SENTENZA N. 31
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 23 novembre 1998, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1998 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 23 novembre 1998,
La disposizione della legge statale impugnata prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili: ma tale potere ministeriale, secondo la ricorrente, é privo di fondamento in interessi nazionali e, tenuto conto anche della forma regolamentare, si sovrappone alla competenza provinciale riconosciuta nello Statuto e già esercitata. Ad avviso della Provincia autonoma, l’unica forma di intervento statale ammissibile in una materia che le norme di attuazione non riservano allo Stato sarebbe, se mai, quella dell’atto di indirizzo. Quanto al carattere tecnico delle norme da emanarsi, esso non sarebbe sufficiente a escludere la competenza provinciale (come mostrano ad esempio le norme di attuazione in materia di impianti a fune), trattandosi qui semplicemente della descrizione delle caratteristiche costruttive di opere di competenza provinciale.
Anche a voler interpretare, infine, la disposizione impugnata come limitata alla realizzazione delle piste nell’ambito dei piani e delle procedure di finanziamento previsti dalla legge stessa, la ricorrente osserva che l’autonomia della Provincia sarebbe comunque assicurata dall’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ai sensi del quale i finanziamenti previsti da leggi statali in favore delle Regioni sono assegnati alle Province autonome senza alcun vincolo ulteriore.
2. – Nel giudizio così promosso si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione.
L’Avvocatura ricorda che la materia é stata oggetto già della legge 28 giugno 1991, n. 208, che ha previsto finanziamenti per la realizzazione di itinerari ciclabili, rimettendo a un regolamento, integrato da una successiva circolare, gli standard per le piste ciclabili stesse. Inoltre, essa rileva che il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nello stabilire la nozione di strada, all’art. 3, comma 1, punto 39), definisce "pista ciclabile" la "parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi" e dispone (art. 13, comma 1) che il Ministro dei lavori pubblici é competente a emanare "norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi".
L’art. 98, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, poi, ha mantenuto allo Stato le funzioni relative alla "definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992". La legge censurata mira a finanziare la costruzione di piste ciclabili, con caratteristiche tecniche uniformi su tutto il territorio nazionale. Non potrebbe, pertanto, essere demandata agli enti locali la competenza a fissare norme tecniche dirette a conseguire la sicurezza stradale.
3. - In prossimità dell’udienza,
Non pertinente é, secondo
Quanto infine alla competenza in
materia di piste su strade aperte alla comune circolazione, la ricorrente
ricorda che il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, delega
alle province autonome le funzioni in materia di viabilità stradale. E se ciò
vale per le stesse strade statali, conclude
Considerato in diritto
1. -
2. - La questione non é fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3. - In quanto la disposizione impugnata attribuisce all’autorità governativa il potere di emanare norme regolamentari per la definizione di standard e prescrizioni tecniche finalizzati all’incolumità e alla sicurezza stradale, non può dubitarsi che si sia in presenza di una competenza che trascende la dimensione regionale e che – quanto alle regole di tutela minime – deve esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo insuscettibile di esercizio frazionato [principio di portata generale, di cui é espressione l’art. 98, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]. La tutela della sicurezza esige uniformità di parametri minimi che devono valere per l’intero territorio nazionale (sentenza n. 30 del 1998, relativa alle competenze proprie della Provincia di Trento). Conclusione questa che vale anche con riguardo alla disposizione impugnata, indipendentemente dall’interpretazione che se ne dia, quale prescrizione di portata generale in tema di piste ciclabili o come mera norma impositiva di un onere, per l’accesso allo speciale finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa é contenuta.
Così intesa la competenza di cui é manifestazione l’impugnato art. 7 della legge n. 366 del 1998, cade altresì il presupposto della censura in nome del principio di legalità, principio che domina i rapporti tra lo Stato e le autonomie riconosciute dalla Costituzione e comporta, in generale, l’inammissibilità delle interferenze in competenze costituzionali delle (regioni e delle) province autonome derivanti da atti regolamentari dello Stato: censura che presupporrebbe, per l’appunto, la riconducibilità della competenza in questione tra quelle della Provincia ricorrente (senza considerare che, comunque, quando si abbia a che fare con norme tecniche dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti nell’autonomia politico-amministrativa dell’ente, il principio di legalità può dirsi soddisfatto dall’esistenza, come nella specie, di norme legislative abilitative di organi del potere esecutivo, dotati di specifiche attitudini: sentenze nn. 356 del 1994 e 483 del 1991).
4. - Quasi superflua é, infine, la precisazione che dal rigetto del presente ricorso non deriva alcuna conseguenza sulla validità della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima dell’incolumità e della sicurezza stradale dal regolamento ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti urbanistici, ambientali, di programmazione della mobilità, degli interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dagli standard contenuti nella normativa statale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.