SENTENZA N. 54
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto
1. -
Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei confronti della
Regione autonoma della Sardegna, per ottenere l'annullamento del provvedimento
n. 5765 in data 18 maggio 1999, con il quale il Direttore generale dell'assessorato
regionale al turismo, artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di
autorizzazione all'apertura di una filiale, nonché degli atti presupposti, tra
i quali il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di viaggio e
turismo nel territorio della Regione Sardegna, il Tribunale amministrativo per
la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed all'art. 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge
della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle
agenzie di viaggio e turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione
l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e
dell'art. 4 della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare
autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione,
sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di tali agenzie.
Il
remittente premette che la società ricorrente è titolare di un'agenzia di
viaggi, autorizzata dalla Regione Lombardia, e, intendendo aprire una filiale a
gestione non autonoma nell'ambito della Regione Sardegna, ha presentato domanda
di autorizzazione all'assessorato regionale competente in materia di turismo.
Tale domanda è stata respinta con il provvedimento oggetto di ricorso per due
concorrenti ragioni: l'art. 6, primo comma, della legge regionale 13 luglio
1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e filiali ad autorizzazione
dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e le condizioni stabilite
per l'apertura delle agenzie; il piano pluriennale di razionalizzazione delle
agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 4
delle citata legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il
rilascio di nuove autorizzazioni.
Ad
avviso del giudice a quo, le citate
disposizioni della legge regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione,
fondata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove
agenzie e di filiali e succursali delle agenzie già esistenti, limiterebbero la
possibilità di esercitare questo tipo di attività imprenditoriale in modo non
conforme, in quanto più restrittivo, al sistema previsto dalla legge 17 maggio
1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica), il cui art. 9 subordina
l'autorizzazione esclusivamente al possesso, da parte del titolare o del
direttore tecnico, dei requisiti culturali previsti dal secondo comma, ed al
rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Nell'ordinanza
di rimessione si richiama la sentenza n. 362 del
1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge n.
217 del 1983, costituente norma di principio nella materia, configura le
agenzie di viaggi e turismo come entità unitarie, rilevando che dal carattere
regionale delle autorizzazioni non si evince l'intento del legislatore di
imporre limitazioni localistiche all'attività, e ha conseguentemente dichiarato
l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione
Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi
concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di
viaggio e turismo e delega alle Province), nella parte in cui estendevano anche
alle filiali il regime autorizzatorio previsto per le agenzie di viaggio.
Ad
avviso del remittente, la problematica sottesa alla fattispecie sottoposta al
suo esame sarebbe analoga a quella affrontata da questa Corte in quella
sentenza.
Né
rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna è dotata in materia
di turismo di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 3,
lettera p), del suo statuto. La
Corte, infatti, avrebbe riconnesso la libera apertura delle filiali delle
agenzie autorizzate al principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui
all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello statuto sardo subordina anche
l'esercizio della potestà legislativa primaria al rispetto dei principî
costituzionali e dei principî generali dell'ordinamento che si ricavano da
questi, nonché delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono
attuazione.
Considerato in diritto
1. -
Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale sono l'articolo 6,
comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina
in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), "nella parte in cui
assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di
viaggio esistenti", e l'articolo 4 della stessa legge che, subordinando la
possibilità di rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale
di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, sarebbe
applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di dette agenzie.
Ad
avviso del Tribunale amministrativo per la Sardegna le due disposizioni della
legge regionale violerebbero l'art. 41 della Costituzione, in quanto
assoggettare ad un'autorizzazione, basata su un atto di programmazione e
contingentamento, l'apertura di filiali e succursali di agenzie già esistenti
contrasterebbe, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 362 del
1998, con il principio di libertà dell'iniziativa economica. Secondo il
remittente, la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui
dispone la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiché anche le leggi
sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principî costituzionali in forza
dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
2. -
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge
regionale sarda è fondata.
Con la
sentenza n. 362
del 1998 questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato illegittima una
disposizione della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, la
quale, con formulazione analoga a quella dell'articolo 6 oggi scrutinato,
subordinava ad autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle
agenzie di viaggio e turismo.
Osservò
in quella sentenza la Corte che il legislatore statale nell'art. 9 della legge
quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è ispirato a una configurazione
unitaria delle agenzie, definite testualmente imprese, senza discostarsi dalle
comuni nozioni del diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le
filiali, le sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né
centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che
fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizzazione conseguita dall'impresa
non può non estendersi alle filiali che l'imprenditore intenda aprire sul
territorio nazionale. Né sussistono ragioni che possano giustificare, con
riferimento alle agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo
rilievo, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva,
alle articolazioni territoriali.
Fu,
quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117 Cost., parametro
che, però, nella presente fattispecie non può venire in considerazione, posto
che, come correttamente rileva il giudice remittente, in materia di turismo la
Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva.
Ora,
anche se la legge regionale sarda non può essere sottoposta a scrutinio alla
luce dei principî fondamentali posti dalla legge quadro per il turismo, essa è
nondimeno censurabile sulla base dei principî costituzionali, l'armonia coi
quali è prescritta dallo statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art.
3 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3). E fra i principî costituzionali che il legislatore
regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano quelli desumibili
dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di rimessione, il quale garantisce
la libertà di organizzazione dell'impresa.
La
stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del resto, le agenzie
di viaggio e turismo come "imprese che esercitano attività di produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o
anche entrambe le attività". Con questa disposizione anche il legislatore
sardo conforma le agenzie ai principî civilistici, poiché si attiene a una
visione unitaria dell'impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice
civile, riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si discosta
però da tali principî là dove, prescrivendo l'autorizzazione anche per
l'apertura delle filiali, trascura il fatto che queste fanno parte del
complesso aziendale del quale l'imprenditore è titolare. Tanto basta a
confermare, anche in relazione alla censurata disposizione della legge sarda,
che in base all'art. 41 della Costituzione le agenzie di viaggio e turismo che
abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad
intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata, poiché,
come già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 362 del
1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta
all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un
territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini
di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è
affidata alle sue valutazioni.
3. -
L'articolo 4 della stessa legge regionale sarda prevede la formazione di un
piano di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo alle
esigenze della domanda turistica. Questa disposizione viene censurata dal
remittente solo "in quanto applicabile all'apertura di filiali e
succursali". Ma, una volta escluso che l'apertura di filiali necessiti di
autorizzazione, resta conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'articolo 4
alla fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era
subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a questa
disposizione, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata inammissibile.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n.
13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in
cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e
turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del
turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;
2) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4 della medesima legge, sollevata, in
riferimento all'articolo 41 della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto
speciale per la Regione Sardegna, dal Tribunale amministrativo per la Sardegna
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.