SENTENZA N. 33
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con i seguenti
ricorsi:
1) ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 24 giugno 1961, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 9 del Registro
ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo
Stato, sorto a seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col
quale é stato nominato il liquidatore della Cassa rurale "San
Giuseppe" di Mezzoiuso;
2) ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 24 giugno 1961, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 10 del Registro
ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo
Stato, sorto a seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col
quale é stato nominato il liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena;
3) ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 24 giugno 1961, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro
ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo
Stato, sorto a seguito del decreto 13 aprile 1961 del Ministro del tesoro col
quale é stato nominato il liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di
Roccapalumba.
Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per il
Presidente della Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con decreto del 12 aprile 1961 il
Ministro del tesoro, considerato che il liquidatore della Cassa rurale
"San Giuseppe" di Mezzoiuso (Palermo), nominato ai sensi dell'art. 86
bis del D. L. 12 marzo 1936, n. 375, aveva declinato l'incarico ed occorreva
pertanto sostituirlo, provvedeva al riguardo nominando altro liquidatore della
predetta Cassa in persona dell'avv. Arturo Morreale, ai sensi del citato art.
86 bis e dell'art. 9 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente le norme di
attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio.
Il decreto venne pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 aprile 1961, n. 104.
Il Presidente della Regione siciliana, con
atto in data 21 giugno 1961, notificato al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 24 dello stesso mese e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 4 luglio seguente, sollevava conflitto di attribuzione, ai
sensi degli artt. 134 della Costituzione, 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale,
affermando che il decreto ministeriale suddetto invadeva la sfera di competenza
amministrativa della Regione, e chiedendone quindi l'annullamento.
2. - Nelle deduzioni poste a base della domanda
il Presidente della Regione premetteva che il ricorso era stato direttamente da
lui proposto, senza la previa delibera della Giunta regionale, richiesta a
norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo ancora stata
costituita la nuova Giunta, che avrebbe dovuto sostituire quella dimissionaria
da lui presieduta, in vista della superiore esigenza di tutelare gli interessi
di natura costituzionale che assumeva lesi dall'impugnato decreto.
L'impugnativa direttamente da lui fatta sarebbe giustificata da uno stato di
necessità tale da prevalere sull'esigenza formale prevista dall'art. 39
suddetto, il cui rispetto avrebbe finito col comportare il superamento del
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, pure previsto
dalla legge per la proposizione del ricorso, ed ormai prossimo a scadere.
Come risulta dalla copia del verbale di
riunione del 4 luglio 1961, versata in atti il 10 successivo, la Giunta
regionale siciliana deliberava poi, in quella seduta, di ratificare, a tutti
gli effetti, il ricorso suddetto, che, come si legge nel verbale stesso, bene
il Presidente della Regione aveva proposto "nella carenza dell'organo
collegiale di Governo", "ad evitare un irreparabile pregiudizio per
gli interessi della Regione, attesa l'imminente scadenza dei termini
processuali".
3. - A sostegno del ricorso si afferma che,
a norma dell'art. 17, lett. c. dello Statuto siciliano, spetta alla Regione la
competenza legislativa complementare in materia di credito e risparmio, e che,
a norma dell'art. 20, primo comma, dello Statuto stesso, spetta al Presidente
ed agli Assessori regionali svolgere nella Regione le funzioni amministrative
concernenti, tra l'altro, la detta materia.
Le norme di attuazione dello Statuto,
approvate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, - afferma la Regione - hanno
conferito (artt. 1 e 2) all'Assessore regionale per le finanze le attribuzioni
già proprie del Ministro del tesoro e del Governatore della Banca d'Italia in
materia di nomina di amministratori e sindaci degli istituti e aziende di
credito operanti esclusivamente nel territorio regionale.
L'art. 9 delle stesse norme di attuazione,
dopo aver attribuito all'Assessore regionale per le finanze, su proposta della
Banca d'Italia, la competenza a deliberare sia lo scioglimento degli organi
amministrativi dei predetti istituti nei casi previsti dall'art. 57 del D.L. 12
marzo 1936, n. 375 (amministrazione straordinaria), sia la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei casi
previsti dall'art. 67 dello stesso decreto, aggiunge che restano però ferme,
"anche per quanto riguarda la competenza", le altre disposizioni
contenute nei capi II e III del titolo VII del R.D. 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modifiche, concernenti appunto, rispettivamente, le modalità
dell'amministrazione straordinaria stabilita con lo scioglimento degli organi
amministrativi, e della liquidazione conseguente alla revoca della
autorizzazione all'esercizio del credito.
Questa norma contenuta nel secondo comma
dell'art. 9 - prosegue la Regione - investe indubbiamente anche le disposizioni
dell'art. 86 bis del citato R.D. 375 (nel quale fu introdotto con la successiva
legge 7 aprile 1938, n. 636), secondo cui la sostituzione dei liquidatori, nei
casi di liquidazione ordinaria, é disposta con decreto dell'allora Capo del
Governo, ed oggi del Ministro del tesoro.
Secondo la Regione, si tratterebbe di
provvedimento che, come precisa lo stesso art. 86 bis, non importa mutamento
nella procedura di liquidazione, e verterebbe, quindi, nell'ambito degli
interventi di ordinaria amministrazione in materia, di natura e portata
analoghe a quelli che l'art. 2, lett. e, delle citate norme di attuazione
attribuisce alla Regione, in esecuzione appunto degli artt. 17, lett. e, e 20
dello Statuto, ed in conformità del sistema di trasferimento della competenza
amministrativa, desumibile dalle norme stesse.
Con ciò - osserva la Regione - si viene a
profilare un contrasto fra la detta disposizione di attuazione e gli artt. 17 e
20 dello Statuto siciliano, la cui risoluzione é necessaria e strumentale per
la definizione del conflitto di attribuzione.
A tale fine, il ricorrente - Presidente
della Regione ha sollevato formalmente, in via incidentale, la questione di
legittimità costituzionale nei termini suddetti, chiedendo dichiararsi
costituzionalmente illegittimo il secondo comma del citato art. 9, nella parte
in cui comprende, fra le disposizioni che restano ferme, l'art. 86 bis del D.L.
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
4. - Subordinatamente sostiene la Regione
che, in ogni caso, il provvedimento impugnato costituirebbe violazione
dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto siciliano, giacché
questa disposizione prevede che, per le materie comprese nella competenza
propria della Regione, il Presidente e gli Assessori regionali svolgono
attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Dovrebbe, perciò, intendersi che, ferma
restando la natura statale della funzione, il suo esercizio sarebbe devoluto
agli organi dell'amministrazione regionale, onde sempre, ed in ogni caso,
dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione, e quindi illegittimi, i
provvedimenti di amministrazione diretta da parte dello Stato adottati nella
Regione nella subietta materia, in quanto costituenti invasione della sfera di
potestà amministrativa decentrata della Regione stessa.
5. - Con altri due ricorsi notificati in
pari data, il Presidente della Regione ha poi impugnato altri due decreti del
Ministro del tesoro, pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale, n. 104 del.
1961, concernenti, rispettivamente, la nomina del liquidatore della Cooperativa
agricola di Roccamena, in sostituzione del precedente, dimissionario, e la
nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba, per la
sostituzione dei liquidatori di nomina assembleare, ritenuta necessaria al fine
di imprimere alla procedura di liquidazione la dovuta speditezza.
In entrambi i ricorsi la Regione svolge
argomentazioni e formula richieste identiche a quelle contenute nel ricorso
innanzi riferito.
6. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si é
costituito in giudizio e, con deduzioni depositate l'8 luglio 1961 nella
cancelleria della Corte, ha resistito ai tre ricorsi, eccependo, in via
pregiudiziale, l'inammissibilità degli stessi sotto due distinti profili.
In primo luogo, i ricorsi sarebbero
inammissibili perché presentati dal Presidente della Regione senza la previa
deliberazione della Giunta.
Invero, la giustificazione secondo cui
sarebbero stati proposti senza la detta deliberazione in via di urgenza, data
l'imminente scadenza dei termini, e "non essendo ancora costituita la
nuova Giunta", partirebbe dall'erroneo presupposto che, in quel periodo,
non esistesse la Giunta regionale, mentre, in base al principio della perpetuatio
iurisdictionis, la Giunta dimissionaria doveva considerarsi tuttora in
carica, sia pure per gli atti di ordinaria amministrazione e per i
provvedimenti d'urgenza, e ben poteva e doveva, quindi, emettere la
deliberazione in questione.
Né potrebbe contrastare con tale assunto
l'affermazione della Corte (sentenza 13 aprile
1957, n. 57) circa l'ammissibilità del ricorso proposto in via d'urgenza
dal Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano senza la previa
deliberazione del Consiglio stesso, che ne curò poi la ratifica anteriormente
all'udienza di discussione, data la diversità delle situazioni, ravvisabile sia
nella mancanza della urgenza di proporre gli attuali ricorsi, sia nella
esistenza, nel caso presente, dell'organo collegiale competente per la
deliberazione.
L'altro motivo di inammissibilità dedotto
dall'Avvocatura si fonda, poi, sulla già avvenuta decisione della questione di
competenza ora proposta.
Con sentenza
n. 44 del 26 giugno 1958 la Corte
avrebbe pronunciato appunto in materia identica, e precisamente sul conflitto
di attribuzione proposto contro il decreto del Ministro del tesoro 28 maggio
1957, concernente la nomina del liquidatore della Cassa rurale "La
Previdenza" di Valguarnera, dichiarando che spetta allo Stato di procedere
alla sostituzione dei liquidatori prevista dall'art. 86 bis della legge n. 636
del 1938.
Con ciò, poiché oggetto della pronuncia
della Corte in materia di conflitto di attribuzione é la statuizione sulla
competenza in determinata materia, e solo mediatamente l'annullamento del
procedimento impugnato, resterebbe ormai precluso, in forza della autorità del
giudicato, ogni ulteriore esame della questione, anche se sollevata in
relazione ad ulteriori e formalmente diversi provvedimenti.
Comunque, l'Avvocatura, nel merito,
sostiene la infondatezza dei ricorsi e della questione di legittimità
costituzionale sollevata in via incidentale dalla Regione.
Invero, come già avrebbe ritenuto la Corte
con la citata sentenza
n. 44 del 1958, l'art. 9
delle norme di attuazione 27 giugno 1952 non sarebbe in contrasto con il
sistema adottato per regolare i rapporti fra lo Stato e la Regione in materia
di credito e risparmio. Il che sarebbe confermato, poi, dai principi fissati
con la successiva sentenza
n. 58 del 1958 che, pur se
affermati in relazione allo Statuto sardo, valgono anche per la Sicilia.
Con la detta sentenza, infatti, la Corte
avrebbe stabilito che i poteri della Regione sarda in materia di credito non
possono escludere i poteri che la legge bancaria conferisce agli organi statali
circa l'istituzione e l'ordinamento degli istituti di credito; che la funzione
creditizia, essendo di pubblico interesse immediato, impone una disciplina
unitaria; che, in ogni caso, in applicazione dei principi vigenti nella
legislazione statale, devono essere riservati all'organo statale i poteri di
controllo e di direzione sull'attività bancaria, in funzione dell'interesse
nazionale, al quale quello regionale dev'essere subordinato.
Quanto poi alla tesi gradatamente
prospettata dal ricorrente, osserva l'Avvocatura che l'art. 20 dello Statuto
non prevede una competenza esclusiva degli organi regionali per l'esercizio
decentrato di funzioni amministrative statali, ma ammette solo la possibilità che
ciò avvenga.
Onde inesistente sarebbe, nella specie,
l'assunta invasione della sfera di attribuzione regionale. E ciò anche perché
l'eventuale competenza degli organi regionali, in ogni caso, sorgerebbe solo per
effetto delle direttive del Governo dello Stato, in cui sarebbe implicita una
delega di esercizio di talune funzioni statali.
7. - La difesa della Regione ha depositato,
nei termini, una memoria illustrativa, con la quale ribatte anzitutto
l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura in ordine alla
inammissibilità del ricorso per l'omissione della previa deliberazione della
Giunta.
A dire della Regione, nella specie si
sarebbe trattato non tanto di carenza di diritto della Giunta, quanto di carenza
di fatto, giacché nonostante la convocazione disposta per il 13 giugno 1961 per
provvedere anche in ordine all'impugnazione dei decreti in questione, ogni
deliberazione della Giunta sarebbe stata resa impossibile, in mancanza del
numero legale. Di fronte a tale situazione, collegata con le note difficoltà di
Governo sorte allora in Sicilia, non rimarrebbe che riconoscere al Presidente
un potere extra ordinem di procedere all'adozione di provvedimenti
indilazionabili, quali appunto erano divenuti i ricorsi in esame, per la ormai
imminente scadenza del termine: potere fondato sul principio per cui, in caso
di urgenza, la deliberazione necessaria deve essere presa dall'organo che ha
maggiori possibilità di esercizio del potere.
Quanto all'altra eccezione pregiudiziale,
circa la intervenuta pronuncia della Corte in merito al precedente ricorso per
conflitto di attribuzione di cui alla sentenza n.
44 del 1958 che, secondo
l'Avvocatura, avrebbe riguardato la stessa questione oggi in discussione,
osserva la difesa della Regione, che, invece, i ricorsi ora in discussione
differirebbero da quello precedentemente esaminato e deciso, sotto vari
profili.
Infatti, ora si farebbe valere una questione
di legittimità in via incidentale non proposta nel primo giudizio, e la
eventuale dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi condurrebbe alla
preclusione anche della detta questione. Inoltre, in virtù dei limiti di
efficacia del giudicato, il conflitto in esame dovrebbe senz'altro ritenersi
diverso da quello deciso con la sentenza della
Corte n. 44 del 1958, che si riferisce ad un atto diverso da quelli ora
impugnati, e comunque non potrebbe, in ogni caso, spiegare efficacia quanto
alla statuizione circa la competenza, in conformità dei principi
processualistici in materia.
Queste considerazioni sarebbero avvalorate
anche dalla diversità dei motivi addotti oggi a sostegno dei ricorsi, che si
fondano soprattutto sulla "illegittimità derivata", dipendente dalla
assunta incostituzionalità dell'art. 9 delle norme di attuazione di cui al
decreto presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133, nonché sulla richiesta di
annullamento dei decreti impugnati per il motivo indicato in via subordinata,
in relazione cioè all'art. 20, comma primo, parte seconda, dello Statuto
siciliano, non proposto nel giudizio al quale si riferisce la ripetuta sentenza
n. 44 del 1958 della Corte.
Quanto poi al merito della questione di
legittimità costituzionale dell'art 9 delle norme di attuazione dello Statuto
siciliano, la difesa regionale insiste negli argomenti già svolti, ponendo
particolarmente in evidenza come la nomina dei liquidatori degli enti di
credito regionale, ai sensi dell'art. 86 bis del R.D. n. 375 del 1936, non
possa non rientrare fra le funzioni amministrative di competenza della Regione
siciliana, alla quale, infatti, sono devolute tutte le funzioni in materia di
disciplina del credito, e quindi anche quelle concernenti l'attività delle
aziende medesime. Si rivelerebbe così manifestamente inconferente il richiamo
dell'Avvocatura dello Stato alla sentenza
n. 58 del 1958 della Corte,
anche perché concernente la Regione sarda, il cui ordinamento statutario
sarebbe assai più restrittivo di quello siciliano quanto ai poteri regionali in
materia di credito e risparmio.
La difesa regionale, infine, insiste nella
tesi subordinata di illegittimità dei decreti impugnati, rilevando, in
particolare, che la devoluzione dell'esercizio delle funzioni amministrative
agli organi regionali, in virtù dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello
Statuto siciliano, non potrebbe ritenersi subordinata all'emanazione delle
direttive da parte del Governo dello Stato, così come afferma l'Avvocatura,
poiché l'eventuale mancanza delle direttive stesse non potrebbe mai costituire
legittimazione dell'invasione della competenza regionale, ma soltanto, se mai,
causa di responsabilizza per gli organi statali tenuti ad emanarle.
Considerato
in diritto
1. - I tre giudizi, congiuntamente discussi
all'udienza, possono essere decisi con unica sentenza: essi, infatti, sono
identici sia nei loro presupposti di fatto, sia nei motivi e nelle
argomentazioni difensive svolte dall'una e dall'altra parte in causa.
2. - Pregiudiziale é l'esame della prima
questione sollevata in limine litis dall'Avvocatura dello Stato: la
inammissibilità dei ricorsi, che non sono stati preceduti da delibera della
Giunta regionale. Il Presidente della Regione, infatti, propose i tre ricorsi
senza che fosse intervenuta la previa deliberazione della Giunta, così com'é
richiesto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, in riferimento e
in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per
conflitto di attribuzione é proposto "per la Regione dal Presidente della
Giunta regionale 'in seguito a deliberazione della Giunta stessa".
Tale omissione é stata giustificata dalla
difesa della Regione con la inderogabile necessità di assicurare la tutela
dell'interesse della Regione all'integrità della propria sfera di competenza
amministrativa proponendo i ricorsi entro il termine di decadenza previsto
dall'art. 39, che scadeva pochi giorni dopo; e con la impossibilità di ottenere
la deliberazione della Giunta, perché dimissionaria. Ha poi comprovato, con la
esibizione del verbale, che la Giunta, d'altra parte, fu convocata prima della
scadenza del termine per produrre i ricorsi, ma non poté legalmente riunirsi
per mancanza del numero legale. In ogni modo, l'operato del Presidente venne
approvato e ratificato dalla nuova Giunta.
Ritiene, tuttavia, la Corte che l'eccezione
di inammissibilità dei ricorsi, per il motivo sopra accennato, sia fondata.
3. - Come ha osservato all'udienza la
difesa dello Stato, la ricordata espressione del terzo comma dell'art. 39 della
legge n. 87: il ricorso della Regione per conflitto di attribuzione é
proposto... "in seguito a deliberazione della Giunta", non é
dissimile da quella adoperata negli artt. 31 e 32, a proposito della
proposizione dei ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità
costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato: "la questione
(della legittimità costituzionale di una legge di una Regione) é sollevata, '
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio
mediante ricorso ecc." (art. 31, comma secondo); "la questione (della
legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge
dello Stato), 'previa deliberazione della Giunta regionale, é promossa dal
Presidente della Giunta mediante ricorso, ecc." (art. 32, secondo comma).
Che la proposizione del ricorso, in tali casi, debba essere preceduta da
deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri o della Giunta
regionale, é esigenza non soltanto formale, ma sostanziale. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente regionale sono gli organi
rappresentativi del Governo dello Stato e, rispettivamente, della Regione, e
attribuendosi ad essi la legittimazione attiva ad agire dinanzi alla Corte
costituzionale si adempie bensì ad una esigenza di natura formale, ma,
sostanzialmente, occorre che sia preceduta dalla determinazione dei membri del
Governo o dei componenti la Giunta regionale, e ciò per l'importanza dell'atto
e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può
produrre. Infatti, la conseguente pronuncia della Corte costituzionale può
avere l'effetto di dichiarare l'inefficacia di una legge dello Stato o di una
Regione (art. 136 della Costituzione), e non minore importanza ha la pronuncia
della Corte in materia di conflitti di attribuzione, in quanto la Corte
costituzionale risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le
attribuzioni in contestazione (art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87; art.
134 della Costituzione; v. sentenze della Corte 18 gennaio
1957, n. 11; 19 gennaio
1957, n. 18; 26 giugno
1958, n. 44).
La inderogabilità di siffatta esigenza é
confermata dal rilievo che ben poteva il legislatore, ove lo avesse voluto,
stabilire, in via generale, nella legge n. 87 e, in via particolare, nello
Statuto speciale per la Regione siciliana, intorno al quale si discute nel
presente giudizio, una disposizione che avesse autorizzato quegli organi
rappresentativi a produrre, nei casi di urgenza o comunque di contingenze
eccezionali, ricorso, salvo convalida degli organi collegiali. Il non averlo
fatto é indizio di volontà contraria; e lo si può argomentare anche dalla legge
10 febbraio 1953, n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento delle
Regioni a statuto ordinario, nella quale il legislatore avrebbe ben potuto
attribuire, qualora l'avesse ritenuto necessario, un potere sostitutorio della
Giunta al Presidente delle Regioni, nei casi di urgenza, mentre nell'art. 25,
determinando le attribuzioni del Presidente, si é limitato a dargli la facoltà
di promuovere di propria iniziativa, e salvo sempre a riferirne alla Giunta
nella prima seduta, solo "i provvedimenti cautelativi e le azioni
possessorie", cioè soltanto quei provvedimenti e quelle azioni che si
presentano come mezzi di tutela in relazione a situazioni di fatto urgenti che,
per la loro peculiarità, postulano interventi immediati, non compatibili con la
preventiva consultazione della Giunta regionale.
Non vale, poi, richiamare la sentenza
13 aprile 1957, n. 57, con la
quale la Corte ritenne ammissibile il ricorso per la impugnazione di una legge
regionale del Trentino-Alto Adige proposta in via di urgenza dalla Giunta
provinciale anziché dal Consiglio, perché, come espressamente si rileva dalla
relativa motivazione, la decisione rispecchia le particolari disposizioni
dettate al riguardo dallo Statuto di quella Regione, e precisamente l'art. 48,
n. 7, che consente tale potere sostitutorio. Si tratta, quindi, di una
decisione basata sopra una espressa disposizione, non applicabile al caso in
esame.
Negli indicati casi speciali le
disposizioni di legge sono quindi tassative, il che implica l'esclusione del
Presidente dalla legittimazione ad agire, di sua iniziativa, negli altri casi.
Deve, dunque, ritenersi imprescindibile
l'esigenza della previa deliberazione della Giunta regionale, come prescrive
l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, confermandosi in tal senso, quanto già
ebbe a decidere questa Corte con la sentenza
19 gennaio 1957, n. 15, con la
quale venne dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Regione sarda
senza la previa deliberazione della Giunta regionale.
4. - Non si può in contrario opporre, per
quanto riguarda i casi di cui ora si discute, che la Giunta fu convocata, ma
non poté deliberare per mancanza del numero legale, e che, in ogni modo, la
nuova Giunta ratificò l'operato del Presidente.
L'avere convocato la Giunta, per quanto
dimissionaria, per deliberare, fra le altre cose poste all'ordine del giorno,
la proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione, significa
riconoscere, senza possibilità di equivoco, che venne ritenuta necessaria, e
giustamente, anche in tale situazione del Governo della Regione, la necessità
della deliberazione della Giunta; il che vale negare il potere diretto e
autonomo del Presidente a proporre i ricorsi. Dal fatto, poi, che fu
determinata dai componenti la Giunta la mancanza del numero legale può anche
inferirsi una volontà forse contraria a produrre i ricorsi.
Non può poi valere, come si é sostenuto, la
successiva ratifica della nuova Giunta. A parte il rilievo che essa, come
risulta dal documento esibito, ha tutto il carattere di una sanatoria generale
dell'operato del Presidente, riferita a vari provvedimenti, resta pur sempre la
violazione della norma che impone, in via preventiva e in modo inderogabile, la
deliberazione della Giunta. Dando valore ad una successiva ratifica potrebbe
giungersi ad avallare il principio per cui, ad libitum del Presidente,
la deliberazione della Giunta può seguire, invece che precedere, la
proposizione del ricorso, in aperto contrasto con la ricordata norma dell'art.
2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 39 della legge
n. 87 del 1953.
5. - Dovendosi, in base alle esposte
considerazioni, dichiarare inammissibili i ricorsi, rimane assorbito l'esame di
ogni altra questione e del merito dei ricorsi stessi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui
ricorsi, indicati in epigrafe, promossi dal Presidente della Regione siciliana
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione
fra la Regione e lo Stato, sorto a seguito dei decreti del Ministro del tesoro
con i quali erano stati nominati i liquidatori della Cassa rurale "San
Giuseppe" di Mezzoiuso, della Cooperativa agricola di Roccamena e della
Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba:
dichiara inammissibili i ricorsi stessi, ai
sensi del disposto del terzo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n.
87, per difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 10 aprile
1962.