SENTENZA N. 270
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione); del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3) e dell’articolo 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), promossi con due ricorsi della Regione
Siciliana (reg. ric. nn. 30 e 98 del 2003), con un
ricorso della Regione Veneto (reg. ric. 31 del 2003), con tre ricorsi della
Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 32 del 2003 e nn.
3 e 33 del 2004) e con due ricorsi della Regione Marche (reg. ric. nn. 34 e 96 del 2003), notificati il 21 marzo 2003 (reg.
ric. nn. 30, 31, 32 e 34 del 2003), il 19 dicembre
2003 (reg. ric. nn. 96 e 98 del 2003), il 27 dicembre
2003 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 24 febbraio 2004 (reg. ric. n. 33 del
2004), depositati in cancelleria il 26 marzo 2003 (reg. ric. n. 30 del 2003),
il 27 marzo 2003 (reg. ric. nn. 31, 32 e 34 del
2003), il 23 dicembre 2003 (reg. ric. 96 del 2003), il 29 dicembre 2003 (reg.
ric. 98 del 2003), il 2 gennaio 2004 (reg. ric. n. 3 del 2004) e il 4 marzo
2004 (reg. ric. n. 33 del 2004) ed iscritti ai nn.
30, 31, 32, 34, 96 e 98 del registro ricorsi 2003 ed ai nn.
3 e 33 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli
avvocati Giovanni Carapezza Figlia per
1. –
In particolare, secondo la ricorrente, la
norma impugnata delegherebbe il Governo al riordino della disciplina degli
IRCCS, mentre «avrebbe dovuto limitarsi a fissare ‘i principi e i criteri
direttivi’, aventi natura di principi fondamentali destinati alle Regioni quali
limiti all’esercizio della potestà legislativa alle stesse ascritta». Il
concreto riordino avrebbe dovuto essere effettuato con norme regionali e non
con decreto legislativo.
2. – Con ricorso notificato il 21 marzo 2003
e depositato il 27 marzo 2003, anche
La ricorrente ritiene che la materia
disciplinata dall’art. 42 rientri nell’ambito della tutela della salute
prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. D’altra parte, la disciplina della
trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
fondazioni e l’organizzazione a rete di quelli dedicati a particolari
discipline non potrebbero neppure essere ricondotte «nell’ambito della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m)
del secondo comma dell’art. 117».
Il rispetto della competenza regionale in una
materia di legislazione concorrente, richiederebbe il riconoscimento della
possibilità per
3. – Anche
Preliminarmente, la ricorrente illustra
l’evoluzione della disciplina legislativa sugli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, evidenziando «la loro progressiva attrazione nell’ambito
del servizio sanitario, quindi verso la competenza regionale».
In particolare, la ricorrente ritiene che, a
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il quale ha attribuito
alla potestà legislativa concorrente delle Regioni sia la “tutela della
salute”, sia la “ricerca scientifica”, l’assetto degli IRCCS dovrebbe
considerarsi interamente assorbito nell’ambito della competenza regionale, nel
rispetto dei soli principî fondamentali posti dalla legge statale.
L’art. 42 impugnato violerebbe invece la
competenza legislativa regionale, in quanto non si limiterebbe a determinare i
soli principî fondamentali, né delegherebbe il Governo ad adottare norme di
tale tipologia, dal momento che i singoli principî e criteri direttivi
contenuti nella delega consentirebbero al legislatore delegato di porre norme
di dettaglio. La competenza legislativa regionale risulterebbe, dunque, del
tutto estranea al complessivo impianto della delega.
La ricorrente esclude che si versi nella
materia dell’ordinamento e organizzazione degli “enti pubblici nazionali”, di
cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., in quanto per enti nazionali, a seguito del nuovo
assetto istituzionale, andrebbero considerati solo quelli che operano nelle
materie ora riservate allo Stato o quelli individuati da idonee fonti che ne
prevedano l’esistenza a tutela di interessi infrazionabili.
Specifica censura è
rivolta dalla Regione nei confronti dell’art. 42, comma 1, lettera a), della citata legge, il quale
individua, come principio e criterio della delega, la trasformazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
esistenti alla data di entrata in vigore della legge, “nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
[…], d’intesa con la regione interessata”, in fondazioni di rilievo nazionale
sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero
dell’economia e delle finanze, “ferma restando la natura pubblica degli
istituti medesimi”.
Relativamente al medesimo art. 42, comma 1,
lettera b),
La disposizione dell’art. 42, comma 1,
lettera c), nel prevedere, tra i principî e criteri direttivi della
delega, quello di «trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati», disponendo altresì che «il personale già in servizio all’atto
della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato,
fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti», violerebbe l’art. 3 Cost.,
in quanto porrebbe non già un principio, ma un vero e proprio privilegio a
beneficio di una categoria di personale regionale. Contrasterebbe inoltre con
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., poiché, comunque, si tratterebbe di
una “scelta operativa e organizzativa” che competerebbe alle Regioni, in quanto
concernente personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto
assimilabile a quello del restante personale delle aziende sanitarie regionali.
L’art. 42, comma 1, lettera d), nel
prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di «individuare, nel
rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e
sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni
di ricerca, assistenza e formazione», contrasterebbe con gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie
chiaramente rientranti nella competenza regionale, spettando pertanto alla
Regione il potere di coordinamento con le altre strutture di ricerca e
sanitarie.
Inciderebbe, inoltre, sulla potestà
legislativa concorrente la disposizione dell’art. 42, comma 1, lettera e),
riguardante la valorizzazione e la tutela della proprietà dei risultati
scientifici, non trattandosi della disciplina civilistica della proprietà
intellettuale.
L’art. 42, comma 1, lettera f) –
ancora – comprimerebbe le competenze dei livelli di governo regionale
conferendo compiti amministrativi allo Stato in sede di assegnazione di
progetti finalizzati di ricerca, i quali già sarebbero assegnati sulla base di
appositi bandi il cui testo è definito mediante accordo sancito in sede di
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano. Tale previsione contrasterebbe, inoltre, con il sistema di
finanziamento del Fondo sanitario nazionale, basato prevalentemente su fondi di
provenienza regionale.
Anche la lettera g) del comma 1
dell’art. 42 invaderebbe le competenze legislative delle Regioni, laddove
contempla, tra i principî e i criteri direttivi, quello di disciplinare le
modalità con cui applicare i principî di cui al medesimo articolo agli IRCCS di
diritto privato. Tale previsione rappresenterebbe, secondo la ricorrente, un
principio che dovrebbe essere attuato direttamente dal legislatore regionale e
non dal Governo mediante decreto legislativo.
Analogamente, la previsione contenuta
nell’art. 42, comma 1, lettera i), stabilendo che debbano essere
disciplinate le modalità attraverso le quali le fondazioni possono concedere ad
altri soggetti pubblici e privati compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, invaderebbe la competenza regionale, ponendo un principio che
dovrebbe essere direttamente attuato dal legislatore regionale e non mediante
decreto legislativo.
Anche la disciplina del riconoscimento delle
nuove fondazioni e la revoca dei riconoscimenti contenuta nell’art. 42, comma
1, lettera m), contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost. Spetterebbe infatti alle Regioni sia il riconoscimento di nuovi enti, sia
la relativa revoca. La mancata menzione delle attribuzioni regionali al
riguardo determinerebbe una riduzione del ruolo delle Regioni rispetto alle
previsioni contenute nell’art. 2 del d.lgs. 30 giugno
1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo
risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 338 del 1994,
il quale prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli enti
in questione, nonché per la revoca, sia almeno sentita
L’art. 42, comma 1, lettera n),
prevedendo la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti “disciplinati
dal presente articolo aventi analoghe finalità”, potrebbe essere ritenuto
legittimo se considerato come guida della legislazione regionale e non già come
criterio direttivo per il Governo.
L’art. 42, comma 1, lettera p),
occupandosi degli istituti “non trasformati” o di quelli che “non sono oggetto
di trasformazione”, sarebbe illegittimo, dal momento che non porrebbe un
principio suscettibile di essere sviluppato dalla legislazione regionale, ma
riserverebbe al Ministero della salute la nomina di metà dei membri del
consiglio di amministrazione e attribuirebbe al Ministro la nomina del
direttore scientifico, in violazione dell’art. 117, terzo comma e dell’art. 118
Cost.
L’art. 43, infine, disponendo che con decreto
del Ministro della salute, sentita
4. – Con ricorso notificato il 21 marzo 2003
e depositato il 27 marzo 2003, anche
Nel ricorso, tuttavia, la censura relativa
all’art. 42, comma 1, lettera f), è proposta anche in riferimento al
parametro costituzionale espresso dall’art. 119 della Costituzione. In
particolare, la ricorrente rileva che la disposizione censurata,
nell’attribuire allo Stato «compiti di definizione delle risorse per la
ricerca, senza un pieno coinvolgimento delle regioni e comunque sovrapponendosi
alle competenze regionali», violerebbe appunto i principî in materia di
autonomia finanziaria, considerato che, anche in seguito alla modifica della
disciplina del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il finanziamento
della ricerca finalizzata «si basa anche su fondi di provenienza regionale».
5. – In tutti i giudizi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato.
Negli atti di costituzione, di contenuto
sostanzialmente identico, l’Avvocatura sostiene che la disciplina degli IRCCS
rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto si tratterebbe di organismi rientranti nella
categoria degli “enti pubblici nazionali”.
Peraltro, l’art. 42 della legge n. 3 del 2003
sarebbe rispettoso delle attribuzioni regionali, in quanto, in aderenza con il
principio della leale cooperazione, sarebbe comunque richiesta la previa intesa
con
6. – In
prossimità della data fissata per l’udienza,
7. –
Ancora, il carattere di
dettaglio della disciplina contenuta nella legge n. 3 del 2003 sarebbe
confermato sia dal contenuto del d.lgs. n. 288 del 2003, sia dalla sentenza di
questa Corte n.
15 del 2004, nella quale si qualifica, appunto, come “analitica e organica”
la disciplina contenuta nel decreto.
Quanto alla previsione
dell’intesa con
Sostiene infine
8. –
9. – Anche l’Avvocatura
dello Stato ha presentato memorie nelle quali ha innanzitutto eccepito la
carenza di interesse al ricorso della Regione Siciliana e della Regione Veneto,
dal momento che nei loro rispettivi territori non insisterebbe alcuno degli
istituti contemplati nella disciplina impugnata.
Nel merito, l’Avvocatura
afferma che le caratteristiche stesse degli IRCCS, per come configurati dalla
peculiare normativa che li concerne, ne contraddistinguerebbero la natura,
distinguendola rispetto a quella degli altri istituti del Servizio sanitario
nazionale. Si tratterebbe, infatti, di centri di eccellenza che svolgono
attività di ricerca scientifica biomedica, di cui
sono tenuti a garantire un elevato livello, trasferendone altresì i risultati a
favore del Servizio nazionale. Ciò comporterebbe la necessità di un controllo
centralizzato «che garantisca uniformità di applicazione dei risultati della
ricerca sul territorio nazionale, anche al fine della determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni nonché della relativa applicazione».
Queste caratteristiche sottrarrebbero tali istituti alla normativa ordinaria in
materia di sanità e di ricerca scientifica e alla relativa competenza
legislativa delle Regioni.
Inoltre, il Ministero
della salute sarebbe competente al finanziamento dell’attività scientifica di
base, finalizzata alla ricerca su patologie di rilievo nazionale, nonché al
controllo dei risultati della ricerca stessa. Ciò confermerebbe il carattere
nazionale degli IRCCS e giustificherebbe l’attribuzione allo Stato delle
funzioni di alta vigilanza e controllo, senza nulla togliere alle competenze
delle Regioni in materia di assistenza che sarebbero assicurate, tra l’altro,
anche dalla presenza di rappresentanti regionali negli organi di gestione.
Nelle memorie depositate nei giudizi
concernenti i ricorsi promossi dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche,
l’Avvocatura contesta altresì la censura mossa avverso l’art. 43 della legge n.
3 del 2003, relativo alla organizzazione a rete degli IRCCS, sostenendo che
tale organizzazione favorirebbe la circolazione dei risultati delle ricerche
svolte dagli istituti e, in definitiva, la ricerca scientifica e la tutela
della salute nell’ampia accezione delineata dall’art. 32 Cost.
10. –
Anche laddove vi fossero esigenze di
carattere unitario, la previsione di un potere di controllo statale sarebbe
comunque illegittima in quanto non contemplerebbe un coinvolgimento delle
Regioni.
La ricorrente richiama, inoltre, le recenti
pronunce di questa Corte n. 31 del 2005
e n. 423 del
2004 nelle quali sono stati delineati i casi in
cui potrebbe essere ritenuto ammissibile l’intervento statale nell’ambito della
materia della ricerca scientifica, al di fuori dei quali la competenza sarebbe
della Regione ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
11. – Con ricorso notificato il 19 dicembre 2003 e
depositato il 23 dicembre 2003,
Anche in tale ricorso,
Ciò premesso, la
ricorrente censura l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo, il quale
attribuisce al Ministero della salute funzioni di vigilanza e controllo sugli
IRCCS tali da escludere qualsiasi ulteriore controllo da parte della Regione;
la norma sarebbe lesiva delle competenze legislative, regolamentari e amministrative
della Regione così come configurate dagli artt. 117, terzo e sesto comma, e
118, primo e secondo comma, Cost., dal momento che non lascerebbe alcuno spazio
alla Regione in tema di disciplina e di svolgimento delle funzioni di vigilanza
e controllo sulle attività di assistenza svolte dagli istituti.
Medesimo tenore ha la censura prospettata nei
confronti dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale
attribuisce la funzione di vigilanza e controllo sulle neoistituite
Fondazioni IRCCS al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle
finanze “senza alcuna salvaguardia delle competenze regionali”.
Da ultimo,
Né tali previsioni potrebbero essere
ricondotte alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” che
sarebbe «cosa del tutto diversa dalla decisione circa le modalità di effettuazione
delle assunzioni e il regime del rapporto di lavoro del personale».
12. – Con ricorso notificato il 19 dicembre
2003 e depositato il 29 dicembre 2003, anche
Nel ribadire le posizioni già espresse
nel ricorso formulato nei confronti della legge n. 3 del 2003,
Per quanto concerne le
disposizioni contenute all’art. 3 – che rinviano alla normativa civilistica per
la disciplina del regime giuridico delle fondazioni IRCCS (comma 1), e regolano
la composizione e nomina del consiglio di amministrazione (comma 2), la nomina
del presidente della Fondazione (comma 3), determinano gli indirizzi per
l’autonomia statutaria e la nomina del direttore generale e del direttore
scientifico (comma 4), la cessazione dei comitati straordinari (comma 6) – e le
disposizioni di cui all’art. 4 – che determina i compiti del collegio
sindacale, la sua composizione e nomina e i requisiti dei membri – la
ricorrente ritiene che tale disciplina, concernente l’organizzazione delle
fondazioni, rientrerebbe nell’ambito di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.
Ma se anche si volessero ricondurre le norme impugnate alle materie di cui
all’art. 117, comma terzo, esse sarebbero illegittime “in
quanto dettagliate”, né esse potrebbero considerarsi legittime “in virtù
di una loro ipotetica cedevolezza”, in quanto questa Corte, con le sentenze n. 303 del
2003 e n.
282 del 2002, avrebbe statuito l’inammissibilità di norme statali di
dettaglio cedevoli, «salvo il caso che ciò sia necessario per assicurare
l’immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per
soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della
ineffettività». In via ulteriormente subordinata, la norma in questione
contrasterebbe con l’art. 118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza
ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali.
La ricorrente, ancora, censura
l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003. Tale norma, con riguardo agli Istituti non
trasformati, prevede che, con atto di intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, «sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e
di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non
trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle
funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché
di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di
ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile
della ricerca sia nominato dal Ministero della salute, sentito il Presidente
della Regione interessata». Tale disposizione violerebbe l’art. 117 Cost., in
quanto attribuirebbe un potere normativo necessariamente secondario alla
Conferenza in una materia (“organizzazione degli IRCCS non trasformati”) che
rientrerebbe nella potestà legislativa residuale regionale o, comunque, nella
potestà legislativa concorrente. In subordine, la norma, nel prevedere che sia
il Ministro della salute a nominare il direttore scientifico (sentito il Presidente
della Regione interessata) contrasterebbe con l’art. 118 Cost., in quanto
consentirebbe una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di
controllo locali.
L’art. 8, comma 5, prevedendo la
stipulazione di accordi, convenzioni o la costituzione o partecipazione a
consorzi, società di persone o capitali con soggetti pubblici e privati “al
fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale”,
inciderebbe, secondo la ricorrente, su un oggetto rientrante nella potestà
legislativa regionale concorrente, non trattandosi della disciplina civilistica
della proprietà intellettuale scientifica, ma di strumenti organizzativi per
l’incentivazione e la migliore utilizzazione dei risultati scientifici.
L’art. 10, comma 1,
ultima frase, nell’attribuire al Ministero della salute, nella ripartizione dei
fondi di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la possibilità di riservare apposite
quote per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete,
lederebbe l’autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni di cui
all’art. 119 Cost.; la disposizione censurata ridurrebbe le competenze dei livelli
di governo regionali, conferendo compiti amministrativi allo Stato in sede di
assegnazione di progetti che già attualmente «sono assegnati sulla base di
appositi bandi il cui testo è definito mediante Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano». Nel ricorso si precisa, inoltre, che
attualmente la ricerca finalizzata, compresa quella svolta dagli IRCCS, sarebbe
finanziata prevalentemente su fondi di provenienza regionale e che «pertanto si
impone una revisione della relativa disciplina in senso esattamente opposto a
quello dell’art. 10, comma 1, ultima frase, d.lgs. n. 288/03».
La norma, ancora, violerebbe l’art. 117,
terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe un’intesa con le Regioni nella definizione
delle quote da riservare.
L’art. 14 sarebbe
illegittimo per violazione dell’art. 118 Cost., in quanto, disciplinando il
procedimento di riconoscimento e attribuendone la competenza al Ministero della
salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata (art. 14),
regolerebbe una funzione amministrativa che spetterebbe alla legge regionale.
Non esisterebbe infatti alcuna esigenza unitaria tale da imporre una competenza
statale “secondo un criterio di sussidiarietà, proporzionalità e
ragionevolezza”.
Analoghe considerazioni varrebbero per l’art.
15, il quale attribuisce al Ministro della salute la verifica periodica del
possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS,
il potere di scioglimento dei consigli di amministrazione di tali fondazioni e
degli organi degli IRCCS non trasformati, nonché il potere di nomina del
commissario straordinario. Tale norma violerebbe l’art. 118 Cost., in quanto
attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di qualsiasi
esigenza unitaria tale da giustificare la necessarietà
dell’intervento statale.
L’art. 16, comma 1, il
quale prevede la costituzione, da parte del Ministro della salute, di “appositi
comitati paritetici di vigilanza”, contrasterebbe con gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto non sussisterebbe titolo alcuno per una
disciplina statale di allocazione delle competenze amministrative e per
l’esercizio da parte di organi misti delle funzioni di vigilanza.
La ricorrente impugna,
ancora, l’art. 17, comma 2, il quale prevede, alla loro estinzione, la
devoluzione allo Stato del patrimonio delle Fondazioni IRCCS, con successiva destinazione
di tale patrimonio, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente
della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi
originari, agli altri IRCCS o Fondazioni IRCCS ubicati nella Regione in cui
insiste la sede prevalente di attività dell’ente estinto, o, in assenza di
questi, ad enti pubblici aventi sede nella Regione stessa, esclusivamente per
finalità di ricerca e assistenza. Tale disposizione contrasterebbe con l’art.
118 Cost. in quanto prevederebbe un intervento
amministrativo statale (l’intesa con il Ministro della salute) in materia di
competenza legislativa residuale regionale (quella dell’ordinamento degli enti
regionali) o, comunque, in materia di legislazione concorrente, non
giustificato da alcuna esigenza unitaria e tale da pregiudicare, a causa
dell’eccessiva rigidità del criterio della destinazione “esclusiva” in favore di altri
istituti scientifici, il buon andamento dell’amministrazione in un settore di
competenza regionale. L’art. 17, inoltre, violerebbe gli artt. 76 e 118 Cost.,
in quanto la norma di delega avrebbe previsto la devoluzione diretta del
patrimonio in favore di altri IRCCS, senza il “passaggio intermedio” attraverso
l’amministrazione statale, passaggio che sarebbe poco chiaro, irragionevole e
non giustificato da alcuna esigenza unitaria.
Infine,
14. – In tutti i giudizi
si è costituto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato, la quale – dopo aver ribadito che la disciplina
degli IRCCS rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. – afferma che, per
quanto attiene alla specifica disciplina delle fondazioni, essa rientrerebbe
nella previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Inoltre, la difesa erariale sostiene che il decreto legislativo atterrebbe ai
settori della ricerca scientifica e della tutela della salute in cui lo Stato
avrebbe competenza concorrente, competenza della quale non sarebbero stati
superati i limiti.
Il mantenimento allo Stato delle funzioni di
vigilanza e controllo non limiterebbe le attribuzioni regionali e comunque tale
previsione si giustificherebbe per la necessità di assicurare l’esercizio
unitario delle funzioni amministrative in tale delicato settore, trovando
fondamento nell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale
disposizione assegnerebbe allo Stato un particolare “compito” di carattere
“trasversale”, nel cui esercizio lo Stato conserverebbe il potere di dettare standard
di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste.
«Pertanto, ogni qual volta la garanzia di interessi di rilievo nazionale
richieda l’esistenza di regole omogenee in tutto il territorio della
Repubblica», le norme poste in attuazione di tali compiti sarebbero «efficaci
anche se interferenti con le materie attribuite alla competenza concorrente o
residuale delle Regioni».
15. –
Inoltre, il richiamo alla
competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
non sarebbe pertinente, non avendo le norme censurate alcun collegamento con i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.
16. –
Infine, anche
17. – L’Avvocatura dello
Stato, nel giudizio promosso dalla Regione Marche (reg. ric. n. 96 del 2003) ha
depositato una memoria nella quale svolge ulteriori considerazioni in ordine
alle censure formulate da tale Regione avverso il d.lgs. n. 288 del 2003,
affermando che le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento al
ricorso proposto dalla Regione Siciliana – il quale sarebbe peraltro
inammissibile per carenza di interesse e per mancata specificazione delle norme
censurate – nonché al ricorso della Regione Emilia-Romagna.
La difesa erariale
afferma che la ricostruzione della natura degli IRCCS operata dalle ricorrenti
non terrebbe conto dell’elemento più qualificante di tali enti, e cioè del
fatto di costituire “centri di eccellenza”, nonché dell’indispensabile
collegamento in una rete di servizi al fine di conseguire vari obiettivi, tra
cui crescenti sinergie tra gli istituti stessi, l’innalzamento delle loro
prestazioni in tutto il Paese, l’accesso ai programmi europei di ricerca. Tale
carattere ne precluderebbe l’inquadramento nell’ambito delle ordinarie
strutture sanitarie. Ciò sarebbe confermato dall’art. 4 del d.lgs. n. 502 del
1992, il quale stabilisce la possibilità di costituire gli IRCCS di diritto
pubblico in aziende sanitarie ma con le particolarità procedurali di cui
all’art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così confermando indirettamente l’autonomia della struttura
organizzativa degli IRCCS.
Quanto alle singole
censure, rileva l’Avvocatura che le competenze regionali non sarebbero lese dal
momento che la trasformazione degli istituti in fondazioni dovrebbe avvenire su
istanza della Regione. La vigilanza statale sarebbe già prevista dalla
normativa vigente e si giustificherebbe in considerazione del fatto che le
fonti di finanziamento sarebbero appunto statali. Le prerogative regionali
sulla vigilanza sarebbero peraltro assicurate dalla previsione di comitati
paritetici (art. 16). In ogni caso, la competenza statale sarebbe giustificata
dalla necessaria uniformità della trasformazione degli IRCCS.
Il carattere dettagliato
delle previsioni del d.lgs. n. 288 si giustificherebbe, poi, con l’esigenza di
garantire l’uniformità organizzativa degli istituti su tutto il territorio
nazionale e non pregiudicherebbe le prerogative regionali in ordine alla
programmazione dell’attività di assistenza. Infondate, infine, sarebbero le
censure sulle norme concernenti il personale degli IRCCS in quanto, rinviando
al d.lgs. n. 502 del 1992 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), esse assicurerebbero, nell’ambito degli istituti non trasformati,
uniformità di comportamento e salvaguarderebbero le competenze regionali
delineate da tale normativa.
La disposizione in esame prevede che gli IRCCS, al fine di ripianare i
debiti pregressi fino al 31 ottobre 2003, possano procedere alla alienazione
del proprio patrimonio e che «le modalità di attuazione sono autorizzate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze». Tale disciplina, secondo la ricorrente, violerebbe gli articoli
117, terzo comma, e 118 Cost. Gli IRCCS, infatti, sarebbero «enti che rientrano
ormai nell’orbita regionale», in quanto operanti in ambiti di legislazione
concorrente, mentre la disposizione non potrebbe in alcun modo essere
considerata un “principio fondamentale della materia”, con la conseguenza che
ogni decisione volta a consentire o vietare l’alienazione del patrimonio di
tali enti dovrebbe spettare alle Regioni. La norma censurata, inoltre,
contrasterebbe con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto affiderebbe al
Ministro un potere regolamentare in ambiti di potestà legislativa concorrente.
19. – In tale giudizio, si è costituto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato, contestando genericamente i motivi di censura formulati dalla
ricorrente.
Nella memoria depositata successivamente,
l’Avvocatura dello Stato osserva che gli IRCCS sarebbero qualificati dal d.lgs.
n. 288 del 2003 come “enti a rilevanza nazionale” e quindi rientrerebbero nella
potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost. Inoltre, poiché la disposizione censurata atterrebbe
alla disciplina della capacità di agire di tali persone giuridiche, essa
rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost.
20. – In data 26 ottobre
2004, anteriormente allo svolgimento dell’udienza pubblica, la difesa della
Regione Siciliana ha depositato un atto in cui il Presidente della Regione
dichiara di rinunciare ad entrambi i ricorsi proposti. L’Avvocatura dello Stato
ha accettato tale rinuncia.
1. –
2. – Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di legittimità
costituzionale sollevate avverso gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003 e
avverso l’art. 4, comma 236, della legge n. 350 del 2003 devono essere trattate
separatamente dalle altre concernenti gli stessi atti normativi e sollevate con
i medesimi ricorsi delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, oggetto di distinte decisioni.
Entrambe le rinunce sono state accettate
dall’Avvocatura generale dello Stato, cosicché i relativi giudizi devono essere
dichiarati estinti; la presente decisione avrà dunque ad oggetto le questioni
sollevate con i ricorsi nn. 32, 34, 96 del 2003 e nn. 3 e 33 del 2004.
4. – Numerosi e frammentati appaiono i
rilievi di costituzionalità sollevati. Essi possono essere sintetizzati nei
termini seguenti:
I. – l’art. 42 della legge
n. 3 del 2003, considerato nel suo complesso, delegando il Governo a dettare
norme di dettaglio volte al riordino degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, anziché fissare principi fondamentali per l’attuazione
del riordino da parte delle Regioni, violerebbe
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si verterebbe in ambiti
materiali affidati alla legislazione concorrente, nei quali lo Stato dovrebbe
limitarsi esclusivamente a porre i principî fondamentali; ciò, sia che si
ritenesse la normativa impugnata incidente nella materia “tutela della salute”,
sia che la si ritenesse incidente nell’ambito della “ricerca scientifica”
(Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);
II. – l’art. 42 della legge n. 3 del 2003,
anche ove fosse interpretato nel senso di abilitare il Governo a dettare
soltanto “i principî fondamentali per il riordino della disciplina” degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, violerebbe comunque l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
tale interpretazione “adeguatrice” non troverebbe
alcun riscontro concreto nei contenuti della delega, dal momento che i singoli
principî e criteri direttivi posti al legislatore delegato sarebbero tali da
consentirne al Governo uno sviluppo solo mediante normative di mero dettaglio
in materie di legislazione concorrente (Regione Emilia-Romagna);
III. – l’art. 42, comma 1, lettera a), della legge n. 3 del 2003, nel
disporre che il Governo debba «prevedere e disciplinare […] le modalità e le
condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d’intesa con
IV. – l’art. 42, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003, nella sua
interezza, costituendo principio della delega rivolta al Governo, e non
principio fondamentale rivolto al legislatore regionale per l’esercizio della
potestà legislativa spettante alle Regioni in ambiti di potestà concorrente, violerebbe l’art. 117, terzo comma,
Cost. (Regione Emilia-Romagna);
V. – l’art. 42, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003, ponendo
una disciplina di dettaglio sulla composizione degli organi di amministrazione,
compresa la riserva della nomina del direttore generale-amministratore delegato
al consiglio di amministrazione, nonché la nomina del direttore scientifico
responsabile della ricerca da parte del Ministero della salute, sentita
VI. – l’art. 42, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003, nella
parte in cui impone di assicurare, nell’organo di indirizzo composto da consiglio
di amministrazione e presidente, la rappresentanza paritetica del Ministero
della salute e della Regione “interessata”, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto
determinerebbe una indebita ingerenza del Ministero in compiti di gestione
locali (Regione Emilia-Romagna);
VII. – l’art. 42, comma 1, lettera b), della legge n. 3 del 2003,
prevedendo la nomina del direttore scientifico responsabile della ricerca da
parte del Ministero della salute, sentita
VIII. – l’art. 42, comma 1, lettera c), della legge n. 3 del 2003, nel
prevedere, tra i principi e criteri direttivi, quello di «trasferire ai nuovi
enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il
personale degli istituti trasformati», disponendo altresì che «il personale già
in servizio all’atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro
di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti», violerebbe: gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., comprimendo illegittimamente l’autonomia legislativa
regionale, dal momento che si tratterebbe di una “scelta operativa e
organizzativa” che competerebbe alle Regioni in quanto concernente personale
regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto assimilabile a quello del
restante personale delle aziende sanitarie regionali (Regione Emilia-Romagna e
Regione Marche), ponendosi, altresì, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto
attribuirebbe un privilegio a beneficio di una categoria di personale
(parametro, quest’ultimo, evocato solo dalla Regione Emilia-Romagna);
IX. – l’art. 42, comma 1, lettera d), della legge n. 3 del 2003, nel
prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di «individuare, nel
rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e
sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni
di ricerca, assistenza e formazione», violerebbe
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione
concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale,
spettando pertanto alla Regione il potere di coordinamento con le altre
strutture di ricerca e sanitarie (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);
X. – l’art. 42, comma 1, lettera e), della legge n. 3 del 2003, nel
contemplare tra i principî e criteri direttivi, quello di «prevedere strumenti
che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese
la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi
scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica
e dell’industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no profit delle fondazioni», violerebbe gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie
chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un
principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non
dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione
Marche);
XI. – l’art. 42, comma 1, lettera f), della legge n. 3 del 2003,
nell’individuare, tra i principî e criteri direttivi, quello di prevedere che
il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni
aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche
fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare
scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità
della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle
singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali, violerebbe: a) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in
quanto tale disposizione ridurrebbe le competenze dei livelli di governo
regionali, rispetto a procedimenti già attualmente in essere, dal momento che –
a seguito delle modificazioni del sistema di finanziamento del Fondo sanitario
regionale – la ricerca finalizzata (compresa quella svolta dagli IRCCS) sarebbe
attualmente finanziata prevalentemente su fondi di provenienza regionale
(Regione Emilia-Romagna e Regione Marche); b) l’art. 119 Cost. in quanto, l’attribuzione allo Stato di
compiti di definizione delle risorse per la ricerca, senza il pieno
coinvolgimento delle Regioni, lederebbe le attribuzioni loro costituzionalmente
garantite (parametro evocato solo dalla Regione Marche);
XII. – l’art. 42, comma 1, lettera g), della legge n. 3 del 2003, nel
prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di «disciplinare le
modalità attraverso le quali applicare i principî di cui al presente articolo
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato,
salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa»,
violerebbe gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie
chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un
principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non
dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione
Marche);
XIII. – l’art. 42, comma 1, lettera i), della legge n. 3 del 2003, nel
prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di «disciplinare le
modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei
programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione,
possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione,
anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore
efficienza del servizio reso», violerebbe
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione
concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale,
ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla
legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione
Emilia-Romagna e Regione Marche);
XIV. – l’art. 42,
comma 1, lettera m), della legge n. 3
del 2003, nel prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di
«regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni
e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei
riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale
riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed
eccellenza», violerebbe: a) gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non lascerebbe
alcuno spazio, a prescindere dalle scelte del legislatore delegato, per una
disciplina regionale (Regione Marche); b)
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe
materie chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un
principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non
dal Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna); c) gli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., in quanto spetterebbe alla Regione il riconoscimento di nuovi enti,
nonché la revoca di tale riconoscimento (Regione Emilia-Romagna); d) gli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., in quanto tale disposizione verrebbe a ridurre le competenze dei livelli
di governo regionali, rispetto a procedimenti già attualmente in essere, così
come previsti dall’art. 2 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come risultante dalla sentenza della Corte
costituzionale n.
338 del 1994, il quale prevede che per il riconoscimento del carattere
scientifico degli enti in questione nonché per la revoca sia almeno sentita
XV. – l’art. 42, comma 1, lettera n), della legge n. 3 del 2003, nel
prevedere, tra i principî e criteri direttivi, quello di «prevedere, in caso di
estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici
disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità», violerebbe: a) gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non lascerebbe alcuno spazio, a
prescindere dalle scelte del legislatore delegato, per una disciplina regionale
(Regione Marche); b) l’art.
117, terzo comma, Cost., in quanto tale disposizione concernerebbe materie
chiaramente rientranti nella competenza regionale, ponendo peraltro un principio
che dovrebbe essere direttamente attuato dalla legge regionale e non dal
Governo mediante decreto legislativo (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche);
XVI. – l’art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003, nel
contemplare, tra i principî e criteri direttivi, quello di prevedere che gli
istituti “non trasformati ai sensi della lettera a)” adeguino la propria organizzazione ed il proprio funzionamento
ai principi di cui alle lettere d), e), h)
e n), nonché al principio di separazione delle funzioni di cui alla
lettera b), garantendo che l’organo di indirizzo sia composto da soggetti
designati per metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dalla Regione,
e dal presidente dell’istituto, nominato dal medesimo Ministro, e che le
funzioni di gestione siano attribuite ad un direttore generale nominato dal c.d.a., garantendo comunque la autonomia del direttore
scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della
regione interessata, violerebbe: a)
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto tale disposizione non
lascerebbe alcuno spazio, a prescindere dalle scelte del legislatore delegato,
per una disciplina regionale (Regione Marche); b) l’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto tale disposizione
concernerebbe materie chiaramente rientranti nella competenza regionale,
ponendo peraltro un principio che dovrebbe essere direttamente attuato dalla
legge regionale e non dal Governo mediante decreto legislativo (Regione
Emilia-Romagna); c) l’art. 118
Cost., non essendovi ragioni per allocare al livello statale la competenza a
compiere le suddette nomine (Regione Emilia-Romagna);
XVII. – l’art. 43 della legge n. 3 del 2003,
nel prevedere che, «al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e
poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute,
sentita
XVIII. – in subordine, l’art. 43 della legge n. 3 del 2003, nel prevedere
che, «al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter
acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute,
sentita
XIX. – il decreto legislativo n. 288 del 2003, e in particolare, gli artt. 1, comma 2, 2,
commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, violerebbero: a) l’art. 117, terzo
comma, Cost., ponendo norme non qualificabili come “principî fondamentali” in
materie di competenza legislativa concorrente (ossia la “tutela della salute” e
la “ricerca scientifica”); b)
l’art. 118 Cost., in quanto comprimerebbero le competenze amministrative
regionali (Regione Marche);
XX. – l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288
del 2003, nella parte in cui riserva in termini generici e astrattamente
onnicomprensivi al Ministero della salute le funzioni di vigilanza e di
controllo sulle attività di ricerca e assistenza svolte dagli IRCCS, violerebbe gli artt. 117, terzo e
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe
per
XXI. – l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288
del 2003, nella parte in cui attribuisce al Ministro della salute il potere di
trasformazione degli IRCCS ed al Ministero della salute e a quello
dell’economia la vigilanza sulle Fondazioni IRCCS, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto:
a) il potere di allocare le funzioni amministrative nella materia de qua spetterebbe alla Regione; b)
XXII. – l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 288
del 2003, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell’economia (insieme al
Ministero della salute) la vigilanza sulle Fondazioni IRCCS, violerebbe: a) il principio di
ragionevolezza, in quanto tale Ministero sarebbe del tutto estraneo ad ogni
competenza in materia (Regione Emilia-Romagna); b) gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo
comma, Cost., in quanto non residuerebbe per
XXIII. – l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 288
del 2003, nella parte in cui detta una disciplina di dettaglio ed esaustiva
sugli enti fondatori e sui possibili enti partecipanti, rinviando agli statuti
la disciplina delle condizioni e delle modalità della partecipazione, violerebbe: a) gli artt. 117, terzo e
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe
per
XXIV. – l’art. 2, comma 3, e l’art. 11, commi
1 e 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevedono il
trasferimento alle fondazioni IRCCS, oltre che dei rapporti e del patrimonio,
anche del personale degli IRCCS trasformati, prevedendo altresì la disciplina
del rapporto di lavoro di tale personale, con la possibilità per coloro che
risultino già in servizio di optare per un “contratto di diritto privato entro
centottanta giorni dal decreto di trasformazione” violerebbe: a) l’art. 117, quarto comma Cost., in quanto,
trattandosi di personale regionale il cui stato giuridico sarebbe del tutto
assimilabile a quello del restante personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale, tali norme inciderebbero illegittimamente su ambiti di potestà
legislativa residuale regionale (Regione Emilia-Romagna e Regione Marche),
ponendosi, altresì, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe un
privilegio a beneficio di una categoria di personale (parametro, quest’ultimo,
evocato solo dalla Regione Emilia-Romagna); b) l’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, se anche si volesse
ammettere un titolo di legislazione concorrente, le disposizioni censurate
andrebbero ben al di là della riserva statale concernente i principî
fondamentali (Regione Marche); c)
l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto alla Regione sarebbe
impedita l’auto-organizzazione delle proprie funzioni amministrative (Regione
Marche);
XXV. – l’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del
d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui dispone la applicazione alle
Fondazioni IRCCS, per quanto compatibili con lo stesso decreto legislativo,
delle “disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, del codice civile” in materia
di persone giuridiche, violerebbe l’art.
117, terzo comma, Cost. (parametro non espressamente indicato), in quanto le
eventuali lacune normative del d.lgs. dovrebbero essere colmate dalla
legislazione regionale (Regione Emilia-Romagna);
XXVI. – l’art. 3, commi 1 (salvo l’ultimo
periodo) e 5, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui attribuisce al
Ministro della salute (d’intesa con il Presidente della Regione interessata) il
potere di disporre con decreto la trasformazione degli IRCCS, e nella parte in
cui prevede la nomina, in caso di inerzia del c.d.a.,
di un commissario ad acta
al fine della adozione dello statuto, da parte del Ministro della salute,
d’intesa con il Presidente della Regione interessata, violerebbe gli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., in quanto: a) il potere di allocare le funzioni
amministrative nella materia de qua
spetterebbe alla Regione; b)
XXVII. – l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 6, del
d.lgs. n. 288 del 2003, disciplinando la composizione e la nomina del c.d.a., la nomina del Presidente della Fondazione, gli
indirizzi per la autonomia statutaria, la nomina del direttore scientifico e la
cessazione dei commissari straordinari, violerebbe
l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, attenendo all’organizzazione
delle fondazioni, rientrerebbero nell’ambito della competenza legislativa
residuale delle Regioni (Regione Emilia-Romagna);
XXVIII. – in
subordine (ove si ritenesse che le disposizioni impugnate rientrino nell’ambito
della materia “tutela della salute” o della materia “ricerca scientifica”),
l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 288 del 2003, disciplinando la
composizione e la nomina del c.d.a., la nomina del
Presidente della Fondazione, gli indirizzi per la autonomia statutaria, la
nomina del direttore scientifico e la cessazione dei commissari straordinari, violerebbe l’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto detterebbe una disciplina non limitata alla determinazione dei
principî fondamentali in un ambito affidato alla competenza legislativa
concorrente (Regione Emilia-Romagna);
XXIX. – in via ulteriormente subordinata, l’art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 288 del 2003, nella parte in cui prevede che tre consiglieri di
amministrazione siano nominati dal Ministro della salute, l’art. 3, comma 4,
nella parte in cui prevede che il direttore scientifico sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione e l’art. 4, comma 3,
ove prevede che due membri del collegio sindacale siano designati dal Ministro
della salute e dal Ministro dell’economia, violerebbero l’art. 118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza
ministeriale in compiti di gestione o di controllo locali (Regione
Emilia-Romagna);
XXX. – l’art. 4, determinando analiticamente
i compiti del collegio sindacale, la sua composizione e la sua nomina, nonché i
requisiti dei suoi membri, violerebbe l’art.
117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe una disciplina di dettaglio, non
limitata alla determinazione dei principî fondamentali in un ambito affidato
alla competenza legislativa concorrente (Regione Emilia-Romagna, Regione
Marche);
XXXI. – in via subordinata, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del
2003 ove dispone che due membri del
collegio sindacale siano designati dal Ministro della salute e dal Ministro
dell’economia, violerebbe l’art.
118 Cost., prevedendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di
gestione o di controllo locali (Regione Emilia-Romagna, Regione Marche);
XXXII. – l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003,
nella parte in cui, disciplinando gli Istituti non trasformati, prevede che,
con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, «sono disciplinate le
modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel
rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo
da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche
esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti
nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il
direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministero
della salute, sentito il Presidente della Regione interessata», violerebbe l’art. 117 Cost., in
quanto attribuirebbe un potere normativo necessariamente secondario alla
Conferenza in una materia (organizzazione degli IRCCS non trasformati) che
rientrerebbe nella potestà legislativa residuale regionale o, comunque, nella
potestà legislativa concorrente (Regione Emilia-Romagna);
XXXIII. – in
subordine, l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, nel
disporre che sia il Ministro della salute a nominare
il direttore scientifico (sentito il Presidente della Regione interessata), violerebbe l’art. 118 Cost.,
prevedendo una indebita ingerenza ministeriale in compiti di gestione o di
controllo locali (Regione Emilia-Romagna);
XXXIV. – l’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del
d.lgs. n. 288 del 2003, nel disciplinare analiticamente il patrimonio e il
regime giuridico dei beni delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati, violerebbe gli
artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto
non residuerebbe per
XXXV. – l’art. 8 del d.lgs. n. 288 del 2003,
nel disciplinare analiticamente l’attività di ricerca, di assistenza sanitaria
e di formazione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, violerebbe gli artt. 117, terzo e
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe
per
XXXVI. – l’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 288
del 2003, nel prevedere la possibilità per gli istituti e gli enti disciplinati
da tale decreto di stipulare accordi o convenzioni, di costituire e partecipare
a consorzi, società di persone o capitali, con soggetti pubblici e privati di
cui sia accertata la qualificazione e l’identità, al fine di trasferire i
risultati della ricerca in ambito industriale, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe
una normativa dettagliata che, in un ambito di competenza concorrente, non
lascerebbe alle Regioni alcun margine di operatività (Regione Emilia-Romagna);
XXXVII. – l’art. 10, comma 1, ultima frase, del
d.lgs. n. 288 del 2003, nel prevedere il finanziamento dell’attività di ricerca
delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati mediante gli
stanziamenti di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché ad
opera delle Regioni e di altri organismi pubblici, ed aggiungendo che «nella
ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo […] sono riservate
apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il
finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono
favorite forme di co-finanziamento», ove
tale previsione debba interpretarsi nel senso che la “riserva” delle quote
comporti la “non ripartizione” delle stesse, violerebbe: a) l’art. 119 Cost., dal momento che, autorizzando
il Ministro della salute a trattenere risorse destinate a finanziare attività
di ricerca rientranti nella competenza regionale, scegliendo altresì i progetti
da finanziare, sarebbe lesivo dell’autonomia amministrativa e finanziaria della
Regione in materia di competenza legislativa concorrente; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., e
il principio di leale collaborazione, per la mancanza di un’intesa con le
Regioni sia nella scelta dei progetti da finanziare sia nella definizione delle
quote da riservare (Regione Emilia-Romagna);
XXXVIII. – in
subordine, l’art. 10, comma 1, ultima frase, del d.lgs. n. 288 del 2003,
nel prevedere il finanziamento dell’attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS
e degli Istituti non trasformati da parte degli stanziamenti di cui all’art.
12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché dalle Regioni e da altri
organismi pubblici, ed aggiungendo che «nella ripartizione dei fondi di cui al
citato decreto legislativo […] sono riservate apposite quote, annualmente
stabilite dal Ministero della salute, per il finanziamento di progetti gestiti
mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento», ove tale previsione debba interpretarsi nel
senso che le quote in questione siano bensì ripartite tra le Regioni, ma con
vincolo di destinazione finalizzato al “finanziamento di progetti gestiti
mediante organizzazioni in rete”, violerebbe:
a) l’art. 119 Cost., dal momento che, prevedendo un fondo a destinazione
vincolata, costituirebbe una illegittima interferenza nell’autonomia
amministrativa e finanziaria della Regione in materia di competenza
concorrente; b) l’art. 117,
terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione, per la mancanza di
un’intesa con le Regioni nella definizione delle quote da riservare (Regione
Emilia-Romagna);
XXXIX. – l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n.
288 del 2003, nel subordinare l’assunzione del personale presso gli IRCCS di
diritto privato all’espletamento di procedure di selezione e valutazione dei
candidati atte a verificarne la professionalità e l’esperienza, e comunque nel
condizionare tale assunzione “al possesso degli stessi requisiti previsti per
le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale”,
violerebbe gli artt. 117, terzo
e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto non residuerebbe
per
XL. – l’art. 14 del d.lgs. n. 288 del 2003,
attribuendo la competenza del riconoscimento dei nuovi IRCCS al Ministro della
salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata e previo parere
della Conferenza Stato-Regioni, violerebbe
l’art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione
amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare
la necessità dell’intervento statale (Regione Emilia-Romagna);
XLI. – l’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
288 del 2003, che attribuisce al Ministro della salute il compito di verificare
periodicamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento, ed
eventualmente, dopo una diffida all’ente, di confermare o revocare
quest’ultimo, violerebbe l’art.
118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in
assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessità
dell’intervento statale (Regione Emilia-Romagna);
XLII. – l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 288
del 2003, nella parte in cui prevede la costituzione, da parte del Ministro
della salute, di “appositi comitati paritetici di vigilanza”, violerebbe gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., in quanto non sussisterebbe titolo alcuno per una
disciplina statale di allocazione delle competenze amministrative e per
l’esercizio da parte di organi misti delle funzioni di vigilanza (Regione
Emilia-Romagna);
XLIII.
– in subordine l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 288 del
2003, nella parte in cui prevede la costituzione, da parte del Ministro della
salute, di “appositi comitati paritetici di vigilanza”, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (parametri
non espressamente indicati), in quanto tali comitati non sarebbero
effettivamente paritetici, essendo formati da tre membri di nomina “statale”
(due designati dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell’economia) e
due di nomina “regionale” (Regione Emilia-Romagna);
XLIV.
– in via consequenziale (rispetto all’eventuale accoglimento della censura
principale sull’art. 16, comma 1), l’art.
16, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che disciplina con norme di dettaglio
gli atti oggetto della vigilanza prevista dal comma 1, nonché il relativo
procedimento, violerebbe gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (parametri non espressamente indicati)
(Regione Emilia-Romagna);
XLV. – l’art. 16, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
288 del 2003, nell’attribuire al Ministro della salute, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Presidente della Regione, il
potere di scioglimento dei c.d.a. delle Fondazioni
IRCCS e degli organi degli IRCCS non trasformati, nonché il potere di nomina
del commissario straordinario, violerebbe
l’art. 118 Cost., in quanto attribuirebbe al Ministro una funzione
amministrativa in assenza di qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare
la necessità dell’intervento statale (Regione Emilia-Romagna);
XLVI. – l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 288
del 2003, nel prevedere, alla loro estinzione, la devoluzione allo Stato del
patrimonio delle Fondazioni IRCCS con deliberazione del c.d.a.,
per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente
della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi
originari, agli altri IRCCS o Fondazioni IRCCS ubicati nella Regione in cui
insiste la sede prevalente di attività dell’ente estinto, o, in assenza di
questi, ad enti pubblici aventi sede nella Regione stessa, esclusivamente per
finalità di ricerca e assistenza, violerebbe:
a) l’art. 118 Cost. in quanto prevederebbe un
intervento amministrativo statale (l’intesa con il Ministro della salute) in
materia di competenza legislativa residuale regionale (quella dell’ordinamento
degli enti regionali) o, comunque, in materia di legislazione concorrente, non
giustificato da alcuna esigenza unitaria e tale da pregiudicare – a causa
dell’eccessiva rigidità del criterio della destinazione “esclusiva” in favore di altri
istituti scientifici – il buon andamento dell’amministrazione in un settore di
competenza regionale; b) gli
artt. 76 e 118 Cost., in quanto la norma di delega prevedeva la devoluzione
diretta del patrimonio in favore di altri IRCCS, senza il “passaggio
intermedio” attraverso l’amministrazione statale, passaggio che risulta poco
chiaro, irragionevole e non giustificato da alcuna esigenza unitaria (Regione
Emilia-Romagna);
XLVII. – l’art. 19 del d.lgs
n. 288 del 2003, nel prevedere che la richiesta di conferma del carattere
scientifico degli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.
3 del 2003 sia sottoposta anche al Ministero e nel rinviare alle disposizioni
procedimentali di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, violerebbe l’art. 118 Cost., in
quanto attribuirebbe al Ministro una funzione amministrativa in assenza di
qualsiasi esigenza unitaria tale da giustificare la necessarietà
dell’intervento statale (Regione Emilia-Romagna);
XLVIII. – l’art. 4, comma 236, della legge n. 350
del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non
trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di
ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che
«le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze», violerebbe: a) gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., trattandosi di “enti che rientrano ormai nell’orbita
regionale” in quanto operanti in ambiti di legislazione concorrente e non
potendo costituire la disposizione un “principio fondamentale della materia”,
con la conseguenza che ogni decisione volta a consentire o vietare
l’alienazione del patrimonio di tali enti dovrebbe spettare alle Regioni; b) l’art. 117, sesto comma, Cost., in
quanto affiderebbe al Ministro un potere regolamentare in ambiti di potestà legislativa
concorrente.
5. – Appare opportuno esaminare in via preliminare le censure concernenti le disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, dal momento che la loro considerazione fornisce l’attuale quadro istituzionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al cui interno successivamente poter valutare le altre e diverse disposizioni impugnate. A ciò si aggiunga che trattandosi, quanto meno per ciò che riguarda l’art. 42 della legge n. 3 del 2003, di principî e criteri direttivi di una delega legislativa, la loro preliminare considerazione riduce naturalmente la necessità di considerare specificamente alcune censure analoghe, sollevate anche in relazione alle disposizioni dell’impugnato decreto delegato n. 288 del 2003.
6. – In via preliminare, occorre
dichiarare l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l’art. 42, comma
1, lettera c) della legge n. 3 del 2003 e l’art. 11, commi 1 e 2 del
d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in relazione
all’art. 3 Cost. (questioni VIII in parte qua, e XXIV sub a in
parte qua). Come questa Corte ha più volte chiarito, le Regioni sono
legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al
riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti
un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione
alle Regioni stesse (in tal senso, si vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004;
n. 303 del 2003).
Con
le censure in esame si lamenta la creazione di un vero e proprio privilegio in
favore di una determinata categoria di dipendenti per ciò che riguarda la
disciplina del loro rapporto di lavoro; in tale prospettazione,
peraltro, non si realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle
competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente e pertanto le
questioni devono essere dichiarate inammissibili.
7. – Le questioni di costituzionalità
indicate con i numeri I e II non sono fondate.
Le Regioni ricorrenti, pur senza riferirsi espressamente all’art. 76 Cost., in realtà contestano che il Parlamento in materie legislative affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni, piuttosto che porre direttamente principî fondamentali, possa delegare il Governo ad adottare disposizioni con forza di legge per disciplinare la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, così imponendo al Governo di porre in essere normative di dettaglio.
Deve in contrario essere evidenziato come la
giurisprudenza di questa Corte sia ferma nell’ammettere la possibilità
dell’utilizzazione della normazione mediante il
procedimento di delega legislativa al fine di dettare i principî fondamentali
di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., dal momento che
questi ultimi possiedono caratteristiche e livelli di specificità in astratto
compatibili con il menzionato procedimento normativo (cfr., fra le altre, le sentenze n. 50 del
2005, n. 280
del 2004 e n.
359 del 1993). Ciò, naturalmente, fermo restando il necessario rispetto del
limite dei principî fondamentali che la normazione
statale esplicantesi nelle forme indicate dall’art.
76 Cost. incontra nei diversi ambiti materiali individuati dal terzo comma
dell’art. 117 Cost.
8. – Le Regioni ricorrenti censurano altresì
l’eccessiva analiticità dei principî e criteri direttivi contenuti nelle
disposizioni di delega, o addirittura l’inserimento in essa di disposizioni di
dettaglio, fonti di conseguente radicale compressione dei poteri legislativi
regionali in materia; contestano, inoltre, l’attribuzione di numerosi e
rilevanti poteri amministrativi ad organi statali in materie di competenza
delle Regioni.
Pregiudiziale ad ogni valutazione delle
questioni sollevate è quindi la individuazione dell’ambito materiale sul quale
intervengono le disposizioni censurate nel contesto del riparto di competenze
stabilito nel Titolo quinto della seconda parte della Costituzione: da
quest’ultimo punto di vista, occorre evidentemente partire dall’innovazione
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), che ha esplicitamente attribuito alla competenza
legislativa concorrente delle Regioni, di cui al nuovo terzo comma dell’art.
117 Cost., sia la “ricerca scientifica” sia la “tutela della salute”; ciò in
quanto, fino ad allora, proprio la esclusiva competenza statale in materia di
“ricerca scientifica” aveva legittimato la solo parziale riconduzione di questi
enti pubblici, pur certamente operanti anche nell’area sanitaria, all’ambito
delle istituzioni sanitarie di competenza delle Regioni.
In effetti, la soluzione normativa raggiunta
sotto la vigenza del precedente art. 117 Cost. (che – come ben noto – enumerava
fra le materie di competenza legislativa delle Regioni la sola materia
“assistenza sanitaria ed ospedaliera”) poteva
distinguere agevolmente dagli ordinari enti sanitari la particolare posizione
degli enti pubblici che, pur operanti nel settore dell’assistenza sanitaria,
erano essenzialmente caratterizzati dalla loro attività di ricerca scientifica
nell’ambito sanitario: da ciò la riconduzione solo parziale di questi ultimi
enti alla competenza regionale, limitata alle sole attribuzioni di tipo
assistenziale delle Regioni, mentre la loro predominante caratterizzazione di
enti di ricerca sanitaria giustificava la loro disciplina da parte del
legislatore statale ed il perdurante esercizio di molteplici poteri
amministrativi su di essi da parte dei diversi organi ministeriali (si vedano,
in tal senso, anche le sentenze di questa stessa Corte n. 338 del 1994,
n. 356 del 1992,
n. 285 del 1974
e n. 176 del
1971).
Peraltro, pur in questo contesto
di affermata competenza statale sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a causa della loro evidente connessione – sia in generale sia nei
diversi contesti territoriali – con il sistema degli ordinari enti sanitari, la
stessa legislazione dello Stato prevedeva alcune (pur limitate) forme di
coinvolgimento delle Regioni nella loro disciplina e nel loro funzionamento; né
può essere dimenticato che questa Corte era intervenuta in materia con la sentenza n. 338 del
1994, nella quale, pur confermando la natura statale degli istituti, aveva
rafforzato le forme di coinvolgimento delle Regioni previste dalla normativa ad
essi inerente.
Nel
nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall’inserimento nell’ambito della
legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. anzitutto
della materia “tutela della salute”, assai più ampia rispetto alla precedente
materia “assistenza ospedaliera”, ed inoltre della materia “ricerca
scientifica”, non può dubitarsi che di norma tutti
gli enti pubblici operanti in queste materie di competenza delle Regioni siano
oggetto della corrispondente potestà legislativa regionale (la quale deve
peraltro svolgersi, ovviamente, nell’ambito dei principî fondamentali
determinati dal legislatore statale), dal momento che la loro previsione e
disciplina rappresenta una delle possibili opzioni organizzative per conseguire
le finalità prescelte dall’ente costituzionalmente responsabile nella materia o
nelle materie interessate.
9. – Quanto appena esposto implicitamente esclude che la normativa oggetto del presente giudizio possa essere ricondotta al titolo di legittimazione della potestà legislativa statale costituito dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con la conseguenza di una radicale esclusione delle Regioni dalla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
10. – La riconduzione dell’ambito materiale
disciplinato dagli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del
A questo proposito, occorre prendere atto che
il potere del legislatore nazionale di determinare i principî fondamentali
delle materie cui si è ricondotta la disciplina sottoposta al presente giudizio
risente naturalmente in modo significativo sia della complessità e delicatezza
dell’oggetto da disciplinare, sia del tipo di procedimento di trasformazione o
di riordino configurato dalla normativa di cornice.
Occorre altresì sottolineare
che, per ciò che riguarda, ad esempio, la ricerca scientifica, questa Corte ha
già avuto occasione di affermare che l’inclusione di tale materia tra quelle appartenenti
alla competenza concorrente non esclude che lo Stato conservi una propria
competenza «in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e
intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un miglior
espletamento» e neppure esclude che lo Stato possa – come nelle altre materie
di competenza legislativa regionale – «attribuire con legge funzioni
amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e
regolarne al tempo stesso l’esercizio», attraverso una disciplina «che sia
logicamente pertinente e risulti limitata a quanto strettamente indispensabile
a tali fini» (così, da ultimo, la sentenza n. 31 del
2005; si vedano, altresì, le già richiamate sentenze n. 6 del
2004 e n.
303 del 2003). Ciò rende possibile allo Stato, nelle materie di
legislazione concorrente, andare al di là di quanto possono disciplinare
ordinariamente le leggi cornice, per tutelare al tempo stesso in modo diretto
anche “esigenze di carattere unitario” ai sensi dell’art. 118, primo comma,
Cost., seppur evidentemente nei limiti e con le necessarie forme collaborative
cui fa riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia.
La stessa titolazione dell’art. 42 della
legge n. 3 del 2003 indica che la normativa di cornice delegata dal legislatore
nazionale concerne “la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico in fondazioni”, e cioè un procedimento del tutto
innovativo e che per di più opera con riferimento ad un nuovo tipo di soggetto
giuridico (
Se quindi si considera unitariamente la
normale area delle normative di cornice specie in un settore come quello
relativo alla ricerca scientifica in campo medico, la necessità di disciplinare
un procedimento uniforme di trasformazione degli IRCCS esistenti in un nuovo
tipo di soggetto pubblico, caratterizzato da un rinnovato modello organizzativo
destinato a soddisfare le esigenze di funzionamento a rete, la opportunità di
riservare ad organi statali alcuni – pur limitati e condivisi con le Regioni –
poteri amministrativi di attuazione di questo rinnovato sistema di
organizzazione e di gestione, la ineludibile permanenza di alcune specifiche
responsabilità di organi statali in materie complementari (come quelle inerenti
i rapporti con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento internazionale),
può ben comprendersi come la grande maggioranza dei rilievi di costituzionalità
avanzati dalle ricorrenti in riferimento agli artt. 42 e 43 siano infondati.
In particolare, la delega legislativa
contiene alcuni principî e criteri concernenti la previsione di fondamentali
caratteristiche organizzative comuni di questo nuovo tipo di fondazioni, i
rapporti fra di esse, necessitati dalla loro complessiva funzione di assicurare
“la ricerca nazionale ed internazionale” nel settore sanitario (cui accenna l’art.
43 della legge n. 3 del 2003), nonché il regime giuridico degli IRCCS non
trasformati; ciò comporta l’infondatezza (salvo quanto verrà esaminato al
paragrafo seguente con specifico riferimento ad alcune puntuali prescrizioni in
contrasto con la attuale natura degli istituti) delle questioni di
costituzionalità dell’art. 42, lettere b), c), d), e), i) e m), contraddistinte con i numeri IV, V
(per la parte che si riferisce alla composizione degli organi di
amministrazione), VIII, IX, X, XIII, XV.
La legittima disciplina da parte del
legislatore statale del processo di trasformazione degli IRCCS pubblici in
apposite fondazioni di diritto pubblico a sua volta giustifica (diversamente da
quanto asserito dalle ricorrenti) che venga prevista nella delega anche la
disciplina dell’assetto giuridico degli IRCCS non trasformati o degli IRCCS di
diritto privato, in quanto parte di un complessivo processo di trasformazione,
che non può non riguardare anche le figure affini o residuali. Sono perciò
infondate anche le censure concernenti l’art. 42, comma 1, lettera g) e
lettera p), di cui alle questioni XII e XVI, sub a e sub b.
Del pari infondate sono le questioni di
costituzionalità di cui ai numeri III, V (per la parte che si riferisce alla nomina
del direttore scientifico), VII, XI, sub a),
XIV, XVI, sub c (per la parte che si riferisce alla
nomina del direttore scientifico), XVII e XVIII.
Tutte queste ultime questioni partono dalla
premessa che sarebbe ingiustificabile, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., la
riserva ad organi statali di poteri amministrativi o normativi in materia di
IRCCS o che comunque essi, ove in ipotesi dovessero essere ammessi, dovrebbero
essere accompagnati dalla previsione di adeguate forme di leale collaborazione.
Trattandosi di fattispecie tra loro diverse,
occorre riferirsi separatamente ai diversi principî e criteri di delega
contestati dalle Regioni ricorrenti. Innanzitutto, la lettera a) del
primo comma dell’art. 42 della legge 3 del 2003 (questioni III, sub a e sub b) individua nel “Ministro della salute, d’intesa con
Il contenuto di questa disposizione permette
anche di superare i dubbi che possano sorgere dalla mera lettura della lettera m)
del primo comma dell’art. 42 della legge n. 3 del 2003, che delega il Governo a
disciplinare «i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e
le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei ricoscimenti già concessi» (questioni XIV, sub a, sub b, sub c e sub d). Le disposizioni delegate,
infatti, non potranno che riprodurre, negli specifici contesti previsti dalla
delega legislativa, i ruoli fondamentali previsti dalla disposizione relativa
alla trasformazione degli IRCCS esistenti, con particolare riferimento al ruolo
del Ministro ed alla necessaria intesa della Regione interessata; e d’altra
parte, ciò è quanto è avvenuto nell’attuazione della delega (si vedano, in particolare,
gli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 288 del 2003).
Anche la previsione, contenuta nell’art. 43
della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della salute la
determinazione dell’“organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dedicati a particolari discipline”, seppur “sentita
Proprio in questo ruolo particolare
riconosciuto al Ministro in tema di garanzia di una visione unitaria sul piano
della ricerca scientifica dell’intera rete degli IRCCS, trovano giustificazione
sia il potere del Ministro di affidare “diversi e specifici progetti
finalizzati di ricerca” ai diversi IRCCS (art. 42, comma 1, lettera f)
della legge n. 3 del 2003), (questioni XI, sub
a, e sub b), sia il potere del
Ministro di nominare, “sentita
11. – Fondate risultano, invece, le censure concernenti l’art. 42, comma
1, lettera b) (questione VI) e lettera p)
(questione XVI, sub c), limitatamente
alla parte in cui contengono vincoli relativi alla composizione del consiglio
di amministrazione delle Fondazioni ed alla rappresentanza paritetica in questo
Consiglio “del Ministero della salute e della Regione interessata”, nonché alla
composizione paritetica fra rappresentanti regionali e ministeriali del
Consiglio di indirizzo degli IRCCS non trasformati e alla nomina da parte del
Ministro della salute del Presidente dell’Istituto non trasformato.
Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed
in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo
concorrente delle Regioni sia in tema di “ricerca scientifica” che di “tutela
della salute”, non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge
di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici
che non appartengono più all’area degli enti statali, né consente di
giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della
competenza a dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale
determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la
maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’alinea b)
del comma 1 dell’art. 42, limitatamente alle parole «Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e
della regione interessata», e dell’alinea p) del medesimo comma 1 dell’art.
42, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute
e per l’altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al
Presidente dell’istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute».
12. – Le dichiarazioni di incostituzionalità
dei principî e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega
incidono solo su parti marginali del decreto legislativo n. 288 del 2003 e
permettono quindi di esaminare le diverse questioni sollevate dalle Regioni
ricorrenti in riferimento a questo testo normativo. Testo che va considerato,
sulla base di quanto asserito in precedenza, come una normativa di cornice,
seppur alquanto analitica, in quanto riferita ad una categoria di enti operanti
in un settore di particolare rilevanza anche a livello nazionale e comunque
sottoposti ad un innovativo procedimento di modernizzazione e trasformazione.
13. – Preliminarmente
devono essere dichiarate inammissibili le censure indicate al n. XIX (Regione
Marche), dal momento che la ricorrente si limita a prospettare generiche
doglianze concernenti la asserita lesione della propria potestà legislativa
concorrente e delle proprie competenze amministrative nei confronti di un
insieme di disposizioni del d.lgs. n. 288 del 2003 dal contenuto estremamente
variegato ed eterogeneo, senza la necessaria individuazione degli specifici
contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri evocati.
14. – Un gruppo di censure
(XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI)
denuncia essenzialmente un eccesso di analiticità di molte disposizioni
contenute nel decreto legislativo con specifico riferimento ai profili
organizzativi delle Fondazioni e degli IRCCS non trasformati: peraltro, come
già accennato al punto 10, la previsione di una nuova tipologia di persona
giuridica,
Sono, invece, in parte
fondate le questioni di cui ai numeri XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, limitatamente alla denunciata eccessiva analiticità delle
disposizioni relative alla composizione e designazione dei consigli di
amministrazione, dei Presidenti e dei collegi sindacali delle Fondazioni; le disposizioni
contenute nell’art. 3, commi 2 e 3, e nell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288
del 2003, appaiono ingiustificatamente dettagliate e quindi invasive, ad un
tempo, sia dell’area di autonomia statutaria riconosciuta alle Fondazioni, che
dell’ambito lasciato all’eventuale esercizio della potestà legislativa
regionale. Al tempo stesso, queste disposizioni sono incostituzionali nella
parte in cui – come già rilevato al paragrafo
Su questa base, deve
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 288 del 2002, limitatamente alle parole: «dei quali tre designati dal
Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui
insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di
Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore».
Del pari deve essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo,
limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente
della Regione».
Per le medesime ragioni,
ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale
l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del
2003, limitatamente al terzo e al quarto periodo.
Deve, inoltre essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall’organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell’Università».
15. – Analoghi rilievi vengono prospettati in
riferimento alle disposizioni che impongono particolari ed uniformi
caratteristiche alle Fondazioni sul piano della loro organizzazione
amministrativa, del raccordo fra di esse in rete, del finanziamento, del regime
giuridico del loro personale (questioni nn. XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVII sub b, XXXVIII
sub b, XXXIX); peraltro, ove si assuma come scelta caratterizzante del
legislatore nazionale la affermata necessità di un rinnovato modello di
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come enti autonomi
altamente specializzati sia sul piano della ricerca che del ricovero e cura, ma
al tempo stesso capaci di operare in coordinamento tra loro anche su impulso a
livello statale (si vedano in particolare l’art. 1, comma 1, e gli artt. 8, 9,
del d.lgs. n. 288 del 2003, nonché lo stesso art. 43 della legge n. 3 del
2003), possono ritenersi non implausibili e
pienamente compatibili con il riparto di competenze definito negli artt. 117 e
118 Cost. le scelte, pur alquanto innovative, imposte all’intera categoria di
queste istituzioni.
Per ciò che riguarda specificamente l’art. 10
del d.lgs. n. 288 del 2003 (questioni nn. XXXVII sub a e XXXVIII sub
a),
16. – Altre censure (questioni nn. XXI, XXVI, XXXIII, XL, XLI,
XLV, XLVI, XLVII) si riferiscono alla asserita insussistenza di esigenze
unitarie che possano legittimare la attribuzione di una serie di funzioni
amministrative ad organi statali ed alla carenza comunque in queste ipotesi,
ove siano ammissibili, di idonee forme di coinvolgimento delle Regioni
interessate in questi procedimenti.
Tali questioni risultano non fondate.
Il richiamo a quanto già affermato al punto
10 permette di giustificare l’adozione di alcune delle disposizioni impugnate;
ciò è anzi del tutto necessitato per quanto riguarda la nomina dei direttori
scientifici da parte del Ministro della salute, “sentito il Presidente della
Regione interessata”, sia nelle fondazioni che negli IRCCS non trasformati (di
cui all’art. 3, comma 4, e all’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003), dal momento
che tali disposizioni costituiscono mera attuazione del criterio direttivo
contenuto nelle lettere b) e p) dell’art. 42, comma 1, della
legge n. 3 del 2003 ed oggetto di questo giudizio.
Peraltro, più in generale, nel paragrafo 10 si è affermata la compatibilità costituzionale, ai sensi dell’art. 118 Cost., di un ruolo significativo riconosciuto al Ministro della salute nei processi di gestione di questa legge, al fine di garantire una adeguata uniformità e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti, seppure a condizione che parallelamente siano configurati significativi istituti di partecipazione delle Regioni interessate. Numerose disposizioni del decreto legislativo prevedono poteri ministeriali e procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni e ciò non solo nella fondamentale fase della adozione dello statuto, ma anche nel riconoscimento di nuovi IRCCS, nella conferma o revoca del riconoscimento, nello scioglimento degli organi delle Fondazioni e degli IRCCS non trasformati, nella nomina dei commissari, nelle procedure di devoluzione dei patrimoni degli IRCCS estinti, nella conferma provvisoria del carattere scientifico degli Istituti esistenti (cfr., in particolare, artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19 del d.lgs n. 288 del 2003). Tali poteri, tuttavia, sono opportunamente affiancati dalla previsione di una necessaria intesa fra il Ministro ed il Presidente della Regione interessata.
Quanto specificamente alle censure
concernenti l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 anche in relazione
all’ipotizzata esorbitanza dai vincoli imposti dal legislatore delegante
(questione n. XLVI sub b), la dichiarazione di infondatezza trova
altresì fondamento nel fatto che tale disposizione costituisce attuazione non
irragionevole proprio della delega di cui all’art. 42, comma 1, lettera n), della legge n. 3 del 2003.
17. – Fra le funzioni amministrative affidate
al Ministro della salute vi sono quelle previste dall’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 288 del
Appare in parte fondata la censura formulata
con riguardo al solo art. 1, comma 2 (questione n. XX), limitatamente al
profilo in cui si rileva la ampiezza ed eterogeneità dei compiti di vigilanza e
di controllo, indistintamente affidati a livello ministeriale, e la conseguente
sostanziale espropriazione delle corrispondenti funzioni regionali in relazione
ad enti pubblici di ricerca operanti a livello regionale.
In effetti, il riconoscimento degli IRCCS
come enti autonomi, dotati di propri statuti ed organi di controllo interni, ed
operanti nell’ambito della legislazione regionale di tipo concorrente, rende
manifesto come non sia conforme a Costituzione attribuire al Ministro della
salute veri e propri poteri di controllo amministrativo su di essi. In
particolare, appare estraneo alla ricostruzione della natura e della posizione
giuridica degli IRCCS la previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 16 del
d.lgs. n. 288 del 2003 (oggetto delle censure di cui alle questioni nn. XLII, XLIII e XLIV), di un vero e proprio controllo
amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS,
controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di
vigilanza) operanti su scala regionale.
Un controllo del genere, ormai escluso sia
per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli
stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo
all’interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come “enti
pubblici nazionali”. Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti
nell’ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo.
Occorre pertanto dichiarare la illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente
alle parole «e di controllo», nonché dei commi 1 e 2 dell’art. 16 del medesimo
decreto delegato.
Trova, invece, giustificazione in quanto
argomentato nei paragrafi 10 e 16, la previsione dei controlli sugli organi
degli IRCCS, disciplinata dai commi 3 e 4 dell’art. 16 del d.lgs. n. 288 del
2003, nonché il potere di vigilanza riconosciuto al Ministro dell’economia
dall’art. 2, comma 1 del medesimo decreto (questione XXII).
18. – Infondata è altresì la censura
concernente l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 (questione n. XXV),
con cui si lamenta la totale compressione della potestà legislativa regionale
in tema di disciplina delle Fondazioni IRCCS, ad integrazione di quanto già
determinato nel decreto delegato, che scaturirebbe da quanto previsto
nell’ultimo periodo della disposizione impugnata, la quale stabilisce: «Alle
Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del
Codice civile».
Di quest’ultima disposizione deve darsi, in
coerenza con il suo tenore letterale, e comunque in conformità a quanto in
precedenza espresso da questa sentenza in riferimento alla competenza legislativa
regionale su questi particolari enti pubblici, il significato di una norma che
legittima, in assenza di una esplicita disciplina, statale o regionale, la
applicazione della normativa generale dettata dal codice civile a proposito
delle persone giuridiche, purché sia ovviamente compatibile con quanto
stabilito dal d.lgs. n. 288 del 2003.
L’art. 3 non esclude, quindi, che le singole
Regioni possano esercitare i propri poteri normativi in materia, in funzione
integrativa di quanto determinato in tema di ordinamento delle Fondazioni IRCCS
dal decreto delegato.
19. – Quanto alla censura concernente l’art.
5, comma 1, (questione n. XXXII) nella parte in cui prevede che l’atto di
intesa, da assumere in sede di Conferenza fra Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, deve determinare «le modalità di
organizzazione, di gestione e di funzionamento degli IRCCS non trasformati in
Fondazioni», nel rispetto di una serie di indicazioni organizzative ivi
elencate,
Mentre non vi sono dubbi che un atto di
intesa non possa produrre una vera e propria fonte normativa, della
disposizione si può però dare una diversa interpretazione compatibile con la
disciplina costituzionale.
Questa Corte ha già più volte affermato che
l’interpretazione dei decreti legislativi deve essere compiuta anche
considerando quanto contenuto nelle disposizioni di delega legislativa (cfr. sentenze n. 125 del 2003 e n. 15 del 1999);
applicando questo criterio interpretativo e quindi considerando anche quanto
stabilito nella lettera p) del comma
1 dell’art. 42 della legge n. 3 del 2003, emerge che sono gli IRCCS non
trasformati in fondazioni i soggetti che devono comunque adeguare la loro
organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni principî della delega e che
quindi l’intesa di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003
rappresenta semplicemente una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e
Regioni ed uniforme sull’intero territorio nazionale, di quali debbano essere
le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente
nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali. Ciò
non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione possa esercitare il
proprio potere legislativo anche in questo particolare settore.
20. – Quanto fin qui chiarito conduce,
infine, a dichiarare infondate anche le questioni indicate al n. XLVIII, in relazione all’asserita violazione degli artt.
117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. ad opera dell’art. 4, comma 236, della
legge n. 350 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli
Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al
fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003,
stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze». In particolare, è evidente da un lato che la disposizione in
questione può senz’altro essere qualificata come principio fondamentale in
ordine alla gestione del patrimonio degli IRCCS, dall’altro che il potere ministeriale
circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura
come potere amministrativo di autorizzazione da esercitare nei confronti del
singolo ente e fondato sulle più volte richiamate esigenze unitarie e non come
potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui
all’art. 117, sesto comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
riservata ogni decisione sulle
restanti questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente,
la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione), e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla
Regione Veneto e dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio
2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione), limitatamente alle parole «Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e
della regione interessata»;
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del
2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della
salute e per l’altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento
al presidente dell’istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute»;
3) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell’art. 42, commi 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3),
limitatamente alle parole «e di controllo»;
4) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente
alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente
della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività
clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti,
ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione
demografica inferiore»;
5) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente
alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione
competente»;
6) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente
alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno
dall’organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture
nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina
e chirurgia ai sensi dell’art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie
locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore
dell’Università»;
7) dichiara, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n.
8) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003;
9) dichiara estinti, per rinuncia accettata dalla
controparte, i giudizi promossi dalla Regione Siciliana con i ricorsi nn. 30 e 98 del 2003 e dalla Regione Veneto con il ricorso
n. 31 del 2003, quest’ultimo limitatamente agli artt. 42 e 43 nei confronti
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
10) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla
Regione Marche nei confronti degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7,
commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003,
per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe;
11)
dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione
Emilia-Romagna, nei confronti dell’art. 42, comma 1, lettera c) della
legge n. 3 del 2003 e dell’art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del
12) dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettere a), c),
d), e), f), g), i), m) ed n)
della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118,
119 Cost., sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche con i
ricorsi indicati in epigrafe;
13) dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 43, della legge n. 3 del 2003, per
violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma e 118 Cost., sollevate dalle
Regioni Emilia-Romagna e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3; dell’art. 3, commi
1, 4, 5 e 6; dell’art. 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6; dell’art. 5; dell’art. 7, commi
1, 2, 3 e 4; dell’art. 8; dell’art. 10, comma 1; dell’art. 11, commi 1 e 2;
dell’art. 12, comma 2; dell’art. 14; dell’art. 15 commi 1 e 2; dell’art. 16,
commi 3 e 4; dell’art. 17, comma 2; dell’art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003,
per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 primo e
secondo comma, 119 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche con i
ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della
Costituzione, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 7 luglio 2005.