Sentenza n.126 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.126

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria, avente per oggetto < Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario l973 >, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 12 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Considerato in diritto

Con legge regionale 22 agosto l979, n. 45 approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria in data 24 luglio 1979, vistata dal Commissario del Governo il 22 agosto 1979 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 42 del 29 agosto 1979 è stata revocata la deliberazione dello stesso Consiglio regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: < Legge regionale-Riapprovazione del conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973 >.

Con la stessa legge si è disposto: < all'approvazione del conto consuntivo 1973 si provvederà con successiva deliberazione >.

A seguito della revoca della citata deliberazione 23 marzo 1977 con la quale il Consiglio regionale dell'Umbria aveva riapprovato la legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso 12 aprile 1977 è cessata la materia del contendere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria in accoglimento della richiesta dell'Avvocato generale dello Stato, avanzata con deduzioni 4 settembre l979 e confermata all'udienza 4 giugno 1980.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante: < Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973 >.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -   Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/07/80.