SENTENZA N. 150
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministro per
Vista l'ordinanza n. 123 del 2 ottobre 1979, con la quale questa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui sopra;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Ministro per
udito l'avv. Alessandro Pizzorusso, per il Pretore di Genova.
Ritenuto in fatto
1. -
Mediante un ricorso depositato il 13 aprile 1977, il Ministro per
Con ordinanza n. 85 del
1978, sospesa ogni pronuncia sull'ammissibilità del ricorso,
Con ordinanza n. 123
del 1979,
2. - Entro il prescritto termine di sessanta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio ha perciò deliberato - in data 27 novembre 1979 - di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad elevare conflitto nei confronti dell'ordinanza 25 febbraio 1977 del Pretore di Genova. Ed il ricorso è stato regolarmente notificato, in data 20 dicembre 1979.
Costituitosi nel presente giudizio, il Pretore ha per altro dedotto di aver pronunciato, in data 28 dicembre 1979, sentenza di proscioglimento degli imputati Donati Giuseppe e Sesia Mentana, dichiarando "non doversi procedere ... in ordine al reato loro ascrittogli perchè estinto per amnistia". Contestualmente, è stato revocato "il decreto di sequestro del novellame di sarda ... emesso nei confronti di ignoti il 25 febbraio 1977": sia perchè l'amnistia concessa con il d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, avrebbe "estinto qualunque altro reato di pesca abusiva del bianchetto"; sia anche perchè la disciplina normativa della pesca marittima sarebbe stata già modificata - sul punto - in virtù del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 922.
Con
questo fondamento, la difesa del Pretore di Genova chiede che
3. - Alla pubblica udienza, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Per
altro, l'Avvocatura dello Stato ha aggiunto che questa Corte dovrebbe rettificare
l'impostazione dell'ordinanza n. 123
del 1979, là dove si afferma che i ricorsi per conflitto di
attribuzione, proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, vanno
di regola fondati "sopra una previa conforme deliberazione del
Consiglio". Anche in tema di conflitto tra poteri dello Stato sarebbe infatti applicabile - per analogia - la norma dettata
dall'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del
Considerato in diritto
1. - Nell'ordinanza 10
ottobre 1979, n 123, "riservato ogni
definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso",
Ora,
la difesa del Pretore di Genova eccepisce, in primo luogo, che la deliberazione
prescinderebbe dal precedente ricorso dell'organo monocratico, senza affatto
operarne la ratifica; in secondo luogo, che nella deliberazione stessa non si
provvederebbe nemmeno a ratificare la delega rilasciata dal Presidente del
Consiglio dei ministri al Ministro per la marina mercantile; in terzo luogo,
che l'intervento del Consiglio non varrebbe comunque a
sanare l'originario difetto di legittimazione del Ministro ricorrente, perchè
posto in essere dopo la citata decisione della Corte sull'ammissibilità del
ricorso. Ma questi assunti non fanno se non riproporre,
in termini diversi, una sola eccezione: contestando, in sostanza, che il
Consiglio dei ministri abbia realmente adempiuto a quanto prescritto dalla
Corte nell'ordinanza
n. 123 del 1979. E tale eccezione si dimostra
infondata. É infatti da escludere che il Consiglio
abbia deliberato la proposizione di un nuovo ricorso; tanto più che il testo
dell'atto notificato al Pretore di Genova è identico a quello già depositato il
13 aprile 1977. Con tutta evidenza, al contrario, è in ordine
al ricorso originario che il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi,
ai sensi e per gli effetti indicati da questa Corte, immediatamente dopo la
comunicazione dell'ordinanza n. 123
del 1979. Pertanto, si deve concludere che quel
collegio abbia approvato, in tutti i suoi aspetti, il ricorso sul quale si basa
il presente giudizio: sanando con ciò stesso - come
2. - A
sua volta, per altro, l'Avvocatura dello Stato eccepisce che, nel decidere
definitivamente circa l'ammissibilità del ricorso,
Sennonché
Non
gioverebbe richiamare in contrario l'ordinanza n. 49
del 1977, in cui
Non vi
è dunque lo spazio per le interpretazioni od integrazioni analogiche, suggerite
dall'Avvocatura dello Stato. Da un lato, non può considerarsi casuale che, nel
complesso delle norme attinenti ai ricorsi del Governo dinanzi alla Corte, la
previsione dell'art. 39, terzo comma, della legge n.
87 del 1953 sia completamente isolata. D'altro lato, le due situazioni messe a
raffronto non sono del tutto consimili od affini, per
cui si possa dire che la ratio dell'art. 39, terzo comma, coincida con quella
che dovrebbe ispirare l'individuazione dell'organo esecutivo, legittimato a
proporre conflitto tra i poteri dello Stato. Al contrario, tale previsione si
collega alle peculiarità dei conflitti fra Stato e Regioni, che
3. -
In via preliminare e principale, la difesa del Pretore di Genova chiede che
Per
quanto la definisca - riduttivamente - quale "decreto di sequestro del
novellame di sarda", si può ipotizzare che la
predetta sentenza di proscioglimento abbia revocato per intero l'ordinanza del
25 febbraio 1977, vietante "la pesca e la commercializzazione, su tutto il
territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina". Ma ciò
non significa che siano stati realizzati i presupposti
in vista dei quali suoi essere dichiarata - secondo la giurisprudenza di questa
Corte - la cessazione della materia del contendere nei conflitti di
attribuzione. A partire dalle sentenze n. 74 del
1960 e n. 3
del 1962,
Viceversa, nella ricordata sentenza n. 3 del 1962 si precisava che il puro e semplice "esaurimento degli effetti" dell'atto impugnato non basta a far cessare "il dibattito circa la spettanza del potere". Ma questo è sostanzialmente il caso della revoca in esame, che è stata determinata da ragioni sopravvenute, del tutto indipendenti dalla risoluzione del presente conflitto: ossia - come si legge nella sentenza pretorile del 28 dicembre 1979 - perchè l'amnistia concessa con il d.P.R. n. 413 del 1978 avrebbe estinto non solo il reato ascritto ai due imputati, ma "qualunque altro reato di pesca abusiva del bianchetto che fosse stato commesso nel periodo di tempo cui si riferiva il d.m. 18 gennaio 1977" (ed anche perchè la modificazione dell'art. 126 del regolamento per la pesca marittima disposta con il d.P.R. n. 922 - rectius: n. 920 - del 1977, avrebbe reso "la disciplina normativa della materia ... diversa da quella vigente all'epoca dei fatti").
Ne segue che il Pretore non ha annullato ex tunc l'ordinanza del 25 febbraio 1977, la quale ha pur sempre prodotto una serie di effetti, quanto meno nell'ambito della competenza territoriale di quel giudice. E non vi è stato nemmeno un riconoscimento - sia pure implicito - che l'attribuzione contestata spettasse al potere esecutivo o non potesse comunque venire esercitata dal Pretore: ché anzi nella motivazione della sentenza del 28 dicembre 1979 si accenna espressamente ail'esigenza di riesaminare ex novo la questione, qualora essa "dovesse ripresentarsi", alla stregua della nuova disciplina regolamentare della pesca marittima.
Malgrado la sorte dell'atto impugnato, residua perciò l'interesse del ricorrente ad ottenere quella decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione che rappresenta specialmente nei conflitti tra i poteri; dello Stato - l'oggetto principale del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953.
4. - Allo scopo di definire esattamente i termini dell'attuale controversia, occorre anzitutto analizzare i contenuti del provvedimento impugnato, per metterli in rapporto con le attribuzioni allora spettanti al potere esecutivo in materia di pesca marittima.
Nelle premesse dell'ordinanza del 25 febbraio 1977, si precisa dunque che l'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, "vieta la pesca ed il commercio del novellame marino di qualsiasi specie", mentre l'art. 32 della legge medesima consente al Ministro per la marina mercantile di derogare alle vigenti discipline regolamentari della pesca, ma "al solo fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed alle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi"; sicché il decreto ministeriale 18 gennaio 1977, che autorizza la pesca ed il commercio del novellame di sarda, "appare palesemente illegittimo in quanto la pesca del novellame non corrisponde ad alcun adeguamento scientifico, non comporta applicazioni tecnologiche atte a favorirne lo sviluppo", ed anzi produce "una grave depauperazione del patrimonio ittico". Con questo fondamento, "visti gli artt. 219, 357 e 622 c.p.p.", il pretore di Genova "vieta la pesca o la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina, disponendo altresì che il prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato venga sequestrato"; ed ancora, "dispone che il suddetto decreto venga notificato agli Organi preposti al controllo, ai Veterinari dei mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla pesca ed al commercio del novellame".
Ora, la prima indicazione ricavabile da tali dati è nel senso che quello impugnato non si risolve in un provvedimento di sequestro penale. Malgrado il richiamo degli artt. 622 e 337 cod. proc. pen. (quest'ultima, infatti, sembra essere la norma cui realmente allude l'atto in esame, che cita per errore la non pertinente disposizione dell'art. 357), l'ordine di sequestrare "il prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato "non rappresenta se non la conseguenza del generale divieto di pescare e commercializzare il novellame: a base del quale dovrebbero pertanto porsi l'art. 219 cod. proc. pen., nonché il primo comma dell'art. 220, per cui la polizia giudiziaria, chiamata ad impedire che i reati "vengano portati a conseguenze ulteriori", è tenuta in tal senso ad eseguire gli ordini del pretore.
Dal dispositivo dell'ordinanza che ha dato luogo al presente conflitto si desume con chiarezza, inoltre, che l'atto stesso non si esaurisce - come invece vorrebbe la difesa del Pretore di Genova - nella disapplicazione del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge n. 2248 del 1865. Effettivamente, il Pretore non si è limitato a sostenere che la predetta autorizzazione ministeriale alla pesca del novellame di sarda esorbitasse dalla previsione della legge n. 963 del 1965 e fosse dunque illegittima: per poi decretare il sequestro di quel particolare genere di pescato, relativamente al caso sottoposto al suo giudizio. Da un lato, all'atto in cui fu emessa l'ordinanza in contestazione, al Pretore non era pervenuta la notizia di alcuno specifico reato: tali non essendo le "segnalazioni di critica in ordine alla commercializzazione del prodotto in oggetto", cui genericamente accenna il rapporto informativo 17 febbraio 1977 del veterinario capo dei Comune di Genova. D'altro lato, è ancor più determinante la circostanza che, dopo aver negato la legittimità del d.m. 18 gennaio 1977, il Pretore disponga ben oltre l'ambito materiale e territoriale di applicazione dei provvedimento autorizzativo: non solo statuendo nel senso di rendere del tutto inoperante il provvedimento medesimo, ma estendendo il suo divieto al novellame di qualunque specie marina (anziché al solo "bianchetto") e a tutti i compartimenti marittimi (anziché alle sole zone prese in considerazione dal Ministro per la marina mercantile).
Da ciò discende che l'ordinanza impugnata non comporta la vanificazione, senza limiti di tempo, del solo potere ministeriale di autorizzare la pesca del novellame di sarda; ma preclude - alla lettera - l'esercizio dell'autorizzazione (espressamente prevista dall'art. 126 del d.P.R. n. 1639 del 1968) a pescare, detenere, trasportare e commerciare lo stesso novellame di anguilla, come pure le corrispondenti autorizzazioni relative ai "novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti" (di cui all'art. 125 del citato regolamento di esecuzione). Del resto, ciò non si verifica a caso, dal momento che il Pretore fa implicitamente proprie le considerazioni conclusive del rapporto del veterinario capo del Comune di Genova, per cui "l'autorizzazione alla esclusiva pesca di novellame di sarda" costituirebbe "una limitazione assurda ed in pratica inapplicabile"; e dunque non si limita a vietare - a fronte dell'autorizzazione stessa - la pesca del solo "bianchetto", ma coinvolge nel divieto ogni genere di novellame.
Né giova osservare che gli effetti realizzati dall'ordinanza del 25 febbraio 1977 sono stati - verosimilmente - assai meno ampi del dispositivo di essa. Le usurpazioni o le menomazioni d'una attribuzione rivendicata da altro potere dello Stato non dipendono, infatti, dalle sole conseguenze concretamente prodotte dai comportamenti contestati, ma si misurano in vista dell'intrinseca entità delle pretese che abbiano determinato le situazioni di conflitto.
5. - Ciò posto, il ricorso dev'essere accolto.
Giustamente,
l'Avvocatura dello Stato osserva che il provvedimento pretorile in questione
"appare abnorme nel suo contenuto", nonché
"lesivo delle attribuzioni riservate in genere al potere esecutivo ed in
particolare al Ministro per la marina mercantile". Nel primo senso,
infatti,
Ora, se nel caso in esame si trattasse soltanto d'un sequestro decretato da un giudice penale carente di giurisdizione, il vizio del provvedimento (comunque si volesse qualificarlo) potrebbe non assumere altro che un rilievo interno alla giurisdizione stessa: senza cioè concretare la materia di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, risolvibile da questa Corte. Sennonché, a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al Governo, sta precisamente il fatto che il Pretore di Genova - attraverso un esercizio preventivo del potere-dovere di impedire che i reati "vengano portati a conseguenze ulteriori" - ha provveduto in via generale ed astratta nella materia della pesca marittima; ed ha espresso a questo modo la pretesa di precludere, in tutte le loro possibili manifestazioni, l'esercizio delle corrispondenti autorizzazioni previste dalla legge n. 963 del 1965, quanto alla pesca ed al commercio del novellame (tanto che lo stesso Governo, per superare l'ostacolo, ha ritenuto di dover modificare l'art. 126 del regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. n. 1639 del 1968, mediante l'articolo unico del d.P.R. n. 920 del 1977).
Provvedimenti come quello impugnato collidono, quindi, con l'ultimo comma dell'art. 113 Cost. Vero è che tale norma, rinviando alla legge la determinazione degli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti della pubblica amministrazione, ammette implicitamente che il legislatore possa - nei limiti in cui lo consentono i criteri di riparto fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa, statuiti dal primo comma dell'art. 103 Cost. - attribuire siffatti poteri di annullamento anche al giudice ordinario (si vedano già in tal senso le sentenze n. 32 del 1970 e n. 161 del 1971). Ma, con ciò stesso, l'art. 113 esclude che spetti alle autorità giudiziarie ordinarie di annullare gli atti amministrativi, in mancanza d'una previsione di legge; ed a più forte ragione comporta che tali autorità non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorità amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti prefissati: fino al punto di perseguire - come si riscontra nel caso in esame - l'eliminazione dei poteri medesimi
Situazioni del genere non possono risolversi nei tradizionali conflitti fra l'esecutivo e il giudiziario, implicanti le "questioni di giurisdizione" fatte salve dall'art. 37, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. Ferme dunque restando - in particolar modo - le pronunce che le vigenti norme processuali demandano in tal campo alla Corte di cassazione, è compito di questa Corte stabilire che al Pretore di Genova non era e non è dato di paralizzare le attribuzioni proprie del Governo in materia di pesca e di commercio del novellame, traendone le conseguenze indicate dall'art. 38 della citata legge n 87.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta al Pretore di Genova di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; e, di conseguenza, annulla l'ordinanza pretorile n. 1658/77 R.G. del 25 febbraio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.