SENTENZA N. 31
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 marzo
1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato
Gaspare Nuccio, promosso con ricorso del Tribunale di Pesaro, notificato l'8
marzo 2000, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 14 del
registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica
del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avv. Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1. ― Il Tribunale di Pesaro ha proposto - con ordinanza
in data 12 febbraio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 17 luglio
1999, nel corso di un processo penale nei confronti del deputato Gaspare
Nuccio, per il reato previsto e punito dall’art. 326 cod. pen.
- conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata
dall’Assemblea nella seduta del 5 marzo 1997 (documento IV-quater,
n. 3), con la quale é stato dichiarato che i fatti per i quali é in corso il
processo devono essere considerati insindacabili ex art. 68, primo
comma, della Costituzione.
2. ― Il Tribunale premette che si procede
nei confronti del deputato Gaspare Nuccio per il reato dell’art. 326 cod. pen., in quanto egli avrebbe divulgato le liste degli
iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro, oggetto di
inchiesta parlamentare, coperte dal segreto istruttorio, e che, con ordinanza
del 4 aprile 1997, aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla
delibera con la quale
Ad avviso del ricorrente, "le motivazioni della sentenza
di improcedibilità
parrebbero venute meno", in quanto l’art. 1 del decreto legge 27 ottobre
1997, n.
Nel merito, il Tribunale deduce che
Il ricorrente, richiamando la propria ordinanza del 4 aprile
1997, conclude, infine, affermando che, per le
suesposte argomentazioni, "ritiene che insorga conflitto di attribuzione
della cui risoluzione va investita
3. ― Nel giudizio preliminare di delibazione in camera
di consiglio, il ricorso ι stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con ordinanza n.
61 del 9 febbraio 2000, notificata - unitamente al ricorso - alla Camera
dei deputati l’8 marzo 2000, e successivamente
depositata nella cancelleria della Corte.
4. ―
Preliminarmente, la resistente deduce che l’ordinanza sarebbe
carente dei requisiti stabiliti dall’art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale per il ricorso che propone un
conflitto di attribuzione. In particolare, sostiene che mancherebbe la
sottoscrizione da parte di tutti i componenti del
Collegio; non sarebbero state indicate tutte le norme costituzionali che
disciplinano la materia; mancherebbe la domanda diretta ad ottenere
l’annullamento della delibera di insindacabilità e la dichiarazione di non
spettanza alla Camera del relativo potere. Queste carenze,
a suo avviso, determinerebbero una irrefutabile incertezza in ordine sia alla
forma ed al contenuto dell’atto introduttivo, sia al suo destinatario, in
quanto esso, prima ancora che fosse dichiarato ammissibile, é stato notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere e,
dopo la dichiarazione di ammissibilità, é stato dapprima solo comunicato,
quindi anche notificato.
Secondo la resistente l’atto introduttivo sarebbe altresì irricevibile, poichè manca
l’ordine alla cancelleria di notificare l’atto alla Camera dei deputati.
Il conflitto sarebbe comunque
inammissibile (o improponibile), in quanto é stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poichè il ricorrente avrebbe consumato il relativo potere.
La mancata previsione di un termine di decadenza per la proposizione del
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sarebbe, infatti, giustificata dalla natura politica del conflitto, che però
non sussisterebbe in riferimento a quelli sollevati dall’autorità giudiziaria,
per i quali si impone l’esigenza di una giustizia certa e sollecita.
D’altronde, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente qualificato come
perentorio il termine stabilito dall’art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale e, comunque,
la non riproponibilità deriverebbe dal fatto che la
dichiarazione di improcedibilità pronunziata
all’esito della seconda fase del conflitto configura una decisione di merito.
In ogni caso, ad avviso della Camera dei deputati, l’eventuale riproponibilità del conflitto violerebbe il valore della
certezza del diritto, oltre tutto in un giudizio che
ha ad oggetto prerogative costituzionali, perciò imprescrittibili, con
conseguente rischio di una prosecuzione della controversia senza alcun limite
temporale.
Secondo la resistente, il conflitto sarebbe altresì
inammissibile, in quanto l’ordinanza non conterebbe nessuna esplicitazione diretta a dimostrare l’esistenza di un
interesse a ricorrere.
4.1. ― Nel merito,
5. ― All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. ― Il conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato θ stato sollevato dal Tribunale di Pesaro nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione assunta
nella seduta del 5 marzo 1997 (documento IV-quater,
n. 3), con la quale si é stabilito che i fatti contestati al deputato Gaspare
Nuccio nel procedimento penale in corso innanzi al predetto Tribunale rientrano
nella previsione normativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e sono
pertanto da considerare insindacabili.
2. ― Il ricorso per conflitto di attribuzione
θ inammissibile.
La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio,
di questo giudizio si é conclusa con una pronuncia di ammissibilità
(ordinanza n. 61
del 2000), restando peraltro "impregiudicata
ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità", ora
Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che,
nella specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere,
ai fini di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nell'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che
intende fare valere (cfr. sentenze
n. 363 e n. 364 del
2001). E' infatti carente l'indicazione del petitum, giacchè il
Tribunale di Pesaro si é limitato a "solleva(re) conflitto di attribuzione
avverso la deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997
nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare", senza prospettare alcuna
specifica forma di rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione
costituzionale in contestazione e senza richiedere il conseguente annullamento
dell'atto asseritamente lesivo.
Si é pertanto verificata una situazione del tutto analoga a quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del 2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2002.