SENTENZA N. 384
Commenti alla decisione di
I. Guido
Meloni, La
difesa dell’amministrazione statale per la
vigilanza sul lavoro, per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali
II. Luca Nogler, Divide ed impera: sull'irrealistico riparto di competenze proposto dalla Corte in tema di
vigilanza in materia di lavoro, per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali
composta
dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8, commi 1, 2,
lettere a), f), g), e 3 della legge
14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro) – reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003 – e degli
artt. 1, comma 1; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4; 5, commi 1, 2 e 3; 6, commi 1 e
3; 7; 8; 9; 10, commi 1, 3 e 4; 11; 12; 13; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi
1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) – reg. ric.
n. 68 e n. 69 del 2004 – promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana,
Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Basilicata
(reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003), nonché della Regione
Emilia-Romagna (reg. ric. n. 68 del 2004) e della Provincia autonoma di Trento
(reg. ric. n. 69 del 2004), notificati rispettivamente il 23, 26 e 28 aprile
2003 e il 9 e 12 luglio 2004, depositati in cancelleria il 30 aprile, il 2 e 7
maggio 2003 e il 15 luglio 2004 ed iscritti ai n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n.
45 del registro ricorsi 2003 ed ai n. 68 e n. 69 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 giugno
2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per
Ritenuto in fatto
1.1.— Con cinque distinti ricorsi,
le Regioni Marche (n. 41 del 2003), Toscana (n. 42 del 2003), Emilia-Romagna
(n. 43 del 2003) e Basilicata (n. 45 del 2003), nonché
Le Regioni ascrivono le dette
funzioni alla “tutela e sicurezza del lavoro”, in ragione del loro carattere
strumentale rispetto a tale materia di competenza concorrente, assumendo, in
particolare, che il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, riguardando la
predetta materia, dovrebbe essere regolato dalla legislazione regionale (e ciò
vale anche per l’esercizio delle funzioni amministrative) ed argomentando poi
nel senso che le funzioni ispettive di cui all’art. 8 rientrano a loro volta in
tale ambito materiale. Di qui il contrasto con le competenze legislative,
regolamentari e amministrative regionali e la conseguente violazione degli
artt. 117 e 118 della Costituzione. Con riferimento a quest’ultimo parametro,
viene altresì censurato l’anzidetto comma 3 dell’art. 8, per l’assenza di ogni
coinvolgimento regionale in sede di approvazione dei relativi decreti
legislativi (è previsto il solo parere delle competenti Commissioni
parlamentari).
1.2.— Nei giudizi come sopra
introdotti si è costituito, con atti di contenuto analogo, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza e sottolineando, in
particolare, la genericità della censura concernente l’art. 8.
In relazione alla specifica
impugnazione di tale norma, l’Avvocatura dello Stato ha osservato che è vero
che la disposizione della legge delega parla genericamente di funzioni
ispettive e di vigilanza in materia di lavoro, ma già il comma 2 dell’art. 8,
alla lettera a), specifica che il
sistema delle ispezioni dev’essere improntato «alla
prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali,
del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei
livelli essenziali...», materie tutte chiaramente afferenti alle competenze
esclusive statali. Sul punto, poi, sarebbe ancora più esplicito il decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, attuativo delle impugnate norme di delega,
il cui art. 1, rubricato significativamente “vigilanza in materia di rapporti
di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali”, circoscrive con chiarezza l’intervento normativo alle sole
materie di esclusiva competenza statale. Di conseguenza, sul punto nessuna
lesione deriverebbe alle Regioni dalle disposizioni impugnate.
1.3.— Con provvedimento del 28
settembre 2004 la trattazione delle questioni in argomento è stata separata da
quella avente ad oggetto tutte le altre norme della
legge delega; le questioni concernenti queste ultime, unitamente alle censure
sul decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono state decise con la sentenza n. 50 del
2005.
2.1.— Con ricorso notificato il 9
luglio 2004 e depositato il successivo 15 luglio (n. 68 del 2004)
Secondo la ricorrente la vigilanza
sul lavoro rientra nella materia “tutela del lavoro”, non già per il carattere
strumentale che ogni disciplina sanzionatoria assume rispetto alla materia di
base, bensì per le caratteristiche della materia de qua; il senso della “tutela del lavoro” è di affidare alle
Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali statali, la disciplina e
l’allocazione di tutte le funzioni amministrative di vigilanza sul rispetto
della normativa volta a tutelare il lavoratore, di qualsiasi tipo essa sia,
amministrativa regionale, amministrativa statale (ad esempio, previdenziale),
civilistica o proveniente dalla contrattazione collettiva, comprendendo “per
propria essenza” tutta l’attività pubblicistica funzionale alla difesa della
regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, e dunque anche quella volta a
garantite il rispetto delle norme civilistiche.
Prima di motivare le singole
questioni,
L’impugnato decreto legislativo
contraddice la spettanza alla Regione della potestà legislativa in materia di
tutela del lavoro, salvi soltanto i principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale, in quanto esso disciplina l’attività di vigilanza come
funzione statale, caratterizzata da un impianto accentrato, fondato sulla
competenza di organi statali centrali nonché sulla competenza amministrativa ed
operativa di organi statali periferici. Inoltre, sul presupposto del carattere
statale delle relative funzioni e competenze, il decreto legislativo ne regola
nel dettaglio lo svolgimento.
2.2.–– Passando quindi al merito
delle singole censure,
In particolare, l’art. 1, comma 1,
contiene, come la norma delegante, un richiamo alle competenze regionali che la
ricorrente ritiene del tutto formale, dato che in nessun altro punto il decreto
si preoccupa di tener conto di quelle competenze.
Le disposizioni confermano la
competenza amministrativa del Ministero del lavoro, dimostrando che lo Stato
non si è limitato ad intervenire nella materia della vigilanza sul lavoro solo
con la determinazione di principi fondamentali, lasciando alle Regioni spazio
per la disciplina di dettaglio e consentendo loro l’esercizio della potestà di
allocazione delle funzioni amministrative ad esse assegnata dall’art. 118, secondo
comma, della Costituzione.
Né ricorrerebbero, d’altra parte,
quelle effettive esigenze di esercizio unitario che, nel rispetto del principio
di leale collaborazione, consentono, secondo la stessa giurisprudenza
costituzionale, l’assunzione a livello statale di funzioni amministrative nelle
materie di competenza regionale, in quanto esse implicano che l’alterazione
delle competenze legislative possa avvenire solo assegnando funzioni ad organi
statali centrali, perché la stessa competenza degli organi statali periferici
smentirebbe l’esistenza di un’esigenza di esercizio unitario.
La ricorrente è del parere che,
dopo l’introduzione della competenza legislativa delle Regioni in materia di
tutela del lavoro, la legislazione statale avrebbe dovuto prevedere il
trasferimento degli uffici stessi a favore delle Regioni o, in ipotesi, degli
enti indicati dalle Regioni come titolari della competenza amministrativa in
materia. Anche se
Quanto, in particolare, alla
«vigilanza in materia... dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», cui si riferisce l’impugnato art. 1, la ricorrente ribadisce la
propria ottica circa l’estensione della materia “tutela del lavoro”, che
comprenderebbe tutta l’attività pubblicistica funzionale alla difesa della
regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, e dunque anche quella volta a
garantire il rispetto delle norme civilistiche.
Allo Stato spetta infatti
determinare i livelli essenziali e disciplinare le eventuali sanzioni civili e
penali, mentre l’attività amministrativa di vigilanza è oggetto di potestà
concorrente (con possibilità, per lo Stato, di attivare il potere sostitutivo,
in base all’art. 120 Cost., ove ne ricorrano i presupposti). D’altra parte, la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non sarebbe di per sé
una “materia”, ma un compito statale che attiene di regola a materie regionali,
come in campo sanitario, assistenziale o scolastico, sicché non esiste
un’autonoma vigilanza riguardante la “determinazione dei livelli essenziali”,
ma una funzione di vigilanza relativa alla tutela del lavoro.
L’art. 6, comma 3, analogamente,
presuppone che le funzioni ispettive afferenti la previdenza sociale siano
svolte dagli organi periferici statali e dagli organi periferici degli enti
previdenziali.
Benché in questo caso la materia
“vigilata” appartenga alla competenza statale, ad avviso della ricorrente la
norma viola comunque l’art. 118, primo comma, Cost., perché il principio di
sussidiarietà di cui alla disposizione costituzionale opera anche in relazione
alle materie statali (come già sostenuto nel ricorso contro la legge di
delega). Per le medesime ragioni sopra esposte, la connessione esistente tra
lavoro e previdenza dovrebbe risolversi, sul piano amministrativo, attraverso
l’unificazione delle funzioni in capo alle strutture degli enti autonomi,
restando allo Stato e agli enti parastatali le funzioni unitarie. Se, infatti,
esistono, nelle materie di competenza statale di cui all’art. 117, secondo
comma, Cost., settori (quali la difesa o la pubblica sicurezza) in cui per
evidenti ragioni lo Stato deve conservare un apparato direttamente e
territorialmente operativo, le stesse ragioni non esistono affatto per il
settore della vigilanza sulla previdenza sociale, nel quale sono invece
evidenti le relazioni di accessorietà all’organizzazione generale della
vigilanza in materia di tutela di lavoro, che compete alle Regioni.
2.3.–– Quanto agli artt. 2, 3,
commi da
2.3.1.–– In particolare, l’art. 2
prevede l’istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle attività ispettive. Tenuto conto delle altre norme del
decreto, tale disposizione prevede un’attività di coordinamento e direzione
dell’attività di vigilanza svolta dagli organi periferici dello Stato e degli
enti previdenziali, sicché la sua illegittimità sarebbe conseguente a quella
delle norme che mantengono le funzioni di quegli organi. Peraltro, poiché
richiama genericamente i «soggetti che effettuano vigilanza», l’art. 2 potrebbe
essere riferito anche ad organi regionali o degli enti autonomi, ove fossero
accolte le censure di cui sopra: in questo caso, esso sarebbe illegittimo
perché, nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., non è
più ammesso un potere amministrativo statale di indirizzo e coordinamento. In
subordine, ove si ravvisassero esigenze di coordinamento fondate sul principio
di sussidiarietà, l’art. 2 sarebbe in ogni caso illegittimo per violazione del
principio di leale collaborazione, perché non si prevede l’intesa della
Conferenza Stato-Regioni per l’esercizio della funzione di coordinamento.
2.3.2.–– Quanto all’art. 3, che
prevede e regola il funzionamento di un altro organo, ossia
In relazione all’art. 3, comma 4,
la gestione della «banca dati» può effettivamente considerarsi una funzione
unitaria in materia regionale, ma il comma 4, prima parte, risulta illegittimo
perché non prevede 1’intesa con
Viene poi eccepito un particolare
profilo di illegittimità dell’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede fra i
membri della Commissione il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie
locali. Si tratta di una figura inedita all’interno del nostro ordinamento
giuridico, che dovrebbe svolgere una funzione di coordinamento in materia
regionale (tutela della salute). La legge delega, tuttavia, non attribuiva al
Governo il potere di creare un tale organo in una materia (quella sanitaria)
che, oltretutto, non è oggetto della disciplina in questione. L’art. 3, comma
2, dunque, prevede un organo statale con funzioni di coordinamento di enti
pararegionali, con conseguente violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma,
della Costituzione.
2.3.3.–– Specifiche censure vengono
poi rivolte contro l’art. 4 del decreto n. 124, che prevede un’attività di
coordinamento a livello regionale, ad opera delle direzioni regionali del
lavoro (comma 1) e delle commissioni regionali di coordinamento dell’attività
di vigilanza (comma 2). Esso sarebbe affetto da illegittimità “derivata” se il
coordinamento concerne organi statali o parastatali; se esso riguarda organi
non statali, l’illegittimità sarebbe ancora più evidente che nel caso degli
artt. 2 e 3, perché qui manca addirittura il carattere unitario della funzione.
Nelle materie regionali spetta alla legge regionale sia allocare le funzioni di
concreta vigilanza sia allocare le funzioni di coordinamento. In subordine,
l’art. 4, commi l e 2, sarebbe illegittimo per mancata previsione di un’intesa
con
Anche la previsione, nel comma 3,
del Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, sarebbe illegittima
per i medesimi motivi esposti a proposito del Coordinatore nazionale delle
aziende sanitarie locali, ed inoltre per ragioni corrispondenti a quelle appena
esposte sul generale coordinamento regionale.
Il comma 5 prevede un’attività
informativa della Commissione regionale, funzionale all’esercizio del potere di
direttiva del Ministro del lavoro: per l’illegittimità di questa norma la
ricorrente rinvia a quanto detto in relazione all’art. 2, commi 2 e 3.
2.3.4.–– Il ricorso passa a questo
punto alle censure relativo all’art. 5, il quale si occupa del Coordinamento
provinciale dell’attività di vigilanza.
Il comma 1 di tale norma violerebbe
gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., per le stesse
ragioni esposte in relazione all’art. 4, commi 1 e 2, ulteriormente aggravate
dal carattere provinciale del coordinamento. Quanto ai commi 2 e 3, che
affidano funzioni amministrative nella materia della tutela del lavoro ai CLES
(Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso), – previsti dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre
2002, n. 266, organi locali da ritenersi statali in virtù della loro
composizione e dei poteri di nomina affidati al prefetto – gli stessi
violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione.
2.4.–– In riferimento all’art. 7,
che indica i vari compiti del personale ispettivo, il ricorso ne sostiene
l’illegittimità in quanto norma collegata con l’art. 6, comma 1; d’altra parte,
se pure si giustificasse una funzione statale in materia regionale, sarebbe
necessaria un’intesa con
2.5.–– Viene poi censurato anche
l’art. 8 del decreto n. 124, il quale disciplina le attività di prevenzione e
promozione.
Tale norma regola nei primi due
commi attività che rientrerebbero nella materia “tutela del lavoro” e,
assegnando funzioni amministrative ad organi statali periferici, andrebbe a
violare gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., mentre
il comma 3 sembra attenere più alla formazione che alla tutela del lavoro, così
da ricadere in una materia di potestà regionale piena, con conseguente
violazione anche dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Anche l’art.
8, comma 4, che disciplina l’attività dei soggetti abilitati alla
certificazione dei rapporti di lavoro, rientrerebbe nella materia “tutela del
lavoro” e, attribuendo funzioni amministrative ad organi statali periferici,
violerebbe gli anzidetti parametri costituzionali, senza che possa apparire
giustificato il potere ministeriale di direttiva, non essendo più ammessa la
funzione di indirizzo e coordinamento; né, d’altra parte, è previsto alcun
coinvolgimento delle Regioni nell’elaborazione di tali direttive ministeriali.
Il comma 5 dell’art. 8 affida le attività previste dai primi tre commi agli
enti previdenziali, così ricadendo nell’ambito delle censure già prospettate.
2.6.–– In relazione all’art. 10 del
decreto impugnato, che si occupa di razionalizzazione e coordinamento
dell’attività ispettiva istituendo, fra l’altro, una banca dati telematica
nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la ricorrente non contesta l’esistenza di una banca dati centrale, ma sostiene
che, qualora risultasse fondata la questione relativa alla competenza regionale
in tema di vigilanza, la banca dati dovrebbe essere considerata accessibile
anche dalle Regioni (anzi, sarebbe paradossale che l’ente costituzionalmente
competente in materia di tutela del lavoro non possa accedere alla banca dati
centrale). Illegittimo sarebbe pure, per violazione del principio di leale
collaborazione, l’ultimo periodo del comma
Ugualmente illegittimi sarebbero i
commi 3 e 4 dell’art. 10, il primo dei quali attribuisce funzioni
amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro, mentre il comma
4 stabilisce l’adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli
illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza
e assistenza obbligatoria, modello adottato con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. L’illegittimità di queste norme sarebbe collegata a quella delle norme
attributive delle funzioni di vigilanza e, comunque, deriverebbe dalla mancanza
di un’intesa con
2.7.–– L’art. 11, commi 1, 4,
secondo periodo, 5 e 6, attribuisce competenze in materia di conciliazione
amministrativa ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro.
L’illegittimità di dette norme sarebbe “derivata”, nel senso che essa consegue
a quella delle norme che mantengono agli organi statali periferici la
competenza in materia di vigilanza, né si potrebbe affermare la spettanza allo
Stato della competenza a svolgere la conciliazione amministrativa anche nel
caso in cui la vigilanza fosse attribuita alle Regioni; sul punto, la
ricorrente richiama quanto sostenuto nel ricorso n. 43 del
2.8.–– L’art. 12, commi 1, 2, primo
periodo, 3 e 4, che assegna funzioni amministrative (diffida e tentativo di
conciliazione) alle direzioni provinciali del lavoro a tutela dei crediti
patrimoniali dei lavoratori, viene censurato in quanto assegna ad un organo
statale periferico una funzione amministrativa regolandola nel dettaglio, in
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione.
2.9.–– La norma dell’art. 14, che
riguarda l’esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo, è
ritenuta illegittima, quanto alla prima frase del comma 2, per ragioni
conseguenti a quelle relative alle norme che mantengono la competenza sulla
vigilanza al personale statale. Qualora il “personale ispettivo” non fosse
statale, detta norma sarebbe illegittima in quanto assegna ad un organo statale
periferico la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia
regionale.
2.10.–– Analoghe censure vengono
rivolte contro l’art. 15, comma 1, primo periodo, in materia di prescrizione
obbligatoria da parte del personale ispettivo, ritenuto illegittimo perché
presuppone e conferma la competenza degli organi statali periferici sulla
vigilanza in materia di lavoro.
2.11.–– I commi 1 e 2 dell’art. 16
prevedono, rispettivamente, la possibilità di un ricorso amministrativo avanti
alle direzioni regionali del lavoro contro le ordinanze delle direzioni
provinciali e la procedura relativa, ed anche in questo caso l’illegittimità
conseguirebbe a quella delle norme attributive delle funzioni di vigilanza alle
direzioni provinciali.
2.12.–– Analoghe censure vengono
rivolte nel ricorso contro i commi 1 e 2 dell’art. 17, che istituisce il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro e ne regola le funzioni decisorie
sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle
direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli
istituti previdenziali e assicurativi; tali norme sarebbero illegittime perché
mantengono e assegnano funzioni amministrative ad organi statali periferici
nella materia della tutela del lavoro, di competenza regionale.
2.13.–– L’art. 18, che si occupa
della formazione del personale ispettivo, statale e parastatale, sarebbe
affetto da illegittimità “derivata” dall’illegittimità delle norme che
mantengono la competenza degli organi periferici statali. La prima parte della norma
potrebbe anche essere riferita a personale ispettivo regionale, ma essa sarebbe
pur sempre illegittima perché interviene in materia di competenza regionale
piena (formazione professionale), in violazione dell’art. 117, quarto comma,
della Costituzione.
3.1.— Con ricorso notificato il 12
luglio 2004 e depositato il successivo 15 luglio (n. 69 del 2004)
Oltre a premettere considerazioni
di carattere generale analoghe a quelle del ricorso n. 68 del 2004, la
ricorrente rivendica una competenza propria in tema di funzioni ispettive relative
alla previdenza sociale e al lavoro (già conferite a titolo di delega), fondata
sull’art. 117, terzo comma, Cost., in connessione con l’art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001.
Le disposizioni statutarie sono
state attuate, in particolare, con il d.P.R. 26
gennaio 1980, n. 197, al fine di realizzare un organico sistema di ispezione
del lavoro nelle Province di Trento e di Bolzano (art. 3, primo comma),
delegando alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative dello Stato
decentrate a livello locale, relative alla vigilanza e tutela del lavoro, che
già non spettassero alle province a titolo proprio (art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 ed art. 3, primo comma,
numero 12, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché
l’esercizio delle funzioni svolte dall’Ispettorato del lavoro quanto alla
vigilanza sull’applicazione delle norme relative alla previdenza ed alle
assicurazioni sociali (art. 3, primo comma, del d.P.R.
n. 197 del 1980, ed art. 3, primo comma, n. 11, del d.P.R.
n. 474 del 1975).
Conseguentemente, l’art. 4 del d.P.R. n. 197 del
Nella materia del lavoro, poi, in
base all’art. 9-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, è stato delegato alle
medesime Province autonome «l’esercizio delle funzioni amministrative
attribuite all’ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali
per l’impiego ricadenti nei rispettivi territori». Già prima del 2001, dunque,
le Province autonome avevano una vasta serie di competenze amministrative nella
materia della tutela del lavoro, conferite con delega (che, peraltro, aveva
chiaro e riconosciuto carattere organico). Coerentemente con il titolo della attribuzione,
invece, il potere legislativo aveva carattere limitato.
Tuttavia, il riparto di competenze
è stato innovato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha
conferito alle Regioni ordinarie potestà legislativa concorrente in materia di
tutela e sicurezza del lavoro, sicché per tale profilo il nuovo assetto è
applicabile anche alla Provincia autonoma ricorrente in quanto stabilisce un
grado maggiore di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 10 della legge
costituzionale ora citata.
Anche se, con specifico riferimento
alle competenze provinciali, l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
impugnato contiene una clausola di salvaguardia: essa si riferisce, a parere
della ricorrente, alle sole competenze derivanti dallo statuto e dalle relative
norme d’attuazione, ovverosia alla delega di competenze prevista dalle citate
norme d’attuazione, senza estendersi alle nuove competenze in materia di tutela
e sicurezza del lavoro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., attribuite alle
Province autonome al pari delle Regioni ordinarie.
In sostanza l’effetto del decreto
legislativo n. 124 del 2004 sarebbe quello di mantenere la situazione attuale
nella quale
3.2.–– Il ricorso passa quindi ad
illustrare la censura dell’art. 1, comma 1, negli stessi termini di cui al
precedente atto introduttivo, ribadendo altresì l’illegittimità costituzionale
degli artt. 5, commi 2 e 3; 7; 8, commi da
Quanto all’art. 5, commi 2 e 3, che
attribuisce funzioni amministrative ai CLES, la ricorrente precisa di aver
impugnato dinanzi alla Corte le norme del decreto-legge n. 210 del 2002 con
ricorso n. 9 del 2003.
3.3.––
Gli artt. 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4,
seconda parte; 4; 5, comma 1 e 10, comma 4 assegnano funzioni di coordinamento
a strutture statali di vario tipo. La legittimità di queste norme risulta
collegata a quella degli artt. 1 e 6: se queste disposizioni sono illegittime,
anche le norme che disciplinano il coordinamento delle funzioni oggetto degli
artt. 1 e 6 risultano affette da illegittimità “derivata”. Tali norme, non
menzionando espressamente gli organi statali come destinatari del
coordinamento, potrebbero essere riferite anche ad organi regionali e
provinciali dotati di competenza propria in materia di vigilanza (qualora
In subordine, ove si ravvisassero
esigenze di coordinamento fondate sul principio di sussidiarietà, le norme
sopra citate sarebbero in ogni caso illegittime per violazione del principio di
leale collaborazione, perché non si prevede l’intesa della Conferenza
Stato-Regioni (negli artt. 2 e 3) o della singola Regione o Provincia (negli
artt. 4 e 5) per l’esercizio della funzione di coordinamento. Poiché, inoltre,
gli artt. 4 e 5 prevedono un coordinamento regionale e provinciale, se esso
riguarda organi non statali l’illegittimità è ancora più evidente che nel caso
degli artt. 2 e 3, perché qui manca addirittura il carattere unitario della
funzione.
Quanto all’art. 3, comma 4, prima
parte, esso risulta illegittimo perché non prevede l’intesa con
Infine, un particolare profilo di
illegittimità (analogo a quello sopra prospettato) riguarda l’art. 3, comma 2,
e l’art. 4, comma 3. Essi, infatti, prevedono fra i membri della commissione
centrale e delle commissioni regionali di coordinamento, rispettivamente, il
Coordinatore nazionale ed il Coordinatore regionale delle aziende sanitarie
locali. Si tratta di figure inedite per il nostro ordinamento giuridico, che
dovrebbero svolgere una funzione di coordinamento in materia provinciale
(tutela della salute). La legge delega, tuttavia, non attribuiva al Governo il
potere di creare tali organi, in materia (quella sanitaria) che oltretutto non
è oggetto della disciplina in questione. L’art. 3, comma 2, e l’art. 4, comma
3, dunque, prevedono al di fuori della delega organi statali con funzioni di
coordinamento di enti paraprovinciali, con conseguente violazione degli artt.
76 ,117, terzo comma, e 118 della Costituzione.
3.4.––
Questa disposizione risulta
illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, poiché nella Provincia di
Trento le funzioni degli organi statali periferici sono esercitate dalla
Provincia, essa potrebbe essere intesa nel senso di attribuire alla Provincia
il compito di inoltrare i quesiti al Ministero: ma, dato il mutamento del
titolo costituzionale di competenza della Provincia in materia di tutela del
lavoro, non tocca alla legge statale di definire i compiti della Provincia
stessa, ovvero di assegnarle un ruolo meramente ausiliario allo svolgimento di
una funzione ministeriale. Inoltre, l’art. 9 presuppone che esistano «normative
di competenza del Ministero del lavoro», mentre in questa materia lo Stato può
solo dettare, con legge, principi; la norma, infine, imponendo l’inoltro
esclusivamente in via telematica, risulta di estremo dettaglio e lesiva
dell’autonomia organizzativa della Provincia.
3.5.–– Si censura, poi, l’art. 10,
comma 1, del decreto, ove viene regolata, tra l’altro, la banca dati telematica
che raccoglie le informazioni sui datori di lavoro ispezionati.
3.6.–– L’art. 11, commi 1 e 6, è
censurato con gli stessi argomenti utilizzati nel ricorso n. 68.
Gli artt. 7, 11, 12, 13 e 14
appaiono poi illegittimi alla ricorrente anzitutto in quanto pretendono di
applicarsi direttamente alla medesima, in violazione dell’art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Inoltre l’art. 7, lettere e) e f);
l’art. 11, commi 2, 4, 5 e 6; l’art. 12, commi 2 e 3; l’art. 13, commi 2 e 3, e
1’art. 14, comma 2, risultano eccessivamente di dettaglio, mentre l’art. 11,
comma 3, e l’art. 12, comma 2, ultimo periodo, apportano una grave ed
irragionevole deroga ad un fondamentale principio di tutela del lavoratore
(art. 2113 cod. civ.), con conseguente pregiudizio del ruolo costituzionale
della Provincia nella materia della tutela del lavoro.
3.7.–– L’art. 18 è censurato
nell’ottica già espressa; peraltro la ricorrente, utilizzando (sia pure in
regime di delega) il proprio personale, ritiene che la disposizione possa
essere intesa come non riferentesi ad essa,
considerando sia la propria potestà primaria in materia di formazione
professionale che la garanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266. L’impugnazione ha carattere cautelativo, per l’ipotesi in
cui si ritenga la disposizione applicabile anche alla formazione del personale
provinciale.
3.8.–– In conclusione, la
ricorrente impugna l’intero provvedimento legislativo per mancata
sottoposizione del relativo schema alla Conferenza Stato-Regioni; a suo dire,
infatti, un conto è che il Parlamento disattenda l’impegno preso dal Governo in
sede di Conferenza, un altro è che il Governo ometta totalmente di coinvolgere
le Regioni al momento di adottare un decreto legislativo in materia di
competenza regionale, poiché la consultazione necessaria della Conferenza,
espressamente prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997, costituisce
attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, che
risulterebbe in questo caso vulnerato.
4. — In tutti i giudizi ora
menzionati, sia quelli rivolti contro la legge delega n. 30 del 2003 sia quelli
rivolti contro il d.lgs. n. 124 del 2004, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha sostenuto la non fondatezza di tutte le questioni, osservando in
particolare come l’organizzazione dell’attività amministrativa volta a
contrastare il lavoro sommerso e irregolare, cui ha specifico riguardo l’art. 1
dell’impugnato decreto legislativo, esuli dai compiti di “tutela e sicurezza
del lavoro” considerati nell’art. 117, terzo comma, Cost., riferiti alle
modalità amministrative e materiali di svolgimento del lavoro, alle misure
antinfortunistiche ed agli aspetti della sanità e sicurezza del luogo di
lavoro.
Inoltre la posizione sociale del
lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e
previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi
rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art.
117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o).
La relativa disciplina è dunque
attribuita alla potestà esclusiva dello Stato, né potrebbe essere altrimenti
per l’evidenza dell’imprescindibile esigenza unitaria (a salvaguardia della par condicio degli operatori economici
nell’esercizio dell’impresa, oltre che a tutela dei diritti dei lavoratori).
In particolare, l’azione di
contrasto del lavoro sommerso e irregolare, espressione con la quale viene
indicato il complesso delle misure di diversa natura, anche fiscale e
previdenziale, incidenti sul piano generale dell’economia nel quadro di un suo
rilancio (con riflessi anche sulla tutela della concorrenza di cui all’art.
117, secondo comma, lettera e,
Cost.), non può che svolgersi al livello di governo superiore, perché ne sia
assicurata l’efficacia.
Il contesto in cui le relative
previsioni si inseriscono riguarda la politica generale del Governo, che
esclude la configurabilità di ogni differenziazione di valutazioni di eventuali
interessi ed esigenze locali.
In ogni caso l’Avvocatura osserva
che una competenza concorrente della Regione, nei limiti in cui possa
configurarsi, è rispettata ove le siano lasciati adeguati spazi di autonomia.
Nella specie va esclusa qualsiasi illegittima compressione di tale autonomia,
il che renderebbe anche ragione dell’inattendibilità delle censure riferite
all’art. 118 della Costituzione.
L’inesistenza di un apparato
regionale idoneo, dimostrata dalla stessa pretesa della Regione (non sorretta
da alcun obbligo costituzionale) di vedersi trasferire organi statali, di per
sé giustificherebbe, comunque, per un’esigenza di continuità istituzionale e
secondo il principio di sussidiarietà, l’affidamento di funzioni agli organi
statali.
Inattendibile sarebbe l’assunto,
che non trova riscontro nell’assetto costituzionale delle rispettive
competenze, secondo il quale ogni qual volta lo Stato decidesse di affidare ad
un suo organo periferico una funzione amministrativa, ciò sarebbe significativo
dell’assenza di esigenze unitarie idonee a legittimare l’allocazione di tali
funzioni in capo allo stesso Stato e della violazione, quindi, dell’art. 118
della Costituzione.
Una funzione amministrativa,
legittimamente attribuita allo Stato in base ai principi di cui all’art. 118
Cost., ben può essere svolta da organi periferici di questo, ramificati
sull’intero territorio, secondo un’azione coordinata ed omogenea a salvaguardia
di interessi unitari.
Il decreto legislativo prevede
inoltre che lo Stato, al fine di razionalizzare gli interventi sull’intero
territorio, disponga di una banca dati telematica la cui gestione trova
fondamento anche nell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Legittimamente è prevista la
competenza dell’amministrazione statale per la definizione del modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti.
Inammissibile, ancor prima che
infondata, è la denunzia di eccesso di delega riferita alla previsione di un
coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, che non tocca le
prerogative regionali.
Non sarebbe, infine, invocato in
modo pertinente il principio di leale collaborazione. La materia in discorso,
che non si identifica con quella della tutela e sicurezza del lavoro, rientra
nella competenza statale. Né le ricorrenti hanno mai segnalato la ritenuta
necessità di un loro coinvolgimento in qualsivoglia forma nel procedimento
preordinato all’emanazione del decreto impugnato.
Quanto alla Provincia autonoma,
nulla è cambiato in ordine alle funzioni già esercitate dalla stessa e nessuna
incidenza sulla configurazione delle funzioni delegate che interessi
Considerato
in diritto
1.— Come risulta dalla esposizione in fatto, dopo che numerose
questioni relative a disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),
sono state decise con la sentenza n. 50 del
2005, devono essere ora scrutinate le questioni di legittimità
costituzionale concernenti l’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e l’art. 8 della suindicata legge, nonché alcune
norme del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), emesso in esecuzione
della delega di cui al citato art. 8.
Le
disposizioni della legge n. 30 del 2003, oggetto della disposta separazione
dalle altre, sono censurate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna,
Basilicata nonché dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento agli artt.
76, 117, 118 della Costituzione, in quanto si assume che esse contengano norme,
in materia di competenza legislativa ripartita, e cioè concernenti la tutela e
la sicurezza del lavoro, non costituenti principi fondamentali, ma prima ancora
perché lo strumento della delega non può essere usato per determinare questi
ultimi.
Il decreto
legislativo n. 124 del 2004 è impugnato soltanto dalla Regione Emilia-Romagna e
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
l’art. 3, comma 2, e l’art. 4, comma 3, sono stati censurati anche per
contrasto con l’art. 76 della Costituzione.
2.— Deve
essere disposta la riunione dei ricorsi per quanto riguarda le censure contro
le suindicate norme della legge di delega n. 30 del 2003, nonché dei ricorsi
della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento contro il
decreto delegato n. 124 del
In via
preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso della Regione
Toscana per genericità della deliberazione della Giunta regionale di
autorizzazione alla proposizione del ricorso, ribadendo
quanto già detto con la sentenza n. 50 del
2005 riguardo all’impugnazione concernente le altre disposizioni della
stessa legge n. 30 del 2003. Si osserva infatti a tal proposito che il rilievo
della inammissibilità è logicamente prioritario rispetto a quello della
intervenuta cessazione della materia del contendere, asserita dalla Regione.
3.— In via
generale deve essere affermata anche in questo caso, confermando quanto già
osservato con la sentenza
n. 50 del 2005, l’infondatezza della censura riguardante l’illegittimità
dello strumento della delega per la determinazione di
principi fondamentali. Infatti principi e criteri direttivi, concernenti i
limiti della delega legislativa, e principi fondamentali di una materia
svolgono funzioni diverse come diverse sono le loro caratteristiche. Non è
pertanto lo strumento della delegazione ad essere
illegittimo ma possono esserlo in concreto i modi in cui essa viene disposta e
attuata (cfr. sentenze
n. 359 del 1993, n. 280 del 2004,
n. 50 e n. 270 del 2005).
4.— Prima di procedere alla
disamina delle singole censure, occorre prendere in esame la tesi di fondo
sostenuta da tutte le ricorrenti per affermare l’illegittimità costituzionale
delle suindicate disposizioni della legge di delegazione, nonché soltanto dalla
Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento l’illegittimità di
disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 2004.
Il comma 2,
lettera d), prima parte, dell’art. 1
della legge n. 30 del 2003 enuncia tra i principi e criteri direttivi della
delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello
Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di
lavoro».
L’art. 8
della stessa legge, intitolato «Delega al
Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro», è così formulato:
«1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di
tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare,
nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza
sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede
conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla
prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo
minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche
valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei
destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione
di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie
individuali;
c) ridefinizione dell’istituto della prescrizione e
diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in
sede pubblica;
f) riorganizzazione dell’attività
ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di
previdenza sociale e di lavoro con l’istituzione di una direzione generale con
compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai fini dell’esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo
altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore
del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di
tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali,
con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni
regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla
direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi
3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L’attuazione della delega di cui al presente articolo non
deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».
Le
ricorrenti sostengono che la vigilanza è un’attività avente caratteristiche
proprie rispetto all’oggetto su cui si esercita, tali da non essere da questo
connotata in modo determinante. Secondo le ricorrenti la vigilanza sul lavoro e
le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una modalità di esercizio –
rientrano comunque nella materia “tutela del lavoro” di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost., quale che sia lo specifico oggetto su cui vertono. Solo dopo che
siano stati accertati irregolarità o anche inadempimenti, potranno insorgere
problemi riguardanti la competenza legislativa e la allocazione delle funzioni
amministrative relative ai provvedimenti conseguenti agli esiti delle attività
di vigilanza. Le sanzioni prettamente civilistiche, quali la nullità o
l’annullabilità di un negozio, o quelle penali, rientreranno nella sfera di
competenza statale, mentre tutto ciò che si esaurisce sul piano esclusivamente
amministrativo farà parte delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e delle
Province autonome. Le norme impugnate della legge di delegazione e quelle del
decreto delegato che riguardano organi amministrativi e la loro attività
sarebbero illegittime per violazione delle suindicate attribuzioni; in
particolare sarebbero dotate di un alto tasso di illegittimità quelle norme che
regolano l’attività di vigilanza e le ispezioni in sede locale ad opera di
amministrazioni statali locali. Costituirebbe un profilo di illegittimità di
tutta la normativa impugnata il non aver disposto il trasferimento alle Regioni
delle strutture materiali e del personale impiegati in sede locale nella
vigilanza.
5.— La tesi
non può essere accolta.
E’
principio ripetutamente affermato da questa Corte che la regolamentazione
delle sanzioni spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la
disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile
(v., per tutte,
sentenze n. 60 del 1993, n. 28 del 1996, n. 361 del 2003
e n. 12 del 2004).
La
regolamentazione delle sanzioni è finalizzata al rispetto di una normativa
dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria
connotazione.
La
vigilanza, a sua volta, spesso è la fonte dell’individuazione di fattispecie
sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non
sanzionatori diretti comunque ad assicurare il rispetto di una determinata
disciplina; anch’essa dunque è strumentale rispetto a quest’ultima. Ne discende
che non è possibile determinare la competenza a regolare un’attività di
vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si
riferisce.
D’altro canto, questa Corte ha già
affermato che «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla
materia tutela e sicurezza del lavoro» – sul quale non
si è quindi pronunciata – è indubitabile che, mentre vi rientra certamente la
disciplina del collocamento ed in genere dei servizi per l’impiego, altrettanto
certamente non vi e compresa la normazione dei
rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore, che fa parte invece
dell’ordinamento civile (v. sentenza n. 50 del 2005, paragrafi 4,
5 e 6 del Considerato in diritto,
nonché sentenze n. 359 del 2003 e n. 234 del 2005).
Va aggiunto che la “previdenza
sociale”, espressamente inclusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost., è
materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Va sottolineato, infine, che la
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione
2001) all’art. 3, recante la rubrica Riassetto
normativo in materia di sicurezza del lavoro, contiene la delega al Governo
per l’adozione di uno o più decreti legislativi «per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento,
armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l’adeguamento
alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche
ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed
organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole
imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle
macchine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e
l’autocertificazione;
d) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali
a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di
responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all’interno dell’impresa
e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di
lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla
programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i
compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e
sanzionatori;
e) promozione dell’informazione e della formazione
preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività
dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con
particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti
chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati
pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai
rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a
tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il
datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del
relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie
contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di
buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e
di tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze
istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio
nazionale nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della
Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata
informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per
l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per
i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza,
all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori».
Le indicate
disposizioni della legge n. 229 del 2003, anche se la delega non ha avuto
attuazione, valgono come ulteriore criterio di identificazione e delimitazione
delle deleghe oggetto del presente scrutinio di legittimità costituzionale;
queste certamente non si riferiscono alla tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
Sulla base delle considerazioni
esposte possono essere risolte le questioni concernenti le disposizioni della
legge n. 30 del 2003.
L’art. 1,
comma 2, lettera d), prima parte, va
interpretato nel contesto normativo in cui è inserito. Letteralmente esso è
formulato come contenente un principio o criterio direttivo della delega di cui
al comma 1 dello stesso articolo; delega, come già
ritenuto con la citata sentenza n. 50,
concernente la disciplina di materie rientranti nella “tutela e sicurezza” del
lavoro. L’espressione «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro», nonostante la sua formulazione
letterale, deve essere letta come riferentesi alla
materia oggetto della delega e quindi a materia rientrante nella tutela del
lavoro. Non si spiegherebbe altrimenti la collocazione della disposizione
all’interno di un articolo che riguarda la delega in materia di collocamento ed
in genere di servizi per l’impiego, quando poi l’art. 8 contiene la delega alla
riforma e razionalizzazione delle ispezioni in materia di lavoro.
Tutto ciò
premesso, le censure concernenti l’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, non sono fondate nei
sensi e nei limiti che si vanno a precisare.
L’allocazione
delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta
allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato e ribadito (v. sentenze n. 13 del
2004 e n. 50
del 2005), vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere
interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti. Tali considerazioni comportano che
le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni
vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria
disciplina, così come ritenuto con la sentenza n. 50 del
2005 riguardo alla disposizione sub e)
del medesimo comma e numero dell’art. 1. Si deve
soggiungere che in quelle Regioni e Province autonome in cui ciò è già avvenuto
– come nel caso della Provincia di Trento – anche se per effetto di deleghe
statali, la disposizione ha la valenza di indicare il nuovo titolo di
legittimazione spettante alle Regioni e Province autonome loro attribuito con
le modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001, esteso a
queste ultime ed alle Regioni a statuto speciale in forza della norma di
maggior favore di cui all’art. 10 della citata legge.
6.— I
criteri sopra esposti riguardo alla natura dell’attività di vigilanza, e quindi
riguardo alla individuazione della legittimazione a legiferare in materia e a
organizzare ed esercitare le correlative funzioni amministrative, consentono di
risolvere anche le questioni sollevate riguardo all’art. 8.
Le deleghe
di cui al comma 1 di tale disposizione hanno ad oggetto il riassetto della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro
nonché la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede
conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
Ora, se le
ispezioni sono una modalità di esercizio della vigilanza e se questa è
connotata dal suo oggetto, si deve concludere che la disposizione concerne
materie di competenza esclusiva dello Stato.
Si aggiunge
a quanto detto che la conciliazione delle controversie individuali di lavoro
rientra nella materia della giurisdizione e delle norme processuali (cfr. sentenza n. 50 del
2005).
I principi
e criteri direttivi, fatti oggetto di censure specifiche ritualmente
introdotte, sono quelli indicati al comma 2, lettere a), f) e g), in quanto il comma 3 è stato
impugnato dalla sola Regione Toscana il cui ricorso è inammissibile.
La prima
disposizione stabilisce che il sistema delle ispezioni sia improntato «alla
prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo
minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando
l’attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della
citata disciplina».
La seconda
disposizione prevede la «riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di
lavoro, con l’istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell’esercizio
unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica
funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore del lavoro».
Nella
lettera a) si individuano, come
principi e criteri direttivi del riassetto del sistema ispettivo, la finalità
di improntarlo «alla prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina
degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico
e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale». Tale obiettivo, conclude la disposizione, va perseguito «anche
valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori».
Le funzioni
ispettive qui previste si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte
del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, che è
dettata, con carattere per lo più inderogabile, a tutela del lavoratore.
Ne deriva
l’attinenza di tali funzioni alle materie di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere l) e o), Cost., nonché, con riguardo all’esigenza unitaria implicita nelle
finalità anzidette, alla lettera m)
dello stesso comma.
Sotto la
lettera g), infine, sono indicati
come principi e criteri direttivi la «razionalizzazione degli interventi
ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali,
con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni
regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla
direzione generale di cui alla lettera f)».
Una volta fatta la precisazione che
l’espressione «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di vigilanza…» va intesa come riferentesi agli organi
di vigilanza facenti parte dell’amministrazione statale o di enti nazionali,
quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono
omogenee. Se è aderente al dettato costituzionale che le funzioni di vigilanza
e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia
del lavoro (settore dell’ordinamento civile), nonché inerenti sia pure in misura
ridotta all’ordinamento processualpenalistico siano
in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimità
costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere
siffatte funzioni.
7.— Tutto ciò che si è considerato
rispetto alle censurate disposizioni di delega si riflette anche sulle
impugnazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma
di Trento contro il decreto legislativo n. 124 del 2004, adottato in attuazione
della delega di cui all’art. 8 della legge n. 30 del 2003. Esso deve essere
interpretato tenendo conto del contenuto della norma di delegazione, così come
determinato alla stregua dei rilievi esposti; contenuto cui sono estranee,
secondo quanto si è detto, le materie del collocamento e dei servizi per
l’impiego nonché della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.— Limitando per il momento lo
scrutinio alle sole censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna, si rileva
l’infondatezza di tutte quelle che sostengono l’illegittimità di disposizioni
del decreto delegato conseguente all’illegittimità delle norme di delegazione.
E cioè, in primo luogo, le censure di cui al primo motivo del ricorso n. 68 del
2004, aventi ad oggetto l’art. 1, comma 1, primo periodo e l’art. 6, comma 1,
che la ricorrente definisce le norme centrali del decreto; censure che si
basano sull’assunto, già ritenuto non fondato, che la vigilanza e le ispezioni
rientrino sempre nella materia, di competenza ripartita, della tutela e
sicurezza del lavoro.
La prima delle disposizioni
censurate stabilisce che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni ed alle
Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare,
di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione
dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina
previdenziale».
L’art. 6, comma 1, è così
formulato: «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni
regionali e provinciali del lavoro».
La ricorrente, dopo aver svolto la
tesi principale di cui si è detto, alla quale è ispirata tutta l’impugnazione,
sostiene che in questo caso neppure può essere invocato il principio di
sussidiarietà c.d. ascendente, perché non esistono esigenze unitarie e comunque
non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.
La censure non sono fondate.
A quanto già osservato si deve
soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza
esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà
e le modalità della sua attuazione, cui accenna la ricorrente.
9.— D’altra parte, tale principio
non può essere utilmente invocato all’inverso a favore delle Regioni con
riguardo alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, primo periodo, il quale
stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale
sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS
e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria,
nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali
e contributivi».
Con il secondo motivo del ricorso –
che si riferisce alla suddetta disposizione – si sostiene che «nonostante che,
in questo caso, la materia vigilata appartenga alla competenza statale, ad
avviso della ricorrente Regione la norma viola in ogni caso l’art. 118, primo
comma, della Costituzione. Infatti, il principio di sussidiarietà di cui alla
disposizione costituzionale opera anche in relazione alle materie statali (come
già affermato nel ricorso contro la legge delega). Per ragioni corrispondenti a
quelle esposte, la connessione esistente tra lavoro e previdenza dovrebbe
risolversi, sul piano amministrativo, con l’unificazione delle funzioni in capo
alle strutture degli enti autonomi, restando allo Stato e agli enti parastatali
le funzioni “unitarie”».
Il profilo di censura non è
fondato.
Una volta accertato che si tratta
di funzioni di vigilanza su materie di competenza statale da esercitare
mediante personale e strutture statali già esistenti, non si comprendono le
ragioni – né nel ricorso esse sono specificamente indicate – che dovrebbero
rendere necessario il coinvolgimento delle Regioni.
La ricorrente non espone quali
potrebbero essere le peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non
unitarie in materia di lavoro (intesa nel senso che si è detto) e di previdenza
sociale.
10.— Le censure proposte con il
terzo motivo del ricorso della Regione Emilia-Romagna contro gli artt. 2; 3,
commi da
Le norme censurate sono le
seguenti:
«art. 2. (Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle
attività ispettive).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione
generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive
svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro,
di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione
sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: “Direzione
generale”.
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive
emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative
e svolge l’attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di
lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l’esercizio
unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l’uniformità di
comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione
esercita, ai sensi del comma 1, un’attività di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte
all’anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della
attività di vigilanza, di cui all’articolo 4, al fine di fornire al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile
all’elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.
art. 3. (Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza).
1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale
l’attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di
contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di
ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell’articolo 1, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
2.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori
degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali
degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti
istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non
regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l’ispettorato del
lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attività
di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante
generale dell’Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività
di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di
attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all’articolo 10, comma 1,
e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato
di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e
assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell’articolo 2, esercita un’attività di direzione
e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell’attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare
ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
art. 4.(Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza).
1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori
regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano
l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale,
individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione
generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni
tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti
previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti
gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i
profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo
periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione
generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la
commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.
3.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere
invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i
componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro
non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di
Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri.
5.
art. 5. (Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza).
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori
provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni
ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di
vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le
modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro
consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL
e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello
provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto
del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della
Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle
entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione
provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con
gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3,
indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle
sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante
provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione
sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva
nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di
analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del
lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di
sintesi.»
La ricorrente anzitutto denuncia la
illegittimità delle norme in quanto “derivata” da quella relativa agli artt. 1
e 6.
Poiché le censure contro questi
ultimi sono risultate non fondate, siffatto profilo di illegittimità non
sussiste.
La ricorrente censura, poi,
specificamente: a) l’affidamento a
strutture statali, quali la direzione generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le direzioni regionali e quella provinciale, di compiti di
coordinamento della vigilanza: se il coordinamento e la direzione si
riferissero anche ad organi non statali, le disposizioni sarebbero illegittime;
b) il fatto che l’istituenda
Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza relativamente
alle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sia regolata con
legge statale, la quale prevede che essa sia composta da rappresentati di
amministrazioni statali nominati da un organo dello Stato; c) l’attribuzione alla Commissione del compito di definire sia le
modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all’art. 10,
comma 1, sia le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato
di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e
assistenza obbligatoria; d) la
circostanza che anche le Commissioni regionali di coordinamento siano composte
con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale; e) l’inserimento nell’ambito della Commissione centrale del
coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali e nell’ambito di quelle
regionali del coordinatore regionale delle medesime, figure – queste dei
coordinatori – non previste dall’organizzazione sanitaria e la cui istituzione,
non compresa nella delega, costituisce intromissione nelle attribuzioni
regionali in materia di sanità; f) l’affidamento, da parte dell’art. 5,
del coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza alle direzioni
provinciali del lavoro (le quali, tra l’altro, hanno il compito di coordinare
le attività dei CLES), con conseguente attribuzione di funzioni amministrative
ad organi statali in materia di tutela del lavoro.
Le censure sub a), b), c), d)
e f) sono infondate per le
considerazioni che seguono. E’, invece, fondata la censura sub e).
Si è già detto
infatti, e va ribadito, che la vigilanza regolata dalla normativa
impugnata attiene anzitutto alle materie dell’ordinamento civile e della
previdenza sociale, ma deve essere rilevato che le attività concernenti
l’emersione del lavoro sommerso ed il contrasto al lavoro irregolare, come
questa Corte ha affermato con la sentenza n.
234 del 2005, rientrano in larga prevalenza in via diretta
nell’ordinamento civile e si riflettono in via mediata negli ordinamenti
tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato.
L’attribuzione ad organi statali
della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati
nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di
verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e
assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell’art. 2, compie attività «di direzione e
coordinamento» è in rapporto di dipendenza con l’attribuzione, in larga e
determinante prevalenza, allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza.
Occorre anche osservare che le amministrazioni su cui si esercita la direzione
ed il coordinamento sono quelle statali.
Per quanto concerne l’inclusione
dell’assistenza obbligatoria tra le materie oggetto della vigilanza, va messo
in evidenza lo stretto intreccio della medesima con la previdenza sotto i
profili contributivo e gestionale, tale da rendere irragionevole la separazione
della vigilanza su una materia da quella sull’altra. Ma si deve anche considerare
che l’assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i
diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da
assicurare su tutto il territorio nazionale, livelli essenziali indicati
espressamente sia nella norma di delegazione (art. 8, comma 2, lettera a), sia nell’art. 1 del decreto n. 124
del 2004.
Rientra, quindi, nel sistema di cui
all’art. 117 Cost. che la vigilanza sull’osservanza dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di assistenza sia attribuita allo Stato.
11.— Fondata è, invece, la censura
concernente l’inclusione nella Commissione centrale e in quelle regionali,
rispettivamente del Coordinatore nazionale e di quelli regionali delle aziende
sanitarie locali.
Le disposizioni in questione,
infatti, prevedenti organi prima non esistenti, attengono soprattutto
all’organizzazione della sanità, materia estranea alla delega e di competenza
legislativa concorrente. Esse, quindi, comportano un’illegittima intrusione
nella sfera di competenza regionale.
12.— Con il quarto motivo del
ricorso
«1. Il personale ispettivo ha compiti di: a) vigilare sull’esecuzione di tutte le
leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata
attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico di
volta in volta utilizzato; b)
vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di
lavoro; c) fornire tutti i
chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione
esso deve vigilare, anche ai sensi dell’articolo 8; d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed
assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni
professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni
esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il
personale da essi dipendente; e)
effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; f)
compiere le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative
o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
La ricorrente sostiene
l’illegittimità di tali disposizioni anzitutto come conseguenza di quella
dell’art. 6, comma 1, e poiché, come si è detto, questa norma non è viziata, il
profilo di censura non è fondato.
In via gradata,
la ricorrente osserva che, «se poi l’articolo 7 venisse riferito a ispettori
non statali (a seguito della eventuale declaratoria di illegittimità delle
disposizioni sulla competenza statale), esso sarebbe illegittimo in quanto
recante norme di dettaglio».
Anche tali critiche non sono
fondate.
Le norme si riferiscono a personale
statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali specificamente
indicati al comma 3 dell’art. 6 dello stesso decreto, nonché a quello degli
altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, cui pure si
riferisce il citato comma 3.
Esse quindi vanno lette nel senso
che il personale ispettivo è quello di enti che comunque svolgono compiti di
previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza statale.
13.— L’art. 8 del decreto, recante
la rubrica Prevenzione e promozione,
è censurato con il quinto motivo del ricorso, e il suo tenore è il seguente:
«1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in
concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la
emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su
questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al
rispetto della normativa in materia lavoristica e
previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza
sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di
cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo
istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione
della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di
maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative,
il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la
corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono a
enti, datori di lavoro e associazioni, attività d’informazione e aggiornamento,
da svolgersi a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di
apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi
preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
fornisce i criteri volti ad uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati
alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel
rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale».
La ricorrente sostiene che i primi
tre commi ed il quinto attengono alla tutela e sicurezza del lavoro ed il terzo
anche alla formazione professionale, materie nelle quali le Regioni hanno
competenza concorrente o residuale. Viene perciò denunciata la violazione degli
artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione. In subordine, la ricorrente censura il comma 3 dell’art. 8, nella
parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nella definizione
dello schema di convenzione.
Il comma 4 viene censurato in
quanto prevede, in materia di competenza ripartita, lo svolgimento di funzioni
amministrative da parte di organi statali.
Le censure contro i primi due commi
e contro il quarto ed il quinto sono infondate, quelle contro il terzo sono
fondate nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Le disposizioni dei primi due commi
e del quinto prevedono attività dirette a promuovere l’osservanza delle norme
in materia di lavoro e di previdenza, di competenza esclusiva dello Stato, con
l’utilizzazione di personale statale o di enti cui è affidata la previdenza
obbligatoria, al quale sono devoluti compiti di consulenza a favore delle
imprese e dei datori di lavoro in genere, anche mediante «indicazioni operative
sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa».
Il comma 3, pur sempre per le
finalità di cui ai primi due commi ed in relazione agli stessi complessi
normativi, prevede attività di aggiornamento e informazione da svolgere a cura
e spese di enti, datori di lavoro e associazioni mediante la stipula di
apposita convenzione.
Si tratta quindi di un’attività
riguardante le stesse materie di competenza statale di cui si è detto, ma che
per i mezzi di cui stabilisce l’utilizzazione rientra anche nella formazione e
che viene perciò a trovarsi all’incrocio di un concorso di competenze.
Tali rilievi inducono a ritenere
illegittima la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni.
Ad ovviare a
siffatta carenza e ad assicurare la realizzazione del principio di leale
collaborazione occorre prevedere che il decreto del Ministro che definisce lo
schema di convenzione sia adottato sentita
Non fondate sono le censure
relative al comma 4, il quale concerne direttive del Ministro del lavoro volte
ad uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei
rapporti di lavoro. Come già è stato ritenuto con la sentenza n.
50 del 2005, la certificazione dei rapporti di lavoro rientra nelle
materie dell’ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali,
riguardo alle quali sussistono ragioni di uniformità
tali da giustificare la regolamentazione da parte dello Stato anche di funzioni
amministrative.
14.— Dell’art. 10 del decreto n.
124 del 2004
La prima parte del comma 1
stabilisce l’istituzione, come sezione riservata della borsa continua del
lavoro di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 276 del 2003, nell’ambito delle
strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi
delle risorse del Ministero stesso, di «una banca dati telematica che raccoglie
le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni
e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie
oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo».
La disposizione prosegue stabilendo che alla banca dati hanno accesso
esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del decreto
stesso.
L’ultimo periodo – oggetto di
censura – stabilisce che «con successivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di
funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il
coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all’articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003».
Le censure sono fondate.
Occorre premettere che con la sentenza n.
50 del 2005 sono state dichiarate non fondate le censure relative alla istituzione della borsa continua del lavoro,
sul rilievo che gli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276 del 2003 assicurano
forme adeguate di coinvolgimento regionale alla gestione e utilizzazione della
borsa continua del lavoro.
La norma censurata prevede che la
banca dati riguardi tra l’altro «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche
del mercato del lavoro», materia che, come è stato già
rilevato (cfr. anche la sentenza n.
50 del 2005), rientra nella “tutela e sicurezza del lavoro”, di
competenza ripartita.
Dai rilievi esposti emerge quindi
l’illegittimità di una normativa concernente un settore (banca dati) di una più
ampia struttura (borsa continua del lavoro) che, in difformità dalle regole di
quest’ultima, esclude le Regioni. Constatazione di illegittimità che viene
rafforzata dal rilievo che si tratta di una disciplina concernente un’attività
rientrante in materia di competenza concorrente.
Poiché per la borsa continua il
legislatore ha previsto forme d’intesa, per ovviare alla carenza denunciata
dalla ricorrente la disposizione specificamente censurata dell’ultimo periodo
del comma 1 dell’art. 10 deve essere dichiarata illegittima, nella parte in cui
non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sia adottato previa intesa con
Non fondate sono invece le censure
che la ricorrente rivolge ai commi 3 e 4 dello stesso art. 10.
Essi, infatti, prevedono la
costituzione di gruppi d’intervento d’intesa con le direzioni regionali
dell’INPS e dell’INAIL e con il comando del nucleo dei carabinieri presso
l’ispettorato del lavoro per «contrastare specifici fenomeni di violazione di
norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie»,
nonché l’adozione, con decreto del Ministro, di un modello unificato di verbale
per l’accertamento degli illeciti.
Posto che, da un lato, si tratta di
attività rientranti in larga prevalenza in materie di competenza esclusiva
statale e dall’altro i verbali sono destinati a costituire fonti di prova anche
a fini sanzionatori e quindi a incidere sull’applicazione di norme processuali,
si deve concludere che la regolamentazione ad opera dello Stato non contrasta
con i parametri costituzionali evocati.
15.— La ricorrente censura il comma
1, l’ultima parte del comma 4, ed i commi 5 e 6 dell’art. 11 del decreto n. 124
del 2004, recante la rubrica Conciliazione
monocratica.
Si tratta di disposizioni che
attengono ad un istituto, quale la conciliazione, che rientra nell’ordinamento
civile ma attiene anche alla giurisdizione ed all’applicazione di norme
processuali, tutte di esclusiva competenza statale e tali da comportare la disciplina
uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò è reso palese anche dal comma 3,
non impugnato, il quale stabilisce che «in caso di accordo, al verbale
sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 2113 cod. civ.».
16.— L’art. 12 del decreto,
intitolato Diffida accertativa
per crediti patrimoniali, disciplina le attività da compiere e l’eventuale
conciliazione qualora dall’attività ispettiva emergano inadempienze degli
obblighi nascenti per i datori dal contratto di lavoro e conseguenti diritti
dei lavoratori.
Le censure che la ricorrente muove
a tali disposizioni sono infondate per le stesse ragioni affermate riguardo al
precedente articolo e cioè che si tratta di materie di competenza esclusiva
statale.
17.— L’art. 14, comma 2, prima
frase, è censurato dalla Regione perché prevede l’esecutività delle
disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di
legislazione sociale.
La ricorrente ne fa derivare
l’illegittimità dalla propria tesi di fondo secondo la quale la vigilanza
attiene comunque alla tutela del lavoro, sicché illegittima è la stessa
esistenza di organi statali con competenze locali. Dal già operato rilievo
della non accoglibilità della suindicata tesi deriva
l’infondatezza della questione.
18.— Per le stesse ragioni è
infondata la questione avente ad oggetto l’art. 15, comma 1, primo periodo, che
prevede l’accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di
legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale.
19.— Infondate sono anche le
questioni concernenti gli artt. 16, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2, aventi ad
oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le
ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Anche in questo caso
20.— L’art. 18 delinea i contenuti
dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo,
lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di
formazione e di aggiornamento.
21.— Occorre ora svolgere alcune
considerazioni sulle censure proposte dalla Provincia autonoma di Trento.
Si premette che questa prende atto
che il comma 2 dell’art. 1 del decreto n. 124 del 2004 contiene la clausola di
salvaguardia secondo la quale «sono fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione». Tuttavia
Ora, da quanto detto risulta
l’inammissibilità delle censure fondate sulle norme dello statuto e su quelle
di attuazione del medesimo, dal momento che tutte le competenze riconosciute
alle Province autonome da tali norme sono fatte salve.
In secondo luogo, la fondatezza
delle censure prospettate mediante il richiamo al citato art. 10 è da collegare
all’esito dell’esame delle censure della Regione, dal momento che
Ne consegue che sono infondate le
questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Provincia con
riguardo alle stesse norme censurate dalla Regione e che sono state ritenute
infondate sulla base delle considerazioni esposte.
22.— Soltanto
«1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti
pubblici possono inoltrare alle direzioni Provinciali del lavoro, che
provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale
sull’applicazione delle normative di competenza del ministero del lavoro e
delle politiche sociali. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al
presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie
previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via
telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata
direzione generale».
Secondo la ricorrente Provincia la
disposizione viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, Cost.,
nonché l’autonomia organizzativa della Provincia, in primo luogo «poiché in
Provincia di Trento le funzioni degli organi statali periferici sono esercitate
dalla Provincia», sicché «essa potrebbe essere intesa nel senso di attribuire
alla Provincia il compito di inoltrare i quesiti al Ministro, ma dato il
mutamento del titolo costituzionale di competenza della Provincia nella materia
“tutela del lavoro”, non tocca alla legge statale di definire i compiti della
Provincia e tantomeno di assegnare ad essa un compito meramente ausiliario allo
svolgimento di una funzione ministeriale».
Inoltre, l’art. 9 presuppone che
esistano normative di competenza del Ministero del lavoro, mentre in questa
materia lo Stato può solo dettare con legge principi fondamentali.
Infine, secondo la ricorrente, «la
norma che impone l’inoltro esclusivamente in via telematica risulta di estremo
dettaglio e lesiva dell’autonomia organizzativa della Provincia e
irragionevolmente restrittiva».
Nessuno dei profili di censura può
essere accolto.
La clausola di salvaguardia, come
riconosce la ricorrente, esclude interpretazioni ed applicazioni della
normativa che siano restrittive delle funzioni da essa già svolte.
La normativa cui si riferisce
l’interpello rientra nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia “tutela
del lavoro”, sicché, non risultando accresciute per questa via le attribuzioni
delle Regioni ordinarie, non lo sono neppure quelle delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome.
Infine, se si ha riguardo alla
parte che riceve i quesiti, la prescrizione della loro trasmissione per via
telematica attiene anche all’organizzazione delle amministrazioni dello Stato e
degli enti nazionali quali sono quelli previdenziali; ma, in ogni caso, se si
considera quanto siano divenute rilevanti ai fini organizzativi le modalità
della comunicazione, la norma non può essere definita di dettaglio.
23.— Anche l’art. 13 è impugnato
esclusivamente dalla Provincia autonoma, sia perché esso si porrebbe, nel suo
complesso, in contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, per la sua
pretesa applicabilità nel territorio della Provincia stessa, sia perché, in
particolare, i commi 2, 3 e 4 violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., in quanto contenenti norme di dettaglio nella materia della tutela del
lavoro, «con conseguente pregiudizio del ruolo costituzionale della Provincia».
Tale disposizione, secondo uno
schema già descritto dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 19
marzo 1955, n. 520, prevede la riduzione delle sanzioni amministrative se il
datore di lavoro provvede a sanare entro il prescritto termine la situazione di
inosservanza della normativa, rilevata dagli ispettori. Questo potere di
diffida, esteso agli ispettori degli enti previdenziali per le materie di loro
competenza, si traduce nell’esercizio di un’intimazione ad adempiere del tutto
strumentale alle funzioni accertative. Ne consegue
che, anche in questo caso, valgono le osservazioni dianzi svolte in merito sia
alla ricomprensione della relativa disciplina nelle
attribuzioni dello Stato e non nella materia “tutela del lavoro”, sia alla
necessità di attribuire comunque alla normativa di cui si tratta (in
applicazione della citata clausola di salvaguardia) un significato che sia tale
da escludere restrizioni rispetto alle funzioni già svolte dalla Provincia.
24.— Nell’epigrafe del ricorso
Le questioni sono pertanto
inammissibili.
25.— La censura relativa alla
previsione di cui all’art. 18 del decreto sopra illustrata, espressamente
proposta «a titolo cautelativo» dalla ricorrente Provincia, va respinta,
dovendosi escludere la riferibilità della norma al personale della Provincia
stessa, per le ragioni già illustrate.
26.— Infine deve ritenersi
infondata la questione, sollevata dalla Provincia, concernente l’intero decreto
che sarebbe illegittimo per essere stato emesso senza che sia stata sentita
Infatti, in linea di principio il
mancato parere della Conferenza non determina l’illegittimità costituzionale
del decreto (cfr. sentenza n.
196 del 2004) e in concreto, come si è detto, il decreto in larga
prevalenza attiene a materie di competenza statale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione
Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16,
commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate,
in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal
Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3,
del d.lgs. n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore
regionale delle aziende sanitarie locali»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3,
del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo
schema di convenzione sia adottato sentita
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1,
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non
prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia
adottato previa intesa con
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003,
sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione,
dalle Regioni Marche, Basilicata, Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003,
sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli
artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, ed all’art. 3, primo comma, del d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento
agli artt. 76, 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna con i ricorsi
indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 8, comma 2, lettere a), f) e g),
della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo e
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione
Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 8, comma 2, lettere f) e g), della legge n. 30 del 2003,
sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli
artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R.
n. 670 del 1972, ed all’art. 3, primo comma, del d.P.R.
n. 197 del 1980, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
decreto legislativo n. 124 del 2004 nel suo complesso, sollevata, in
riferimento al principio di leale collaborazione e all’art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124
del 2004 sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e
secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124
del 2004 sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del d.P.R.
n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del d.P.R.
n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in
riferimento all’art. 118, primo comma, della Costituzione dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento artt. 117, terzo comma,
e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, sollevate – in riferimento agli art. 117, terzo e
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del d.P.R.
n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R.
n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 – dalla Provincia autonoma di
Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevata, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione
dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed
all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma
di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004,
sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo
comma, della Costituzione, all’art. 8, n. 29), del d.P.R.
n. 670 del 1972 ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Regione
Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate,
in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della
Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 del decreto legislativo n. 124
del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e
secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione,
ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 dalla Provincia autonoma di Trento con
il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117,
terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 12, 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate,
in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della
Costituzione ed all’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento
agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento
all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all’art. 2 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 14 ottobre 2005.