SENTENZA
N. 74
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
promossi con i seguenti ricorsi.
1) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 26 giugno 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 luglio successivo ed iscritto
al n. 14 del Registro ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra lo Stato
e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto 23 aprile 1959, n. 146/A,
col quale il Presidente della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e
154 del 25 gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Ascireale, nonché
l'atto del 27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il bilancio e
il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;
2) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 luglio 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 agosto successivo ed iscritto
al n. 17 del Registro ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra lo Stato
e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
15 febbraio 1959, n. 77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24
gennaio 1958 del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di
Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale circoscrizionale S.
Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del decreto del Presidente della
Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che annullava l'art. 151, ultimo comma,
dell'anzidetto regolamento organico.
Udita nell'udienza
pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Giuseppe Guarino,
per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso
notificato al Presidente della Regione siciliana il 26 giugno 1959 il
Presidente del Consiglio dei Ministri elevava conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione siciliana in riferimento al decreto 23 aprile 1959, n.
146-A, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col
quale il Presidente della Regione aveva annullato le deliberazioni nn. 153 e
154 del 25 gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Acireale,
riguardanti la costituzione di una società regionale idrominerale e la
concessione a questa del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché l'atto del
27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il bilancio e il
demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni.
Premesso che il
decreto di annullamento si richiama all'art. 265 D. Pres. Reg. sic. 29 ottobre
1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954, n. 9, il ricorso affermava
che con esso la Regione ha ecceduto dai poteri amministrativi riconosciutile
dall'art. 20 Statuto speciale, in quanto ha preteso far uso del potere generale
di annullamento degli atti amministrativi illegittimi previsto dall'art. 6 T.U.
com. e prov. statale 3 marzo 1934, n. 383, che é riservato alla competenza
dello Stato; aggiungeva che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit. riconosce, ai commi
primo e secondo, tale competenza al Governo dello Stato, mentre il terzo comma
- il quale riproduce l'art. 27 legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62 - non regola
l'ipotesi di cui ai primi due commi, e, comunque, riguarda la materia comunale
e provinciale, alla quale, invece, non attiene il decreto del quale si discute;
concludeva chiedendo che la Corte dichiari spettare esclusivamente allo Stato e
per esso al Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni tempo
gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque autorità
amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge, e conseguentemente annulli il provvedimento impugnato.
La Regione siciliana,
costituitasi in giudizio il 15 luglio 1959, per resistere al ricorso, premesso
che al Governo regionale fu attribuito (art. 2 legge reg. 14 dicembre 1953, n.
67) il compito di coordinare le preesistenti disposizioni statali in materia
comunale e provinciale con quelle emanate con la legge 7 dicembre 1953, n. 62,
e che il Governo regionale non si ritenne investito, in virtù dei poteri
conferitigli, della potestà di modificare i singoli testi legislativi in
vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiegava che appunto e soltanto
perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe carattere amministrativo
e non legislativo) le antiche competenze statali anche dove sono sottentrate
quelle regionali - onde l'art. 6 T.U. n. 9, mentre ripete ai primi due commi
l'art. 6 T.U. com. e prov. nazionale, nel comma successivo ripete l'art. 27
legge reg. n. 62 del 1953, secondo il quale le relative competenze devono
intendersi riferite agli organi regionali sostituiti a quelli statali -; e
osserva che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U. n. 9,
relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a suo tempo
formato oggetto d'impugnativa, la questione proposta dallo Stato in sede
applicativa sarebbe stata inammissibile.
Aggiungeva nel merito
la Regione che il ricorso era infondato: a) perché il decreto di cui trattasi
non era stato emanato nell'esercizio del potere di cui all'art. 6, bensì in
base a un potere di natura gerarchica; b) perché, subordinatamente, esso era
stato emanato non in virtù dell'art. 6 del T.U. statale, bensì in virtù
dell'art. 6 del T.U. regionale; c) perché, del resto, il potere governativo
previsto dall'art. 6 T.U. statale era venuto meno in relazione agli atti degli
uffici della Regione siciliana e degli enti locali di questa.
2. - Con altro
ricorso, notificato al Presidente della Regione siciliana il 28 luglio 1959, e
corrispondente nei motivi e nelle conclusioni al ricorso di cui si é detto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri elevava altro conflitto di attribuzione
nei confronti della Regione siciliana, in riferimento al decreto 22 maggio
1959, n. 184-A, col quale il Presidente della Regione aveva esteso all'ultimo
comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'ospedale circoscrizionale S.
Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre l'annullamento pronunciato col proprio
decreto 15 febbraio 1959, n. 77-A, nei confronti del visto di approvazione
concesso il 24 gennaio 1958 dal Comitato di assistenza e di beneficenza
pubblica di Catania all'anzidetto regolamento organico; e uno actu
elevava conflitto di attribuzione in riferimento allo stesso decreto
presidenziale 15 febbraio 1959, n. 77-A, ora menzionato.
In questo secondo
giudizio la Regione non si costituiva. In relazione a esso, nella memoria in
data 15 febbraio 1960, dopo aver fatto presente che, nelle more del giudizio,
con decreto 27 luglio 1959, n. 261-A, il Presidente della Regione ha annullato
sia il decreto n. 77-A che il decreto n. 184-A, l'Avvocatura dello Stato si
richiamava agli art. 22 e 27 delle Norme integrative per i giudizi innanzi a
questa Corte per sostenere che il giudizio deve essere ugualmente trattato, e
chiedeva la riunione dei due ricorsi, "che hanno ad oggetto la stessa
questione".
3. - Nell'anzidetta
memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e sviluppare le tesi enunciate in
entrambi i ricorsi, e nel negare nel modo più assoluto alla Regione il potere
esercitato, aggiungeva che, ove all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953 e
all'art. 6 T.U. reg. n. 9 del 1954 avesse potuto attribuirsi il significato
affermato dalla difesa regionale, la Corte avrebbe dovuto valutarne
incidentalmente la legittimità costituzionale, ai fini della eventuale
disapplicazione.
Nell'unico giudizio
in cui era costituita, la Regione, in un'ampia memoria depositata il 3 marzo
1960, ribadiva le proprie tesi e contrastava l'affermazione che la Corte
potesse sollevare essa stessa in occasione di giudizi per conflitto di
attribuzione, incidenti di legittimità costituzionale delle leggi regolatrici
della materia.
4. - Le due cause
furono trattate congiuntamente all'udienza del 16 marzo 1960; e con ordinanza 5 aprile
1960, n. 22, questa Corte ne dispose la riunione e il rinvio, perché
potessero essere trattate congiuntamente alla questione pregiudiziale -
ritenuta sollevabile e sollevata in tale sede - relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, nonché dell'art.
27 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62 (limitatamente agli aspetti per cui
questo é stato trasfuso nel citato art. 6), in relazione agli artt. 20, 14 e 15
Statuto speciale per la Regione siciliana.
5. - L'Avvocatura
dello Stato ha depositato un'altra memoria in data 19 ottobre 1960. In essa
vengono esaminate, congiuntamente, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Corte e le questioni relative ai due conflitti di attribuzione.
Per quanto riguarda questi ultimi, la memoria ribadisce le precedenti argomentazioni.
L'Avvocatura dello
Stato ha concluso, oltre che per la dichiarazione dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, e dell'art. 27
legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, limitatamente agli aspetti per cui é
trasfuso nel citato art. 6, per l'annullamento dei provvedimenti regionali nei
confronti dei quali é stato elevato conflitto di attribuzione.
La difesa della
Regione ha concluso per la dichiarazione di infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale e per il rigetto dei ricorsi per conflitto di
attribuzione.
6. - All'udienza di
trattazione sono state discusse congiuntamente le due cause relative ai
conflitti di attribuzione, riunite con l'ordinanza 5
aprile 1960, n. 22, e la causa relativa alla questione di legittimità
costituzionale sollevata con quest'ultima ordinanza.
Nella discussione
orale le difese hanno insistito nelle opposte tesi.
Considerato
in diritto
1. - Sebbene, per
evidenti ragioni di opportunità, i due giudizi sui conflitti di attribuzione,
introdotti coi ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno
1959 e del 28 luglio 1959, e riuniti con l'ordinanza di
questa Corte del
5 aprile 1960, n. 22, siano stati discussi congiuntamente alla questione
sollevata con la stessa ordinanza, relativa alla legittimità costituzionale
delle norme invocate dalla Regione siciliana a fondamento del potere esercitato
con i decreti impugnati dallo Stato coi menzionati ricorsi, la Corte ritiene
che, data la diversità dei rispettivi oggetti, le due cause già riunite relative
ai conflitti di attribuzione e quella relativa alla questione di legittimità
costituzionale siano da decidere con separate sentenze. Pertanto, mentre con
altra sentenza di pari data viene decisa quella relativa alla questione di
legittimità costituzionale, la presente sentenza riguarda unicamente i due
giudizi per conflitto di attribuzione.
2. - In relazione al
ricorso notificato il 28 luglio 1959 deve però esser dichiarata in parte
l'inammissibilità, in parte la cessazione della materia del contendere.
Esso é inammissibile
per tardività, per quanto riguarda l'impugnativa del decreto del Presidente
della Regione 15 febbraio 1959, n. 77-A. Quest'ultimo fu pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione del 7 marzo 1959, n. 13; né doveva essere
notificato allo Stato, dato che non si riferiva in alcun modo a questo (art. 2
R.D. 17 agosto 1907, n. 642). Non risulta pertanto osservato il termine fissato
per l'impugnativa dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87.
É, invece, cessata la
materia del contendere per la parte in cui il ricorso impugna il decreto del
Presidente della Regione 22 maggio 1959, n.184 - A. Tale decreto é stato,
infatti, annullato (congiuntamente, del resto, al decreto n. 77-A) dal
successivo decreto del Presidente della Regione 27 luglio 1959, n. 261-A,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 14 agosto
1959 e non impugnato dallo Stato. É venuto meno, pertanto, ex tunc,
l'atto che lo Stato faceva oggetto di denuncia per invasione della propria
sfera di attribuzioni, e con ciò é venuto anche a mancare l'interesse dello
Stato a coltivare l'impugnativa. A torto perciò l'Avvocatura dello Stato
insiste perché venga emessa una pronuncia di merito sul conflitto di
attribuzione. Essa invoca al riguardo gli artt. 22 e 27 delle Norme integrative
per i giudizi innanzi a questa Corte. Di dette norme, però, la prima si
riferisce alle questioni di legittimità costituzionale e non ai conflitti di
attribuzione. Quanto alla seconda, é vero che essa ammette la possibilità
dell'estinzione del processo per conflitto di attribuzione unicamente in caso
di rinuncia al ricorso. La dichiarazione di cessazione della materia del
contendere non é però una pronuncia di estinzione del giudizio, bensì una vera
e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio. Onde essa non trova
alcun impedimento nel citato art. 27.
3. - Venendo ora a
trattare del ricorso notificato il 28 giugno 1959, che investe il decreto di
annullamento delle deliberazioni dell'azienda autonoma per le terme di Acireale
e dell'approvazione accordata a tali deliberazioni dall'Assessore regionale del
ramo, non v'ha dubbio - come già questa Corte ebbe a osservare nell'ordinanza
di cui sopra - che il provvedimento impugnato é stato posto in essere dalla
Regione nell'esercizio del potere generale di annullamento contemplato
dall'art. 6 del T.U. appr. col D. Pres. Reg. 9 giugno 1954, n. 9: ne fa fede,
oltre che l'espresso richiamo, nel preambolo del provvedimento, di quest'ultima
disposizione come titolo di legittimazione del provvedimento stesso, il fatto
che il provvedimento é stato adottato con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio di
giustizia amministrativa. Di fronte a tale evidenza, non hanno alcuna base
nella realtà le affermazioni con le quali la difesa della Regione tenta di
sostenere che il provvedimento impugnato fu adottato nell'esercizio dei comuni
poteri amministrativi di vigilanza o di gerarchia.
Orbene, con sentenza
di pari data, il citato art. 6 del T.U. reg. n. 9 del 1954 é stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per aver preteso di avocare alla Regione il
potere generale di annullamento - proprio ed esclusivo dello Stato - previsto e
regolato dall'art. 6 del T.U. com. e prov. approvato col R.D. 3 marzo 1934, n.
383. Non avendo, dunque, la Regione alcun titolo di legittimazione per
esercitare il potere generale di annullamento che in concreto ha preteso di
esercitare, e spettando, nello attuale ordinamento, unicamente allo Stato il
potere stesso (né importa stabilire in questa sede quale sia l'ambito di tale
potere statale, e se esso spetti allo Stato anche nei confronti degli atti
delle Regioni e in particolare di quelli della Regione siciliana), é evidente
l'uso, da parte della Regione siciliana, di un potere esclusivo dello Stato,
del quale in nessun modo essa é chiamata a partecipare.
Ciò é sufficiente per
l'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il
decreto del Presidente della Regione siciliana 23 aprile 1959, n. 146-A.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui due
ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, riuniti con propria
ordinanza 5
aprile 1960, n. 22,
a) in accoglimento
del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 giugno
1959:
dichiara che spetta
esclusivamente allo Stato il potere generale di annullamento previsto dall'art.
6 T.U. com. e prov. approvato col R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e di conseguenza
annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 aprile 1959) n.
146-A;
b) in relazione al
ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 1959:
dichiara
inammissibile per tardività l'impugnativa del decreto del Presidente della
Regione siciliana 15 febbraio 1959) n. 77-A;
dichiara cessata la
materia del contendere in ordine all'impugnativa del decreto del Presidente
della Regione siciliana 22 maggio 1959, n. 184-A.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 16 dicembre 1960.