SENTENZA N. 7
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del
dott. Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e
giustizia-Guardasigilli pro-tempore, notificato il 30 ottobre 1995, depositato
in cancelleria il 2 novembre successivo ed iscritto al n. 35 del registro
conflitti 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito:
1) della mozione in data 4 luglio 1995,
così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa
a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre
1995;
2) dell'atto con cui il Presidente del
Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di
sfiducia;
3) della proclamazione dei risultati
della votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa,
così come dichiarata dal Presidente del Senato della Repubblica nella seduta
del 19 ottobre 1995;
4) della proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri per il conferimento, a se medesimo, dell'incarico di
Ministro di grazia e giustizia ad interim;
5) del decreto in data 19 ottobre 1995,
del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di
Ministro di grazia e giustizia ad interim al Presidente del Consiglio dei
ministri, dott. Lamberto Dini;
6) dell'atto successivo, in data 20
ottobre 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott.
Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto "il passaggio delle consegne"
del Ministero di grazia e giustizia;
Visti gli atti di costituzione del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica;
Udito nell'udienza pubblica del 5
dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Fabrizio Salberini, Donatella Resta e Franco G. Scoca
per il dott. Filippo Mancuso; gli av- vocati Giuseppe Guarino e Paolo
Barile per il Senato della Repubblica; gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Feliciano Benvenuti
per la Camera dei deputati; l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri e per
il Presidente della Repubblica.
1. - Con ricorso del 18 ottobre 1995,
depositato il successivo 19, il dott. Filippo Mancuso, nella qualità di
Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli pro-tempore, quale "titolare
del potere di esercizio delle funzioni amministrative della giustizia,
conferite, in via specifica ed esclusiva", dagli artt. 107 e 110 della
Costituzione, ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della
Repubblica, quale "titolare del potere di accordare o revocare la fiducia
al Governo conferito dall'art. 94 della Costituzione". Ricordata la
mozione del 18 maggio 1995, votata dal Senato in materia di attività ispettiva
del Ministro di grazia e giustizia, il ricorrente impugna la successiva mozione
del 4 luglio 1995 "da discutere nella seduta in data 18 ottobre
1995", con la quale il Senato avrebbe espresso "sfiducia" al
Ministro di grazia e giustizia pro-tempore, quale responsabile individuale
degli atti del proprio dicastero.
2. - Quanto all'individuazione e alla
legittimazione delle parti in conflitto, si osserva che "laddove entrino
in conflitto con altri poteri dello Stato, quelli attribuiti dalla Costituzione
al Ministro di grazia e giustizia, quale titolare del potere di esercizio delle
funzioni amministrative della giustizia ex artt. 107 e 110 della Costituzione,
è quel Ministro e non altri il legittimo contraddittore dell'organo investito
del potere contrapposto con espressa esclusione del Presidente del
Consiglio". Relativamente all'altra parte in conflitto, è pacifico -
secondo il ricorrente - che il Senato della Repubblica sia organo competente
"a dichiarare definitivamente la volontà del potere" (art. 37 della
legge n. 87 del 1953) "quanto alla formulazione delle mozioni di fiducia o
sfiducia costituenti un potere tipico, istituzionale, di quell'Organo".
3. - Il profilo oggettivo del conflitto
risiederebbe nella volontà del Senato della Repubblica di sfiduciare,
"personalmente e singolarmente", il Ministro di grazia e giustizia,
per le attività di cui agli artt. 107 e 110 della Costituzione, che si assumono
esercitate con modalità "confliggenti con il
recupero della serenità istituzionale necessaria ad assicurare l'indipendente
esercizio della funzione giudiziaria". Pur dando atto che il conflitto è,
allo stato di proposizione del ricorso "soltanto virtuale", si assume
comunque la "inammissibilità della iniziativa volta alla sfiducia de
qua", sotto un triplice profilo: 1) della "inammissibilità di una
personalizzazione dell'istituto della mozione parlamentare di sfiducia";
2) della "inesistenza, nel caso di specie, di una responsabilità politica
(e di qualsiasi ulteriore responsabilità) del ministro da sfiduciare"; 3)
infine "della vindicatio potestatis
del Guardasigilli in relazione ai poteri specifici che costituzionalmente gli
competono". Dopo aver rilevato che il rapporto fiduciario Camere-Governo
"nel suo complesso" appare "insuscettibile di essere
parzializzato, e parzialmente revocato, a scapito della unitarietà delle
funzioni del Governo stesso (art. 95 della Costituzione e art. 2 della legge n.
400 del 1988) e della sua collegialità", si osserva che, d'altra parte, le
eventuali conseguenze dell'approvazione di una mozione di sfiducia individuale
"sembrano difficilmente collocabili nel presente assetto costituzionale se
non ipotizzando le dimissioni dell'intero Governo, in assenza di quelle del
ministro sfiduciato, non certo revocabile in mancanza di qualsiasi indizio
normativo che ne consenta il ritiro dal Governo con siffatte modalità".
Sull'uso, invece, della mozione di sfiducia come "procedura surrettizi amente allusiva all'impeachement
anglosassone", attraverso una chiamata di responsabilità del Ministro di
grazia e giustizia per atti e fatti del suo dicastero, si ritiene - muovendo
dalla distinzione fra responsabilità "politica" e
"giuridica" dei ministri - che la responsabilità politica individuale
si configuri come una responsabilità imperfetta, "giacché le Camere
possono bensì chiedere conto dell'operato dei ministri mediante gli strumenti
del sindacato parlamentare (interrogazioni, interpellanze, inchieste
parlamentari), ma non possono attivare un provvedimento sanzionatorio a carico
di un ministro se non coinvolgendovi collegialmente l'intero Governo".
Quanto alla responsabilità giuridica, "neppure la mozione ostile contro
cui si ricorre ne ha potuto ipotizzare una qualsivoglia", a carico del
ricorrente. Lamentando un'"indebita interferenza" del Senato
nell'attività amministrativa del Guardasigilli, si rileva che sia la mozione di
sfiducia in discussione il 18 ottobre, sia quella precedente del 18 maggio,
"originano e si riducono sostanzialmente ad una critica sommaria circa lo
svolgimento di alcune incombenze amministrative, ed in particolare di alcune
ispezioni", rappresentando siffatte valutazioni di merito come
"risultato di un incondivisibile (per i
presentatori) indirizzo politico proprio del ministro da sfiduciare", e
suscitando il problema del "se" e "quanto" un organo
parlamentare, ancorché di indiscussa autorevolezza, possa sovvertire le regole
sulla responsabilità amministrativa, civile e penale dei ministri per gli atti
del loro dicastero. La mozione impugnata, dando per scontato che l'esercizio
dei poteri autonomamente spettanti al Ministro di grazia e giustizia in materia
ispettiva "non si sarebbe sempre ispirato agli indirizzi generali del
Governo in materia di equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato, ovvero si
sarebbe svolto secondo principi di inadeguatezza e di non proporzionalità tra i
comportamenti in astratto addebitabili ai magistrati e la tutela dei beni a
garanzia dei quali la facoltà di azione disciplinare è attribuita al
Ministro", lamenterebbe "la mancanza di indirizzi di governo in
ordine alle problematiche dell'attività ispettiva del Ministro, rivolti per un
verso ad evitare interferenze di tale attività sull'indipendente esercizio
della funzione giudiziaria, e per altro verso a prevedere che eventuali
interruzioni del rapporto di collaborazione tra i magistrati ispettori e il
Ministro fossero adeguatamente motivate". Ad avviso del ricorrente, dette
doglianze, "del tutto infondate nel merito", costituirebbero
"una indebita intromissione di un organo legislativo nella attività
dell'esecutivo, anche per la ulteriore pretesa di voler dettare regole di buona
amministrazione con un mezzo, quello della mozione di sfiducia, assolutamente
non preordinato dal Costituente a tale scopo". Del resto, contro le
attività amministrative che si assumano illegitt ime,
o addirittura illegali, "l'ordinamento appronta più di un mezzo per la
loro rimozione dal mondo giuridico", senza necessità di chiamare in causa
"la credibilità politica del Ministro competente".
4. - Con atto del 21 ottobre 1995,
depositato il 23 successivo, "il Ministro dott. Filippo Mancuso, quale
titolare del potere di esercizio delle funzioni amministrative della giustizia,
conferite, in via specifica ed esclusiva", dagli artt. 107 e 110 della
Costituzione, ha proposto un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato contro: a) il Senato della Repubblica, quale
"titolare del potere di accordare o revocare la fiducia al Governo
conferito dall'art. 94 della Costituzione"; b) il Presidente del Consiglio
dei ministri, "quale titolare del potere di proporre al Presidente della
Repubblica il suo nome per assumere ad interim le funzioni di Ministro
Guardasigilli, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione"; c) il Presidente
della Repubblica, "quale titolare del potere di affidare al Presidente del
Consiglio l'incarico ad interim di Ministro di Grazia e Giustizia, ai sensi
dell'art. 92 della Costituzione".
5. - Il ricorrente ha chiesto
l'annullamento dei seguenti atti:
1) della mozione in data 4 luglio 1995,
così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa
a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre
1995;
2) dell'atto con cui il Presidente del
Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di
sfiducia de qua;
3) della proclamazione dei risultati della
votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così
come dichiarata dal Presidente del Senato della Repubblica nella seduta del 19
ottobre 1995;
4) della proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri per il conferimento, a se medesimo, ad interim,
dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia;
5) del decreto in data 19 ottobre 1995,
del Presidente della Repubblica, con il quale è stato decretato il conferimento
dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim al Presidente del
Consiglio dei ministri, dott. Lamberto Dini;
6) dell'atto successivo, in data 20
ottobre 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott.
Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto dal Ministro Mancuso, che ne contestava la
legittimità, "il passaggio delle consegne" del Ministero di grazia e
giustizia.
6. - Il ricorrente ribadisce, anzitutto,
la propria legittimazione soggettiva "quale titolare del potere di
esercizio delle funzioni amministrative della giustizia ex artt. 107 e 110
della Costituzione"; osserva, poi, relativamente alle altre parti in
conflitto, che appare pacifico che esse siano organi competenti "a
dichiarare definitivamente la volontà dei poteri" (art. 37 della legge n.
87 del 1953): il Senato "quanto alla formulazione delle mozioni di fiducia
o sfiducia"; il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente
della Repubblica quanto alla nomina dei ministri. Questi poteri risultano ora
"degenerati in conflitto", perché: a) il primo "non indirizzato,
come stabilito dalla Costituzione, al Governo nel suo complesso, ma al solo
Ministro Guardasigilli" e comunque volto a sindacare una funzione propria
di questo; b) gli altri due carenti dei necessari presupposti e comunque al di
là dei poteri istituzionali (ove il decreto del Presidente della Repubblica
voglia intendersi come atto di destituzione implicita del Ministro dalla
carica).
7. - Quanto, poi, al profilo oggettivo
del conflitto, esso risiederebbe: 1) nella volontà del Senato della Repubblica
di sfiduciare il Ministro di grazia e giustizia, per l'esercizio delle attività
di cui agli artt. 107 e 110 della Costituzione; 2) nella volontà del Presidente
della Repubblica di nominare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, un altro Ministro Guardasigilli (senza peraltro aver assunto alcuna
determinazione riguardo al primo). Premesso il carattere "attuale"
del conflitto, si ribadisce, conformem ente a quanto
già assunto con il primo ricorso, la inammissibilità della iniziativa volta
alla sfiducia verso un singolo ministro, sotto il triplice profilo già
prospettato nella prima impugnativa. Nel ribadire le considerazioni già svolte
nel primo ricorso sul fatto che il rapporto fiduciario Camere-Governo "nel
suo complesso" appare insuscettibile di essere "parzializzato, e
parzialmente revocato", si soggiunge che la fattispecie non potrebbe
essere "giustificata con il ricorso alle non consolidate figure della
convenzione parlamentare". Infatti, premesso che "il regolamento del Senato
non contempla le mozioni di sfiducia al singolo Ministro", si potrebbe
supporre "una ipotesi convenzionale", ove non fosse intervenuto il
dissenso di taluni gruppi parlamentari, come è invece accaduto. Tanto rilevato,
il ricorso riprende sostanzialmente le argomentazioni già svolte nel primo,
segnatamente per quanto attiene alla mozione di sfiducia individuale.
8. - Quanto poi all'atto di proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica per il
conferimento ad interim dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia, se ne
sostiene il "contrasto con il dettato costituzionale", per le ragioni
di seguito esposte. Premesso che "i conflitti tra ministri devono essere
risolti nell'ambi to del Consiglio dei
ministri", si rileva che la vicenda de qua denuncia invece l'esistenza di
una "frattura verificatasi in seno al Governo" e che "tale
situazione sarebbe inconcepibile se avesse riguardato un conflitto di carattere
politico", da risolvere comunque nel Consiglio dei ministri, "in
quanto una scelta politica assume sempre carattere globale ed è imputabile
all'intero Governo". Si ritiene che la vicenda in questione sia
"stata invece resa possibile per il fatto che non si è mai contraddetto un
atto politico del Ministro, ma piuttosto la decisione di adottare, ovvero
l'aver adottato uno o più atti amministrativi rientranti nelle funzioni
specifiche costituzionalmente proprie del Guardasigilli". Osservato che
dal decreto presidenziale risulta che il Presidente della Repubblica ha
"preso atto" che con l'approvazione di una mozione di sfiducia
individuale è venuta meno la condizione essenziale e indefettibile della
permanenza del ricorrente nella carica di ministro, si rileva l'anomalia del
conferimento dell'incarico di Guardasigilli ad interim "senza però nulla disporre
riguardo al Ministro Mancuso in carica e senza decretarne esplicitamente la
revoca", non senza osservare che "la pronuncia di sfiducia obbliga il
Governo alle dimissioni", che costituiscono comunque un atto spontaneo ed
una autonoma manifestazione di volontà da parte dell'organo sfiduciato.
Ricordato che la dottrina si è a lungo interrogata sul punto se "il
rifiuto di dimissioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il
cui Governo sia stato colpito da sfiducia, consenta al Presidente della
Repubblica di intervenire autoritativamente per il
ripristino dell'ordine costituzionale con un atto di revoca dell'incarico (rectius, di destituzione)", si rileva che "tanto
meno sarebbe ipotizzabile un atto di revoca nei confronti del singolo ministro".
Peraltro, non essendo, nel caso presente, intervenuta "alcuna proposta né
alcun decreto di revoca dall'incarico", l'unica indicazione al riguardo
risulterebbe costituita dalla premessa formulata nel preambolo del decreto,
"come "presa d'atto" di una circostanza che, come tale, è
insuscettibile di produrre l'effetto giuridico della decadenza
dall'incarico". Se ne ricaverebbe che, affidato l'incarico di Ministro
Guardasigilli al Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro Mancuso sia
stato "sospeso" dalle funzioni di Guardasigilli, mantenendo la carica
di Ministro, "rimanendo così nella compagine governativa in posizione
assimilabile a quella del ministro senza portafoglio". Affermando, in
conclusione, che la revoca dalla carica di ministro, non prevista in
Costituzione, non è "né legittima, né possibile" e che essa
"comunque non è stata pronunciata", si chiede l'annullamento degli
atti impugnati.
9. - In data 23 ottobre 1995 il
ricorrente ha presentato, in riferimento al ricorso per conflitto di attribuzione
contro il Senato della Repubblica proposto a questa Corte in data 18 ottobre
1995, una "memoria illustrativa" contenente "motivi
aggiunti". Si precisa in detta memoria che, a seguito della votazione
nominale della mozione approvata dal Senato nella seduta del 19 ottobre 1995,
il ricorrente reputa "necessario" impugnare, "oltre alla mozione
in data 4 luglio 1995 così come presentata e messa all'ordine del giorno del 18
ottobre 1995" una serie di atti puntualmente indicati corrispondenti a
quelli già oggetto del secondo ricorso. Nel merito, si deduce che la mozione di
sfiducia inizialmente impugnata, costituita da una "proposta" e da un
provvedimento di "messa in discussione" della proposta medesima,
avrebbe attivato "un meccanismo confittuale la cui
virtualità, nel caso di specie, è da riferire agli effetti ulteriori, eventuali
e concreti della sfiducia richiesta con la mozione". Ne conseguirebbe che
"la mozione di sfiducia de qua, e l'atto che ne autorizzò la discussione,
certamente condussero ad una ipotesi, per così dire, iniziale, di conflitto di
attribuzioni", "suscettibile o di esaurirsi, o di condurre ad
ulteriori effetti". Riprendendo le argomentazioni già svolte, soprattutto
nel secondo ricorso, si osserva tra l'altro che:
a) la mozione di sfiducia de qua - la
cui "praticabilità" si definisce "scarsissima" - ha portato
alla revoca, ancorché implicita, al Ministro Mancuso della sola attribuzione
del dicastero della giustizia;
b) il Ministro Guardasigilli viene
chiamato "a responsabilità inesistenti e comunque inammissibili sul piano
della fiducia governativa", posto che l'ordinamento "prevede più di
un mezzo a tutela di quanti siano interessati dai provvedimenti
ministeriali". Anche in ordine al conferimento dell'incarico ad interim si
ripetono sostanzialmente le argomentazioni già svolte nel secondo ricorso,
chiedendo conclusivamente l'annullamento degli atti impugnati.
10. - Con ordinanza n. 470 del
27 ottobre 1995, la Corte, premesso che ai fini della determinazione del thema decidendum il primo ricorso
può ritenersi contenuto e ricompreso nel secondo; e premesso altresì che
l'oggetto del conflitto riguarda essenzialmente la mozione di sfiducia votata
il 19 ottobre 1995, nonché il decreto in pari data con il quale il Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
conferito a quest'ultimo l'incarico ad interim di Ministro della giustizia, ha
dichiarato ammissibile il conflitto sollevato nei confronti del Senato della
Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della
Repubblica; ha disposto, a cura del ricorrente, la notifica del ricorso e
dell'ordinanza al Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Presidente della Repubblica, nonché alla Camera dei deputati,
ritenendo anche quest'ultima interessata al conflitto.
11. - In data 17 novembre 1995 si è
costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo di dichiarare
inammissibile e comunque infondato il ricorso. Dopo aver eccepito che il primo
ricorso, depositato il 19 ottobre 1995, non essendo stato notificato al Senato,
dovrebbe essere giudicato inammissibile od irricevibile, si deduce, quanto al
secondo ricorso e cioè quello recante la data 21 ottobre 1995, notificato al Senato
della Repubblica in data 30 ottobre 1995, che alla data del ricorso il dottor
Filippo Mancuso era privo di qualsiasi legittimazione a ricorrere nella qualità
di Ministro della giustizia, in quanto tale qualità era venuta meno sin dal 19
ottobre 1995 per effetto della nomina del nuovo Ministro. Né il conflitto può
ritenersi sollevato dal dott. Filippo Mancuso in proprio, giacché, in questo
caso, egli avrebbe dovuto rivolgersi specificamente contro il Ministero della
giustizia. Nel merito il ricorso sarebbe infondato. La mozione, infatti, ivi
compresa quella di sfiducia, è un atto politico e come tale insindacabile nel
merito, anzi, irrilevante sotto qualsiasi profilo che non sia quello politico.
L'atto del Senato appare conforme alla Costituzione, né rileva il fatto che la
mozione sia o meno prevista dal regolamento delle singole Camere. Gli effetti
derivanti dalla approvazione di una mozione siffatta sono esterni al Senato: in
primis, l'obbligo del titolare dell'organo colpito da sfiducia di dimettersi.
Qualora questo obbligo non sia rispettato, il Presidente della Repubblica può
nominare il nuovo titolare dell'ufficio, con sostituzione del titolare
sfiduciato.
12. - Nella medesima data si è
costituita, altresì, in giudizio la Camera dei deputati, la quale evidenzia che
essa, a norma dell'art. 115 del suo regolamento, può votare la sfiducia ad un
singolo ministro, affermando, nel contempo, che le Camere possono sempre
verificare la persistenza del rapporto di fiducia, anche per quel che riguarda
gli atti di competenza dei singoli ministri. Con una successiva memoria
depositata in data 21 novembre 1995, la difesa della Camera dei deputati,
eccepito che il primo ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile,
per mancata notifica, deduce, altresì, l'inammissibilità del secondo ricorso in
quanto proposto dal dott. Filippo Mancuso in una qualità, quella di Ministro
della giustizia, che aveva perduto fin dal 19 ottobre 1995. Nel merito, si
riafferma il potere della Camera di sfiduciare un singolo ministro, ai sensi
dell'art. 115 del proprio regolamento. Ricordato, altresì, che non è ammesso il
controllo della Corte costituzionale né sui regolamenti parlamentari, né sulla
loro applicazione, si deduce, quanto alla sfiducia votata dal Senato al singolo
ministro, che si tratta di attività di controllo che non può non spettare
all'uno e all'altro ramo del Parlamento, anche in assenza di una previsione
regolamentare espressa. Ricordate le altre disposizioni costituzionali che, in
aggiunta all'art. 95 della Costituzione, fondano la responsabilità dei singoli
ministri, per le competenze individualmente esercitate (in primis l'art. 89
della Costituzione), si sostiene che è la stessa posizione costituzionale
rivendicata dal ricorrente, di autonomia nell'esercizio delle funzioni ex artt.
107 e 110 della Costituzione, che, in regime parlamentare, lo rende
individualmente responsabile verso il Parlamento. A seguito del voto di
sfiducia, la correttezza costituzionale e lo stesso tenore degli artt. 94 e 95
della Costituzione avrebbero imposto le dimissioni. Il Ministro ha risposto
elevando conflitto ed il Capo dello Stato ha garantito la continuità della
funzione conferendo l'interim al Presidente del Consiglio dei ministri.
13. - In data 18 novembre 1995 si sono
costituiti in giudizio anche il Presidente della Repubblica e il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello
Stato, per chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque
infondato. Premesso che il ricorso ha sollevato "due diversi e distinti
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato" - uno contro il Senato
della Repubblica, l'altro contro il Presidente della Repubblica e il Presidente
del Consiglio dei ministri - si chiede, quanto al secondo, "una nuova
valutazione della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi del
conflitto sollevato", osservando che "il potere di nomina dei
ministri non esprime un potere proprio del Presidente della Repubblica":
con la controfirma è il Presidente del Consiglio dei ministri che assume ogni
responsabilità, non solo politica, ma anche giuridica, del provvedimento.
Atteso che il ricorrente lamenta la lesione delle attribuzioni garantite al
Ministro di grazia e giustizia dagli artt. 107 e 110 della Costituzione, si
osserva che il provvedimento impugnato "realizza ed esaurisce i suoi
effetti in termini puramente soggettivi", senza provocare "alcuna
menomazione delle attribuzioni dell'organo", per cui non può formare
oggetto di conflitto. Quanto ai presupposti soggettivi, all'atto della
proposizione del secondo ricorso il ricorrente non rivestiva più la carica di
Ministro di grazia e giustizia e non aveva pertanto legittimazione a sollevare
conflitto né a "proporre alcunché a nome e nell'interesse di quel potere dello
Stato". "Né il ricorrente potrebbe sostenere che, tuttavia, egli
rivestiva la carica di Ministro di grazia e giustizia quando ha presentato il
primo ricorso": questo, infatti, diretto soltanto nei confronti del Senato
della Repubblica, è stato "correttamente ed opportunamente ritenuto"
dalla Corte compreso nel secondo, i cui effetti è da escludere che
"possano, in qualche modo, retroagire alla presentazione del primo
ricorso", almeno per quanto riguarda il conflitto elevato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica. "Del tutto destituita di
fondamento in fatto e in diritto" è infine la tesi del ricorrente secondo
cui egli "conserverebbe comunque la carica di ministro, pur senza le
funzioni proprie di titolare del Ministero di grazia e giustizia". E
comunque, in ogni caso, "atteso che la denunciata menomazione delle
attribuzioni costituzionali riguarda in modo esclusivo proprio quelle del
Ministro di grazia e giustizia", "nessun altro ministro può ritenersi
legittimato a sollevare conflitto" per la tutela delle medesime. Ne
consegue che al ricorrente "manca altresì titolo per proseguire il
giudizio". Nel merito, si osserva che la questione riguarda due diversi
profili: a) l'ammissibilità della sfiducia individuale; b) l'ammissibilità
della medesima nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in relazione
alle attribuzioni a lui specificamente attribuite dalla Costituzione. Quanto al
primo profilo si osserva che il Costituente, pur introducend
o la forma di governo parlamentare, "ha poi lasciato tale forma aperta a
diverse opzioni e a possibili diverse soluzioni", per consentire "una
adattabilità nel tempo alle concrete esigenze del naturale sviluppo della
società civile e politica". In tale contesto, il costante rapporto fiduciario
tra Governo e Parlamento "non può che valere tanto per il Governo nel suo
insieme, quanto per i singoli ministri". Quanto alla circostanza che il
regolamento del Senato, a differenza di quello della Camera dei deputati, non
prevede la mozione di sfiducia individuale, si rammenta che il Senato ne ha
tuttavia riconosciuto l'ammissibilità sin dal 1984. Osservato, in fatto, che
"non risponde al vero che la mozione approvat a
dal Senato riguardi esclusivamente" le attribuzioni del Ministro di grazia
e giustizia e, in diritto, che le medesime non possono risultare insindacabili,
si osserva che "le funzioni attribuite dalla Carta costituzionale al
Ministro di grazia e giustizia non sono diverse, per natura e finalità, da
quelle che le norme ordinarie attribuiscono ad ogni ministro nel settore di
competenza": la ragione della specifica previsione costituzionale consiste
nell'obiettivo di delimitare la sfera di competenza del Governo rispetto a
quella del Consiglio superiore della magistratura. Rilevato, poi, che, in sede
di conflitto tra poteri, non sono sindacab ili
"le ragioni per le quali l'altro potere sia stato esercitato", si
deduce, in ordine al provvedimento di conferimento dell'incarico ad interim ed
ai connessi atti, che: 1) è "assurda" la tesi secondo la quale un ministro,
privato dell'incarico a suo tempo attribuito, resti tuttavia ministro, pur
senza il conferimento di un altro incarico; 2) la pronuncia di sfiducia
comporta l'obbligo delle dimissioni; 3) la necessità dell'intervento del
Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri può ben
presentarsi di fronte ad inerzie o mancati adempimenti di obblighi
costituzionali, come nel caso di mancate dimissioni; 4) il decreto impugnato
contiene "quel provvedimento di accertamento che è divenuta contro legge
la permanenza nell'incarico e quel conseguente provvedimento di
sostituzione" dei quali il ricorrente nega la sussistenza.
14. - In data 28 novembre 1995 la difesa
del Senato della Repubblica ha depositato una ulteriore memoria, nella quale si
sostiene che, ferma la responsabilità collegiale dei ministri nei confronti
delle Camere, il principio della responsabilità politica solidale non può
valere nel caso in cui un ministro operi in contrasto con il Governo. Affermato
che il fondamento del voto di sfiducia individuale, con il conseguente obbligo
del ministro sfiduciato di presentare le dimissioni, deriva dal "principio
che contraddistingue il regime parlamentare, quello cioè della responsabilità
politica del Governo e dei singoli ministri nei confronti del Parlamento",
si rileva che "in Senato si è formata una ormai non contestabile prassi
nel senso dell'ammissibilità della sfiducia al singolo ministro", che si
configura come interpretazione della disciplina costituzionale. Si osserva, tra
l'altro, che, mentre la fiducia al Governo non può che essere unica, poiché
investe il programma, la sfiducia individuale può essere necessaria proprio per
garantire il rispetto del programma governativo. Rammentato che il principio
espresso dall'art. 95 della Costituzione "non limita in alcun modo la
responsabilità del singolo Ministro alla responsabilità giuridica", si
rileva che, con la mozione di sfiducia individuale, il Senato ha espresso un
giudizio politico sull'operato del ricorrente. D'altronde "è impensabile
che l'attribuzione di specifiche competenze costituzionali al Ministro di
grazia e giustizia valga a renderlo irresponsabile politicamente del suo
operato". Le censure del ricorrente sarebbero inammissibili anche
"per la parte in cui tendono a censurare il contenuto di un atto politico
espresso da un organo parlamentare". Nel contempo si ribadiscono le
considerazioni, già presenti nell'atto di costituzione, secondo le quali il
dottor Mancuso ha sollevato conflitto in una qualità e cioè quella di ministro
che alla data della proposizione del ricorso non aveva più. Si insiste, infine,
sulla legittimità della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'atto del Presidente della Repubblica di nomina del nuovo Ministro della
giustizia, a fronte del mancato adempimento dell'obbligo di dimissioni
dell'organo colpito dalla sfiducia.
15. - Sempre in data 28 novembre 1995
anche la difesa del ricorrente ha presentato una memoria per insistere nelle
richieste già formulate. Premesso, in fatto, un resoconto dettagliato
dell'attività relativa alle iniziative legislative assunte dal dott. Mancuso
come titolare del Ministero di grazia e giustizia, si ribadisce, in diritto,
che "nessun dubbio può residuare in ordine alla legitimatio
ad processum e alla legitimatio
ad causam del Ministro di grazia e giustizia",
in considerazione della sua peculiare posizione costituzionale, ex artt. 107 e
110 della Costituzione. Precisato che "il conflitto involge la falsa
applicazione degli artt. 94 e 95 della Costituzione da cui discende la lesione
delle attribuzioni di cui agli artt. 107 e 110 della Costituzione" si
osserva quanto alle eccezioni di inammissibilità, irricevibilità ed
improcedibilità sollevate dalla Camera e dal Senato che "così argomentando
le Camere finiscono con il confondere due fasi distinte delle procedure in
esame", quella della verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e
quella della ammissibilità, confondendo "il possesso dei requisiti con la
legittimazione al conflitto". Ad avviso del ricorrente, il giudizio sui
requisiti circa l'ammissibilità del conflitto va considerato nel contesto della
presentazione di due ricorsi, uno precedente e uno successivo al voto sulla
mozione di sfiducia, e nei quali la continuità stessa della procedura e l'identità
di motivi eliminavano ogni dubbio sul possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti per accedere a questo tipo di procedure. D'altra parte,
l'assunto della difesa del Senato "secondo il quale l'atto costituzionale
lesivo delle competenze o delle attribuzioni di un altro organo costituzionale,
non potrebbe, salvo ipotesi limite, considerarsi inesistente ma solo
illegittimo", "conduce a conseguenze inaccettabili proprio nelle
fattispecie più gravi (cioè quando un potere viene spogliato sostanzialmente e
formalmente delle attribuzioni costituzionali)". Quanto alla tesi,
sostenuta dall'Avvocatura generale, secondo la quale la lamentata menomazione
sarebbe solo conseguenziale alla sostituzione nella
titolarità dell'organo, si osserva che, stando al tenore dell'ordinanza di
ammissibilità, "il conflitto non è fondato sulla incidenza soggettiva
(nella persona del Ministro dott. Mancuso) degli atti impugnati (in particolare
del decreto del Presidente della Repubblica), ma è stato sollevato in relazione
ad atti e comportamenti che invadono nella sostanza e nella forma le
attribuzioni costituzionali che spettano al Ministro Guardasigilli". Circa
la sfiducia individuale, se ne ribadisce l'inammissibilità, anche alla luce dei
lavori preparatori della Costituzione, anche perché "la formalizzazione di
un rapporto fiduciario Parlamento-ministro, incidendo
sulla distribuzione della sovranità, modificherebbe la forma di governo",
ponendo in dubbio "non soltanto la supremazia del Presidente del Consiglio
dei ministri, ma anche quella del Consiglio dei Ministri". D'altro canto,
se il Parlamento non ha votato alcuna fiducia al singolo ministro, non si vede
come si possa poi procedere a troncare un rapporto che non si è mai formato.
Comunque, anche se si potesse ipotizzare l'ammissibilità dell'istitut o, "la mozione di sfiducia ha come sua
funzione tipica quella di censurare soltanto le deviazioni dall'indirizzo
politico su cui il rapporto fiduciario si era instaurato". Nella specie,
invece, "tale istituto è stato impiegato per censurare la legittimità di
atti che il Ministro ha posto in essere nell'esercizio di una funzione
amministrativa a lui attribuita dalla Carta costituzionale" non in quanto
componente del Governo, quanto, piuttosto, come organo monocratico posto al
vertice del dicastero della giustizia, con manifesto sviamento nell'esercizio
del potere. Invero, piuttosto che trattarsi di una mozione di sfiducia
individuale , si sarebbe trattato di una "mozione di censura" che
"non determina alcun obbligo di dimissioni". Rilevato poi che una
eventuale incompatibilità tra l'indirizzo politico dell'intero Governo e
l'azione di un singolo componente del Consiglio dei ministri va risolta
all'interno di quest'ultimo, specialmente attraverso iniziative e poteri del Presidente
del Consiglio, si contesta, in punto di fatto, che "sia sorto un effettivo
conflitto tra l'indirizzo politico del Governo e quello perseguito dal Ministro
Guardasigilli", stante la consapevole approvazione delle iniziative da
parte del Presidente del Consiglio e stante il fatto che egli non avrebbe
"mai portato tale (eventuale e solo ipotetico) conflitto all'attenzione
della collegialità del Governo". Ricordato che "la legittimità dei
provvedimenti assunti dal Ministro Mancuso è stata ampiamente confermata dai
giudici del TAR di Milano", si nega, sempre in punto di fatto, con un
dettagliato resoconto, la fondatezza del rilievo secondo cui il Ministro non
avrebbe "assunto immediate iniziative per il recupero della funzionalità
del servizio giustizia", dirigendosi esclusivamente verso "iniziative
che hanno determinato condizioni di conflittualità". Quanto agli effetti
della mozione di sfiducia votata dal Senato, si ribadisce che la stessa non
comporta l'obbligo di dimettersi. Comunque il ministro non si è dimesso; né può
ipotizzarsi una sua automatica decadenza. In conclusione, secondo la memoria,
il decreto del Presidente della Repubblica, nel disporre la sostituzione del
Ministro di grazia e giustizia, si basa su di un presupposto erroneamente dato
per certo, il cui mancato verificarsi determina la nullità del dispositivo,
producendo "l'anomalo effetto della presenza contemporanea di due Ministri
nello stesso dicastero", e comunque l'effetto che "il Ministro
Mancuso, pur spogliato delle funzioni di Guardasigilli, in conseguenza del
decreto e dell'assunzione delle stesse funzioni da parte del Presidente Dini,
ha mantenuto la qualifica di Ministro, che non gli è stata tolta e non ha
volontariamente rimesso nelle mani del Presidente della Repubblica", e che
gli dà "piena legittimazione ad agire in questa sede".
1. - Come risulta dalla narrativa di
fatto, sono stati portati all'esame della Corte due ricorsi per conflitto di
attribuzione. Con il primo, depositato il 19 ottobre 1995, il dott. Filippo
Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli
pro-tempore, ha proposto censure nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alla mozione presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta
del 18 ottobre 1995, con la quale il Senato stesso "esprimeva
sfiducia" nei suoi confronti, "ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, quale responsabile individuale degli atti del proprio
dicastero".
Con il secondo, depositato il successivo
23 ottobre 1995, lo stesso ricorrente ha chiesto - nei confronti del medesimo
Senato della Repubblica, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Presidente della Repubblica - l'annullamento dei seguenti atti "in quanto
invasivi della sfera di attribuzioni conferita al Ministro di grazia e
giustizia sia dall'art. 95, che, e soprattutto, dagli artt. 107 e 110 della
Costituzione":
1) la mozione presentata in data 4
luglio 1995 al Senato della Repubblica, posta all'ordine del giorno della
seduta del 18 ottobre 1995 e messa a votazione nominale nella seduta del 19
ottobre 1995;
2) l'atto con cui il Presidente del
Senato, "per implicito o per esplicito", ha ammesso a discussione la
mozione di sfiducia;
3) la proclamazione dei risultati della
votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così
come dichiarata dal Presidente del Senato della Repubblica nella seduta del 19
ottobre 1995;
4) la proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri per il conferimento, a sé medesimo, dell'incarico di
Ministro di grazia e giustizia ad interim;
5) il decreto in data 19 ottobre 1995
del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di
Ministro di grazia e giustizia ad interim al Presidente del Consiglio dei
ministri dott. Lamberto Dini;
6) l'atto successivo in data 20 ottobre
1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Lamberto
Dini, ha chiesto ed ottenuto "il passaggio delle consegne" del
Ministero di grazia e giustizia.
2. - Vanno, preliminarmente, esaminate
le eccezioni sollevate da taluna delle parti in causa nel sostenere che il
primo ricorso sarebbe da dichiarare improcedibile
(secondo la difesa della Camera dei deputati), irricevibile o inammissibile
(secondo la difesa del Senato della Repubblica) in ragione della mancata
notifica alle parti stesse. Anche allo scopo di precisare l'ambito del presente
giudizio, è da rammentare che la Corte, nella fase delibativa
dell'ammissibilità dei conflitti, con l'ordinanza n. 470 del
27 ottobre 1995, "individuando" il thema
decidendum e identificando l'interesse del
ricorrente, ha considerato il primo ricorso, in ragione dei termini in cui
risultava proposto, contenuto e ricompreso nel secondo.
Difatti, il ricorrente, sia con il primo
che con il secondo ricorso, lamenta una lesione delle sue attribuzioni da
ascrivere ad una unica sequenza di atti, imputabili, rispettivamente, al Senato
della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
della Repubblica.
I due ricorsi sono sostanzialmente
sovrapponibili, pur nella prospettazione di censure
che tengono conto della diversa fase temporale alla quale lo svolgimento della
vicenda era pervenuto, nel momento della proposizione di ciascuno di essi. La
mozione di sfiducia che all'atto del primo ricorso risultava solo iscritta
all'ordine del giorno dell'assemblea, una volta discussa e votata è divenuta
oggetto del secondo ricorso, che viene così naturalmente ad assorbire e a
ricomprendere anche l'oggetto del primo.
Le eccezioni sono, pertanto, infondate.
3. - Sempre in via preliminare, va
esaminata la questione della legittimazione a sollevare conflitto che il
ricorrente, negli atti introduttivi del giudizio, ritiene di far discendere
dalle sue peculiari attribuzioni, quale Ministro di grazia e giustizia, e dalla
specifica considerazione di cui esse godono a livello costituzionale,
segnatamente negli artt. 107 e 110, tali da collocarlo in una posizione che
egli reputa differenziata rispetto a quella degli altri componenti del Governo,
richiamando a tal fine un precedente della giurisprudenza costituzionale che
riguarda la legittimazione passiva del medesimo in un conflitto con il
Consiglio superiore della magistratura (sentenza n. 379 del
1992).
Nel caso in esame non sono quelle sopra
accennate le ragioni che possono essere poste a base della legittimazione a
ricorrere da parte del Ministro di grazia e giustizia, la cui posizione infatti
non si differenzia, ai fini qui considerati, da quella degli altri ministri,
dovendosi ricondurre anch'essa in quella prospettiva generale che ha indotto la
giurisprudenza costituzionale ad escludere che la posizione del singolo
ministro possa assumere specifico rilievo costituzionale in ordine ai conflitti
di attribuzione e che, pertanto, lo stesso si qualifichi come potere dello Stato
agli effetti dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
E questo in quanto il potere esecutivo,
come la Corte ha avuto già occasione di affermare più volte, non costituisce un
potere "diffuso", ma si risolve, sotto il profilo che qui interessa,
nell'intero Governo, abilitato a prendere parte ai conflitti tra i poteri dello
Stato in base alla configurazione dell'organo stabilita nella Costituzione (v.,
da ultimo, in tal senso, la sentenza n. 420 del 1995).
La logica del governo parlamentare,
proprio perché volta a privilegiare l'unità di indirizzo, fa sì che
l'individualità dei singoli ministri resti di norma assorbita nella
collegialità dell'organo di cui essi fanno parte. Pertanto, il contrasto che
eventualmente insorga fra un potere dello Stato ed il singolo ministro si
profila come conflitto che interessa e coinvolge l'intero Governo.
Diverso discorso va, invece, fatto
quando la posizione del singolo ministro sia messa in discussione da una
mozione di sfiducia individuale che, investendone l'operato, lo distingua e lo
isoli dalla responsabilità correlata all'azione politica del Governo nella sua
collegialità, dando luogo non solo ad una sua specifica legittimazione sul
piano del conflitto con le Camere, ma comportando anche peculiari implicazioni,
come si vedrà più avanti, sul piano della responsabilità individuale.
4. - Sempre in ordine alla
legittimazione del ricorrente, sotto il profilo dei necessari requisiti
soggettivi, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eccepiscono
inoltre che i provvedimenti impugnati realizzerebbero ed esaurirebbero i loro
effetti in termini puramente soggettivi e cioè esclusivamente riferiti alla
persona del ricorrente, senza provocare alcuna menomazione delle attribuzioni
dell'organo; e che il ricorrente, al momento della proposizione del secondo
ricorso, avrebbe perso il titolo a ricorrere, perché ormai spogliato della
carica. In ordine a tali eccezioni, va osservato che il ricorrente lamenta, nel
caso di specie, che, a causa di un'illegittima interferenza esercitata sulle
sue attribuzioni da altri poteri, si è verificata, come effetto finale e
conclusivo, la sua estromissione dall'ufficio. E tanto basta, dal punto di
vista oggettivo, per rinvenire, nella prospettazione
del ricorso, la configurazione del petitum proprio
dei giudizi su conflitti, nei quali la Corte è chiamata a stabilire l'ambito
delle competenze di ciascuno dei poteri in causa. Al tempo stesso è evidente la
sussistenza dei requisiti soggettivi di legittimazione, per l'impossibilità di
opporre al ricorrente il venir meno della carica, dal momento che nella prospettazione dell'interessato è proprio l'illegittimità
degli atti e della spoliazione subita a costituire la ragione delle doglianze e
quindi il fondamento della causa petendi.
Le eccezioni sollevate vanno, perciò,
respinte.
5. - Per quanto concerne la
legittimazione a resistere, è sufficiente ribadire quanto già affermato nella
citata ordinanza relativa all'ammissibilità del conflitto, e cioè che essa va
indubbiamente riconosciuta sia al Senato della Repubblica, quale titolare del
potere di accordare e revocare la fiducia ai sensi dell'art. 94 della
Costituzione, sia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
della Repubblica, quali titolari rispettivamente del potere di proposta e del
potere di nomina di cui all'art. 92 della Costituzione.
Va, inoltre, confermato che, poiché il
conflitto investe, in generale, come si dirà in seguito, il problema
dell'ammissibilità nel nostro ordinamento costituzionale dell'istituto della
mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro, tra gli organi
interessati al conflitto medesimo, la cui individuazione spetta a questa Corte
(v. sentenza n.
420 del 1995), deve essere compresa anche la Camera dei deputati.
6. - Nel merito il ricorso deve essere
respinto.
Come già rilevato nell'ordinanza
adottata in sede di giudizio sull'ammissibilità del conflitto, gli atti che il
ricorrente assume lesivi delle sue attribuzioni sono da individuare
essenzialmente nella mozione di sfiducia votata dal Senato della Repubblica
nella seduta del 19 ottobre 1995, nonché nel decreto, in pari data, con il
quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ha conferito a quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e
giustizia ad interim.
Nei confronti degli stessi, il ricorso
prospetta tre ordini di censura generali:
a) l'inammissibilità della
personalizzazione dell'istituto della mozione parlamentare di sfiducia;
b) l'inesistenza di una responsabilità politica
(e di qualsiasi ulteriore responsabilità) del Ministro da sfiduciare;
c) la lesione degli specifici poteri che
costituzionalmente competono al Guardasigilli e che vengono perciò fatti valere
sotto il profilo della vindicatio potestatis.
7. - Con la prima delle richiamate
censure, il ricorrente sostiene che "il rapporto fiduciario Camere-Governo
nel suo complesso non sarebbe suscettibile di essere parzializzato, e
parzialmente revocato", a scapito della unitarietà e della collegialità delle
funzioni del Governo.
Si solleva, in tal modo, il problema
dell'ammissibilità, nell'ordinamento costituzionale italiano, dell'istituto
della sfiducia individuale, quale conseguenza della responsabilità politica dei
singoli ministri.
Pur nel silenzio della Costituzione, il
dibattito in argomento è risalente, tanto che se ne trova traccia nei lavori
preparatori della Costituzione stessa, soprattutto negli aspetti della
responsabilità politica del singolo componente del Governo e dell'obbligo di
dimissioni eventualmente sul medesimo incombente. Già nella Commissione Forti,
istituita nell'ambito del Ministero per la Costituente, si discusse ampiamente
della possibilità di far valere la responsabilità politica dei singoli
ministri, pervenendo, però, alla conclusione della inopportunità di
"enunciare esplicitamente che la responsabilità politica, oltre che
dell'intero Gabinetto, possa essere anche individuale, preferendo lasciare la
questione a principi non scritti".
Che l'argomento, sia pure nella sua
problematicità, fosse presente nel dibattito allora in corso, si evince anche
dal progetto che venne sottoposto dalla "Commissione dei
settantacinque" all'Assemblea costituente; progetto che prevedeva, in
quello che poi sarebbe divenuto l'art. 94 della Costituzione, che la fiducia
del Parlamento dovesse investire "primo ministro e ministri", mentre
solo in seguito il destinatario divenne, con formula più sintetica, "il
Governo". Aggiungasi che vari emendamenti presentati, in tema di
conseguenze di un voto contrario ad una proposta governativa, prevedevano che
esso non avrebbe comportato "come conseguenza le dimissioni del Governo o
del ministro interessato".
D'altro canto, il fatto che l'istituto
della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione
non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale. Non avendo
l'Assemblea costituente preso esplicita posizione sul tema, è da ritenere che
essa non abbia inteso pregiudicare le modalità attuative che la forma di
governo, così come definita, avrebbe consentito. Nella interpretazione della
Costituzione, occorre privilegiare l'argomento logico-sistematico: si tratta,
allora, di accertare se la sfiducia individuale, benché non contemplata
espressamente, possa, tuttavia, reputarsi elemento intrinseco al disegno
tracciato negli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione, suscettibile di essere
esplicitato in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico del governo
parlamentare.
8. - La Costituzione, nel prevedere,
all'art. 95, secondo comma, la responsabilità collegiale e la responsabilità
individuale, conferisce sostanza alla responsabilità politica dei ministri,
nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di
vertici dei rispettivi dicasteri dall'altro. Risulta dai lavori preparatori
che, nella discussione relativa alla responsabilità del singolo ministro, la
stessa, qualificata in un primo momento come "personale", diventò nel
testo definitivo "individuale", con una modifica alla quale sarebbe
ingiustificato attribuire solo rilievo lessicale, ignorando così il ben più
sostanziale intento, che è invece dato cogliere, di stabilire una correlazione
fra le due forme di responsabilità - collegiale ed individuale - nel comune
quadro della responsabilità politica.
Nella forma di governo parlamentare, la
relazione tra Parlamento e Governo si snoda secondo uno schema nel quale là
dove esiste indirizzo politico esiste responsabilità, nelle due accennate
varianti, e là dove esiste responsabilità non può non esistere rapporto fiduciario.
L'indirizzo politico che si colloca al
centro di una siffatta articolazione di rapporti è assicurato, dunque, nella
sua attuazione, dalla responsabilità collegiale e dalla responsabilità
individuale contemplate dall'art. 95 della Costituzione; responsabilità che
fanno capo ai soggetti specificamente indicati dall'art. 92 della Costituzione,
vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, nella
duplice veste di componenti del Governo e di vertici dei dicasteri; e
responsabilità, infine, definite, giusta l'art. 94 della Costituzione, nei loro
termini anche temporali di riferimento, dall'instaurazione, da un canto, e dal
venir meno, dall'altro, del rapporto fiduciario.
L'attività collegiale del Governo e
l'attività individuale del singolo ministro - svolgendosi in armonica
correlazione - si raccordano all'unitario obiettivo della realizzazione
dell'indirizzo politico a determinare il quale concorrono Parlamento e Governo.
Al venir meno di tale raccordo, l'ordinamento prevede strumenti di risoluzione
politica del conflitto a disposizione tanto dell'esecutivo, attraverso le
dimissioni dell'intero Governo ovvero del singolo ministro; quanto del
Parlamento, attraverso la sfiducia, atta ad investire, a seconda dei casi, il
Governo nella sua collegialità ovvero il singolo ministro, per la
responsabilità politica che deriva dall'esercizio dei poteri spettantigli.
Né a smentire tali conclusioni può
valere il rapporto di simmetria che il ricorrente tende a delineare fra mozione
di fiducia e mozione di sfiducia. Ad escludere, infatti, che la sfiducia si
configuri come atto eguale e contrario alla fiducia, donde una identica
conseguente finalizzazione all'organo nella sua collegialità, è sufficiente
considerare che la fiducia è la necessaria valutazione globale sulla
composizione e sul programma politico del Governo al momento della sua
presentazione alle Camere (art. 94), mentre la sfiducia è giudizio eventuale e
successivo su comportamenti e, quindi, è valutazione non necessariamente
rivolta al Governo nella sua collegialità, bensì suscettibile di essere
indirizzata anche al singolo ministro.
Il vizio di fondo che inficia il
ragionamento del ricorrente sta non certo nella convinzione che l'attività di
governo debba ispirarsi al criterio della collegialità, quale mezzo necessario
per assicurarne l'unitarietà dell'indirizzo, quanto piuttosto nella tesi che il
principio della collegialità debba astringere tutti i componenti del Governo ad
una comune sorte nella simultanea permanenza in carica ovvero nella cessazione
dalla medesima, senza considerare che la collegialità stessa è metodo
dell'azione dell'esecutivo che può essere infranto proprio dal comportamento
dissonante del singolo, e che il recupero dell'unitarietà di indirizzo può
essere favorito proprio dal ricorso, quando una delle Camere lo ritenga
opportuno, all'istituto della sfiducia individuale.
Se una corrispondenza sul piano logico è
dato istituire, essa attiene, invece, al rapporto fra responsabilità e
sfiducia, giacché la Costituzione - in particolare nell'art. 95, secondo comma
- configura una responsabilità politica individuale che non può non avere
correlate implicazioni per quanto attiene alle conseguenze. Né v'è da temere
che dall'ammissibilità dell'istituto della sfiducia individuale derivi, nel
rapporto fra Parlamento e Governo, il rischio di una preminenza dell'organo
parlamentare tale da amplificarne il ruolo e tale da esporre individualmente i
singoli componenti dell'esecutivo ai mutevoli e contingenti orientamenti di
maggioranze parlamentari, anche occasionali. Di fronte a mozioni di sfiducia
presentate nei confronti dei singoli ministri, il Presidente del Consiglio che
ne condivida l'operato può sempre, come del resto già accaduto in passato,
trasferire la questione della fiducia sull'intero Governo.
9. - A disegnare il modello di rapporti
sopra indicato concorrono anche le fonti integrative del testo costituzionale.
A questo proposito non vengono qui in considerazione tanto le convenzioni
parlamentari, che il ricorrente definisce figure non consolidate, quanto
piuttosto i regolamenti parlamentari e le prassi applicative, che, nel caso in
esame, rappresentano l'inveramento storico di
principi contenuti nello schema definito dagli artt. 92, 94 e 95 della
Costituzione.
In tal senso, e al fine di assicurare
alla sfiducia individuale le stesse garanzie procedimentali previste dalla
Costituzione in via generale per la mozione di sfiducia, va considerata la
modifica apportata, nel 1986, dalla Camera dei deputati al proprio regolamento
(art. 115), con la quale si è disposto che "alle mozioni con le quali si
richiedono le dimissioni di un ministro", si applica la stessa disciplina
della mozione di sfiducia al Governo. Quanto al Senato della Repubblica, non si
rinviene analoga disposizione nel relativo regolamento, ma gli atti
parlamentari testimoniano, nella prassi, il tutt'altro che isolato ricorso al
medesimo istituto, con il supporto di conformi pareri della Giunta per il
regolamento.
A questi elementi - quando siano in
armonia con il sistema costituzionale, come nel caso di specie - non può non
essere riconosciuto grande significato, perché contribuiscono ad integrare le
norme costituzionali scritte e a definire la posizione degli organi
costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e
consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o
comunque retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a
dire, nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali.
10. - Sotto altro profilo, il
ricorrente, dopo aver negato che, nei suoi comportamenti, possano ravvisarsi
gli estremi di una responsabilità sia politica che di qualsiasi altro tipo,
lamenta che si sia fatto un uso dello strumento della sfiducia individuale in
vista di un fine diverso da quello proprio di tale mezzo, con lo scopo di
censurare iniziative rientranti nell'ambito delle competenze amministrative del
Guardasigilli.
La Corte osserva che la sfiducia - quali
che ne possano essere le varianti, di atto indirizzato al Governo ovvero al
singolo ministro - comporta un giudizio soltanto politico; e, in ogni caso, che
la doglianza con la quale il ricorrente deduce che si sarebbe fatto ricorso
all'istituto della mozione di sfiducia in vista di un risultato improprio -
indipendentemente dal fondamento o meno delle ipotesi avanzate in ordine ai
motivi ispiratori della mozione stessa - si risolve in una prospettazione
di per sé inammissibile, perché presuppone la sindacabilità
nelle ragioni e nel fine dell'iniziativa assunta dal Senato. L'atto oggetto del
ricorso contiene valutazioni del Senato che, proprio perché espressione della
politicità dei giudizi a quest'ultimo spettanti, si sottraggono, in questa
sede, a qualsiasi controllo attinente al profilo teleologico. Nel caso della
mozione di sfiducia, si tratta di un atto che va annoverato fra gli strumenti
funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il
Governo rispetto all'indirizzo politico, il cui svolgimento spetta a
quest'ultimo; ruolo che muove dall'approvazione del programma governativo e
che, attraverso successive specificazioni, integrazioni ed anche modifiche
degli orientamenti dettati, si traduce in un apprezzamento continuo e costante
dell'attività svolta.
11. - Per motivi analoghi sono da
disattendere le censure con le quali il ricorrente sostiene che l'iniziativa
del Senato avrebbe il fine di dettare regole di buona amministrazione
utilizzando un mezzo assolutamente non preordinato dal Costituente a tale
scopo. Peraltro, poiché il ricorrente stesso si dà carico di precisare di agire
in chiave di vindicatio potestatis
"in relazione ai poteri specifici che costituzionalmente gli
competono", sembra opportuno chiarire che la previsione in Costituzione
delle funzioni del Ministro di grazia e giustizia, specie per quanto attiene
all'art. 110 e ai poteri di organizzazione ivi contemplati, fu introdotta, a
suo tempo, essenzialmente con l'intento, nel momento in cui si prevedeva
l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, di definire anche le
competenze del Ministro della giustizia.
Se, pertanto, la ratio
delle disposizioni costituzionali in parola è di delimitare il campo di
intervento del Ministro rispetto a quello riservato al Consiglio superiore
della magistratura, il sindacato del Parlamento, nei confronti degli atti del
Guardasigilli, è identico a quello che si esercita nei confronti di qualsiasi
componente del Governo, salva la particolare garanzia che circonda le relative
competenze che, discendendo direttamente dalla Costituzione, non potrebbero
essere caducate con una legge ordinaria.
Il controllo del Parlamento, proprio
perché politico, non incontra dunque limiti, investendo l'esercizio di tutte le
competenze del ministro, considerato che lo stesso è, ad un tempo, organo
politico e vertice del dicastero, e che il suo compito è quello di raccordare
l'ambito delle scelte politiche con i tempi e i modi di attuazione delle stesse
da parte dell'amministrazione.
A mutare una siffatta conclusione non
possono valere le osservazioni del ricorrente, secondo le quali l'intervento
parlamentare troverebbe ostacolo nell'incidenza sulla sfera di funzioni
tipicamente amministrative, giacché non v'è incompatibilità fra natura
amministrativa delle funzioni e controllo del Parlamento, nella prospettiva
propria di quest'ultimo.
Né può valere l'ulteriore considerazione
del ricorrente secondo cui un'eventuale incompatibilità tra l'indirizzo del
Governo e l'azione del singolo ministro avrebbe dovuto trovare soluzione
nell'ambito del Consiglio dei ministri, attraverso iniziative del Presidente.
Ed invero, anche se detta via appare in astratto coerente con i poteri e le
responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, quale garante
dell'unità di indirizzo del Governo, non è questa la sede per indagare sulle
ragioni che non hanno consentito, nel caso di specie, una soluzione siffatta,
essendo, invece, compito della Corte accertare solo se il potere di controllo
del Parlamento sia stato legittimamente esercitato, nel rispetto dei limiti
derivanti dalle competenze spettanti ad altri poteri dello Stato.
12. - Restano da esaminare, a questo
punto, le doglianze che riguardano in modo specifico il provvedimento assunto
dal Presidente della Repubblica, nel conferire al Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta di quest'ultimo, l'incarico ad interim di Ministro di
grazia e giustizia.
Il provvedimento viene censurato sotto
un duplice profilo: sia perché adottato senza nulla disporre riguardo al
Ministro in carica e senza decretarne esplicitamente la revoca, sia perché le
dimissioni, ancorché obbligatorie per effetto della pronuncia di sfiducia,
costituirebbero - ad avviso del ricorrente - pur sempre un atto spontaneo ed
una autonoma manifestazione di volontà da parte del titolare dell'organo.
Anche queste doglianze non sono fondate.
Muovendo dal secondo profilo che, per la
sua portata di principio, precede, dal punto di vista logico, l'altro, la Corte
rammenta che, per pacifica e comune opinione in materia, la fiducia del
Parlamento è il presupposto indefettibile per la permanenza in carica del
Governo e dei ministri, sicché, quando essa viene meno, le dimissioni si
configurano come atto dovuto in base ad una regola fondamentale del regime
parlamentare. In questo senso, l'obbligo di dimissioni del Governo, in caso di
sfiducia, ancorché non espressamente previsto, può farsi discendere - oltre che
dal principio sancito nel primo comma dell'art. 94 - dall'argomento desumibile
a contrario dal quarto comma di tale disposizione, secondo la quale "il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni". Se la fiducia vale a creare il raccordo
politico tra Parlamento e Governo, la volontarietà delle dimissioni, dopo un
voto di sfiducia, non significa, contrariamente a quanto sembra ritenere il
ricorrente, libertà di valutazione in ordine al se ed al quando.
Poiché la revoca della fiducia esaurisce
i suoi effetti nell'ambito del rapporto Parlamento-Governo, ma non comporta la caducazione dell'atto di nomina, la presentazione delle
dimissioni è il normale tramite per consentire al Presidente della Repubblica
di procedere alla nomina del nuovo Governo, ovvero del nuovo ministro. Il
Presidente della Repubblica, in tale fase, è chiamato, dunque, ad un ruolo
attivo che, in mancanza di dimissioni, richiede l'esercizio di poteri che
attengono alla garanzia costituzionale, in vista del ripristino del corretto
funzionamento delle istituzioni. Nel caso qui in esame, sulla base di una presa
d'atto della volontà del Senato che ha espresso sfiducia nei confronti del
Ministro della giustizia, si è posto in essere un procedimento complesso,
nell'ambito del quale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
con l'atto di iniziativa inteso a tener conto della volontà parlamentare, cioè
con la proposta di sostituzione, nonché il Presidente della Repubblica che, una
volta investito della proposta medesima, ha adempiuto il ruolo suo proprio di
garante della Costituzione, sollevando il Ministro dall'incarico, e provvedendo
alla sua sostituzione in conformità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara
che:
a) spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di
sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e, pertanto, spettava al
Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e
giustizia votata il 19 ottobre 1995;
b) spetta al Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire
il ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di
sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente
della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, il decreto del 19 ottobre 1995, col quale è stata conferita al
medesimo Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità ad interim del
Ministero di grazia e giustizia in sostituzione del ministro nei cui confronti
il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.