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SENTENZA N. 30
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
-
Massimo VARI Presidente
-
Riccardo CHIEPPA Giudice
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre
1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei
confronti di David M. Sassoli, promosso con ricorso
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio VII -
notificato il 21 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 29 successivo ed
iscritto al n. 11 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica
del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avv. Sergio Panunzio per la
Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. ― Il Giudice per le indagini preliminari (infra, Gip) del Tribunale
di Roma, ufficio VII, ha proposto - con ordinanza in data 7 luglio 1999, depositata
nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1999, nel corso di un processo nei
confronti del deputato Cesare Previti, per il reato
previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo
comma, cod. pen, e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione
adottata dall’Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter, n. 63/A), con la quale é stata dichiarata
l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.
2. ― Il ricorrente premette che si procede nei confronti del deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione aggravata in danno di
un giornalista, da lui indicato come "capace di mistificare anche fatti
notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione
strumentalizzata ad impegno in campagne politiche", e che egli, con
ordinanza del 16 febbraio 1998, aveva proposto conflitto di attribuzione in
relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre
1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue
funzioni.
La Corte,
dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con ordinanza n. 261 del 1998,
successivamente, con la sentenza n. 35 del 1999,
lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso
e l’ordinanza che lo avevano dichiarato ammissibile, benchè
notificati alla Camera dei deputati, non erano stati depositati nella
cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dall’art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il ricorrente espone, quindi, le argomentazioni che, a suo
avviso, indurrebbero a ritenere che "la dichiarazione di
improcedibilità conseguente ad un vizio
meramente formale non preclude la possibilità di investire la Corte costituzionale della
medesima questione" e propone nuovamente conflitto in relazione alla
predetta deliberazione.
Secondo il Gip, la funzione
parlamentare, benchè possa
svolgersi in forma libera, non comprenderebbe l’intera attività politica
del parlamentare, sicchè, nel caso in esame, il fatto
contestato al deputato non potrebbe essere qualificato come opinione espressa
nell’esercizio di dette funzioni. Infatti, "tra la funzione svolta dall’on. Previti e la circostanza
strettamente personale" da cui sono scaturite le dichiarazioni rese
all’agenzia Ansa, non sarebbe ravvisabile alcuna
connessione, neppure in base agli atti parlamentari, nei quali si accenna ad
una "polemica essenzialmente e squisitamente politica" originata da
"una certa malizia" del giornalista.
Il ricorrente conclude, infine,
chiedendo che la Corte
dichiari che "non spetta alla Camera dei deputati deliberare
l’insindacabilità del fatto ascritto all’on. Previti – oggetto dell’imputazione – poichè
esso non ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 68, primo comma, della
Costituzione".
3. ― Nel giudizio preliminare di
delibazione in camera di consiglio, il ricorso ι stato dichiarato
ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 62
del 9
febbraio 2000, notificata – unitamente al ricorso - alla Camera dei deputati il
21 febbraio 2000, depositata in cancelleria il 29 febbraio 2000.
4. ―
La Camera
dei deputati si é ritualmente costituita in giudizio
e, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Preliminarmente,
la resistente, dopo avere premesso che spetterebbe esclusivamente alla Camera di appartenenza del parlamentare al momento dei fatti
stabilire se questi ultimi siano insindacabili ex art. 68, primo comma,
della Costituzione, eccepisce l’inammissibilità del conflitto, dato che,
all’epoca dei fatti per i quali é in corso il processo penale, il deputato
Cesare Previti era membro del Senato della
Repubblica.
In linea gradata, la
Camera dei deputati deduce che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, in quanto é stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poichè il ricorrente avrebbe consumato il relativo potere.
A suo avviso, nonostante le norme regolatrici del giudizio non prevedano alcun
termine per la proposizione del conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, il conflitto si determina e definisce giuridicamente allorchè la
Corte lo dichiara ammissibile, con provvedimento emanato
nell’esercizio di un’attività conformativa, in virtù
della quale "il contrasto tra poteri – fino a quel momento potenziale e
latente in una dimensione puramente politica – emerge nella sfera giuridico-costituzionale".
Inoltre,
secondo la Camera
dei deputati, il conflitto sarebbe altresì inammissibile sia in quanto é stato
proposto con ordinanza, anzichè con ricorso, sia in
quanto difetterebbe dei requisiti stabiliti dall’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, poichè non sarebbero
state indicate le specifiche attribuzioni dell’autorità giudiziaria che si
assumono lese e neppure sarebbe stato chiesto l’annullamento della delibera di
insindacabilità.
Nel merito,
ad avviso della Camera dei deputati, il conflitto sarebbe infondato, dato che
le opinioni espresse dal parlamentare si inserirebbero
in una più complessa vicenda all’interno della quale egli ha difeso la propria
figura politica mediante l’esercizio del diritto di critica nei confronti del
giornalista asseritamente diffamato. D’altronde, le
dichiarazioni oggetto del procedimento sarebbero state rese all’interno di un
"contesto politico-parlamentare", anche in
quanto riguarderebbero un giudizio penale all’esito del quale il deputato era
stato assolto e che era stato oggetto di interrogazioni parlamentari. Pertanto,
poichè il nesso tra l’opinione e la funzione
parlamentare non dipenderebbe "da criteri formali propri dell’atto nel
quale l’opinione si manifesta", ma dovrebbe
essere valutato in riferimento al "complessivo contesto parlamentare"
all’interno del quale é stata resa l’opinione, la deliberazione di
insindacabilità sarebbe immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
5. ―
All’udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati ha insistito per
l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato
in diritto
1. ― Il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
θ stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma -ufficio VII- nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla
deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter, n. 63/A), con la quale si é stabilito che i
fatti contestati al membro del Parlamento Cesare Previti
nel procedimento penale in corso innanzi al predetto giudice concernono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
2. ― Il
conflitto θ inammissibile.
La difesa
della Camera dei deputati ha depositato, in sede di costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta che, all'epoca
dei fatti per i quali é in corso il processo penale, Cesare Previti
non era deputato, bensì membro del Senato, cioé di
una Camera diversa da quella che ha adottato la delibera di insindacabilità in
oggetto.
Si pone
dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il problema se, in caso di
mutamento della Camera di appartenenza del
parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere adottata dalla Camera
cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, o invece dalla Camera, di
cui fa parte il parlamentare, quando essa é chiamata a deliberare.
A questo
proposito la Corte
costituzionale, in una vicenda identica, ha affermato che é "alla Camera
cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa
sola, che competono (...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità"
(sentenza n. 252 del 1999). Da un lato, infatti, la
prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione tende a
garantire, in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto
l'indipendenza e l'autonomia delle Camere; dall'altro lato, la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle
funzioni parlamentari non può non spettare all'organo, di cui fa parte il
membro del Parlamento quando esprime le opinioni in
questione.
Nel caso in
esame, quindi, poichè le dichiarazioni del
parlamentare Cesare Previti, per le quali é in corso
il processo penale, sono state rese quando egli era
membro del Senato, evidentemente é questa l'unica Camera competente a
pronunciarsi sulla insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di
una delibera della Camera competente fa venir meno, sotto il profilo
soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la dichiarazione di inammissibilità.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma -ufficio
VII- nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 febbraio 2002.
Massimo VARI,
Presidente
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 26 febbraio 2002.