ORDINANZA N. 229
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'ammissibilità del ricorso proposto dal
tribunale di Milano con ordinanza 16 aprile 1975, per conflitto di attribuzione
nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia, sorto a seguito della lettera del 26 marzo 1975, con la quale
la predetta Commissione parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti
richiesti dallo stesso tribunale. (Reg.
ric. 1975, n. 16).
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Villani Silvano,
il tribunale di Milano, prima sezione penale, in sede di istruzione
dibattimentale - premesso di avere in precedenza più volte
richiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia (detta per brevità Commissione "antimafia") copia di
documenti ritenuti necessari ai fini del giudizio, senza riuscire ad ottenerli
- rinnovava, con ordinanza 12 febbraio 1975, la suddetta richiesta, alla quale
Che a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 16 aprile 1975,
sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione
"antimafia", chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 24, 101 e seguenti Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto
comma, della legge n. 87 del 1953,
Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine, l'idoneità
formale dell'ordinanza emessa dalla prima sezione penale del tribunale di
Milano per una valida instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte, con
riferimento all'art. 37 della legge citata, che prevede, in termini generali,
per la proposizione dei conflitti tra poteri la forma del "ricorso".
Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto é dato ravvisare un duplice
contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa é diretta: per una parte,
provvedendo in ordine al processo in corso, del quale dispone la trasmissione
degli atti a questa Corte; per l'altra e contestualmente, denunciando l'insorto
conflitto e chiedendone la risoluzione.
Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità dei
provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente applicabile in
parte qua all'ordinanza del tribunale di Milano, la forma da questo
complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.
Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui
risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione, sopra
riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente accertarsi, sempre
in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, così di ordine
soggettivo come di ordine oggettivo, necessari, a norma del primo comma, ad
aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art.
134 della Costituzione. E cioé: A) se il conflitto
sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del
potere cui appartengono" e B) "per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali".
Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37 della
legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello
giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella
specie) designa gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134
Cost. valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti o
comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed
immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo,
all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o
dietro sollecitazione del potere controinteressato -
rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si
assumono lesivi.
Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare
definitivamente" la volontà del potere cui appartengono é più larga di
quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto
strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed é significativo che
l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure é
di uso corrente nella prassi e nella dottrina), e deve essere individuato caso
per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della
posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo
compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne
definitivamente la volontà.
Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati -
attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione,
prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi
diversi: com'é confermato, per argomento a contrario, dallo stesso art. 37,
che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione",
comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere
giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", proprio perché,
in tali ipotesi, il primo, che contesti la sussistenza della giurisdizione nei
confronti di un suo atto, é in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi
processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di parte di
questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto
di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ.,
salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto ex art. 134
Cost. dinanzi a questa Corte.
Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Milano appare
legittimato a proporre il conflitto in oggetto.
Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne
Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto involge
l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione, assumendosi dal
tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione
"antimafia" alla richiesta di documenti, da esso
ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione
della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere
giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Milano per la
limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti
valutazioni di sua competenza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dal tribunale di Milano - prima sezione penale - nei
confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dispone: a) che
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.