ORDINANZA N. 228
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'ammissibilità del ricorso, proposto dal
tribunale di Torino con ordinanza 18 aprile 1975 per conflitto di attribuzione
nei confronti del potere legislativo e - per esso - della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sorto a seguito
della lettera 21 febbraio 1975, con la quale la predetta Commissione
parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti richiesti dallo stesso
tribunale. (Reg. ric. 1975,
n. 15).
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Pantaleone Michele
ed Einaudi Giulio, il tribunale di Torino, seconda
sezione penale, in sede di istruzione dibattimentale - premesso di avere in precedenza più volte richiesto alla Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (detta per brevità
Commissione "antimafia") copia di documenti ritenuti necessari ai
fini del giudizio, ottenendoli solo "in minima parte" - rinnovava,
con ordinanza 31 gennaio 1975, la suddetta richiesta, alla quale
Che, a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 18 aprile 1975,
sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del potere legislativo, e
"per esso" della Commissione
"antimafia", chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 101 e 102 Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso il
Parlamento e, per esso, presso
Che, per le ragioni in fatto e in diritto addotte e per le conclusioni
cui perviene, l'ordinanza deve considerarsi sostanzialmente rivolta nei
confronti della Commissione "antimafia".
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto
comma, della legge n. 87 del 1953,
Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine, l'idoneità
formale dell'ordinanza emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di
Torino per una valida instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte, con
riferimento all'art. 37 della legge citata, che prevede, in termini generali,
per la proposizione dei conflitti tra poteri la forma del "ricorso".
Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto é dato ravvisare un duplice
contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa é diretta: per una
parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del quale dispone la
sospensione e la trasmissione degli atti a questa Corte; per l'altra, e
contestualmente, denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la risoluzione.
Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità dei
provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente applicabile in
parte qua all'ordinanza del tribunale di Torino, la forma da questo
complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.
Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui
risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione, sopra
riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente accertarsi, sempre
in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, così di ordine
soggettivo come di ordine oggettivo, necessari, a norma del primo comma, ad
aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art.
134 della Costituzione. E cioé: A) se il conflitto sorge
"tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono" e B) "per la delimitazione della sfera di
attribuzione determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali".
Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37 della
legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello
giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella
specie) designa gli organi legittimati ad esser parti di conflitti ex art. 134
Cost. valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti o
comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed
immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo,
all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o
dietro sollecitazione del potere controinteressato -
rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si
assumono lesivi.
Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente"
la volontà del potere cui appartengono é più larga di quella degli organi
comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al
vertice di un potere (ed é significativo che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure é di uso corrente nella
prassi e nella dottrina), e deve esser individuato caso per caso, alla stregua
dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle
norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia
da considerare competente a dichiararne definitivamente la volontà.
Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati -
attivamente e passivamente - ad esser parti di conflitti di attribuzione,
prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi
diversi: com'é confermato, per argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che,
nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive
dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale,
mantiene ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi,
il primo, che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un
suo atto, é in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali
esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di parte di questo (come
di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui
all'art. 41, primo comma, cod. proc.
civ., salva - ulteriormente
- la possibilità di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost. dinanzi a questa
Corte.
Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Torino appare
legittimato a proporre il conflitto in oggetto.
Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne
Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto involge
l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione, assumendosi dal
tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione
"antimafia" alla richiesta di documenti, da esso
ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione
della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere
giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Torino, per la
limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti
valutazioni di sua competenza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dal tribunale di Torino - seconda sezione penale - nei
confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dispone: a) che
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.