Ordinanza n. 229 del 1975
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ORDINANZA N. 229

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'ammissibilità del ricorso proposto dal tribunale di Milano con ordinanza 16 aprile 1975, per conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sorto a seguito della lettera del 26 marzo 1975, con la quale la predetta Commissione parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti richiesti dallo stesso tribunale. (Reg. ric. 1975, n. 16).

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Villani Silvano, il tribunale di Milano, prima sezione penale, in sede di istruzione dibattimentale - premesso di avere in precedenza più volte richiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (detta per brevità Commissione "antimafia") copia di documenti ritenuti necessari ai fini del giudizio, senza riuscire ad ottenerli - rinnovava, con ordinanza 12 febbraio 1975, la suddetta richiesta, alla quale la Commissione rispondeva a sua volta, con nota del 26 marzo successivo, ribadendo il proprio rifiuto.

Che a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 16 aprile 1975, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione "antimafia", chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 24, 101 e seguenti Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso la Commissione "antimafia" le prove ritenute necessarie ai fini del giudizio di sua competenza.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine, l'idoneità formale dell'ordinanza emessa dalla prima sezione penale del tribunale di Milano per una valida instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 37 della legge citata, che prevede, in termini generali, per la proposizione dei conflitti tra poteri la forma del "ricorso".

Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto é dato ravvisare un duplice contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa é diretta: per una parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del quale dispone la trasmissione degli atti a questa Corte; per l'altra e contestualmente, denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la risoluzione.

Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente applicabile in parte qua all'ordinanza del tribunale di Milano, la forma da questo complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.

Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione, sopra riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, così di ordine soggettivo come di ordine oggettivo, necessari, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioé: A) se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e B) "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali".

Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37 della legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost. valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.

Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volontà del potere cui appartengono é più larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed é significativo che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure é di uso corrente nella prassi e nella dottrina), e deve essere individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volontà.

Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi diversi: com'é confermato, per argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi, il primo, che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo atto, é in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost. dinanzi a questa Corte.

Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Milano appare legittimato a proporre il conflitto in oggetto.

Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne la Commissione parlamentare "antimafia", oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine più generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non é esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.

Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto involge l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione, assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione "antimafia" alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Milano per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Milano - prima sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente odinanza; b) che, a cura del ricorrente (prima sezione penale del tribunale di Milano), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione predetta, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.