SENTENZA N. 18
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELLI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 49 del Reg. ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78 - A, che concedeva il regime di deposito franco allo stabilimento industriale tessile della società "Cotonificio Siciliano".
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per
Ritenuto in fatto
Con decreto 20 aprile 1951, n. 78 - A, il Presidente della Regione siciliana concedeva il regime di deposito franco allo stabilimento industriale tessile della società "Cotonificio Siciliano", con sede legale in Palermo.
Il regime di deposito franco riguardava uno stabilimento di
filatura, con non meno di 300. 000 fusi, da impiantarsi in
Comune di Palermo, contrada Piana di Gallo, sulla strada tra Partanna Mondello e Tommaso Natale,
terreno catastato al
foglio n. 2, particelle 610, 611, 613,
L'atto di concessione stabiliva che l'impianto dello
stabilimento di filatura avrebbe dovuto iniziarsi entro tre mesi ed entrare in
attività entro due anni dalla pubblicazione del decreto (art. 1); indicava poi
le materie prime, prodotti e merci, che con la immissione
nello stabilimento dovevano considerarsi fuori dalla linea doganale (art. 2);
disciplinava il pagamento dei diritti doganali per i filati e i prodotti
tessili estratti dallo stabilimento (artt. 3 e 4), nonché il transito in territorio italiano delle merci di
provenienza estera destinate in franchigia allo stabilimento e di quelle
estratte da esso e destinate all'estero (art. 5); demandava, infine,
all'Assessore per le finanze di stabilire le modalità particolari per
assicurare la necessaria vigilanza (art. 6). Il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, con ricorso notificato il 20 marzo
A conforto del ricorso, l'Avvocatura dello Stato sostiene che
il decreto istitutivo di deposito franco segna una illegittima
invasione della Regione in una sfera, come quella doganale e dell'imposta di
fabbricazione, che é invece riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
che, in particolare,
A parte che questa attività amministrativa deve svolgersi nel rispetto della legislazione statale, sarebbe, in contrario, decisiva l'obiezione che detta norma, anche perché non sono state ancora impartite le prescritte direttive, non può trovare applicazione.
II Presidente della Regione siciliana, costituitosi ritualmente in giudizio, col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino, resiste al ricorso.
Con le deduzioni depositate in cancelleria il 9 aprile
Nel merito oppone:
1) che la istituzione di un deposito
franco concerne la materia di cui all'art. 14, lettera e, dello Statuto per
2) che, d'altra parte,
3) che, in linea ulteriormente subordinata, il potere di
concedere il regime di deposito franco, sia pure quale esercizio di funzioni
statali, era già stato trasmesso al Presidente della Regione dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, trattandosi di un tipo di attività specificamente compresa tra le attribuzioni
dell'Alto Commissario per
4) quanto alla censura relativa all'art. 5 del decreto impugnato, la difesa della Regione deduce, infine, che, se pur essa fosse fondata, non potrebbe travolgere l'intero provvedimento; ma, d'altra parte, afferma che l'illegittimità non esiste, trattandosi di regolamentazione riproducente la legislazione statale o almeno già consentita all'Alto Commissario.
Per tutti questi motivi la difesa della Regione conclude chiedendo dichiararsi irricevibile il ricorso proposto dallo Stato e subordinatamente respingersi il ricorso stesso perché infondato, dichiarandosi la competenza della Regione siciliana nella materia in oggetto.
Nelle memorie depositate, rispettivamente, il 18 ottobre e il 1 novembre 1956, sia l'Avvocatura dello Stato che la difesa della Regione hanno ribadito i motivi di ricorso e di difesa precedentemente svolti.
In più l'Avvocatura dello Stato, replicando alla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione, ha negato che il ricorso dovesse essere notificato al "Cotonificio Siciliano", e ciò perché nei giudizi di carattere costituzionale tra lo Stato e le Regioni non vi sarebbe posto per parti private.
Dal suo canto, la difesa della Regione contesta particolarmente che il provvedimento di concessione del deposito franco interferisca su materie di competenza statale e, in specie, sulla imposta di fabbricazione e sull'ordinamento doganale.
A questo ultimo riguardo sostiene che l'art. 39 dello Statuto siciliano prevede una riserva di competenza statale quanto al potere di legiferare con norme di carattere generale in materia doganale, ma non anche per quel che riguarda il potere amministrativo di concedere, in singoli casi, lo speciale regime di deposito franco.
Considerato in diritto
L'eccezione sollevata dalla difesa della Regione siciliana, secondo cui il ricorso del Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere notificato anche al "Cotonificio Siciliano", controinteressato all'impugnazione, non ha fondamento.
Già con ordinanza del 30 maggio 1956 questa Corte ebbe a
decidere che ai giudizi di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale
é estranea la figura del controinteressato. Identico
principio
Sta, infatti, che l'istituto dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni, così come é regolato nell'art. 134 della Costituzione e nell'art. 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, trae la sua ragion d'essere dalla necessità di comporre, attraverso il supremo organo delle garanzie costituzionali, un contrasto insorto fra enti costituzionali, definendo la sfera delle rispettive competenze: un contrasto, cioè, tra Stato e Regioni o tra Regioni, in rapporto alla sfera di attribuzioni garantita costituzionalmente a ciascuno di questi enti. Esso é pertanto il mezzo concesso a difesa di un interesse tutto particolare, che si risolve nell'interesse al rispetto della competenza dell'ente e, come tale, necessariamente trascende l'interesse particolare di singoli alla conservazione o alla rimozione dell'atto la cui emanazione ha dato occasione al conflitto. Ciò é reso vieppiù manifesto dalla circostanza, altrettanto certa, secondo cui la stessa impugnazione dell'atto, in quanto si propone lo scopo di ottenere una pronuncia dichiarativa di competenza in rapporto alla materia sulla quale l'atto ha interferito, finisce per andar ben oltre l'impugnazione del singolo atto ed involgere il titolo della funzione esercitata, ovverosia la spettanza o meno del potere in capo al soggetto che l'atto ebbe ad emanare.
Per questa particolare natura dell'azione, nettamente differenziata rispetto ad ogni altra azione giudiziaria, e in special modo nei confronti del ricorso alle giurisdizioni amministrative, é da escludere che possano valere nel giudizio dinanzi a questa Corte le norme di procedura relative alla notificazione del ricorso al controinteressato, ad una figura, cioè, che non ha riscontro nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.
Ciò dimostra la infondatezza anche della seconda eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della Regione.
Con essa si sostiene che non ricorrerebbero, nella fattispecie, i presupposti del conflitto costituzionale di attribuzione, nel senso - come la difesa della Regione spiega - che non ogni vizio dell'atto amministrativo può dare origine ad un tale conflitto, ma solo la violazione di una sfera di competenza che trovi il suo fondamento in una legge costituzionale. Questa ultima affermazione é esatta; così pure non si contesta che il conflitto di attribuzione denunciabile davanti a questa Corte possa solo concernere atti amministrativi o di normazione subordinata (regolamenti) che siano viziati per incompetenza istituzionale dello Stato o delle Regioni; ma il conflitto costituzionale di attribuzione nasce appunto perché si tratta di materie costituzionalmente attribuite alla competenza rispettivamente della Regione, dello Stato, ovvero di altre Regioni. La decisione della Corte - in tale ambito - ha appunto lo scopo di definire le sfere delle rispettive competenze costituzionali, con una efficacia che trascende il caso che ha dato occasione alla controversia, il che nettamente distingue l'istituto del conflitto di attribuzione dal comune caso di impugnativa per incompetenza in sede giurisdizionale amministrativa. Nella specie viene, in effetti, denunciato che con l'emanazione di un atto amministrativo da parte di un organo legittimato a dichiarare all'esterno la volontà della Regione siciliana sia stata invasa una sfera di competenza costituzionalmente sottratta a qualsivoglia organo della Regione perché riservata allo Stato.
Or non é dubbio - passando al merito - che tutto quanto attiene al regime doganale é di competenza esclusiva dello Stato. Tassativamente ciò é stabilito nel primo comma dell'art. 39 dello Statuto siciliano: "Il regime doganale della Regione é di esclusiva competenza dello Stato". Una norma così chiara non ammette eccezioni né distinzione - come sembra abbia voluto intendere la difesa della Regione - fra la materia legislativa e quella amministrativa, per attribuire questa ultima, o in base al richiamato art. 39 o in base all'art. 20 dello Statuto speciale, agli organi della Regione. Sta di fatto che il potere di istituire depositi franchi incide sulla materia doganale, risolvendosi in un particolare regime per effetto del quale quella parte di territorio destinata a deposito franco viene posta fuori della linea doganale (art. 1 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), e non vi ha dubbio che con la locuzione "regime doganale", di cui all'art. 39 dello Statuto regionale, si sia inteso riservare alla competenza esclusiva dello Stato tutto quanto concerne sia le modalità di transito delle merci che la materia dei diritti doganali. Questa sfera di riserva statale - secondo l'ampia formulazione della legge - non può esaurirsi nell'aspetto puramente normativo, ma abbraccia anche, in linea logica, il campo di attuazione pratica degli interessi pubblici connessi al fenomeno doganale, e quindi l'attività amministrativa ed esecutiva della legislazione statale in materia.
L'attuazione di questo principio rende superflua una particolare
valutazione del contenuto del provvedimento di
concessione impugnato davanti a questa Corte, in rapporto al quale é stato pur
esattamente osservato dall'Avvocatura dello Stato che esso (art. 3) deroga alla
legislazione statale che disciplina unitariamente e inderogabilmente il regime
dei depositi franchi (T.U. 17 marzo 1938, n. 726) ed esorbita dagli stessi
limiti territoriali della competenza regionale in quanto garantisce, sia pure
in conformità alla legge doganale - il che in tesi poco importa -, il libero
transito delle merci fuori del territorio regionale. Né
vale osservare in contrario, che l'istituzione di depositi franchi può
ricollegarsi, e magari anche soddisfare, al più generale interesse
dell'incremento della produzione industriale ed agricola, favorendo iniziative,
in tali settori, nel territorio regionale. L'apprezzamento di questi interessi,
di indole economica e sociale, é sì rimesso alla
competenza regionale, giusta il disposto dell'art. 14 dello Statuto speciale
per
Nemmeno fondate appaiono le ragioni prospettate in linea subordinata dalla difesa della Regione in relazione all'art. 20 dello Statuto speciale, già innanzi richiamato, e al disposto degli artt. 31 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, e l del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
Quanto alla tesi che il Presidente della Regione avrebbe emanato il provvedimento impugnato in base all'art. 20, nella veste eccezionale di organo non regionale ma statale, é appena da rilevare che ciò non risulta affatto dall'atto in rapporto al quale fu elevato il conflitto. Dalle circostanze di fatto risulta, al contrario, che l'atto fu emanato nella supposizione piena, sebbene erronea, della competenza regionale in materia. Del che, se pur ve ne fosse bisogno, potrebbe apparire come certa riprova la posizione assunta dalla Regione nel presente giudizio ove, in fondo, si rivendica una competenza propria della Regione nella materia di cui si tratta.
Né é consentito - per affermare sotto altro
aspetto la competenza del Presidente regionale - argomentare dal citato art. 1
del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n.
PER QUESTI MOTIVI
pronunziando sul conflitto di
attribuzione fra lo Stato e
respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione;
accoglie il ricorso e dichiara la competenza dello Stato per la concessione dei depositi franchi anche nel territorio della Regione siciliana e
annulla il decreto del Presidente della Regione, innanzi indicato, 20 aprile 1951, n. 78.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELLI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.