SENTENZA N. 50
ANNO 2005
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, lettere a),
b), c), d), e), f),
h), l), m) e o); 2, comma 1; 3,
comma 1, lettere a), b) e
c); 5, comma 1, lettere e) e f); 7 e 8, commi 1, 2, lettere a),
f) e g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro) e degli artt. 2, comma 1, lettera e); 3, comma 2; 4; 5; 6; 12, commi 3 e
5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6; da 47 a 60 e da 70 a 74 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), promossi con due ricorsi della Regione Marche, due ricorsi della Regione
Toscana, due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, due ricorsi della Provincia
autonoma di Trento e un ricorso della Regione Basilicata notificati il 23, il
26 e il 28 aprile, il 5, il 4 e il 9 dicembre 2003, depositati in cancelleria
il 30 aprile, il 2 e il 7 maggio, l’11 e il 16 dicembre successivi ed iscritti
ai nn. 41, 42, 43, 44, 45, 92, 93, 94 e 95 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche,
Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la
Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello
Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con separati
ricorsi notificati in data 23, 26 e 28 aprile 2003 (iscritti ai numeri 41, 42,
43, 44 e 45 del registro ricorsi del 2003) le Regioni Marche, Toscana,
Emilia-Romagna e Basilicata, nonché la Provincia autonoma di Trento, hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt.
24, 76, 117 e 118 Cost., all’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto
speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e a
diverse norme di attuazione dello statuto medesimo – di numerose parti della
legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro).
I ricorsi investono,
specificamente, l’art. 1, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f), h), l),
m), o), l’art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l’art. 3, comma 1, lettere a),
b), c), l’art. 5, comma 1,
lettere e) e f), l’art. 7 e l’art. 8, comma 1, comma 2, lettere a),
f) e g) e comma 3 della legge citata.
Le Regioni e la Provincia
autonoma ricorrenti, prima di procedere ad un’analitica disamina degli
specifici motivi di censura, muovono nei confronti della normativa impugnata
alcune osservazioni critiche di portata generale.
In primo luogo, la legge n.
30 del 2003 violerebbe l’art. 76 Cost. in quanto utilizza impropriamente lo
strumento della delega legislativa per fissare principi e criteri direttivi che
dovranno essere attuati dal Governo, anziché limitarsi a dettare i principi
fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale nell’esercizio
della potestà normativa concorrente.
Ciò posto, le ricorrenti
osservano che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. attribuisce alla competenza
concorrente delle Regioni la materia della “tutela e sicurezza del lavoro”,
nella quale devono considerarsi rientranti le politiche attive del lavoro, il
mercato del lavoro, i servizi per l’impiego, le agenzie di mediazione e di
lavoro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione,
nonché l’attività di controllo e di vigilanza; quanto alla disciplina dei
servizi per l’impiego, in particolare, questa Corte ha già riconosciuto
l’esistenza della competenza regionale pur nel quadro costituzionale precedente, caratterizzato da un maggiore
centralismo e da un minore rilievo delle autonomie locali (v. sentenza n. 74 del
2001). A questa competenza va poi aggiunta quella esclusiva in materia di
“istruzione e formazione professionale”, riguardante i contratti di formazione
e lavoro e l’apprendistato, di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione.
La legge impugnata, invece,
pur affermando, in linea di principio, il rispetto delle autonomie regionali
come delineate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, detta, nelle menzionate materie oggetto di competenza concorrente
ed esclusiva, norme che non si limitano a prevedere principi e criteri
direttivi per il legislatore regionale (da intendere secondo la ricostruzione
operata dalla sentenza
n. 482 del 1995 di questa Corte), poiché in effetti ne restringono
indebitamente il potere legislativo e regolamentare. In tal modo la legge n. 30
del 2003, oltre a violare i principi posti dall’art. 117, secondo e terzo
comma, Cost. in tema di riparto di competenze, risulterebbe anche lesiva della
riserva della funzione regolamentare e della funzione amministrativa, nelle
materie di loro competenza legislativa, posta in favore delle Regioni dall’art.
117, sesto comma, e dall’art. 118 della Costituzione.
Le ricorrenti non
contestano, peraltro, la competenza esclusiva dello Stato prevista, in materia
di “ordinamento civile”, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la quale giustifica la
disciplina di principio relativa ai rapporti interprivati che si instaurano
nell’ambito della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro; rilevano,
però, che la legge in questione è tale, in concreto, da interferire in modo
illegittimo con la citata competenza residuale delle Regioni in materia di
“istruzione e formazione professionale”.
2.— Fatte queste premesse, i
ricorsi introduttivi passano al merito delle singole censure, cominciando
dall’art. 1 della legge impugnata.
Riguardo
alla delega generale contenuta nel comma 1 per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per
l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella
somministrazione di lavoro, i ricorsi delle Regioni Marche e Toscana
ribadiscono la censura sull’uso non corretto dello strumento della delega
legislativa; trattandosi di materia di competenza concorrente, infatti, lo
Stato dovrebbe porre solo i principi fondamentali e non i principi e criteri
direttivi destinati poi ad ulteriore esplicitazione in sede di decreti
delegati.
Assai numerose sono le censure
nei confronti dell’art. 1, comma 2, della legge impugnata, che violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost. sotto svariati profili.
Le Regioni Marche e Toscana
lamentano, innanzitutto, che il contenuto normativo delle lettere a) e b),
punti 2 e 3 – concernenti lo snellimento e la semplificazione delle procedure
di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, la modernizzazione e
razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico con previsione del
relativo nuovo apparato sanzionatorio, il sostegno e lo sviluppo del lavoro dei
giovani e delle donne ed il reinserimento dei lavoratori anziani – avrebbe
dovuto essere dettato dalle Regioni, in quanto rientrante nella loro competenza
concorrente in materia di tutela del lavoro e di politiche attive del lavoro
(si richiama, in proposito, la sentenza n. 282 del
2002 di questa Corte).
L’art. 1, comma 2, lettera b), numero 4, invece, che prevede il
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo del lavoro, viene ritenuto
illegittimo dalle Regioni Emilia-Romagna e Basilicata in quanto la disciplina e
la gestione di un sistema informativo sarebbero da ritenere parte integrante
della materia “tutela del lavoro”; mentre, infatti, il coordinamento dei dati
dell’amministrazione regionale e locale potrebbe rientrare nell’ambito della
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), la diretta conduzione di tale
sistema violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., poiché mantiene un accentramento
che dimentica le competenze regionali ed il principio di sussidiarietà.
Censure largamente coincidenti vengono rivolte, nei
ricorsi delle Regioni Marche, Emilia-Romagna, Basilicata e della Provincia di
Trento, nei confronti dell’art. 1, comma 2, lettera c) – riguardante il mantenimento da parte dello Stato delle
funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro – poiché ritenuto in contrasto con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione. Si osserva, infatti, che, siccome qui si tratta di funzioni amministrative,
non ha pregio richiamare la competenza esclusiva dello Stato in materia di
“giurisdizione e norme processuali” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost.; lo Stato può dettare i
principi fondamentali in tema di conciliazione amministrativa come fase
preliminare rispetto al contenzioso giudiziario, ma non può dettare una
disciplina esaustiva della materia medesima, che rientra nella “tutela del
lavoro”. In tal modo, inoltre, la legge impugnata mantiene la gestione statale
di un fenomeno che dovrebbe essere regolato localmente, con violazione anche
del principio di sussidiarietà.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera d), oggetto di impugnativa da parte di
tutti i ricorsi, le Regioni lamentano che il mantenimento in capo allo Stato
delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro ed
alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione
europea sia in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., per ragioni analoghe a
quelle in precedenza enunciate. La funzione di vigilanza, infatti, si esaurisce
o comunque rientra nella tutela del lavoro; il controllo dei flussi dei
lavoratori extracomunitari e l’autorizzazione per le attività lavorative
all’estero, se pure hanno qualche attinenza con materie di competenza esclusiva
dello Stato, quali l’immigrazione e la politica estera, tuttavia non sono tali
da poter essere interamente attratte nella competenza normativa di
quest’ultimo. In entrambi i casi si tratterebbe di materie che coinvolgono
comunque la concreta domanda di lavoro sul territorio regionale, il che impone
il rispetto delle reciproche competenze.
Le censure rivolte contro l’art.
1, comma 2, lettere c) e d), sono estese, per le stesse ragioni
ora viste, nei confronti dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003, nella parte in
cui prevede deleghe al Governo per la prevenzione delle controversie
individuali di lavoro in sede conciliativa e per il riassetto della disciplina
vigente in tema di ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro; in entrambi
i casi le ricorrenti ravvisano un’indebita attrazione nella competenza dello
Stato di materie di competenza regionale.
Oggetto di impugnazione è, poi, da parte delle Regioni
Marche e Toscana, l’art. 1, comma 2, lettera e), il quale, oltre a violare l’art. 117, terzo e quarto comma,
Cost., violerebbe altresì anche l’art. 118, secondo comma, Cost., poiché aver
previsto il mantenimento alle Province delle funzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro,
comporta un’indebita allocazione diretta di funzioni amministrative da parte
dello Stato in capo agli enti locali minori, mentre tale allocazione dovrebbe
essere disposta solo con legge regionale, in considerazione del tipo di potestà
normativa in questione.
L’art. 1, comma 2, lettera f), relativo all’incentivazione delle
forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e pubblici per un
migliore funzionamento del mercato del lavoro, viene censurato dalle Regioni
Marche e Toscana in quanto, riguardando le strutture che si occupano dei
servizi per l’impiego, andrebbe ad interferire nella materia “tutela e
sicurezza del lavoro”, per la quale l’art. 117 Cost. prevede, come s’è detto,
la competenza normativa concorrente; e rilievi critici non dissimili vengono
rivolti dalla Regione Marche contro l’art. 1, comma 2, lettera h), poiché esso sottrarrebbe alle
Regioni funzioni amministrative e regolamentari che alle medesime dovrebbero
spettare in attuazione della competenza legislativa concorrente.
In riferimento all’art. 1, comma 2, lettera l), le Regioni Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna ritengono, nei rispettivi ricorsi, che tale norma sia per un
verso ambigua e per l’altro eccessivamente rigida e dettagliata. L’ambiguità
deriverebbe dal fatto che essa, occupandosi di regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, non distingue
adeguatamente le due nozioni, sicché non sarebbero chiare le relative
differenze; ed il generico richiamo agli intermediari “pubblici” sembrerebbe
riferirsi anche a quelli che dovrebbero essere gestiti dalle Regioni, con
conseguente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La previsione
stessa di un unico regime autorizzatorio lascia intuire che si tratta di un
meccanismo accentrato, cioè gestito dallo Stato, mentre in materia di
competenza concorrente la disciplina delle attività di autorizzazione e di
accreditamento dovrebbe essere regionale.
L’art. 1, comma 2, lettera m), invece, impugnato dalla sola Regione
Marche, viene censurato in quanto si ritiene che con tale norma lo Stato abbia
dettato una delega esauriente dell’intera materia nella quale, sussistendo una
competenza concorrente, le relative funzioni regolamentari ed amministrative
dovrebbero spettare alle Regioni.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera o), infine, che prevede l’abrogazione
espressa di tutte le norme incompatibili con quelle dei futuri decreti
delegati, la Regione Toscana osserva che esso sarebbe in contrasto con le
competenze normative della Regione nella parte in cui implicitamente consente
anche l’abrogazione delle precedenti leggi regionali regolanti il mercato del
lavoro.
3.— I ricorsi introduttivi
rivolgono altresì numerose censure nei confronti dell’art. 2 della legge n. 30
del 2003, ritenuto in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sul
riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni.
Si osserva, innanzitutto,
che in materia di riordino dei contratti di contenuto formativo e di tirocinio
si intrecciano la competenza esclusiva dello Stato relativa alla disciplina
privatistica del contratto di lavoro e quella regionale in materia di
formazione professionale; di tale incrocio di competenze, del resto, dà conto
lo stesso art. 2 il quale, nel comma 1, prevede che l’esercizio delle deleghe
debba avvenire nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela e
sicurezza del lavoro regolate dal nuovo testo costituzionale. I ricorsi, come
già visto in precedenza, non contestano la competenza dello Stato in materia di
“ordinamento civile”. Contestano l’articolo impugnato poiché non si limiterebbe
a definire i contenuti tipici del contratto di formazione al lavoro e del
tirocinio, espropriando invece le Regioni di ogni concreta possibilità di
intervento nel settore; il che sarebbe in contrasto con l’art. 117, quarto e
sesto comma, Cost., perché la materia dell’istruzione e formazione
professionale è di competenza esclusiva delle Regioni.
Più specificamente la
lettera a), impugnata dalla Regione
Toscana, prevedendo gli aiuti di Stato all’occupazione, andrebbe ad interferire
nelle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro; la
lettera b), impugnata in tutti i
ricorsi, nella parte in cui dispone che i decreti delegati dovranno garantire
il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione ed il passaggio da
un sistema all’altro, sarebbe in contrasto con il riparto costituzionale delle
competenze, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa «concorrente e
residuale» in materia di istruzione e formazione professionale; la lettera c), oggetto di ricorso da parte delle
Regioni Marche e Toscana e della Provincia di Trento, nell’individuare
l’obiettivo di favorire forme di apprendistato e di tirocinio d’impresa,
andrebbe a costituire interventi di politica attiva del lavoro; le lettere d), e),
f) e g), che contengono una serie di disposizioni attinenti il mercato
del lavoro (fra le quali alcune misure sul lavoro dei disabili e delle donne),
si risolverebbero, secondo i ricorsi in ultimo citati, in un intervento di dettaglio,
da parte dello Stato, in materia di competenza concorrente, sicché vengono
confermate le censure già prospettate in precedenza; le lettere h) ed i), inoltre, relative lato
sensu alla formazione professionale, sarebbero tali da violare la competenza
regionale esclusiva in siffatta materia, con conseguente lesione anche delle
potestà regolamentari ed amministrative delle medesime (art. 117, terzo e
quarto comma, ed art. 118 Cost.). Con particolare riferimento alla lettera h), infine, oggetto di impugnativa da
parte di tutti i ricorsi, ci si duole da un lato della completa soppressione
della competenza legislativa regionale in materia di disciplina dei contenuti
dell’attività formativa concordata tra lavoratori e prestatori di lavoro;
dall’altro, del fatto che, in caso di mancato accordo tra prestatori e datori
di lavoro su tali contenuti, il successivo intervento delle Regioni è
subordinato all’intesa col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
questo modo attribuendo allo Stato un potere in una materia del tutto estranea
alla sua competenza.
4.— Alcuni ricorsi si
rivolgono, singolarmente, nei confronti di parti della legge n. 30 del 2003 non
impugnate dalle altre Regioni.
La Regione Marche censura
l’art. 3, comma 1, lettere a), b) e
c), perché i principi e i criteri direttivi ivi fissati in relazione alla
disciplina del lavoro a tempo parziale risulterebbero lesivi della competenza
regionale concorrente in tema di tutela e sicurezza del lavoro e di politiche
attive del lavoro.
La Regione Basilicata,
invece, deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, con particolare
riguardo alle lettere e) e f), della legge stessa, avente ad
oggetto la delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di
lavoro. Pur trattandosi di norma animata dall’obiettivo di ridurre il
contenzioso, la ricorrente rileva che la funzione certificativa è una tipica
funzione amministrativa che, riguardando materia di competenza regionale, non
potrebbe essere regolata da norme statali (art. 117, terzo comma, Cost.). In
particolare, le disposizioni comprese nelle lettere impugnate si traducono,
secondo quanto sostenuto in ricorso, in una violazione dell’art. 24 Cost.; la
lettera e), infatti, restringe a
specifiche ipotesi la possibilità di agire in giudizio in caso di contratto
certificato, mentre la lettera f) va
incontro alla medesima censura nella parte in cui mantiene fermi gli effetti
degli accertamenti dell’organo certificatore fino a quando sia stata provata
l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il
programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il
programma attuato. L’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione,
peraltro, sarebbe da dichiarare qualora si interpreti la stessa nel senso di disconoscere,
nelle more dell’accertamento, la facoltà di promuovere l’azione giudiziaria.
La Regione Toscana, infine, impugna l’art. 7 della
legge in questione in quanto ritenuto in contrasto con l’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001; a norma di quest’ultimo, che è da ritenere come
immediatamente prescrittivo, ogni progetto di legge nelle materie di competenza
concorrente è sottoposto al parere “rinforzato” della Commissione parlamentare
per le questioni regionali, opportunamente integrata dai rappresentanti degli
enti locali, mentre la norma impugnata si limita a stabilire che sugli schemi
dei decreti legislativi in questione venga acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
tal modo riducendo gravemente i margini di una effettiva “codecisione” della
materia e vulnerando il principio della leale collaborazione tra Stato e
Regioni.
5.— Comune a tutti i ricorsi
è, da ultimo, il gruppo di censure rivolte nei confronti dell’art. 8 della
legge n. 30 del 2003.
Oltre a quanto già riportato
a proposito dell’impugnazione dell’art. 1, comma 2, lettere c) e d),
vengono espressamente censurati il comma 1 ed il comma 2, lettere a), f) e g), dell’art. 8; dette norme – che
hanno ad oggetto le funzioni ispettive e toccano perciò il tema della vigilanza
sul lavoro, ritenuta strumentale alla materia della “tutela e sicurezza del
lavoro”, di competenza legislativa concorrente delle Regioni – sarebbero
anch’esse in contrasto, secondo quanto detto in precedenza, con le competenze
legislative, regolamentari e amministrative regionali. Quanto al comma 3,
invece, le censure riguardano l’assenza di ogni coinvolgimento regionale in
sede di approvazione dei relativi decreti legislativi (è previsto il solo
parere delle competenti Commissioni parlamentari).
6.— Rispetto ai ricorsi fin qui richiamati, quello
della Provincia autonoma di Trento si connota per alcuni elementi peculiari,
collegati con il particolare statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
Nel ricorso la Provincia premette che, in base agli
artt. 8, numero 29), e 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del
1972, essa ha potestà legislativa esclusiva e potestà amministrativa in materia
di addestramento e formazione professionale, mentre ha competenza concorrente e
potestà amministrativa, in base agli artt. 9, numeri 2), 4) e 5), e 16 dello
statuto medesimo, in materia di istruzione elementare e secondaria, di
apprendistato, di categorie e qualifiche dei lavoratori e di costituzione e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul
collocamento.
Tali previsioni statutarie sono state concretamente
attuate grazie a successivi interventi legislativi, fra i quali la ricorrente
richiama: l’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 471, che ha trasferito alla
Provincia le funzioni relative al rapporto giuridico di apprendistato; il
d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il cui art. 3 ha delegato alla medesima le
funzioni amministrative relative a vigilanza e tutela del lavoro nonché
l’esercizio delle funzioni in materia di vigilanza per l’applicazione delle
norme su previdenza ed assicurazioni sociali; il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280,
ed il successivo decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, che ha aggiunto
nel precedente decreto l’art. 9-bis,
i quali hanno creato nella Provincia un organico sistema di servizi per
l’impiego. Tutte queste competenze, che sono da ricondurre alla materia “tutela
e sicurezza del lavoro”, debbono ritenersi manifestazione di una più ampia
autonomia, diretta conseguenza dello statuto speciale, della quale la Provincia
autonoma continua a godere in base all’art. 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001.
Si osserva nel ricorso che la legge delega n. 30 del
2003, pur avendo ad oggetto materie in parte di sicura competenza statale,
com’è per la disciplina dei rapporti di lavoro, attiene anche alle materie
“tutela e sicurezza del lavoro”, “istruzione e formazione professionale”, di
spettanza della Provincia medesima, nei termini sopra descritti; né può dirsi
che la legge contenga una generale clausola di salvaguardia delle competenze
specifiche delle autonomie speciali riconosciute dalla Costituzione. La
previsione, di cui all’art. 2 della legge impugnata, di un riordino dei
contratti a contenuto formativo e di tirocinio sarebbe poi in contrasto con la
specifica competenza in materia che l’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 471 del 1975 riconosce
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Fatte queste premesse di ordine generale, la Provincia
ricorrente passa all’esame delle singole censure, in relazione alle quali le
argomentazioni sono in larga misura coincidenti con quelle contenute nei
ricorsi delle altre Regioni.
In aggiunta rispetto a quanto già detto, vanno
segnalate, tuttavia, alcune peculiarità connesse con l’autonomia speciale. A
proposito dell’art. 1, comma 2, lettera c),
della legge n. 30 del 2003, che dispone il mantenimento allo Stato delle
funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro, la Provincia ne sostiene l’illegittimità perché tali funzioni sono da
essa in concreto già svolte, in virtù della delega di cui al citato art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974; ed
analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento all’art. 1, comma 2,
lettera d), della legge, perché anche
tali funzioni sarebbero attualmente già esercitate dalla Provincia di Trento.
Allo stesso modo viene contestata la legittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 2, lettere f) e g), della legge n.
30 del 2003, giacché l’istituzione di una direzione generale con compiti di
direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in vista dell’esercizio unitario della funzione
ispettiva, nonché l’obbligo, da parte delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, di attenersi alle direttive emanate dalla stessa direzione generale
del Ministero determinerebbero, secondo la Provincia di Trento, l’eliminazione
di funzioni che sono già esercitate in sede provinciale, senza che la connessione
tra la vigilanza e la previdenza sociale possa attrarre anche la prima
nell’orbita della competenza statale.
Quanto alle censure rivolte nei confronti dell’art. 2
della legge impugnata, il ricorso – dopo aver ribadito che la Provincia di
Trento è titolare, in virtù delle norme dello statuto speciale, di competenza
normativa esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale,
nonché di competenza concorrente in materia di apprendistato e di istruzione
elementare e secondaria – osserva che tutti i principi e criteri direttivi ivi
contenuti sono da ritenere illegittimi in quanto in essi manca ogni riferimento
ad una disposizione di salvaguardia delle speciali autonomie provinciali. Il
sistema che viene a delinearsi, d’altra parte, appare alla ricorrente già
esaustivo in sé, con la conseguenza che sono violati i limiti della potestà
concorrente; peraltro la Provincia di Trento precisa che tali censure sono
«formulate a titolo cautelativo», perché l’eventuale riconoscimento
dell’esistenza di una clausola implicita di salvaguardia dell’autonomia
statutaria le farebbe comunque venire meno.
Quanto alla lettera h) dell’art. 2, la Provincia di Trento ne sostiene l’illegittimità
costituzionale sotto due profili: da un lato, perché la competenza provinciale
in materia di attività formativa viene limitata a quella concordata tra datori
e prestatori di lavoro; dall’altro, perché il Ministero del lavoro è in grado
di condizionare, in caso di mancato accordo, il contenuto degli atti che le
Regioni e Province autonome debbono assumere. La lettera i), infine, col rinvio ai contratti collettivi per la formazione in
azienda, preclude integralmente alla Provincia di esercitare le proprie
competenze in materia di addestramento e formazione professionale.
7.— Con separati
ricorsi notificati in data 4, 5 e 9 dicembre 2003 (iscritti ai numeri 92, 93,
94 e 95 del registro ricorsi del 2003) le Regioni Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma di Trento, hanno proposto
questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 4, 41,
76, 77, 97, 117 e 118 Cost., all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) del menzionato
statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed a diverse norme di attuazione dello
statuto medesimo – di numerose parti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
I ricorsi
investono, specificamente, l’art. 2, comma 1, lettera e), l’art. 3, comma 2, gli artt. 4, 5 e 6, l’art. 12, commi 3 e 5,
l’art. 13, commi 1 e 6, l’art. 14, commi 1 e 2, l’art. 22, comma 6, gli
articoli da 47 a 60 e da 70 a 74 del citato decreto.
Le Regioni e la
Provincia autonoma, prima di procedere ad un’analitica disamina degli specifici
motivi di censura, muovono nei confronti della normativa impugnata alcune
osservazioni critiche di portata generale, che in buona parte sono assimilabili
a quelle già rivolte nei confronti della legge di delega.
Le parti
ricorrenti, infatti, dopo aver richiamato il contenuto dei precedenti ricorsi
rivolti nei confronti della legge n. 30 del 2003, ribadiscono le argomentazioni
di fondo già prospettate in quella sede, ossia che le norme del decreto n. 276
del 2003 vanno ad interferire nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”,
oggetto di competenza concorrente, nonché nella materia “formazione ed
istruzione professionale”, oggetto invece di competenza residuale esclusiva, in
tal modo violando l’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Poiché
le norme impugnate non si limitano a fissare i principi fondamentali della
materia, ma condizionano anche l’esercizio delle funzioni regolamentari ed
amministrative da parte della Regione, da ciò i ricorsi deducono violazione
anche degli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost.; e ravvisano, inoltre, una
violazione degli artt. 76 e 77 Cost. perché il decreto delegato si discosta
dalla previsione della legge delega secondo cui l’esercizio della medesima
sarebbe dovuto avvenire nel rispetto delle competenze fissate dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001 in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Fatte queste
premesse, le Regioni riprendono una serie di concetti utilizzati nei ricorsi
contro la legge delega in ordine ai limiti della materia “tutela e sicurezza
del lavoro”, nella quale andrebbero ricompresi gli istituti connessi col
mercato del lavoro, la disciplina del collocamento e dei servizi per l’impiego
e le politiche attive del lavoro. A questo proposito le parti rammentano che,
anche in epoca antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del
2001, alle Regioni era stato riconosciuto un ruolo fondamentale in materia di
mercato del lavoro, collocamento, incremento dell’occupazione, tirocini
formativi e così via, sulla base del d.lgs. n. 469 del 1997, emanato in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. La necessità di superare la
distinzione tra norme attinenti alle politiche attive del lavoro (statali) e
norme sulla formazione professionale (regionali) era stata indicata anche dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 74 del
2001 e n. 125
del 2003), sicché la riforma costituzionale del 2001 non aveva fatto altro
che proseguire un cammino già intrapreso; la legge delega n. 30 del 2003 ed il
successivo decreto n. 276 del 2003 rappresenterebbero, in altre parole,
un’inversione di tendenza.
Anche la Provincia
di Trento richiama la premessa del precedente ricorso proposto nei confronti
della legge delega n. 30 del 2003, in particolare ribadendo tutte le
osservazioni fatte in quella sede circa la propria titolarità di potestà
normativa esclusiva in tema di addestramento e formazione professionale e di
potestà concorrente in tema di apprendistato, istruzione elementare e secondaria,
libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori. Rileva altresì la
Provincia ricorrente che l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003
contiene, in apparenza, una clausola di salvaguardia delle competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le
cui forme di autonomia vengono fatte salve per le parti in cui sono da ritenere
più ampie di quelle concesse dall’attuale titolo V della parte II della
Costituzione. A suo dire, però, una serie di norme del decreto impugnato si
applicano anche alle Province autonome, in tal modo sostanzialmente smentendo
il contenuto della citata clausola.
8.— I ricorsi
procedono, quindi, all’esame delle singole censure.
I dubbi investono,
innanzitutto, l’art. 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo n. 276 del 2003 che viene impugnato dalla sola Regione
Emilia-Romagna in quanto, nel dettare la definizione dell’autorizzazione delle
agenzie per il lavoro, fa riferimento esclusivamente ad un provvedimento
statale senza contemplare alcun coinvolgimento delle Regioni.
Viene poi
impugnato l’art. 3, comma 2, del decreto medesimo, norma che dispone il
mantenimento alle Province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo n. 469 del 1997; nei ricorsi delle Regioni Marche e Toscana si
osserva che, in base all’art. 118, secondo comma, Cost., tali funzioni
potrebbero essere affidate alle Province solo con legge regionale, e non con
legge statale. L’art. 3, comma 2, poi, viene anche impugnato nelle lettere a) e c)
dalla Regione Emilia-Romagna; infatti, benché l’esordio del comma 2 contenga
un’espressa riserva di mantenimento alle Regioni delle competenze in materia di
regolazione ed organizzazione del mercato del lavoro regionale, tale previsione
conterrebbe una mera clausola di stile, poiché in realtà il legislatore
delegato, come risulta dai successivi artt. 4 e 6, ha dettato non solo i
principi fondamentali, bensì una disciplina completa ed unica, per tutto il
territorio nazionale, in materia di autorizzazioni per i soggetti che svolgono
attività di somministrazione, intermediazione e ricerca del personale, con
violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Numerose e diffuse
sono le censure contro gli artt. 4 e 6 del decreto n. 276, che regolano le
agenzie per il lavoro ed i particolari regimi di autorizzazione.
Il sistema prevede
il rilascio da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle
autorizzazioni all’intermediazione ed all’interposizione nella somministrazione
di lavoro, con creazione di un apposito albo centrale e di sezioni regionali
del medesimo. Poiché si tratta, secondo le Regioni, di una normativa che
riguarda l’esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela e
sicurezza del lavoro, essa sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto normativa di dettaglio, oltre che con gli artt. 117, sesto
comma, e 118 Cost., per lesione delle competenze regolamentari ed
amministrative regionali. Più specificamente, tutti i ricorsi eccepiscono
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 quanto al comma 1, mentre il comma 2
è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento.
Dette norme riserverebbero allo Stato una serie di funzioni amministrative in
violazione del principio di sussidiarietà; a questo proposito, i ricorsi
richiamano la sentenza
n. 303 del 2003 di questa Corte, secondo cui il mantenimento in sede
centrale di funzioni amministrative che dovrebbero spettare alle Regioni è
possibile solo in presenza di effettive esigenze unitarie, previo accordo
stipulato con la Regione e fermo restando il controllo sulla ragionevolezza.
Ciò non si verificherebbe, invece, a proposito delle agenzie per il lavoro,
perché le Regioni ben potrebbero procedere direttamente alla tenuta degli albi
ed alla verifica dei requisiti, come si conviene ad ogni sistema decentrato. E
la norma, d’altra parte, non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, in
ciò rappresentando un passo indietro anche rispetto al sistema delineato, nel
precedente assetto costituzionale, dall’art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997, che
contemplava, accanto al potere ministeriale di autorizzazione, almeno un parere
da parte delle Regioni.
Sulla base di tale
contestazione generale, tutti i ricorsi lamentano la presunta illegittimità
costituzionale della previsione della doppia autorizzazione, l’una statale e
l’altra regionale, che caratterizza il sistema; a norma dell’art. 6, comma 6,
del decreto n. 276, infatti, le Regioni dispongono di un potere autorizzatorio,
peraltro limitato al proprio territorio e con esclusione dell’attività di
somministrazione di lavoro. Tale limitazione territoriale violerebbe numerosi
parametri costituzionali: da un lato, infatti, sarebbe irrazionale (per
esempio, per le agenzie che ricerchino personale per imprese aventi la loro
sede in un’altra Regione); dall’altro, sarebbe in contrasto con gli artt. 97,
117 e 118 Cost., perché i controlli che lo Stato e le Regioni sono chiamati a
compiere sono gli stessi; dall’altro, infine, sussisterebbe violazione del
principio della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., nel
senso delineato dalla sentenza di questa Corte n. 362 del 1998.
Il meccanismo di
autorizzazione regionale regolato dall’art. 6, commi 6, 7 e 8, viene poi
censurato anche perché appare illegittimo che con norma statale emanata in
materia di competenza concorrente si vieti alle Regioni la possibilità di
autorizzare anche l’attività di somministrazione di lavoro. Parimenti
illegittimo sarebbe il comma 7 dell’art. 6, perché il dettaglio della
disciplina per il rilascio dell’autorizzazione regionale dovrebbe essere deciso
con normativa delle Regioni, come pure viene censurato il comma 8, per
l’impossibilità di prevedere un potere regolamentare dello Stato (tramite il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) in una materia che
non rientra nella sua competenza esclusiva.
L’art. 4, comma 5,
invece, che prevede il potere di fissazione, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di tutta una serie di elementi relativi alle
autorizzazioni, è censurato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia
autonoma di Trento perché in esso si andrebbe a determinare un potere
regolamentare fuori dei limiti di cui all’art. 117, sesto comma, della
Costituzione. La previsione di siffatto potere, inoltre, sarebbe in contrasto
anche con l’art. 76 Cost., perché non previsto nella legge delega.
Sono oggetto di
specifica impugnazione, infine, nel ricorso della Regione Emilia-Romagna, i
commi da 1 a 5, 7 e 8 dell’art. 6, riguardanti i regimi particolari di
autorizzazione. I commi 1, 2, 3 e 4 prevedono la possibilità di svolgere le
attività di intermediazione per tutta una serie di soggetti e di categorie
professionali, fra i quali le università, i Comuni, le camere di commercio, le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e l’ordine nazionale dei
consulenti del lavoro. I commi 1 e 3 paiono voler autorizzare direttamente i
soggetti ivi indicati allo svolgimento dell’attività di intermediazione, mentre
il comma 2 richiama le procedure di cui all’art. 4 (e quindi non prevede
un’autorizzazione ope legis) ed il
comma 4 delinea per i consulenti del lavoro una procedura ancora diversa.
L’autorizzazione diretta di cui ai commi 1 e 3 sarebbe, secondo la ricorrente,
tale da violare gli artt. 3 e 97 Cost., perché non si comprende la ragione per
la quale i soggetti in questione debbano poter svolgere ope legis un’attività diversa da quella per loro istituzionale; ed
analoga violazione si configurerebbe per gli enti di cui al comma 2, ove si
prevede un’autorizzazione generale. A tale violazione si aggiungerebbe quella
degli artt. 117 e 118 Cost., trattandosi di norme di dettaglio che mantengono
in sede accentrata una serie di funzioni amministrative, in assenza di esigenze
unitarie.
9.— Il solo
ricorso della Regione Emilia-Romagna impugna, limitatamente ad alcune parti,
gli artt. 12, 13, 14 e 22 del decreto n. 276 del 2003.
In riferimento
all’art. 12, commi 3 e 5, si osserva che i commi 1 e 2 dell’articolo in esame,
che non vengono censurati – ponendo, a carico dei soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro, l’obbligo di versare ai fondi di cui al successivo
comma 4 un contributo del 4 per cento delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato – contemplano iniziative
che attengono alle materie della tutela del lavoro e della formazione
professionale (a parte le «misure di carattere previdenziale» di cui al comma
1). Nonostante ciò, il comma 3 riconosce la possibilità di un intervento
sussidiario del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione
di quanto disposto nei commi 1 e 2 e il comma 5 fissa in capo al medesimo
Ministro il potere di autorizzare l’attivazione dei fondi di cui al comma 4 e
di vigilare sulla gestione degli stessi, con ciò violando entrambi l’art. 118 e
il principio di leale collaborazione, tanto più che mancano esigenze unitarie a
fondamento dei poteri statali e, comunque, non è previsto alcun coinvolgimento
delle Regioni.
L’art. 13, commi 1
e 6, viene ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 76, 117 e 118 della
Costituzione. L’articolo dispone che le agenzie autorizzate alla
somministrazione possono, al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento
dei lavoratori svantaggiati, operare in deroga al regime generale della
somministrazione; la deroga implica – ai sensi dell’art. 23, comma 2, del
decreto medesimo, richiamato dal comma 1, lettera a), dell’art. 13 – la possibilità di un trattamento economico
deteriore per i predetti lavoratori, rispetto ai lavoratori di pari livello
dipendenti dall’utilizzatore. Che in questa materia sussista una competenza
regionale è confermato, indirettamente, dal comma 6 del medesimo art. 13, ove
si afferma che le disposizioni del comma 1 potranno essere operative «fino alla
data di entrata in vigore delle norme regionali che disciplinino la materia»,
solo alle condizioni ivi indicate (esistenza di una convenzione tra una o più
agenzie autorizzate e gli enti territoriali, ivi compresi le Province ed i
Comuni). La competenza regionale in materia deve ritenersi, secondo la Regione,
in parte piena (formazione professionale e politiche sociali) ed in parte
concorrente (tutela del lavoro); ma il comma 1 impugnato non si limita ai
principi fondamentali, contenendo invece norme di dettaglio in una materia in
cui non è lecito attrarre al centro le relative funzioni amministrative, sicché
sussisterebbe violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. E la
salvaguardia delle competenze regionali non sarebbe sufficiente, poiché le
convenzioni che rendono operativo il sistema fino alla data di entrata in
vigore delle norme regionali possono essere stipulate anche con Province e
Comuni. Oltre a ciò, sussisterebbe anche una violazione dell’art. 76 Cost.,
perché l’art. 1, comma 2, lettera m),
numero 5, della legge n. 30 del 2003 non prevede alcuna eccezione alla regola
secondo cui i lavoratori coinvolti nella somministrazione debbono ricevere un
trattamento non inferiore ai lavoratori di pari livello dipendenti
dall’utilizzatore.
Quanto all’art.
14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, pure riguardante la posizione dei
lavoratori svantaggiati e disabili, la ricorrente sostiene che tali norme
sarebbero in contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., perché
intervengono in materia di tutela del lavoro e politiche sociali con
prescrizioni di dettaglio, prevedendo la stipulazione di convenzioni che le
Regioni possono solo concorrere a formulare, senza alcuna possibilità di
dettare norme legislative. Vi sarebbe, inoltre, una violazione dell’art. 76
Cost., perché la disciplina eccede i limiti della legge delega.
Quanto all’art.
22, comma 6, del decreto impugnato, poi, la Regione Emilia-Romagna osserva che
detta previsione, stabilendo che, in caso di somministrazione di lavoro, non si
applichi la disciplina in tema di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all’art. 4-bis, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, fa sì che i «lavoratori somministrati» non
vengano computati ai fini dell’obbligo di assunzione di una percentuale di
disabili sul totale dei dipendenti. In tal modo la norma impugnata violerebbe
l’art. 76 Cost., perché sul punto non c’è alcun fondamento nella delega,
andrebbe a ledere gli artt. 3 e 4 Cost., per la minore tutela offerta alla
categoria dei disabili, e sarebbe in contrasto con l’art. 117 Cost., in quanto
contiene una grave ed irragionevole deroga ad un principio fondamentale statale
in materia di competenza regionale.
10.— I ricorsi
impugnano, infine, con sfumature diverse ma con sostanziale identità di
impostazione e di censure, gli articoli da 47 a 60 del decreto n. 276 del 2003,
che contengono la disciplina dei contratti di apprendistato (artt. 47-53), dei
contratti di inserimento (artt. 54-59) e dei tirocini estivi di orientamento (art.
60), nonché gli articoli da 70 a 74 sulle prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti.
Il ricorso della
Regione Marche, dopo aver sinteticamente richiamato il contenuto delle singole
norme, rileva che la lesione delle prerogative regionali sarebbe dovuta,
innanzitutto, al carattere esclusivo della competenza normativa in materia di
istruzione e formazione professionale; gli articoli in esame non si
limiterebbero alla definizione dei contenuti tipici dei contratti in questione,
poiché in concreto impediscono ogni regolamentazione autonoma da parte delle
Regioni. Da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.,
con conseguente violazione degli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost., relativi
alle competenze regolamentari ed amministrative. Ma sussisterebbe anche una
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché i contratti in esame,
tutti riconducibili alle politiche attive del lavoro e quindi alla materia
“tutela e sicurezza del lavoro”, rientrerebbero anche nella competenza
concorrente delle Regioni; e le norme statali non si limitano a porre i
principi fondamentali, bensì intervengono con una disciplina del tutto
puntuale.
La Regione Marche,
inoltre, ritiene che le norme ora citate non possano essere tutte ricondotte
alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, perché
a suo dire l’ordinamento del diritto privato «si può imporre quale limite alla
legislazione regionale solo se non sia tale da assorbire e condizionare oltre
ogni limite ragionevole le competenze legislative che sono attribuite alle
Regioni».
I ricorsi delle
Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, pressoché coincidenti su questo punto, si
rivolgono specificamente contro alcune parti della normativa impugnata.
A proposito dei contratti di
apprendistato, detti ricorsi censurano gli artt. 48, comma 4, 49, comma 5, e
50, comma 3.
L’art. 48, comma 4, prevede che la
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato sia rimessa alle
Regioni d’intesa con i Ministri del lavoro e dell’istruzione, per di più
attenendosi ai criteri direttivi ivi indicati. La norma sarebbe illegittima
poiché, trattandosi di materia devoluta alla competenza residuale,
l’assoggettamento della regolamentazione regionale all’accordo con i Ministri suddetti
ed al rispetto di certi criteri direttivi violerebbe l’art. 117, quarto comma,
Cost.; e comunque, ove pure si ritenesse che la materia coinvolta è quella
concorrente della tutela e sicurezza del lavoro, sarebbero ugualmente
illegittime tanto la previsione della previa intesa con i Ministri sopra citati
quanto il rinvio ai contratti collettivi nazionali per la formazione aziendale
(art. 48, comma 4, lettera c).
L’art. 49, comma 5,
sull’apprendistato professionalizzante, viene censurato per ragioni assai
simili a quelle ora viste per l’art. 48, comma 4: non sarebbe legittima la
previsione di una regolamentazione dei profili formativi di tale contratto
concordata con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro, per di più
prevedendosi il rispetto dei criteri direttivi ivi indicati. Si tratterebbe,
infatti, di competenza residuale e l’intesa con le associazioni sarebbe
particolarmente condizionante per l’autonomia regionale.
Allo stesso modo viene censurato
l’art. 50, comma 3, in materia di apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione. La competenza residuale in materia
di istruzione e formazione professionale sarebbe infatti lesa dalla previsione
della necessità di un accordo con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro e con le università ed altre strutture formative allo scopo di
determinare la regolamentazione e la durata di tale apprendistato.
La sola Regione
Emilia-Romagna censura anche l’art. 51, comma 2, del decreto, in quanto
riconosce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il potere di
stabilire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi. Tale potere, di
natura regolamentare, sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 117, sesto
comma, Cost., perché va ad esercitarsi in materia di competenza residuale o
concorrente; oltre a ciò, vi sarebbe violazione dell’art. 76 Cost., per
mancanza di ogni riferimento nella legge delega.
Con riguardo alle norme che
regolano il contratto di inserimento – che sostituisce il precedente contratto
di formazione e lavoro – la Regione Toscana lamenta la presunta illegittimità
costituzionale degli artt. 54 e 55 del decreto impugnato, per il fatto che tali
articoli non prevedono alcuna forma di partecipazione delle Regioni. Ciò
comporterebbe la violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., essendo
lese le più volte citate competenze regionali in tema di formazione e di tutela
e sicurezza del lavoro. Palese sarebbe, inoltre, l’incostituzionalità dell’art.
55, comma 3, il quale prevede che, decorso il termine di cinque mesi
dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali possa intervenire in via sostitutiva, con proprio decreto, a
determinare provvisoriamente le modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento; siffatta previsione, oltre ad ignorare completamente le competenze
regionali, sarebbe anche in contrasto con la delega di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h), della legge n. 30 del
2003, ove si prevede, in caso di mancato accordo con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori, che i contenuti dell’attività formativa possano
essere individuati dalle Regioni d’intesa col Ministro, e non da quest’ultimo
con proprio decreto.
L’art. 60,
riguardante i tirocini estivi di orientamento, viene impugnato dalle Regioni
Marche, Toscana ed Emilia-Romagna perché interviene con normativa di dettaglio
nella materia della formazione professionale, di competenza esclusiva
regionale.
Gli artt. 70-74 del d.lgs. n. 276
del 2003, da ultimo, vengono fatti oggetto di censura (dalla Regione Marche nel
loro complesso e dalla Regione Toscana limitatamente agli artt. 70 e 71) perché
tale sistema normativo, riconducibile nel suo insieme alle politiche attive del
lavoro e quindi alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, rientrerebbe
nella competenza concorrente delle Regioni. Le norme statali sarebbero in
contrasto con i parametri costituzionali più volte citati in quanto non si
limitano a porre i principi fondamentali, bensì intervengono con una normativa
di dettaglio.
11.— Il ricorso della Provincia
autonoma di Trento, analogamente a quanto si è visto a proposito della legge n.
30 del 2003, non contiene impugnazioni di norme ulteriori, né profili nuovi di
censura, bensì soltanto alcuni specifici richiami alle competenze particolari
delle quali la ricorrente gode in virtù dello statuto speciale.
In riferimento, quindi, al sistema
delle autorizzazioni delineato dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto n. 276, la
Provincia osserva che la normativa impugnata sembrerebbe applicabile anche alle
Province autonome, secondo il dettato dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 6,
comma 6. Da tanto consegue, secondo il ricorso, che le funzioni amministrative
(tenuta dell’albo nazionale e rilascio delle autorizzazioni) riconosciute al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, commi 1 e 2, si
estendono anche alla Provincia di Trento. In tal modo, però, sarebbero violate
le previsioni dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266, di attuazione dello statuto speciale, a norma del quale nelle materie di
competenza regionale o provinciale «la legge non può attribuire agli organi
statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia
amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da
quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di
attuazione».
Quanto, invece, all’art. 6, comma
7, la disciplina della procedura di rilascio dell’autorizzazione da parte delle
Regioni (e, deve ritenersi, delle Province autonome) porrebbe norme di
dettaglio in materie di competenza provinciale (tutela del lavoro e formazione
professionale), con violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.,
degli artt. 8, numeri 23 e 29, e 9, numeri 4 e 5, dello statuto speciale, e
dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. L’art. 6, comma 8, invece, sarebbe in
contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost. e con l’art. 2 del d.lgs. n. 266
del 1992, perché prevede un potere regolamentare del Ministro in materia di
competenza provinciale.
Restano, in ultimo, le censure sugli artt. 48, comma
4, e 49, comma 5, del decreto impugnato, le quali sono sostanzialmente
coincidenti con quelle già analizzate a proposito degli altri ricorsi. Queste
norme sarebbero illegittime poiché, trattandosi di materia devoluta alla
competenza primaria della Provincia autonoma (formazione professionale),
l’assoggettamento della regolamentazione provinciale all’accordo con i Ministri
o con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro ed al rispetto dei
criteri direttivi indicati dalla legge statale violerebbe l’art. 117, quarto
comma, Cost., l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e l’art. 8,
numero 29, dello statuto. E tale censura dovrebbe valere anche se si trattasse
di potestà normativa concorrente: evidente sarebbe, infatti, la violazione
della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, del decreto n. 276
del 2003.
12.— Il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è
costituito in tutti i giudizi sopra menzionati, con altrettanti atti difensivi,
chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate. La linea difensiva
del Governo, già sinteticamente tratteggiata negli originari atti di
costituzione, si è poi esplicata, con ampiezza di argomentazioni, nella
successiva memoria depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione.
In via preliminare l’Avvocatura osserva
come la legge delega persegua l’obiettivo della tutela dell’interesse
collettivo dei lavoratori al sostegno e alla promozione dell’occupazione,
costituzionalmente protetto attraverso il riconoscimento del diritto al lavoro.
È quindi possibile affermare che tutta la
disciplina del mercato del lavoro costituisce lo strumento di concreta
attuazione di questo diritto, di cui all’art. 4 Cost., la riconduzione del
quale nel novero dei diritti sociali comporta che lo Stato debba sia porre in
essere azioni positive (quale una efficiente organizzazione amministrativa del
mercato), sia determinare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire
su tutto il territorio nazionale, assicurati i quali può trovare espansione e
applicazione la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro ed esclusiva in materia di assistenza sociale e
soprattutto di formazione professionale, consentendo alle stesse di introdurre
nuove e maggiori forme di tutela del mercato, coerenti con i principi
fondamentali.
In sostanza, quindi, la fissazione delle
misure indispensabili per garantire l’effettività del diritto al lavoro
discenderebbe dalla stessa qualificazione di questo come diritto sociale. Sia
la legge delega sia il decreto delegato intervengono sulla “tutela e sicurezza
del lavoro”, da intendere non tanto come materia in senso stretto, ma piuttosto
come valore costituzionalmente protetto, volto al perseguimento, anche in
un’ottica di sussidiarietà, del diritto costituzionale all’accesso al lavoro.
Inoltre nei provvedimenti citati sono previste procedure rispettose del
principio di leale collaborazione (quali l’intesa con le Regioni o con la
Conferenza Stato-Regioni prevista dall’art. 5, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 276 del 2004 per
l’adozione del decreto ministeriale che definisce i requisiti logistici e di
professionalità per l’autorizzazione alle agenzie per il lavoro; dall’art. 6,
comma 8, dello stesso decreto per la definizione della sezione regionale
dell’albo delle agenzie; dall’art. 16, comma 1, del decreto medesimo per la
definizione di standard tecnici e
flussi di scambio in relazione alla borsa continua per il lavoro; dall’art. 17,
comma 5, dello stesso decreto per la definizione di un modello provvisorio di
rilevazione; dall’art. 51, comma 2, dello stesso decreto per la determinazione
delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e dall’art. 53, comma
3, dello stesso decreto per la definizione delle modalità di riconoscimento dei
criteri di erogazione degli incentivi).
Vengono quindi esaminate le singole
censure, argomentando nel senso della loro infondatezza o inammissibilità.
Quanto all’art. l, comma 2, lettera b), numeri 2, 3 e 4 della legge n. 30
del 2003, si osserva che il legislatore ha qui determinato i livelli essenziali
delle prestazioni, individuando quelle fasce deboli del mercato del lavoro, a
rischio di esclusione sociale, a favore delle quali devono essere rivolte, in
modo prioritario, le misure per l’occupazione, esercitando altresì la
competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. (“coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale”), essendo la borsa continua del lavoro uno strumento volto proprio a
garantire un’efficace azione per soddisfare il diritto al lavoro che, solo in
quanto istituito a livello nazionale, può assicurare l’eliminazione di ogni
barriera alla libera circolazione dei lavoratori sull’intero mercato del
lavoro, come vuole l’art. 120 Cost., richiamato, insieme con l’art. 4 Cost.,
dall’art. 15 del decreto di cui si tratta (laddove una gestione interamente
regionale del servizio informatico comporterebbe il rischio di una mancata
comunicazione tra i sistemi regionali ed un conseguente ostacolo alla libera
circolazione dei lavoratori). Peraltro gli articoli 15 e 16 del decreto
delegato prevedono forme di partecipazione delle Regioni alla gestione del
sistema.
Quanto al mantenimento allo Stato delle
«funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale» (art. 1, comma 2, lettera c, della legge delega), si rileva come
esse attengano alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, risultando
pertanto riconducibili alla competenza statale in tema di “ordinamento civile”
e presentando inoltre un legame assai stretto con la disciplina processuale,
atteso che la procedura di conciliazione è, almeno in parte, disciplinata nel
codice di rito e costituisce una condizione di procedibilità dell’azione
giudiziaria.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera d), della legge delega, premesso che
sussiste una stretta connessione tra le norme che disciplinano l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro e la determinazione dei flussi migratori (dal
momento che l’esistenza di un contratto di lavoro costituisce una condizione
essenziale per il soggiorno in Italia di cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea), l’Avvocatura richiama la competenza statale in tema di
immigrazione, ferma la necessità, da parte del legislatore, di dare concreta attuazione
all’art. 118, terzo comma, Cost., relativo all’istituzione di forme di
coordinamento tra lo Stato e le Regioni in materia di immigrazione. In senso
analogo si argomenta circa la lettera h)
della stessa disposizione, in tema di coordinamento delle disposizioni
sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con quelle sulla disciplina del
lavoro dei cittadini extracomunitari, anche al fine della semplificazione delle
procedure di rilascio delle autorizzazioni (materia che, toccando l’aspetto
contrattuale del rapporto e la competenza in tema di immigrazione, non può che
essere riservata allo Stato).
Riguardo al previsto mantenimento in capo
alle Province delle funzioni amministrative alle stesse attribuite con il
d.lgs. n. 469 del 1997 (art. l, comma 2, lettera e, della legge delega), l’Avvocatura dello Stato sostiene che la
disposizione non costituisce un conferimento
di funzioni bensì una norma meramente dichiarativa e non prescrittiva di
quanto avviene in forza del principio di continuità nell’esercizio delle
funzioni amministrative, per cui l’organo titolare della competenza la conserva
fino a che una fonte competente (e quindi la legge regionale) non intervenga a
stabilire diversamente (interpretazione da ritenere obbligata alla luce del
combinato disposto dell’art. 97 e della VIII disposizione finale e transitoria
della Costituzione, nonché confermata dall’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131). In sostanza il legislatore statale non intende procedere ad alcuna nuova
allocazione di funzioni, salvo quelle espressamente riservate allo Stato per
esigenze unitarie, ma mantiene provvisoriamente ferma la situazione
preesistente, lasciando ai legislatori regionali il compito di valutare
un’eventuale diversa distribuzione delle funzioni, alla luce dei criteri
indicati dall’art. 118 della Costituzione.
Circa l’impugnazione dell’art. 3, comma 2,
dello stesso decreto, per quanto riguarda le lettere a) e c), nella parte in
cui enunciano come finalità delle successive norme l’identificazione di un
unico regime autorizzatorio, si argomenta nel senso dell’inammissibilità, posto
che dalla mera enunciazione di finalità da parte di norme prive di reale valore
prescrittivo non può derivare alcuna diretta invasione di competenze. Nel
merito, circa la violazione dell’art. 76 Cost. da parte della lettera c), poiché si parla di «individuazione» delle forme di raccordo, anziché di
«incentivazione», come previsto
dell’art. 1, comma 2, lettera f),
della legge delega, si rileva che questo presunto vizio di legittimità sarebbe
in ogni caso escluso dal fatto che l’art. 13 del decreto, in attuazione di
questa finalità, è rubricato chiaramente «misure di incentivazione...», per cui la regolazione posta in essere
dal legislatore delegato è coerente con la legge delega.
Quanto alle agenzie per il lavoro, di cui
all’art. 1, comma 2, lettera l),
della legge delega ed all’art. 4 del decreto, si rileva come il tema del regime
autorizzatorio esuli dalla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, anzitutto
perché l’autorizzazione è finalizzata a rimuovere un divieto, volto ad evitare
l’insorgere di situazioni elusive dei diritti soggettivi dei lavoratori, sicché
la fissazione del regime autorizzatorio per le agenzie del lavoro, pur agendo
nella fase di accesso al mercato, non mira a tutelare il lavoratore «sul
mercato», bensì tutela il lavoratore «nel rapporto»; ne deriverebbe, quindi, la
competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di materia “ordinamento civile”.
In secondo luogo, si precisa che l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione
è sanzionato penalmente: da ciò discenderebbe che soltanto l’unicità dei
requisiti richiesti e del relativo regime di autorizzazione possono garantire
l’uguaglianza delle condotte sanzionate sull’intero territorio nazionale.
Infine, sotto il profilo della tutela della concorrenza, si osserva come la
previsione di regimi autorizzatori differenti potrebbe comportare una
restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, nonché la possibilità che
tale diversità precluda l’effettività dell’attività di mediazione su tutto il
territorio nazionale.
Vi sarebbero poi esigenze unitarie che
giustificano l’operare «in senso ascendente» del principio di sussidiarietà.
Infatti, già ora le agenzie di lavoro interinale necessitano, per operare, di
una autorizzazione, per ottenere la quale è prevista come requisito la presenza
in almeno quattro Regioni (come nel d.lgs. n. 276 del 2003), laddove la
dimensione ultraregionale è finalizzata a garantire la maggiore professionalità
dell’agenzia. Né una Regione potrebbe accertare un requisito come la presenza
di sedi in altre Regioni, accertamento da svolgere necessariamente a livello
centrale, il che ulteriormente giustifica il mantenimento allo Stato delle
funzioni amministrative.
Quanto all’asserita illegittimità
costituzionale del comma 5 dell’art. 4 del decreto (che prevede la potestà
regolamentare del Ministro), per presunta violazione dell’art. 76 Cost., si
osserva che il potere regolamentare troverebbe comunque fondamento in un atto
con forza di legge e che il regolamento ministeriale previsto dalla
disposizione in esame non può qualificarsi come regolamento di attuazione,
bensì come regolamento di mera esecuzione, che detta le disposizioni di
dettaglio per l’esercizio di una funzione amministrativa riservata allo Stato,
in quanto riconducibile all’ambito di una competenza esclusiva statale e in
presenza di esigenze unitarie.
Con riguardo all’art. 6 del decreto, commi
6, 7 e 8, l’Avvocatura chiede dichiararsi l’inammissibilità delle questioni
sollevate in riferimento agli artt.
3, 41 e 97 Cost. in quanto non vi sarebbe alcuna diretta lesione delle
prerogative regionali: se la competenza in materia di tutela della concorrenza
richiede la regolazione statale della generale funzione autorizzatoria, resta
salva l’attribuzione del concreto esercizio della competenza alle Regioni,
laddove la sussidiarietà faccia ritenere più consono al dettato costituzionale
l’esercizio della funzione ad un livello inferiore, come si verifica nel caso
di operatori che intendono agire soltanto nel territorio della Regione.
Con specifico riferimento alle questioni
sollevate dalla Provincia di Trento in relazione alle norme statutarie e di
attuazione si rileva che, in forza dell’art. 8 dello statuto, la Provincia di
Trento ha competenza esclusiva in materia di formazione professionale, mentre
ha competenza concorrente in materia di apprendistato e istruzione. In base
alle norme di attuazione, poi, le funzioni amministrative, se non espressamente
attribuite allo Stato, spettano alle Province ove queste abbiano competenza
legislativa propria. Quindi, se il titolo di intervento statale è quello di
tutelare la concorrenza introducendo norme omogenee che assicurino a tutte le
agenzie per il lavoro di poter operare sul territorio nazionale in parità con le
altre agenzie e senza barriere alla loro circolazione, allora si esula
dall’ambito di competenze provinciali e lo Stato ben può legiferare ed
esercitare le funzioni amministrative, sussistendo quelle esigenze unitarie che
consentono di trattenere le funzioni ad un livello superiore.
Quanto all’impugnativa dell’art. 12 del
decreto, limitatamente ai commi 3 e 5, si precisa, in relazione agli interventi
di cui al comma 1, che questi comprendono anche misure di carattere
previdenziale, rispetto alle quali la competenza statale non può essere
revocata in dubbio. Quanto al resto, le esigenze unitarie che giustificano
l’assunzione da parte dello Stato delle funzioni amministrative in questione
risiedono sia nelle esigenze di ordine perequativo per quanto concerne la
distribuzione dei fondi, sia in più generali necessità di omogeneità e
coordinamento tra le iniziative promosse con mezzi finanziari prelevati dagli
stessi fondi.
Con riguardo ai commi 1 e 6 dell’art. 13
del decreto (che attuano il principio di cui alla lettera f del comma 2 dell’art. 1 della legge delega, parimenti impugnato)
in materia d’inserimento dei disabili, premessa l’inammissibilità della censura
per eccesso di delega (per difetto di lesione delle prerogative regionali,
nonché per la genericità dell’argomento secondo cui la Regione si troverebbe ad
operare in un contesto incostituzionale), si rileva che l’articolo citato
lascia devoluta la disciplina della materia alle Regioni, limitandosi a
definire una griglia di deroghe alla disciplina generale in materia di
somministrazione di lavoro e di cause di decadenza dai benefici assistenziali
in caso di mancata partecipazione attiva del disoccupato agli interventi di workfare, in funzione della
incentivazione – di tipo normativo – all’inserimento (o al reinserimento) nel
mercato di gruppi di lavoratori svantaggiati, secondo interventi di politica
attiva autonomamente gestiti a livello locale o regionale. Lo Stato utilizza
cioè la propria competenza in tema di ordinamento civile per consentire deroghe
alla normale regolazione del contratto di somministrazione, al fine di
garantire la possibilità di ricorrere a strumenti di flessibilità.
Neppure l’art. 14, commi 1 e 2,
comporterebbe l’invasione delle competenze regionali, limitandosi a dettare i
principi idonei a definire il livello essenziale delle prestazioni inerenti il
diritto sociale al lavoro per fasce a rischio di esclusione sociale.
Quanto alla censura concernente l’art. 22,
comma 6, del decreto, che stabilisce che i lavoratori somministrati non vengono
computati ai fini della determinazione delle assunzioni obbligatorie,
l’Avvocatura, dopo aver rilevato la singolarità della contestazione, nei
confronti dello Stato, di mancato rispetto di un principio fondamentale della
legislazione statale, obietta che la materia è riconducibile all’ordinamento
civile, ritenendo inammissibili le censure concernenti gli altri parametri.
Quanto poi ai contratti a contenuto
formativo – in particolare in riferimento alla censura concernente l’art. 2,
comma 1, lettera b), della legge di
delega, nella parte in cui riserverebbe allo Stato il raccordo tra sistema
formativo pubblicistico e sistema dei contratti a contenuto formativo – si
osserva che tale raccordo, in quanto finalizzato alla creazione di un coerente
ed omogeneo sistema formativo su tutto il territorio nazionale, deve essere
ricondotto alla determinazione dei livelli essenziali del diritto allo studio,
oltre che alle norme generali sulla istruzione, comunque di competenza statale.
Con specifico riguardo alle impugnazioni
relative alle norme del decreto delegato sull’apprendistato (in particolare:
artt. 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2), pur convenendo
sulla premessa dei ricorsi, che inquadrano i rapporti a contenuto formativo tra
le politiche attive del lavoro, l’Avvocatura osserva che tali disposizioni incidono pur sempre sulle modalità di
svolgimento del rapporto, intervenendo direttamente sullo strumento
contrattuale. Ritenere, pertanto, che lo Stato non possa intervenire perché in
tal modo si introdurrebbe una misura di politica attiva, significherebbe
escludere la possibilità di agire sulla disciplina del mercato del lavoro
tramite la regolazione contrattuale. Prive di fondamento sarebbero perciò le
censure relative a disposizioni che stabiliscono le norme applicabili
all’apprendistato come rapporto contrattuale (durata, forma, retribuzione,
recesso, e così via).
Quanto invece alla diversa obiezione che
viene portata contro l’art. 2, comma 1, lettera h), della legge delega e contro i correlati artt. 48, comma 4, 49,
comma 5, e 50, comma 3, del decreto – in base alla quale, poiché l’istruzione e
la formazione professionale sono di competenza esclusiva regionale (per la
Provincia di Trento già in base all’art. 8 dello statuto), la previsione dell’obbligo
per le Regioni, nella regolazione dei profili formativi dell’apprendistato, di
ricercare una intesa con i Ministri dell’istruzione e del lavoro, sarebbe
invasiva delle loro competenze (così come il rinvio alla contrattazione
collettiva, l’intesa con le associazioni datoriali e sindacali o con le
università e le altre istituzioni formative) – l’Avvocatura invoca la
competenza statale per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione e la
determinazione dei livelli essenziali concernenti quel diritto sociale che è il
diritto allo studio (anche alla luce dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n.
53).
Poiché per i contratti a contenuto
formativo si verifica un intreccio tra competenze esclusive statali e
competenze concorrenti e residuali delle Regioni, soltanto una procedura che
preveda intese tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, può tutelare sia l’autonomia regionale nella regolazione dei
profili formativi sia la garanzia della determinazione da parte dello Stato dei
livelli essenziali del diritto all’istruzione.
Quanto poi agli artt. 51, 52 e 53,
denunciati come illegittimi perché invasivi della competenza in tema di
istruzione e formazione professionale, ed in particolare al comma 2 dell’art.
51, relativo ad un asserito potere regolamentare statale nella suddetta
materia, si rileva, sulla scorta della sentenza n. 303 del
2003 di questa Corte, che, ove sussistano esigenze unitarie le quali, in
forza del principio di sussidiarietà, inducano ad avocare allo Stato la
funzione amministrativa, in ossequio al principio di legalità devono spettare
allo Stato anche la potestà legislativa ed altresì quella regolamentare,
ancorché nel rispetto della (non necessariamente previa) intesa con le Regioni.
Nella specie, il carattere unitario delle funzioni sarebbe confermato dal fatto
che al relativo esercizio consegue il conferimento di titoli riconosciuti su
tutto il territorio nazionale a seguito dello svolgimento dei rapporti di
apprendistato. In ogni caso, poiché il previsto decreto ministeriale dovrà fare
salve le competenze regionali, esso potrà essere impugnato qualora
effettivamente invada tali competenze. La disposizione di cui all’art. 53
sarebbe riconducibile, per quel che riguarda il comma 1, alla determinazione
delle mansioni (e quindi all’ordinamento civile), mentre per i commi successivi
(che stabiliscono gli incentivi, di tipo previdenziale, per favorire il ricorso
al contratto di apprendistato) sarebbe da includere nell’ambito di cui all’art.
117, secondo comma, lettera o),
Cost., e quindi di una competenza esclusiva statale.
Quanto alle analoghe censure rivolte alla
disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 in materia di contratto di inserimento,
l’Avvocatura osserva che tale contratto, benché rappresenti una misura
finalizzata a garantire l’entrata nel mercato del lavoro di soggetti
svantaggiati, tuttavia configura un vero e proprio contratto di lavoro, non più
definibile come contratto a causa mista, in cui i contenuti formativi risultano
solo eventuali e comunque strumentali al progetto individuale di inserimento,
che diviene elemento essenziale del contratto. In tale prospettiva la relativa
disciplina spetta senz’altro al legislatore statale e si giustifica, altresì,
la normativa provvisoria prevista. Infatti, se il contenuto formativo è un
aspetto strumentale volto a garantire la effettiva realizzazione della causa
contrattuale, anche la sua regolazione rientra nella competenza statale a
disciplinare i rapporti interprivati e, per tale via, appare legittima la
previsione di un intervento di natura regolamentare da parte del Ministro del
lavoro.
Sempre in relazione ai contratti
d’inserimento, rilevate la genericità e la conseguente inammissibilità delle
censure proposte dalla Regione Marche avverso gli artt. da 56 a 59 del decreto,
l’Avvocatura osserva che i primi tre articoli prevedono la forma, la durata e
la disciplina del rapporto di lavoro, regolando aspetti privatistici ricadenti
nella nozione di ordinamento civile, mentre l’art. 59, esattamente come l’art.
53 in tema di apprendistato, si limita in parte a regolare aspetti del rapporto
contrattuale (inquadramento e mansioni) e in parte aspetti previdenziali (gli
sgravi contributivi come incentivo al ricorso a questa tipologia contrattuale).
A proposito dell’art. 60 del decreto, si
nota che, per quanto i tirocini estivi non configurino un rapporto di lavoro,
spetta comunque al legislatore statale regolarne i punti fondamentali, perché
pur sempre attinenti, come rapporti intersoggettivi, all’ordinamento civile;
solo lo Stato potrebbe fissare la griglia dei requisiti affinché il tirocinio
sia realmente tale e non nasconda un contratto di lavoro.
Circa il lavoro accessorio, di cui agli
impugnati artt. da 70 a 74 del decreto, l’Avvocatura evidenzia, in linea generale,
che l’utilizzo del carnet di buoni
non ne fa venir meno la qualificazione in termini contrattuali: esso potrà
incidere sulle modalità con cui è erogata la retribuzione, ma non esclude certo
che tale essa sia, trattandosi del corrispettivo per prestazioni espressamente
qualificate come lavorative. Né possono nutrirsi dubbi sulla riconducibilità
all’ordinamento civile anche della disposizione di cui all’art. 74, che
definisce le prestazioni che, pur se materialmente lavorative, non configurano
un contratto di lavoro (sia esso prestazione d’opera o lavoro subordinato): le
Regioni, infatti, non potrebbero definire autonomamente i casi in cui le
prestazioni esulino dal mercato del lavoro, in quanto interverrebbero sui
presupposti per la sussistenza di un contratto.
Anche il procedimento certificatorio (cui
si riferisce l’impugnativa dell’art. 5 della legge n. 30 del 2003) sarebbe da
ricondurre alla materia dell’ordinamento civile, posto che ascrivere la
disciplina di tale attività alle
competenze regionali, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali, farebbe
sì che uno stesso atto negoziale possa essere diversamente qualificato, con
regolazioni conseguentemente diverse a seconda del luogo in cui ne avvenga la
qualificazione (con incremento prevedibile del contenzioso e quindi in antitesi
con le finalità deflattive). Vi sarebbero, inoltre, aspetti della procedura di
certificazione che inducono a legare tale funzione anche alla competenza
statale in tema di ordinamento processuale.
Quanto all’art. 7 della legge n. 30 del
2003, censurato nella parte in cui non prevede il parere obbligatorio della
Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dai
regolamenti parlamentari, premessa la natura concertativa del vaglio operato
dalla Conferenza unificata, si rileva che, a tutt’oggi, l’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 si presenta come inattuabile, a causa della
mancata integrazione da parte dei regolamenti parlamentari della composizione
della Commissione. Peraltro, il tenore letterale di detta norma induce ad
escludere che si tratti di una disposizione immediatamente vincolante.
Con riguardo, infine, alle censure
relative all’art. 1, comma 2, lettera d),
e all’art. 8 della legge n. 30 del 2003, concernenti le funzioni ispettive e di
vigilanza, l’Avvocatura dello Stato richiama il recente decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sostenendo che esso
«circoscrive con chiarezza l’intervento normativo alle sole materie di
esclusiva competenza statale».
13.— In prossimità dell’udienza
tutte le Regioni ricorrenti e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato
due memorie, ciascuna rispettivamente collegata ai due ricorsi presentati,
nelle quali, oltre a confermare le conclusioni già formulate, hanno anche
replicato ad alcuni rilievi fatti dall’Avvocatura dello Stato nel proprio atto
di costituzione.
Nelle memorie si rammenta, inizialmente,
la sentenza n.
74 del 2001 di questa Corte, riguardante il riparto di competenze
Stato-Regioni fissato dal d.lgs. n. 469 del 1997 in epoca precedente la riforma
costituzionale del 2001. Già in tale quadro erano state riconosciute alle
Regioni le competenze per gli interventi sul mercato del lavoro, sicché non è
pensabile – ed in tal senso viene citata la sentenza costituzionale n. 13 del
2004 – che le competenze regionali siano oggi contenute in ambiti più stretti
rispetto al passato. Si richiama ancora la sentenza n. 303 del
2003 di questa Corte, in base alla quale l’attrazione allo Stato di una
serie di funzioni che dovrebbero essere regionali sulla base del principio di
sussidiarietà può trovare giustificazione soltanto alla luce dei criteri ivi
indicati, che non ricorrerebbero nel caso di specie.
Quanto al merito delle singole censure,
poi, in relazione all’art. 1 della legge n. 30 del 2003 le memorie osservano
che la prevista identificazione di un unico regime autorizzatorio e di
accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, contrariamente a quanto
sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, non può trovare giustificazione nella
tutela della concorrenza in ambito nazionale in quanto, come più volte chiarito
da questa Corte (v. sentenze n. 14
e n. 272 del
2004), tale tutela «non può vanificare lo schema di riparto dell’art. 117
Cost. che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente
delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo
economico». In relazione agli artt. 4 e 6 del decreto n. 276, che costituiscono
attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30, la Regione Emilia-Romagna
e la Provincia autonoma di Trento danno atto che il Consiglio dei ministri, con
delibera del 3 settembre 2004, ha approvato un decreto correttivo di quello
impugnato, le cui modifiche sul punto dovrebbero ritenersi satisfattive; è
previsto, infatti, che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7
dell’art. 6 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei principi fissati
nel decreto. Poiché i due decreti ministeriali attuativi della norma, l’uno del
23 dicembre 2003 e l’altro del 5 maggio 2004, non hanno dato attuazione
all’art. 6, comma 8, impugnato, la Regione rileva che «sembra cessata la
materia del contendere» su questo punto.
Quanto alla presunta inammissibilità della
pretesa, contenuta nei ricorsi, di sindacare gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276
del 2003 sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di
libertà nell’iniziativa economica, si ribadisce che la normativa in oggetto,
introducendo un meccanismo di autorizzazione accentrato per gli intermediari
pubblici e privati, comporta senza dubbio una incisione delle competenze
costituzionali attribuite alle Regioni in materia di gestione delle attività
amministrative di autorizzazione, come è dimostrato anche dal fatto che nel
decreto correttivo sopra citato l’art. 6 è stato modificato nel senso di
attribuire alle Regioni e alle Province autonome – e non più al Ministro del
lavoro – la competenza per l’autorizzazione all’intermediazione dei Comuni,
delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo
grado. E, d’altra parte, la legge avrebbe potuto pacificamente disporre che le
autorizzazioni regionali avessero validità sull’intero territorio nazionale,
come avviene per le agenzie di viaggio e turismo sulle quali la Corte si è
pronunciata con le sentenze n. 362 del
1998, n. 54 del
2001 e n. 375
del 2003; l’accentramento di tali funzioni a livello statale non si
giustificherebbe, infatti, neppure in base all’art. 118 Cost., perché non vi
sono esigenze unitarie tali da imporre una violazione del principio di
sussidiarietà.
In riferimento all’art. 1, comma 2,
lettera e), della legge n. 30 del
2003 (cui si collega l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003), le memorie
ribadiscono che tale complesso normativo sarebbe illegittimo perché prevede il
mantenimento di funzioni amministrative alle Province in una materia che non è
di competenza statale, nè può ritenersi che la norma fissi in tal modo dei
principi fondamentali. A questo proposito, le ricorrenti osservano che le norme
non possono essere salvate solo perché si limitano a confermare il contenuto
del d.lgs. n. 469 del 1997; le norme che potevano essere approvate alla luce
del vecchio testo degli artt. 117 e 118 Cost., infatti, non possono più essere
reinserite nell’ordinamento in un quadro costituzionale che è profondamente
mutato e che non consente più allo Stato l’allocazione diretta di funzioni
amministrative agli enti locali in ambiti che non siano di competenza esclusiva
dello Stato. E tale conclusione verrebbe ad essere indirettamente confermata
dalla citata sentenza
n. 74 del 2001 e dalla precedente sentenza n. 408 del
1998 di questa Corte, nonché dalla più recente pronuncia n. 172
del 2004.
Quanto, poi, alle deleghe di cui all’art.
2 della legge n. 30, cui si collegano le norme del decreto n. 276 riguardanti i
contratti a contenuto formativo e di tirocinio, le memorie delle Regioni
premettono che non avrebbe fondamento la pretesa dello Stato di fondare la
legittimità costituzionale delle norme impugnate sulla competenza esclusiva in
tema di ordinamento civile e di definizione della politica economica del Paese.
Le disposizioni censurate non investono l’ordinamento civile così come definito
dalla giurisprudenza costituzionale, perché non riguardano la disciplina dei
rapporti privati che si instaurano tra datore di lavoro e lavoratore, né i
reciproci diritti ed obblighi (si richiama, in proposito, la sentenza n. 359 del
2003). Quanto alla potestà statale in materia di definizione della politica
economica, cui ha fatto cenno la difesa erariale, si rileva che tale materia
non è prevista dall’art. 117 Cost. e non può farsi rientrare nella previsione
del secondo comma, lettera e), della
medesima diposizione. Non sarebbe ravvisabile, inoltre, neppure una competenza
esclusiva dello Stato in base all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni – secondo quanto affermato nelle sentenze
costituzionali n. 282
del 2002 e
n. 88 del 2003 – non è una materia, bensì una competenza che lo Stato ha di
dettare norme per la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di
diritti civili e sociali, ed è evidente che ciò non si adatta al caso in esame.
In rapporto, infine, alle
censure riguardanti gli artt. da 47 a 60 e da 70 a 74 del d.lgs. n. 276, le
difese delle ricorrenti ribadiscono che la competenza statale in materia di
ordinamento civile – cui, secondo l’Avvocatura dello Stato, le disposizioni
sono da ascrivere – può limitare la legislazione regionale solo se non venga
esercitata in modo tale da assorbire e condizionare oltre ogni limite
ragionevole le competenze legislative attribuite alle Regioni. Nel caso di
specie il legislatore statale non si è limitato a disciplinare i rapporti
interprivati di lavoro, ma si è occupato anche dei servizi pubblici e privati
attinenti al mercato del lavoro, delle connesse politiche attive e passive
nonché di interventi rientranti nell’istruzione e formazione professionale,
sicché ha violato l’assetto delle competenze legislative fissato dalla
Costituzione, impedendo alle Regioni il pieno dispiegamento delle potestà
normative loro riconosciute.
Le Regioni Toscana e Marche, prima ancora di censurare
per il loro contenuto singole disposizioni della legge, hanno impugnato questa
nel suo insieme ed in particolare gli articoli 1, comma l, e 2, comma 1, in
quanto illegittimamente il legislatore statale si sarebbe avvalso dello
strumento della delega per stabilire principi fondamentali in materia di
competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro: art. 117,
terzo comma, Cost.).
Con le altre censure, del cui specifico contenuto si
dirà quando saranno analiticamente esaminate, le ricorrenti si dolgono che il
legislatore abbia dettato norme non di principio in materie di competenza
concorrente oppure abbia invaso sfere di competenza esclusiva regionale – e
provinciale per quanto concerne la Provincia di Trento – in particolare
disciplinando l’attività regolamentare in materie che esorbitano da quelle di
esclusiva competenza legislativa statale.
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e la
Provincia autonoma di Trento, con altri ricorsi, hanno poi impugnato numerose
disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30), sempre in riferimento ai parametri costituzionali
suindicati (nonché anche agli articoli 3, 4 e 97 Cost. la prima, all’articolo
97 Cost. la seconda, agli articoli 3, 41 e 77 Cost. la terza ed all’art. 3
Cost. la Provincia autonoma).
Prima dell’udienza, con provvedimento del 28 settembre
2004, è stata disposta la trattazione separata da tutte le altre delle
questioni concernenti le impugnazioni avverso l’art. 8 e l’art. 1, comma 2,
lettera d), prima parte, della legge
n. 30 del 2003 per essere discusse ed esaminate insieme a quelle aventi ad
oggetto disposizioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2.— Tutti i ricorsi, con eccezione delle questioni
appena indicate, vanno riuniti in quanto, avendo essi ad oggetto questioni
analoghe o connesse, ne risulta opportuna la trattazione unitaria.
In via preliminare, si rileva l’inammissibilità del
ricorso della Regione Toscana contro la legge n. 30 del 2003, perché la
delibera della Giunta regionale n. 379 del 2003, di autorizzazione al
Presidente a proporre il ricorso, omette di indicare specificamente le
disposizioni da impugnare e le ragioni della impugnativa e si limita ad
affermare che la legge stessa «appare in più parti invasiva delle competenze
attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione». Infatti, è
principio più volte affermato da questa Corte che la delibera di autorizzazione
al ricorso di cui all’art. 127 Cost. può concernere l’intera legge soltanto
qualora quest’ultima abbia un contenuto omogeneo e le censure siano formulate
in modo tale da non ingenerare dubbi sull’oggetto e le ragioni dell’impugnativa
(cfr. sentenze
n. 85 del 1990, n. 261 del 1995,
n. 94 e n. 213 del 2003
e ancor più di recente, n. 359 del 2003
e n. 238 del
2004).
Nella specie si rileva, senza che sia necessario
procedere all’esame delle sue singole disposizioni, che la legge impugnata
attiene a materie diverse, quali i servizi per l’impiego, la previsione di
nuove figure di rapporti di lavoro, la disciplina dei contratti a contenuto
formativo ed altre ancora. Ne consegue che la delibera della Giunta della
Regione Toscana, in quanto formulata nei termini generici di cui si è detto,
non è idonea a sorreggere il ricorso da essa proposto.
Poiché alcune disposizioni della legge n. 30 del 2003
– art. l, comma 2, lettera o); art.
2, comma 1, lettera a); art. 7 – sono
state impugnate soltanto dalla Regione Toscana, l’inammissibilità del ricorso
da questa proposto fa sì che le relative doglianze non possano essere
scrutinate nel merito.
3.— Ciò premesso, devono essere esaminate con priorità
le censure concernenti l’uso della delegazione legislativa per stabilire i
principi fondamentali nelle materie oggetto di competenza legislativa
concorrente, censure ritualmente proposte soltanto dalla Regione Marche e che
si appuntano, in particolare, contro il comma 1 dell’art. l della legge di
delegazione n. 30 del 2003 e contro la prima parte dell’art. 2 della stessa
legge.
Secondo la ricorrente, poiché lo strumento della
delegazione legislativa comporta da parte del Parlamento la determinazione di
principi e criteri direttivi, una volta che questi siano stati stabiliti, le
disposizioni emanate in attuazione della delega non potrebbero avere ad oggetto
norme contenenti i principi fondamentali della materia bensì soltanto norme
c.d. di dettaglio, con conseguente intromissione nella sfera di competenza
legislativa propria della Regione. Lo strumento della delega sarebbe comunque
del tutto incongruo ai fini della determinazione dei principi fondamentali.
La tesi non è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato che con il ricorso
proposto ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost., le Regioni possono
addurre soltanto la lesione delle loro attribuzioni legislative da parte dello
Stato e non anche la violazione di qualsiasi precetto costituzionale. Ciò non
significa che i parametri evocabili siano soltanto quelli degli articoli 117,
118 e 119 Cost., bensì che il contrasto con norme costituzionali diverse può
essere efficacemente addotto soltanto se esso si risolva in una esclusione o
limitazione dei poteri regionali (v., ex
plurimis, sentenze n. 503 del 2000, n. 274 del 2003
e, più di recente, n. 4, n. 6 e n. 196 del 2004).
E’ soltanto sotto questo profilo – e ciò concerne anche tutte le altre censure
– che in questa sede la legittimità costituzionale delle norme denunciate va
accertata, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione
di principi costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di
competenza regionale.
D’altra parte, la nozione di “principio fondamentale”,
che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa
concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può
avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno
diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. E’ il legislatore
che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla
base di criteri normativi essenziali che l’interprete deve valutare nella loro
obiettività, senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali
autoqualificazioni. Ne consegue che il rapporto tra la nozione di principi e
criteri direttivi, che concerne il procedimento legislativo di delega, e quella
di principi fondamentali della materia, che costituisce il limite oggettivo
della potestà statuale nelle materie di competenza concorrente, non può essere
stabilito una volta per tutte. E ciò è confermato da quanto può dedursi dalla sentenza n. 359 del 1993, con la quale
questa Corte affermò che con legge delegata potevano essere stabiliti i
principi fondamentali di una materia, «stante la diversa natura ed il diverso
grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai “principi e criteri direttivi” previsti in
tema di legislazione delegata dall’art. 76 della Costituzione». Tali
affermazioni non sono state smentite dalle sentenze n. 303
del 2003 e n.
280 del 2004, quest’ultima riguardante una delega avente ad oggetto non la
determinazione bensì la ricognizione di principi fondamentali già esistenti
nell’ordinamento e quindi da esso enucleabili.
La lesione delle competenze legislative regionali non
deriva dall’uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall’avere il
legislatore delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono,
per concretizzarsi invece in norme di dettaglio, sia dall’aver il legislatore
delegato esorbitato dall’oggetto della delega, non limitandosi a determinare i
principi fondamentali.
4.— Occorre perciò procedere all’esame delle singole
questioni.
Tuttavia, poiché le censure dipendono in parte da
opzioni interpretative di carattere generale adottate dalle ricorrenti, è su
queste che occorre soffermarsi prima di procedere allo scrutinio analitico
delle norme impugnate.
Il comma 1 dell’art. 1 della legge delega è così
formulato:
«Allo scopo di realizzare un sistema efficace e
coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato
del lavoro e a migliorare le capacità d’inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di
occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per
l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e
privato, e di somministrazione di manodopera».
Il comma 2 dello stesso articolo contiene la determinazione
dei principi e criteri direttivi indicati sotto le lettere da a) a q),
alcune delle quali suddivise in numeri. L’art. 2 è costituito da un unico
comma, indicato con il numero 1, la cui prima parte è del seguente tenore: «Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e con il Ministro per gli affari
regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto
delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati
dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi». Segue
l’enunciazione di questi, indicati sotto le lettere da a) ad i).
Le due norme citate comportano alcune puntualizzazioni
da cui ricavare criteri per la risoluzione delle diverse questioni.
Dall’analisi del comma 1 dell’art. 1 si ricava che la
delega concerne i servizi per l’impiego ed in particolare il collocamento e la
somministrazione di mano d’opera, che il legislatore ritiene tale materia
rientrante nella tutela e sicurezza del lavoro, prevista come oggetto di
competenza concorrente e che, di conseguenza, nel rispetto delle attribuzioni
regionali, la delega è limitata alla determinazione dei principi fondamentali.
La norma di per sé considerata non può dar luogo a
censure o a specificazioni interpretative se non per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, locuzione, questa, nella quale rientra non soltanto
la disciplina dei soggetti ad essa abilitati, ma anche quella dei rapporti
intersoggettivi che nascono dalla somministrazione; discipline, quindi, che
vanno tenute distinte ai fini della loro riconduzione ai parametri
costituzionali.
Ora, quale che sia il completo contenuto che debba
riconoscersi alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, non si dubita che in
essa rientri la disciplina dei servizi per l’impiego ed in specie quella del
collocamento. Lo scrutinio delle norme impugnate dovrà quindi essere condotto
applicando il criterio secondo cui spetta allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali ed alle Regioni l’emanazione delle altre norme
comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i
servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al
lavoro, possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della potestà statale
di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.,
come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di
intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello
Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
5.— Considerazioni parzialmente diverse vanno fatte
riguardo alla sopracitata prima parte dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003.
In questo caso la delega, che concerne la revisione e
la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, non è
limitata alla determinazione dei principi fondamentali e tuttavia il
legislatore delegante impone al Governo il rispetto delle competenze affidate
alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
La circostanza che, in questo caso, il legislatore non
abbia limitato la delega alla determinazione dei principi fondamentali si può
spiegare con il rilievo che i contratti a contenuto formativo, tradizionalmente
definiti a causa mista, rientrano pur sempre nell’ampia categoria dei contratti
di lavoro, la cui disciplina fa parte dell’ordinamento civile e spetta alla
competenza esclusiva dello Stato (v. la sentenza n. 359 del
2003).
Questioni di legittimità costituzionale possono quindi
anzitutto insorgere per le interferenze tra norme rientranti in materie di
competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre, come l’istruzione e
formazione professionale, alle Regioni. In tali ipotesi può parlarsi di
concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la
composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente
un criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi diversi: quello di
leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle
peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui
pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del
2003), qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un
complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre.
La prima parte dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003,
come il comma 1 dell’art. l, non presenta di per sé profili di illegittimità
costituzionale.
6.— Allo scrutinio delle questioni riguardanti le
disposizioni del comma 2 dell’art. 1 e della seconda parte del comma 1
dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003 è opportuno far precedere l’esame delle
questioni aventi ad oggetto gli artt. 3 e 5 della stessa legge, al quale si
riconnette l’enunciazione di principi applicabili anche per la risoluzione
delle prime.
Infondate sono le censure mosse dalla sola Regione
Marche all’art. 3 della legge n. 30 che ha ad oggetto la delega al Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per promuovere il ricorso
a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a
favorire l’incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di
partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
cinquantacinque anni al mercato del lavoro, secondo principi e criteri
direttivi, raggruppati sotto le lettere da a)
a g), dei quali solo quelli delle
prime tre sono stati censurati. Essi prevedono l’agevolazione del ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale
cosiddetto orizzontale (lettera a),
l’agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale
cosiddetto verticale e misto (lettera b),
l’estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo
parziale a tempo determinato (lettera c).
La Regione impugnante svolge le sue critiche alle
norme sul presupposto che esse rientrino nella materia “tutela e sicurezza del
lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza legislativa,
soggiacciano al criterio dell’attribuzione allo Stato della competenza a
determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto ciò
che non rientri tra questi.
Tale ottica non può essere condivisa.
La disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di
lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, come già detto, rientra
nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato. Non ha
rilievo che la normativa sia ispirata a criteri di flessibilità ed elasticità
in modo tale che, adattandosi alle diverse singole situazioni, ed in
particolare a quelle delle persone che appaiono più svantaggiate (giovani,
donne, disoccupati da lungo tempo, disabili etc.), possa essere favorita
l’occupazione. Infatti, l’incremento del tasso di occupazione è una finalità
che può essere perseguita con misure che incidono su diverse materie: servizi
per l’impiego, disciplina civilistica intersoggettiva del rapporto,
previdenziale, tributaria e quante altre il legislatore nell’esercizio della
sua discrezionalità, a seconda dei contesti, possa ritenere più appropriate al
raggiungimento dello scopo.
Non ha quindi alcun rilievo, ai fini che qui
interessano, la circostanza che il legislatore espressamente consideri il
lavoro a tempo parziale «quale tipologia contrattuale idonea a favorire il
tasso di occupazione».
7.— Non fondate sono anche le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 5 della suindicata legge il quale, «al fine di ridurre
il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro»,
attribuisce al Governo la delega «ad adottare … uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei … principi e criteri direttivi»
indicati sotto le lettere da a) ad i) e dei quali sono impugnati dalla sola
Regione Basilicata i criteri indicati sotto le lettere e) ed f).
La prima delle disposizioni impugnate stabilisce come
principio e criterio direttivo l’«attribuzione di piena forza legale al
contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di
ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma
negoziale da parte dell’organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle
parti in sede di certificazione».
La disposizione sub
lettera f) introduce come
principi e criteri direttivi: la «previsione di espletare il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 410 del codice di procedura
civile innanzi all’organo preposto alla certificazione quando si intenda
impugnare l’erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell’accertamento
svolto dall’organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in
cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la
difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio,
introduzione dell’obbligo in capo all’autorità giudiziaria competente di
accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
all’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro».
La Regione Basilicata sostiene che le disposizioni
censurate contengano norme di dettaglio in materia di competenza legislativa
concorrente e che, se interpretate nel senso di restringere la proponibilità di
azioni giudiziarie, contrastino con l’art. 24 della Costituzione.
Le censure sono in parte inammissibili ed in parte
infondate.
Quanto all’inammissibilità va osservato che, secondo
quanto premesso sub punto 3, il
parametro da ultimo citato non riguarda la sfera di attribuzioni della
ricorrente: nessuna competenza è, infatti, attribuita alle Regioni per la
tutela del diritto di difesa.
Per quel che riguarda l’infondatezza, va precisato che
le suindicate disposizioni, nella parte in cui tendono ad attribuire un
particolare valore probatorio al contratto certificato, attengono
all’ordinamento civile e, in quanto dirette a condizionare l’esercizio in
giudizio dei diritti nascenti dal contratto di lavoro e la stessa attività dei
giudici, attengono anche alla materia “giurisdizione e norme processuali” e
sono quindi estranee a qualsiasi competenza legislativa regionale.
8.— Si deve ora procedere allo scrutinio delle
questioni aventi ad oggetto le disposizioni dell’art. l, comma 2, della legge
n. 30 del 2003, le quali determinano i principi e criteri direttivi cui avrebbe
dovuto attenersi il legislatore delegato, e congiuntamente, ove ciò sia
possibile, di quelle concernenti le norme del d.lgs. n. 276 del 2003 che ne costituiscano l’attuazione,
destinate a determinare i principi fondamentali.
La questione relativa alla disposizione di cui alla
lettera a) del menzionato art. 1,
comma 2, sollevata dalla sola Regione Marche con riferimento agli articoli 76 e
117, terzo comma, Cost., non è fondata. La prescrizione di «snellimento e
semplificazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro» è
sufficientemente specifica per soddisfare l’esigenza di determinatezza che un
criterio direttivo deve possedere per non essere in contrasto con l’articolo 76
Cost. e, nel contempo, non fissa norme di dettaglio.
Le disposizioni sub
lettera b), rette, come tutte
quelle del comma 2 in esame, dalla prescrizione secondo cui la delega è
esercitata «nel rispetto dei principi e criteri direttivi che seguono», sono
così formulate: «modernizzazione e razionalizzazione del sistema del
collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e
competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1)
rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il
regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera l) e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento
degli obblighi di legge;
4)
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro».
Le questioni aventi ad oggetto la prima parte della
indicata lettera b) e le disposizioni
di cui ai numeri 1 e 2, impugnate dalla sola Regione Marche, non sono fondate.
Mentre il primo periodo contiene l’indicazione di principi generali e delle
finalità, nessuna lesione può derivare alla Regione dalla disposizione che
impone il rispetto delle competenze previste dalla Costituzione, ed in
particolare di quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome (numero 1), e da quella di principio che impone il sostegno e lo
sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile ed il sostegno al
reinserimento dei lavoratori anziani (numero 2).
Il numero 3, anch’esso impugnato dalla sola Regione
Marche, contiene diversi principi e criteri direttivi: la previsione
dell’abrogazione di tutte le norme che risulteranno incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264;
la conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli
operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l); la previsione, in materia di
collocamento pubblico, di un nuovo apparato sanzionatorio, contenente sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge.
Neppure le censure rivolte a siffatte disposizioni
sono fondate.
L’inclusione, tra i principi direttivi, dell’abrogazione
delle norme incompatibili è soltanto l’esplicitazione di un principio generale
già esistente nell’ordinamento.
La conservazione del regime dell’autorizzazione e
dell’accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l), costituisce un mero rinvio a tale
disposizione, oggetto di autonome censure che saranno esaminate in prosieguo.
Infine, poiché la competenza a disciplinare un
apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che regolano la materia
cui le sanzioni si riferiscono, trattandosi nella specie di competenza
concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), allo Stato compete determinare i
principi fondamentali e tra questi ultimi va inclusa la prescrizione che il
nuovo apparato dovrà contenere sanzioni amministrative.
La disposizione di cui al numero 4, che include tra i principi e criteri direttivi il mantenimento
da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro, è stata impugnata anche dalle Regioni
Emilia-Romagna e Basilicata, per contrasto non solo con l’art. 117, terzo
comma, Cost., ma anche con l’art. 118 Cost. e con il principio di
sussidiarietà.
La censura non è fondata.
La disposizione, che non comporta alcuna estensione delle funzioni già svolte dallo Stato,
riguarda il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale, previsto come materia di
competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. La conduzione diretta del sistema
informativo statistico ed informatico – dato che questo non può non riguardare
l’intero territorio nazionale – costituisce il mezzo idoneo a che il sistema
stesso risulti complessivamente coordinato.
La norma, peraltro, non esclude la facoltà delle Regioni
di disciplinare la predisposizione in sede regionale di sistemi di raccolta
dati e deve essere valutata insieme con quelle del decreto delegato concernenti
il sistema suindicato.
Infatti, le disposizioni del Capo III (Borsa continua nazionale del lavoro e
monitoraggio statistico), di cui agli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276
del 2003, contengono norme dalle quali risulta il coinvolgimento delle Regioni
nella gestione della rete informativa idonea al funzionamento della borsa
continua del lavoro.
In particolare l’art. 15, comma 1, stabilisce che «a
garanzia dell’effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all’articolo 4
della Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una
rete di nodi regionali». Ed il comma 5 dello stesso articolo prescrive che «il
coordinamento tra il livello nazionale ed il livello regionale deve in ogni
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la
piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale
e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rende disponibile l’offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell’ambito dell’esercizio delle
loro competenze».
Inoltre, ed è ciò che più conta, l’art. 16 prevede:
«1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d’intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici
e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche
finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2.
La definizione degli standard tecnici
e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle
competenze definite nell’Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell’11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675».
Infine, il comma 5 dell’art. 17 stabilisce che «in attesa
dell’entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonché agli enti di cui all’articolo 6. La mancata risposta al
questionario di cui al comma
precedente è valutata ai fini del ritiro dell’autorizzazione o accreditamento».
Le norme del decreto legislativo comportano, quindi,
il coinvolgimento delle Regioni nella disciplina e gestione del sistema
informatico.
9.— Le Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata e
la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la disposizione dell’art. 1,
comma 2, lettera c), la quale
stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime,
nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale».
Secondo le ricorrenti, la norma comporta
l’attribuzione allo Stato della competenza per l’intera disciplina laddove,
concernendo essa una materia di competenza concorrente, allo Stato dovrebbe
spettare solo la determinazione dei principi fondamentali, con esclusione delle
funzioni amministrative; sarebbe inoltre violato il principio di sussidiarietà.
La disposizione appare estranea alla ratio della delega non soltanto per la
materia, ma anche per il suo autonomo contenuto precettivo, come può dedursi
pure dalla constatazione che nessuna norma è stata emessa sul punto con il
decreto legislativo.
Le censure non sono fondate perché – come si è detto
scrutinando le questioni aventi ad oggetto l’art. 5 della legge n. 30 – non è
condivisibile la premessa dalla quale esse muovono. Infatti la conciliazione
delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni amministrative
sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della tutela e
sicurezza del lavoro, bensì in quella dell’ordinamento civile, in quanto
concernente la definizione transattiva delle controversie stesse, ed in quella della giurisdizione e norme
processuali per l’incidenza che la previsione e la regolamentazione del
tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento
del processo.
Per quanto riguarda l’impugnazione della Provincia di
Trento, l’inammissibilità della censura si fonda sul semplice rilievo che,
prescrivendo il mantenimento delle funzioni svolte dallo Stato, la norma non
può incidere su quelle già esercitate dalla ricorrente ai sensi del proprio
statuto.
10.— La disposizione di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 2, è stata
impugnata da tutte le ricorrenti, ma le questioni aventi ad oggetto la prima parte,
la quale prescrive il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia
di lavoro», sono state stralciate insieme a quelle riguardanti l’art. 8 di cui
si è detto.
La seconda parte, da scrutinare, prescrive il
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla
gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione
europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero».
Da tutte le ricorrenti la norma è impugnata, al di là
di profili non essenziali delle censure, sostanzialmente perché, attenendo i
suindicati flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari alla domanda di
lavoro sul territorio regionale, la competenza non può spettare esclusivamente
allo Stato.
Ora, a prescindere dal rilievo che la disposizione non
attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia “immigrazione”
appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera
b, Cost.). La censura è per tale parte
infondata, mentre generica è la denuncia di contrasto con l’art. 118 Cost.,
sicché la censura è sotto questo profilo inammissibile.
11.— La sola Regione Marche ha ritualmente impugnato
la disposizione dell’art. 1, comma 2, lettera e), la quale stabilisce, come principio e criterio direttivo da
seguire nella nuova disciplina del collocamento, il «mantenimento da parte
delle province delle funzioni amministrative, attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 117,
sesto comma, Cost. in quanto non spetta allo Stato l’attribuzione delle
funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente.
La censura non è fondata ai sensi delle considerazioni
che seguono.
L’allocazione delle funzioni amministrative nelle
materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza del lavoro), di
competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo Stato.
Tuttavia, come questa Corte ha già affermato (v. sentenza n. 13 del
2004), vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire
interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere
sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province
continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni
non le avranno sostituite con una propria disciplina.
La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni
amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la
possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni. Così interpretata la
norma non lede la sfera di attribuzioni regionali.
L’art. 3, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 276 del
2003, impugnato dalle Regioni Marche
e Toscana, contiene una norma analoga a quella di cui all’art. 1, comma 2,
lettera e), della legge delega e lo
scrutinio relativo conduce, quindi, alle medesime conclusioni.
12.–– La disposizione di cui all’art. 1, comma 2,
lettera f), della legge delega fissa come principio e criterio direttivo
l’«incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati
e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province». Le
censure contro tale norma devono essere esaminate congiuntamente a quelle
contro le disposizioni sub lettere l) e m)
dello stesso art. 1, comma 2, lettera f), della legge di delegazione nonché a
quelle contro gli artt. 3, comma 2; 4; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per la connessione che esiste tra le
norme impugnate e quindi tra le questioni di cui sono oggetto.
La disposizione sub
art. 1, comma 2, lettera l),
della legge delega, impugnata ritualmente dalle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, è così formulata: «identificazione di un unico regime
autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con
particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati
requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività
svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e
modulato in relazione alla natura giuridica dell’intermediario, con particolare
riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi
bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale,
ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle
università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo,
altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia
in data 1° febbraio 2000».
Le disposizioni di cui alla lettera m) dell’art. 1, comma 2, della legge n.
30 del 2003, impugnate dalla sola Regione Marche, sono le seguenti:
«abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato,
in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo,
individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4)
garanzia del regime di solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell’attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi
di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base
di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell’appaltatore».
Dell’art. 3 del d.lgs. n. 276 del 2003, che introduce
le norme del Titolo II (Organizzazione e
disciplina del mercato del lavoro) e reca la rubrica “finalità”, è stato
censurato il comma 2, per intero, dalle Regioni Marche e Toscana e solo le
disposizioni sub lettere a) e c)
dalla Regione Emilia-Romagna. Il comma, nelle parti censurate, è del seguente
tenore:
«Ferme
restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte
delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per
realizzare l’obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti
che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato
del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio».
L’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, che detta la definizione di
“autorizzazione” alle agenzie del lavoro, è impugnato dalla sola Regione
Emilia-Romagna e la relativa impugnazione è da ritenere inammissibile, non
essendo tale disposizione compresa tra quelle indicate nella delibera della
Giunta regionale.
Del pari inammissibile è l’impugnativa dell’art. 5 del
medesimo decreto, proposta dalla sola Provincia autonoma di Trento in modo
generico, senza alcuna esplicitazione delle relative censure.
Gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, inseriti
nel Capo I (Regime autorizzatorio e
accreditamenti), sono formulati nel seguente modo:
art.
4 (Agenzie per il lavoro): «1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo
delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attività di cui all’art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20,
comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio
delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni
successivi rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.
3.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la
domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4.
Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni
e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l’obbligo
di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività
svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché
ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di
funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.
6.
L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere c) d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7.
L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di
transazione commerciale».
L’articolo è stato impugnato nel suo complesso dalle
Regioni Marche e Toscana e dalla Provincia di Trento, nonché, con esclusione
del comma 7, dalla Regione Emilia-Romagna.
L’art. 6 (Regimi
particolari di autorizzazione) è stato impugnato nella sua totalità dalle
Regioni Emilia-Romagna e Marche nonché nei commi da 6 a 8 dalla Regione Toscana
e dalla Provincia di Trento ed è così formulato:
«1.
Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le
università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonché l’invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
2.
Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione,
secondo le procedure di cui all’articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria
di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta
attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), f) e g) di cui
all’articolo 5, comma 1, nonché l’invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto a1 successivo
articolo 17.
3.
Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza
delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d),
e), f), g) di cui
all’articolo 5, comma 1.
4.
L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico
dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione. L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g)
di cui all’articolo 5, comma l.
5.
E’ in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli
articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l’attività
di intermediazione.
6.
L’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettere b), c), d), può essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera b).
7.
La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio delle attività
di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l’iscrizione delle agenzie in una
apposita sezione regionale nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Decorsi
due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell’attività svolta.
8.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d’intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione
della apposita sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, e
delle procedure ad essa connesse».
Su parte delle norme del decreto legislativo ora
riportate ha inciso il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro). In particolare, per quanto concerne le
disposizioni suindicate, l’art. 2 del decreto correttivo ha apportato le
modifiche che si espongono. Il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell’art. 6 del
d.lgs. n. 276 con il seguente: «Sono altresì autorizzati allo svolgimento della
attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità
montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) del comma 1, dell’articolo 5,
nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17».
Il comma 2 ha sostituito il comma 8 dello stesso
articolo 6 con il seguente: «Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente
decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi
della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione,
nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere
l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via
provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via
provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della
normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui
all’articolo 4, comma 1».
Infine il comma 3 dell’art. 2 del decreto n. 251 del
2004 ha aggiunto, dopo il comma 8, il seguente comma 8-bis: «I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del
consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6,
7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni».
Alle disposizioni della legge delega di cui alle
lettere l) ed m) sopra riportate si ricollegano quelle degli articoli 12, 13 e 14
del d.lgs. n. 276 del 2003, che sono
state in parte impugnate dalla sola Regione Emilia-Romagna.
La ricorrente, pur avendo incluso nell’epigrafe del
ricorso tra le disposizioni cui l’atto si riferisce tutti i commi da 1 a 5
dell’articolo 12, ha poi limitato le censure ai commi 3 e 5, per violazione
degli articoli 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, dolendosi
che, pur essendo i fondi previsti dagli articoli l e 2 destinati in parte a
misure di sostegno dell’occupazione e della formazione, entrambe materie di
competenza regionale, le Regioni non siano state coinvolte nella loro gestione.
I commi impugnati sono così formulati:
«3.
Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto
ambito».
«5.
I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con
particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema.
II Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla
gestione dei fondi».
Dell’art. 13, la Regione Emilia-Romagna impugna i
commi 1 e 6, del seguente tenore:
«1.
Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro è consentito:
a)
operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b)
determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di
contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui
corresponsione é collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale».
«6.
Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una
convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio delle
agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le provincie o le regioni stesse».
Prima di scrutinare le norme suindicate, è
necessario anzitutto richiamare quanto già detto riguardo al rapportarsi della
disciplina del collocamento, ed in genere dei servizi per l’impiego, agli artt.
4 e 120 Cost. nonché al limite che la competenza regionale può incontrare per
effetto delle attribuzioni statali riguardo alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale (v. sentenza n. 388 del
2004).
Tutto ciò visto nell’ottica della
realizzazione del diritto sociale al lavoro. Ma se il collocamento, ed in
genere tutte le attività atte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, non sono più riservati alle strutture pubbliche, ritenendosi dal
legislatore che solo l’apertura ai privati e la collaborazione tra questi e le
strutture pubbliche possano rendere efficienti tali attività, la disciplina dei
soggetti comunque abilitati a svolgerle deve essere in armonia con i precetti
costituzionali concernenti l’attività economica. E sul punto è necessario
rilevare che, se l’originaria disciplina dei privati abilitati
all’intermediazione prevedeva che essi avessero come oggetto sociale esclusivo
lo svolgimento di tale attività (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 469 del 1997),
questa esclusività non è più richiesta, sussistendo soltanto, per i soggetti
polifunzionali, l’obbligo di tenere distinte divisioni operative, gestite con
contabilità separata, onde consentire una puntuale conoscenza dei dati
specifici (art. 5, comma 1, lettera e,
d.lgs. n. 276 del 2003).
Dall’angolo visuale dei soggetti che la
svolgono, l’attività di intermediazione nella sua più ampia accezione può
quindi costituire oggetto di normale attività imprenditoriale ed è soggetta
anche alle norme che tutelano la concorrenza.
Occorre infine osservare che
l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), della legge delega abilita anche allo svolgimento di tutte le
attività di cui alla successiva lettera m),
concernenti prevalentemente la somministrazione di manodopera o di lavoro
altrui ed il regime dei rapporti che da essa nascono, nonché i criteri di
distinzione tra appalto e interposizione ed il regime sanzionatorio civilistico
e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della
mediazione privata nei rapporti di lavoro, materie tutte che rientrano in
competenze esclusive dello Stato.
Sulla base di tali premesse si può
procedere allo scrutinio delle singole questioni.
L’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003 è
impugnato ritualmente dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna perché, in una
materia di competenza legislativa concorrente, conterrebbe norme di dettaglio.
La Regione Emilia-Romagna denuncia anche l’ambiguità della norma per i dubbi
interpretativi che suscita, evocando, oltre agli artt. 117 e 118 Cost., anche
gli artt. 3 e 97 Cost., perché prevederebbe un eguale trattamento per
situazioni diseguali e sarebbe comunque contraria al canone della buona
amministrazione.
Le suindicate censure solo in parte
possono trovare ingresso ed essere scrutinate nel merito.
A questa Corte, infatti, non compete
formulare giudizi di opportunità o risolvere dubbi interpretativi, mentre i
profili relativi agli artt. 3 e 97 Cost. non concretano lesioni della sfera di
competenza regionale. Le censure sono, quindi, inammissibili, in parte qua.
La questione, così delimitata, è
infondata.
La scelta di un unico regime
autorizzatorio o di accreditamento costituisce un criterio direttivo idoneo a
dar luogo alla formulazione di un principio fondamentale, sul quale basare la
disciplina della complessa materia. L’opzione di un unico regime giuridico per
chiunque voglia svolgere attività in senso generico di intermediazione è
correlata all’esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno
nazionali – in questa sede non vengono in evidenza problemi di adeguamento al
diritto comunitario – esigenza la quale a sua volta si radica nel precetto
dell’art. 120, primo comma, Cost., la cui osservanza costituisce la premessa
perché siano garantiti anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali
quelli inerenti alle prestazioni essenziali per la realizzazione del diritto al
lavoro, da un lato, ed allo svolgimento di attività che possono avere natura
economica in regime di concorrenza, dall’altro.
La previsione di ambiti regionali del
mercato del lavoro è ausiliaria e complementare rispetto al mercato nazionale.
Connessa alla scelta dell’unicità del
regime autorizzatorio o di accreditamento è quella dell’albo delle agenzie per
il lavoro, di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre la
previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti
cui può essere data l’autorizzazione o l’accreditamento, sia delle attività che
essi possono svolgere.
Inoltre, poiché le agenzie
iscritte nell’albo possono svolgere la loro attività sull’intero territorio
nazionale e l’autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica
del corretto andamento dell’attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276),
la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di
verifica dell’attività, di revoca dell’autorizzazione e «di ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle
agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività
amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali suindicati.
Le censure contro i restanti commi del
citato art. 4, anche in considerazione del grado di specificità delle ragioni
addotte, sono quindi infondate.
Per quanto concerne le questioni relative
all’art. 6, occorre preliminarmente rilevare che le censure prospettate dalle
Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sono
da ritenere inammissibili in quanto i profili di censura in esse evidenziati
non ridondano in lesioni della sfera di competenza costituzionalmente garantita
alle Regioni.
Nel merito, invece, tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, si rileva che il contenuto
precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata da
quest’ultimo provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma
3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o
modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi
1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con
riguardo all’art. 4, con la precisazione che tale esito riguarda anche le
doglianze prospettate dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana in
riferimento all’art. 97 della Costituzione.
Per quanto riguarda il comma 8, la
sostituzione operata dal comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004
comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell’apposita
sezione regionale dell’albo di cui all’art. 4, comma 1, e delle procedure ad
essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale; è invece stabilito
che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate
dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi
fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto. Di conseguenza, non vi
è luogo a provvedere essendo cessata la materia del contendere.
Le questioni aventi ad oggetto l’art. 1,
comma 2, lettera m), della legge n.
30 del 2003, sollevate dalla sola Regione Marche con riferimento all’art. 117,
terzo e sesto comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate conterrebbero
norme di dettaglio in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di competenza
legislativa concorrente, non sono fondate.
La prima parte della norma dispone
l’abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e quella del numero 1
stabilisce come principio e criterio direttivo che l’autorizzazione alla
somministrazione di manodopera debba essere data solo ai soggetti autorizzati
ai sensi della lettera l). Si tratta
di norme concernenti aspetti generali del nuovo sistema del collocamento e
della intermediazione, connesse al regime unico dell’autorizzazione di cui si è
detto, e della conseguente abrogazione della legge n. 1369 del 1960 sul presupposto
della incompatibilità del vecchio sistema normativo riguardo al nuovo.
Da tali norme non deriva alcuna lesione
della sfera di competenza regionale.
Le disposizioni sub numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di
manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore
ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella
materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.
Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7
riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi
sono anch’esse da ricondurre all’ordinamento civile.
Infine la disposizione contenuta nel
numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l’apparato sanzionatorio
civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza
esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.).
Anche tali questioni non sono,
pertanto, fondate.
Connessi alle disposizioni della legge di
delegazione appena esaminate, in quanto concernono aspetti della
somministrazione di lavoro, sono gli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 276 del
2003, dei quali la sola Regione Emilia-Romagna censura rispettivamente i commi
3 e 5, i commi 1 e 6, ed i commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 117 e 118
della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda l’art.
12, la Regione ricorrente si duole che, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e
2 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva
regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e
sicurezza del lavoro), la disciplina sia esclusivamente statale, senza alcun
coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione.
Le tesi della ricorrente non sono condivisibili.
E’ necessario premettere che dai commi 1 e
2 dell’articolo in esame risulta che i soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro devono versare al fondo di cui al comma 4 un primo
contributo del quattro per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori a
tempo indeterminato e che le somme sono destinate ad interventi in favore dei
lavoratori assunti a tempo determinato, intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di
occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
Si deve osservare che sia per l’origine e
quantificazione delle somme (contributi dei datori di lavoro commisurati in
percentuale a retribuzioni), sia per una parte della loro destinazione
(specifiche misure di carattere previdenziale sempre a favore dei lavoratori
assunti a tempo determinato), si tratta di una disciplina essenzialmente di
carattere previdenziale, che soltanto eventualmente e in modo marginale può
farsi rientrare nella tutela e sicurezza del lavoro o nella qualificazione o
riqualificazione, queste ultime peraltro da svolgersi, se non esclusivamente,
di norma all’interno delle aziende, essendo finalizzate alla continuità delle
occasioni d’impiego.
Il comma 2 prevede un identico contributo
da destinare in parte all’integrazione del reddito dei lavoratori a tempo
determinato e quindi ancora a scopi previdenziali, in parte a iniziative comuni
relative all’accertamento dell’utilità generale della somministrazione di
lavoro, o a favorire iniziative per l’inserimento o il reinserimento di
lavoratori svantaggiati, oppure percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale. Si tratta di norme generali sulla tutela del lavoro.
La prevalenza e soprattutto l’indefettibilità
della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente
eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di
tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema»,
giustificano l’attrazione alle competenze statali anche di funzioni
amministrative (v.
sentenza n. 303 del 2003).
Le disposizioni impugnate dell’art. 13
disciplinano deroghe al regime generale del contratto di inserimento qualora i
soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati. Riguardo ad esse si può
osservare che, essendo la finalità quella di favorire l’inserimento nel mondo
del lavoro di tali soggetti, gli strumenti usati attengono anche al regime
retributivo e quindi all’ordinamento civile, oppure a diritti previdenziali e
dunque a materie di competenza esclusiva statale.
La ricorrente Regione Emilia-Romagna
osserva che il comma 6 dello stesso articolo, nel prevedere un regime
transitorio «fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che
disciplinino la materia», espressamente riconosce che questa appartiene alla
competenza regionale.
Ora, a parte il rilievo che non
può essere una legge ordinaria a modificare l’assetto costituzionale del
riparto delle competenze legislative, le norme impugnate hanno ad oggetto la
disciplina di strutture e misure idonee a favorire l’inserimento dei soggetti
svantaggiati che attengono al regime privatistico o previdenziale, sicché non è
a queste misure che può riferirsi il rinvio ad una futura legislazione
regionale.
In considerazione delle materie –
ordinamento civile e previdenza – cui ineriscono le misure già stabilite, la
disciplina transitoria non comporta alcuna lesione delle sfere di competenza
regionale.
Infine, per quanto concerne le
disposizioni dell’art. 14, si può osservare, da una parte, che esse contengono
norme di principio, quale la previsione di una convenzione quadro, dall’altra,
che è assicurato il coinvolgimento delle Regioni, dal momento che è previsto
che le convenzioni «devono essere validate da parte delle regioni».
Si rileva, peraltro, che, in relazione ai
menzionati artt. 13, commi 1 e 6, e 14, commi 1 e 2, la Regione ricorrente ha
altresì lamentato la violazione dell’art. 76 Cost., sostenendo che tali norme
non troverebbero alcun fondamento nella legge delega. Tali censure sono
inammissibili poiché non si risolvono in una lesione della sfera di competenza
costituzionalmente garantita alle Regioni.
13.— La Regione Emilia-Romagna ha
impugnato, in riferimento agli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost., l’art. 22, comma
6, del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale stabilisce che «la disciplina in
materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n.
181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione».
Il comma 3 dell’art. 4-bis suindicato a sua volta stabilisce
che: «fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni possono
prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro
privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie
di lavoratori a rischio di esclusione sociale».
La ricorrente sostiene che la norma
censurata comporta una deroga irragionevole ad un principio fondamentale con
lesione delle competenze regionali; deroga non prevista dalla legge di delegazione
n. 30 del 2003.
Sulla ammissibilità della questione non
possono sorgere dubbi una volta che si rilevi che la disposizione derogata
dalla norma censurata comporta potestà normative delle Regioni, sulle quali la
deroga stessa incide, limitandole.
Nel merito, la questione è fondata perché
nessuna disposizione della legge n. 30 del 2003 prevede la deroga suindicata.
14.–– Occorre procedere a questo punto
allo scrutinio delle questioni concernenti la seconda parte dell’art. 2 della
legge n. 30 del 2003 e cioè dei principi e criteri direttivi finalizzati
all’attuazione della delega per la revisione e razionalizzazione dei rapporti
di lavoro con contenuto formativo, nonché di quelle relative alle disposizioni
del d.lgs. n. 276 del 2003 che alla materia della suindicata delega si
riconnettono, tenendo presenti i rilievi fatti con riguardo alle questioni
relative alla prima parte della disposizione.
La norma detta i seguenti criteri e
principi direttivi, cominciando dalla lettera b), in quanto la disposizione sub
lettera a) è censurata soltanto
dalla Regione Toscana, con impugnazione già dichiarata inammissibile:
«b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui
all’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da
valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato
come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel
contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze
autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di
apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di
impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con
valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto
previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo
una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per
i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza
nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e
prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di
razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di
lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e
dei criteri direttivi di cui alle lettere b),
c) e d), nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al
lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per
l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento
e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticità;
g) rafforzamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso
di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di
cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto
conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in
materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
h) sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i
contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di
accordo, determinati con atti delle regioni, d’intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e
aziendale, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda».
A tali disposizioni della legge di
delegazione si ricollegano quelle del Titolo VI (Apprendistato e contratto di inserimento) del d.lgs. n. 276,
distinte nel capo I per l’apprendistato (articoli da 47 a 53) e nel capo II per
il contratto di inserimento (articoli da 54 a 60), il cui tenore, nel testo
originario impugnato dalle ricorrenti – antecedente alle parziali modifiche,
peraltro ininfluenti in questa sede, introdotte dal decreto correttivo n. 251
del 2004 relative agli artt. 53, comma 3, 55, comma 5, 59, comma 3 e
all’aggiunta dell’art. 59-bis – era
il seguente:
«art. 47 (Definizione, tipologie e limiti quantitativi). 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a)
contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b)
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c)
contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può
superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del
contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi
la vigente normativa in materia.
art. 48 (Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in
base ai seguenti principi:
a)
forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b)
divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c)
possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2118 del codice civile;
d)
divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a)
definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
b)
previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard
minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni competenti;
d)
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
e)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f)
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
art. 49 (Apprendistato professionalizzante). 1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la
durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso,
non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in
base ai seguenti principi:
a) forma
scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b)
divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c)
possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2118 del codice civile;
d)
possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’àmbito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma
3;
e)
divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante
è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a)
previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali;
b)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c)
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
d)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e)
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
art. 50 (Apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione). 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
art. 51 (Crediti formativi).
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi
di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel d.m.
31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
art. 52 (Repertorio delle
professioni). 1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e
della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
art. 53 (Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali). 1.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo,
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione
sarà tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità
di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore
di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del
100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni e integrazioni.
art. 54 (Definizione e campo di
applicazione). 1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro
diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
a)
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b)
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c)
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di
lavoro;
d)
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
e) donne
di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f)
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti
pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi di imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e) enti
di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di
cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti
della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per
i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere
un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni
di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati.
art. 55 (Progetto individuale di
inserimento). 1. Condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è
la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali
del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il
conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui
all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del
rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
art. 56 (Forma). 1. Il
contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all’articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
art. 57 (Durata). 1. Il
contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può
essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera f),
la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello
civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata
indicato al comma 1.
art. 58 (Disciplina del rapporto
di lavoro). 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
art. 59 (Incentivi economici e
normativi). 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della
riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e)
ed f).
art. 60 (Tirocini estivi di
orientamento). 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento
pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre
mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e
scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in
caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del
1997 e al d.m. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.»
Preliminarmente
va osservato che la questione sollevata dalla Regione Toscana con riguardo
all’art. 55, comma 3, del decreto in oggetto, in riferimento all’art. 76 Cost.,
per un presunto eccesso di delega, appare inammissibile, poiché la censura non
si traduce nella lesione delle competenze regionali.
Allo scrutinio nel merito delle singole
questioni occorre far precedere alcune considerazioni di carattere generale.
La competenza esclusiva delle Regioni in
materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la
formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli
istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le
singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà
locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi.
La disciplina della istruzione e della
formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito
aziendale ai loro dipendenti – ed è il caso di rilevare che l’art. 6 della
legge n. 30 del 2003 esclude che le deleghe di cui agli articoli da 1 a 5 si
applichino ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate – da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista
propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa
nell’ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La
formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle
competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.
Su altro versante occorre rilevare che i
contratti a contenuto formativo hanno subíto una evoluzione collegata da un
lato alle esigenze della formazione continua, dall’altro alla previsione di
tali schemi contrattuali, ed in specie dell’apprendistato, in relazione ad
attività per le quali in passato tale tipo contrattuale non era considerato
idoneo. Ciò risulta chiaramente dalla varietà delle tipologie di apprendistato
come definite nell’art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, con la indicazione anche
di una forma di apprendistato «per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione».
Da quanto detto consegue il collegamento
permanente che sotto alcuni aspetti si è venuto a stabilire tra gli schemi
contrattuali di lavoro a contenuto formativo, in particolare
dell’apprendistato, e l’ordinamento dell’istruzione; ordinamento quest’ultimo
che, nella disciplina costituzionale delle attribuzioni delle competenze
legislative, ha un regime particolare, con l’attribuzione allo Stato della
potestà legislativa esclusiva riguardo alle norme generali sull’istruzione
(art. 117, comma secondo, lettera n)
e – per il resto – con la consueta ripartizione tra Stato e Regioni:
attribuzione al primo della competenza a determinare i principi fondamentali ed
alle seconde quella concernente le altre norme (art. 117, comma terzo), salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche (v. sentenza n. 13 del
2004).
Infine, le norme che pongono limiti
quantitativi alle imprese nelle assunzioni di apprendisti a garanzia
dell’occupazione in rapporti ordinari di lavoro e contro le strumentalizzazioni
per fini impropri dell’apprendistato rientrano nella tutela del lavoro, materia
di competenza concorrente, in relazione alla quale stabiliscono principi
fondamentali.
Una volta chiarito che, alla luce delle
considerazioni esposte, le molteplici interferenze di materie diverse non
consentono la risoluzione delle questioni stesse sulla base di rigidi criteri,
si può passare all’esame delle singole questioni.
15.— Le censure alle disposizioni
dell’art. 2, lettera b), non sono
fondate, ma le norme richiedono alcune esplicazioni.
La valorizzazione dell’attività formativa
svolta in azienda anche nella prospettiva di «una formazione superiore in
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della
formazione», è un principio di carattere generale estraneo alla competenza
esclusiva regionale, dal momento che espressamente non riguarda la formazione
pubblica. I poteri autorizzatori che possono essere attribuiti agli enti
bilaterali a loro volta non concernono quest’ultima. Infine, la previsione di
un raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione ha carattere
generale e di per sé non implica alcuna lesione di competenze regionali.
Non fondata è la questione concernente la
disposizione di cui alla lettera c)
perché la previsione di forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali
da favorire «il subentro nell’attività di impresa» è norma destinata ad operare
all’interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle
competenze regionali.
Le disposizioni sub d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità
d’inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla
tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali.
Parimenti infondate e per le stesse
ragioni appena esposte sono le questioni riguardanti le disposizioni di cui
alle lettere e), f) e g) che contengono
norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare,
sull’incentivazione al lavoro femminile.
Lo scrutinio delle censure sulle
disposizioni di cui alle lettere h)
ed i) va condotto congiuntamente a
quello concernente le impugnative avverso le norme del d.lgs. n. 276 in materia
di apprendistato (artt. da 47 a 53).
16.— L’art. 47 del d.lgs. n. 276 è
censurato dalla sola Regione Marche la quale si duole che la disposizione
contenga la disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica
il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni
singolo datore di lavoro può assumere.
Le censure risultano non fondate qualora
si rilevi, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene
all’ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la
determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale
concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.
Gli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs n. 276
sono impugnati nel loro complesso dalla Regione Marche, mentre il comma 4 dell’art.
48 ed il comma 5 dell’art. 49 sono censurati anche dalla Provincia autonoma di
Trento e dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e il comma 3 dell’art. 50 da
queste ultime due. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le
disposizioni di cui alle lettere h)
ed i) dell’art. 2 della legge n. 30
del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in
qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle
Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa
o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell’art. 117, terzo,
quarto e sesto comma, Cost.; alcune, con prospettazioni alternative o
subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e
lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di
principi fondamentali.
Le censure non sono fondate.
Occorre anzitutto sviluppare le
considerazioni generali sub punto 15,
con particolare riguardo all’apprendistato.
Se è vero che la formazione all’interno
delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina
rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle
Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella
regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo stato
puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto.
Occorre perciò tener conto di tali interferenze.
Infatti, la prima parte del comma 4
dell’art. 48, oggetto delle più specifiche censure di tutte le Regioni e della
Provincia autonoma, se letta insieme alle disposizioni della seconda parte,
dimostra quanto appena si diceva. Sotto la lettera b) è stabilita la previsione di un monte ore di formazione, esterna
o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale
in funzione di quanto stabilito dal comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale).
Del resto tutto l’art. 48 dimostra
siffatta commistione di materie. Il primo comma contiene la previsione dei
soggetti che possono essere assunti con contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il comma
successivo prevede la finalizzazione del contratto al conseguimento di una
qualifica professionale anche in considerazione dei crediti formativi e in raccordo
a ciò che è stabilito dalla citata legge n. 53 del 2003. Il comma 3 contiene la
disciplina civilistica del rapporto rientrante nell’ordinamento civile.
In tale situazione la previsione che le
Regioni debbano regolamentare i profili formativi dell’apprendistato d’intesa
con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4), non
lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di
leale collaborazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene
riguardo alle questioni concernenti gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 276,
contenenti norme, sotto gli aspetti che qui interessano, simili anche se non
identiche a quelle dell’art. 48, nonché riguardo alle questioni aventi ad
oggetto le disposizioni di cui alle lettere h)
ed i) della legge n. 30.
La Regione Marche, per l’intero, e la
Regione Emilia-Romagna, solo riguardo al comma 2, hanno impugnato l’art. 51 del
d.lgs. n. 276, concernente i crediti formativi che si acquisiscono attraverso
il contratto di apprendistato (comma 1) ed il loro riconoscimento. In questo
caso la definizione delle modalità del riconoscimento è attribuita ad organi
dello Stato, ma è prevista l’intesa con le Regioni nonché il rispetto di quanto
già stabilito nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali del 18
febbraio 2000.
L’acquisizione dei crediti formativi
attraverso il contratto di apprendistato – la cui disciplina, per ciò che
attiene ai rapporti intersoggettivi tra datore e lavoratore, compresa la
formazione all’interno dell’azienda, appartiene alla competenza dello Stato –
giustifica la disciplina statale del riconoscimento dei crediti stessi, mentre
il coinvolgimento delle Regioni è assicurato mediante lo strumento più
pregnante di attuazione del principio di leale collaborazione e cioè attraverso
l’intesa. Da tanto consegue l’inammissibilità della censura proposta nei
confronti della medesima norma in riferimento all’art. 76 Cost., dal momento
che l’asserito eccesso di delega comunque non ridonda in violazione della sfera
di competenza regionale.
Argomenti non eguali, ma che nascono dallo
stesso ordine d’idee, conducono a ritenere infondata la questione avente ad
oggetto l’articolo 52 del d.lgs. n. 276, dal momento che le qualifiche
professionali, la cui armonizzazione la norma disciplina, sono strettamente
collegate ai crediti formativi ed il coinvolgimento regionale è assicurato
dalla partecipazione dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni
all’organismo all’uopo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
I dubbi di legittimità costituzionale
dell’art. 53 del citato d.lgs. n. 276, del resto espressi dalla sola Regione
Marche con un generico riferimento alla violazione di competenze regionali in
materia di tutela e sicurezza del lavoro, non hanno ragion d’essere. La
disposizione, parzialmente modificata dal decreto correttivo n. 251 in modo
irrilevante per quanto riguarda la questione di costituzionalità, nel suo comma
1 contiene norme rientranti nell’ordinamento civile (categorie d’inquadramento
degli apprendisti); nel suo comma 2 contiene norme concernenti l’ordinamento
civile e principi fondamentali in tema di tutela e sicurezza del lavoro, a
seconda degli istituti rispetto ai quali operano i limiti numerici nel cui
computo non rientrano gli apprendisti; nel comma 3 contempla, in primo luogo il
mantenimento in via provvisoria della disciplina degli incentivi ed inoltre il
principio che questi sono condizionati alla verifica della formazione svolta
secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verifica che, concernendo
sia la formazione svolta in azienda, sia quella extra-aziendale, non è
illegittimo sia regolata dal Ministro una volta garantito il pieno
coinvolgimento delle Regioni mediante la suindicata intesa. La seconda parte
del comma 3 è stata modificata dall’art. 11 del d.lgs. n. 251 del 2004 in modo
non influente rispetto alla questione di costituzionalità.
Il comma 4, riguardante il mantenimento
dell’attuale disciplina previdenziale e assistenziale, non è specificamente
oggetto di doglianze.
17.— Gli articoli da 54 a 60, costituenti
il Capo II del Titolo VII del decreto impugnato, contengono la disciplina del
contratto d’inserimento (articoli da 54 a 59) e quella dei tirocini estivi di
orientamento (articolo 60).
I commi 1 e 2 dell’art. 54, impugnato
dalle Regioni Marche e Toscana, definiscono il contratto d’inserimento e
prevedono i soggetti abilitati a stipularlo. Sono norme che rientrano
nell’ordinamento civile dalle quali nessuna lesione deriva alle competenze
regionali. I commi che seguono regolano il numero di contratti d’inserimento
stipulabili con riguardo ai lavoratori legati da tale tipo di rapporto e che
siano stati mantenuti in servizio. Si tratta di principi fondamentali in
materia di tutela del lavoro, sicché anche in tali disposizioni non si
rinvengono lesioni di attribuzioni regionali.
L’art. 55 disciplina il progetto
individuale d’inserimento ed il comma 1 stabilisce che «condizione per
l’assunzione con contratto d’inserimento è la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo».
La previsione della finalizzazione del
progetto alla garanzia dello «adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore al contesto lavorativo» induce a ritenere che ciò che viene in primo
piano sia il profilo intersoggettivo contrattuale del particolare tipo di
rapporto di lavoro: competenze professionali del lavoratore e contesto
lavorativo e dunque particolarità dell’azienda e delle sue articolazioni, cioè
aspetti rientranti nell’ordinamento civile. Il ricorso eventuale ai fondi per
la formazione continua, per la realizzazione del progetto di cui al comma 2,
non equivale a determinare la relativa disciplina di questo. Si deve
soggiungere che la norma non esclude che le Regioni possano porre a
disposizione delle parti del rapporto strutture idonee a supportare
l’attuazione del progetto d’inserimento.
L’intervento in via amministrativa del
Ministro è previsto soltanto come sostitutivo di quello privatistico delle
parti sociali.
Gli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 276
contengono la disciplina della forma, della durata e delle eventuali cause di
sospensione del rapporto (servizio militare o civile, astensione per maternità)
e il divieto di rinnovazione tra le stesse parti, ossia aspetti prettamente
privatistici, la cui regolamentazione rientra nell’ambito dell’ordinamento
civile. Le denunce della Regione Marche – che lamenta l’esorbitanza da parte
della disciplina statale nella sfera di competenza regionale – sono pertanto
non fondate.
Gli articoli 58 e 59 del d.lgs.,
anch’essi impugnati soltanto dalla Regione Marche, contengono la disciplina di
aspetti del rapporto intersoggettivo (art. 58, comma 1, e art. 59, comma 1)
oppure principi fondamentali in tema di tutela del lavoro (numero massimo di
lavoratori assunti con contratti d’inserimento, esclusione di tali lavoratori
dal computo dei limiti numerici, disciplina generale degli incentivi
economici). Irrilevante, ai fini della questione di costituzionalità, è la
modifica introdotta dall’art. 13 del decreto correttivo n. 251 del 2004.
Anche tali disposizioni non
sconfinano negli ambiti di competenze regionali.
Fondata è, invece, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 60 del d. lgs. n. 276, proposta dalle
Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in riferimento all’art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione.
Infatti, la disciplina dei tirocini estivi
di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non
preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione
professionale di competenza esclusiva delle Regioni.
18.— Gli articoli da 70 a 73 del
d.lgs. n. 276 sono stati impugnati dalla Regione Marche mediante un generico
riferimento alle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro; i primi due articoli sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana
con argomenti analoghi, ma l’impugnazione dell’art. 71 è inammissibile, perché
la disposizione non è prevista tra quelle da impugnare nella delibera della
Giunta regionale di autorizzazione all’impugnazione.
Inoltre, il d.lgs. correttivo n. 251 del
2004 ha modificato l’art. 70, comma 2, e integralmente sostituito l’art. 72, in
modo peraltro non influente ai fini della decisione delle relative questioni.
Le disposizioni suindicate
concernono la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, cioè di quelle
prestazioni di natura meramente occasionale nell’ambito dei piccoli lavori
domestici, di giardinaggio, d’insegnamento supplementare, di collaborazione con
enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni
tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi
che non superino un determinato tetto. Si tratta di prestazioni che o non
rientravano in alcuna normativa, oppure rientravano in regolamentazioni
raramente di fatto osservate.
La normativa concerne in modo prevalente –
se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni
suindicate e la circostanza che essa riguardi soggetti ai margini del mercato
del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli
strumenti di cui il legislatore si è avvalso.
In conclusione, anche le questioni aventi
ad oggetto gli articoli da 70 a 73 non sono fondate, dovendo tali norme
considerarsi rientranti in materie di competenza esclusiva dello Stato
piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro.
Parimenti infondata è, infine, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 che prevede, per
escluderne ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti
attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia ogni
decisione in ordine agli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
riuniti i giudizi;
dichiara
inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della
predetta legge n. 30 del 2003;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera c), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2),
4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia
autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento all’art. 118 Cost., dalle Regioni Marche,
Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera l), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1,
lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all’art.
24 Cost., dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in
riferimento all’art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli artt. 8,
numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative
norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato
in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
41 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6,
del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 97
Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1
e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento
all’art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento
all’art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 3,
del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 76
Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e
118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e
5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di
Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo n. 276
del 2003;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117,
terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera a), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla
Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettere b), c) e d), della legge n.
30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle
Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e
5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo,
dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettere f), h) ed m), della legge n.
30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla
Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
lettera l), della legge n. 30 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni
Marche ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli
artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lettere c), d), e), f), g)
ed i), della legge n. 30 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con
il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lettere b), c), d), e), f),
g), h) ed i), della legge n.
30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri
2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto
medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1,
lettere a), b), c), della legge n.
30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla
Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1,
lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all’art.
117 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n.
276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle
Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt.
76 e 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi
indicati in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi da 1
a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato
in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2,
4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative
norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento,
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118
Cost., dalle Regioni Marche e Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 6 e
7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 6 e
7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative
norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento,
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e
5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art.
118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e
6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli
artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art.
117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a
59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma
4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma
4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del
2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma
5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli
artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative
norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28
gennaio 2005.