CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 401
ANNO 2007
Commenti alla decisione di
I. Rosanna De Nictolis, I
principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007 (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
II. Alfonso Celotto, La “legge di Kirschmann” non si applica al codice degli appalti (in
margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte costituzionale) (per gentile
concessione della Rivista telematica neldiritto.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7,
comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6;
56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;
91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui
si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120,
comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1
a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8,
14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e
10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della
Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo
notificati il 4 luglio e il 30 giugno 2006, depositati in cancelleria il 5, il
6, il 7 e il 10 luglio 2006 ed iscritti ai numeri 84, 85, 86, 88, 89 e 90 del
registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23
ottobre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana,
Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli per la Regione Veneto,
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di
Trento, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte,
Vincenzo Cerulli Irelli per
la Regione Lazio,
Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e l’avvocato dello Stato Danilo
Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il
successivo 6 luglio (ricorso n. 85 del 2006), la Regione Veneto ha
impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9,
lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55,
comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86;
87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo
II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma
2; 120, comma 2; 122, commi da 1
a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2,
lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3
e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), per violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
1.1.— La ricorrente premette che il predetto d.lgs. n. 163
del 2006 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con
l’art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004), ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi.
La predetta legge n. 62 del 2005 ha conferito, inoltre,
al Governo una ulteriore e distinta delega avente ad
oggetto la adozione di «testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa» (art. 5, comma 1).
1.2.— Sempre in via preliminare, la ricorrente sottolinea
come il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
rientri nell’ambito delle competenze della Regione, ai sensi degli artt. 117,
terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.
La ricorrente afferma, richiamando il contenuto della sentenza n. 303 del
2003 della Corte costituzionale, come non esista una materia relativa ai
lavori pubblici, «i quali vanno qualificati a seconda dell’oggetto al quale
afferiscono»; pertanto, tali lavori possono, di volta in volta, rientrare
nell’ambito della potestà legislativa esclusiva statale, ovvero concorrente,
ovvero ancora residuale delle Regioni «come nel caso di lavori concernenti
infrastrutture di interesse esclusivamente regionale o locale».
Dal descritto riparto di competenze «deriva la imprescindibile e fondamentale distinzione tra “lavori
pubblici di interesse nazionale” e “lavori pubblici di interesse regionale”».
Tale distinzione varrebbe, sempre nella prospettiva
regionale, anche per i contratti aventi ad oggetto servizi
o forniture, trattandosi di contratti strumentali alla esecuzione e alla gestione
di lavori e di opere pubbliche ovvero di contratti indispensabili al
funzionamento di enti ed apparati. In particolare, si osserva come
rientrerebbero nella potestà legislativa residuale relativa alla
organizzazione amministrativa i contratti per servizi e forniture posti
in essere dalla Regione «per esigenze del proprio apparato».
Nell’ambito delle competenze regionali ricadrebbero anche i
contratti conclusi da altri enti territoriali «nei limiti in cui la Regione può determinarne
le funzioni, in applicazione dei principi di cui all’art. 118, primo e secondo
comma, Cost.».
1.3.— Svolte le premesse sin qui riportate, la ricorrente
assume, innanzitutto, la illegittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 2, seconda parte, limitatamente alle parole «programmazione
di lavori pubblici», «organizzazione amministrativa», «compiti e requisiti del
responsabile del procedimento», per violazione dell’art. 117 Cost.
Per quanto attiene alla «programmazione di lavori pubblici»,
si sottolinea come la stessa non sia una materia in senso proprio ma un «modo
di esercizio delle competenze», che deve essere disciplinato «di volta in volta
con fonti statali o regionali a seconda dell’attinenza dell’attività di
programmazione ad ambiti di competenza dello Stato o delle Regioni». Si
conclude, pertanto, nel senso che la programmazione di lavori pubblici di
interesse regionale rientra nella competenza residuale regionale.
In relazione alla materia «organizzazione amministrativa», la
ricorrente pone in evidenza che tale materia, con riferimento agli enti non
statali, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si cita
la sentenza
numero 17 del 2004), è oggetto di potestà legislativa regionale residuale e
non concorrente (sottolineandosi come il Governo, sul punto, abbia, altresì,
disatteso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva
per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, n. 355).
Infine, per quanto riguarda i «compiti e requisiti del
responsabile del procedimento», si rileva come non si tratti, anche in questo
caso, di un aspetto oggetto di potestà legislativa concorrente, attenendo essi
ai profili organizzativi «che sono lasciati alla libera regolazione del
legislatore regionale».
1.4.— La ricorrente assume, poi, la illegittimità
dell’art. 4, comma 3, per violazione dell’art. 76 Cost. – in relazione agli
artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 – e dell’art. 117,
quinto comma, Cost.
La difesa regionale sottolinea che, con riferimento ai
contratti «di rilevanza comunitaria», il Governo era stato delegato ad emanare
solamente «le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B», tra le quali
sono indicate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 1, comma 1, della
legge n. 62 del 2005).
Sul piano dei rapporti con l’ordinamento comunitario, si
evidenzia come l’art. 117, quinto comma, Cost. attribuisca alle Regioni, nelle
materie di loro competenza, il potere di dare attuazione ed esecuzione agli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza. Tali modalità sono state determinate con
la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), la quale prevede che le Regioni hanno il
potere di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie in tutte le
materie di loro competenza, con possibilità dello Stato di svolgere, in caso di
inadempimento regionale, un intervento esclusivamente sostitutivo di natura
preventiva, suppletiva e cedevole.
La legge delega n. 62 del 2005 (in particolare, l’art. 1,
comma 6) consentiva, in ragione della sussistenza di ambiti materiali di
pertinenza regionale, l’attuazione delle direttive comunitarie nei limiti
previsti dalla legge n. 11 del 2005.
Invero, l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006
contiene una norma in linea con quanto consentito dalla legge n. 11 del 2005;
sennonché, questa «è insanabilmente contraddetta dal
precedente comma 3 dello stesso art. 4, che vincola le Regioni al rispetto
incondizionato di una serie di norme, fatte rientrare in oggetti di
legislazione statale esclusiva». Da qui, l’assunta illegittimità costituzionale
del predetto comma 3 dell’art. 4,
in quanto il Governo, con riferimento ai contratti di
«rilevanza comunitaria», non si sarebbe limitato a prevedere norme statali con
esclusivo carattere suppletivo e cedevole.
Per quanto attiene, invece, ai «contratti di interesse
regionale “sotto soglia”», si assume la violazione dell’art. 76 Cost, atteso
che il vincolo a dettare soltanto norme suppletive e cedevoli, pur non
derivando dall’art. 117, quinto comma, Cost., era imposto dall’art. 5, comma 5,
della legge delega n. 62 del 2005. Tale norma, attraverso il rinvio all’art. 1,
comma 6, infatti, stabiliva che il Governo, nell’adottare testi unici di
raccolta delle norme di attuazione comunitarie e le norme meramente interne
sulle stesse materie, avrebbe dovuto emanare esclusivamente norme suppletive e
cedevoli.
1.5.— La ricorrente formula, poi, una serie di censure nei
confronti dell’art. 4, comma 3, per violazione dell’art. 117, commi 2, 3 e 4,
nella parte in cui stabilisce che le Regioni non possono prevedere una
disciplina diversa in una serie di settori di seguito indicati.
A) Innanzitutto, si contesta l’inclusione del «subappalto»
nell’ambito applicativo della norma censurata, atteso che il collegamento con
la tutela della concorrenza sarebbe così labile che se fosse sufficiente a
radicare la potestà legislativa statale «determinerebbe una espansione
abnorme della stessa “tutela”». Ciò in quanto «nelle relazioni
economico-contrattuali non vi è un elemento che non possa in astratto essere
riguardato sotto il profilo concorrenziale». Nell’ottica della difesa
regionale, il subappalto apparterrebbe piuttosto «alle modalità attraverso le
quali viene raggiunto il risultato “economico” al quale è preordinato il
contratto».
B) Per quanto concerne, invece, l’«attività di progettazione»
di opere e impianti, «per come è intesa nel Codice», alla luce anche del parere
reso dal Consiglio di Stato, sopra richiamato, si sottolinea come la stessa
attenga alla materia «governo del territorio», comprensiva delle
materie urbanistica ed edilizia.
C) In relazione al riferimento, contenuto sempre nella norma
in esame, ai «piani di sicurezza», si osserva che, come riconosciuto anche dal
Consiglio di Stato nel citato parere, gli stessi attengono alla materia
concorrente «sicurezza sul lavoro» (che è, tra l’altro, indicata nel secondo
comma dello stesso art. 4 come, appunto, materia concorrente) per ciò che
concerne la riduzione al minimo dei rischi di infortuni dei lavoratori
impiegati nell’appalto, al «governo del territorio», per la parte relativa alla
progettazione esecutiva, nonché, infine, alla «istruzione professionale».
D) Per quanto attiene alla «stipulazione e all’esecuzione dei
contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori,
contabilità e collaudo, ad eccezione di profili di organizzazione e contabilità
amministrative», si sottolinea che tali settori coinvolgono aspetti
organizzativi e procedurali dell’azione amministrativa e andrebbero, pertanto,
inclusi, a seconda dell’oggetto, tra le materie di competenza concorrente o
residuale; nella specie, si puntualizza, non verrebbero in rilievo la
stipulazione e l’esecuzione come regolate dal codice civile e dunque rientranti
nell’ambito della materia dell’ordinamento civile.
E) In relazione all’inclusione dell’istituto del collaudo
nell’ambito della norma censurata, si osserva come non sussisterebbe alcun
titolo in grado di giustificare «il condizionamento statale su una disciplina
regionale che, regolando la materia, preveda l’adozione di atti finalizzati ad
assicurare comportamenti uniformi delle stazioni
appaltanti nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale».
F) Per quanto attiene, infine, ai «contratti relativi alla
tutela dei beni culturali», si deduce che, pur essendo la materia relativa alla
tutela dei beni culturali distinta dalla «valorizzazione», essa attiene anche
ad aspetti della disciplina che non assolvono «ad una funzione di salvaguardia,
come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l’organizzazione
amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti, o per la
stessa approvazione dei progetti». Né, si aggiunge, sarebbe possibile svolgere
il giudizio di prevalenza a favore della competenza statale, in quanto ciò
sarebbe vietato dall’art. 118, terzo comma, Cost., il quale proprio con
riferimento alla tutela dei beni culturali, impone alla legge statale di disciplinare
«forme di intesa e di coordinamento».
1.6.— La
Regione Veneto assume, altresì, la incostituzionalità
dell’art. 4, comma 3, nella parte in cui, con norma di «autoqualificazione»,
prevede che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina
contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla
tutela della concorrenza», per asserita violazione degli artt. 76, 117,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., e del principio di
ragionevolezza.
In particolare, si contesta che lo Stato, anche in presenza
della materia della tutela della concorrenza, «possa vincolare le Regioni con
un insieme di norme, dettagliate ed eterogenee, tutte indiscriminatamente
accomunate dal vincolo della inderogabilità».
A tale proposito, dopo avere sottolineato che la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi nella predetta
materia debbono essere improntati al rispetto dei canoni della proporzionalità
e della adeguatezza, la Regione ritiene che per i
contratti sopra soglia le finalità di tutela della concorrenza siano già
garantite dalla normativa comunitaria; per questi motivi «per i contratti di
interesse regionale (…) una disciplina nazionale che si interponga tra quella
comunitaria e quella regionale appare di regola sproporzionata rispetto al
fine, salvi casi eccezionalissimi, che il legislatore
statale dovrebbe avere l’onere di prospettare e di dimostrare».
Per quanto attiene, invece, ai contratti sotto soglia, si
sottolinea come «le esigenze di tutela della concorrenza appaiono attenuate,
dovendo tutt’al più, in circostanze particolari, come ad esempio l’affidamento
di una concessione comportante un valore economico molto limitato», rispondere
a condizioni di trasparenza senza che sia necessario fare ricorso a procedure
di gara.
In definitiva, la ricorrente ritiene che, per ricondurre a
costituzionalità la previsione generale dell’art. 4, comma 3, sarebbe
necessario ridurre la portata del vincolo imposto alle Regioni, costringendole
al rispetto dei soli principi fondamentali ricavabili dalla
norme richiamate.
1.7.— Nel ricorso in esame si assume, altresì, il contrasto
dell’art. 4, commi 2 e 3, con l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 25, comma
2, della legge n. 62 del 2005.
Quest’ultima disposizione, infatti, prescriveva che il
decreto legislativo dovesse essere emanato sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
Invero, lo schema di decreto legislativo è stato
effettivamente assoggettato al previo parere della Conferenza unificata, la
quale, però, si è pronunciata su un testo che, in reazione alle disposizioni
ora censurate, era «completamente differente» rispetto al testo poi
definitivamente pubblicato.
Infatti, l’art. 4, nella sua versione originaria, si limitava
a richiamare genericamente i limiti costituzionali della potestà legislativa
regionale ed individuava due soli specifici ambiti di disciplina
(qualificazione e selezione dei concorrenti; svolgimento delle procedure di
gara) riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza.
Successivamente il Governo, nonostante «il parere reso dalla
Conferenza fosse (…) già fortemente negativo», avrebbe «completamente
riscritto» la disposizione in esame «in senso fortemente limitativo della
competenza normativa regionale», identificando «ben cinque ambiti di disciplina
asseritamente riconducibili alla competenza
concorrente (mentre il testo originario della norma nulla stabiliva sul punto),
ed elencando al comma 3 addirittura diciassette “oggetti”
(rispetto ai soli due contenuti nel testo originario)» riservati alla competenza
statale esclusiva.
In ragione delle considerazioni sin qui svolte, la ricorrente
assume come il limite stabilito dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 sia
stato «sostanzialmente violato».
1.8.— La ricorrente deduce, inoltre, la violazione, da parte
dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 117, sesto comma,
118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
La norma impugnata prevede che il Governo detti con
regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del Codice, seguendo un
procedimento al quale partecipano il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
il Consiglio di Stato, ma non anche le Regioni.
La incostituzionalità della
disposizione in esame deriverebbe non soltanto dal fatto che l’art. 4, comma 3,
ricomprende tra le materie statali esclusive settori ed oggetti che afferiscono
invece a competenze regionali, ma anche dalla circostanza che, per le materie
trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato può intervenire
soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi
per differenziare tra i vincoli espressi dai principi fondamentali e i vincoli
espressi dalla disciplina delle materie trasversali. Né ad una diversa
conclusione si può pervenire richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 88
del 2003) la quale ha ammesso in una materia trasversale (livelli
essenziali delle prestazioni) che atti amministrativi sviluppino e
ulteriormente determinino finalità ed obiettivi specifici, già puntualmente
fissati dalla legge, con il coinvolgimento necessario delle Regioni. Ciò in
quanto il rapporto tra legge e regolamento non può essere assimilato a quello
esistente tra legge e atto amministrativo.
Si assume, inoltre, che «l’autonomia politica» di cui godono
le Regioni può essere «limitata solo da atti riconducibili direttamente o in
via mediata al Parlamento, luogo della rappresentanza nazionale», e non anche
dal solo Governo e dalla «maggioranza che lo sostiene».
In definitiva, pertanto, la norma in esame sarebbe
illegittima, nella parte in cui prevede l’applicabilità alle Regioni e ai
contratti di interesse regionale delle disposizioni regolamentari riferite ai
settori che l’art. 4, comma 3, ascrive alla tutela della concorrenza.
1.9.— In via subordinata, la ricorrente assume la violazione
del principio di leale collaborazione. Infatti, si osserva come la materia
della tutela della concorrenza interferisca con le competenze regionali sui
lavori pubblici, sulla organizzazione amministrativa
propria e degli enti da essa dipendenti, sulla disciplina delle funzioni
amministrative.
Da qui la necessità che la predetta materia statale sia
coordinata con le competenze regionali mediante il modulo collaborativo
dell’intesa (si richiama, tra le altre, la sentenza della
Corte costituzionale numero 303 del 2003
). È, a tal proposito, significativo, si aggiunge, che lo
stesso decreto legislativo in relazione a taluni aspetti preveda l’adozione di
norme regolamentari previa «intesa in sede di Conferenza unificata» (artt. 201,
comma 3, 204, comma 3, 252, comma 3) o «sentita la Conferenza unificata»
(art. 204, comma 4) ovvero «sentita la Conferenza Stato-Regioni»
(art. 253, comma 10).
1.10.— In via
ulteriormente subordinata, la Regione assume che la legge n. 11 del 2005
prevede alcune interferenze statali nel compito regionale di attuazione e «nessuna
di esse consente la adozione di norme regolamentari
vincolanti».
Il primo tipo di
intervento statale permette l’adozione di norme con funzione di «sostituzione
preventiva» delle Regioni inadempienti: «ed anche ad ammettere che la
“sostituzione preventiva” possa avvenire in via regolamentare, i conseguenti
regolamenti dovranno avere pur essi il medesimo carattere suppletivo e
cedevole», ciò contrariamente a quanto contenuto nella disposizione censurata.
Un secondo tipo di
intervento statale riguarda casi in cui la disciplina comunitaria afferisca sia
a materie regionali che a materie statali elencate nel secondo comma dell’art.
117 Cost.
Quando vengono in
rilievo competenze legislative esclusive statali di cui all’art. 117, secondo
comma, Cost. «il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le Regioni e le province
autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto
degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali» (art. 16, comma 4, legge
n. 11 del 2005). La legge di attuazione dell’art. 117, quinto comma, Cost.,
pertanto, non contemplerebbe un «esproprio di competenze regionali, ma solo la prefissione di obiettivi rientranti nell’ambito di
specifiche finalità». Il citato art. 16, comma 4, stabilisce poi, che i criteri
e le direttive siano dettati: «a) con legge o con atto avente forza di legge»;
b) ovvero, «sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti
dall’articolo 11»; c) ovvero ancora «mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le
modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
In definitiva,
nelle materie del secondo comma dell’art. 117 Cost. che interferiscono con
materie regionali (quale quella in esame) non sarebbe
consentita l’adozione di norme regolamentari.
Infatti, i
regolamenti previsti dall’art. 11 della legge n. 11 del 2005 sono quelli
specificamente autorizzati dalla legge comunitaria a dare attuazione alle
direttive, con puntuale prefissione di principi e
criteri direttivi, «qualora le direttive consentano scelte in ordine alle
modalità della loro attuazione». Ma, sottolinea la difesa regionale, nessuna
autorizzazione del genere sarebbe contenuta nella legge delega n. 62 del 2005
che, anzi, quando non dà diretta attuazione alle direttive, fa sempre
riferimento all’attuazione mediante decreti legislativi.
Inoltre, la
deliberazione del Consiglio dei ministri sopra indicata,
con la quale si volessero stabilire criteri e direttive ai fini di tutela degli
interessi statali nelle materie trasversali, per essere valida, dovrebbe essere
adottata previa intesa con la Conferenza unificata.
La difesa
regionale conclude sul punto ritenendo, pertanto, costituzionalmente
illegittima la norma in esame nella parte in cui prevede che la potestà
regolamentare valga anche per i contratti di interesse regionale di rilevanza
comunitaria; in subordine, nella parte in cui non prevede che il regolamento
sia adottato di intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della predetta legge
n. 59 del 1997.
A queste conclusioni
la ricorrente perviene sulla base del rilievo secondo cui la legge n. 11 del
2005 non può essere derogata da una fonte primaria,
essendo una legge di «diretta attuazione dell’art. 117 Cost.» (si cita la
sentenza della Corte costituzionale numero 12 del 2006).
In secondo luogo,
una deroga così rilevante a quanto prescritto dalla legge n. 11 del 2005
avrebbe richiesto uno specifico principio o criterio direttivo che nella specie
manca. Da qui l’ulteriore contrasto della norma in esame con l’art. 76 Cost.,
avendo il Governo ecceduto la delega conferita «e potendo la Regione dolersi
della violazione, in quanto si tratta del mancato rispetto di previsioni
dirette a conformare la propria autonomia nella attuazione
delle direttive comunitarie».
1.11.— La Regione
Veneto censura, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76
Cost., l’art. 5, comma 2, del d.lgs.n. 163 del 2006
nella parte in cui rimette al regolamento di determinare le disposizioni di
esso che, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, sono
applicabili anche alle Regioni.
La ricorrente
sottolinea che una autoqualificazione
statale delle norme applicabili alle Regioni «pur potendosene apprezzare la
ratio, non può essere operata con un regolamento governativo, soprattutto
quando, come nel caso, al regolamento è lasciato un margine di discrezionalità
assai ampio». Si aggiunge che «la disposizione impugnata finisce con il
rimettere al regolamento sia i limiti orizzontali della competenza della
Regione (attraverso la definizione “in negativo” dei suoi ambiti di
competenza), sia i limiti verticali (attraverso la posizione di vincoli più o
meno penetranti, destinati ad operare all’interno delle materie regionali
interferenti con quelle statali)». Tale compito, nella prospettiva regionale,
dovrebbe, però, essere assolto dalla legge o da un atto equiparato, come
richiesto dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e dal principio di
legalità che regola i rapporti Stato-Regioni.
1.12.— Vengono poi
impugnati dalla stessa Regione Veneto anche i commi 7 e 9 dell’art. 5, nella
parte in cui consentono a tutte le stazioni appaltanti di adottare propri
capitolati, oppure di far proprio il capitolato generale adottato dal Ministro
delle infrastrutture, per contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.
Ciò, in quanto detti commi – escludendo che la legge regionale possa prevedere
l’approvazione di un apposito capitolato generale, oppure l’adozione da parte
di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali –
lederebbe la competenza legislativa spettante alla Regione sui lavori pubblici
«di interesse regionale» oltre che la competenza sulla organizzazione
propria e degli enti da essa dipendenti.
1.13.— La Regione
Veneto ha, altresì, impugnato l’art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede
che debba esservi un «responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione», in quanto tale norma avrebbe
un oggetto rientrante nell’ambito della competenza residuale della Regione
relativa all’organizzazione amministrativa, così come sostenuto dalla stessa
ricorrente con riferimento all’art. 4, comma 2.
Qualora la Corte
costituzionale, si aggiunge, non dovesse condividere tale soluzione, si
argomenta l’illegittimità costituzionale della norma in esame per il suo
carattere dettagliato che non lascerebbe alcuna possibilità di adattamento:
infatti, non si comprende perché le suddette fasi, essendo strutturalmente,
funzionalmente ed economicamente autonome, debbano necessariamente avere un
unico responsabile dei procedimenti.
1.14.— L’art. 98,
comma 2, viene, invece, impugnato, nella parte in cui stabilisce che
«l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti». La ricorrente, pur
riconoscendo come la norma afferisca all’ambito materiale del governo del
territorio, nondimeno contesta che essa «esprima una regola inderogabile assai
pervasiva, che sottrae al controllo della Regione competente la verifica della
variante urbanistica, con conseguente lesione delle competenze
costituzionalmente ad essa spettanti» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 206 del 2001).
1.15.— La
ricorrente impugna anche i commi 3 e 22, lettera a), dell’art. 253, nella parte
in cui essi prevedono, rispettivamente, che «per i
lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al
presente Codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo
5, nei limiti di compatibilità con il presente Codice. Per i lavori pubblici,
fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando» (comma
3); e che «in relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le
disposizioni del presente Codice» (comma 22, lettera a).
Tali norme
violerebbero, secondo la Regione, gli artt. 117, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare
statale di attuazione della disciplina primaria già denunciata per tutti i
lavori pubblici di «interesse regionale».
1.16.— In via
subordinata, la Regione Veneto impugna, infine, le seguenti disposizioni
contenute nel Codice: artt. 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4;
53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71;
72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui
alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui ivi si rinvia); 93; 112, comma 5,
lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125,
commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204;
205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3, 6; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3.
Nel caso, infatti,
di mancato accoglimento delle censure relative all’art. 4, comma 3, le norme
sopra indicate vengono ritenute incostituzionali in quanto, pur se riferibili
alla materia tutela della concorrenza, «presentano un carattere di estremo
dettaglio e di eccessiva analiticità e comprimono dunque illegittimamente
l’autonomia normativa regionale, prevedendo misure sproporzionate ed eccessive
rispetto al fine».
In particolare, si
assume la illegittimità costituzionale dell’art. 91,
commi 1 e 2, nonché le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II,
alle quali la predetta norma fa rinvio. Al riguardo, si osserva come, per
quanto attiene in via generale ai contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, il legislatore statale dovrebbe limitarsi alla fissazione di
principi fondamentali, volti ad assicurare trasparenza, parità di trattamento e
non discriminazione ovvero a regolare il mercato e a favorire rapporti
concorrenziali nell’ambito dello stesso, senza spingersi, come è avvenuto nel
caso di specie, a porre «una pervasiva disciplina di dettaglio» (si cita la
sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 2004).
Per le medesime
ragioni, e cioè per la esistenza di una
regolamentazione eccessivamente analitica e dettagliata, sono censurate le
seguenti disposizioni:
– gli artt. 6,
comma 9, lettera a), e 7, comma 8, «nella misura in cui, per la loro eccessiva
analiticità, precludono alle Regioni la possibilità di legiferare definendo
procedure più snelle e compatibili con l’organizzazione propria delle sezioni
regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici»;
– l’art. 11, comma
4, e gli artt. da 81 a 88 relativi alla disciplina dei criteri di
aggiudicazione, «che per la loro estrema analiticità non lasciano alcun
effettivo spazio ad una autonoma disciplina di dettaglio
di fonte regionale»;
– l’art. 53, comma
1, nella parte in cui individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di
contratti, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, tra
l’altro in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall’ordinamento
comunitario;
– gli artt. 54,
comma 4, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, e 122, comma 7, «in quanto per la loro
eccessiva analiticità precludono alle Regioni la possibilità di dettare una
propria autonoma disciplina relativamente alla procedura negoziata, soprattutto
con riferimento (anche in questo caso) al settore degli appalti sotto soglia»;
– l’art. 55, comma
6, e 62, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui, «prevedendo la possibilità di
limitare il numero di candidati idonei da invitare nelle procedure ristrette
con riferimento ai soli “lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni
di euro”, sembrano precludere irragionevolmente alle Regioni la possibilità di
dettare una propria disciplina dell’istituto della cosiddetta “forcella” anche
con riferimento ai contratti sotto soglia»;
– gli artt. 75 e
113 «che dettano una pervasiva ed analitica disciplina delle forme di
garanzia», nonché in correlazione, l’art. 252, comma 6»;
– l’art. 93
«laddove pone una dettagliata e rigida disciplina dei livelli di
progettazione»;
– l’art. 112,
comma 5, lettera b), in tema di verifica dei progetti;
– l’art. 118,
comma 2, che disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto»;
– gli artt. 120,
comma 2, e 141, in materia di collaudo, data la estrema
analiticità della disciplina ivi contenuta, «di cui è addirittura prevista
l’ulteriore specificazione ad opera del regolamento»;
– l’art. 122,
commi da 1 a 6, e gli artt. 70, 71, 72, in quanto applicabili agli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria in forza di specifici richiami ovvero
della clausola generale di rinvio di cui all’art. 121, comma 1; analoga censura
viene svolta, per le medesime ragioni, in relazione all’art. 252, comma 3,
nonché all’art. 253, commi 10 e 11;
– l’art. 123 «in
considerazione del fatto che la “procedura ristretta semplificata” (ivi
disciplinata) è istituto che trova applicazione agli appalti di lavori sotto
soglia»;
– l’art. 125,
commi da 5 a 8 e 14, che disciplina le acquisizioni in economia di beni,
servizi e lavori, per il suo carattere di eccessivo dettaglio;
– l’art. 130,
comma 2, lettera c), nella parte in cui prevede l’affidamento dell’attività di
direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente
Codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione»;
– l’art. 131, «che
regolamenta in termini dettagliatissimi i piani di sicurezza»;
– l’art. 132,
«nella misura in cui la analitica disciplina delle
varianti in corso d’opera, ivi contenuta, non lascia alcun autonomo spazio di
intervento al legislatore regionale»;
– l’art. 153, «che
regolamenta la fase di raccolta e selezione delle proposte con riferimento
all’istituto del project financing»;
– gli artt. 197,
204 e 205, «i quali, pur se ipoteticamente riferibili alla materia “tutela dei
beni culturali” (di competenza esclusiva dello Stato), presentano comunque un
carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, e comprimono dunque
illegittimamente l’autonomia normativa regionale, prevedendo (…) misure
sproporzionate ed eccessive rispetto al fine»;
– l’art. 240,
commi 9 e 10, in quanto, pur essendo gli artt. 239 e seguenti «certamente
riconducibili ad una materia di esclusiva competenza statale che consente
l’introduzione di limiti più penetranti rispetto a quelli ammessi relativamente
alla tutela della concorrenza e dei beni culturali», nondimeno i predetti commi
9 e 10 disciplinano «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente
organizzativi dell’istituto dell’accordo bonario, precludendo alle Regioni
qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina»;
– l’art. 257,
comma 3, che per l’anno 2006 cristallizza gli elenchi previsti dall’art. 23
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici).
1.17.— Nel ricorso
la Regione aveva, inoltre, proposto istanza di sospensione ai sensi degli artt.
35 e 40 della legge 14 marzo 1953, n. 87.
2.— Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, in via preliminare, ha
prospettato la inammissibilità della questione
riferita alla violazione dei principi contenuti nella legge delega alla luce
della giurisprudenza costituzionale che ritiene inammissibili le censure
proposte dalla Regioni, con le quali non si adduce una lesione diretta delle
proprie competenze (si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 287
del 2004 e 274 del 2003).
2.1.— In relazione
alle altre questioni, la difesa statale sottolinea come la disciplina dei
lavori pubblici — non rappresentando questi ultimi una vera e propria materia —
investa diversi ambiti materiali (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 303 del 2003).
In particolare, si ritiene che gli aspetti relativi alla qualificazione e
selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di
aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato affidata ad
un’autorità indipendente, atterrebbero alla tutela della concorrenza
nell’accezione fatta propria dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri
272 e 14 del 2004. La natura trasversale della competenza in esame
giustificherebbe l’intervento del legislatore statale anche in ambiti di
materia di competenza regionale sia concorrente che residuale, «senza tuttavia
consumarsi tutto l’ambito, cosicché rimangono di regola spazi non sensibili a
tale problematica nei cui confronti resta fermo il normale riparto di
competenze».
L’Avvocatura
generale dello Stato ritiene, inoltre, richiamando il parere del Consiglio di
Stato n. 355 del 2006, come, accanto ai profili della concorrenza, «sussistano
profili non marginali organizzativi, procedurali, economici e di altro tipo,
quali la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i compiti e i
requisiti del responsabile del procedimento, i quali, a seconda dell’oggetto,
possono rientrare (oltre che nella competenza esclusiva statale) sia nella
competenza concorrente che in quella residuale regionale: nel primo caso,
l’attività legislativa regionale rimane soggetta ai principi fondamentali
desumibili dal Codice; nel secondo, la legislazione regionale può esprimersi
liberamente “fatta salva la possibile rilevanza di vincoli diversi” (dettati
dall’esigenza di garantire la trasparenza o dai principi della legge sul
procedimento amministrativo)».
Infine, si osserva
come la disciplina dei contratti pubblici intersechi, altresì, altre materie
attribuite alla competenza esclusiva statale: ordinamento civile (con
riferimento alla esecuzione dei contratti),
giurisdizione e norme processuale e giustizia amministrativa, con riferimento
al contenzioso.
2.2.— Svolta
questa premessa di carattere generale, la difesa erariale quanto alle censure
riferite all’art. 4, comma 2, ritiene, innanzitutto, che la disciplina inerente
la «programmazione dei lavori pubblici» e
l’«approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi» rientra
nell’ambito della materia concorrente del governo del territorio (art. 117,
terzo comma, Cost.).
Quanto alla organizzazione amministrativa («che, fatta eccezione
per gli enti ed organismi statali, compete, di regola, alle Regioni») si
sottolinea come, con la sua riconduzione ad essa nell’ambito del secondo comma
dell’art. 4, il legislatore statale non avrebbe inteso sottrarre alle Regioni
l’intera materia in esame, ma sottolineare che «possono sussistere particolari
profili relativi a principi che devono essere rispettati dal legislatore
regionale (quali la garanzia della trasparenza o la presenza del responsabile
del procedimento)».
2.3.— Per quanto
attiene alle censure specificamente rivolte nei confronti dell’art. 4, comma 3,
si osserva quanto segue.
Per gli appalti
sotto soglia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, compete allo
Stato «la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di
trattamento e non discriminazione».
Le procedure di
affidamento attengono, invece, alla materia della tutela della concorrenza e
non a profili organizzativi, con la puntualizzazione, contenuta nella
disposizione censurata, che per tali profili vale comunque la competenza
esclusiva statale.
Per quanto attiene
al riferimento contenuto nella norma in esame alla progettazione, si assume che
questa, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di
progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei
progetti, rientra «per molti aspetti nella competenza esclusiva statale»,
venendo in rilievo: «la tutela della concorrenza; l’ordinamento civile; le
opere dell’ingegno (tali sono i progetti); la determinazione di livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono
essere assicurati su tutto il territorio nazionale, in quanto i livelli della
progettazione mirano a garantire l’esecuzione a regola d’arte di opere
pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della
collettività; la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali,
che si realizza attraverso una corretta progettazione». La difesa dello Stato
precisa, però, che dalla competenza esclusiva statale debbano escludersi i
profili relativi al governo del territorio afferenti
alla competenza concorrente e «che sono stati correttamente richiamati dal
comma 2 dell’impugnato art. 4 (programmazione di lavori pubblici, approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)».
Quanto sin qui
rilevato, varrebbe, sempre nella prospettiva dell’Avvocatura generale, per i
piani di sicurezza, in relazione ai quali la competenza legislativa esclusiva
statale sarebbe relativa soltanto alla loro formazione, mentre rientrerebbero
nella competenza concorrente gli aspetti contenutistici relativi alla normativa
antinfortunistica.
In relazione
all’assunto contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost., si sottolinea come
il Codice abbia mantenuto ferma la competenza delle Regioni a dare attuazione
alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza; in tali ambiti,
infatti, per l’espressa previsione contenuta nell’art. 4, comma 4, le
disposizioni del Codice stesso avrebbero natura cedevole applicandosi, sino a
quando le Regioni non introducano una loro normativa.
Non fondata
sarebbe, infatti, secondo la difesa erariale, anche la censura di asserita
violazione del principio di leale collaborazione, atteso che, nella specie, il
testo del decreto legislativo è stato sottoposto all’esame della Conferenza
Stato-Regioni, non assumendo rilevanza la circostanza che non siano state
accolte le richieste regionali.
In ogni caso, si
aggiunge, non sarebbe individuabile «un fondamento costituzionale dell’obbligo
di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni
(né risulta sufficiente il sommario riferimento all’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001» (si cita la sentenza della Corte costituzionale numero 196 del 2004).
2.4.— Per quanto
riguarda le censure formulate nei confronti di ulteriori norme contenute nel
d.lgs. n. 163 del 2006, l’Avvocatura generale sottolinea l’infondatezza delle
stesse, atteso che in relazione ai profili ivi disciplinati lo Stato avrebbe
agito nell’esercizio della propria competenza nelle materie tutela della
concorrenza e ordinamento civile.
2.5.— In relazione
all’impugnazione dell’art. 5, si osserva che la stessa si fonda sull’assunto
secondo cui l’art. 4 ricomprenderebbe ambiti materiali di competenza regionale,
con la conseguente illegittimità della previsione di un potere regolamentare
statale che possa esercitarsi in tali ambiti. Una volta invece che, alla luce
delle considerazioni sopra svolte, si ritenesse la conformità del citato art. 4
al riparto costituzionale delle competenze, ne conseguirebbe la legittimità
dell’art. 5, che allo stesso art. 4 rinvia per l’individuazione dei settori in
cui è possibile l’emanazione di regolamenti statali.
Né sarebbero
fondate le ulteriori censure rivolte sempre nei confronti dell’art. 5, per la
mancata previsione di procedure concertative con le Regioni, atteso che la
richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 196 del 2004) avrebbe
affermato che non sarebbe individuabile un «fondamento costituzionale» in
relazione a tali procedure.
2.6.— Si conclude
sottolineando che non sarebbero sussistenti le ragioni per disporre la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate alla luce della
«giurisprudenza applicativa dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953».
3.— Con ricorso
notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 7 luglio (ricorso n. 88
del 2006), la Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3, e 5 del
d.lgs. n. 163 del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost., nonché «dei
principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità».
La ricorrente,
dopo avere ripercorso le tappe principali che hanno portato all’emanazione del
decreto legislativo, ha sottolineato come essa abbia
una propria disciplina relativa all’attività contrattuale, recata dalla legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l’amministrazione dei beni e
l’attività contrattuale della Regione), applicabile, in particolare, agli
appalti al di sotto della soglia comunitaria. La stessa ricorrente sottolinea
che la Regione stava per approvare un disegno di legge recante la disciplina
unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici volta a
determinare un quadro di riferimento coerente con le direttive comunitarie e
con i principi fondamentali e che tenesse conto delle peculiarità riferibili al
territorio regionale in relazione a tutti gli aspetti riconducibili alla sfera
di competenza regionale. Sennonché, il Codice in esame avrebbe «esaurito» la
regolamentazione della materia, incidendo in ambiti propriamente riconducibili
alla competenza concorrente o residuale delle Regioni.
La difesa
regionale, sempre in via preliminare, richiama il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale numero 303 del 2003,
in relazione alla competenza in materia di lavori pubblici, e numero 345 del 2004, in relazione alla
competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ai suoi limiti.
Evidenzia,
inoltre, che nel settore in esame occorrerebbe distinguere tra contratti di
amministrazioni o enti statali e contratti di interesse regionale e che la
compresenza e l’intreccio di competenze statali e regionali richiederebbe
necessariamente il rispetto del principio di leale collaborazione.
3.1.— Detto ciò,
la ricorrente deduce, innanzitutto, la illegittimità
dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sottolineando come con tale
norma il legislatore abbia definito, in maniera non corretta e in via
unilaterale senza concertazione con le Regioni, quali siano le materie
rientranti nell’ambito della competenza concorrente. In particolare, contesta
che la disposizione impugnata abbia incluso, in assenza di esigenze unitarie,
la materia della organizzazione amministrativa
rientrante, «tranne che per lo Stato e gli enti pubblici nazionali»,
nell’ambito della competenza residuale regionale.
3.2.— La
ricorrente ha impugnato anche il comma 3 dello stesso art. 4, nella parte in
cui prevede che le Regioni, «nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione», non possono prevedere una disciplina diversa da quella
contenuta nel Codice in relazione ad una serie di settori e senza indicare
quali siano le materie che vengono in rilievo.
La difesa
regionale ha sottolineato come, pur ammettendo che venga in considerazione la
materia della tutela della concorrenza, la disposizione in esame non
rispetterebbe i canoni di ragionevolezza e proporzionalità (si citano le
sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004) «in quanto
determina l’assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio
del Codice in relazione a tutti gli oggetti individuati dalla norma, per
ciascuno dei quali è ravvisabile invece uno spazio in
cui legittimamente può esprimersi l’intervento normativo regionale». Di
conseguenza, «anche per gli ambiti della
qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri
di aggiudicazione, subappalto, ove il principio di tutela della concorrenza
trova più importante esplicazione, sono pur sempre riscontrabili aspetti ove la
più puntuale soddisfazione di peculiarità differenziate dei territori regionali
o di esigenze dell’autonomia organizzativa dei diversi enti pubblici può
legittimamente ed utilmente fondare l’esplicazione di normativa regionale. E
ciò particolarmente rispetto ai contratti pubblici “sotto soglia”».
Ad analoga
conclusione si perviene, nell’ottica regionale, anche qualora si prenda in
esame la materia dell’ordinamento civile.
Nell’ambito della
stipulazione ed esecuzione dei contratti, infatti, oltre agli aspetti di
direzione dei lavori, contabilità e collaudo che attengono all’organizzazione
degli enti, sarebbero ravvisabili «spazi significativi che vanno ascritti
all’ordinamento ed organizzazione amministrativa» che appartengono alla
Regione, ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici
nazionali.
Si contesta,
inoltre, l’inclusione del settore «piani di sicurezza» nell’ambito della
competenza legislativa esclusiva statale, in quanto tale settore, dovendo
garantire ai lavoratori impiegati le necessarie misure antinfortunistiche,
afferisce alla materia concorrente della sicurezza del lavoro.
Analoghe
argomentazioni critiche vengono rivolte per l’inserimento nella disposizione in
esame della «attività di progettazione» la quale, per quanto riguarda i lavori
pubblici, rientrerebbe nell’ambito della materia del governo del territorio e,
per quanto attiene a forniture e servizi, «non può che appartenere all’ente
titolare della competenza sostanziale» e quindi ricadere «per i profili non
riguardanti lo Stato e gli enti pubblici nazionali nella competenza legislativa
regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa».
3.3.— Infine, si
censura l’art. 5 nella parte in cui prevede che «lo Stato detta con regolamento
la disciplina esecutiva e attuativa del presente Codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato».
La ricorrente
assume che tale norma sia costituzionalmente illegittima per due ordini di
motivi.
Innanzitutto,
perché, per le ragioni esposte, il comma terzo dell’art. 4, cui la disposizione
in esame rinvia, fa riferimento a materie di competenza regionale, ragione per
cui non sarebbe ammissibile un regolamento statale.
In secondo luogo,
perché anche per le materie di competenza legislativa esclusiva statale di tipo
trasversale, per l’interferenza con competenze regionali, è necessario che la
formazione del regolamento statale sia sottoposto a procedura di intesa in sede
di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione.
4.— Anche in
questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
In particolare, in
relazione alle censure concernenti l’art. 4, comma 2, fondate sulla inclusione nel suo ambito di applicazione delle
materie «organizzazione amministrativa» e «ordinamento», si ribadiscono le
argomentazioni già contenute nella memoria depositata nel giudizio promosso
dalla Regione Veneto.
Allo stesso modo
si ribadiscono i motivi già in precedenza dedotti volti a giustificare la non
fondatezza delle doglianze relative agli artt. 4, comma 3, e 5.
5.— Con ricorso
notificato il 4 luglio 2006 e depositato il successivo giorno 5 (ricorso n. 84
del 2006), la Regione Toscana ha anch’essa impugnato una serie di disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.
La ricorrente,
dopo avere svolto una ampia premessa in ordine
all’iter che ha portato all’emanazione del Codice, ha sottolineato di aver
dettato una propria disciplina organica in materia di appalti di servizi e
forniture con la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività
contrattuale regionale), ed il relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45, in
relazione agli appalti della Regione medesima e degli enti regionali, e di
apprestarsi a predisporre una legge unitaria in materia di appalti di servizi,
forniture e lavori pubblici da applicarsi anche alle autonomie locali. Il
Codice, evidenzia la ricorrente, «scardina quindi l’assetto normativo regionale
già costituito e lascia ben pochi spazi alla futura regolamentazione della
materia da parte della Regione medesima».
5.1.— La
ricorrente deduce, innanzitutto, il contrasto del comma 2 dell’art 4, con gli
artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui includono tra le materie concorrenti
la programmazione dei lavori pubblici, l’approvazione dei progetti, i compiti
ed i requisiti del responsabile del procedimento, i quali non sarebbero
riconducibili, nella prospettiva della difesa regionale, nell’ambito della
potestà legislativa ripartita.
Allo stesso modo
si osserva come anche l’organizzazione amministrativa appartenga, per gli enti
diversi da quelli statali, alla potestà legislativa residuale delle Regioni (si
richiamano le sentenze della Corte costituzionale numeri 17 e 2 del 2004). Né
sussisterebbero ragioni unitarie in grado di giustificare l’assunzione in
sussidiarietà da parte dello Stato.
5.2.— È stato,
altresì, impugnato il comma 3 dell’art. 4, nella parte in cui stabilisce che le
Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella dettata dal
Codice con riferimento ai piani di sicurezza e all’attività di progettazione,
per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
In particolare, in
relazione all’inclusione nell’elenco di cui alla norma in esame anche dei piani
di sicurezza, si osserva che questi attengono, come riconosciuto dallo stesso
Consiglio di Stato con il citato parere numero 355 del 2006, alla materia
concorrente della sicurezza del lavoro, in quanto «l’individuazione delle
tipologie dei piani di sicurezza e degli appalti in relazione ai quali sia
ritenuta necessaria la predisposizione dei piani medesimi, la determinazione
dei contenuti minimi dei piani, le modalità di scorporo degli oneri per la
sicurezza da sottrarsi al ribasso di gara non possono che essere finalizzati a
garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto condizioni tali da ridurre al
minimo i rischi di infortuni». In altri termini, la disciplina dei piani è
preordinata alla sola individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
in riferimento alle lavorazioni interessate, nonché all’individuazione di
misure preventive e protettive dirette al contenimento dei rischi derivanti
dalle lavorazioni medesime.
In secondo luogo,
la ricorrente mette in evidenza come i piani di sicurezza costituiscono parte
integrante della progettazione esecutiva delle opere e, come tali, sono
destinati ad avere anche ricadute nell’ambito del governo del territorio
rientrante nella competenza concorrente.
Analoghe
argomentazioni vengono svolte con riferimento all’attività di progettazione:
tale attività, sempre nella prospettiva regionale, rientrerebbe nell’ambito
della competenza residuale delle Regioni, non essendo indicato in nessuno degli
ambiti materiali di cui al secondo e terzo comma dell’ art.
117 Cost.
In alternativa, si
ritiene che la progettazione dei lavori, in quanto «volta a portare alla
realizzazione di opere sul territorio», sarebbe riconducibile alla materia
concorrente del governo del territorio. La progettazione di forniture e servizi
dovrebbe, invece, essere comunque attribuita alla competenza residuale
regionale, non essendo riconducibile ad alcuna competenza statale
costituzionalmente prevista. A ciò si aggiunge che la progettazione di
forniture e servizi «nella sostanza viene a coincidere con la disciplina dei
capitolati generali e speciali, strumenti diretti alla definizione degli
aspetti giuridici e tecnici dei contratti e, come tali, da ricondursi
necessariamente nella sfera di autonomia del singolo ente appaltante». Rimane
estranea alla materia della progettazione, puntualizza la ricorrente, la
disciplina degli affidamenti degli incarichi di progettazione, attratti nelle
materie espressamente enucleate dalla norma censurata sotto la rubrica
«Qualificazione e selezione dei concorrenti» e «Procedure di affidamento».
5.3.— L’art. 5,
commi 1, 2 e 4, viene ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118
Cost., in quanto, autorizzando l’emanazione del regolamento per i settori
indicati al comma 3 dell’art. 4, invaderebbe competenze che spettano alle
Regioni. Infatti, tra tali settori sono compresi anche le attività di
progettazione e i piani di sicurezza, i quali sono, per le ragioni esposte, da
ricondurre a materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, con
conseguente impossibilità per lo Stato, stante la previsione del sesto comma
dell’art. 117 Cost., di emanare regolamenti.
In via
subordinata, qualora si ritenessero «legittimi i commi 1 e 2 dell’art. 5,
sarebbe comunque incostituzionale il comma 4, il quale disciplina la procedura
per l’adozione del regolamento senza prevedere alcun coinvolgimento regionale»:
infatti, «l’ampio e dettagliato contenuto del regolamento va ad interferire con
competenze regionali per cui, in attuazione del principio della leale
collaborazione, sarebbe necessario che l’emanando
regolamento fosse subordinato ad attività concertative con le Regioni».
5.4.— Viene
impugnato l’art. 48 del d.lgs. in esame, il quale prevede quanto segue: «1. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
2. La richiesta di
cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione».
Tali norme,
secondo la ricorrente, sarebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto, se la scelta del regime sanzionatorio «è logicamente riconducibile ad
una competenza di tipo statale che assicuri uniformità in relazione ad un
aspetto di così notevole rilevanza, non altrettanto può dirsi in riferimento
agli altri contenuti della norma in questione». Infatti, si sottolinea che la
percentuale dei soggetti da controllare, nonché le modalità procedurali con cui
la singola stazione appaltante procede al suddetto controllo devono essere
ricondotte «nell’ambito dell’autonomia organizzativa della stazione
appaltante».
Fermo restando il
principio dettato dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base al quale le
amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
sulle autodichiarazioni rese dai concorrenti, le modalità procedurali con cui
questo principio viene attuato sono, secondo la ricorrente, «espressione di
scelte autonome ed organizzative delle amministrazioni medesime».
Le disposizioni
impugnate mutuano il loro contenuto dall’art. 10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
estendendolo anche ai settori delle forniture e dei servizi senza, però,
«tenere in ragionevole conto le differenze e le peculiarità che questi settori
hanno rispetto a quello dei lavori pubblici». Si osserva, infatti, che mentre
il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari degli esecutori pubblici può ritenersi soddisfatto in
tempi brevi con l’acquisizione delle attestazioni SOA, non altrettanto può
dirsi per i settori delle forniture e dei servizi in relazione ai quali,
mancando appositi organismi, il controllo viene svolto dalla stazione
appaltante «separatamente ed analiticamente con conseguente dilatazione dei
tempi necessari alla conclusione dei controlli medesimi». Per queste ragioni,
le singole stazioni appaltanti potrebbero decidere modalità diverse di
controllo, al fine di limitare gli effetti negativi della sospensione della
gara, «laddove la mancata conferma dei requisiti posseduti da un concorrente, e
quindi la sua illegittima partecipazione non infici il procedimento di gara nel
suo complesso». Si osserva, infatti, che, nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, la valutazione della singola offerta non dipende
da una comparazione tra le offerte medesime che rende ragionevole, come nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, anticipare il momento del controllo. «Tutto
ciò senza tenere conto – puntualizza la ricorrente – che, oltre ai requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, i concorrenti dichiarano, ai
fini della partecipazione alla gara, anche il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 38 del Codice (…). Le stazioni appaltanti, quindi,
si trovano davanti alla scelta o di effettuare una duplice procedura di
controllo (durante la gara sui requisiti tecnico-economici e dopo
l’aggiudicazione provvisoria sui requisiti giuridici), ovvero di unificare i
due procedimenti, con conseguente eccessiva dilatazione dei tempi della gara
stessa ed a discapito del generale principio della semplificazione».
Analoghe
argomentazioni vengono svolte con riferimento al secondo comma dell’impugnato
art. 48, nella parte in cui lo stesso impone alle stazioni appaltanti di
controllare, oltre all’aggiudicatario, anche il concorrente che segue in
graduatoria. La censura si fonda sul fatto che, fermo il principio dell’obbligo
di effettuare controlli a campione e puntuali, la determinazione delle modalità
di individuazione dei concorrenti oggetto del controllo devono essere
ricondotti nell’ambito dell’autonomia organizzativa della singola stazione
appaltante.
In definitiva, in
assenza di esigenze unitarie, la norma censurata sarebbe costituzionalmente
illegittima in quanto prevede una «disciplina dettagliata ed autoapplicativa» relativa al controllo delle
autodichiarazioni rese dai concorrenti, afferente alla materia
dell’organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle
quali spetta modulare il contenuto della predetta disciplina in maniera
differenziata per meglio contemperare i vari interessi in gioco.
5.5.— La
ricorrente impugna anche l’art. 75, comma 1, nella parte in cui prevede che
«l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente», per violazione dell’art. 117 Cost.
In particolare –
dopo avere premesso che detta disposizione vale anche per i contratti sotto
soglia comunitaria, ed avere riconosciuto che le modalità di costituzione della
cauzione e i contenuti specifici della stessa possono considerarsi attinenti a
profili concernenti l’ordinamento civile – si osserva che la norma
specificamente censurata avrebbe un contenuto riconducibile a profili
organizzativi di competenza residuale regionale. Potrebbe, infatti, risultare
«eccessivo» per alcune procedure di gara di importo limitato, da un lato,
obbligare tutti i concorrenti alla presentazione della cauzione provvisoria,
dall’altro, «appesantire l’attività amministrativa degli uffici con gli
adempimenti necessari concomitanti e successivi alla procedura di gara
medesima». A ciò si aggiunge che potrebbero essere anche altre le modalità
attraverso le quali assicurare la serietà della presentazione dell’offerta,
come previsto, ad esempio, dalla legge della Regione Toscana n. 12 del 2001,
che prescrive, tra le altre, la costituzione della cauzione provvisoria da
parte del solo concorrente aggiudicatario.
Da qui la violazione,
da parte della norma censurata dell’art. 117 Cost, in quanto non consentendo
alle Regioni di modulare la richiesta di cauzione in modo differenziato a
seconda del tipo di procedura e di importo, violerebbe la competenza residuale
delle Regioni stesse in materia di organizzazione.
5.6.— I commi 2,
3, 8 e 9, dell’art. 84 vengono censurati nella parte in cui disciplinano la
composizione ed il funzionamento della Commissione aggiudicatrice nel caso in
cui l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sia per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria,
sia, in virtù del richiamo operato dall’art. 121 del Codice, per le procedure
di importo inferiore. Tali commi violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto, in assenza di esigenze unitarie, l’individuazione del numero dei
componenti (comma 2), della qualifica del presidente (comma 3) e dei commissari
(comma 8), nonché le modalità della loro scelta (commi 8 e 9), dovrebbero
essere ricondotte nell’ambito organizzativo della singola stazione appaltante,
che può modularli tenendo conto della complessità dell’oggetto della gara,
nonché dell’importo della medesima.
Nella «denegata
ipotesi» in cui si ritenga che la disciplina ed il funzionamento della
Commissione di aggiudicazione rientri nell’ambito delle procedure di
affidamento e dunque della tutela della concorrenza, non ricorrerebbero nella
specie i caratteri che connotano tale materia. In particolare, non sarebbe
configurabile il carattere macroeconomico dell’intervento, né sarebbe
rispettato il principio della ragionevolezza ed adeguatezza, che impone di
limitare l’intervento statale stesso a «disposizioni di carattere generale» e
non a disposizioni di dettaglio, quali sarebbero quelle in esame.
Si assume,
inoltre, anche la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto i criteri direttivi
posti dall’art. 25 della legge n. 62 del 2005 non consentivano «l’emanazione di
nuove disposizioni se non per ragioni di semplificazione», non ravvisabili
certamente nel caso di specie. Tale eccesso di delega, secondo la ricorrente,
si puntualizza, si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali.
5.7.— L’art. 88
viene censurato nella parte in cui, disciplinando in maniera dettagliata il
procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente
basse», si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il
procedimento attraverso il quale provvedere alla verifica dell’offerta anomala
in contraddittorio con l’impresa atterrebbe ai profili dell’organizzazione
rientranti nell’ambito della competenza residuale delle Regioni per i contratti
della Regione, degli enti regionali e locali.
Né sarebbe
possibile per lo Stato evocare il titolo di competenza rappresentato dalla
tutela della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui
eseguire la verifica delle offerte anomale, da un lato, non avrebbe un impatto
complessivo sull’economia e, dall’altro, sarebbe dettagliata e minuziosa, con
conseguente inosservanza dei criteri dell’idoneità e della proporzionalità.
5.8.— La Regione
Toscana impugna gli artt. 121, comma 1, 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2,
5 e 6, assumendone il contrasto con gli artt 76, 117 e 118 Cost.
L’art. 121, comma
1, prevede che ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si
applicano le disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V nonché
quelle della Parte II del Codice, in quanto non derogate dalle
norme contenute nel Titolo II, in cui è inserita la norma impugnata. In
definitiva, la disciplina di tutti i contratti pubblici sotto soglia verrebbe
così assimilata a quella dei contratti sopra soglia, salva la previsione di
tempi e pubblicazioni ridotte, ancorché sia stato introdotto l’obbligo
generalizzato di pubblicazione di tutti i bandi nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 122, ai
commi 2, 3, 5 e 6, disciplina in maniera dettagliata le modalità e i tempi di
pubblicità e di comunicazione dei contratti di lavori pubblici sotto soglia.
L’art. 124 regolamenta gli stessi aspetti, con riferimento agli appalti di
servizi e forniture sotto soglia.
Secondo la
ricorrente, tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118
Cost., in quanto, in mancanza di esigenze unitarie, disciplinano profili che,
per il loro contenuto dettagliato e per la rilevanza economica assai modesta
degli appalti, non potrebbero, alla luce della giurisprudenza costituzionale
(si citano le sentenze della Corte costituzionale numeri 272 e 14 del 2004)
afferire alla materia della tutela della concorrenza.
In particolare,
per quanto attiene all’art. 121, il legislatore statale avrebbe disciplinato in
relazione agli appalti sotto soglia tutta una serie di istituti fino ad oggi
attribuiti, senza alcuna censura da parte dello Stato, alla competenza
legislativa regionale. La ricorrente, a tale proposito, richiama l’obbligo di
acquisire la cauzione in tutte le procedure di gara (art. 75), nonché il
procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, commi
1 e 2). Il livello di dettaglio sarebbe ancora più evidente «se si pensa al
procedimento per l’acquisizione delle giustificazioni in relazione alle offerte
anomale, dettato dall’art. 86, comma 5, laddove il legislatore si spinge a
sancire l’obbligo inderogabile per i concorrenti di corredare l’offerta, sin
dalla presentazione, delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono
a formare l’offerta stessa». Non sarebbe conforme ai
criteri di ragionevolezza e proporzionalità far gravare sul concorrente, anche
per le gare di rilevanza ed importo modesto, l’onere di «dettagliare
nell’offerta i singoli elementi costitutivi». In tale ambito si potrebbe
eventualmente posticipare la richiesta degli elementi giustificativi
dell’offerta a