SENTENZA N. 15
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELLI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui sei ricorsi, notificati il 20 febbraio
1956, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo,
iscritti rispettivamente ai numeri 21, 22, 23, 25, 26 e 27 del Registro ricorsi
1956 e pubblicati, i primi cinque, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
84 del 7 aprile 1956 ed il sesto nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 21 aprile
1956, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che reca norme
di attuazione dello Statuto speciale per
ricorso 1 ) art. 7;
ricorso 2 ) art. 11;
ricorso 3 ) art. 12;
ricorso 4 ) art. 15;
ricorso 5 ) art. 17, commi, l, 2, 4 e 5 ;
ricorso 6 ) art. 19, comma 1.
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la
relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri
per
Ritenuto
in fatto
Con sei ricorsi,
notificati il 20 febbraio 1956 e depositati il 28 detto,
Tutti i ricorsi
propongono due motivi di impugnazione che hanno carattere generale.
Col primo si sostiene
che le norme d'attuazione impugnate, in quanto contengono modificazioni dello
Statuto, sarebbero costituzionalmente illegittime per essere stato omesso il
procedimento Costituzionale per la revisione dello Statuto della Sardegna di
cui all'art. 54 dello Statuto stesso.
Col secondo si
sostiene che sarebbe stata invasa la competenza legislativa della Regione, in
quanto con le norme d'attuazione impugnate lo Stato avrebbe legiferato in
materie di competenza legislativa regionale; questo sarebbe un vizio
d'incostituzionalità a sé stante, per il solo fatto della posizione della norma
in una materia di generale competenza legislativa regionale, a prescindere
dall'esame del convenuto specifico delle norme stesse.
L'Avvocatura dello
Stato osserva, tanto sul primo quanto sul secondo punto, che le norme
d'attuazione, previste dall'articolo 56 dello Statuto, sono state emanate in
virtù di delega legislativa proprio per integrare ed adattare lo Statuto stesso
alle esigenze concrete dell'autonomia regionale. Perciò non soltanto é fuori
luogo parlare d'invasione della competenza regionale, ma quelle modificazioni
dello Statuto, nel senso dell'integrazione, che sono state rese necessarie
dalle esigenze dell'attuazione hanno natura giuridica particolare tanto che per
queste il limite della costituzionalità é diverso da quello delle leggi
ordinarie.
Le particolari
censure d'illegittimità costituzionale, relative ad ogni singolo ricorso sono
poi le seguenti:
1) Quanto all'art. 7
del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (ricorso n. 21),
La difesa dello Stato
eccepisce invece che la competenza dell’amministrazione regionale in materia
d'agricoltura concorre con quella statale, essendo riservate alla prima le
funzioni d'interesse regionale e all'altra quelle d'interesse unitario e
nazionale: le due eccezioni dell'art. 7 sarebbero state disposte proprio in
considerazione delle funzioni di interesse nazionale che sono prevalentemente
proprie degli ispettorati compartimentali e degli osservatori fitopatologici,
rimasti perciò alle dipendenze dello Stato.
2) Il secondo ricorso
(numero di ruolo 22) prende in considerazione l'art. 11 delle citate norme
d'attuazione che riserva alla competenza del Ministero dei LL.PP. la
compilazione dell'elenco dei comuni per i quali deve essere adottato un piano
di ricostruzione a termini del D.L.L. 1 marzo 1945, n. 154, sui danni bellici.
Questa norma é ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Regione per
violazione dell'art. 6 dello Statuto in relazione all'art. 3 lettere a ed f, in
quanto l'amministrazione regionale é piena anche in materia di edilizia e
d'urbanistica.
Secondo la difesa
dello Stato la compilazione del suddetto elenco dei comuni é invece il primo
atto d'un complesso procedimento destinato a concludersi essenzialmente in
lavori pubblici statali; questa é materia sottratta alla competenza regionale e
sotto questo profilo l'art. 11 sarebbe del tutto conforme allo Statuto.
3) L'art. 12 delle
suddette norme d'attuazione dispone poi che i regolamenti edilizi comunali
siano approvati dalle autorità regionali "udito il parere del
Provveditorato alle opere pubbliche per
4) Circa l'art. 15,
oggetto del ricorso n. 25,
Secondo
L'Avvocatura dello
Stato eccepisce invece che il limite degli interessi nazionali, richiamato per
l'amministrazione regionale dal combinato disposto degli artt. 3 e 6 dello
Statuto, legittima pienamente una norma d'attuazione che coordini
l'amministrazione regionale con l'amministrazione statale proprio in funzione
della diversa importanza locale o generale degli interessi che sono inerenti ai
giacimenti minerari.
5) Un altro articolo
impugnato é il 17, che contiene norme relative alle Camere di commercio della
Sardegna.
Quest'ingerenza
dell'amministrazione statale sull'amministrazione regionale é contrastata dal
ricorso della Regione per motivi analoghi a quelli dei ricorsi precedenti.
Difatti, secondo
6) L'ultimo articolo
delle norme d'attuazione di cui al D.P.R. n. 327 del 1950, impugnato dalla
Regione col ricorso n. 27, é il 19 che riserva agli "uffici e organi
provinciali dello Stato" le funzioni in materia di igiene e di sanità
affidando all'amministrazione regionale soltanto il compito di coordinare
queste funzioni secondo le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e per
la sanità, ferma restando la dipendenza dal Commissariato stesso degli uffici
ed organi predetti per le funzioni d'esclusiva competenza dello Stato.
La difesa dello Stato
eccepisce invece che in luogo del passaggio degli uffici ed organi dallo Stato
alla Regione fu preferito, conforme all'avviso della Commissione paritetica, un
duplice rapporto funzionale degli uffici verso lo Stato e verso
Il Presidente,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le sei cause promosse con i
sopra indicati ricorsi e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente
discusse.
Considerato
in diritto
Per quanto riguarda
il ricorso n. 22, relativo all'art. 11 delle ricordate norme d'attuazione,
occorre rilevare pregiudizialmente che, secondo ciò che risulta dagli atti,
Difatti la
convenienza o meno di questo ricorso fu ampiamente dibattuta dagli organi
regionali, ma
Poiché non vi é
dubbio che la deliberazione della Giunta regionale é necessaria, ai sensi
dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché
Da ciò deriva che il
ricorso registrato al n. 22 e concernente l'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950,
n. 327, deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle questioni
di carattere generale, sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna nei
ricorsi n. 21, 23, 25, 26 e 27 e relative alla violazione dell'art. 54 dello
Statuto per essere stato omesso il procedimento costituzionale per la revisione
statutaria, e alla violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto stesso in quanto
le norme impugnate avrebbero disciplinato materie comprese nella competenza
legislativa regionale, questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi in
proposito con la sentenza
n. 20 del 29 giugno 1956, negando il fondamento di questi motivi
d'impugnazione che non tengono conto della natura e dello scopo delle norme
d'attuazione, espressamente previste dall'art. 56 dello Statuto.
Per quanto riguarda
le questioni particolari relative ai singoli ricorsi
A parte l'importanza
maggiore o minore che di fatto possono avere attualmente le funzioni statali,
in quanto la maggior parte dell'amministrazione agraria periferica é divenuta
di competenza regionale, non vi é dubbio che nessuna norma costituzionale
impone allo Stato di trasferire tutti i propri uffici alla Regione o gli vieta
di conservare alle proprie dipendenze e a proprio carico quelli esistenti.
Vero é che questi
uffici rimasti alle dipendenze dello Stato dovranno adempiere, in base alle
direttive impartite dalla Regione, anche i compiti a questa affidati. Ciò
sembra conforme ai principi della collaborazione tra Stato e Regione dai quali
dipende, in definitiva, il buon funzionamento delle autonomie regionali.
D'altra parte é certo
che esistono tuttora funzioni caratteristicamente statali dell'Ispettorato
compartimentale dell'agricoltura e dell'Osservatorio fitopatologico (basti
ricordare il controllo sull'utilizzazione dei contributi statali per pascoli e
per sistemazioni montane, la lotta contro le malattie delle piante, contro gli
insetti ecc. ed in genere le funzioni che si svolgono mediante atti la cui
efficacia superi il limite territoriale della Regione) e comunque non sembra
discutibile che in qualunque momento lo Stato potrà affidare nuove funzioni a
questi uffici. Inoltre l'art. 7 parla genericamente di "esercizio di
funzioni statali": é ovvio che questa dizione non potrà ledere in alcun
caso la competenza della Regione perché queste funzioni sono e potranno essere
soltanto quelle che secondo la norma della Costituzione e dello Statuto
spettino effettivamente allo Stato e non alla Regione.
Perciò il ricorso
della Regione sarda relativo all'art. 7 deve essere respinto.
Del pari infondata é
la questione d'illegittimità costituzionale sollevata dalla Regione sarda col
ricorso n. 23 relativamente all'art. 12 delle ricordate norme d'attuazione.
Ciò rilevato, occorre
tenere presente che i regolamenti edilizi comunali hanno una particolare
importanza perché sono previsti dal Codice civile quali fonti di diritto (art.
871) ed in alcuni casi (artt. 873 e segg. ) possono prevalere addirittura sulle
norme del Codice.
Perciò i regolamenti
comunali edilizi sono sottoposti, secondo la legislazione statale, a
particolari controlli centrali (parere del Consiglio superiore della sanità:
art. 230 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 36 legge 17 agosto 1942, n.
1152, sull'urbanistica).
Sembra perciò del
tutto ragionevole che la norma impugnata, che appunto per essere stata emanata
in sede d'attuazione dello Statuto doveva assicurare il rispetto dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli interessi nazionali, abbia
imposto in una materia di tanta importanza il parere, del resto non vincolante,
d'un organo tecnico particolarmente specializzato e collegato con
l'amministrazione centrale dello Stato.
Le norme
d'attuazione, come quella che é stata infondatamente impugnata, servono appunto
a coordinare, anche dal punto di vista tecnico, l'amministrazione regionale con
quella statale e sono necessarie per assicurare lo svolgimento delle autonomie
regionali nell'unità dello Stato.
Perciò anche il
ricorso della Regione sarda, relativo allo articolo 12 é da respingersi.
L'art. 15 é impugnato
perché l'attività amministrativa concernente i giacimenti minerari di interesse
nazionale deve essere svolta dall'amministrazione regionale secondo le
direttive da impartirsi dal Ministero dell'industria e del commercio.
Secondo
La distinzione dei
minerali, a seconda del loro interesse nazionale o locale, non é arbitraria
perché é sancita nel D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, e comunque non vi é dubbio
che in qualunque momento lo Stato può determinare legislativamente il
preminente interesse nazionale d'una o di più sostanze minerali. Né
Ma altra cosa é
determinare un adeguato coordinamento dell'attività regionale con quella
statale in funzione di questi interessi in materia mineraria mercé norme di
legge che diano preventiva certezza alle competenze amministrative della
Regione e dello Stato ed altra cosa é subordinare l'attività amministrativa
regionale alle discrezionali direttive dell'amministrazione statale.
Nel primo caso i
principi dell'autonomia regionale sono rispettati e sono rispettate le competenze
legislative ed amministrative della Regione ex art. 3 lett. m ed eventualmente
ex art. 4 lett. a e dell'art. 6.
Difatti in tale
ipotesi non soltanto sono possibili i controlli sulla legittimità
costituzionale delle norme statali che eventualmente impongano un particolare
coordinamento dell'attività amministrativa regionale con quella statale, ma
Invece l'assoggettamento
della Regione alle direttive del Ministero dell'industria, cioè agli ordini
dell'amministrazione statale da stabilirsi caso per caso, costituisce
indubbiamente una grave violazione non soltanto della competenza amministrativa
della Regione ex art.
Perciò il ricorso n.
25, relativo all'art. 15, deve essere accolto sotto il profilo sopra delineato.
Quanto all'art. 17,
impugnato col ricorso n. 26,
Questa censura é
fondata, limitatamente alla prima parte, per le ragioni che hanno portato
all'accoglimento del precedente ricorso. La competenza in materia
d'agricoltura, d'industria e di commercio spetta alla Regione (art. 3 lett. d,
art. 4 lett. a) ed inoltre le Camere di commercio sono enti d'interesse
prevalentemente regionale. Comunque i limiti posti alla legislazione regionale
sarda ex artt. 3 e 4 ai quali fa riferimento l'art. 6 dello Statuto, non
giustificano che le funzioni amministrative della Regione siano gerarchicamente
subordinate alle discrezionali direttive dell'amministrazione dello Stato.
Non ha invece alcun
fondamento, come é ovvio, l'impugnazione della Regione per quanto attiene alla
seconda parte del primo comma che probabilmente non fu esclusa perché compresa
nello stesso periodo della prima parte del comma: "salvo quelle
riguardanti servizi d'interesse nazionale per le quali il Ministero ritenga di
dovere compiere indagini dirette".
Perciò il ricorso,
limitatamente alla prima parte del secondo comma dell'art. 17, é inammissibile.
La seconda parte del secondo comma é del seguente tenore: "alla nomina dei
Presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del
commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste su proposta
del Presidente della Giunta regionale".
La censura della
Regione non é fondata.
Difatti
l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato. Ad esempio
l'ufficio provinciale del commercio e dell'industria é un organo statale
inserito nelle Camere di commercio (legge 5 gennaio 1953, n. 22), le cui spese
sono a carico del bilancio dell'ente mentre il personale, pure essendo a carico
dello Stato, dipende disciplinarmente dal Presidente della Camera di commercio.
D'altra parte l'interesse preminente della Regione é rispettato perché la
nomina del Presidente della Camera di commercio avviene su proposta del
Presidente della Giunta regionale.
Perciò non può
riconoscersi fondamento all'impugnazione della Regione neppure per la seconda
parte del secondo comma dell'art. 17.
Il quarto comma
dell'art. 17, del pari impugnato dalla Regione, stabilisce: "A decorrere
dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere
predette saranno approvati dall'amministrazione regionale d'intesa col
Ministero dell'industria e del commercio". La questione d'illegittimità
costituzionale, sollevata al riguardo, é fondata.
Non vi é dubbio che,
per il preminente interesse regionale e per le considerazioni già esposte, il
controllo sui bilanci delle Camere di commercio della Sardegna rientri nella
competenza dell'amministrazione regionale.
Gli interessi
statali, che non sono estranei né all'organizzazione, né alle funzioni delle
Camere di commercio, giustificano certamente l'intervento anche dello Stato in
una delle molte forme che sono consuete al sistema dei controlli fra enti
diversi.
Ma l'approvazione dei
bilanci, "d'intesa" fra
Questa Corte non
ritiene costituzionalmente legittimo, conforme alla propria giurisprudenza, che
l'esercizio d'una funzione statutariamente attribuita alla Regione venga estesa
anche allo Stato e perciò il ricorso della Regione é da ritenersi fondato,
sotto questo profilo, per quanto riguarda il quarto comma dell'art. 17.
Infine
La censura della
Regione non é fondata.
Difatti nel caso
dell'imposta camerale é da ritenersi che concorrano la competenza dello Stato e
la competenza della Regione. Trattasi di materia tributaria che la legislazione
statale riservava alla competenza statale (art. 54 R.D. 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni) e che nessuna norma statutaria, appunto per
la natura tributaria della materia stessa, può ritenersi che attribuisca alla
Regione.
Ne consegue che il
ricorso della Regione é da ritenersi infondato rispetto al quinto comma
dell'art. 17.
Non vi é dubbio che
l'amministrazione sanitaria, di particolare importanza sociale, tutela
interessi che per la loro natura mal si prestano ad essere circoscritti
rigorosamente in un ristretto ambito locale. Anzi gli interessi locali e gli
interessi generale sono collegati e intrecciati, per quanto riguarda la sanità,
così strettamente, come forse non avviene in nessun altro campo della pubblica
amministrazione, che i principi della legislazione in materia - e può dirsi la
materia stessa - impongono un particolare coordinamento fra l'attività
regionale e l'attività statale.
Ma ciò non toglie che
il legislatore costituente abbia ritenuto
D'altra parte la
funzione di coordinamento in genere dell'attività regionale con l'attività
statale é attribuita sul piano amministrativo al Rappresentante del Governo
(art. 48) e sul piano politico al Presidente della Giunta regionale mediante la
sua partecipazione al Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni che
riguardano particolarmente
Ora, a prescindere
dalla considerazione che
Perciò il ricorso
della Regione relativo all'art. 19 deve essere accolto.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti, relativi ai sei ricorsi elencati in
epigrafe, proposti dal Presidente della giunta regionale della Sardegna contro
il Presidente del Consiglio dei Ministri:
1) dichiara
inammissibile, per difetto di deliberazione della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso registrato al n. 22
concernente l'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (norme d'attuazione
dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna);
2) respinge tutte le
eccezioni d'inammissibilità dei ricorsi sollevate dall'Avvocatura generale
dello Stato;
3) in accoglimento
del ricorso registrato al n. 25, dichiara l'illegittimità costituzionale delle
norme contenute nell'art. 15 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei
limiti indicati nella motivazione;
4) in parziale
accoglimento del ricorso registrato al n. 26, dichiara l'illegittimità
costituzionale della prima parte del primo comma dell'art. 17 ("Le
funzioni ispettive sulle Camere di commercio industria ed agricoltura della
Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e
del commercio, dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello
stesso art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327;
5) in accoglimento
del ricorso registrato al n. 27, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati
nella motivazione;
6) dichiara
inammissibile per difetto d'interesse il ricorso registrato al n.
7) respinge il
ricorso registrato al n. 21 relativo all'art. 7, il ricorso registrato al n. 23
relativo all'art. 12 e il ricorso registrato al n. 26 relativo alla seconda
parte del primo comma dell'art. 17 ("salvo quelle riguardanti servizi
d'interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dovere compiere
indagini dirette"), alla seconda parte del secondo comma e al quinto comma
dell'art. 17 stesso, tutti del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio
1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELLI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in
cancelleria il 26 gennaio 1957.