SENTENZA N.731
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni
Toscana e Lombardia notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in
Cancelleria il 17 e il 19 successivi ed iscritti ai nn.
42 e 43 del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 1o agosto 1984, avente
per oggetto: <Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100,
punto 8, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere
di libera circolazione)>.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il
Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Antonio Rogazzini
per
Considerato in diritto
1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti a
impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto, vale a dire
il decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1984, con il quale e regolato il
rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie,
impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero
territorio nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica decisione.
2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R.
11 luglio 1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6
dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. E
sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare in via regolamentare
la libera circolazione (e particolarmente il rilascio delle tessere di libera
circolazione) ai sensi dell'art. 100 punto 8 del detto d.P.R.
sia invasivo delle loro competenze in materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.) per avere violato le
norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.
In particolare
Da canto suo
3. - I conflitti sono inammissibili.
Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza,
nel senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza esercitata
dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo di questa e derivato
un turbamento per l'esercizio di una loro competenza, e necessaria, per la
rilevanza delle denunciate violazioni, non solo la configurabilità della
competenza, che si assume in tal modo incisa, come competenza
costituzionalmente garantita, ma anche la configurabilità della stessa
incisione. Occorre, cioè, che fra la competenza che si asserisce incidente e
quella (sempreché costituzionalmente garantita) che si asserisce incisa
intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un
oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli o sotto
dati aspetti, cioè l'essere entrambe destinate ad essere esercitate nel
medesimo procedimento, o comunque l'una nel presupposto o in vista
dell'esercizio dell'altra per il conseguimento di un certo risultato, tanto più
se l'ente portatore della competenza incisa sia di questo complessivamente
responsabile o vi abbia preminente interesse.
Orbene un siffatto rapporto non e configurabile nel settore in argomento,
in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di (rilascio di tessere)
di libera circolazione ai fini di controlli sulla sicurezza
e sulla regolarità dei trasporti due competenze a oggetto ben
distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una competenza dello Stato per
quel che concerne il personale della M.C.T.C. e altre
categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8, prima parte) e una
competenza delle regioni per quel che riguarda il personale regionale addetto
alla vigilanza sui servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni
delle regioni stesse (n. 8, seconda parte).
Tanto meno può parlarsi di un risultato ascrivibile alla regione o di
preminente interesse della medesima, alla cui produzione Stato e regione
debbano concorrere, con riferimento a un servizio di vigilanza in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dei trasporti pubblici considerato nel suo
complesso, giacché un siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso
ascrivibile a una competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86,
comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 - abrogato
con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980 - ma gli
artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto d.P.R.
n. 7 5 3 e la stessa abrogazione dell'art . 86, comma terzo d.P.R.
n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).
Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente
l'asserito <pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario>
derivante dalle denunciate illegittimità nel rilascio delle tessere di libera
circolazione, va considerato che esso-riconosciuto
dalla stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto-non
sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione dell'autonomia
finanziaria regionale, tenuto conto del carattere indiretto del nesso
istituibile fra le illegittimità denunciate e un eventuale disavanzo di
gestione. Va peraltro osservato che nel sistema della legge n. 151 del 1981, (recante principi fondamentali nella materia e istitutiva del
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto) tali disavanzi non sono posti a carico delle regioni nel senso
indicato dalla ricorrente. A1 riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi terzo e quarto della detta legge, il quale precisa
che rimangono a carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali,
i disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui e tenuta la regione,
sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non inferiore a quanto
a tale scopo ad esse e attribuito dallo Stato attraverso il Fondo per gli
investimenti e il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi (cfr. altresì
l'art. 9, che delinea il ruolo svolto dalla regione nel circuito di
distribuzione e di successiva assegnazione agli enti o alle aziende di
trasporto delle somme del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va
ricordata la sentenza di questa Corte n. 307 del 1983,
la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, perché, non conformandosi alla
legge n. 151, aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i
mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con <il
maggior gettito dei tributi propri>) l'onere, peraltro per l'anno in corso,
del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresì la sentenza di questa
Corte n. 245 del
1984, la quale, per analoghi motivi, ha dichiarato l 'illegittimità
costituzionale, in parte qua, dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27
dicembre 1983, n. 730).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro lo Stato in ordine
al decreto del Ministro dei trasporti 1o agosto 1984 (Emanazione di norme
regolamentari previste dall'art. 100, punto 8 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera circolazione) dalla Regione Toscana e
dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.
Francesco SAJA - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30/06/88.