Sentenza n. 113 del 1967

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SENTENZA N. 113

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 aprile 1964, n. 191, che converte in legge, con modificazioni, il D. L. 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana notificata il 16 maggio 1964, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

La controversia rimessa al giudizio della Corte è stata proposta dal Presidente della Regione siciliana con un ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale si chiede l'annullamento della legge dello Stato 12 aprile 1964, n. 191, con cui era stato convertito in legge - con modificazioni - il decreto- legge 23 febbraio 1964, n. 27. Con tale decreto-legge, adottato ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, si apportavano alcune modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, ed altre innovazioni relative alla disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Si legge nel ricorso suddetto che la Regione siciliana si era astenuta da ogni impugnazione nei confronti della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962, in quanto la misura della ritenuta, ridotta all'8 per cento, non pregiudicava del tutto l'incentivo agli investimenti in Sicilia, che con l'anonimato azionario era stato realizzato.

Senonché, sempre a parere della Regione, la modificazione apportata con la legge n. 191 del 12 aprile 1964, avrebbe posto il titolare di azioni al portatore in posizione di svantaggio rispetto al titolare di azioni nominative, al quale è concessa la facoltà di scelta tra il pagamento di una imposta pari al 5 per cento degli utili a titolo di acconto, ovvero il pagamento dell'imposta, in via definitiva, pari al 30 per cento di essi.

Dopo avere elencato una serie di altri inconvenienti, che - sempre a parere del ricorrente - deriverebbero dalle disposizioni denunciate, il Presidente della Regione affermava che queste avrebbero leso la potestà tributaria della Regione siciliana, la quale ha in materia un regime proprio, determinato dalle speciali esigenze della Regione stessa, e compromesso quindi la sua autonomia.

In particolare - sempre a detta del ricorrente - sarebbero stati violati dalle nuove disposizioni gli artt. 1, 14 e 36 dello Statuto siciliano, in relazione anche agli artt. 3, 53 e 116 della Costituzione. In proposito si aggiunge che l'art. 36 dello Statuto attribuisce alla Regione la potestà tributaria, riconosciuta come un tradizionale strumento di intervento indiretto della pubblica Amministrazione nella "azione di incentivazione delle attività economiche", mentre tali "incentivazioni industriali", perseguite dalla legge regionale sulla anonimità delle azioni (legge dichiarata conforme alla Costituzione da una sentenza dell'Alta Corte e formalmente riconosciuta dall'art. 10 della legge statale 29 dicembre 1962, n. 1745), verrebbero ad essere annullate dal provvedimento legislativo impugnato, che si profilerebbe, pertanto, come direttamente lesivo della potestà regionale. Si conclude pertanto perché venga dichiarata la incostituzionalità della legge denunciata, disponendone l'annullamento.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha presentato deduzioni difensive il 5 giugno 1964, seguite da una memoria depositata il 4 febbraio 1965.

L'Avvocatura ha, anzitutto, eccepito:

a) la inammissibilità del ricorso della Regione in relazione alla disposizione dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché la legge di conversione 12 aprile 1964, n. 191, impugnata con il ricorso, è semplicemente "confermativa" di una disposizione (sull'aumento dall'8 per cento al 30 per cento dell'imposta sugli utili delle azioni al portatore emesse in base a leggi regionali) già contenuta nel decreto legge 23 febbraio 1964, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964, e non impugnato dalla Regione siciliana entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione;

b) la improponibilità dello stesso ricorso della Regione, perché non fondato su una violazione della sfera di competenza legislativa regionale, ma su un contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato e su un supposto contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; a questo proposito l'Avvocatura insiste sul punto, che le Regioni possono impugnare in via diretta le leggi emanate dallo Stato o da altre Regioni solo quando ritengano che con esse sia stata violata la sfera della loro competenza legislativa.

Nel merito, l'Avvocatura ha chiesto il rigetto, richiamando non poche decisioni di questa Corte, e da ultimo la sentenza n. 14 del 7 marzo 1962, nella quale si fa presente che la Regione siciliana ha sì, in materia tributaria, una potestà legislativa concorrente e sussidiaria di quella dello Stato, ma deve esercitarla nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e senza turbare l'unità dell'ordinamento tributario generale, come la Corte ha ripetutamente dichiarato (sent. nn. 9, 42, 58, 113, 116 del 1957; 60 e 76 del 1958; 39 del 1960; 66 del 1961 ecc.).

La difesa della Regione non ha depositato deduzioni e non è stata presente all'udienza nella quale la causa è stata discussa. In tale udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti conclusioni.

Considerato in diritto:

1. - Non sono fondate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa dello Stato.

Non è fondata la prima, giacché, a prescindere dalla esattezza dell'affermazione secondo cui la legge di conversione dovrebbe essere considerata come atto confermativo del decreto-legge (affermazione che involge delicate questioni, sulle quali non è necessario soffermarsi ai fini del decidere), è da ricordare che la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che in sede di giudizi di costituzionalità non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti confermativi (si veda la sentenza n. 30 del 30 aprile 1959).

Si deve, pertanto, ritenere che, quale che sia l'effetto della legge di conversione in rapporto al decreto-legge convertito, la legge ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da aprire l'adito alla impugnazione di essa nonostante l'omesso ricorso contro il decreto-legge.

Né si potrebbe parlare di acquiescenza (della quale, del resto, l'Avvocatura non fa cenno) essendo escluso - ed anche questo in base alla ricordata giurisprudenza della Corte - che in materia possa trovare applicazione questa causa di inammissibilità.

Non è fondata la seconda eccezione.

La Regione si lagna dell'invasione della propria sfera di competenza, come si evince senza possibilità di equivoco del ricorso, nel quale, dopo l'esposizione delle doglianze, riassumendosi i termini della controversia, si conclude che "tutto ciò lede la potestà tributaria della Regione". E se, in una con la violazione degli artt. 1, 14 e 36 dello Statuto speciale, si allega anche la violazione degli artt. 3, 53 e 116 della Costituzione, il richiamo di queste norme si fa non in via autonoma bensì in appoggio alla tesi principale, che è quella della lesione della potestà tributaria della Regione.

2. - Nel merito il ricorso è da respingersi.

Fissando un'aliquota di imposta in una certa misura, il legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione né direttamente né indirettamente. Non direttamente, perché spetta esclusivamente allo Stato stabilire le aliquote delle imposte. L'esercizio di questo potere non investe la potestà legislativa regionale in materia tributaria, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è concorrente e sussidiaria di quella dello Stato e trova il suo limite nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e dell'unità dell'ordinamento tributario generale.

Legittimamente, pertanto, il legislatore statale ha stabilito un'aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare l'appartenenza del titolo azionario e lo ha stabilito nei confronti di tutti i soggetti che si trovino in determinate condizioni, compresi coloro che possiedano titoli azionari regionali, ai quali non c'era ragione di riservare un trattamento diverso.

Questa decisiva considerazione mostra l'inconsistenza della doglianza relativa alla violazione dell'art. 36 dello Statuto e degli artt. 3 e 53 della Costituzione, che, come si è detto, sono stati invocati in connessione con la doglianza predetta. La disposizione impugnata dalla Regione, lungi dal generare disparità di trattamento nell'adempimento degli obblighi tributari, ha avuto un intento di perequazione. Comunque, non spetta alla Regione invocare un sindacato di merito (né alla Corte di effettuarlo) sulla strutturazione del sistema adottato dal legislatore statale e sulla sua convenienza.

Né può fondatamente sostenersi che sia stato violato l'art. 14 dello Statuto siciliano. In questa controversia non viene in contestazione la legittimità delle disposizioni regionali relative ai titoli al portatore. La legge statale, nel determinare la misura dell'imposizione, non solo non ha negato la legittimità di quelle disposizioni, ma anzi l'ha necessariamente presa a base delle proprie determinazioni. Non si vede, pertanto, sotto quale aspetto sia stata invasa la sfera di competenza della Regione, garantita dall'art. 14.

Più comprensibile è la tesi se si guarda sotto l'aspetto di una invasione indiretta o riflessa della sfera regionale; e probabilmente è questo che nel ricorso si è voluto sottoporre al giudizio della Corte. La violazione consisterebbe nel fatto che in conseguenza della norma impugnata verrebbe meno il potere di incentivazione che competerebbe alla Regione mediante lo strumento dell'anonimato azionario.

Ma, a parte il discutibile fondamento e la non chiara fisionomia di tale potere, non si vede come e perché della consideratasi illegittima una norma statale che, fissando delle aliquote di imposta, possa produrre qualche effetto non favorevole nei confronti di soggetti, per i quali la Regione aveva disposto delle facilitazioni.

Non essendo fondato l'assunto di una violazione, neppure indiretta o riflessa, dei poteri della Regione, resta anche escluso il fondamento di qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi della autonomia regionale, proclamata dall'art. 1 dello Statuto regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, sulla legittimità costituzionale della legge 12 aprile 1964, n. 191, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 1964 n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari".

 

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.