ORDINANZA N. 123
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato, sollevato dal Ministro per la marina mercantile, in proprio e per delega
del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso 13 aprile 1977, nei
confronti del pretore di Genova, relativo all'ordinanza 25 febbraio 1977 del
predetto pretore con la quale veniva vietata la pesca e la commercializzazione
del novellame di qualunque specie marina, iscritto al n. 7 del registro confl. 1977.
Udito
nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto
che il Ministro per la marina mercantile, in proprio nonché per delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, mediante ricorso depositato il 13 aprile
che
questa Corte, con ordinanza
n. 85 del 1978, sospesa ogni pronuncia sull'ammissibilità del ricorso, ha
disposto la acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento cui si
riferisce l'ordinanza 25 febbraio 1977 del pretore di Genova, al fine di
accertare se esistano i presupposti di un conflitto risolvibile dalla Corte
stessa;
che
dagli atti in questione risulta quanto segue: a) il veterinario capo del Comune
di Genova, con rapporto informativo del 17 febbraio 1977, prospettava al
pretore di Genova i suoi dubbi circa la legittimità del decreto ministeriale 18
gennaio 1977, rilevando la pratica impossibilità di discernere - nel corso
della pesca - il novellame di sarda e di acciuga dal novellame di altre specie
marine, con irreparabile danno faunistico ed
ecologico, e sostenendo che la deroga relativa alla pesca del
"bianchetto" non sarebbe stata intesa a soddisfare le esigenze
indicate dall'art. 32 della legge n. 963 del 1965; b) il pretore di Genova,
sulla base del predetto rapporto, emetteva senz'altro l'ordinanza impugnata,
disponendone la notificazione "agli organi preposti al controllo, ai
veterinari dei mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si
dedicano alla pesca ed al commercio del novellame"; c) i carabinieri del
N.A.S. di Genova sequestravano, in data 31 marzo 1977, trenta chilogrammi di
"bianchetto" presso la trattoria Mentana di Genova; d) il pretore di
Genova inviava conseguentemente, in data 18 aprile 1977, comunicazione
giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesia Mentana, previe sommarie informazioni
testimoniali assunte dallo stesso Donati, per il reato di cui all'art. 15 della
legge n. 963 del 1965.
Considerato che
che
nel caso in esame "esiste la materia di un conflitto", dal momento
che il ricorrente invoca gli artt. 101, 102 e 113
della Costituzione, affinché questa Corte dichiari che non spetta al potere
giudiziario, bensì all'esecutivo, l'emanazione di atti che astrattamente
autorizzino o vietino la pesca di determinate specie;
che
sul piano dei requisiti di ordine soggettivo
che
infine, per quanto riguarda la legittimazione attiva a sollevare il presente
conflitto, essa non spetta al Ministro per la marina mercantile: sia perché
quello esecutivo non é un potere "diffuso", ma si risolve a questi
effetti nell'intero Governo, in nome dell'unità di indirizzo politico ed
amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost.,
che altrimenti rischierebbe di venire compromessa; sia perché - di norma - non
assumono rilievo costituzionale, nei rapporti con gli organi giurisdizionali e
con la magistratura in genere, le specifiche funzioni amministrative dei
singoli ministri, bensì le attribuzioni dell'esecutivo complessivamente inteso;
che legittimato é invece il Presidente del Consiglio dei ministri, come questa
Corte ha già dichiarato nella citata ordinanza n. 49 del
1977; che il ricorso in esame può essere per altro imputato al Presidente,
dal momento che il Ministro per la marina mercantile lo ha proposto anche in
virtù di una delega presidenziale; che, dove non si tratti di attribuzioni
proprie del solo Presidente, il ricorso di questi deve però essere fondato
sopra una previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, secondo le
regole che
considerato
che tale deliberazione é mancata nel caso in esame, stando almeno al tenore
testuale dell'atto introduttivo del presente giudizio; che, tuttavia, la
proposizione dei ricorsi e i conseguenti giudizi per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato non sono sottoposti ad alcun termine, fino a quando
PER QUESTI MOTIVI
riservato
ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara
ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per
conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite il Ministro per la marina mercantile, nei confronti del pretore di
Genova, con l'atto indicato in epigrafe.
Dispone:
a)
che
b)
che a cura del ricorrente, previa conforme deliberazione del Consiglio dei
ministri da depositare in Cancelleria entro sessanta giorni dalla data della
comunicazione predetta, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
pretore di Genova, entro novanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 10 ottobre 1979.