SENTENZA N. 114
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del
R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(T. U. delle leggi di
pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1966 dalla
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente
tra
Visti gli atti di costituzione della Camera del lavoro di Sannicandro Garganico, di Fioritto Aurelia e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Mauro Gargano, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente davanti
alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione
tra
L'art. 215 del T. U. del 1926 riconosceva la facoltà del prefetto di "decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato" e di ordinare col medesimo provvedimento "la confisca dei beni sociali".
La stessa norma é contenuta nel citato articolo 210 del successivo T. U., con la sola variante che il bene giuridico tutelato non é più "l'ordine nazionale dello Stato", ma sono "gli ordinamenti politici costituiti nello Stato".
Le Sezioni unite, ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la risoluzione del giudizio in corso, hanno sospeso il procedimento e trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
2. - L'ordinanza premette che, con decreto emesso dal
prefetto di Foggia il 14 maggio
3. - L'ordinanza prosegue affermando che il potere conferito al prefetto dalle due norme impugnate "non appare agevolmente conciliabile" né con l'art. 18 della Costituzione, che afferma il diritto dei cittadini "di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, né con l'art. 42 che riconosce e garantisce la proprietà privata e ne consente l'espropriazione soltanto per motivi d'interesse generale e salvo indennizzo". La confisca prevista dai due articoli di legge impugnati non configurerebbe una misura di sicurezza patrimoniale conseguente a condanna penale quale quella prevista dall'art. 236, n. 2 del Codice penale, sebbene avrebbe la natura di una sanzione politico-amministrativa diretta a reprimere l'attività delle associazioni dopo il loro scioglimento e ad impedire in conseguenza la libertà di associazione riconosciuta e garantita dall'art. 18 della Costituzione.
L'ordinanza respinge la tesi dell'Amministrazione che l'eccezione di costituzionalità non possa essere sollevata contro norme dell'ordinamento che abbiano svolto ed esaurito i loro effetti nell'ambito del precedente ordinamento costituzionale, per il quale la loro legittimità non era discutibile. Tale tesi é stata più volte disattesa dalla Corte costituzionale, che ha non soltanto dichiarato l'assoggettabilità al controllo di costituzionalità delle norme anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, ma anche di quelle abrogate, quando permangano nell'ordinamento situazioni tali, la cui rilevanza, sul piano costituzionale, giustifichi la proponibilità del giudizio di costituzionalità.
Nella specie la tesi dell'Amministrazione é tanto più
infondata in quanto il solo fatto che la norma in questione, trasfusa nell'art.
210 del T. U. del 1931, é
tuttora vigente e suscettibile di effetti sui rapporti ancora controversi, é
sufficiente per investire
4. - Nel presente giudizio si é costituita
5. - Si é costituita la signora Aurelia Fioritto in Napolitano, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini, con deduzioni depositate il 28 aprile 1966, nelle quali chiede la dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate, palesemente in contrasto con gli artt. 18 e 42 della Costituzione, "perché disconoscono la libertà di associazione" e "prevedono la perdita di beni senza alcun indennizzo e al di fuori dell'ipotesi prevista dalla Costituzione".
6. - Si é costituito il Ministero delle
finanze nella persona del suo Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nelle
deduzioni depositate il 10 giugno
A suo avviso non potrebbe sorgere un contrasto di quelle
norme con l'attuale Costituzione, dato che l'ordine nazionale dello Stato e gli
ordinamenti politici costituiti nello Stato coinciderebbero con la stessa
Costituzione oggi in vigore. Si potrebbe anzi dire
che, esercitando quel potere, il prefetto riaffermerebbe
Sul piano specifico dell'art. 18, occorre ricordare che il
diritto di libera associazione trova un limite qualora l'associazione
persegua fini vietati dalla legge penale; e che, inoltre, l'art. 270 Codice
penale in vigore punisce le associazioni che abbiano la finalità di sovvertire
l'ordinamento politico-giuridico dello Stato, vale a dire l'ordinamento
costituzionale. Né le cose cambierebbero, se il riferimento fosse fatto alla
Costituzione in vigore nel momento in cui venne emesso
il decreto di scioglimento della Camera del lavoro di Sannicandro,
sorgendo anche in questa ipotesi un contrasto tra i fini dell'associazione e
Nemmeno ipotizzabile la violazione
dell'art. 42 della Costituzione. Rimarrebbero fuori dell'ambito di applicazione di quest'articolo
i casi in cui la perdita della proprietà é conseguenza di una sanzione per un
illecito commesso con un uso particolare dei beni confiscati. La confisca,
quale misura di sicurezza patrimoniale, trova la sua disciplina generale negli artt. 236 e 240 del Codice penale che non sono, sicuramente, in contrasto con l'art. 42 della
Costituzione. E per le stesse ragioni, conclude
l'Avvocatura, in quanto la confisca sia prevista come sanzione, non si dovrebbe
profilare un contrasto tra il ricordato art.
7. - Contro queste considerazioni dell'Avvocatura la difesa della signora Fioritto ha depositato una memoria il 1 giugno 1967.
La norma denunciata non potrebbe in alcun modo conciliarsi con l'attuale ordinamento costituzionale, che si fonda sui principi di libertà tutelati giurisdizionalmente, e in particolare con la libertà di associazione, consacrata nell'art. 18 della Costituzione, giacché a questa libertà essa pone limiti nuovi estesissimi e discrezionali. Il riferimento agli ordinamenti politici contenuti nell'art. 210 del T. U. del 1931 é tanto ampio che non può coincidire col limite posto dall'art. 18 della Costituzione che é quello soltanto della legge penale. L'ambito della norma denunciata é più ampio anche di quello dell'art. 270 del Codice penale, in quanto abbraccia altresì i casi di associazioni, che, pur non proponendosi di sovvertire gli ordinamenti economico-sociali dello Stato, "siano in sé, concettualmente, e per i fini proposti, contrari agli ordinamenti politici". A sostegno delle sue tesi la difesa invoca la giurisprudenza della Corte in tema di libertà di associazione (sentenza n. 69 del 1962).
Anche il tentativo dell'Avvocatura di collegare l'art. 210 alle norme penali, che prevedono la confisca al fine di salvarlo dalla censura mossa ex art. 42 della Costituzione, non é ammissibile, in quanto la confisca regolata dall'art. 240 del Codice penale segue la condanna del giudice ed ha per oggetto le cose destinate a commettere il reato o che ne sono state il prodotto o il profitto, ed é evidentemente fuori della ipotesi normativa oggetto del presente giudizio. Ad ogni modo, conclude la difesa, il provvedimento della confisca é un mezzo predisposto dal legislatore fascista contro la libertà di associazione e non si può assegnarle né il carattere penale, né quello restitutorio o risarcitorio.
8. - All'udienza del 14 giugno le difese delle parti hanno brevemente esposte le tesi già svolte negli atti scritti.
Considerato in diritto
1. -
2. - Nel merito la questione é fondata.
Le due norme impugnate sono quasi dell'identico tenore, sicché i medesimi argomenti valgono per dimostrare l'illegittimità costituzionale dell'una e dell'altra.
Le norme impugnate furono emanate all'evidente fine di vietare l'esercizio di ogni e qualsiasi attività, in forma associata, che il prefetto ritenesse contraria "all'ordine nazionale dello Stato" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato". Evidente perciò il loro contrasto col nuovo ordinamento costituzionale, nel suo spirito informatore e nei suoi principi fondamentali; e, in particolare con l'art. 18 che garantisce la libertà di associazione dei cittadini, vietando soltanto le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
É vero che
Parlare, perciò, come fa l'Avvocatura, di una norma in bianco, più esattamente di una norma che possa assumere in sé contenuti diversi, anzi addirittura opposti, non ha senso. Con le norme impugnate si volle e si vuole impedire l'esistenza di associazioni che svolgano "comunque" attività contraria "all'ordine nazionale" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato". Ora, in uno Stato di libertà, qual é quello fondato dalla nostra Costituzione, é consentita l'attività di associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza.
3. - L'illegittimità delle norme impugnate travolge anche quella parte di esse che consente al prefetto di ordinare "la confisca dei beni sociali". Non é necessario perciò richiamare l'art. 42, terzo comma della Costituzione, che non consente l'espropriazione della proprietà privata sena indennizzo. Una misura come quella prevista dagli articoli impugnati non trae la sua illegittimità dal fatto che non sia previsto un indennizzo per i beni confiscati, ma dal fatto che essa concorre strettamente, insieme con la facoltà di scioglimento, a impedire l'esercizio di una libertà fondamentale quale quella di associazione. Tanto che si potrebbe affermare che anche la previsione di un indennizzo del bene confiscato non sarebbe sufficiente, in un caso come quello in esame, a fondarne la legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1967.