SENTENZA N. 8
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966, riapprovata l'11 marzo 1966, sui "contingenti numerici provvisori del personale regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 26 marzo 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 aprile successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Vezio Crisafulli, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 marzo 1966 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966, n. 77, riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis e relativa ai contingenti numerici provvisori del personale regionale.
Nel primo articolo della legge si dispone che, in attesa di altra legge regionale da emanarsi ai sensi del
primo comma dell'art. 68 dello Statuto speciale,
2. - Il ricorrente, dopo aver rilevato che il primo comma
dell'art. 67 dello Statuto impone alla Regione di provvedere alla prima
costituzione dei propri uffici di norma con personale comandato dai Comuni,
dalle Province e dallo Stato, sostiene che la determinazione legislativa di un
organico, sia pure provvisorio, non accompagnata dalla specificazione del
personale da richiedere in posizione di comando e del personale da assumere
direttamente in via eccezionale e suppletiva, viola tale norma costituzionale,
giacché consente l'assunzione diretta della maggior parte e perfino della
totalità del personale; viola, altresì, il secondo comma della stessa
disposizione costituzionale, perché sottrae al Consiglio regionale una precisa
attribuzione amministrativa, quella, cioè, di
determinare il numero e le qualifiche del personale statale da richiedere in
comando. La predeterminazione per legge ed in modo indifferenziato degli
organici provvisori toglie al Governo, secondo il ricorrente, la possibilità di
valutare, in sede di controllo di legittimità costituzionale, il rispetto dei principi
statutari ed impedisce alla delegazione della Corte dei conti la possibilità di accertare, in occasione del controllo sui singoli
provvedimenti amministrativi, se
Altri rilievi muove il ricorrente all'entità del nuovo organico ed alle qualifiche ivi previste: la netta sproporzione fra il personale assegnato alle carriere direttiva e di concetto e quello assegnato alle carriere esecutiva ed ausiliaria sarebbe in netto contrasto con i principi della funzionalità e del buon andamento dei servizi e, quindi, con l'art. 97 della Costituzione. Si osserva infine che la legge, protraendo indefinitamente la situazione di provvisorietà del personale e la corresponsione a questo di un trattamento economico differenziato rispetto a quello goduto dal personale dello Stato, eluderebbe il principio enunciato dall'art. 68, secondo comma, dello Statuto.
Il ricorrente chiede pertanto che la legge impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - Nelle deduzioni depositate il 20
aprile 1966
Nel merito
A parte questa pregiudiziale,
Quanto alla censura secondo la quale la legge sottrarrebbe al
Consiglio regionale una competenza amministrativa ad esso
spettante (art. 67, secondo comma, dello Statuto),
4. - Nella memoria depositata il 30 novembre
L'Avvocatura contesta, poi, l'eccezione di inammissibilità
sollevata che
5. - La difesa della Regione in una memoria depositata il 1
dicembre 1966 osserva che il principio richiamato dall'Avvocatura dello Stato,
secondo il quale la mancata impugnativa di precedenti leggi non preclude il
ricorso contro una nuova legge, é accompagnato da notevoli temperamenti nella
giurisprudenza di questa Corte: l'esame di questa consentirebbe, infatti, di
affermare che la pronunzia sarebbe data inutiliter
tutte le volte in cui per effetto dell'accoglimento della domanda non venissero eliminati dall'ordinamento l'invasione o l'eccesso
di competenza denunziati dal ricorrente. Nella specie é sufficiente, secondo
La difesa regionale si sofferma poi ad illustrare le nette differenze che corrono fra i motivi enunciati nell'atto di rinvio e quelli posti a fondamento del ricorso: la difformità é rilevante perché in sede di impugnativa non potrebbero esser fatti valere motivi diversi da quelli esposti in sede di rinvio e, comunque, perché rivelerebbe una evidente incertezza degli stessi organi dello Stato circa i rapporti fra la legge denunziata ed i precetti statutari dei quali si assume la violazione.
La memoria passa poi ad esaminare analiticamente i singoli aspetti della questione di legittimità costituzionale ed osserva:
a) gli inconvenienti ai quali, secondo l'Avvocatura dello
Stato, potrebbe dar luogo l'applicazione della legge sono irrilevanti, perché
l'incostituzionalità di una norma non può essere basata sul fatto che essa può
dar luogo ad abusi (sentenza n. 43 del
1964). Nella specie, comunque, la legge non solo
autorizza
b) per effetto della legge impugnata il controllo dello Stato e della Corte dei conti sui singoli atti amministrativi, lungi dall'esser reso impossibile, viene facilitato, perché la predeterminazione degli organici provvisori consente di meglio valutare se le assunzioni dirette abbiano o meno carattere eccezionale. Supposto che gli atti relativi possano dar luogo a conflitto di attribuzione, la legge regionale che fissa i contingenti non sarebbe certo di ostacolo alla proponibilità del ricorso; e per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti, é da rilevare che, siano gli atti posti in essere in diretta applicazione dell'art. 67 dello Statuto o in applicazione della legge che a tale articolo si richiama, il problema dei limiti del controllo sulla discrezionalità amministrativa si pone in termini identici. Viceversa ove la legge regionale avesse operato una ripartizione fra posti da coprire in via di comando e posti da coprire con assunzioni dirette il controllo sulla eccezionalità di queste ultime sarebbe stato del tutto impossibile;
c) circa la pretesa violazione del secondo comma,
dell'articolo 67, dello Statuto, a parte la non perspicua formulazione della
norma, é chiaro che il Consiglio regionale, predeterminando il fabbisogno
complessivo di personale, ha correttamente posto in essere
il presupposto necessario per un razionale esercizio della competenza
amministrativa. Supposto, invece, che il secondo comma dell'art. 67 abbia inteso attribuire al Consiglio la competenza di
determinare il numero e le qualifiche di tutti gli impiegati di cui
d) circa il rilievo relativo al
numero ed alle carriere del personale, é da ribadire che si tratta di una
censura di merito, per giunta non prospettata nel messaggio di rinvio. Comunque l'esame delle tabelle dimostra che i 68 dipendenti
previsti per il Consiglio ed i 735 previsti per
6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Nell'atto di costituzione
Nel caso in esame, tuttavia, é superfluo accertare se l'indicazione "Governo rinvia at nuovo esame", contenuta nel telegramma di rinvio, si riferisca o meno ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'intervenuta riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale comporta che gli effetti del rinvio si sono completamente esauriti ed esclude che possa aver rilievo la valutazione della legittimità del provvedimento che lo dispose: il potere di impugnativa del Governo nasce, infatti, dalla riapprovazione della legge, indipendentemente dalle precedenti vicende del procedimento legislativo.
2. - Del pari non fondate appaiono le ulteriore difese pregiudiziali opposte dalla Regione relativamente alla non completa coincidenza dei motivi del ricorso con le ragioni del rinvio ed alla mancata impugnazione di precedenti leggi di egual contenuto.
Quanto al primo punto, é superfluo indagare se il Governo possa dedurre innanzi a questa Corte solo quei vizi di legittimità costituzionale che siano stati rilevati nell'atto di rinvio. Nella specie, infatti, risulta dagli atti che al momento del rinvio della legge a nuovo esame, anche se non furono specificate tutte le norme costituzionali alla stregua delle quali si chiede ora il controllo giurisdizionale, vennero sinteticamente esposte tutte quelle ragioni che in questa sede vengono riproposte. Tanto é a dirsi specificamente per la violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto e dell'art. 97, primo comma, della Costituzione: ed infatti, nonostante che nel telegramma di rinvio gli avvertimenti relativi (rispetto delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale e necessità che i contingenti di personale siano tenuti entro i limiti funzionali) venivano riferiti alla futura legislazione, nel complessivo contesto del provvedimento essi investivano anche la legge rinviata, della quale lo Stato deduceva la illegittimità.
Per quanto riguarda, infine, la rilevanza dell'omessa impugnativa di precedenti leggi della stessa Regione - e segnatamente della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7 - é sufficiente richiamare la costante giurisprudenza con la quale questa Corte ha deciso che una circostanza siffatta non é motivo di inammissibilità dell'impugnativa di una nuova legge. Non vale opporre, come fa la difesa della Regione, che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della legge in esame lascerebbe pur sempre in vigore quel sistema di "contingenti provvisoria", già introdotto, con le stesse caratteristiche, dalla precedente, non impugnata legislazione. Ed infatti, anche a prescindere dalla circostanza che il provvedimento legislativo ora impugnato modifica le tabelle (e perciò ha un carattere innovativo), é da osservare che ogni legge, quali che siano i rapporti in cui essa si ponga con leggi anteriori, rappresenta un'autonoma manifestazione della potestà regionale (cfr. sentenza n. 49 del 1963), e l'interesse generale al rispetto delle norme costituzionali é ragione di per sé sufficiente a chiederne la rimozione, indipendentemente dalle conseguenze che, a causa della precedente legislazione, possano derivare dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
3. - Passando al merito del ricorso é preliminarmente da tener presente che le censure mosse in riferimento all'art. 67 dello Statuto non riguardano il potere della Regione di approvare con legge le tabelle dei contingenti provvisori di personale, ma investono solo la mancata "specificazione del personale da richiedere in posizione di comando e del personale da assumere direttamente": da essa, e solo da essa, deriverebbero i vari vizi di legittimità costituzionale prospettati dalla difesa dello Stato nella prima parte del ricorso.
Ad avviso della Corte non vi é alcun dubbio che dal primo
comma dell'art. 67 risulti che
Non sembra, tuttavia, che la legge impugnata contrasti con la
norma costituzionale. Va in proposito rilevato che l'art. 1 espressamente
impone l'osservanza della precedente legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, il
cui art. 3, richiamando l'art. 67 dello Statuto, ribadisce
che
Queste stesse considerazioni, come esattamente osserva la difesa regionale, dimostrano che il controllo della delegazione della Corte dei conti (art. 58 dello Statuto) non é affatto precluso. Ed invero la previsione legislativa di tabelle provvisorie - indispensabile per una valutazione globale delle esigenze dell'ente e per una razionale previsione di spesa - non compromette affatto l'accertamento dell'eccezionalità del provvedimento di assunzione diretta: il quale, come si é detto, potrà essere adottato solo quando al comando non possa farsi luogo e ciò risulti dalla motivazione dell'atto, sottoposto, secondo le regole generali, al controllo di legittimità.
4. - La legge impugnata non viola neppure il secondo comma dell'art. 67 dello Statuto, giacché, predisponendo un quadro generale del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali da richiedere in comando. Va osservato, infatti, che la determinazione legislativa delle tabelle non esclude che, ove si debba procedere alla richiesta di tal comando, il Consiglio adotti il relativo provvedimento amministrativo: con la conseguenza che un atto della Giunta in materia, ove non fosse preceduto dalla deliberazione consiliare, risulterebbe viziato.
5. - La violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto é costituita, secondo il ricorrente, dalla mancata previsione di un termine alla disciplina provvisoria: da tale circostanza deriverebbe, infatti, la corresponsione al personale, per un tempo indefinito, delle indennità previste dalla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
6. - Quanto al contrasto tra la legge impugnata ed il primo
comma dell'art. 97 della Costituzione,
Ma nel caso in esame la prevalenza
del personale direttivo e di concetto, messa in evidenza dal ricorrente, appare
determinata da una ragionevole valutazione che, nell'esercizio dei suoi poteri,
PER QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dalla difesa della Regione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26 marzo 1966, relativa alla legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis sui "contingenti numerici provvisori del personale regionale", in riferimento agli artt. 67, primo e secondo comma, e 68, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'articolo 97, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1967.