermare che, salvo quanto
sarà puntualizzato di seguito a proposito delle Province autonome,
relativamente «alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti» nel Codice.
Tale disposizione,
per il suo contenuto generale, si sottrae alle censure proposte, in quanto è
incontestabile che spetti alla legge dello Stato la fissazione dei principi
fondamentali nelle materie di competenza concorrente. È pertanto solo con
riferimento specifico a tali materie, e dunque alle singole disposizioni
contenute nel Codice, che, di volta in volta, può venire in rilievo un problema
di superamento dei limiti delle competenze statali nella determinazione dei
principi fondamentali destinati a regolare ciascuna di dette materie.
Sotto tale aspetto
assume, invece, rilievo la censura prospettata dalle ricorrenti con riguardo
alla seconda parte del comma in esame, con cui il legislatore statale ha
disposto, «in particolare», che i principi fondamentali, che devono essere
osservati dalle Regioni e dalle Province autonome, vertono «in tema di
programmazione dei lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici
ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del
responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro». Nella prospettiva delle
ricorrenti, tali settori rientrerebbero, invece, nell’ambito di materie di
competenza residuale delle Regioni.
5.1.— Alla luce di
quanto sopra, prima di valutare la riconducibilità a materie di competenza
ripartita delle specifiche discipline richiamate «in particolare» dal comma in
questione, appare opportuno prendere in esame le censure proposte con
riferimento a parametri diversi dagli artt. 117 e 118 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione.
5.2.— Innanzitutto,
deve ritenersi inammissibile la questione concernente la violazione dell’art.
97 Cost., prospettata dalle Regioni Lazio e Abruzzo.
Secondo, infatti,
un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale (vedi, tra le
altre, le sentenze numeri 116 del 2006; 383 del 2005; 287, 196, e 4 del 2004;
274 del 2003), le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione
principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto
delle rispettive competenze. Si è, tuttavia, ammessa la deducibilità di altri
parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una
compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Nel
caso di specie, la violazione lamentata, oltre ad essere generica, non ridonda
nella lesione di competenze delle Regioni, con conseguente inammissibilità
della questione.
5.3.— Quanto alle
questioni concernenti la violazione dell’art. 76 Cost., proposte con diversità
di argomentazioni dalle Regioni Lazio e Abruzzo, da un lato, e dalla Regione
Veneto, dall’altro, va osservato che anche a volerle considerare ammissibili,
in quanto intese, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza
costituzionale sopra riportato, a far valere in via indiretta una lesione delle
competenze della Regione, esse non sono comunque fondate.
In particolare, le
ricorrenti Regioni Lazio e Abruzzo deducono la violazione della citata norma
costituzionale per asserito contrasto tra quanto previsto dal decreto
legislativo e la delega contenuta nella legge n. 62 del 2005, la quale non
conterrebbe alcuna disposizione circa la possibilità del Codice di incidere sul
riparto delle competenze legislative concorrenti.
Tale deduzione non
può trovare accoglimento, dal momento che il Codice, sotto l’indicato aspetto,
ha fatto diretta applicazione dei principi e delle disposizioni della
Costituzione e, a tal riguardo, non era necessaria alcuna delega legislativa. È infatti indubitabile che il legislatore delegato, anche nel
silenzio della legge di delega, sia tenuto comunque alla osservanza dei
precetti costituzionali, indipendentemente, dunque, da ogni richiamo che di
essi faccia la norma delegante.
Del pari non
fondata deve ritenersi la censura di violazione dell’art. 76 Cost., prospettata
dalla Regione Veneto, per asserita inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori
della delega, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo procedimentale
previsto dall’art. 25, comma 2, della citata legge n. 62 del 2005, che imponeva
di sentire il parere della Conferenza unificata. In particolare, la ricorrente
lamenta che tale parere sarebbe stato richiesto ed acquisito in relazione ad
uno schema di decreto legislativo diverso da quello poi adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo 2006.
Sul punto, è bene
chiarire, in via generale, come – nella perdurante assenza di una
trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei
procedimenti legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11
della legge costituzionale n. 3 del 2001 (vedi sentenze numeri 423 e 6 del
2004) – il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo
nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che
incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle
Conferenze. Esso – disciplinato dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali) – realizza una forma di cooperazione di tipo organizzativo
e costituisce «una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole
destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza
numero 31 del 2006).
Chiarito ciò,
deve, però, ritenersi, per quanto interessa in questa sede, che, in linea di
massima, non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione
nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo
successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte
dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede
consultiva (vedi la sentenza numero 179 del 2001). In tale caso, non è
necessario che il testo modificato torni nuovamente alla Conferenza per un
ulteriore parere, anche perché altrimenti si innescherebbe un complesso e non
definibile meccanismo di continui passaggi dall’uno all’altro dei soggetti
coinvolti.
In ogni caso,
anche per le norme introdotte dal Governo nello schema di decreto, senza che
tale esigenza sia stata stretta conseguenza delle osservazioni svolte in sede
consultiva, non può ritenersi che ciò determini una automatica
violazione del principio di leale collaborazione.
Questa Corte ha,
infatti, già avuto modo di affermare che «le procedure di cooperazione e di
concertazione» in sede di Conferenza unificata possono «rilevare ai fini dello
scrutinio di legittimità degli atti legislativi, solo in quanto l’osservanza
delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione»
(sentenza numero 437 del 2001). Pertanto, affinché il mancato coinvolgimento di
tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa
comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è
necessario che ricorrano i presupposti per la operatività
del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in
questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale. Nel caso
in esame, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche
disposizioni, introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame, idonee ad
incidere su competenze regionali.
In definitiva,
pertanto, la censura, a prescindere dalla sua genericità, deve essere
disattesa.
5.4.— Parimenti
disattesa deve essere la censura, dedotta dalle Regioni Lazio e Abruzzo, di violazione
del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata
previsione di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli
territoriali coinvolti, pur vertendo la disposizione impugnata in settori
caratterizzati da interferenza e sovrapposizioni di materie.
Tale censura, a
prescindere dalla sua genericità, non è comunque pertinente con riferimento
alla disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 4, dal momento che un
eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di
governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a
singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma
recante un principio generale attinente al riparto delle competenze statali e
regionali.
5.5.— Può ora
passarsi all’esame delle questioni relative ai particolari settori indicati
nella norma impugnata proposte per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
Viene in rilievo,
innanzitutto, la «programmazione di lavori pubblici», il cui inserimento
nell’ambito della disposizione in esame è stato specificamente censurato dalle
Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo.
In via
preliminare, appare opportuno sottolineare che l’esigenza sottesa alla
programmazione dei lavori «è quella di determinare le opere pubbliche che
possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle
disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla
valutazione dei costi e dei benefici» (sentenza numero 482 del 1995).
Chiarito ciò, deve
rilevarsi – al di là del contenuto facoltizzante
della norma che specificamente disciplina il settore in esame (art. 128) e che
non è oggetto di impugnazione – che l’attività di programmazione di tali lavori
non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno
specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della
realizzazione delle relative opere, le quali possono
rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o
residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni.
Orbene, alla luce
del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel
contesto della disposizione stessa il riferimento all’attività di
programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva
dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in
una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma
dell’art. 117 Cost.
Così interpretata,
la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle censure di violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., atteso che non è profilabile la dedotta violazione
di competenze regionali.
5.6.— Ad analoghe
conclusioni di rigetto deve pervenirsi per quanto attiene alla censura,
proposta dalle Regioni Toscana, Lazio e Abruzzo, riferita alla «approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».
Deve, infatti,
ritenersi che, come risulta dalla stessa formulazione letterale della norma,
l’«approvazione dei progetti» è strettamente correlata
a scopi di disciplina urbanistica e dunque alla pianificazione territoriale.
Nella specie, inoltre, anche l’espropriazione viene in rilievo nella sua
valenza strumentale all’acquisizione di suoli necessari per la realizzazione di
opere pubbliche inserite in un complessivo contesto pianificatorio.
In definitiva, l’ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dalla urbanistica, con conseguente inclusione nella sfera
delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del governo del
territorio. Questa Corte ha più volte affermato che, se è pur vero che «la
parola “urbanistica” non compare nel nuovo testo dell’art. 117», nondimeno «ciò
non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa
nell’elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del
territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso vedi, ex multis, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005).
Ne consegue,
pertanto, che non può ritenersi illegittima la norma in esame, nella parte in
cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato nella fase
di «approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».
5.7.— Deve essere
ora esaminata la questione derivante dal riferimento contenuto nel comma in
esame alla «organizzazione amministrativa» e ai «compiti e requisiti del
responsabile del procedimento».
La censura,
proposta in termini sostanzialmente analoghi da tutte le Regioni ricorrenti,
investe questa parte della disposizione sotto il profilo secondo cui sia
l’organizzazione amministrativa, sia la disciplina del responsabile del
procedimento, attenendo ad aspetti propri dell’organizzazione regionale,
rientrerebbero nella competenza residuale delle Regioni, sicché la disposizione
in esame recherebbe un vulnus alle prerogative legislative delle stesse.
La questione non è
fondata.
Deve,
innanzitutto, chiarirsi che il riferimento all’organizzazione amministrativa
non può che riguardare il settore della realizzazione delle opere pubbliche,
nonché quello delle forniture o dei servizi, e non certamente l’altro, più
generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell’ente Regione. Ciò è
desumibile dalla stessa formulazione della disposizione impugnata, la quale –
nell’indicare i singoli settori per i quali è richiamata la competenza dello
Stato nella determinazione dei principi fondamentali – ha riguardo alla
programmazione ed alla esecuzione dei lavori necessari
per tale realizzazione. L’organizzazione dunque, cui la norma si riferisce, è
quella propria dell’apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore
preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento,
di cui si prevede l’istituzione e non le modalità organizzative. La suddetta
connessione tra l’organizzazione e i compiti e requisiti del responsabile del
procedimento consente, con riferimento al settore in esame, di interpretare la
norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva
della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi
invece, in funzione strumentale, nell’ambito di procedimenti che appartengono
alla competenza ripartita Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.
5.8.— Per esigenze
di connessione, deve essere trattata ora la questione proposta dalla Regione
Veneto in riferimento all’art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che «Per
ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.
241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione». I commi successivi (da 2 a 9) disciplinano,
in particolare, la nomina e le funzioni di tale soggetto.
La questione è
inammissibile.
Innanzitutto, essa
è carente di validi elementi argomentativi atti a sorreggerla. La ricorrente ha
prospettato la sua censura nei confronti del solo comma 1, mentre avrebbe
dovuto coinvolgere anche tutte le altre disposizioni concernenti la nomina e le
attribuzioni del responsabile unico del procedimento. Né si comprende, infine,
se la doglianza concerne, in generale, la figura del responsabile del
procedimento ovvero la sua unicità nel procedimento.
Anche, tuttavia,
se si volesse prescindere dalle suddette considerazioni, deve osservarsi che,
sulla base di quanto poc’anzi precisato in ordine alla organizzazione
degli uffici preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, essa sarebbe in
ogni caso non fondata dal momento che la previsione di un responsabile unico
dei relativi procedimenti non reca un vulnus alle competenze regionali.
6.— Le Regioni
ricorrenti e la Provincia autonoma di Trento hanno, altresì, impugnato il comma
3 dell’art. 4 del Codice, il quale così dispone: «Le
Regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non
possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice in
relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di
affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di
aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti
affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione
dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei
profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta
ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i
contratti segretati o che esigono particolari misure
di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture».
6.1.— In via
preliminare, deve essere esaminata la questione proposta dalla Provincia
autonoma di Trento, con la quale si asserisce che la norma impugnata sarebbe,
in particolare, in contrasto con le disposizioni dello statuto speciale, che
attribuiscono nel settore in esame alla legge provinciale competenza
legislativa primaria.
La questione è
inammissibile, per difetto di interesse.
L’art. 4, comma 5,
del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, infatti, una clausola di salvaguardia
secondo la quale «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».
A tale fine,
pertanto, opera il meccanismo prefigurato dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del
1992, secondo il quale l’emanazione di nuove norme statali non determina una
diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di
adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto
legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso
stabilito.
Il mancato
adempimento di siffatto obbligo può essere fatto valere dal Governo con ricorso
contro le leggi provinciali non adeguate (vedi, tra le altre, la sentenza
numero 302 del 2003).
Il legislatore
statale ha, pertanto, espressamente previsto una clausola che, per il suo
contenuto puntuale in ordine al relativo ambito applicativo (vedi le sentenze
numeri 384, 287 e 263 del 2005), è idonea ad escludere, come afferma la stessa
difesa dello Stato, il vizio di costituzionalità della disposizione. Del resto,
il medesimo art. 4, comma 3, fa espressamente riferimento alle sole «regioni» e
non anche alle Province autonome.
6.2.— Per quanto
attiene ai ricorsi regionali, deve, in primo luogo, essere esaminata la
questione proposta dalla Regione Veneto, con la quale
si deduce l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per
violazione dell’art. 76 della Costituzione – in relazione agli artt. 1, comma
6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 – e dell’art. 117, quinto comma.
Analoga censura è stata proposta dalle Regioni Lazio e Abruzzo, le quali deducono, in particolare, la violazione dell’art.
117, quinto comma, Cost. sotto il profilo che, pur intervenendo in ambiti
materiali «pacificamente attribuiti dalla Costituzione alla potestà normativa
regionale residuale e concorrente», la disposizione impugnata non lascerebbe
alcuno spazio alle Regioni nella fase di attuazione della normativa
comunitaria.
In particolare, si
osserva che la legge delega (art. 1, comma 6) ha attribuito alla Regione il
potere di dare attuazione alle direttive comunitarie nei limiti previsti dalla
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari). Tale legge, in attuazione di quanto disposto dall’art.
117, quinto comma, Cost., ha conferito il predetto potere in tutte le materie
di competenza regionale, con possibilità dello Stato di svolgere, in caso di
inadempimento della Regione, esclusivamente un intervento sostitutivo di natura
preventiva, suppletiva e cedevole.
La Regione Veneto
assume, inoltre, che la norma impugnata violerebbe l’art. 76 Cost. «anche in
relazione alla disciplina dei contratti di interesse regionale “sotto soglia”»,
in quanto il vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli, pur non
derivando dall’art. 117, quinto comma, Cost., si imponeva al Governo per
effetto dell’art. 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005.
Le questioni non
sono fondate.
L’art. 1, comma 6,
della legge delega n. 62 del 2005, al quale rinvia il comma 5 dell’art. 5,
prevede, in relazione a quanto disposto dalla citata norma costituzionale, che
i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome entrano in vigore, quando
in sede locale non sia stata emanata l’apposita normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine stabilito per il recepimento della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e,
nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato. Lo stesso comma 6 prosegue disponendo che «A
tale fine i decreti legislativi recano esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in esse contenute».
Orbene, tale
essendo il contenuto delle norme alle quali le ricorrenti fanno riferimento,
deve escludersi che esse possano essere invocate a fondamento delle doglianze
volte al riconoscimento della esistenza di un vincolo,
per il legislatore delegato, di introdurre la clausola di cedevolezza di norme
che, per le ragioni esposte, intervengono a disciplinare un settore rientrante,
nei limiti di seguito precisati, nell’ambito della competenza legislativa
esclusiva statale.
Ne consegue che la
sussistenza di un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via
esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata, consente allo
Stato, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dalle Regioni Lazio e
Abruzzo, l’adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di
dettaglio, avente carattere esaustivo.
Per le medesime
ragioni, come sarà precisato in prosieguo in sede propria, non può considerarsi
fondata la questione relativa ai contratti sotto soglia comunitaria, in quanto,
anche in questo caso, la sussistenza di titoli di competenza legislativa
statale esclude la necessità di prevedere la clausola di cedevolezza.
6.3.— La stessa
Regione Veneto ha, inoltre, dedotto la violazione dell’art. 76 Cost., in
relazione all’art. 25, comma 2, della legge n. 62 del 2005, per inosservanza
dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il
vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di
sentire il parere della Conferenza unificata.
La questione non è
fondata. Possono, qui, essere integralmente richiamate le osservazioni già
svolte in relazione alla analoga questione prospettata
con riferimento al comma 2 dello stesso art. 4 del Codice (vedi punto 5.3).
6.4.— La Regione
Veneto ha, inoltre, dedotto l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 4,
comma 3, in quanto esso stabilisce che le Regioni «non possono prevedere una
disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono
prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente
Codice, in relazione alla tutela della concorrenza».
La questione è
inammissibile per genericità, atteso che con la censura formulata non si
prospettano specifici vizi di incostituzionalità, ma si tende all’introduzione
nel testo della disposizione impugnata di una norma nuova e diversa. A ciò si
aggiunga che la doglianza prospettata presenta anche profili di
contraddittorietà, in quanto si richiama espressamente, da un lato, la tutela
della concorrenza, contemplata nel secondo comma dell’art. 117 della
Costituzione, dall’altro, facendosi riferimento «ai principi» contenuti nel
Codice, implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117.
6.5.— Allo stesso
modo inammissibile deve ritenersi la questione, proposta dalla medesima Regione
Veneto, con la quale si lamenta che per i «contratti relativi alla tutela dei
beni culturali» sarebbe possibile individuare «aspetti della disciplina che non
assolvano ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la
determinazione della cauzione, per l’organizzazione amministrativa degli
interventi, per il responsabile dei procedimenti o per la stessa approvazione
dei progetti».
Sul punto, appare
opportuno premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la
tutela dei beni culturali costituisce un ambito materiale di competenza
legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa
normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello
statale (vedi, tra le altre, la sentenza numero 232 del 2005).
Nel caso in esame,
la disposizione impugnata si limita a prevedere che «Resta ferma la competenza
esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni
culturali» – regolati dagli artt. da 197 a 205 del Codice – mentre la censura
proposta dalla Regione ricorrente ha ad oggetto aspetti specifici di tale
disciplina, in relazione ai quali manca persino l’indicazione della fonte
normativa che li regolamenta e sulla quale, in definitiva, dovrebbe incidere la eventuale pronuncia di questa Corte.
Di qui la inammissibilità per genericità della questione
prospettata.
6.6.— Devono
essere, altresì, dichiarate inammissibili le questioni — che si esaminano in
questa sede per ragioni di connessione — proposte dalla stessa Regione Veneto e
concernenti specificamente gli artt. 197, 204 e 205, contenuti nella parte del
Codice dedicata ai «contratti relativi ai beni culturali».
In particolare, la
ricorrente assume che dette disposizioni «pur se ipoteticamente riferibili alla
materia “tutela dei beni culturali” (di competenza esclusiva dello Stato),
presentano comunque un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva
analiticità, e comprimono dunque illegittimamente l’autonomia normativa
regionale, prevedendo (…) misure sproporzionate ed eccessive rispetto al fine».
La censura così
specificata ha carattere del tutto generico.
Le norme impugnate
presentano, infatti, un contenuto non omogeneo, in quanto prevedono: la
«Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni
culturali» (art. 197), i «Sistemi di scelta degli offerenti» e i «criteri di
aggiudicazione» (art. 204), nonché i limiti di ammissibilità delle «Varianti»
(art. 205). A fronte di tale complessa disciplina, la Regione si è limitata ad
indicare le disposizioni censurate, senza neanche specificarne il contenuto e
soprattutto senza illustrare — tenendo conto della natura della competenza
statale nel settore in esame e dei conseguenti spazi di intervento concessi
alle Regioni — gli eventuali profili di contrasto con l’art. 117 della
Costituzione.
6.7.— Quanto al
ricorso proposto dalla Regione Piemonte, si contesta che, pur se «per gli
ambiti della qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di
affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto» sia effettivamente
riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla
materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i
canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante
«l’assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del
Codice», nonostante sia ravvisabile invece uno spazio in cui legittimamente può
ammettersi un intervento normativo regionale. A sua volta, la Regione Veneto,
contesta, nello specifico, l’inclusione del subappalto nell’ambito applicativo
della norma censurata, atteso che il collegamento con la tutela della
concorrenza sarebbe così labile che, se fosse sufficiente a radicare la potestà
legislativa statale, «determinerebbe una espansione
abnorme della stessa “tutela”».
In secondo luogo,
tutte le Regioni ricorrenti lamentano, sotto vari profili, che ciascuna delle
specifiche attività indicate dalla norma impugnata possano farsi rientrare
nella competenza esclusiva statale, ponendo in rilievo come talune tra quelle
richiamate appartengano, invece, alla competenza regionale residuale o
concorrente. Esse deducono, pertanto, la violazione degli artt. 76, 97, 117 e
118 della Costituzione.
Le questioni così
prospettate non sono fondate.
Innanzitutto, deve
precisarsi che una parte rilevante della disciplina prevista dal comma in esame
trova sicura legittimazione nella materia della tutela della concorrenza, che
l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla
potestà legislativa esclusiva statale.
Sul punto – anche
al fine di sgombrare il campo da un equivoco in cui sono incorse alcune delle
ricorrenti – appare opportuno soffermarsi sulla nozione di tutela della concorrenza
allo scopo di chiarirne, per quanto può interessare questo giudizio, ambiti di
rilevanza, natura e limiti di incidenza.
In relazione al
primo profilo, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare
che la nozione di concorrenza, riflettendo quella operante in ambito
comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un
equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso
la creazione delle condizioni per la instaurazione di
assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; vedi anche, tra le altre,
le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). Rientrano, pertanto,
nell’ambito materiale in esame le misure di garanzia del mantenimento di
mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati
stessi.
In questa sede
viene, però, soprattutto in rilievo l’aspetto della tutela della concorrenza
che si concretizza, in primo luogo, nell’esigenza di assicurare la più ampia
apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai
principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3, paragrafo 1,
lettere c e g; 4, paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, del 25 marzo 1957).
Si tratta di
assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta
del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di
parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.
Sul piano interno,
l’osservanza di tali principi costituisce, tra l’altro, attuazione delle stesse
regole costituzionali della imparzialità e del buon
andamento, che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 97 Cost. Deve, anzi, rilevarsi come sia stata proprio l’esigenza di
uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della
disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il
definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica,
che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell’interesse
dell’amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà
negoziale.
Va, inoltre,
precisato che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne di
evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell’efficacia e
dell’efficienza dell’attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore
offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli interessi pubblici in
relazione al bene o al servizio oggetto dell’aggiudicazione.
In sintesi, la
nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che
si riflette su quella di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è
definita come concorrenza “per” il mercato, la quale impone che il contraente
venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei
valori comunitari e costituzionali sopra indicati. Ciò ovviamente non significa
che nello stesso settore degli appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete,
non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza
“nel” mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si
realizza, tra l’altro, mediante l’eliminazione di diritti speciali o esclusivi
concessi alle imprese (vedi considerando n. 3 della direttiva 31 marzo 2004, n.
2004/17/CE).
In relazione al
secondo profilo, concernente la natura della materia in esame, deve rilevarsi come
la tutela della concorrenza – se si eccettuano, in particolare, gli aspetti
della specifica normativa antitrust diretta a reprimere i comportamenti
anticoncorrenziali delle imprese – abbia natura trasversale, non presentando i
caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione
esercitabile sui più diversi oggetti» (sentenza numero 14 del 2004; si vedano,
altresì, le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello
specifico settore degli appalti deve, però, ritenersi che la interferenza
con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi
normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza
regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte
normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica,
riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente
disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal
legislatore statale.
Infine, per quanto
attiene ai limiti interni, deve sottolinearsi come, pur non rientrando nei
compiti di questa Corte stabilire in concreto la valenza economica degli interventi statali (sentenze numeri 14 e 272 del
2004), nondimeno spetti ad essa effettuare uno scrutinio di costituzionalità
sui singoli atti legislativi dello Stato, al fine di stabilire se la scelta in
concreto adottata sia ragionevole e proporzionata rispetto all’obiettivo
prefissato, costituito, nella specie, dalla più ampia apertura del mercato
degli appalti alla concorrenza.
La ratio di questo
controllo risiede proprio nella natura della materia in esame: essa, infatti,
non ha un ambito definito, ma si caratterizza per le specifiche finalità
perseguite. In questa prospettiva, si giustifica un controllo di
costituzionalità – guidato dai criteri della proporzionalità e adeguatezza –
volto a saggiare «la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di
rendere attivi i fattori determinanti dell’equilibrio economico generale»
(citata sentenza numero 14 del 2004).
Allo scopo,
pertanto, di individuare gli esatti confini della materia in esame, occorre
svolgere un doppio livello di verifica: stabilire, innanzitutto, se
l’intervento statale sia astrattamente riconducibile, nei modi anzidetti, ai
principi della concorrenza nel mercato o della concorrenza per il mercato o ad
entrambi; in secondo luogo, accertare se lo strumento utilizzato sia congruente
rispetto al fine perseguito alla luce dei criteri di proporzionalità e della adeguatezza. Ciò significa che, contrariamente a
quanto sostenuto da alcune delle ricorrenti, una volta che sia stata
riconosciuta come riconducibile alla materia in questione la normativa statale,
la stessa può avere anche un contenuto analitico. La proporzionalità e
l’adeguatezza non si misurano, infatti, avendo riguardo esclusivamente al
livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Se così fosse si
verificherebbe una identificazione non consentita tra
materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva che, invece,
ricevono dalla Costituzione una differente disciplina.
Alla luce delle
considerazioni svolte, non possono ritenersi assistite da fondamento le censure
formulate dalla Regione Piemonte.
In relazione al
primo livello di verifica sopra indicato, deve, infatti, rilevarsi che – avendo
riguardo al fine perseguito dal legislatore statale, di assicurare che le
procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali poste a
presidio dei principi della libera circolazione delle merci, della libera
prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi
della trasparenza e della parità di trattamento – le procedure di
qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento
(esclusi i profili attinenti all’organizzazione amministrativa), i criteri di
aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di
progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di
vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell’ambito della tutela della
concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Con
particolare riferimento al subappalto, incluso anch’esso nell’ambito
applicativo della norma in esame, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un
istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice
civile (art. 1656) e inquadrabile nell’ambito dei contratti di derivazione.
Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto
istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell’ambito materiale
dell’ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari,
assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e
quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
Chiarito ciò,
deve, inoltre, escludersi che le procedure di affidamento, come invece
sostenuto dalle Regioni Lazio e Abruzzo, essendo dei «veri e propri
procedimenti amministrativi», debbano essere disciplinate secondo il riparto di
competenze previsto dall’art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), secondo cui le «regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge». Il procedimento amministrativo non è
una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di
volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di
competenza statale o regionale (sentenza numero 465 del 1991), entro i quali la
disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, avendo riguardo alla
censura specificamente formulata, deve ribadirsi che la procedura di
affidamento – volta allo scopo di garantire i predetti principi diretti a
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti – è
fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza.
Stabilito, alla
luce delle considerazioni che precedono, che i settori sopra indicati, per le
finalità che ne connotano la disciplina, rientrano nel suddetto ambito di
materia, non è, però, possibile, sulla base del contenuto precettivo della
norma impugnata, svolgere il secondo livello di verifica, volto a stabilire se
siano stati rispettati i limiti interni alla materia stessa e dunque se
l’intervento statale sia effettivamente proporzionato ed adeguato rispetto
all’obiettivo perseguito. I giudizi di proporzionalità ed adeguatezza non
possono che riferirsi, per loro stessa natura, alle specifiche disposizioni che
disciplinano il settore. La norma in esame, invece, ha soltanto una valenza di
carattere generale, limitandosi ad affermare che i singoli ambiti da essa
richiamati attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, con
implicito rinvio poi alla specifica disciplina contenuta nelle disposizioni che
riguardano, appunto, i settori soltanto indicati dalla norma censurata. Ed è la
regolamentazione di essi che potrà eventualmente formare oggetto di sindacato
di costituzionalità da parte di questa Corte nei modi e nelle forme di rito.
6.8.— Le Regioni
Veneto e Piemonte contestano, altresì, l’inclusione nella disposizione in esame
del riferimento alle fasi della stipulazione e dell’esecuzione dei contratti,
ivi comprese quelle della direzione dell’esecuzione e della direzione dei
lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilità amministrative. In particolare, la norma in esame disciplinerebbe settori
che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell’azione
amministrativa, i quali andrebbero inclusi, «a seconda dell’oggetto, tra le
materie di competenza concorrente o residuale» (ricorso della Regione Veneto n.
85 del 2006), ovvero investirebbe ambiti in cui sarebbero ravvisabili «spazi
significativi che vanno ascritti all’ordinamento e organizzazione
amministrativa», che appartengono alla Regione ad eccezione di quanto è
riferibile allo Stato e agli enti pubblici nazionali (ricorso della Regione
Piemonte n. 88 del 2006).
La questione non è
fondata.
È noto che
l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico,
si caratterizza per la esistenza di una struttura
bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica segue un
momento negoziale.
Nella prima fase
di scelta del contraente l’amministrazione agisce, come si è già sottolineato,
secondo predefiniti moduli procedimentali di garanzia per la tutela
dell’interesse pubblico, ancorché siano contestualmente presenti momenti di
rilevanza negoziale, dovendo la pubblica amministrazione
tenere, in ogni caso, comportamenti improntati al rispetto, tra l’altro,
delle regole della buona fede.
Nella seconda fase
– che ha inizio con la stipulazione del contratto (si veda art. 11, comma 7,
del Codice) – l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità
con la controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì
nell’esercizio della propria autonomia negoziale.
Tale fase, che
ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale,
incluso l’istituto del collaudo – il quale è, tra l’altro, anche specificamente
disciplinato dal codice civile (art. 1665 e seguenti), valendo per esso le
argomentazioni già svolte a proposito del subappalto – si connota, pertanto,
per la normale mancanza di poteri autoritativi in
capo al soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali.
Ne consegue che la
norma censurata – disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano
prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica
amministrazione – deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento
civile. Sussiste, infatti, l’esigenza, sottesa al principio costituzionale di
eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nell’intero territorio
nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei
contratti di appalto avente, tra l’altro – per l’attività di unificazione e
semplificazione normativa svolta dal legislatore –, valenza sistematica. Né
vale obiettare, come fa la Regione Veneto, che non potrebbe ritenersi
sussistente il titolo di competenza rappresentato dall’ordinamento civile, in
quanto non verrebbero in rilievo «la stipulazione e l’esecuzione regolate dal
codice civile». Sul punto, è agevole osservare che l’ambito materiale in esame
ricomprende tutti gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica,
in relazione ai quali sussistono le esigenze sopra
indicate, senza che detti rapporti debbano rinvenire la loro disciplina
necessariamente sul piano codicistico. In altri
termini, la sussistenza di aspetti di specialità, rispetto a quanto previsto
dal codice civile, nella disciplina della fase di stipulazione e esecuzione dei
contratti di appalto, non è di ostacolo al riconoscimento della legittimazione
statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Quanto sin qui
detto non significa, però, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse
pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri
pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti
alla stessa fase esecutiva. D’altronde, la norma impugnata esclude
espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di
organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi
ambiti, qualora parte del contratto non sia una
amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione
regionale.
La
riconducibilità, pertanto, all’ambito della materia dell’ordinamento civile
ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in
relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla
conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
6.9.— Per
completezza, allo stesso modo, va aggiunto che rientra nella competenza
esclusiva dello Stato, in relazione alle materie della giurisdizione e della
giustizia amministrativa, il contenzioso cui fa riferimento il comma 3, cui –
sia pure genericamente – si richiamano le ricorrenti.
In conclusione,
pertanto, sotto gli aspetti fin qui esaminati, devono ritenersi non fondate le
questioni di legittimità costituzionale prospettate con riguardo ai parametri
costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
6.10.— Resta da
esaminare la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni
Veneto, Piemonte e Toscana con riguardo alla previsione, contenuta nel comma in
esame, secondo cui il vincolo delle Regioni all’osservanza della disciplina del
Codice (vale a dire, il divieto di prevedere una disciplina diversa) riguarda
anche le attività di progettazione e i piani di sicurezza.
In particolare, si
osserva che, da un lato, l’attività di progettazione rientrerebbe nell’ambito
della competenza residuale delle Regioni (non essendo indicata in nessuno degli
ambiti materiali di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 117 Cost.),
ovvero la sola progettazione di lavori (in quanto «volta a portare alla
realizzazione di opere sul territorio») sarebbe riconducibile alla materia del
governo del territorio (ricorso della Regione Toscana n. 84 del 2006);
dall’altro, i piani di sicurezza atterrebbero alla materia concorrente della
sicurezza del lavoro ovvero (per la connessione che presentano con la fase
della progettazione esecutiva delle opere) alla materia del governo del
territorio. Analoga censura hanno proposto, con riferimento ai piani di
sicurezza, le Regioni Lazio e Abruzzo.
Per esigenze di
connessione, possono essere trattate in questa sede anche le censure, sollevate
dalla sola Regione Veneto, relative agli artt. 93 e 112, comma 5, lettera b). In particolare, la ricorrente lamenta che le suddette
norme, disciplinando in maniera eccessivamente analitica, rispettivamente, «i
livelli di progettazione» e la «verifica dei progetti», violerebbero l’art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Le questioni non
sono fondate.
In via
preliminare, appare opportuno sottolineare che:
l’art. 4, comma 3,
stabilisce che le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da
quella contemplata dal Codice in materia di progettazione;
l’art. 93 disciplina
in maniera analitica i livelli della progettazione per gli appalti e per le
concessioni di lavori, stabilendo, tra l’altro, che la progettazione medesima
si articola – secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici – in
preliminare, definitiva ed esecutiva;
l’art. 112, comma 5,
lettera b) – censurato anch’esso dalla Regione Veneto – demanda ad un
regolamento la disciplina delle modalità di verifica dei progetti, nel
rispetto, tra l’altro, del criterio secondo il quale la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso.
Ai fini della
delimitazione del thema decidendum,
è necessario sottolineare che in questa sede vengono in rilievo esclusivamente
i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività di progettazione. In
particolare, l’aspetto qualificante della predetta attività, previsto
dall’impugnato art. 93, attiene all’articolazione della progettazione, che
questa Corte ha ritenuto essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo,
l’eseguibilità dell’opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi ed i
costi di realizzazione» (sentenza numero 482 del 1995).
E deve rilevarsi
come la previsione di criteri uniformi della progettazione relativa non solo ai
lavori pubblici, ma anche ai servizi e alle forniture – essendo essenziale per
assicurare, tra l’altro, i principi di pari trattamento
e di non discriminazione sull’intero territorio nazionale dei partecipanti alle
procedure di gara – debba essere ricondotta, in via prevalente, nell’ambito
materiale della tutela della concorrenza.
La suddetta
esigenza di uniformità di disciplina investe anche le modalità di verifica dei
progetti, prevista dal censurato art. 112, comma 5, lettera b).
Ciò precisato, è
opportuno chiarire che nella fase di attuazione dell’attività di progettazione
(la quale – al pari della programmazione dei lavori – non costituisce una
materia a sé stante, ma rappresenta un momento del complesso iter
procedimentale preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica) sussiste la
specifica competenza dell’amministrazione o del soggetto cui spetti curare la
realizzazione delle opere mediante le apposite procedure di gara. In altri
termini, la riconduzione dell’attività di progettazione alla competenza
esclusiva dello Stato opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione
dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da
assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione
degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, ma non si
estende fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell’attività
progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non
è incisa dalla normativa in esame.
In conclusione, la
declaratoria di infondatezza delle questioni concerne sia l’art. 4, comma 3, in
parte qua, sia le disposizioni contenute negli artt. 93 e 112, comma 5, lettera
b), del Codice.
Per quanto
attiene, poi, al riferimento contenuto nella norma in esame ai piani di
sicurezza, deve rilevarsi, sempre ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la
disciplina uniforme dei criteri di formazione dei piani di sicurezza è
anch’essa preordinata ad assicurare, tra l’altro, i principi di parità di
trattamento e di non discriminazione tra i partecipanti alla gara. Nei suddetti
limiti, pertanto, la previsione in esame è riconducile alla tutela della
concorrenza, con conseguente infondatezza della censura formulata.
Alla luce delle
considerazioni innanzi svolte, non suscettibili di accoglimento sono anche le
questioni involgenti l’art. 131, il quale regolamenta
specificamente i piani di sicurezza.
In particolare, la
Regione Veneto ha prospettato il contrasto del citato articolo con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in considerazione della dedotta natura
eccessivamente dettagliata della relativa disciplina.
La Regione Toscana
ha, invece, impugnato il solo comma 1 del medesimo articolo, il quale prevede
che «Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento
recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità
alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento». Secondo la ricorrente, la norma riportata violerebbe gli artt.
117 e 118 Cost., in quanto, essendo la materia relativa ai piani di sicurezza
rientrante nell’ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul
lavoro), deve ritenersi non legittima l’emanazione di un regolamento governativo.
In via subordinata, la stessa ricorrente assume che, anche qualora si dovesse
ritenere sussistente una competenza esclusiva dello Stato, non sarebbe stato
garantito il necessario coinvolgimento dei livelli di governo regionali.
La questione
proposta dalla Regione Veneto è inammissibile per genericità.
Nonostante,
infatti, la norma presenti un contenuto articolato riconducibile ad una
pluralità di ambiti, sui quali certamente può essere esercitata la competenza
legislativa statale in relazione alla determinazione dei criteri di
predisposizione dei piani di sicurezza, la ricorrente si è limitata a censurare
la norma impugnata genericamente nella sua interezza.
Deve, invece,
ritenersi non fondata la questione proposta dalla Regione Toscana relativamente
al comma 1 dell’art. 131.
Tale comma deve
essere interpretato nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere
di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione
dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare, come già
sottolineato, la uniformità di trattamento dei
partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza.
Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale,
deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere
regolamentare.
E vale anche per i
piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione
segue il regime giuridico proprio dell’opera da realizzare, atteso che è
riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la
formazione di detti strumenti.
6.11.— Le Regioni
Lazio e Abruzzo ritengono, infine, che la norma in esame violi il principio di
leale collaborazione, atteso che essa, pur disciplinando settori caratterizzati
da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo
della Conferenza unificata, avrebbe «proceduto unilateralmente» alla
formulazione delle norme impugnate.
La censura non è
fondata per le medesime argomentazioni svolte con riferimento all’art. 4, comma
2 (vedi punto 5.4).
7.— Le Regioni
ricorrenti hanno impugnato, nei termini di seguito precisati, l’art. 5, commi
1, 2 e 4, mentre la Provincia autonoma di Trento ha censurato i commi 1 e 2
nella parte in cui consentono allo Stato di emanare regolamenti nelle materie
di cui all’art. 4, comma 3, vincolanti anche per le Province autonome, per
violazione, in particolare: dell’art. 11, numero 17 della legge costituzionale
n. 5 del 1948, che attribuisce alla potestà legislativa primaria provinciale la
materia dei lavori pubblici di interesse provinciale; dell’art. 117, sesto
comma, Cost., nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (che prevede
l’intervento di sole legge statali in materie
provinciali), in quanto «una volta che non tutti gli oggetti indicati nell’art.
4, comma 3, sono di competenza esclusiva statale, la previsione del potere
regolamentare statale risulta illegittima». La Provincia ricorrente assume,
inoltre, la illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 4, per violazione del principio di leale collaborazione.
Al riguardo, deve
essere dichiarata non fondata la questione relativa al comma 1. La norma
impugnata, infatti, prevede che il regolamento statale detti la disciplina
esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, «limitatamente agli
aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione». Quest’ultimo riferimento deve essere inteso, all’esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che
lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di
Trento e Bolzano. Da quanto esposto deriva anche la
non fondatezza della censura relativa all’art. 5, comma 4.
Deve essere,
invece, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell’art. 5, nella
parte in cui fa riferimento, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola
di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell’art. 4, anche alle Province
autonome, rendendo applicabile alle stesse, nei settori indicati dal comma 3,
le disposizioni regolamentari.
7.1.— Quanto,
invece, alle censure formulate dalle ricorrenti Regioni, esse investono la
problematica relativa ai limiti della potestà regolamentare dello Stato nelle
materie di cui all’art. 4, comma 3, del Codice, vale a dire in quelle materie
che quest’ultima disposizione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato in forza dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione,
espressamente richiamato nello stesso comma 3. Il comma 1 dell’art. 5, infatti,
delimita l’ambito della potestà regolamentare statale con riferimento «ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione
ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», ivi comprese
le Regioni.
Le ricorrenti
denunciano, in primo luogo, la incostituzionalità
della disposizione in esame, in quanto l’art. 4, comma 3, ricomprenderebbe tra
le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che
rientrerebbero, invece, in competenze regionali.
In secondo luogo,
la sola Regione Veneto assume che per le materie trasversali di competenza
legislativa statale lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e
non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli
espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle
materie trasversali.
Infine, ancora la
Regione Veneto ritiene che «l’autonomia politica» di cui godono le Regioni può
essere «limitata solo da atti riconducibili direttamente o in via mediata al
Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale» e non anche dal solo Governo
e dalla «maggioranza che lo sostiene».
7.2.— Le questioni
così prospettate non sono fondate.
Il sesto comma
dell’art. 117 Cost. prevede che lo Stato possa esercitare la potestà
regolamentare soltanto nelle materie di propria legislazione esclusiva; «in
ogni altra materia» la potestà regolamentare spetta alle Regioni.
Le disposizioni
censurate fanno applicazione del riportato principio costituzionale, stabilendo
che il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice vincola le Regioni
soltanto in presenza di ambiti materiali rientranti nella sfera di potestà
legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello stesso
Codice.
Orbene, è evidente
la legittimità del rinvio operato dalla norma censurata al comma 3 dell’art. 4
ai fini della perimetrazione della potestà
regolamentare dello Stato. In altri termini, tale potestà si esplica unicamente
in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla competenza legislativa
statale, in conformità a quanto prescritto dal citato sesto comma dell’art. 117
Cost.
7.3.— Quanto sin
qui detto vale anche quando viene in rilievo la materia trasversale della
tutela della concorrenza. Una volta, infatti, che si ritenga che l’intervento
del legislatore statale sia riconducibile alle esigenze della suindicata
tutela, allo stesso legislatore spetta il potere di dettare la relativa
regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni
regolamentari; ciò sempre che tale complessiva disciplina superi positivamente,
in relazione alle specifiche disposizioni che di volta in volta vengono in
rilievo, il vaglio di costituzionalità in ordine al rispetto dei criteri di
adeguatezza e proporzionalità.
7.4.— Infine, deve
essere esaminata l’ulteriore censura, prospettata in particolare dalla Regione
Veneto, secondo la quale, in presenza di una competenza legislativa di tipo
trasversale, non sarebbe legittima l’emanazione di regolamenti, che finirebbero
per limitare l’autonomia riconosciuta alle Regioni.
Tale questione
involge la più ampia problematica relativa al rapporto tra fonti statali
regolamentari e fonti regionali primarie.
Sul punto, è bene
ricordare che, prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione,
nelle materie di competenza regionale i principi fondamentali della disciplina,
vincolanti nei confronti delle Regioni, potevano essere posti esclusivamente da
leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione degli atti
regolamentari (vedi, tra le altre, le sentenze numeri 376 del 2002; 408 del
1998; 482 del 1995). La ragione giustificativa di questa affermazione risiedeva
nel principio della separazione delle competenze, che impediva che fosse
possibile postulare una qualunque forma di condizionamento, da parte di un
regolamento statale, anche adottato in delegificazione, di fonti primarie
regionali.
Tale ragione si è
ancora di più rafforzata con la riforma del titolo V (in questo senso si è già
espressa la sentenza numero 303 del 2003) che, come si è precisato, ha previsto
che lo Stato non possa emanare regolamenti in materie di competenza ripartita,
potendo, invece, adottare solo atti regolamentari nelle materie rientranti
nella propria competenza legislativa esclusiva. In presenza di materie di tipo
trasversale potrebbe soltanto porsi un problema di rapporti tra fonti
appartenenti a diversi ambiti di competenza, in quanto dette materie si
connotano per il fatto che, non avendo normalmente un oggetto definito di
disciplina, possono intersecare altre competenze regionali.
Nella specie, a
prescindere da ogni considerazione in ordine all’effettiva sussistenza di una
lesione all’autonomia legislativa regionale, deve sottolinearsi che l’evenienza
del condizionamento di una fonte secondaria nei confronti di una legge
regionale non si verifica in presenza di un titolo di legittimazione statale riconducibile
alla tutela della concorrenza, proprio in ragione della sua già descritta
peculiare connotazione e del suo modo di operatività nel settore degli appalti.
Non è, pertanto,
prospettabile – in relazione alle specifiche questioni di legittimità
costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti –
alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie
statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge,
detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l’obiettivo di realizzare
assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non
afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza.
Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche
quando venga in rilievo l’esercizio di una potestà regolamentare, la
separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che
un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.
7.5.— Chiarito
ciò, deve essere esaminata la questione proposta, in via subordinata, dalla
Regione Toscana, la quale ha osservato che, qualora dovessero ritenersi
legittimi i commi 1 e 2 dell’art. 5, sarebbe comunque incostituzionale il comma
4, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento senza prevedere
alcun coinvolgimento regionale. Analoga questione ha proposto, con riferimento
al comma 1 dell’art. 5, la Regione Veneto. Mentre la Regione Piemonte ha
ritenuto che, in presenza di materia di competenza legislativa esclusiva
statale di tipo trasversale sarebbe necessario, per l’interferenza con
competenze regionali, che la formazione del regolamento statale fosse
sottoposta a procedura di intesa con la Conferenza unificata.
Le questioni, alla
luce di quanto poc’anzi affermato, non possono ritenersi fondate.
Ed infatti, non sussiste alcun obbligo di coinvolgimento delle
Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle
materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva. Ciò vale anche per
la tutela della concorrenza, in ragione proprio del peculiare modo di
atteggiarsi della sua trasversalità. Il rispetto delle regole collaborative può
essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte
intreccio con competenze regionali che richieda l’adozione di modalità
concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei
livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze
regionali diventano l’oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato
attraverso l’esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della
concorrenza. Si realizza, dunque, una separazione tra competenza statale e
competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate
fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio
della potestà regolamentare. Ciò ovviamente non esclude che rientri nella
discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a
specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di
governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.
7.6.— La Regione
Veneto assume, inoltre, che l’art. 5, comma 2, violi gli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 76 Cost., in quanto «una autoqualificazione statale delle norme applicabili alle
Regioni, pur potendosene apprezzare la ratio, non può essere operata con un
regolamento governativo, soprattutto quando, come nel caso, al regolamento è
lasciato un margine di discrezionalità assai ampio».
La questione è
inammissibile.
La norma in esame
si limita a stabilire, in settori rientranti nella competenza legislativa
statale, che il regolamento indichi quali disposizioni in esso contenute si
indirizzino anche all’ente Regione. È evidente, pertanto, come tale
disposizione, per il suo contenuto specifico, abbia esclusivamente una finalità
ricognitiva, sicché, data la mancanza di una effettiva
portata precettiva della disposizione impugnata, deve
ritenersi insussistente un vulnus alle competenze regionali.
Né vale il
rilievo, svolto nella memoria della Regione Veneto, secondo cui lo schema di
regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2007, prevede l’applicabilità
dell’intero regolamento ad ogni amministrazione appaltante (art. 1, comma 3). A
prescindere dalla circostanza che si tratta ancora di uno schema, suscettibile
in quanto tale di modificazioni o aggiustamenti, deve rilevarsi che qualora lo
Stato, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, dovesse esorbitare dagli
ambiti materiali di propria spettanza, le Regioni sarebbero legittimate ad
avvalersi degli strumenti per salvaguardare le proprie attribuzioni
eventualmente lese.
7.7.— La Regione
Veneto assume, in via ulteriormente subordinata, che l’art. 5, comma 1, violi gli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., in quanto:
a) la sostituzione
preventiva prevista, in attuazione del quinto comma dell’art. 117 Cost., dalla
legge n. 11 del 2005 non potrebbe avvenire in via regolamentare e, anche
ammesso che ciò sia possibile, i regolamenti dovrebbero avere carattere suppletivo
e cedevole;
b) nelle materie
di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., che interferiscono con materie
regionali (quale quella in esame), non sarebbe
permessa l’adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse
regionale di rilevanza comunitaria, in quanto l’art. 11 della legge n. 11 del
2005 consentirebbe l’attuazione delle direttive comunitarie, mediante
regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge
comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega
n. 62 del 2005. La ricorrente puntualizza che la incostituzionalità,
per i motivi esposti, deriverebbe dalla circostanza che la legge n. 11 del 2005
non potrebbe essere derogata da una fonte primaria, essendo una legge di
«diretta attuazione dell’art. 117 Cost.». In ogni caso, una deroga così
rilevante a quanto prescritto dalla citata legge avrebbe richiesto uno
specifico principio o criterio direttivo nella specie mancante. Da qui
l’ulteriore contrasto della norma in esame con l’art. 76 Cost., avendo il
Governo ecceduto la delega conferita «e potendo la Regione dolersi della
violazione, in quanto si tratta del mancato rispetto di previsioni dirette a
conformare la propria autonomia nella attuazione delle
direttive comunitarie».
Le questioni non
sono fondate.
Innanzitutto, con
riferimento alla prima censura, deve ritenersi che la disposizione in esame –
prevedendo l’esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza
legislativa esclusiva statale – non deve recare l’esplicita indicazione del
carattere cedevole delle norme in essa contenute. Tale carattere deve, infatti,
essere presente esclusivamente nel caso in cui la potestà regolamentare venga
esercitata nelle materie di competenza regionale.
In relazione alla
seconda censura, deve, innanzitutto, rilevarsi come essa
si presenti generica e anche oscura, in quanto potrebbe ritenersi che la
Regione abbia indirizzato, tra l’altro, le proprie doglianze non nei confronti
della disposizione del Codice, bensì della legge di delega n. 62 del 2005, la
quale non forma oggetto di impugnazione, nella parte in cui avrebbe derogato a
quanto prescritto dalla legge n. 11 del 2005, che sarebbe, nella prospettiva
regionale, una legge di «diretta attuazione dell’art. 117 Cost.» e, dunque, non
emendabile da altra legge ordinaria.
In ogni caso, deve
rilevarsi che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa
successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella
legge n. 11 del 2005.
In relazione, poi,
al rilievo, svolto dalla ricorrente, secondo cui una siffatta deroga avrebbe
comunque richiesto un puntuale «principio o criterio direttivo», deve
osservarsi che, se è vero che l’art. 11, comma 1, della legge n. 11 del 2005
prevede che nelle materie di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., non
coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate
mediante regolamento soltanto «se così dispone la legge comunitaria» e che nel
caso in esame la legge comunitaria n. 62 del 2005 nulla prevede in proposito,
ciò tuttavia non ridonda in un vizio di legittimità costituzionale sub specie
di violazione dell’art. 76 Cost. Infatti, il potere di emanare regolamenti
nelle materie di cui al sesto comma dell’art. 117 Cost. discende direttamente
dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno
specifico criterio direttivo al riguardo.
8.— L’art. 5,
comma 7, dà facoltà alle stazioni appaltanti di adottare capitolati, contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di
specifici contratti (capitolati speciali), nel rispetto delle norme del Codice
«e del regolamento di cui al comma 1», vale a dire del regolamento governativo
da emanarsi in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, per le
materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Il comma prosegue
disponendo che «I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono
parte integrante del contratto».
Il comma 8, a sua
volta, prevede che per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, nel rispetto delle
norme del Codice «e del regolamento di cui al comma 1».
Il comma 9,
infine, stabilisce che il capitolato generale dei lavori pubblici «può essere
richiamato nei bandi e negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici statali».
La Regione Veneto
ha impugnato i soli commi 7 e 9, nella parte in cui consentono alle stazioni
appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale
dello Stato. Essa deduce la violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, in quanto le norme impugnate – escludendo che la legge
regionale possa prevedere l’approvazione di un apposito capitolato generale
oppure l’adozione da parte di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi
di capitolati speciali – lederebbero la competenza legislativa delle Regioni
sui lavori pubblici di interesse regionale, oltre che la competenza sulla organizzazione propria e degli enti da essa
dipendenti.
La questione non è
fondata.
Le norme impugnate
– a prescindere dalla materia in cui sono inquadrabili – non prevedono alcun
obbligo per le stazioni appaltanti di adottare capitolati speciali, ma solo la
facoltà di farlo («possono adottare»). Ed è logico che se le stazioni
appaltanti si avvalgono di detta facoltà, il contenuto
dei capitolati speciali dovrà rispettare quanto previsto dal Codice e dal
regolamento governativo di cui al comma 1 del medesimo art. 5.
Allo stesso modo,
il comma 9, oggetto di contestazione, prevede la facoltà e non l’obbligo delle
stazioni appaltanti, diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali, di
richiamare («può essere richiamato») nei bandi o negli inviti a partecipare
alle gare il capitolato generale dei lavori pubblici.
Sulla base,
dunque, dell’indicato contenuto delle disposizioni impugnate, deve escludersi
che sia ravvisabile un vulnus alle competenze legislative della Regione per
quanto attiene alla realizzazione delle opere pubbliche regionali.
9.— La Regione
Veneto ha impugnato l’art. 6, comma 9, lettera a), e l’art. 7, comma 8, per
contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto «per la
loro eccessiva analiticità, precludono alle Regioni la possibilità di
legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l’organizzazione
propria delle sezioni regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici».
In particolare,
l’art. 6, comma 9, lettera a), prevede che l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture può «richiedere alle stazioni
appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore
economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o
da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti».
L’art. 7, comma 8,
stabilisce, a sua volta, quali sono i dati che, entro un termine prestabilito,
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture, che opera nell’ambito della predetta Autorità di vigilanza.
Le questioni sono
inammissibili per genericità.
La ricorrente,
infatti, non analizza il contenuto eterogeneo delle norme, che vengono
censurate unitariamente, alla luce del parametro costituzionale evocato.
Inoltre, non viene addotto alcun elemento argomentativo – al di là
dell’insufficiente riferimento all’eccessiva analiticità delle disposizioni
impugnate e dell’oscuro richiamo a profili organizzativi – volto a dimostrare
la violazione dei canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità.
10.— L’impugnato
art. 48 disciplina la fase del procedimento amministrativo di scelta del
contraente caratterizzata da una serie di controlli sul possesso, da parte dei
concorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla gara. In particolare, si
prevede che le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste
contenenti le offerte presentate, richiedano ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando o nella lettera di invito.
La disposizione
prosegue, poi, disciplinando l’ipotesi in cui tale prova non sia fornita e le
conseguenze che si verificano in ordine all’ulteriore corso del procedimento di
gara.
Il secondo comma
dello stesso articolo prevede, inoltre, che la richiesta di cui al comma 1 deve
essere inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e
disciplina le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dei predetti
oneri.
L’articolo in
esame è impugnato dalla Regione Toscana, la quale ne assume la
illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.,
sotto il profilo che, pur non sussistendo esigenze di carattere unitario,
sarebbe stata introdotta una disciplina dettagliata ed autoapplicativa
relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti alla gara.
Ciò comporterebbe una indebita ingerenza nella materia
della organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle
quali spetterebbe di modulare il contenuto della suddetta disciplina in maniera
differenziata, per meglio contemperare i vari interessi in gioco.
La questione non è
fondata.
Si è chiarito, con
riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, del Codice, che
ha già formato oggetto di esame, che la disciplina del procedimento di scelta
del contraente, finalizzata alla stipulazione dei contratti della pubblica
amministrazione, attiene, principalmente, alla materia della tutela della
concorrenza di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Siffatta competenza
rende non costituzionalmente illegittima la disciplina normativa di quegli
aspetti del procedimento amministrativo, delineata dal Codice sulla base
peraltro di precedenti fonti normative oggetto di reiterazione, che incidono
direttamente sulle modalità di scelta del contraente e, dunque, sulla effettività della concorrenza tra i partecipanti alla
gara. E tra tali aspetti rientrano certamente gli strumenti di controllo del
possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
idonei a fornire valide garanzie di serietà che devono caratterizzare, appunto,
la partecipazione alla gara stessa. La uniformità di
disciplina in relazione a questo profilo è essenziale per soddisfare
l’esigenza, più volte richiamata in sede comunitaria, di parità di trattamento
e di non discriminazione degli offerenti, allo scopo di assicurare, tra
l’altro, le libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di
prestazione dei servizi.
Non mette conto,
infine, affermare, come fanno le ricorrenti, che la normativa dettata dal
Codice sia di natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa per dedurne la automatica
non conformità a Costituzione, giacché, anche un siffatto tipo di disciplina,
come più volte si è sottolineato, traendo la sua legittimazione dalla
disposizione costituzionale attributiva di una competenza esclusiva dello Stato
in materia, non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.
11.— La Regione
Veneto ha impugnato anche gli artt. 70, 71 e 72 assumendo che gli stessi, in
relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, siano in contrasto – per la loro
natura eccessivamente dettagliata e analitica – con l’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.; analoga censura viene svolta in relazione all’art. 252,
comma 3, nonché all’art. 253, commi 10 e 11.
Le disposizioni
impugnate disciplinano rispettivamente: i termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte (art. 70); i termini di invio ai richiedenti dei
capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure
aperte (art. 71), nonché nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo
competitivo (art. 72); le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia
(art. 252, comma 3); le modalità delle modifiche da apportare a bandi relativi
a servizi e forniture, nonché a bandi di stazioni appaltanti non statali (253,
comma 10); la istituzione della serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (253, comma 11).
Le questioni
devono essere dichiarate inammissibili.
Il contenuto
ampio, e per molti profili eterogeneo, delle
disposizioni impugnate avrebbe richiesto che la ricorrente indicasse
specificamente le norme che non rispettano i limiti della proporzionalità ed
adeguatezza sottesi alla materia della tutela della concorrenza. In ogni caso,
deve rilevarsi come le norme censurate, attenendo al procedimento di scelta del
contraente, siano riconducibili alla materia della tutela della concorrenza,
secondo quanto già precedentemente indicato.
12.— Le questioni
di costituzionalità relative agli artt. 75, 113 e 252, comma 6, devono essere
esaminate congiuntamente per connessione.
In particolare, la
Regione Toscana ha impugnato l’art. 75, comma 1, secondo il quale «L’offerta è
corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente». La ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale di
siffatta previsione per violazione dell’art. 117 Cost., in quanto la stessa,
non consentendo alle Regioni di modulare la richiesta di cauzione, violerebbe
la competenza residuale delle Regioni medesime in materia di organizzazione
amministrativa regionale.
La Regione Veneto
ha, invece, impugnato l’intero art. 75, asserendo che lo stesso, dettando una
disciplina «pervasiva ed analitica» delle forme di garanzia, violerebbe i
limiti sottesi alla competenza legislativa statale in materia di tutela della
concorrenza.
Le questioni sono
in parte infondate e in parte inammissibili.
12.1.— In via
preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità, per genericità, della
questione avente ad oggetto l’intero art. 75, proposta dalla Regione Veneto.
La ricorrente, pur
riconoscendo che la disposizione censurata disciplina un settore rientrante
nella tutela della concorrenza, lamenta la natura eccessivamente analitica
delle norme ivi contenute. Come già più volte sottolineato, non è però
sufficiente dedurre il solo carattere dettagliato della regolamentazione perché
ne discenda automaticamente la violazione dei criteri di proporzionalità e
adeguatezza che devono guidare lo scrutinio di costituzionalità.
A ciò si aggiunga
che, nella specie, nonostante la disposizione in esame
presenti un contenuto ampio e complesso, la ricorrente si è limitata in
modo generico ad impugnarla nella sua interezza, senza addurre alcuna specifica
motivazione volta a giustificare la suddetta modalità di proposizione del
ricorso.
12.2.— Deve,
invece, essere dichiarata non fondata la questione relativa all’art. 75, comma
1, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Toscana, si
inserisce nel quadro delle previsioni attinenti allo svolgimento della gara e,
dunque, alla fase di scelta del contraente che, per le ragioni già
precedentemente esplicitate, trova la sua legittimazione nella competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Infatti, le
disposizioni relative alla prestazione delle garanzie a corredo dell’offerta si
iscrivono nella fase di individuazione del contraente e tendono, unitamente a
tutte quelle preordinate a disciplinare il sistema delle offerte, a garantire
la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato
interessato dai contratti per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e
forniture.
12.3.— Non fondata
è, altresì, la questione con la quale la Regione Veneto ha dedotto la illegittimità costituzionale dell’art. 113, rilevando
come esso, pur rientrando nell’ambito materiale della tutela della concorrenza,
abbia una natura eccessivamente pervasiva ed analitica.
Sul punto, deve
rilevarsi che la disposizione impugnata non attiene, come ritenuto dalla
ricorrente, alla tutela della concorrenza, ma rientra nella competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117,
secondo comma, lettera l, Cost.).
L’art. 113 apre il
Capo V del Titolo I della Parte II del Codice, che contiene i «Principi
relativi all’esecuzione del contratto» e, appunto in tale fase, disciplina le
garanzie fideiussorie di esecuzione e le coperture assicurative, dettandone le
modalità di costituzione, di escussione e di estinzione, nonché le conseguenze
derivanti dalla loro mancata prestazione. Questi profili – attenendo alla
regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale – devono
necessariamente ricevere, per le ragioni esposte in generale a proposito della
fase di attuazione del rapporto contrattuale, un trattamento uniforme
sull’intero territorio nazionale.
12.4.— Allo stesso
modo non è fondata la questione, con la quale la Regione Veneto ha impugnato
l’art. 252, comma 6, il quale prevede che gli schemi di polizza-tipo
concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie debbono essere
approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti. Si tratta di una attività
di regolazione della fase di esecuzione del contratto che, in quanto tale, per
i motivi illustrati, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile.
13.— Sono
impugnati i commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 84, i quali
dettano norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei
componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell’ipotesi
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Regione Toscana
impugna tali commi, i quali non concernono le funzioni della Commissione (di
cui al comma 1, non oggetto di impugnazione), bensì la composizione della
stessa e le modalità di nomina dei suoi componenti.
A fondamento della
sua censura la ricorrente deduce, innanzi tutto, la violazione degli artt. 117
e 118 Cost., in quanto, in assenza di esigenze unitarie, l’individuazione del
numero dei componenti (comma 2), della qualifica del presidente (comma 3) e dei
commissari (comma 8), nonché le modalità della loro scelta (commi 8 e 9),
devono essere ricondotti nell’ambito organizzativo delle singole stazioni
appaltanti, che potranno modularli tenendo conto della complessità dell’oggetto
della gara, nonché dell’importo della medesima. Nel ricorso si aggiunge che,
nella «denegata ipotesi» in cui non si condivida la predetta ricostruzione e si
ritenga che il contenuto della norma sia riconducibile alla materia della
tutela della concorrenza, mancherebbero nella specie i caratteri che connotano
tale materia, e cioè la natura macroeconomica dell’intervento e il rispetto dei
criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza, che impongono di limitare
l’intervento alla previsione di disposizioni di carattere generale e non di
dettaglio.
Sotto altro
aspetto, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto, i
criteri direttivi previsti dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 non
consentirebbero «l’emanazione di nuove disposizioni se non per ragioni di
semplificazione» procedurale che, nella specie, non sussisterebbero.
La questione è
fondata.
Va premesso che il
d.lgs. n. 113 del 2007 (primo decreto correttivo del Codice), al di là della
modifica formale apportata al comma 3 dell’art. 84, ha precisato, al secondo
periodo del comma 8, che i commissari possono anche essere scelti «tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25». Si
tratta, comunque, di una modificazione che non assume rilievo rispetto alla
questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso della Regione
Toscana.
Quanto al merito
della questione, deve innanzitutto rilevarsi che non è condivisibile la tesi secondo cui la normativa delegata – attinente alla
composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione
giudicatrice – troverebbe fondamento nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Essa presuppone, infatti,
che tali norme abbiano ad oggetto specificamente i criteri e le modalità di scelta
del contraente, idonei ad incidere sulla partecipazione dei concorrenti alle
gare e, dunque, sulla concorrenzialità nel mercato, nel senso che dai diversi
moduli procedimentali utilizzati potrebbero derivare conseguenze sulla minore o
maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato medesimo, e sulla
parità di trattamento che deve essere loro riservata.
La norma in esame,
invece – pur disciplinando aspetti della stessa procedura di scelta – è
preordinata ad altri fini e deve seguire il generale regime giuridico che è
loro proprio, senza che possano venire in rilievo le esigenze di salvaguardia
della competitività nel mercato, le quali giustificano, in base a quanto
disposto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
l’intervento legislativo dello Stato.
Orbene, gli
aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità
di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla
organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il
compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da
parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che
non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di
tali aspetti.
Deve, pertanto,
ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le
Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel
suo insieme per l’attività contrattuale posta in essere in ambito statale,
mentre per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei
confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice
regionale, secondo quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, Cost. e
dall’art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 8 e 9
dell’art. 84, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime nella
parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non
prevedono che esse abbiano carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una
divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che
disponga per l’avvenire.
La predetta
dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche,
sopra indicate, alle disposizioni in esame, apportate dal d.lgs. n. 113 del
2007.
14.— La Regione
Toscana ha impugnato l’art. 88, nella parte in cui disciplina in maniera
dettagliata il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute
«anormalmente basse». In particolare, la ricorrente deduce la violazione degli
artt. 117 e 118 Cost., in quanto, da un lato, il procedimento attraverso il
quale si provvede alla verifica dell’offerta anomala in contraddittorio con
l’impresa atterrebbe ai profili di organizzazione regionale per i contratti
della Regione, degli enti regionali e locali; dall’altro, non sarebbe possibile
evocare il titolo di competenza rappresentato dalla tutela della concorrenza,
atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire la verifica delle
offerte anomale non avrebbe un impatto complessivo sull’economia, oltre ad essere
troppo dettagliata e minuziosa, con conseguente inosservanza dei criteri
dell’adeguatezza e della proporzionalità.
La questione non è
fondata.
Con la norma
impugnata, il legislatore statale si è uniformato alle regole comunitarie (art.
55 della direttiva 2004/18 CE, e art. 57 della direttiva 2004/17 CE) nella
disciplina dell’istituto in esame, prevedendo, in particolare, che l’esclusione
delle offerte anomale non possa essere automatica, ma debba avvenire all’esito
di un procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa.
Sul punto, questa
Corte ha già avuto modo di affermare – sia pure con riferimento ai soli appalti
di lavori, ma con affermazioni suscettibili di estensione anche ai settori
degli appalti di servizi e di forniture – che la disciplina comunitaria
dell’istituto (all’epoca, art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993) «compone l’esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire
la prestazione al prezzo più vantaggioso per l’amministrazione con l’esigenza
di assicurare la serietà delle offerte, prevedendo che l’amministrazione, prima
di rifiutare quelle che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in merito alla
composizione dell’offerta e proceda alla verifica, tenendo conto delle
giustificazioni fornite» (sentenza numero 40 del 1998; vedi anche la sentenza
numero 132 del 1996).
Il rispetto del
principio del contraddittorio, imposto dal diritto comunitario, è finalizzato,
da un lato, a verificare se, in ipotesi, l’impresa non si trovi nelle
condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito
dall’amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono in grado
di offrire le altre imprese; dall’altro, non consentendo provvedimenti di
esclusione automatica (vedi, tra le altre, la sentenza Corte di giustizia 27
ottobre 2001, già citata), a perseguire l’obiettivo della più ampia
partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.
È evidente,
dunque, come si tratti di un procedimento complesso in cui assume preminenza la
finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza
nella fase di scelta del contraente, con consequenziale giustificazione
dell’intervento del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., anche alla luce dei criteri della adeguatezza
e proporzionalità.
15.— La Regione
Veneto ha impugnato, altresì, l’art. 91, commi 1 e 2 (nonché le disposizioni di
cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui viene fatto ivi rinvio), in
materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla
soglia comunitaria, in quanto dette disposizioni presenterebbero «un carattere
di eccessiva analiticità», in contrasto con il canone della ragionevolezza e
della proporzionalità.
La questione è
inammissibile, per genericità ed indeterminatezza.
La ricorrente,
infatti, si è limitata a ritenere la norma in esame in contrasto con i suddetti
canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, senza neppure richiamare
compiutamente il contenuto delle norme denunciate e censurando genericamente il
rinvio operato dall’art. 91, comma 1, a disposizioni contenute in altre parti
del Codice. Inoltre, la difesa regionale non ha giustificato in alcun modo il
superamento dei limiti sottesi alla materia della tutela della concorrenza, non
essendo sufficiente, come più volte sottolineato, il solo riferimento alla
«eccessiva analiticità» delle norme impugnate.
16.— Il comma 1
dell’art. 98 prevede che «Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli
effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi».
Il comma 2 dello
stesso articolo, oggetto di impugnazione, dispone che, «Al fine di accelerare
la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a
migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei
progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti».
La Regione Veneto
impugna la disposizione del solo comma 2 nella parte in cui stabilisce che
«l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», deducendo la violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma in esame, pur ricadendo
nel settore della urbanistica ed incidendo, pertanto,
nella materia concorrente del governo del territorio, esprime una regola
inderogabile.
La questione è
fondata.
La norma
impugnata, stabilendo che «l’approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», pur
se presenta collegamenti con la materia dell’ambiente per le finalità
perseguite, che sono dichiaratamente quelle del miglioramento della «qualità
dell’aria e dell’ambiente nelle città», afferisce, avendo riguardo al suo
peculiare oggetto, prevalentemente all’ambito materiale del governo del
territorio di competenza ripartita Stato-Regioni. Da questa qualificazione
discende che lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali
in tali materie, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di
dettaglio, secondo quanto stabilito dall’art. 117, terzo comma, ultimo periodo,
della Costituzione.
Applicando la
suddetta regola nel caso di specie, ne deriva la illegittimità
costituzionale della norma in esame, in quanto essa, per il suo contenuto
precettivo del tutto puntuale, non lascia alcuno spazio di intervento alle
Regioni. L’affermazione, infatti, secondo cui «l’approvazione dei progetti
definitivi costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» non è
passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale con
conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in
materia di urbanistica e quindi di assetto del territorio (vedi sentenza numero
206 del 2001).
17.— La Regione
Toscana ha impugnato gli artt. 121, comma 1, 122, commi 2, 3, 5 e 6, commi 2, 5
e 6 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.
In particolare,
l’art. 121, comma 1, è impugnato nella parte in cui prevede che ai contratti
pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni della Parte
I, della Parte IV e della Parte V, nonché quelle della Parte II del Codice, in
quanto non derogate dalle norme contenute nel Titolo
II, in cui è inserita la norma impugnata. La Regione lamenta che tale norma
determinerebbe una totale assimilazione di tutti i contratti pubblici sotto
soglia ai contratti sopra soglia, salva la previsione di tempi e pubblicazioni
ridotte, ancorché sia stato introdotto l’obbligo generalizzato di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale per tutti i bandi. Inoltre, il predetto richiamo
determinerebbe, in particolare, l’obbligo di acquisire la cauzione in tutte le
procedure di gara (art. 75), nonché di rispettare il procedimento di
individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, commi 1 e 2). E ciò
violerebbe gli evocati parametri costituzionali in quanto, in mancanza di
esigenze unitarie, le disposizioni censurate disciplinano profili che, per il
loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica assai modesta degli
appalti, non potrebbero afferire alla materia della tutela della concorrenza.
Si assume, inoltre, la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto i criteri
direttivi posti dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentirebbero
l’adozione di una normativa completa e dettagliata anche per i contratti sotto
soglia.
Vengono, inoltre,
censurati gli artt. 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, nella parte
in cui disciplinano in maniera dettagliata ed esaustiva le modalità di
pubblicità e comunicazione dei predetti appalti, per violazione degli artt. 117
e 118 Cost., in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, si disciplinano
profili che, per il loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica
modesta degli appalti, non potrebbero afferire alla materia della tutela della
concorrenza, risultando così violati il limite che consente l’emanazione
soltanto di disposizione di carattere generale, nonché i criteri di
proporzionalità e adeguatezza, atteso che, in particolare, la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale appare ragionevole soltanto quando l’importo e la
complessità della gara la giustifichino.
Sempre in
relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, la Regione Veneto ha ritenuto in
contrasto – per la loro natura eccessivamente dettagliata e analitica – con
l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.:
– l’art. 122,
commi da 1 a 6;
– l’art. 123, «in
considerazione del fatto che la “procedura ristretta semplificata” (ivi
disciplinata) è istituto che trova applicazione agli appalti di lavori sotto
soglia».
17.1.– Le
questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.
In via preliminare,
è bene ribadire come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che «la
nozione di concorrenza», cui fa riferimento l’art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., «non può non riflettere quella operante in ambito comunitario»
(sentenza numero 14 del 2004). Orbene, la Corte di
giustizia della Comunità europea ha più volte affermato che, pur in presenza di
un appalto sotto soglia, debbano essere comunque rispettati i principi
fondamentali del Trattato idonei a consentire l’esercizio di un potere conforme,
tra l’altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della
pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. La
stessa direttiva comunitaria 2004/18, al considerando numero 2, ha previsto, in
generale per tutti gli appalti, che l’aggiudicazione «negli Stati membri per
conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di
diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in
particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne
derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di
riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza» (si veda anche
la già citata Comunicazione interpretativa della Commissione 1° agosto 2006,
relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non
o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).
Ciò implica che la
distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia non può essere, di per
sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione
dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. Tale ambito ha,
infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di
regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore
economico dell’appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della
rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del
legislatore statale. E se si riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale
esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della concorrenza, deve
conseguentemente ammettersi la legittimazione statale secondo le modalità e nei
limiti già esposti. In altri termini, non è possibile ritenere, come sembrano
assumere alcune delle ricorrenti, che in presenza di un contratto sotto soglia
la legislazione statale dovrebbe caratterizzarsi per un livello maggiore di
generalità.
Ciò precisato,
deve, innanzitutto, dichiararsi, avendo riguardo al contenuto precettivo della
norma impugnata, la inammissibilità della censura
relativa all’art. 121, comma 1, per genericità delle doglianze prospettate.
Tale norma ritiene
applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
«oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche
le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle
norme del presente titolo». Orbene, la ricorrente Regione Toscana, da un lato,
si limita a riportare il contenuto della disposizione censurata senza
specificare quali sarebbero le norme richiamate che eccedono l’ambito della
competenza legislativa statale per debordare in ambiti afferenti alla potestà
legislativa regionale; dall’altro, quando richiama talune norme (artt. 75 e 86,
commi 1 e 2), si limita a censurare il loro carattere dettagliato senza
ulteriori argomentazioni e, soprattutto, senza avere rapportato la doglianza ai
criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza.
Allo stesso modo e
per le medesime ragioni è inammissibile la censura, proposta dalla Regione
Veneto, relativa all’art. 123.
17.2.— Devono,
invece, ritenersi non fondate le censure relative agli artt. 122 e 124,
relativamente ai commi sopra indicati, in quanto, al di là della portata
soltanto facoltizzante di talune delle norme
impugnate (art. 124, comma 2), si tratta, comunque, di disposizioni mirate a
garantire i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nella
fase di partecipazione alle gare pubbliche – che, come si è prima precisato,
operano anche per i contratti al di sotto della soglia comunitaria – al fine di
assicurare che il mercato su cui incide la singola attività contrattuale sia
effettivamente concorrenziale. L’adozione di adeguate misure di pubblicità
costituisce, infatti, un elemento imprescindibile a garanzia della massima
conoscenza e della conseguente partecipazione alle procedure di gara.
Né vale obiettare
che tali norme avrebbero un contenuto eccessivamente analitico e dettagliato.
Come più volte si è sottolineato, non costituisce elemento indefettibile di identificazione
della materia della tutela della concorrenza la esistenza
di sole norme di principio. La valutazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza dell’intervento legislativo dello Stato ha
una portata più ampia, che trascende il mero dato della analiticità delle norme
censurate.
18.— La Regione
Veneto ha impugnato l’art. 125, commi da 5 a 8 e 14, che disciplina
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, deducendone il contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il carattere
eccessivamente dettagliato delle norme censurate.
La questione è
inammissibile.
Con le norme in
esame, il legislatore delegato ha inteso disciplinare in maniera compiuta
l’intera fase che attiene ai cosiddetti contratti in economia. I commi
specificamente impugnati riguardano: l’importo massimo oltre il quale tali
lavori non sono ammessi (comma 5); le modalità di individuazione dei lavori
eseguibili secondo la procedura in esame (comma 6); i fondi necessari per la
loro realizzazione (comma 7); i lavori di importo superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro (comma 8); i profili disciplinati dal regolamento (comma
14).
A fronte della eterogeneità dei contenuti delle norme denunciate e
della pluralità degli ambiti materiali che potrebbero venire in rilievo, la
ricorrente si è limitata a lamentare la natura analitica delle norme stesse,
senza specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze prospettate. Da qui la inammissibilità delle questioni per genericità delle censure
prospettate.
19.— La Regione
Veneto ha impugnato l’art. 153 – «che regolamenta la fase di raccolta e
selezione delle proposte con riferimento all’istituto del project financing» – per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
In particolare, la
norma censurata disciplina la figura del promotore nell’ambito dell’istituto
della finanza di progetto. Tale norma ha anch’essa un contenuto complesso,
disciplinando la fase relativa alla presentazione di proposte riguardanti la
realizzazione di lavori pubblici da inserire nella programmazione triennale
(comma 1), i soggetti legittimati a presentare le suddette proposte (comma 2),
nonché l’approvazione dei programmi e la loro pubblicazione (comma 3).
La questione è
inammissibile per genericità della censura proposta, in quanto la ricorrente –
a fronte, tra l’altro, della complessità contenutistica della norma in esame –
non ha dedotto alcun elemento atto a giustificarne l’impugnazione.
20.— Deve essere, ora,
esaminata la censura con la quale sempre la Regione Veneto ha impugnato l’art.
240, commi 9 e 10, assumendo che le disposizioni in esse contenute violerebbero
le competenze regionali, in quanto, pur essendo gli artt. 239 e seguenti
«certamente riconducibili ad una materia di esclusiva competenza statale che
consente l’introduzione di limiti più penetranti rispetto a quelli ammessi
relativamente alla tutela della concorrenza e dei beni culturali», nondimeno le
norme denunciate disciplinerebbero «in modo eccessivamente analitico aspetti
prettamente organizzativi dell’istituto dell’accordo bonario, precludendo alle
Regioni qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma
disciplina».
La questione è
inammissibile.
Le norme
specificamente censurate riguardano, da un lato, le modalità di nomina del
terzo componente dell’apposita commissione avente il compito di effettuare una
proposta motivata di accordo in relazione alle riserve iscritte (comma 9);
dall’altro, la disciplina dei compensi spettanti ai commissari. Tali norme
disciplinano, in via prevalente, aspetti riconducibili al sistema del
contenzioso rientrante nell’ambito della competenza legislativa esclusiva
statale.
Sotto altro
aspetto, la ricorrente assume – senza, tra l’altro, prendere in esame lo
specifico contenuto precettivo delle norme censurate – che non sarebbe stato
osservato il limite della proporzionalità ed adeguatezza sotteso alla materia
della tutela della concorrenza, ma non indica alcun argomento idoneo a
dimostrare la violazione delle competenze regionali, al di là dell’insufficiente
riferimento all’analiticità della disposizione impugnata. Rimane oscuro,
inoltre, il richiamo ai profili organizzativi in relazione all’evocato
parametro costituzionale (117, secondo comma, lettera e, Cost.).
21.— La Regione
Veneto ha impugnato l’art. 253, commi 3 e 22, lettera a), nella parte in cui
prevedono, rispettivamente, che «Per i lavori
pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5,
continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente
Codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei
limiti di compatibilità con il presente Codice. Per i lavori pubblici, fino
all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando» (comma 3); e che
«in relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in
economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del
presente Codice» (comma 22, lettera a).
Secondo la Regione
Veneto tali norme violerebbero gli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti
i lavori pubblici di interesse regionale.
La questione, a
prescindere dalla genericità della censura prospettata, non è fondata.
La norma in esame
si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel
vigore del precedente assetto costituzionale.
Sul punto, deve
rilevarsi come la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
non abbia determinato l’automatica illegittimità costituzionale delle norme
emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali. Tali norme, infatti,
adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in
applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in
cui «non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di
competenza nel nuovo sistema» (sentenza numero 376 del 2002). Qualora poi, in
prosieguo, venissero adottati regolamenti statali, ritenuti in contrasto con
l’attuale riparto delle competenze regolamentari, le Regioni avrebbero a loro
disposizione gli strumenti processuali per censurare tale eventuale
manifestazione di potestà regolamentare (vedi la stessa sentenza numero 376 del
2002).
Non può, pertanto,
ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra
l’altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante
validità fino all’adozione dei capitolati generali e dei regolamenti che, è
bene ribadire, dovranno essere emanati nel rispetto dell’attuale riparto delle
competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell’art. 117 Cost.
22.— Priva di
qualunque motivazione e, pertanto, inammissibile è la questione, proposta dalla
Regione Veneto, relativa al comma 3 dell’art. 257, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la ricorrente si limita a riferire
che tale norma per l’anno 2006 «cristallizza gli elenchi previsti dall’art. 23
della legge n. 109 del 1994».
23.— Infine,
devono essere unitariamente esaminate le censure che attengono ad una serie di disposizioni
contenute nel Codice, impugnate dalla Regione Veneto.
A tal proposito,
si può procedere all’analisi delle suddette censure, ordinando le stesse per
due gruppi alla luce del contenuto delle norme impugnate.
23.1.— Con un
primo gruppo di censure, la Regione Veneto ritiene in contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.:
– l’art. 11, comma
4, e gli artt. da 81 a 88 relativi alla disciplina dei criteri di
aggiudicazione, «che per la loro estrema analiticità non lasciano alcun
effettivo spazio ad una autonoma disciplina di
dettaglio di fonte regionale»;
– gli artt. 54,
comma 4, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, e 122, comma 7, «in quanto per la loro
eccessiva analiticità precludono alle Regioni la possibilità di dettare una
propria autonoma disciplina relativamente alla procedura negoziata, soprattutto
con riferimento (anche in questo caso) al settore degli appalti sotto soglia»;
– l’art. 55, comma
6, e 62, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui, prevedendo la possibilità di
limitare il numero dei candidati idonei da invitare nelle procedure ristrette
con riferimento ai soli «lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni
di euro», precluderebbero irragionevolmente alle Regioni la possibilità di
dettare una propria disciplina «dell’istituto della c.d. forcella anche con
riferimento ai contratti sotto soglia».
Le questioni sono
inammissibili.
Innanzitutto, è
bene chiarire che la disciplina dei criteri di aggiudicazione attiene, come del
resto riconosciuto dalla ricorrente, alla materia della tutela della
concorrenza. Allo stesso modo, rientrano in questo ambito materiale anche i
metodi di aggiudicazione di tipo non meccanico, quali sono quelli relativi alle
procedure negoziate anche con riferimento al settore degli appalti sotto
soglia.
Come si è già
precedentemente sottolineato, i limiti interni alla materia in esame sono
rappresentati dalla necessità di osservare i canoni di ragionevolezza e
proporzionalità rispetto all’obiettivo prefissato. L’osservanza di tali canoni
potrebbe, comunque, alla luce delle peculiarità della fattispecie
regolamentata, risultare anche compatibile con una normativa statale che
presenti un contenuto analitico e dettagliato.
Nel caso in esame,
la Regione Veneto, da un lato, non ha indicato quali siano le specifiche
disposizioni che presentino un contenuto eccessivamente analitico, atteso che
le norme censurate hanno un contenuto ampio e, sotto molti profili, eterogeneo;
dall’altro, non ha addotto alcun elemento argomentativo idoneo a dimostrare che
la suddetta analiticità non sia, nella specie, proporzionata e adeguata
rispetto al fine di tutelare gli assetti concorrenziali del mercato.
23.2.— Un
ulteriore gruppo di censure riguarda norme che attengono alla
individuazione delle tipologie contrattuali, nonché alla fase di
esecuzione del contratto di appalto e al contratto di subappalto.
In relazione al
primo profilo, viene in rilievo la impugnazione
dell’art. 53, comma 1, nella parte in cui individua in modo tassativo ed
esclusivo le tipologie di contratti, mediante i quali possono essere realizzati
i lavori pubblici, tra l’altro in senso restrittivo rispetto alle modalità
consentite dall’ordinamento comunitario. La Regione Veneto aggiunge che, «con
riferimento a tale disposizione, la rilevata incostituzionalità appare particolarmente
evidente in relazione alla categoria dei contratti pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria».
La questione non è
fondata.
Il prevalente
ambito materiale in cui si colloca la norma in esame è rappresentato
dall’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): spetta,
infatti, al legislatore statale – ferma restando l’autonomia negoziale delle
singole amministrazioni aggiudicatrici – individuare, per garantire uniformità
di trattamento sull’intero territorio nazionale, il tipo contrattuale da
utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture.
Nella specie, inoltre, tale uniformità, nella previsione della tipologia e
dell’oggetto dei contratti, è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi
sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della
concorrenza.
Questo principio
si estende anche ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza
comunitaria, per i quali, in relazione al profilo che
viene in esame, non sussistono ragioni che possano giustificare una diversità
di regolamentazione.
Per quanto
attiene, invece, alla fase di esecuzione dei contratti, la Regione Veneto,
sempre adducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 130, comma 2, lettera c), nella
parte in cui prevede l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori a
«soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per
l’affidamento degli incarichi di progettazione».
La questione non è
fondata.
La direzione dei
lavori si inserisce nella fase della esecuzione del rapporto
contrattuale ed è finalizzata a verificare, tra l’altro, la conformità dei
lavori al progetto e al contratto. In questo ambito, pertanto, viene in
rilievo, per le ragioni già esposte, la materia dell’ordinamento civile, con
conseguente legittimazione dello Stato a dettare la relativa disciplina anche
di dettaglio.
La stessa Regione
ritiene, inoltre, costituzionalmente illegittimi per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.:
– gli artt. 120,
comma 2, e 141 in materia di collaudo, data la estrema
analiticità della disciplina ivi contenuta, «di cui è addirittura prevista l’ulteriore
specificazione ad opera del regolamento»;
– l’art. 132,
«nella misura in cui l’analitica disciplina delle varianti in corso d’opera,
ivi contenuta, non lascia alcuno autonomo spazio di intervento al legislatore
regionale».
Le questioni sono
inammissibili.
Le disposizioni
impugnate afferiscono alla esecuzione del rapporto
contrattuale e, dunque, attengono prevalentemente alla materia dell’ordinamento
civile, valendo in particolare, per il collaudo, le considerazioni svolte in
precedenza.
Orbene, nel caso
in esame, la ricorrente si è limitata a censurare il carattere analitico delle
disposizioni impugnate, deducendo, tra l’altro, il loro contrasto con i limiti
della materia della tutela della concorrenza. Al fine, invece, di consentire un
esame nel merito delle questioni da parte di questa Corte, la Regione avrebbe
dovuto, considerata l’ampiezza di contenuto delle norme censurate, indicare
quali specifiche disposizioni debordino dai confini delle materie
dell’ordinamento civile e della tutela della concorrenza, per rientrare invece
in ambiti di pertinenza regionale.
Infine, la Regione
Veneto ha impugnato l’art. 118, comma 2, nella parte in cui disciplina «in modo
estremamente analitico il subappalto».
La questione è
inammissibile per genericità.
La norma
censurata, infatti, presenta un contenuto articolato riconducibile, come si è
già osservato, alla materia dell’ordinamento civile e, per alcuni aspetti, alla
tutela della concorrenza. Non è, pertanto, sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità della questione, addurre, anche alla luce di quanto già
esposto in relazione ai limiti di quest’ultima materia, il carattere
eccessivamente dettagliato della norma stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente
alle parole «province autonome»;
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n.
163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3,
della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti
inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso
contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del
2006;
4) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 97 della
Costituzione, dalle Regioni Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all’art. 16 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), nonché all’art. 117 della Costituzione e all’art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso
indicato in epigrafe;
6) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto
con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo,
terzo e quarto comma della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso
indicato in epigrafe;
8) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso
indicato in epigrafe;
9) dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n.
163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’artt. 121, comma
1, del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118
della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma
9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62,
commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1
e 2; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, comma 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14;
131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, comma 3; 253, commi
10 e 11; 257, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento
all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato
in epigrafe;
12) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del
d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lazio,
Abruzzo e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
13) dichiara non
fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana,
Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n.
163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della
Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 4,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 11, numeri 1, 17,
19 e all’art. 16 della legge costituzionale n. 5 del 1948, al d.P.R. n. 381 del 1974, al d.lgs. n. 266 del 1992, nonché
all’art. 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e al
principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonomia di Trento con il
ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 4,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e
118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e
Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 4,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale
collaborazione, dalle Regioni Toscana, Veneto e Piemonte con il ricorso indicato
in epigrafe;
18) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt.
76 e 117, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il
ricorso indicato in epigrafe;
19) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 7 e 9,
del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato
in epigrafe;
20) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 del d.lgs. n.
163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
21) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 1; 93;
112, comma 5, lettera b); 113; 122, commi da 1 a 6; 130, comma 2, lettera c);
252, comma 6, promosse, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
22) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del
d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all’art. 117 della
Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 del d.lgs. n.
163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
24) dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 122, commi 2, 3,
5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 promosse, in
riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana
con il ricorso indicato in epigrafe;
25) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 1, del
d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
26) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 253, commi 3 e 22,
lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in
riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto, quinto comma e 118
della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 23 novembre 2007.