SENTENZA N. 241
ANNO 2007
Commento alla decisione di
Alessandro Russo
(per gentile concessione della
Rivista elettronica Amministrazione
in cammino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell’atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, onorevole Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma notificato il 10 marzo 2006, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi il dottor Franco Ionta per
Ritenuto
in fatto
1.¾ La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha promosso, con ricorso depositato pressa la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
1.1.¾ La
ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell’arrivo in Italia
della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, il
20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato – nel settembre del 2005 – uno
scambio di corrispondenza con
Deduce, tuttavia,
che il Presidente della predetta Commissione – pur informata
Per
l’annullamento di tale nota – e dell’atto, adottato dal Presidente della citata
Commissione parlamentare in data 17 settembre 2005 (prot.
n. 3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott.
Alfredo Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura
irripetibile, sulla vettura in questione» – ha proposto il presente conflitto
di attribuzione
1.2.¾ La ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato postuli – ex art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che lo stesso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono».
Tali organi sono identificati dalla giurisprudenza costituzionale in quelli «i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei rispettivi poteri: nel senso che nessun altro organo, all’interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire d’ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato rimuovendo o provocando la rimozione dell’atto o del comportamento che si assumono lesivi» (sono citate le ordinanze n. 229 e n. 228 del 1975). Tra detti organi, pertanto, sono stati inclusi – prosegue la ricorrente – tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere “diffuso” che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», relativamente «all’attribuzione, costituzionalmente individuata, dell’esercizio dell’azione penale» (vengono richiamate le sentenze n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975, nonché l’ordinanza n. 132 del 1981).
Egualmente
indubbia – secondo
Alla stregua,
quindi, delle considerazioni che precedono «è possibile concludere» – si legge
ancora nel ricorso – che
1.3.¾
«Quanto ai requisiti di ordine oggettivo», prosegue la ricorrente, deve
rilevarsi come
Orbene, siffatta evenienza – nella prospettiva della ricorrente – sussisterebbe proprio nel caso di specie.
Se è innegabile
– osserva sempre la ricorrente – che
Risulta, in particolare, preclusa la possibilità «di sottoporre a sequestro l’autovettura a bordo della quale viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», e con essa quella «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell’ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del medesimo.
In tal modo,
oltretutto, si contravviene a quella «opportunità di un effettivo coordinamento
tra
1.4.¾ Su
tali basi, pertanto,
2.¾ All’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2006, il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile, con l’ordinanza n. 73 del 24 febbraio 2006.
In data 10 marzo 2006, il ricorso introduttivo e la predetta ordinanza sono stati notificati – come da richiesta del giorno 1° marzo della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma – alla Commissione parlamentare di inchiesta, in persona del suo Presidente.
3.¾ Con
memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 29 marzo 2006 si è
costituita in giudizio
3.1.¾
Premette
Orbene,
essendosi svolta in data 23 febbraio 2006 l’ultima seduta della Commissione
(nel corso della quale è stata approvata la relazione finale e sono state date
disposizioni per gli incombenti amministrativi del caso), da tale circostanza
dovrebbe dedursi che la stessa – già al momento della decisione della Corte
sull’ammissibilità del conflitto, depositata il successivo 24 febbraio – «non
esisteva più come soggetto costituzionale», atteso che l’esercizio della
funzione di inchiesta verrebbe ad esaurirsi proprio con l’approvazione della
relazione finale, non potendo, così,
Né, d’altra
parte, potrebbe addursi la circostanza che la suddetta decisione della Corte
risulta adottata nella camera di consiglio del 20 febbraio e solo depositata in
cancelleria il successivo giorno
Tuttavia, anche
a volere ritenere il contrario, e dunque ad attribuire rilievo al fatto che
nella seduta conclusiva del 23 febbraio 2006
Ad una diversa
conclusione, inoltre, non sarebbe possibile pervenire rilevando che il conflitto
risulta introdotto – mediante il deposito del ricorso, effettuato il 5 ottobre
2005 – quando
In altri
termini, il conflitto – secondo
Del resto, che
nell’ipotesi in esame il solo soggetto legittimato ad essere parte – dal lato
passivo – dell’ipotizzato conflitto fosse esclusivamente
Difatti, con la
sentenza n. 231
del 1975,
Su tali basi,
dunque,
Né si potrebbe
ritenere che, estinta
Premesso,
invero, che – secondo quanto stabilito dall’art. 22 delle già richiamate norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – le «norme sulla
sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi
davanti
Ad escludere, difatti, la successione della Camera dei deputati nella posizione della Commissione d’inchiesta dovrebbero valere i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali l’applicabilità dell’art. 299 cod. proc. civ. presuppone che via sia già stata la vocatio in ius, ai fini della validità della quale, a sua volta, è necessaria «l’esistenza attuale delle parti» (è citata, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza, 5 dicembre 1994, n. 10437).
Inoltre, dal momento che la circostanza dell’avvenuta cessazione – in data 28 febbraio 2006 – dell’attività della predetta Commissione parlamentare risultava pienamente conoscibile dalla ricorrente, neppure potrebbe trovare applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale, verificatasi la morte o l’estinzione di una delle parti del giudizio, sarebbe necessario impedire «il verificarsi dell’effetto lesivo dei diritti della parte incorsa in errore incolpevole» (sentenza n. 27 del 2000). Si tratta, per contro, di «portare ad effetto il principio di diligenza del notificante», già ritenuto dalla Corte applicabile – sentenza n. 247 del 2004 – al giudizio per conflitto di attribuzione.
A nulla, poi, varrebbe invocare la previsione – richiamata dall’art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – contenuta nell’art. 92 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), secondo cui la «morte» o «il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura», atteso che, ad evitare che una procedura sia sospesa, occorre pur sempre che la stessa sia stata validamente introdotta.
Su tali basi,
quindi,
3.2.¾ In
subordine,
Si premette, al
riguardo, che nel giudizio per conflitto di attribuzione, non il solo thema decidendum,
ma anche l’interesse del ricorrente risulta definito nei termini in cui il
contenuto del ricorso è ricostruito dall’ordinanza di ammissibilità (sentenza n. 7 del
1996; ordinanza n. 470 del 1995), emessa dalla Corte nell’esercizio del suo
amplissimo potere di conformazione del giudizio (sentenza n. 116 del
2003). Tanto premesso, poiché, nella specie, il giudizio è configurato non
come vindicatio potestatis,
bensì come conflitto da menomazione, la circostanza che
Orbene, poiché quello per conflitto di attribuzione «non è un astratto giudizio sull’astratto ordine costituzionale delle attribuzioni, ma un giudizio concreto su una concreta menomazione di una ben determinata attribuzione», ne consegue che, una volta rimosso il pregiudizio derivante dalla lamentata menomazione, ovvero divenutane impossibile la rimozione, una pronuncia “accademica” della Corte si presenterebbe in contrasto con lo stesso onere di formulazione di una domanda concreta posto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 31 e n. 15 del 2002) a carico della parte ricorrente.
Su tali basi –
e non senza rammentare due pronunce della Corte che, rispettivamente, hanno
dichiarato improcedibili altrettanti conflitti, l’uno promosso dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, essendo «venuto a cadere
ogni ostacolo» all’esercizio delle sue attribuzioni (sentenza n. 464 del
1993), l’altro per essere cessato ogni interesse pratico dell’autorità
giudiziaria ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito, in ragione
dell’avvenuta estinzione del reato oggetto del giudizio pendente innanzi ad
essa (sentenza
n. 204 del 2005) –
4.—
5.— All’udienza pubblica di discussione è comparsa – ai sensi dell’art. 37, ultimo comma, della legge 11 marzo del 1953, n. 87 – la ricorrente autorità giudiziaria, in persona del dott. Franco Ionta, all’uopo delegato dal Procuratore della Repubblica.
Ribadite le ragioni a sostegno dell’iniziativa assunta, la ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari svolte dalla Camera dei deputati.
In particolare,
quanto all’ipotizzata nullità assoluta che inficerebbe la notificazione del
ricorso e dell’ordinanza che ha dichiarato ammissibile il conflitto,
Quanto, poi, alla supposta improcedibilità del conflitto, la ricorrente ha rilevato che tale evenienza non può certo ritenersi integrata dalla mera “messa a disposizione” dell’accertamento tecnico non ripetibile, svolto su incarico della Commissione d’inchiesta. Difatti, la determinazione in tal senso assunta dal predetto organismo parlamentare, nella sua assoluta atipicità nel panorama degli istituti contemplati dal codice di procedura penale per la collaborazione tra organi investigativi, non potrebbe consentire alla ricorrente medesima di utilizzare le risultanze dell’indagine tecnica aliunde espletata, ciò che conferma, quindi, il persistente interesse a conseguire l’annullamento degli atti oggetto del conflitto.
Considerato
in diritto
1.—
In particolare,
la ricorrente si duole del fatto che
Ritenendo che
2.¾ Si è
costituita in giudizio
2.1.¾ A giudizio della Camera, sotto un primo profilo, difatti, dovrebbe pervenirsi a tale conclusione in ragione della «nullità assoluta della notificazione», per essere stata effettuata il 10 marzo 2006 nei confronti di un soggetto non più esistente a tale data.
In realtà,
secondo la deducente Camera dei deputati, la stessa declaratoria di
ammissibilità del conflitto – adottata da questa Corte con ordinanza depositata
in cancelleria il 24 febbraio 2006 – risulterebbe intervenuta quando
In ogni caso, poi, la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto dovrebbe vieppiù considerarsi affetta da nullità assoluta, giacché avvenuta dopo il termine di conclusione dei lavori della Commissione, definitivamente fissato – dopo varie proroghe – con deliberazione della Camera dei deputati del 22 maggio 2005, «entro la data di scioglimento delle Camere e comunque non oltre il 28 febbraio 2006».
2.2.¾ Sotto altro profilo,
La circostanza
che
3.— Le suindicate eccezioni preliminari non sono fondate.
3.1.— Non è fondata, innanzi tutto, l’eccezione di nullità della notificazione.
3.1.1.— Non
assume rilievo, ai fini della instaurazione del contraddittorio nel presente
giudizio per conflitto, la circostanza che, alla data della avvenuta
notificazione, congiuntamente, dell’ordinanza di ammissibilità e del ricorso
della Procura della Repubblica (10 marzo 2006),
Difatti, la
notifica alla Commissione in persona del suo Presidente, presso
3.1.2.— Va, al
riguardo, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 231 del
1975), le Commissioni d’inchiesta, siano monocamerali o bicamerali, non
hanno il compito di emettere giudizi in senso tecnico, ma solo di «raccogliere
notizie o dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere», sicché
«esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna
modificazione giuridica (come è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma
hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti
gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle
situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo
misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua
competenza, i provvedimenti del caso». In altri termini, l’attività di
inchiesta delle Camere rientra nella più lata nozione di attività ispettiva di
competenza istituzionale di ciascuna di esse, volta all’acquisizione di
informazioni su materie di pubblico interesse; attività ispettiva che è,
dunque, propria della Camera in quanto tale, la quale − in via
strumentale − si avvale, sia pure necessariamente, di una sua apposita
articolazione interna, qual è (e resta)
Conclusione, questa, conforme anche alla lettera dell’art. 82, primo comma, Cost., secondo cui ciascuna Camera «può disporre inchieste su materie di pubblico interesse». Il potere di inchiesta, pertanto, rientra tra le funzioni tipiche di ciascuna Camera e solo per il suo concreto esercizio è previsto che «a tale scopo» vengano nominate Commissioni di inchiesta come articolazioni interne della Camera che le istituisce.
E incisivamente, con la citata sentenza n. 231 del 1975, questa Corte ha affermato «che le Commissioni parlamentari di inchiesta (…) sostituendo necessariamente a norma dell’art. 82, primo comma, Cost. il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell’atto di procedere all’inchiesta».
Di qui,
pertanto, la conclusione secondo cui, nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi
causa, del funzionamento della Commissione (quali, ad esempio, la scadenza del
suo termine di durata o l’esaurimento della sua funzione), la legittimazione
processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima. Ed è
proprio quanto è accaduto nel caso di specie, per cui l’avvenuta notifica del
ricorso alla Commissione di inchiesta in persona del suo Presidente, presso
Né, in senso contrario, potrebbe addursi la riconosciuta indipendenza funzionale, durante munere, delle Commissioni d’inchiesta dalle Camere dalle quali esse promanano, giacché tale indipendenza non postula affatto una loro strutturale distinzione dalle Camere stesse, di cui rappresentano pur sempre una articolazione, come conferma la necessità di una loro composizione che rispecchi, sostanzialmente, quella della Camera di appartenenza.
Pertanto,
l’affermazione della difesa della Camera, secondo la quale ogni Commissione
d’inchiesta rappresenta un «potere a sé stante», che non può essere confuso con
Né, a tale scopo, è necessario richiamare, come fa la concludente Camera dei deputati, gli artt. 110 e 299 del codice di procedura civile o l’art. 92 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), ovvero i principi a tali norme sottesi, essendo sufficiente il riferimento all’assetto costituzionale dei rapporti tra Commissioni d’inchiesta e Camere che le abbiano istituite.
3.2.— Del pari non è fondata l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante la ininfluenza, sulla procedibilità del presente conflitto per menomazione, anche in ragione della natura non ripetibile degli accertamenti tecnici che sarebbero stati preclusi alla ricorrente, di vicende sopravvenute rispetto al momento della sua instaurazione.
4.— Ciò
premesso in ordine alle suddette eccezioni pregiudiziali, deve rilevarsi che la
scelta operata dalla Camera dei deputati, in relazione alla novità ed alla
particolarità della vicenda, di non svolgere difese di merito in ordine al thema decidendum,
sul presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel
presente giudizio, fa emergere la necessità di limitare la presente pronuncia
esclusivamente ai suindicati profili processuali e di assegnare,
conseguentemente, ad entrambe le parti un congruo termine per assicurare la
completezza del contraddittorio anche per gli aspetti di merito del conflitto
per menomazione sollevato dalla ricorrente.
per
questi motivi
non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione sul merito del conflitto;
dichiara non fondate le
eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità
assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta
carenza di interesse, sollevate dalla Camera dei deputati;
assegna alla Camera dei deputati ed alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente sentenza, per la eventuale presentazione di memorie difensive.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in