(per gentile concessione della
Rivista telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI ”
- Guido NEPPI MODONA ”
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2
e 3, e dell’art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e
dell’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con 2 ricorsi
della Regione Emilia-Romagna notificati il 1° e il 21 marzo 2003, depositati in
cancelleria rispettivamente il 7 e il 27 marzo successivi ed iscritti ai nn. 25 e 32 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon
per
Ritenuto in fatto
1.—
Il
primo comma dell’art. 26 prevede la istituzione di un «Fondo per il finanziamento
di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel
Paese», stabilendo che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e
delle finanze, con decreti «di natura non regolamentare», definisca le modalità
di funzionamento del Fondo stesso ed individui «i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».
Il
secondo comma dello stesso art. 26 attribuisce allo stesso Ministro per
l’innovazione e le tecnologie – al fine di razionalizzare la spesa informatica,
nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche – vari
poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione, approvazione di
piani e progetti.
Il
terzo comma, infine, prevede che «nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1
e 2 riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e
degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita
Secondo
la ricorrente tale disciplina, nella parte in cui si applica «alle Regioni,
agli enti pararegionali e agli enti locali», inciderebbe sull’“organizzazione
amministrativa regionale e degli enti locali”, materia rientrante nella
competenza legislativa esclusiva delle Regioni. La gestione ministeriale di un
fondo settoriale in tale materia sarebbe, pertanto, lesiva dell’autonomia
finanziaria delle Regioni stesse, in quanto, in base ai principî di cui
all’art. 119 della Costituzione, quest’ultime dovrebbero «poter gestire
autonomamente le risorse nelle materie di propria competenza». Risulterebbero,
altresì, lese le competenze legislative e amministrative regionali, atteso che
la disposizione censurata conferirebbe
al Ministro, con norme di dettaglio, «poteri sostanzialmente normativi
ed amministrativi» in materia regionale. Né, prosegue la ricorrente, potrebbe
ritenersi legittima la norma perché la stessa fa riferimento a decreti «di
natura non regolamentare», in quanto si tratta di atti che, alla luce dei
criteri sostanziali di identificazione, hanno valenza normativa, non essendo
sufficiente l’utilizzo di una determinata «etichetta» perché l’atto stesso
possa mutare natura.
Le
suddette lesioni permarrebbero nonostante sia previsto dal terzo comma della
norma censurata il parere della Conferenza unificata, atteso che il parere è un
«mero strumento di partecipazione e per di più assai debole».
La
ricorrente ritiene, infine, che la illegittimità costituzionale della norma
permarrebbe anche qualora si intendesse ricondurre il contenuto della
disposizione impugnata alla materia concorrente “sostegno all’innovazione per i
settori produttivi”, che «a dire il vero, sembra fare riferimento alle imprese
e non alle pubbliche amministrazioni». Lo Stato si sarebbe, infatti, dovuto
limitare a dettare i principî fondamentali e non anche norme di dettaglio,
essendogli, altresì, precluso, in base a quanto statuito dall’art. 117, sesto
comma, della Costituzione, emanare regolamenti statali, nonché allocare le
funzioni amministrative ex art. 118
della Costituzione, in materie rientranti nella competenza legislativa
concorrente.
In definitiva, la
disposizione impugnata risulterebbe illegittima «nella parte in cui attribuisce
al Ministro poteri normativi ed amministrativi relativi alla gestione del Fondo
in questione anche in relazione alle Regioni, agli enti pararegionali e agli
enti locali, anziché prevedere la mera ripartizione del Fondo tra le Regioni.
In subordine, esso risulta illegittimo nella parte in cui non prevede che i
poteri statali siano esercitati previa intesa con
1.1.— Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, non incidendo
la norma su competenze riservate alle Regioni.
2.— Con lo stesso ricorso (reg.
ric. n. 25 del 2003)
Secondo la ricorrente tale disposizione – istituendo un «Fondo settoriale a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del Consiglio dei Ministri» – violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione.
Anche in questo
caso
2.1.— Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto «da
nessun principio costituzionale è lecito trarre la conclusione che non è
consentito al legislatore statale prevedere la istituzione di un (…) Fondo
settoriale – il che non incide né limita in alcun modo la sfera di competenza
regionale – la cui gestione è coerentemente attribuita, anche per quanto
riguarda l’utilizzo delle risorse, agli organi dello stesso Stato».
3.—
La
norma censurata stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della suddetta legge, «sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella
disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via
telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei
provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi; c) diffusione dell’uso delle firme
elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica
amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i
servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso
Secondo la
ricorrente la norma riportata inciderebbe – come dimostrerebbe la stessa
rubrica recante “Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella
pubblica amministrazione” – «essenzialmente sulla materia dell’organizzazione
interna delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di carattere
regionale», nonché sulla materia della formazione professionale [lettere g)
e h) della disposizione impugnata]. In presenza, pertanto, di
materie di competenza regionale sarebbe illegittima la previsione di un
regolamento statale ex art. 117,
sesto comma, della Costituzione, che «potrà valere per lo Stato e per gli enti
pubblici nazionali, mentre spetta alle Regioni la disciplina per le
amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».
3.1.— Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto
l’oggetto della disciplina della norma impugnata dovrebbe essere ricondotto
alla materia “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale” di competenza legislativa
esclusiva statale ex art. 117,
secondo comma, lettera r), della
Costituzione.
4.—
Nell’imminenza dell’udienza pubblica
4.1.—
In particolare, con riferimento all’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3
della legge n. 289 del 2002,
4.2.—
In relazione all’art. 56 della stessa legge n. 289 del 2002, si contesta
l’affermazione dell’Avvocatura generale dello Stato secondo cui la norma non
violerebbe nessun principio costituzionale, attraverso il richiamo alle sentenze n. 49 e
n. 16 del 2004,
nonché n. 370
del 2003, che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di Fondi
«destinati». Alla stessa conclusione – alla luce dei principî fissati nelle
sentenze sopra indicate, nonché nella sentenza n. 14 del
2004 – si dovrebbe pervenire, secondo la ricorrente, anche nel caso in cui
i Fondi siano direttamente erogati dallo Stato ai privati, dovendosi ritenere
che gli stessi ledano «in misura ancora maggiore l’autonomia delle Regioni», le
quali sarebbero del tutto escluse dalla gestione delle risorse in una materia
di loro competenza.
4.3.— Quanto, infine, all’impugnazione dell’art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, la ricorrente, richiamando la sentenza n. 17 del 2004 della Corte, contesta la riconducibilità, addotta dall’Avvocatura generale dello Stato, dell’oggetto della disciplina della norma in esame alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Si tratterebbe, infatti, di una disciplina «promozionale» dell’utilizzazione concreta degli strumenti informatici da parte delle amministrazione, nonché tipicamente organizzatoria, non affatto finalizzata «ad assicurare omogeneità di linguaggi informatici».
5.— L’Avvocatura generale dello Stato ha anch’essa depositato memorie in relazione ai ricorsi sopra indicati proposti dalla Regione Emilia-Romagna.
5.1.— In relazione all’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3 della legge n. 289 del 2002, l’Avvocatura ha insistito per l’assunta infondatezza delle censure sulla base del rilievo che l’oggetto della disciplina, sia del primo che del secondo comma, dovrebbe essere ricondotto alla materia “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. In particolare, la difesa erariale sostiene che dette disposizioni «attengono unicamente al coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, allo scopo di consentire, nella concorrente necessaria valutazione della economicità degli interventi, la comunione di linguaggio, di procedure e di standard omogenei in modo tale da permettere la più efficace comunicabilità tra i sistemi informatici delle varie amministrazioni».
In questa prospettiva, continua l’Avvocatura, il terzo comma dello stesso art. 26 – coinvolgendo in sede di Conferenza unificata sia le Regioni che gli enti locali «in tutti i provvedimenti», previsti sia dal primo che dal secondo comma della norma impugnata, qualora «riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica» degli stessi enti – assicurerebbe una «adeguata ponderazione degli interessi e delle esigenze delle autonomie nell’esercizio dei poteri indubbiamente competenti allo Stato in materia allo stesso riservata».
5.2.— In relazione all’art. 56 della stessa legge n. 289 del 2002, la difesa erariale ha motivato la non fondatezza della questione sottolineando che – pur a volere ritenere che l’oggetto della disciplina della norma impugnata sia riconducibile alla materia concorrente della ricerca scientifica – non può attribuirsi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui fa riferimento tale norma, natura regolamentare, con violazione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione. A detto decreto dovrebbe, infatti, riconoscersi natura di provvedimento amministrativo, avendo lo stesso la sola funzione di riparto delle risorse «tra le diverse finalità» e di determinazione di «procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo delle risorse» stesse.
La difesa erariale aggiunge, inoltre, che la norma impugnata – «nel quadro degli obiettivi di politica generale di sostegno e di coordinamento delle attività di ricerca scientifico-teconologica secondo le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal Cipe il 19 aprile 2002 e in coerenza con il VI Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea 2002-2006» – sarebbe finalizzata alla «promozione di progetti strategici di ricerca scientifica e tecnologica che, per loro natura, hanno chiaramente una dimensione sovraregionale rapportandosi a temi prioritari per la salute, l’innovazione tecnologica, le grandi infrastrutture scientifiche», che richiedono e giustificano, in coerenza con i principî di adeguatezza e di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, la gestione unitaria a livello statale del relativo finanziamento.
5.3.— In relazione, infine, all’art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, la difesa erariale ha sottolineato che sarebbe possibile una interpretazione della norma conforme a Costituzione, ritenendo che la stessa si riferisca esclusivamente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Questa interpretazione sarebbe confermata dal richiamo che la norma stessa fa al sesto comma dell’art. 117 della Costituzione, che conferisce potestà regolamentare allo Stato unicamente nelle materie di sua esclusiva competenza. Tale richiamo, continua la difesa erariale, «apparirebbe del tutto superfluo ove non fosse interpretato nel senso di ribadire (in modo sintetico e senza bisogno di ripetere nelle varie lettere della disposizione il medesimo concetto) i limiti al potere regolamentare dello Stato fissati nella norma stessa, che impediscono di incidere sull’organizzazione di Amministrazioni non statali».
Considerato in diritto
1.—
Con ricorso (reg. ric. n. 25 del
2003) notificato il 1° marzo 2003 e
depositato il successivo giorno 7,
La stessa Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 32
del 2003) notificato il 21 marzo 2003 e depositato il
successivo giorno
Le impugnazioni delle citate disposizioni vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con gli stessi ricorsi e, per ragioni di omogeneità di materia, possono essere decise, previa riunione in parte qua dei giudizi, con la medesima sentenza.
2.— In particolare, con il ricorso n. 25 del 2003, la ricorrente ha impugnato l’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede la istituzione di un «Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese», stabilendo che con decreti ministeriali «di natura non regolamentare» siano definite le modalità di funzionamento del Fondo stesso ed individuati «i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».
Secondo
2.1.— Le censure
formulate nei confronti dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell’art. 26 non sono
fondate nei termini di seguito precisati.
Il
primo comma, primo periodo, con norma non oggetto di contestazione, istituisce
un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni e nel Paese. La seconda parte dello stesso primo
comma, oggetto di specifica censura, prevede che il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, con «uno o più decreti di natura non
regolamentare», stabilisca le modalità di funzionamento del Fondo, individui i
progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione, tra le
amministrazioni interessate, delle risorse affluenti al Fondo stesso.
Il
secondo comma dello stesso art. 26, invece – «al fine di assicurare una
migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il
riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e
telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia» – assegna al
Ministro per l’innovazione e le tecnologie una serie di poteri riconducibili
alle suddette finalità. In particolare il Ministro: a)
definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le
aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l’attuazione; b) approva, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro
il 30 giugno di ogni anno; c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione
tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di
cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione; d) individua i
progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le
varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone
le modalità di realizzazione; e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni; f)
stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le
informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto
dall’art. 25, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340; g) individua specifiche
iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
isole minori; h) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie.
2.2.— Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 dell’art. 26 si riferiscono, innanzitutto, all’amministrazione
dello Stato e degli enti pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse
rinvengono la propria legittimazione nell’art. 117, secondo comma, lettere g)
e r), della Costituzione, che
assegnano alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, le
materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali” e
“coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale”.
2.3.— Le norme in questione sono
suscettibili, però, di trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni e
degli enti locali, come risulta, tra l’altro, da quanto statuito nel terzo
comma dello stesso art. 26, il quale prevede espressamente che i progetti – «di
cui ai commi 1 e 2» – possono riguardare «l’organizzazione e la dotazione
tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali», e dispone che, in tal
caso, è necessario sentire
Questa Corte ha, in proposito, già avuto modo di sottolineare che l’attribuzione a livello centrale della suddetta materia si giustifica alla luce della necessità di «assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» (sentenza n. 17 del 2004).
2.4.— Ne consegue, pertanto, che
«i progetti da finanziare» cui fa riferimento il primo comma dell’art. 26 della
legge n. 289 del 2002 – nella misura in cui «riguardino l’organizzazione e la
dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma 3) – possono
essere esclusivamente quelli aventi una connotazione riconducibile a siffatta
finalità di coordinamento tecnico. Del resto, lo stesso decreto ministeriale 14
ottobre 2003 di attuazione della disposizione in esame ha indicato, tra i
«progetti finanziabili», anche quelli idonei a promuovere «l’interoperabilità e
la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni» (art. 2, comma 1).
2.5.— Allo stesso modo la norma contenuta nell’art. 26, comma 2, deve essere intesa – nella parte in cui riguarda Regioni ed enti locali – come attributiva al Ministro della innovazione e delle tecnologie di un potere limitato ad un coordinamento meramente tecnico. Questa interpretazione è suffragata dalle medesime finalità indicate nella disposizione in esame: «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica»; «generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso»; «indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia». Sul punto, questa Corte, nella sentenza n. 17 del 2004, ha, infatti, precisato che «attengono al predetto coordinamento anche i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica», ove ritenuti necessari al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati.
2.6.— La questione relativa al comma 3 dello stesso art. 26 è, invece, fondata.
La norma in esame dispone che deve essere
sentita
La previsione del mero parere della
Conferenza unificata non costituisce, nella specie,
una misura adeguata a garantire il
rispetto del principio di leale collaborazione. Per quanto
l’oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, cui rinvia la disposizione in
esame, sia riconducibile, nei limiti esposti, alla materia del “coordinamento
informativo statistico e informatico” di spettanza esclusiva del legislatore
statale, lo stesso presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una
forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni nella materia dell’“organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”. Ciò rende
necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di
attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell’intesa: da
qui la illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 289
del 2002 nella parte in cui prevede che sia
«sentita
3.—
Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25
del 2003)
Secondo
la ricorrente tale disposizione – istituendo un «Fondo settoriale a gestione
centrale» e attribuendo con norme di dettaglio «poteri sostanzialmente
normativi ed amministrativi al Presidente del Consiglio dei Ministri» –
violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della
Costituzione.
La
questione non è fondata nei termini di seguito precisati.
La ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione è inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente.
Tuttavia, questa Corte, con sentenza n. 423 del 2004, ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati.
Sulla base di tali
premesse
Al di fuori di questo ambito lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati (cfr. sentenza n. 569 del 2000).
Infine, il legislatore statale – come questa Corte ha precisato con la citata sentenza n. 423 del 2004 – può sempre, nei casi in cui sussista «la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l’esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (vedi anche sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Alla luce delle osservazioni che precedono, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che la stessa è finalizzata a finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in relazione ai quali è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale. Da ciò consegue che tale disposizione, così interpretata, non determina alcun vulnus a competenze regionali.
4.— Con altro ricorso (reg. ric. n. 32 del 2003) notificato il 21 marzo 2003 e depositato il successivo giorno 27, la stessa Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Tale
norma prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge, siano «emanati uno o più regolamenti, ai sensi
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella
disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati
in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei
privati, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 97 della Costituzione e
dei provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi; c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per
l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal
Ministero dell’economia e delle finanze attraverso
Secondo
la ricorrente, la norma riportata inciderebbe «essenzialmente
sulla materia dell’organizzazione interna delle Regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici di carattere regionale»,
nonché sulla materia della formazione professionale, [lettere g) e
h) della disposizione impugnata]. In presenza, pertanto, di materie di
competenza regionale sarebbe illegittima la previsione di un regolamento
statale ex art. 117, sesto comma,
della Costituzione, che «potrà valere per lo
Stato e per gli enti pubblici nazionali, mentre spetta alle Regioni la
disciplina per le amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».
4.1.—
La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.
Il
comma 8 dell’art. 27 della legge n. 3 del 2003 indica taluni “obiettivi” da perseguire per la realizzazione di un vasto processo di
“innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione”. Si tratta di
obiettivi genericamente posti, che dovranno essere attuati mediante
l’emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge n. 400 del 1988 e che coincidono sostanzialmente con gli “obiettivi di
legislatura” contenuti nelle «Linee guida del
Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura»,
emanate dal Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2002.
Della
disposizione impugnata è possibile dare una interpretazione conforme alle
previsioni contenute nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione,
potendosi ritenere che le procedure e i servizi telematici dalla stessa
disposizione disciplinati abbiano quali unici destinatari le amministrazioni
dello Stato e gli enti pubblici nazionali. Ne consegue che i generici
riferimenti alla locuzione “pubblica amministrazione” contenuti nella norma
censurata devono intendersi riferiti esclusivamente all’amministrazione statale
nel senso sopra precisato, con esclusione degli enti regionali. Tale
interpretazione risulta conforme a Costituzione, in quanto l’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., attribuisce in via esclusiva alla competenza
legislativa statale la materia dell’“organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali”.
Sotto
altro aspetto non può ritenersi, come affermato dalla ricorrente, che le
previsioni di cui alla lettera g) – «alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti» – ed alla lettera h)
– «impiego della telematica nelle attività di
formazione dei dipendenti pubblici» – dello
stesso art. 27, comma 8, della legge in esame, debbano essere ricondotte alla materia
della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle
Regioni. Ciò in quanto l’acquisizione delle competenze necessarie per
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione da parte dei “pubblici
dipendenti” (da intendersi statali) persegue pur sempre finalità connesse alla
innovazione tecnologica nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dello
Stato e, dunque, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
stesso.
La prospettata interpretazione è, del resto, confermata dalla stessa
disposizione impugnata che, demandando a uno o più regolamenti di introdurre
nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento degli
obiettivi indicati, fa espresso richiamo al sesto comma dell’art. 117 della Costituzione,
che attribuisce allo Stato la potestà regolamentare soltanto nelle materie
rientranti nell’ambito della propria competenza legislativa esclusiva.
per questi motivi
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 25 e n. 32 del registro ricorsi 2003;
riuniti i giudizi;
a)
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che qualora i progetti
cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino
l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti
territoriali «i provvedimenti sono adottati sentita
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.