SENTENZA N. 119
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 14 maggio 1965 e riapprovata il 20 gennaio 1966, contenente "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 5 febbraio 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.
Ritenuto in fatto
1. - In data 20 gennaio 1966 il Consiglio regionale sardo ha riapprovato, in seguito a rinvio, un disegno di legge, già approvato nella seduta del 14 maggio 1965, con il quale si apportano "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione".
Il disegno di legge stabilisce (art. 1) che quando i
beneficiari dell'assegno previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge
regionale 31 marzo 1965, n. 5, rivestano la qualifica di combattenti della
guerra 1915-
2. - Con ricorso notificato il 5 febbraio e depositato l'11 febbraio 1966 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il predetto disegno di legge venga dichiarato costituzionalmente illegittimo e sia, di conseguenza, annullato.
Secondo la tesi del ricorrente il disegno di legge impugnato: a) riproduce, in sostanza, un precedente disegno di legge già annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1965; b) viola la competenza legislativa attribuita alla Regione dagli artt. 3 p.p., 4 p.p. e lett. h, 5 p.p. e lett. b dello Statuto, giacché il maggior beneficio viene concesso con essenziale riferimento alla qualifica di combattente, rispetto alla quale gli ulteriori requisiti richiesti in via generale dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, sono secondari: e non v'é dubbio che la materia pensionistica esula dalle attribuzioni regionali; c) in dispregio dell'art. 3 della Costituzione, crea una ingiustificata sperequazione fra i combattenti della guerra 1915-1918 e i combattenti della guerra 1940-1944 e fra i combattenti nati o residenti da almeno 5 anni in Sardegna e quelli nati nel restante territorio dello Stato ovvero nati in Sardegna ma trasferiti altrove; d) viola l'art. 81 della Costituzione, perché, trattandosi di nuova spesa, occorre una nuova entrata sostanziale, laddove il capitolo 10302 del bilancio di previsione, relativo alla quota regionale dell'imposta di fabbricazione, deve considerarsi come semplice posta contabile non impegnativa per lo Stato.
3. -
La difesa regionale osserva che la legge regionale 31 marzo
1965, n. 5 - non impugnata dallo Stato - rientra nella potestà della Regione di
integrare il sistema delle leggi statali in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale (art. 4, lett. h, dello Statuto) e che nella stessa
competenza trova fondamento il disegno di legge oggetto del presente giudizio,
giacché la qualifica di combattente non é assunta a presupposto unico del
beneficio, ma solo come titolo ad un trattamento preferenziale.
Nelle successive deduzioni depositate il 2
marzo 1966 la difesa regionale fa osservare che il ricorso fu proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri senza la previa deliberazione del
Consiglio stesso e che questa intervenne solo in data 7 febbraio 1966 e cioé non solo dopo la notifica del ricorso, ma dopo la
scadenza dei termini prescritti dall'art. 33 dello Statuto.
4. - Nella memoria depositata il 21 ottobre
Nel merito l'Avvocatura insiste in tutti i motivi del ricorso
ed in particolare osserva che la competenza attribuita alla Regione dall'art.
5, lett. b, dello Statuto é relativa all'assistenza connessa al lavoro, laddove
il supplemento di sussidio disposto dall'impugnato disegno di legge non trova
titolo in questa, ma solo nella qualifica di combattente: e devono valere in
proposito i principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 27 del
1965. Per quanto riguarda la copertura del maggior onere
finanziario l'Avvocatura rileva che l'indicazione delle nuove entrate per
l'esercizio in corso deve essere rigorosa e che, nella specie, trattandosi di
quota di un tributo erariale,
5. - Nella memoria del 25 ottobre 1966
Circa i motivi del ricorso la difesa regionale deduce:
a) infondatamente si assume che la legge impugnata ha carattere pensionistico: ed infatti la circostanza che una prestazione assistenziale assuma il carattere di un assegno periodico non é sufficiente a modificarne la natura;
b) a differenza della legge annullata con la sentenza n. 27 del 1965, il disegno di legge in esame non introduce una pensione assistenziale estesa a tutti i combattenti come tali, ma solo determina un trattamento assistenziale privilegiato (e siffatti privilegi sono normali nella nostra legislazione);
c) non sussiste alcuna sperequazione fra i combattenti del 15-18 e quelli del 40-44, e ciò in considerazione della maggiore anzianità dei primi, i quali hanno superato, tutti, il massimo dell'età lavorativa. Né sussiste una disparità di trattamento in ragione della nascita e della residenza, giacché dal beneficio sono esclusi gli ultrasessantenni i quali risiedono fuori della Sardegna: e questa é una circostanza sufficiente a giustificare la diversità di trattamento. Ed é giustificata, altresì, l'esclusione di quei soggetti i quali, nati fuori della Sardegna, vi siano immigrati da meno di cinque anni, giacché si tratta di cittadini che, venuti in Sardegna in tarda età, lo hanno fatto in considerazione di una qualche possibilità di mantenimento sul posto;
d) relativamente alla pretesa violazione dell'art. 81 della Costituzione, é erroneo che la norma costituzionale imponga una simmetria fra nuove spese e nuove entrate, maggiori spese e maggiori entrate, giacché l'importante é che l'equilibrio generale del bilancio non subisca alterazioni. La previsione della maggiore entrata relativa alle imposte di fabbricazione non comporta alcun impegno giuridico nuovo dello Stato nei confronti della Regione, ma ciò non esclude che essa possa esser presa in considerazione ai fini della copertura della spesa, purché sia ragionevolmente probabile. E nella specie i dati relativi alle cifre dei redditi accertati, riferiti ai 6 decimi di spettanza regionale ed al quinquennio 1960-64, rivelano come le entrate regionali si siano quasi quintuplicate, con un tasso medio di incremento di oltre un miliardo e mezzo: sicché é ben ragionevole imputare a tale capitolo la copertura di una maggiore spesa di soli 120 milioni annui, spesa destinata a diminuire e poi a scomparire nel giro di pochi anni.
6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle conseguenti conclusioni.
Considerato in diritto
1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Regione, é fondata.
L'art. 33, secondo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 - contenente lo Statuto speciale per
Nel caso in esame i due provvedimenti non sono stati adottati nell'ordine in tal modo stabilito. La legge impugnata - approvata dal Consiglio regionale il 14 maggio 1965 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, nella seduta del 20 gennaio 1966 - venne comunicata il 21 gennaio 1966 al Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250. Risulta dagli atti che il ricorso, notificato il 5 febbraio 1966, non fu preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, la quale intervenne, col contenuto di ratifica, solo il 7 febbraio, vale a dire dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 33 dello Statuto.
2. - Gli artt. 31 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, impongono (cfr. sentenza n. 33 del 1962) che il ricorso del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta venga proposto dopo la deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri o della Giunta e ciò perché solo a questi organi é attribuito il potere di deliberare l'impugnativa per illegittimità costituzionale di una legge. Dal che discende che l'ordine degli atti collegiale e presidenziale risponde - come fu precisato nella ricordata sentenza di questa Corte - ad una esigenza non formale, ma sostanziale, al rigoroso rispetto, cioè, delle competenze relative ad una attività alla quale sono connessi gravi effetti costituzionali. Una successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nella specie adottata dopo la scadenza del termine, appare perciò non idonea a sanare un vizio che deriva dall'assoluto difetto del potere del Presidente.
A contrastare tale conclusione, fondata su una non dubbia
interpretazione del sistema vigente, non valgono le osservazioni prospettate
dall'Avvocatura dello Stato. Ed in vero é da escludere che possa farsi ricorso ad un preteso principio generale secondo il
quale ogni organo di presidenza potrebbe, in caso di urgenza e salvo ratifica,
adottare i provvedimenti spettanti al collegio. Le competenze di ordine costituzionale sono infatti tassativamente
attribuite e delimitate, e di conseguenza la sostituzione di un organo ad un
altro é ammissibile solo nei casi e nei limiti eccezionalmente previsti da
specifiche norme: non giova, perciò, invocare il precedente giurisprudenziale
costituito dalla sentenza
n. 57 del 1957 di questa Corte, giacché in quella occasione l'eccezione di
inammissibilità venne respinta perché una norma statutaria (art. 48, n. 7,
dello Statuto Trentino-Alto Adige) espressamente consente alla Giunta
provinciale di adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza
consiliare (e nella successiva sentenza n. 33 del
1962
Nessuna incidenza sulla questione in esame, infine, può avere la circostanza che all'epoca del ricorso il Governo era dimissionario. A parte il rilievo che quando, in data 7 febbraio 1966, il Consiglio dei Ministri deliberò la ratifica il gabinetto era ancora in crisi - e, dunque, si riconobbe pur tuttavia competente a provvedere sulla materia - é evidente che l'urgenza determinata dalla perentorietà del termine, se non legittima la sostituzione del Presidente del Consiglio (in senso analogo cfr. sentenza n. 36 del 1962), rende incontrovertibile che la relativa deliberazione, adottata a tutela di un obiettivo interesse generale, rientra fra gli atti che il Governo dimissionario può legittimamente porre in essere.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposto in data 5 febbraio 1966 e relativo alla legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 14 maggio 1965 e riapprovata il 20 gennaio 1966, contenente "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1966.