ORDINANZA
N. 49
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
promosso con ricorso del giudice istruttore presso il tribunale di Torino,
pervenuto in cancelleria il 6 luglio 1976 ed iscritto al n. 30 del registro
1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del rifiuto da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere all'Autorità giudiziaria,
nella loro integralità, documenti ritenuti coperti da segreto
politico-militare.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen.
Ritenuto che,
nel corso di un procedimento penale a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo,
di Cavallo Luigi ed altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Torino
ha sollevato, con ricorso del 5 maggio 1976, conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha esposto che il
Presidente del Consiglio dei ministri, allegando il segreto politico-militare,
ha rifiutato di trasmettere nella sua integralità il carteggio relativo
all'imputato Sogno esistente presso i servizi di sicurezza, dichiarando di
trasmetterlo previa obliterazione di taluni dati soggettivi, riguardanti tra
l'altro i cittadini stranieri menzionati nella documentazione.
Rilevato che
viene chiesto alla Corte costituzionale di acquisire tutta la su detta
documentazione esistente presso i servizi di sicurezza, relativa all'imputato
Sogno e di valutare se nella fattispecie possa essere lesivo per la sicurezza
delle istituzioni dello Stato l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria
dei predetti nominativi, accertandosi se la pubblica Amministrazione possa
legittimamente opporre il segreto politico-militare nel caso di specie.
Considerato
che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la
Corte in questa fase é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il
ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove
la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel
corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che la
giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare (ordinanze n. 228
e n. 229 del
1975), che per determinare se vi sia materia di conflitto, secondo la
dizione del quarto comma dell'art. 37, deve accertarsi unicamente, in via di
prima delibazione, la concorrenza dei requisiti, di ordine soggettivo ed
oggettivo, contemplati dal primo comma dello stesso art. 37, e cioè se il conflitto
sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono (requisito soggettivo), e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali (requisito
oggettivo).
Che dal punto
di vista subiettivo non sorge problema circa la competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri a dichiarare definitivamente la volontà del potere
esecutivo; mentre ogni dubbio circa la competenza dei singoli organi
giurisdizionali a sollevare conflitto nei confronti di altri poteri dello
Stato, é stato rimosso con le citate ordinanze n. 228
e n. 229 del
1975 di questa Corte, nonché con la successiva sentenza n. 231
dello stesso anno, con le quali é stato affermato il principio che "i
singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi
legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti in conflitti di
attribuzione".
Che dal punto
di vista obbiettivo il conflitto sollevato attiene all'applicazione delle norme
costituzionali che regolano l'esercizio della giurisdizione, assumendosi
dall'autorità ricorrente che l'Esecutivo, ponendo col divieto sopra menzionato
uno "sbarramento al potere-dovere del giudice di acquisire gli elementi di
prova necessari per la prosecuzione dell'azione penale" abbia interferito
nella sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata al potere
giurisdizionale.
Ritenuto che
con sentenza 5 maggio 1976 il giudice istruttore del tribunale di Torino ha
trasmesso il cennato procedimento penale al giudice istruttore del tribunale
penale di Roma, sicché appare opportuno dare comunicazione della presente
ordinanza anche a quest'ultimo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice
istruttore del tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, sollevato con il ricorso di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la
cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente (giudice
istruttore del tribunale di Torino) della presente ordinanza;
b) che, a
cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui sopra;
c) che la
cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza anche al
giudice istruttore del tribunale di Roma.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 1 977.
Paolo ROSSI -
Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 3 marzo 1977.