Sentenza n. 204 del 2005

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SENTENZA N. 204

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto       CAPOTOSTI                              Presidente

- Fernanda             CONTRI                                     Giudice

- Guido                  NEPPI MODONA                      "

- Annibale              MARINI                                     "

- Franco                 BILE                                           "

- Giovanni Maria   FLICK                                         "

- Francesco            AMIRANTE                               "

- Ugo                     DE SIERVO                               "

- Romano               VACCARELLA                         "

- Paolo                   MADDALENA                          "

- Alfio                    FINOCCHIARO                        "

- Alfonso               QUARANTA                              "

- Franco                 GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Giancarlo Cito nei confronti di Liborio Domina, promosso con ricorso del Tribunale di Taranto, prima sezione penale, notificato il 5 agosto del 2003, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2003.

  Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

  udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

udito l’avvocato Paolo Saitta per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 3 luglio 2002, depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 2002,  il  Tribunale  di  Taranto,  prima  sezione  penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea nella seduta del 13 febbraio 2001, con la quale – approvando la proposta formulata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (documento IV-quater, n. 166) – è stato affermato che i fatti per i quali pende procedimento penale a carico del deputato Giancarlo Cito concernono opinioni espresse dal medesimo parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni.

Il ricorrente premette che – a seguito della querela proposta da Liborio Domina – il deputato Cito è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’imputazione di diffamazione aggravata a mezzo stampa, perché, nel corso di una conferenza stampa trasmessa il 22 agosto 1998 da alcune emittenti televisive, aveva offeso la reputazione del Domina, all’epoca consigliere comunale, dichiarando, in particolare, che il dissenso politico di quest’ultimo nei confronti del sindaco di Taranto doveva collegarsi al mancato conferimento di un incarico sia alla figlia (testualmente: «Domina che ce l’ha con il Sindaco e ce l’ha con gli altri. Siccome alla figlia di Domina non è stato dato questo incarico da manager, il Domina scende sul piede di guerra») che a lui stesso (testualmente: « … il Domina chiedeva l’incarico – lui diceva la delega – al personale»).

Il Tribunale osserva che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la guarentigia dell’insindacabilità opera solo in relazione a dichiarazioni riconducibili stricto sensu all’attività parlamentare, in quanto sostanzialmente riproduttive delle opinioni sostenute in tale sede, rimanendo escluse, dalla sua sfera, le dichiarazioni non teleologicamente collegate agli atti tipici della funzione. Ad avviso del ricorrente, le opinioni espresse dal deputato Cito nel corso della conferenza stampa non sarebbero in alcun modo riconducibili all’attività parlamentare svolta dal predetto: le dichiarazioni asseritamente diffamatorie riguarderebbero, infatti, una polemica politica «attinente ai rapporti tra il sindaco di Taranto e un consigliere comunale e dunque a vicende circoscritte all'ambito del Comune di Taranto, che nulla hanno a che fare con la funzione di parlamentare all'epoca esercitata dal Cito».

Il ricorrente assume che, essendo la funzione di parlamentare dotata «di rilievo nazionale», non può ravvisarsi un nesso fra essa e questioni «attinenti i rapporti tra esponenti politici di un organismo locale, quale il consiglio comunale», perlomeno in assenza di specifiche attinenze da dimostrarsi in concreto, che difettano nel caso di specie. Da ciò risulterebbe l’insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e le  funzioni  svolte  dal  parlamentare,  richiesto  quale  presupposto  dall'art. 68,  primo comma, della Costituzione: pertanto – conclude il ricorrente – la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera travalica la propria sfera di attribuzioni e così menoma quella costituzionalmente garantita  dell’autorità  giudiziaria.

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 282 depositata il 24 luglio 2003, ritualmente notificata alla Camera dei deputati, unitamente all’atto introduttivo del ricorso, e successivamente depositata, nei termini, con la prova delle avvenute notificazioni, nella cancelleria di questa Corte.

3. – Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

In punto di ammissibilità, la difesa della Camera deduce che il ricorso per conflitto risulterebbe «carente della necessaria indicazione del petitum», in quanto il Giudice ricorrente avrebbe omesso di rivolgere alla Corte la richiesta di annullamento dell’atto asseritamente lesivo della sfera di attribuzioni. Un ulteriore motivo di inammissibilità viene prospettato dalla resistente in relazione all’entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, recante disposizioni di attuazione dell’art. 68 della Costituzione, la cui immediata applicazione esigerebbe la rivalutazione, da parte del giudice, «della effettiva sussistenza, nella specie, dei presupposti per l’elevazione del conflitto».

Nel merito, la difesa della Camera ritiene, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, del tutto ingiustificato escludere la garanzia della insindacabilità in relazione al carattere “locale” e non già “nazionale” delle vicende cui fanno riferimento le dichiarazioni oggetto di incriminazione, posto che la ratio di tutela del singolo parlamentare e dell’organo nel suo complesso esigono che l’insindacabilità non sia subordinata «al grado di ampiezza degli interessi potenzialmente investiti dalle opinioni medesime». Nella specie, secondo la difesa della resistente, le opinioni espresse dal deputato Cito devono ritenersi connesse non già in via esclusiva alla funzione sindacale, ma a quella propriamente parlamentare: a questo proposito verrebbero in rilievo una serie di atti di natura ispettiva, posti in essere dal deputato, attinenti sia alla gestione amministrativa del Comune di Taranto (specificamente, le interrogazioni a risposta scritta n. 4/07966 del 26 febbraio 1997; n. 4/08905 del 3 aprile 1997; n. 4/10194 del 21 maggio 1997) che alla grave situazione della disoccupazione nella provincia di Taranto (interrogazione a risposta scritta  n. 4/04313 del 16 ottobre 1996). L’insieme di tali atti funzionali varrebbe a documentare – conclude la resistente – il «rapporto di continuità» tra l’attività politico-parlamentare del deputato Cito e le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, essendo costante «il motivo, nella  prospettiva  critica  fatta propria  dal dichiarante, della difesa dai tentativi, per ragioni talvolta inquietanti, di screditare l’attività di gestione del comune di Taranto»: con conseguente configurabilità del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Cito e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.

4. – In prossimità dell’udienza, la difesa della Camera ha presentato una memoria nella quale – pur insistendo per l’inammissibilità ed infondatezza del conflitto, secondo le argomentazioni precedentemente svolte – ha rappresentato che il querelante, destinatario delle dichiarazioni incriminate, aveva, in data 6 novembre 2003, rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell’imputato; e che il Tribunale ricorrente, cui i predetti atti erano stati versati, aveva provveduto, in data 12 maggio 2004, a fissare udienza dibattimentale «ai fini della declaratoria di improcedibilità per la detta causa di estinzione del reato», disponendo anche la formale comunicazione di tale decreto a questa Corte (comunicazione pervenuta alla cancelleria in data 1° giugno 2004). Nella memoria, la difesa della Camera rappresentava un ulteriore profilo di inammissibilità ed improcedibilità del conflitto, atteso che, in ragione della sopravvenuta estinzione del reato conseguente alla rimessione della querela, il Tribunale ricorrente «non è più chiamato ad esercitare alcuna attribuzione costituzionale, né mai potrebbe esser chiamato ad esercitarne, in futuro, sulla stessa questione oggetto della delibera impugnata».

5. – All’udienza, la difesa della Camera ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Taranto del 7 luglio 2004, depositata il 22 luglio 2004, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del deputato Cito in ordine al reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ascrittogli in danno del Domina, perché estinto per intervenuta remissione  di querela.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Taranto, sezione prima penale, solleva conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati  nella seduta del 13 febbraio 2001: deliberazione con la quale l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere (documento IV-quater, n. 166), di dichiarare che il fatto, per il quale pende procedimento penale nei confronti del deputato Giancarlo Cito davanti al medesimo Tribunale, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni; e che tale fatto ricade, pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.  Il Tribunale ricorrente ha premesso, in fatto, che al deputato Cito veniva  contestato di  avere offeso, nel corso di una conferenza stampa trasmessa il 22 agosto 1998 da alcune emittenti televisive locali, la reputazione del consigliere comunale Liborio Domina: affermando, tra l’altro, che costui avesse motivi di acredine contro il Sindaco di Taranto poiché «alla figlia di Domina non è stato dato questo incarico da manager» e, in conseguenza, il citato consigliere Domina era sceso «sul piede di guerra»; nonché affermando che  «… il Domina chiedeva l’incarico – lui diceva la delega – al personale». Il Tribunale ricorrente ritiene insussistenti i presupposti dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni asseritamente diffamatorie – attinenti ai rapporti tra il sindaco di Taranto e un consigliere comunale e dunque a vicende circoscritte all'ambito del Comune di Taranto – e la funzione di parlamentare all'epoca esercitata dal Cito.

2. – Il giudizio avente ad oggetto il conflitto di attribuzione in questione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nella sentenza di non doversi procedere emessa in data 7 luglio 2004 – prodotta a questa Corte nella udienza pubblica dalla difesa della Camera dei deputati, che ha ribadito, in quella sede, le proprie conclusioni nel senso della improcedibilità del conflitto per cessazione della materia del contendere – lo stesso Tribunale di Taranto ricorrente afferma che l’intervenuta remissione di querela, accettata dall’imputato, deve ritenersi prevalente, quale causa estintiva del reato, sull’interesse al «giudizio ancora eventualmente in corso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato». Con tale affermazione, l’Autorità giudiziaria ricorrente ha dunque  manifestato – in ragione dell’intervenuta causa estintiva del reato – l’insussistenza di ogni suo residuo interesse a coltivare il ricorso proposto e ad ottenere una decisione circa la spettanza o meno del potere esercitato dalla Camera dei deputati.

Conseguentemente, l’esame del ricorso per conflitto rimane precluso, quanto al merito della spettanza delle attribuzioni costituzionalmente garantite e quanto ai dedotti profili di inammissibilità, dalla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia da parte dei soggetti confliggenti.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio avente ad oggetto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il  23 maggio 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.