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SENTENZA N.383

ANNO 2005

 

 

Commento alla decisione di

Quirino Camerlengo

Autonomia regionale e uniformità sostenibile: princìpi fondamentali, sussidiarietà e intese forti

 

(per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI              Presidente

- Fernanda                   CONTRI                       Giudice

- Annibale                    MARINI                           

- Franco                      BILE                                 

- Giovanni Maria          FLICK                                          

- Francesco                 AMIRANTE                     

- Ugo                          DE SIERVO                     

- Romano                    VACCARELLA                

- Paolo                        MADDALENA                 

- Alfio                          FINOCCHIARO              

- Alfonso                     QUARANTA                    

- Franco                      GALLO                            

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-ter comma 2; 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 27 dicembre 2003 e il 30 dicembre 2003, entrambi depositati in cancelleria il 2 gennaio 2004 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 2004; dell’art. 1, comma 2, lettera c); comma 4, lettere c) e f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3 e punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 24, lettera a), il quale sostituisce l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendovi altresì i commi 4-bis e 4-ter; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma  121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati l’11 novembre 2004 e il 15 novembre 2004, depositati in cancelleria il 17 novembre 2004 e il 18 novembre 2004 ed iscritti ai nn. 107 e 109 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’ Enel s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Giuseppe de Vergottini per l’Enel s.p.a., Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Toscana, con ricorso notificato il 27 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi del 2004, ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, e l’art. 1-sexies, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Premette la ricorrente che l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto impugnato attribuisce al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, la competenza ad autorizzare l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell’aria sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino al 30 giugno 2005.

Sostiene la Regione che l’accentramento in capo allo Stato di tali competenze violerebbe l’art. 117 Cost., il quale riserva alla potestà legislativa concorrente la disciplina della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, nonché l’art. 118 Cost., il quale imporrebbe che fosse la Regione ad allocare l’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, anche qualora si dovesse ritenere che esigenze unitarie impongano un esercizio unitario delle funzioni in tale materia, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, così violando il principio di leale collaborazione individuato da questa Corte quale presupposto per l’attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa insieme a quella legislativa nelle materie attribuite alla competenza regionale.

La ricorrente censura altresì l’art. 1-sexies, commi 1 e 2, in quanto attribuirebbero allo Stato la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dell’energia, lasciando alle Regioni solo le funzioni concernenti gli impianti non rientranti nella rete nazionale. Tali previsioni non terrebbero conto delle nuove attribuzioni affidate alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di energia, il quale non esclude la competenza regionale per la rete nazionale. Inoltre, risulterebbero violate anche le competenze regionali nelle materie del “governo del territorio” e della “tutela della salute”, anch’esse attribuite alla potestà legislativa concorrente.

Ancora, secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l’art. 118 Cost., perché nelle materie attribuite alla potestà concorrente l’allocazione delle funzioni amministrative, nel rispetto dei principî fondamentali determinati dallo Stato, spetterebbe alle Regioni.

In ogni caso, anche ove si ravvisassero esigenze di esercizio unitario al livello statale delle funzioni amministrative, la mancata previsione di un’intesa con le Regioni renderebbe la norma incostituzionale. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione dell’art. 1-sexies, comma 6, di acquisizione di un semplice parere, comunque contemplato non per tutti i procedimenti autorizzativi ma solo per quelli relativi alle opere inserite nel programma triennale di sviluppo che interessino il territorio di più Regioni.

L’art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede specificamente che con successivo d.P.R., su proposta del Ministro delle attività produttive, siano emanate norme sul procedimento e siano individuate le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione, nonché gli atti che sono sostituiti dall’autorizzazione medesima, violerebbe altresì l’art. 117, sesto comma, Cost. Esso, infatti, attribuirebbe ad un atto statale di natura regolamentare il compito di dettare norme in una materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Toscana impugna il comma 8 dell’art. 1-sexies, il quale disciplina il procedimento preordinato alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, stabilendo che si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55. Tale disciplina, prevedendo il rilascio di un’autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, ponendo termini perentori per la definizione del procedimento e sospendendo le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, inciderebbe sulla potestà legislativa regionale in materia di energia, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Essa, infatti, regolerebbe direttamente la materia attraverso norme di dettaglio, interferendo così illegittimamente sulla potestà legislativa regionale.

La normativa in questione, inoltre, inciderebbe anche sulla materia del “governo del territorio”, per l’impatto delle opere sull’assetto urbanistico, vanificando la legislazione regionale in materia, anche in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni, i quali dovrebbero limitarsi ad esprimere un parere la cui mancanza non impedisce la conclusione del procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 180 giorni.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto la inammissibilità delle censure rivolte contro le disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003 non modificate in sede di legge di conversione. Tali censure risulterebbero, infatti, tardive.

Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene le censure infondate.

Sostiene infatti la difesa erariale che costituirebbe principio fondamentale della materia quello enunciato nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), il quale affida al Ministro dell’industria il compito di assicurare l’efficienza del sistema elettrico nazionale, nonché la sicurezza del medesimo al fine di salvaguardare la continuità della fornitura e la sua economicità.

L’efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, all’ordine pubblico, e pertanto si tratterebbe di materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Essa atterrebbe, inoltre, alla competenza legislativa di cui alla lettera m) del medesimo secondo comma dell’art. 117, in quanto la continuità dell’erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra le prestazioni di carattere sociale rientrerebbe infatti, secondo questa prospettazione, anche la fornitura di energia elettrica, necessaria all’esercizio di servizi pubblici e a far fronte alle esigenze fondamentali di vita; pertanto, dovrebbe ritenersi indubbio che nel potere di determinazione spettante allo Stato sia compreso «non solo il potere, ma il dovere di assicurarne la prestazione quando, come nel caso in esame, si tratta di una prestazione da eseguirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

Spetterebbe dunque solo allo Stato la potestà legislativa per intervenire sul sistema elettrico nazionale, il cui equilibrio garantisce l’ordine pubblico e assicura i livelli essenziali. Inoltre, la competenza statale conseguirebbe alla struttura del sistema elettrico che si configura come un sistema a rete per la cui efficienza sarebbe necessario che ogni iniziativa sia in grado di incidere su tutto il territorio nazionale.

Per tali ragioni, la potestà legislativa regionale in materia potrebbe essere esercitata solo nei limiti dei principî fondamentali e «solo in quegli ambiti che non incidono sul sistema disarticolandolo». In definitiva, lo Stato, «esercitando la sua legislazione esclusiva», avrebbe previsto competenze e un procedimento in grado di consentire la realizzazione di «interessi unitari che sono alla base e giustificano quella sua legislazione».

Le disposizioni censurate sarebbero poi conformi, secondo la difesa erariale, anche all’art. 118 Cost., in quanto il solo organo “adeguato” a garantire l’esercizio delle funzioni e ad intervenire sull’intero sistema elettrico, evitando articolazioni regionali che ne comprometterebbero la funzionalità e la sicurezza, sarebbe l’organo a competenza nazionale. Ciò che verrebbe in gioco sarebbe l’interesse nazionale, il quale si imporrebbe necessariamente «quando si tratta di sistemi rivolti alla produzione di energia» alle medesime condizioni su tutto il territorio nazionale.

D’altra parte, prosegue l’Avvocatura, la leale collaborazione dovrebbe portare le autonomie costituzionali a non interferire nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato; e in ogni caso, le norme censurate prevederebbero espressamente l’acquisizione del parere delle Regioni per le opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete.

3. – La Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie censure, richiama la sentenza n. 6 del 2004, nella quale questa Corte ha affermato la necessità che sia prevista un’intesa con le Regioni ai fini della legittima attrazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di energia contemplate nelle disposizioni legislative allora impugnate. L’art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003 non prevederebbe alcun meccanismo di tipo concertativo, nonostante incida su molteplici competenze regionali, di talché sarebbe confermata la sua illegittimità costituzionale.

Con specifico riguardo all’art. 1-sexies del decreto-legge impugnato, la Regione dà atto che esso sarebbe stato modificato dall’art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), avverso la quale la Regione riferisce di aver proposto autonoma impugnazione.

4. – Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale sostiene che l’art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale consente alle centrali esistenti di superare i limiti di emissione in atmosfera, sarebbe giustificato dall’esigenza di assicurare un incremento della produzione di energia elettrica ove quella disponibile non fosse più sufficiente per fronteggiare il fabbisogno nazionale. Proprio la dimensione nazionale delle esigenze poste a base della norma escluderebbe un coinvolgimento delle Regioni, che non avrebbero la necessaria visione di insieme. Inoltre, vi sarebbe una evidente difficoltà ad individuare la Regione interessata e, d’altra parte, quella nel cui ambito territoriale si trovi la centrale avrebbe un interesse solo ambientale; ma la disciplina della tutela dell’ambiente, fa osservare l’Avvocatura, spetterebbe alla legislazione esclusiva dello Stato.

In sostanza, dunque, la competenza in materia non potrebbe essere che statale sia in forza della sussidiarietà, sia ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L’intervento delle Regioni aggraverebbe il procedimento e non consentirebbe di fronteggiare l’urgenza della situazione.

Le censure rivolte contro l’art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003 sarebbero da ritenere superate dalla previsione dell’intesa contenuta nella legge n. 239 del 2004.

5. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 2 del registro ricorsi del 2004, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui introduce nel decreto-legge n. 239 del 2003 gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6, per violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in correlazione con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dell’art. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22 e dell’art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), degli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. e dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Premette la ricorrente che la legge n. 290 del 2003 interviene nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, materia nella quale la Provincia autonoma di Trento, oltre ad avere specifici poteri riconosciuti dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), avrebbe generale potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., che l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 rende applicabile ad essa in quanto preveda forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La legge impugnata inciderebbe altresì sull’assetto del territorio e sulla materia urbanistica che l’art. 8, n. 5, dello statuto speciale attribuisce alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma, così come le materie del paesaggio (art. 8, n. 6), dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dell’assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19), dell’espropriazione per pubblica utilità (art. 8, n. 22).

Sostiene la ricorrente che l’applicabilità della normativa censurata alla Provincia di Trento dovrebbe desumersi sia dal fatto che non vi sarebbe nessuna salvaguardia espressa delle competenze provinciali, sia dal fatto che la Provincia farebbe valere non solo le attribuzioni ad essa derivanti dallo statuto, ma anche le prerogative stabilite dall’art. 117, terzo comma, Cost. per le Regioni ordinarie. Inoltre, il carattere delle opere e gli scopi di rilevanza nazionale perseguiti dal legislatore, indurrebbero a ritenere che le disposizioni censurate si applichino anche alla Provincia di Trento.

La ricorrente censura innanzitutto l’art. 1-sexies, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 239 del 2003 quale convertito dalla legge n. 290 del 2003, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che esso non solo disciplinerebbe direttamente e compiutamente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ma, ai commi 1 e 2, attribuirebbe tali funzioni direttamente alle amministrazioni statali anziché alle Regioni.

Tali disposizioni, infatti, disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia, individuandone la competenza in capo alle amministrazioni statali.

Secondo la Provincia di Trento tale normativa ricadrebbe nell’ambito di una materia di potestà legislativa concorrente, cosicché lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a dettare i principî fondamentali, lasciando alle Regioni la potestà legislativa su ogni rimanente profilo, nonché la potestà regolamentare di cui all’art. 117, sesto comma, Cost. Peraltro, secondo la ricorrente, affermare la competenza regionale non significherebbe certo negare carattere di unitarietà della rete di distribuzione dell’energia.

Anche laddove si dovesse ritenere giustificata la allocazione al livello statale delle funzioni amministrative in questione, ciò dovrebbe avvenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. e secondo i criteri affermati da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

Le disposizioni censurate, invece, non rispetterebbero tali criteri, dal momento che non prevedono alcun processo di concertazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Infatti, gli accordi previsti dal comma 6 dell’art. 1-sexies avrebbero ad oggetto non le decisioni da assumere ma solo le modalità organizzative e procedimentali per l’acquisizione di un parere della Regione relativamente ai procedimenti relativi alle sole opere inserite nei piani triennali di sviluppo. Le norme in questione sarebbero dunque illegittime nella parte in cui prevedono l’esercizio della competenza statale al di fuori di una procedura di intesa sia con la Conferenza Stato-Regioni «per i profili indivisibili», sia con le singole Regioni interessate per «i profili di conformazione e localizzazione territoriale che coinvolgono la singola specifica comunità».

Il comma 2, nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione siano emanate con d.P.R., violerebbe altresì l’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto lo Stato non potrebbe dettare norme regolamentari in materie di competenza legislativa concorrente.

Anche laddove si volesse ritenere che in virtù del principio di sussidiarietà sia possibile derogare al riparto costituzionale in materia di normazione secondaria, la disposizione sarebbe illegittima, in quanto non prevede che «i poteri così portati eccezionalmente al centro siano esercitati insieme alle Regioni mediante lo strumento dell’accordo o dell’intesa».

Lo stesso comma 2 violerebbe inoltre la riserva di legge posta dagli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede che un atto di normazione secondaria non solo detti norme procedimentali, ma anche individui le autorità competenti e stabilisca i provvedimenti sostitutivi delle autorizzazioni, in tal modo incidendo sia «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», sia «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti», campi che sarebbero riservati alla legge.

La Provincia di Trento censura specificamente anche il comma 5 dell’art. 1-sexies, il quale affida alle Regioni la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle reti di “competenza regionale” in conformità ai principî e ai termini temporali indicati dalla norma, prevedendo che nel caso in cui le opere ricadano sul territorio di più Regioni, l’autorizzazione debba essere rilasciata d’intesa tra le Regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell’intesa, è poi previsto che lo Stato eserciti il potere sostitutivo ex art. 120 Cost.

Illegittima sarebbe la limitazione della competenza autorizzatoria regionale alle reti di carattere non nazionale. Inoltre, la disposizione vincolerebbe le competenze regionali non solo ai principî posti dall’art. 1-sexies ma anche ai termini temporali da essa stabiliti e che non costituiscono principî.

Ad avviso della ricorrente sarebbe inoltre incostituzionale la previsione del potere sostitutivo statale, in quanto esso sarebbe esteso ben oltre le ipotesi tassative previste dall’art. 120 Cost. Peraltro, in relazione alla Provincia autonoma, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo statale andrebbero individuate non nell’art. 120 Cost., ma nelle disposizioni statutarie, dal momento che «la previsione di un potere sostitutivo non realizza certo quelle più ampie condizioni di autonomia rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale» così come disposto dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente impugna altresì l’art. 1-ter, comma 2, introdotto nel decreto-legge n. 239 del 2003 dalla legge di conversione n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto».

In proposito, la Provincia autonoma osserva che «trattandosi di materia di potestà legislativa concorrente, eventuali funzioni amministrative statali potrebbero essere ritenute ammissibili soltanto nei termini e alle condizioni stabiliti» nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Quanto alla necessità e alla proporzionalità di tali poteri, in relazione agli indirizzi previsti dalla norma impugnata, la ricorrente ritiene difficilmente comprensibile la loro ragione rispetto al “programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni” già previsto dall’art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge in questione; in relazione, invece, all’approvazione dei progetti da parte dell’autorità nazionale, essa sarebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà, dal momento che i progetti di sviluppo, di regola, dovrebbero investire tratte collocate all’interno delle singole Regioni e la coerenza di tali progetti al programma ben potrebbe essere verificata in sede regionale.

Anche volendo ritenere che la previsione di poteri statali sia ammissibile, ad avviso della Provincia di Trento, la norma sarebbe comunque incostituzionale per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l’intesa con le Regioni o con le Regioni interessate, come invece stabilito dalla citata sentenza n. 303 del 2003.

6. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.

Rileva innanzitutto la difesa erariale che nel momento in cui la Provincia autonoma invoca a fondamento delle proprie censure la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., e della potestà legislativa concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, ritenuto ad essa applicabile in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, essa renderebbe «ininfluente ed inammissibile» ogni richiamo allo Statuto.

Inammissibili sarebbero inoltre le censure semplicemente enunciate ma non argomentate, di violazione delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione in materia urbanistica ed altre connesse.

Inammissibile sarebbe altresì la censura sollevata in relazione agli artt. 95 e 97 Cost., in quanto non atterrebbe alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente tutelata della Provincia autonoma.

Nel merito, l’Avvocatura, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in relazione al ricorso della Regione Toscana (n. 1 del 2004), ritiene che il ricorso sarebbe infondato.

Con specifico riguardo alla censura concernente il comma 8 dell’art. 1-sexies, la difesa erariale sostiene che sarebbe generica, oltre che in contraddizione con il richiamo all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la invocata limitazione dell’esercizio del potere sostitutivo statale previsto dalla disposizione impugnata alle sole ipotesi previste delle norme statutarie. Inoltre, l’art. 1-sexies ne limiterebbe la previsione alle medesime ipotesi previste dall’art. 120 Cost.

7. – La Provincia di Trento ha depositato una memoria nella quale dà conto delle modifiche apportate alla disciplina censurata dalla legge n. 239 del 2004, la quale ha provveduto al riordino complessivo e alla riforma del settore energetico.

Innanzitutto, l’art. 1, comma 24, della suddetta legge ha sostituito l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che il Ministro delle attività produttive (anziché «approvare») «verifica la conformità» dei piani di sviluppo agli indirizzi ministeriali. Si tratterebbe di una modifica in senso riduttivo del potere ministeriale, che tuttavia non eliminerebbe le ragioni di censura, sia in relazione «agli istituti sostanziali», sia al difetto di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione degli indirizzi e nella mancata attribuzione alle stesse della competenza alla verifica o, in subordine, nella mancata previsione dell’intesa regionale su tale verifica.

La Provincia dà atto di aver impugnato il nuovo art. 1-ter con separato ricorso.

Quanto all’art. 1-sexies, la Provincia rileva che anch’esso è stato modificato dalla legge n. 239 del 2004. In particolare, il nuovo comma 1 prevede che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale siano soggetti ad un’unica autorizzazione rilasciata dalle autorità statali “previa intesa con la Regione o le Regioni interessate”. La nuova disposizione accoglierebbe la prospettiva della ricorrente e sarebbe compatibile con i principî enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003. Pertanto, la Provincia ritiene cessata la materia del contendere in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 1-sexies. Essa, tuttavia, dà atto di avere impugnato con distinto ricorso i nuovi commi 4-bis e 4-ter, i quali prevedono un meccanismo di sostituzione dell’intesa Stato-Regioni per il caso in cui essa non venga raggiunta.

La ricorrente ritiene altresì cessata la materia del contendere in relazione alle censure concernenti il comma 2 dell’art. 1-sexies in quanto, a seguito delle modifiche della legge n. 239 del 2004, non è più previsto il potere ministeriale di emanare norme sul procedimento.

Al contrario, non inciderebbero sulle censure proposte le modifiche introdotte al comma 5, le quali si limitano a restringere il campo di applicazione della norma alle sole reti elettriche, anziché alle reti energetiche in generale.

Quanto al comma 6 dell’art. 1-sexies, la ricorrente rileva che la legge n. 239 del 2004 ha soppresso il parere cui la disposizione fa riferimento, prevedendo al contrario la necessità di un’intesa. Si dovrebbe dunque ritenere che il comma 6 sia rimasto privo di oggetto, ma poiché esso è stato espressamente modificato dalla stessa legge n. 239 del 2004, se ed in quanto la norma «continui ad avere un senso», la Provincia mantiene ferma la propria censura.

In ordine alle argomentazioni svolte dall’Avvocatura dello Stato, la ricorrente osserva l’impossibilità di disconoscere il fatto che le competenze da essa fatte valere e ritenute incise dalle disposizioni impugnate abbiano un fondamento almeno in parte statutario (come sarebbe espressamente riconosciuto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge n. 239 del 2004), ferma restando la generale potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto al merito, la Provincia di Trento ritiene che i tentativi della difesa erariale di ricondurre la disciplina censurata alle materie di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. si scontri inevitabilmente con il dato testuale del terzo comma del medesimo articolo, il quale assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Inaccettabile poi sarebbe la lettura dell’ordine pubblico data dall’Avvocatura, dal momento che una cosa sarebbero i problemi di ordine pubblico che la mancanza di energia può determinare, altra cosa sarebbe invece la disciplina del settore. Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, sostiene la Provincia autonoma, sarebbe da considerare riservata allo Stato solo la loro determinazione e non certo la loro gestione ed erogazione.

8. – Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale puntualizza le proprie argomentazioni.

Essa afferma di non contestare che si versi in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia”, ma ritiene che si debba verificare se «sull’attribuzione della potestà legislativa non incida la sussidiarietà» e a tale proposito sostiene che gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali debbano essere di competenza dello Stato, per garantire l’unitarietà dell’intervento, e che statale debba essere la legge che attribuisce tale competenza.

Le censure concernenti la approvazione dei piani di sviluppo sarebbero da ritenere superate dalle modifiche introdotte dalla legge n. 239 del 2004, così come quelle relative alla previsione dell’autorizzazione unica per il cui rilascio sarebbe oggi prevista la necessità dell’intesa. Allo stesso modo, dovrebbero essere considerati superati i rilievi mossi ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1-sexies.

Con riguardo al comma 5 di tale articolo, osserva l’Avvocatura che la determinazione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti costituirebbe un principio fondamentale in quanto volto ad assicurare la tempestività degli interventi e la loro efficacia. Inoltre, essa realizzerebbe un intervento statale giustificato in base al titolo di competenza esclusiva relativo alla “tutela della concorrenza” in quanto i ritardi nella esecuzione delle opere, provocati da ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, pregiudicherebbero la posizione di parità tra produttori.

Infine, il potere sostitutivo previsto dalla norma sarebbe essenziale per salvaguardare le esigenze di tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ove questi possano essere messi in pericolo dalla inerzia delle Regioni. La correttezza dell’intervento sostitutivo dovrebbe poi essere valutata di volta in volta, in considerazione della situazione concreta.

9. – Con ricorso notificato l’11 novembre 2004, depositato il successivo 17 novembre e iscritto al n. 107 del registro ricorsi del 2004, la Regione Toscana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione a numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

La Regione ricorrente, dopo aver premesso una ricostruzione del quadro normativo (comunitario ed interno) previgente, e dopo aver richiamato le direttive comunitarie n. 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE) e n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE), osserva preliminarmente che le attività ricomprese nella nozione di energia configurano un complesso assetto di competenze legislative ed amministrative, in parte interferente con competenze statali di tipo c.d. “trasversale” (come la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, o la “tutela della concorrenza”), e in parte soggetto alla potestà legislativa concorrente (per quanto attiene alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, alla “tutela della salute”, in relazione alla gestione degli impianti, e – in relazione al profilo della localizzazione delle infrastrutture – al “governo del territorio” ed alla “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”).

Alcuni profili della materia sarebbero inoltre soggetti, secondo la ricorrente, alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La Regione richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, in relazione all’affermazione, in essa contenuta, della necessaria previsione di meccanismi di cooperazione e di accordo fra Stato e Regioni, ogni qual volta l’allocazione a livello statale di funzioni amministrative, relative a materie od attività non di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia giustificata da esigenze unitarie, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Tanto premesso, la normativa impugnata presenterebbe alcuni profili di illegittimità costituzionale, che la Regione Toscana individua, in via generale, nell’assenza di adeguati meccanismi d’intesa, e nell’aggettivazione – e conseguente qualificazione – come “nazionale” dell’attività di distribuzione di energia (laddove la previgente legislazione statale e l’attuale disciplina comunitaria imprimerebbero alla distribuzione dell’energia e del gas una connotazione locale).

Questo ultimo rilievo, in particolare, comporterebbe che “la ‘distribuzione locale’ dell’energia” dovrebbe considerarsi rientrare nell’ambito della potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Sulla base di tali premesse di ordine generale, la Regione ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

L’indicata disposizione stabilisce che «le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge».

Ad avviso della ricorrente, «la distribuzione locale è materia affidata alla potestà legislativa residuale delle Regioni»; dal che conseguirebbe la competenza esclusiva regionale nel disciplinare tale attività, anche sotto il profilo della individuazione della concessione come strumento di regolazione dell’accesso alla distribuzione di energia.

In secondo luogo, la ricorrente assume che l’art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione censurata prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li prevedono».

Ad avviso della ricorrente, l’ampiezza della nozione di «effetto economico indiretto», impedirebbe «ogni politica regionale nel settore energetico», con conseguente lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

Risulterebbe violato, altresì, l’art. 119 Cost., perché l’indeterminatezza della nozione di «effetto economico indiretto» «può diventare uno strumento per limitare anche l’autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla citata norma costituzionale».

Come ulteriore censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., da parte dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni» e, in particolare, esclude gli «impianti alimentati da fonti rinnovabili» dalla previsione di «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale».

Questa esclusione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo della violazione delle competenze regionali in materia di “governo del territorio”, in quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere, ad avviso della ricorrente, una incidenza sul territorio tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Essa, inoltre, secondo la Regione ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, ove la disposizione in esame fosse considerata principio fondamentale della materia, si tratterebbe di un principio illogico ed irrazionale per disparità di trattamento, nonché lesivo del canone di buona amministrazione, sul presupposto della equivalenza, almeno potenziale, dell’impatto territoriale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto a quelli alimentati da fonti non rinnovabili, e dunque della ingiustificata esclusione generalizzata dei primi dalla disciplina prevista per i secondi.

La Regione Toscana prospetta poi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettere g) e h), della legge n. 239 del 2004.

Questa disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti», nonché in materia di «programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Essa non prevede, tuttavia, che l’esercizio di dette competenze avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

Questa mancata previsione comporterebbe, ad avviso della ricorrente, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le Regioni risulterebbero del tutto escluse «dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l’esercizio di tali funzioni incida incontestabilmente sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003, la necessità della previsione di un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoghe, l’art. 1 in esame ha invece previsto tali forme di intesa: per il settore del gas, al successivo comma 8, lettera b), punto 2, e per il settore degli oli minerali, al medesimo comma 8, lettera c), punto 6.

La ricorrente impugna, inoltre, l’art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), «e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190» (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), «al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche».

L’esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un’intesa con le Regioni interessate.

Ad avviso della ricorrente, la classificazione delle infrastrutture come opere ultraregionali, l’individuazione delle opere strategiche, la loro localizzazione e l’approvazione dei relativi progetti ai sensi della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, dovrebbero invece essere disposte d’intesa con la Regione interessata, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003.

La mancata previsione dell’intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana deduce ancora l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico».

L’esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale.

Ad avviso della ricorrente, la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali, a causa dell’interferenza con le attribuzioni della Regione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, di “tutela della salute”, di “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e di “turismo”, senza la previsione di un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ovvero con la Conferenza unificata, che invece si configurerebbe come necessaria, secondo quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La mancata previsione dell’intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente prospetta anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali».

Questa disposizione è censurata dalla Regione ricorrente per il fatto che non distingue fra concessioni nazionali e concessioni locali, per il fatto che consente all’Amministrazione statale di dettare criteri per l’esercizio di funzioni amministrative non trattenute in capo allo Stato e che la legge regionale deve allocare e disciplinare, nonché per il fatto di disporre che i poteri statali da essa previsti siano esercitati con il semplice parere non vincolante della Conferenza unificata anziché sulla base di un’intesa “forte” con la Conferenza Stato-Regioni.

Sostiene la ricorrente che la “distribuzione locale dell’energia”, non essendo contemplata fra le funzioni riservate allo Stato, né fra quelle di competenza legislativa concorrente, sarebbe materia riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, e in essa dovrebbe essere fatta rientrare anche la disciplina delle relative concessioni di distribuzione, di talché la previsione di poteri statali per la determinazione dei criteri di esercizio di funzioni amministrative non attratte dallo Stato in sussidiarietà ma spettanti alla potestà allocativa e regolativa delle Regioni, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. Analogo rilievo varrebbe poi per ciò che attiene alle concessioni e autorizzazioni relative alla “distribuzione nazionale dell’energia”, affidata alla legislazione concorrente.

In subordine, per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il sistema costituzionale di riparto delle competenze consenta allo Stato di dettare criteri per l’esercizio di funzioni amministrative che devono essere disciplinate dalla legge regionale, ad avviso della ricorrente i relativi poteri statali dovrebbero almeno essere esercitati sulla base di un’intesa di tipo “forte” con la Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio di leale collaborazione.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoga, in materia di oli minerali, l’art. 1 in esame – al comma 8, lettera c), punto 5 – ha invece previsto l’intesa con la Conferenza unificata.

Come ulteriore censura, la Regione ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento».

Questa disposizione violerebbe gli art. 117 e 118 Cost., in quanto l’attività di stoccaggio di gas naturale in giacimento e l’allocazione delle relative funzioni amministrative, non potendo essere ricondotte alle materie di competenza legislativa statale, rientrerebbero nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione anche del principio di leale collaborazione, in quanto l’attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato delle funzioni contemplate dalla norma non sarebbe accompagnata dalla previsione di un’intesa con le Regioni, benché l’esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La ricorrente prospetta inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, con la previsione secondo la quale «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Questa previsione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, senza la previsione di un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata, secondo quanto affermato dalle più volte richiamate sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La Regione ricorrente deduce altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, il quale sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativamente al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, la disposizione in esame è censurata nella parte in cui modifica l’assetto delle competenze introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell’appartenenza o meno degli impianti da autorizzare alla “rete nazionale di trasporto”.

Secondo la ricorrente, infatti, per un verso la nozione di “rete nazionale di trasporto” sarebbe molto “elastica”, per altro verso il criterio discretivo fra competenze statali e competenze regionali, quanto al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica, verrebbe rimesso alla scelta dello Stato, dal momento che l’ambito della rete nazionale di trasporto è determinato, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, con decreto del Ministro dell’industria, senza alcun coinvolgimento regionale.

La ricorrente censura poi specificamente la disposizione in esame anche nella parte in cui prevede il potere sostitutivo statale, di cui al nuovo comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, da esercitarsi – per l’ipotesi di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Secondo la Regione ricorrente, tale previsione non conterrebbe una adeguata definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano e regolano l’esercizio di detto potere.

Essa, inoltre, non rispetterebbe comunque i presupposti ed i limiti fissati dall’art. 120 Cost., in quanto consentirebbe allo Stato di superare non soltanto l’inerzia, ma anche il motivato dissenso della Regione interessata. Ciò comporterebbe, peraltro, un declassamento dello strumento di raccordo, da intesa di tipo forte ad intesa di tipo debole, come tale non idonea a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, anche nell’ipotesi in cui si riconduca il fondamento del potere sostitutivo al principio di sussidiarietà, considerata l’interferenza con ambiti materiali di competenza regionale.

La disciplina in esame, infine, non rispetterebbe il rapporto di proporzionalità fra i presupposti legittimanti l’esercizio del potere sostitutivo ed il contenuto e l’estensione del potere medesimo, per l’indeterminatezza dell’indicazione normativa dei presupposti e per la conseguente ampiezza dei fattori legittimanti l’attivazione dell’intervento in sostituzione (ogni ipotesi di mancata intesa).

Lo stesso comma 26 dell’art. 1 è oggetto di specifica censura – “per gli stessi motivi” – anche nella parte in cui stabilisce, introducendo il comma 4-ter del citato articolo 1-sexies, che le disposizioni del predetto articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione Toscana impugna anche l’art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, la concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333» (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni».

Questa disposizione, secondo la ricorrente, contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, competendo alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della distribuzione locale dell’energia, spetterebbe alle Regioni legiferare in merito alle concessioni di distribuzione in essere ed esercitare i poteri relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, purché nel rispetto dell’affidamento del concessionario.

Il congelamento della situazione in atto comporterebbe, viceversa, la sostanziale vanificazione delle competenze regionali in materia di concessioni, previste dalla legge di riordino, almeno fino al 31 dicembre 2030.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disciplina di tali poteri non contempla comunque la previsione di un’intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana deduce ancora l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate riguardano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio.

Secondo la ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, non essendo ricomprese le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nell’ambito delle nozioni di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, la loro disciplina competerebbe alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La spettanza regionale della competenza legislativa in materia si giustificherebbe, secondo la ricorrente, oltre che per il dato testuale, anche in considerazione della maggiore capacità di tale livello di governo nel saper cogliere e gestire le esigenze correlate alle attività considerate e, al contrario, nella difficoltà di recepire tali istanze da parte dello Stato.

In via esemplificativa, la Regione evidenzia la ritenuta illogicità della previsione contenuta nell’art. 1, comma 56, lettera d), che include fra le attività soggette a regime autorizzatorio, «la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali».

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione avrebbe “contenuto illogico”, in quanto la percentuale individuata come soglia di determinazione delle attività soggette al regime autorizzatorio «nella sua assolutezza, non ha significato, perché andrebbe rapportata alle dimensioni dell’impianto. Le Regioni, che hanno conoscenza della realtà territoriale, potrebbero valutare l’incidenza della variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione».

In via subordinata, la ricorrente sostiene che l’esercizio della eventuale competenza statale, connessa all’ambito materiale “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, permetterebbe allo Stato l’emanazione dei soli principî fondamentali della materia, spettando invece alle Regioni la valutazione di quali attività sottoporre ad autorizzazione, in ragione delle peculiari situazioni territoriali.

Sempre in via subordinata, con specifico riferimento al comma 57, la Regione afferma l’illegittimità costituzionale dell’elenco delle disposizioni fatte salve (come limiti al potere autorizzatorio), nella parte in cui tale elenco non richiama anche il rispetto delle normative in materia di “governo del territorio”; in relazione, invece, al comma 58, l’affermazione della libera modificabilità degli oleodotti e dei relativi tracciati senza specificazioni né limiti, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con le competenze regionali in materia di “energia” e di “governo del territorio”.

La ricorrente prospetta altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi e stabiliscono, in particolare, che i provvedimenti adottati in base a tali disposizioni costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie; sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati; e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l’effetto della variante.

Non si prevede, tuttavia, che tali provvedimenti vengano adottati in conformità ad una previa intesa con la Regione interessata.

La Regione ricorrente esclude che a tale disciplina procedimentale possa estendersi la generale previsione di cui all’art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, ritenendo pertanto che la disciplina in esame violerebbe gli art. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto lederebbe le competenze regionali in materia di “energia” e di “governo del territorio”, nella parte in cui non prevede che la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma ed il permesso di ricerca siano rilasciati previa intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana censura, ancora, l’art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, che disciplina il contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione e agli enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma, stabilendo, in particolare, che «il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione».

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost, in quanto, pur investendo ambiti materiali di potestà legislativa concorrente, (“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; “governo del territorio”), detterebbe una disciplina incompatibile con una legislazione di principî.

Inoltre, la Regione si troverebbe illegittimamente privata di strumenti giuridicamente efficaci, volti al perfezionamento del procedimento che presuppone la sottoscrizione di accordi relativi al contributo compensativo, a causa della ulteriore previsione secondo cui «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione».

La Regione ricorrente, infine, deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni.

La disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 76 Cost., in quanto i principî e criteri direttivi indicati dalla norma di delega sarebbero eccessivamente generici, nonché con l’art. 117 Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo dettando principî fondamentali nella disciplina delle attività di produzione, trasporto e distribuzione nazionale. Di talché, l’esercizio della delega in questione potrebbe essere considerato costituzionalmente legittimo solo attraverso la redazione di testi unici meramente ricognitivi.

10. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In relazione alla censura relativa all’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la disposizione censurata andrebbe letta in coordinamento con quella di cui al comma precedente, che fissa i principî fondamentali in materia di energia, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, comma 4, lettera c), l’Avvocatura dello Stato suggerisce una interpretazione sistematica, rimarcando, in particolare, che «quando si tratta di effetti economici, sono soprattutto quelli indiretti che vanno tenuti in considerazione, effetti che hanno una particolare incidenza negativa sulla struttura concorrenziale del mercato (lettera a) e sulla libera circolazione dell’energia all’interno del territorio nazionale e dell’Unione europea (lettera b)».

La difesa erariale, in relazione alla censura relativa all’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, osserva che essa colpisce tale disposizione solo nella parte in cui esclude le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; non essendo invece censurata la parte della disposizione che costituirebbe il presupposto applicativo dell’intera disciplina, vale a dire la previsione stessa di misure di compensazione di riequilibrio ambientale e territoriale, non potrebbe «pertanto essere messa in dubbio nemmeno la norma consequenziale, quella che esclude la compensazione per la presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che hanno un ridotto impatto ambientale. Viene a mancare, in questo caso, uno degli effetti richiesti dalla norma primaria».

Quanto alla censura relativa all’art. 1, comma 7, lettere g) e h), della legge n. 239 del 2004, l’Avvocatura erariale osserva che tali disposizioni attribuiscono allo Stato le funzioni relative alle attività di “identificazione” delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, e di “programmazione” di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale; nessuna di tali attività avrebbe riguardo alla “progettazione” delle reti energetiche, ma piuttosto solo ad una indicazione territoriale di massima circa la loro localizzazione sul territorio nazionale.

Così inteso l’ambito materiale delle funzioni disciplinate dalle disposizioni censurate, le stesse non sarebbero lesive degli interessi della Regione ricorrente, «se non quando, passando alla fase operativa, viene individuata la esatta collocazione territoriale».

La difesa erariale osserva poi – in relazione alla denunciata illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004 – che tale censura, incentrata sul richiamo ai principî espressi nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, non può ritenersi fondata in relazione alla norma impugnata, giacché quest’ultima disciplina l’attività di “individuazione” delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, laddove la citata pronuncia aveva riguardo alla disciplina della “realizzazione” di tali infrastrutture.

Una conferma di tale ricostruzione si ricaverebbe, secondo l’Avvocatura dello Stato, dal fatto che la sentenza n. 303 del 2003 sancisce la necessità dell’intesa fra lo Stato e la Regione interessata; l’uso del singolare implicherebbe un riferimento limitato all’attività di realizzazione (e, dunque, non anche di individuazione), giacché «la singola Regione può essere individuata solo quando si provvede alla realizzazione delle opere».

Infondata sarebbe anche la censura relativa all’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3), della legge n. 239 del 2004, incentrata sulla ritenuta necessità di un’intesa con le Regioni nell’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa la tesi secondo la quale «per far fronte ad interessi nazionali, che richiedono una visione globale dei problemi, ci si dovrebbe rimettere alla volontà concorrente di tutte le Regioni e le Province autonome».

Secondo l’Avvocatura dello Stato, sarebbe infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, in materia di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica e di autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW. Il limite di potenza indicato dalla norma coinciderebbe con il criterio discretivo che identifica la rete nazionale e, in ogni caso, la stessa norma attribuirebbe allo Stato unicamente «la definizione dei criteri generali, in conformità all’art. 117, terzo comma, Cost.».

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all’art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, sostenendo che la norma censurata «disciplina lo stoccaggio del gas naturale in giacimento, quindi proprio nella fase della produzione»: conseguentemente, non si tratterebbe di materia innominata, come tale rimessa alla potestà residuale delle Regioni, ma di una disciplina volta ad assicurare «che in tutto il territorio operino norme uniformi per prevenire incidenti provocati da fughe di gas» e che, come tale, potrebbe «di volta in volta rientrare nella tutela dell’ambiente, nella protezione civile, negli esplosivi e nella sicurezza». Secondo questa impostazione, le «determinazioni non possono che essere riservate allo Stato in quanto principî fondamentali che debbono operare in tutto il territorio».

Quanto alla censura relativa all’art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, avente un oggetto connesso alla disciplina della programmazione della rete nazionale ed allo sviluppo della stessa, l’Avvocatura dello Stato rinvia agli “argomenti svolti in contrario” a proposito di tali censure.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la previsione del potere sostitutivo statale, per l’ipotesi di mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata, troverebbe il suo fondamento nella tutela dell’unità economica, espressamente richiamata dall’art. 120 Cost.

Inoltre, la censura in esame non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui ritiene che “la disciplina del potere sarebbe indeterminata e, quindi, senza limiti. Sono richiamati i principî di sussidiarietà e di leale collaborazione”.

La difesa erariale osserva ancora, sul punto, che i presupposti legittimanti l’esercizio del potere sostitutivo non potevano che essere individuati “in forma generale”, non potendosi accedere alla tesi della Regione ricorrente che condurrebbe, nell’ottica di una maggiore specificazione, ad una “elencazione”.

Rimarrebbe comunque impregiudicata la tutela delle prerogative regionali di fronte ai singoli atti di esercizio del potere sostitutivo che fossero ritenuti concretamente lesivi di tali prerogative.

L’Avvocatura contesta inoltre la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che disciplina le concessioni di distribuzione di energia già in essere, ed i poteri (statali) di modificarne e variarne le relative clausole.

Mentre la valutazione relativa alla perdurante validità delle concessioni già rilasciate, secondo l’Avvocatura dello Stato, non può che spettare allo Stato «essendo statale la nuova disciplina», la previsione di un potere di modifica delle condizioni del rapporto concessorio troverebbe il proprio fondamento nel fine di “garantire la parità di condizioni” e dunque nella “tutela della concorrenza”.

L’Avvocatura dello Stato osserva poi – in relazione alla censura che investe i commi 56, 57 e 58 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004 – per un verso che l’affermazione della Regione ricorrente, secondo la quale la disciplina in parola (relativa alle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali) sarebbe estranea all’ambito materiale considerato dall’art. 117, terzo comma, Cost., non troverebbe alcun riscontro normativo; per altro verso, che la censura proposta in via subordinata, con la quale si fa valere il carattere eccessivamente dettagliato dei principî fissati dalla disciplina statale, sarebbe smentita dalla necessità di individuare in modo uniforme la soglia di rilevanza delle variazioni (della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali) da assoggettare ad autorizzazione, in quanto potenzialmente idonee a «squilibrare la rete nazionale alterando anche le condizioni concorrenziali del mercato».

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale eccepisce che tali censure si fonderebbero «su di un dubbio interpretativo della Regione», mirando il ricorso, «in tutta evidenza, ad una sentenza interpretativa».

Quanto alla censura che investe l’art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, l’Avvocatura dello Stato afferma che la norma impugnata enuncerebbe «solo principî fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tale riconosciuta anche dalla Regione» e che la fissazione di un limite massimo per il contributo compensativo troverebbe la sua ragione nella “tutela della concorrenza”.

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione ricorrente con riferimento all’art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in quanto le finalità della delega – elencate ai punti da a) a d) – coinvolgerebbero “solo materie di legislazione statale esclusiva”.

11. – Nel giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

12. – Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, depositato il successivo 18 novembre e iscritto al n. 109 del registro ricorsi del 2004, anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in collegamento con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché dell’art. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22 e dell’art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, delle relative norme di attuazione e, in particolare, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. n. 235 del 1977 e del d.lgs. n. 266 del 1992, dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nelle sentenze di questa Corte n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

In particolare, dopo aver premesso di avere in precedenza impugnato anche la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, la Provincia autonoma ricorrente precisa che il ricorso in esame è rivolto avverso quelle disposizioni della successiva legge di riordino del settore che, a suo avviso, presenterebbero profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli già denunciati con il precedente ricorso.

La Provincia dà conto del fatto che l’art. 1, comma 1, della legge impugnata salvaguarda espressamente la particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; la ricorrente, tuttavia, ritiene che la semplice salvezza delle attribuzioni statutarie non assicurerebbe la pienezza delle proprie attribuzioni costituzionali, in quanto non garantirebbe il rispetto della potestà legislativa concorrente. Pertanto, dichiara di proporre ricorso non per contestare il principio del sistema elettrico nazionale, bensì per assicurare, nel funzionamento di tale sistema, il rispetto del ruolo costituzionale delle autonomie territoriali.

La Provincia di Trento impugna innanzitutto l’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-bis all’interno dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Tale disposizione prevede un potere sostitutivo statale per l’ipotesi di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate, da esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe, sotto vari profili, con l’art. 120 Cost., in quanto l’esercizio del potere sostitutivo, a causa dell’affidamento diretto al Presidente della Repubblica, sarebbe sottratto alla competenza collegiale del Governo, laddove sarebbe «invece pacifico che la collegialità della sede governativa costituisce garanzia indispensabile del rapporto Stato-Regioni».

Inoltre, essa introdurrebbe una nuova ipotesi di sostituzione, al di fuori di quelle indicate dal parametro costituzionale, il quale consentirebbe una integrazione legislativa solo in relazione agli aspetti procedimentali dell’esercizio del potere e non anche con riferimento a profili sostanziali.

Secondo la ricorrente, «o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo in quanto ricorrano i presupposti dell’art. 120 – ed allora la previsione è inutile – o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo anche in assenza di tali presupposti, ed allora la previsione è illegittima».

Ancora, la disposizione censurata, nella individuazione dei presupposti, consente l’esercizio del potere sostitutivo a seguito della mera scadenza di un termine, senza richiedere che il mancato raggiungimento dell’intesa dipenda da un difetto di leale collaborazione da parte della Regione o che il diniego esplicito appaia ingiustificato.

Infine, oggetto del potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non sarebbe un atto appartenente alla competenza della Regione o della Provincia autonoma sostituita, bensì la stessa intesa con lo Stato sull’autorizzazione, cioè un atto di esercizio di autonomia, come tale non sostituibile da un atto statale, che trasformerebbe la struttura dell’intesa da bilaterale a unilaterale. Sotto questo profilo, deduce la ricorrente che il potere sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost. si dovrebbe riferire «ad atti finali di competenza propria regionale, e non certo ad atti di partecipazione a procedimenti statali».

La disciplina in esame, peraltro, contrasterebbe anche con tutti gli altri parametri sopra evocati, in quanto lo strumento di raccordo fra Stato e Regioni, imposto dallo spostamento verso il centro di attribuzioni amministrative in funzione di sussidiarietà, verrebbe trasformato da meccanismo di consenso necessario a meccanismo di consenso eventuale.

Come ulteriore censura, la Provincia autonoma ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-ter all’interno dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ed ha in particolare previsto che le disposizioni del predetto articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Ad avviso della ricorrente, anche tale disposizione violerebbe i parametri invocati, in quanto l’indicata disciplina transitoria lederebbe la posizione costituzionale delle Regioni e delle Province autonome, impedendo l’esercizio delle funzioni loro spettanti rispetto ai procedimenti in corso ed alterando le regole sulla successione di leggi nel tempo, con una previsione che rimetterebbe all’arbitrio del soggetto che ha richiesto l’autorizzazione il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (riferite ai procedimenti in corso).

La Provincia di Trento prospetta infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel riformulare il comma 2 dell’art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, ha mantenuto in capo al Ministro delle attività produttive il potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, sostituendo al potere di “approvazione” quello di “verifica di conformità” dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi, senza la previsione di un’intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata.

In proposito, la ricorrente, ribadisce testualmente i medesimi argomenti di censura già dedotti con riferimento all’art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003.

13. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In particolare, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al potere sostitutivo statale nel procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. In ordine alla asserita sottrazione del potere in esame alla competenza collegiale del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura dello Stato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, afferma che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 127 Cost. può riguardare solo la ritenuta lesione di sfere di attribuzioni della Regione o della Provincia ricorrente.

In ogni caso, secondo la difesa erariale, il riferimento al “Governo”, contenuto nella norma censurata, quale titolare del potere di cui si controverte, escluderebbe, secondo l’esegesi dell’art. 92 Cost., la fondatezza del presupposto interpretativo su cui poggia la censura in esame, dal momento che tale disciplina escluderebbe l’esercizio di competenze da parte di singoli Ministri, prevedendo piuttosto l’emanazione di atti di concerto fra Ministri (che non costituiscono provvedimenti individuali).

Quanto al fatto che la censura in esame avrebbe riguardo alla ritenuta introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo, ad avviso della difesa erariale tale affermazione non sarebbe argomentata e, comunque, le materie cui dovrebbe essere ricondotta la fattispecie in esame sarebbero quelle della tutela dell’unità economica e quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, secondo l’Avvocatura dello Stato, il secondo dei richiamati titoli di legittimazione comporterebbe la riserva al legislatore statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la previsione del potere sostitutivo si giustificherebbe con l’esigenza di predisporre le «condizioni perché sia assicurata sempre ed a tutti l’energia sufficiente per far fronte ai bisogni quotidiani essenziali».