ORDINANZA N. 73
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell'atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, on. Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2005 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti fra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto
che
che la ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell'arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato – nel settembre del 2005 – uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, al fine di segnalare «l'opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» necessari a ciascuna delle due autorità per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza;
che, tuttavia, il Presidente della predetta Commissione – pur informando la ricorrente che l'organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l'autovettura», disponendo «anche a norma dell'art. 360 c.p.p.» alcuni «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» – comunicava, con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta alla medesima Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata, «significando che, tra l'altro, l'atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda»;
che proprio per l'annullamento di tale nota – e dell'atto,
adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data 17
settembre 2005 (prot. n.
3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo
Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti
tecnici, anche di natura irripetibile, sull'autovettura in questione» –
che la ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato postuli – ex art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che lo stesso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono»;
che tra questi organi sono stati inclusi – prosegue la ricorrente – tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere “diffuso” che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», in relazione, in particolare, «all'attribuzione, costituzionalmente individuata, dell'esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975);
che – sempre secondo
che, quanto «ai requisiti di ordine oggettivo», la ricorrente sottolinea come questa Corte abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come vindicatio potestatis, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto “conflitto per interferenza” o “conflitto da menomazione”» (sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del 1991 e n. 731 del 1988), conflitto ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio»;
che siffatta evenienza ricorrerebbe proprio nel caso di
specie, giacché, se è innegabile che la suddetta Commissione parlamentare ha «il
potere di compiere atti di indagine» (ex art. 82, secondo comma, Cost.),
la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti
sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo intervento
dell'autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura perché le
impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce
che, difatti, risulta precluso «il proseguimento delle indagini» che la ricorrente ha tuttora in corso, essendole, in particolare, inibito «di raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa «sancito dall'art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura (artt. 101, 104 e 107 Cost.)»;
che la ricorrente, segnatamente, si duole di essere stata privata della possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», nonché «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del medesimo;
che, infine, la ricorrente lamenta la sostanziale
vanificazione di quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra
che su tali basi, quindi,
Considerato che in questa fase
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della ricorrente Procura «in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate» (così, da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare di inchiesta, giacché, «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò “definitivamente la volontà” ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953» (così ordinanza n. 228 del 1975; v. nello stesso senso sentenza n. 231 del 1975);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste materia del conflitto, in quanto lo stesso può essere proposto non solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongano menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui;
che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, della presente ordinanza;
b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.