SENTENZA N. 134
ANNO 2006
Commenti alla decisione di
I. Chiara Di Somma, Livelli
essenziali di assistenza e leale collaborazione attraverso l'intesa (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
II. Enzo Balboni
e Pio G. Rinaldi, Livelli
essenziali, standard e leale collaborazione (per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 1° marzo 2005 e depositato l’8 marzo 2005 (reg. ric. n. 35 del 2005)
Essa,
inoltre, stabilisce che «con
Viceversa,
il primo periodo della norma avrebbe per oggetto «le modalità di erogazione»
delle prestazioni rese nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.
Con
riguardo alla individuazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n.
Ai sensi
dell’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, aggiunge
Pertanto,
«
Tale
intesa apparirebbe particolarmente dovuta nel caso della Provincia di Trento,
che, in ragione dell’art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
finanzia il servizio sanitario «senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato», e che, in caso contrario, si troverebbe a subire scelte statali gravide
di conseguenze finanziarie, «senza neppure
In
secondo luogo,
Con
riguardo al primo periodo della norma impugnata, concernente le “modalità di
erogazione” delle prestazioni,
Per tale
ragione, sarebbe altresì illegittimo il ricorso alla fonte regolamentare
statale.
Solo ove
si ritenesse, conclude
2. – A
propria volta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e depositato il 3
marzo 2005 (reg. ric. n. 28 del 2005),
3. – Si è
costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il
rigetto delle questioni con argomenti di analogo tenore.
Secondo
l’Avvocatura, sia le tipologie di assistenza e i servizi (secondo periodo della
norma impugnata), sia gli standard
(primo periodo) attengono direttamente ai livelli essenziali di assistenza,
Ove poi
dovesse farsi applicazione della potestà legislativa garantita dagli statuti
speciali delle due ricorrenti, anziché del predetto titolo di competenza
legislativa statale,
La
«valenza prettamente tecnica» degli standard avrebbe suggerito di demandarne
Si
sarebbe poi richiesto il solo parere della Conferenza, anziché l’intesa, per
scongiurare, in caso di contrasto tra le parti, ritardi che nel settore
sanitario (…) debbono essere evitati.
In ogni
caso,
4. – Nell’imminenza dell’udienza,
Le ricorrenti replicano alle deduzioni svolte dall’Avvocatura dello Stato, ribadendo, anzitutto, che la norma impugnata reca una distinzione tra fissazione degli standard e determinazione dei livelli essenziali di assistenza insuperabile in sede esegetica, e tale, con riguardo agli standard, da erodere ogni spazio ulteriore di esercizio dell’autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria.
Inoltre, quanto al principio di legalità in senso sostanziale, le ricorrenti insistono nell’osservare che la legge è priva della necessaria «disciplina di base idonea a circoscrivere il potere regolamentare del Ministro»: la mera indicazione del tetto delle risorse finanziarie disponibili sarebbe insufficiente a tale scopo, giacché esso sarebbe un «elemento estrinseco, che limita ogni attività pubblica».
Infine, la
previsione di un parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, in
luogo dell’intesa, non potrebbe essere giustificata alla luce dell’eventualità
che l’intesa non sia raggiunta, poiché l’ordinamento
giuridico conosce le procedure per superare tale “stallo” (art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con
La sola Provincia di Trento dà poi atto del sopraggiunto art. 1, commi 292 e 293, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), che reintroduce l’intesa, in sede di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con la finalità di incrementare l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale.
Secondo la ricorrente, tali disposizioni, in quanto limitate a siffatta finalità, e in quanto non estensibili alla determinazione degli standard, non determinerebbero la cessazione della materia del contendere.
In conclusione, entrambe le ricorrenti dichiarano di insistere perché la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
5. – A propria volta, nell’imminenza dell’udienza pubblica, la difesa dello Stato ha depositato memorie di analogo tenore, insistendo per il rigetto dei ricorsi.
Le argomentazioni ricalcano le deduzioni già svolte in sede di costituzione in giudizio.
Lo Stato richiama altresì, quale titolo della propria competenza legislativa, la materia del “coordinamento della finanza pubblica”, nell’esercizio della quale il mero parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome sarebbe sufficiente strumento di leale collaborazione, anche alla luce del rilievo per cui l’atto regolamentare statale è adottato dal Ministro della salute, avvalendosi di una Commissione cui partecipano rappresentati designati dalle Regioni.
Si ribadisce, infine, che il carattere tecnico della materia impone il ricorso ad organi dotati delle necessarie competenze, e non già “di estrazione politica”.
Considerato in diritto
1. – Con
distinti ricorsi di analogo tenore, la Provincia autonoma di Trento e la
Regione Friuli-Venezia Giulia (quest’ultima unitamente ad altre disposizioni) hanno impugnato l’art. 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005»
La Provincia di Trento evoca a parametro costituzionale del giudizio
gli articoli 8, numero 1), numero 9, numero 10) e numero 16), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige); l’art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione
all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione); il d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), “con particolare
riferimento all’art.
La
Regione Friuli-Venezia Giulia, richiama a propria volta, gli articoli 5), numero 16), e 8) della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e l’art. 117, commi quarto e sesto,
della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, nonché i principi costituzionali di legalità sostanziale e
di leale collaborazione.
2. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato anche altri commi
dell’art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
Per ragioni di disomogeneità delle materie
coinvolte, le questioni di costituzionalità prospettate in relazione alle
suddette disposizioni verranno trattate separatamente
da quelle concernenti l’art. 1, comma 169, per essere definite con distinte
decisioni di questa Corte.
3. –
Considerata l’identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle
questioni prospettate dalle due ricorrenti in relazione al
menzionato art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, i giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. – Le
ricorrenti fondano le proprie censure su una distinzione tra primo e secondo
periodo della norma impugnata.
Essa,
nella parte in cui affida ad un regolamento del Ministro della salute la
determinazione degli «standard qualitativi,
strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi,
di cui ai livelli essenziali di assistenza» sanitaria esorbiterebbe dalla
competenza statale in punto di individuazione dei LEA, per invadere invece la
sfera di competenza provinciale in tema di «ordinamento degli uffici» e «igiene
e sanità» ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 8, numeri 1,
9 e 10 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e quella di competenza
regionale in tema di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 5, numero 16, dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia).
La
Provincia di Trento aggiunge che, mentre è pacifico il carattere primario della
competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici, a propria volta
la competenza concorrente in materia di igiene e sanità sarebbe divenuta
“piena”, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, e per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001.
5. –
Quanto, poi, alla norma impugnata nel suo complesso, essa, anche nella parte
concernente la fissazione dei livelli di assistenza in senso proprio (“tipologie
di assistenza e servizi”), sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché, in
violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province
autonome, vi si è previsto il solo parere della Conferenza permanente
Stato-Regioni e Province autonome, anziché l’intesa, che è richiesta dall’art.
54 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003).
In
secondo luogo, la norma violerebbe altresì il principio di legalità
sostanziale, giacché la fissazione dei livelli di assistenza e degli standard viene
demandata ad un atto regolamentare, che sarebbe privo di idonea base legale:
posto che tale determinazione “vincola l’autonomia legislativa ed
amministrativa regionale in materia sanitaria”, essa dovrebbe viceversa basarsi
«su una disciplina di rango legislativo».
6. – In via preliminare, va escluso che il
denunciato conflitto con le competenze delle ricorrenti possa
essere impedito dal comma 569 dell’articolo unico che compone la legge 30
dicembre 2004, n. 311, secondo il quale «le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».
Infatti,
non solo questa disposizione appare generica rispetto a norme del medesimo
testo di legge che risultano formulate in termini inequivoci
come riferite a tutte le Regioni (come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 88 del 2006), ma, in via generale, la natura stessa dei cd. LEA, che riflettono tutele
necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la
disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale, che infatti hanno sempre partecipato agli atti di intesa in
questa materia stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni.
7. – Occorre, inoltre, sempre in via preliminare, escludere che sia cessata la materia del contendere in conseguenza di alcune disposizioni inserite nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006); infatti, i commi 280, 292 e 293 dell’articolo unico che la compone si riferiscono, sotto diversi profili, all’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, senza peraltro modificarlo sostanzialmente né per quanto si riferisce ai livelli essenziali di assistenza, né per quanto si riferisce agli standard ivi configurati.
Infatti, da una parte, il comma 280 subordina il concorso finanziario
statale al «ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale» (di cui al comma 279) al fatto che le Regioni conseguano, entro
il 31 marzo
A sua volta, il comma 292 prevede che «il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero» (ciò mentre lo stesso comma 292, alla lettera b, direttamente introduce un nuovo livello essenziale di assistenza integrativa).
Infine, il
comma 293 stabilisce che – al
fine di incrementare l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con
Anche
attraverso queste assai complesse innovazioni legislative resta pertanto immodificato il duplice e differenziato canale di
determinazione, mediante atti non legislativi, dei livelli essenziali e dei
cosiddetti standard, di cui al comma 169 dell’art. 1 della legge n. 311 del
2004. Resta quindi, per questa parte, immodificata la asserita lesione dell’autonomia regionale che ne
deriverebbe e che viene lamentata nel presente giudizio, benché le censure restino circoscritte a quelle sole procedure,
individuate dalla norma impugnata, che non siano state modificate in termini satisfattivi per le ricorrenti dal comma 293 della legge n.
266 del 2005.
8. – Nel merito, occorre anzitutto determinare quale sia il titolo di competenza legislativa di cui la disposizione impugnata è
espressiva,
dal momento che le ricorrenti fanno riferimento sia alle proprie competenze in
materia sanitaria che trovano fondamento nei rispettivi statuti speciali e
nelle norme di attuazione, sia all’art. 117 della Costituzione, sulla base di quanto previsto dall’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione).
In primo luogo, è da considerare che la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie interseca in
modo significativo la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata
dagli statuti speciali alle due ricorrenti nella materia «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 9, numero 10, dello statuto
della Regione Trentino-Alto Adige), piuttosto che quella primaria relativa
all’“ordinamento degli uffici” (art. 8, n. 1, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige), posto che questa ultima competenza appare recessiva, a
fronte delle evidenti finalità di tutela della salute connesse alla disciplina
legislativa in esame.
Per quanto riguarda la materia incisa dalle
disposizioni impugnate, questa Corte ha affermato che la competenza legislativa
concorrente concernente la “tutela della salute” (art. 117,
terzo comma, della Costituzione) è «assai più ampia» rispetto alla
precedente relativa all’“assistenza ospedaliera” (sentenza n. 270 del 2005) ed esprime
«l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a
legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla
determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del
2002).
Quindi anche in riferimento
alle attribuzioni proprie delle parti ricorrenti deve ritenersi che in questa
materia l’applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 trovi
fondamento nella maggiore estensione della “tutela della salute” rispetto alle
corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria, di cui questa Corte
ha in più occasioni sottolineato il carattere contenuto, atteso che esse non si
risolvono «in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di
competenza regionale, sia per la particolare intensità dei limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l’amministrazione
delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della
relativa spesa pubblica» (sentenze n. 452 del
1989; n. 294
del 1986 e
n. 245 del 1984).
La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad
autonomia speciale in materia sanitaria all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, implica però - come postulato dalle stesse
parti ricorrenti tramite il richiamo all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - il
contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi od impliciti,
contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione (sentenza n. 383 del
2005), ed, in particolare, all’esercizio della competenza esclusiva dello
Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.
Va da sé che, muovendosi entro tali coordinate costituzionali,
l’esito del presente giudizio non potrà che avere effetto per l’intero
territorio nazionale.
9. – Va ora considerato il regime giuridico dei limiti che possono essere apposti,
sulla base dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
all’autonomia delle Regioni in tema di tutela della salute. Questa Corte ha già
avuto occasione di affermare che la rilevante compressione dell’autonomia
regionale che consegue alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, se «attribuisce al legislatore statale un
fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata
uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un
sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale
decisamente accresciuto», esige «che queste scelte, almeno nelle loro linee
generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare
adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed
articolazioni ulteriori che si rendano necessarie» (sentenza n. 88 del 2003).
Nella
medesima sentenza si rileva che l’art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), quale modificato
dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n.
La disposizione impugnata conferma
esplicitamente la disciplina dell’art. 54 della legge n. 289 del 2002 per la
determinazione dei LEA, ma, «anche al fine di garantire che le modalità di
erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale», prevede che
possano essere «fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali
di assistenza» tramite una nuova procedura, che prevede un regolamento del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
Questa
disposizione legislativa individua gli standard in termini tali da rendere
evidente che si tratta di integrazioni e specificazioni sul versante attuativo dei LEA esistenti nel settore sanitario e che
intenderebbero assicurare una migliore erogazione. Non può essere negata la
possibilità del legislatore statale di giungere ad una più analitica ed
effettiva tutela dei LEA, non è definibile, almeno in astratto, un livello di
specificazione delle prestazioni che faccia venire meno il requisito della loro
essenzialità, essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato proprio
al legislatore statale (che, in effetti, tramite alcune specifiche disposizioni
legislative, ha anche proceduto a definire direttamente alcune prestazioni come
livelli essenziali).
Non può pertanto dubitarsi
che anche la fissazione degli standard costituisca
esercizio della competenza assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma,
lettera m), della
Costituzione.
Se la individuazione degli standard – la quale determina
indubbiamente una compressione dell’autonomia legislativa ed amministrativa
delle Regioni garantita dal Titolo V della Costituzione – non può trovare
legittimazione costituzionale che nella già richiamata lettera m) del secondo comma dell’art. 117
della Costituzione, la relativa disciplina deve
essere omogenea a quella prevista espressamente per i LEA, ove si ipotizzi,
come nel caso del comma 169 della legge n. 311 del 2004, che la loro adozione
avvenga tramite una procedura non legislativa .
Nella
valutazione di questa procedura non assume rilevanza l’attribuzione del relativo
potere normativo ad un regolamento ministeriale (d’altronde lo stesso decreto
del Presidente del Consiglio ha anch’esso analoga natura), dal momento che, operandosi nell’ambito di una materia di competenza
esclusiva statale, la potestà normativa secondaria spetta allo Stato, ai sensi
dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione.
Ciò che,
invece, rileva è la ingiustificata riduzione delle
modalità di coinvolgimento in questo procedimento delle Regioni (la
mera richiesta di un parere alla Conferenza unificata), rispetto a quanto ribadito – tramite il rinvio all’intero testo dell’art. 54 della legge n.
289 del 2002 (ivi inclusa la procedura su “intesa” in sede di Conferenza
unificata, disciplinata dal comma 3 di tale disposizione) – nello stesso
comma 169 per la modificazione dei LEA in riferimento a standard che
apporterebbero limitazioni di norma ancora più incisive all’autonomia
regionale, in quanto connesse alla fase di concretizzazione dei LEA; se anche
la determinazione degli standard trova giustificazione costituzionale nella
lettera m) del secondo comma dell’art. 117 Cost., non può evidentemente
ipotizzarsi che venga meno per essi proprio la più incisiva forma di leale
collaborazione fra Stato e Regioni prevista dalla legislazione vigente per la
determinazione dei LEA mediante procedure non legislative.
Né può
sottacersi il paradosso che sarebbe costituito dall’esistenza di due diverse
modalità di coinvolgimento delle Regioni rispetto a fenomeni tra loro
profondamente contermini, come la determinazione dei LEA e la determinazione di
quei particolari LEA che sarebbero costituiti dagli standard specificativi od
attuativi dei primi.
Va pertanto dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui
prevede che il regolamento del Ministro della salute che determina gli standard sia adottato “sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano”.
10. –
Analogamente va dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004,
nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute che
individua le tipologie di assistenza e i servizi del Piano sanitario nazionale
per fini diversi da quelli di cui al comma 293 della legge n. 266 del 2005, sia
adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano”.
Infatti,
la determinazione delle tipologie di assistenza e dei
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario
nazionale, costituisce una fase della individuazione
in via non legislativa dei LEA e quindi non appare giustificabile una diversità
di partecipazione delle Regioni nel relativo procedimento di specificazione.
11. – Infondata è, invece, anche a volerla
considerare ammissibile (sentenza n. 31 del
2001), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004,
sollevata da entrambe le ricorrenti per violazione del principio di legalità
sostanziale, dal momento che la legge non detterebbe «alcuna disciplina di base
idonea a circoscrivere il potere normativo secondario».
Proprio
Alla luce di ciò, la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs.
n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto
dell’odierna pronuncia, l’intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente
che si opera nell’ambito di una materia altamente
tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative
all’assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di
criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per
escludere il vizio denunciato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di
legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2005) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 169, della predetta legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute
ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i
servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano”;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 169, della legge n.
311 del 2004, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia
e dalla Provincia autonoma di Trento per violazione del principio di legalità
sostanziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23
marzo 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 31 marzo 2006.