SENTENZA
N. 76
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma della Valle
d'Aosta, approvata il 18 luglio 1962 e riapprovata, in sede di rinvio, il 4 ottobre
1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di
tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23 ottobre 1962,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed
iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1962.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Valle
d'Aosta;
udita nell'udienza
pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Antonio Canino e Pietro Gasparri, per il
Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Ritenuto
in fatto
In data 4 ottobre
1962 il Consiglio della Valle d'Aosta ha approvato, in sede di rinvio, una
legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in
materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti.
L'art. 1 dispone che
le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità,
monumenti e belle arti, devolute alla Regione della Valle d'Aosta ai sensi
degli artt. 2, lett. q, 3, lett. m, e 4 dello Statuto speciale, sono esercitate
dall'Assessore regionale per il turismo.
L'art. 2 stabilisce
che, fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale in materia di
tutela del paesaggio, le attribuzioni demandate dalla legislazione statale al
Ministero della pubblica istruzione ed alle Sovraintendenze alle antichità e
belle arti sono esercitate, nella Regione, dall'Assessore regionale per il
turismo e dalla Sovraintendenza regionale alle antichità, monumenti e belle
arti.
A norma dell'art. 3
contro i provvedimenti del Sovraintendente regionale alle antichità, monumenti
e belle arti e dell'Assessore regionale per il turismo, é ammesso, entro venti
giorni dalla comunicazione, ricorso alla Giunta regionale, che decide con
provvedimento definitivo.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20 ottobre 1962, ha impugnato la legge
perché in contrasto con l'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Il
ricorso é stato notificato alla Regione il 23 di quello stesso mese e
depositato nella cancelleria della Corte il 27 successivo. Ne é stata fatta
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 novembre 1962,
n. 286, e sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'ottobre 1962.
Con il ricorso,
seguito da una memoria depositata il 2 febbraio 1963, si espone: ai sensi degli
artt. 2, lett. q, e 3, lett. m, dello Statuto regionale, la Valle d'Aosta ha
competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e competenza
integrativa in materia di antichità e belle arti. In queste materie, fino a
quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano, a norma
dell'art. 51 dello Statuto speciale, le leggi dello Stato. Lo Statuto della
Valle d'Aosta non prevede la emanazione di norme statali di attuazione, neppure
per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e di uffici dallo Stato alla
Regione. E pertanto nella specie va applicata 1'VIII disposizione transitoria
della Costituzione, la quale stabilisce che il passaggio delle funzioni statali
alle Regioni é regolato da leggi statali.
Un trasferimento
immediato di funzioni e uffici dallo Stato alla Valle, che prescinda da norme
di attuazione, non potrebbe ricavarsi dagli artt. 2, 3, 4 e 51 dello Statuto
speciale, perché questi concernono soltanto l'attribuzione alla Regione di potestà
legislativa, la quale, dal punto di vista sostanziale, può essere esercitata
anche prima che avvenga quel trasferimento, mentre una legge é necessaria per
l'esercizio di funzioni amministrative già esercitate dallo Stato. Codesta
necessità si può dedurre, con argomento a contrario, anche dalla considerazione
che l'art. 5 del D.L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532, ha devoluto alla
Regione l'esercizio delle attribuzioni spettanti alle Sovraintendenze alle
antichità e belle arti, ma non anche quelle spettanti al Ministero della
pubblica istruzione o ad altri organi dello Stato.
La Regione,
costituitasi nel giudizio, nelle deduzioni originarie e nella memoria,
depositate, rispettivamente, il 9 novembre 1962 e il 20 febbraio 1963, deduce
anzitutto l'improcedibilità del ricorso per due motivi:
1) nel ricorso dello
Stato, notificato alla Regione, manca qualsiasi indicazione circa la data della
deliberazione del Consiglio dei Ministri che autorizzava il Presidente del
Consiglio ad impugnare la legge regionale. E tale omissione mette la
controparte nella impossibilità di controllare la ritualità dell'iter formativo
del procedimento di impugnazione.
Né, a soddisfare tale
esigenza, può bastare il generico accenno, contenuto nel ricorso in esame, che
"sarà" provveduto al deposito della copia di detta deliberazione;
2) a norma dell'art.
44 dello Statuto speciale della Valle, il Presidente della Regione sarebbe
dovuto intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale fu
deliberato di impugnare la legge regionale, trattandosi di questione che "
interessa particolarmente " la Regione.
A queste deduzioni
della Regione in ordine alla inammissibilità del ricorso, l'Avvocatura dello
Stato, nella sua memoria, ha replicato:
1) l'eccezione
fondata sul fatto che nel ricorso dello Stato, notificato alla Regione, non é
indicata la data della deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri
autorizzava il suo Presidente ad impugnare la legge regionale, non é basata su
alcuna disposizione di legge, né costituzionale né ordinaria, la quale imponga
tale formalità, e tanto meno sotto pena di nullità. É vero che la deliberazione
del Consiglio dei Ministri é un presupposto per l'ammissibilità del ricorso del
Presidente del Consiglio e che essa deve precedere la proposizione del ricorso
- ciò che nella specie é avvenuto - ma da questo non può dedursi il principio,
sostenuto dalla Regione, secondo il quale sarebbe inammissibile il ricorso che
non indichi la data della deliberazione consiliare. Del resto, il tempestivo deposito
in cancelleria della deliberazione in parola consentiva alla Regione di
controllare, prima del deposito delle sue deduzioni, la regolarità sia della
deliberazione che del ricorso;
2) la seconda
eccezione sollevata dalla Regione, e fondata sulla circostanza che il
Presidente della Giunta regionale non intervenne alla seduta del Consiglio dei
Ministri nella quale fu deliberato di impugnare la legge valdostana, ad avviso
dell'Avvocatura non ha alcun rilievo, in quanto la deliberazione del Governo di
ricorrere alla Corte costituzionale per l'annullamento di una legge regionale
non rientra tra le questioni che " interessano particolarmente " la
Regione: l'impugnativa di una legge regionale, infatti, é questione che
interessa esclusivamente lo Stato e concerne l'esercizio di un suo diritto
potestativo, e non é un atto adottato " nell'interesse " della
Regione.
Nel merito, la
Regione, con le deduzioni e con la memoria dianzi richiamate, oppone che il
ricorso é infondato.
La Valle ha potestà
legislativa esclusiva in materia di turismo e di tutela del paesaggio (art. 2,
lett. q) e competenza legislativa integrativa in materia di antichità e belle
arti (art. 3, lett. m), materie nelle quali la Regione ha il potere di
esercitare ed in realtà esercita le funzioni amministrative in virtù dell'art.
4 dello Statuto speciale. Con la legge impugnata, la Regione, trasferendo in
concreto alla Valle le materie già attribuite alla sua competenza legislativa,
si é limitata a determinare gli organi regionali competenti ad esercitare le
funzioni prima esercitate da organi dello Stato. E questo é il minimum della
disciplina che la Regione, a norma del suo Statuto, poteva adottare nella
soggetta materia; e l'ha adottata senza nessuna di quelle innovazioni
sostanziali che pure avrebbe potuto apportare ai sensi degli artt. 2 e 3 dello
Statuto.
Del resto già sei
volte la Regione ha emanato leggi in materie attribuite alla sua sfera
legislativa primaria o sussidiaria, senza che lo Stato le abbia mai impugnate.
Il che, se non costituisce un elemento giuridico determinante, é certamente
significativo.
Né é esatto affermare
che la Valle non può trasferire agli organi propri le funzioni amministrative
già spettanti ad organi statali, perché ciò rientrerebbe nella competenza dello
Stato. Tale tesi é resistita non solo dallo stesso art. 51 dello Statuto, il
quale dispone che " nelle materie attribuite alla competenza della
Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si
applicano le leggi dello Stato ", ma anche dalla considerazione che se
l'attuazione dello Statuto speciale fosse affidata alla discrezionalità dello
Stato, questo - in ipotesi - potrebbe, con la sua inerzia, paralizzare la vita
legislativa della Regione.
La disposizione transitoria
VIII della Costituzione non é applicabile nella specie.
Vero é che la Corte
costituzionale ha ritenuto che quella disposizione ha portata generale ed é,
quindi, applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale, ma non ha stabilito
che essa si estenda anche alla Valle d'Aosta, per cui la questione della sua
applicabilità alla Regione valdostana rimane tuttora aperta.
Si osserva in
proposito che il silenzio dello Statuto speciale della Valle circa le norme di
attuazione non può ascriversi ad una involontaria omissione dei costituenti,
perché quando essi ritennero la necessità di norme di attuazione per
determinati settori lo dissero espressamente. Così l'art. 14 dello Statuto
speciale, istituendo la " zona franca " in Val d'Aosta, espressamente
dispone che le modalità di attuazione della " zona franca " saranno
concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
Inoltre, mentre per
le altre tre Regioni a Statuto speciale ben può lo Stato emanare norme di
attuazione dei rispettivi Statuti perché é la stessa legge costituzionale a
prevederlo, per quanto riguarda la Valle d'Aosta lo Stato non può emanare tali
norme, non previste dallo Statuto, salvo il caso, espressamente previsto, della
istituzione della zona franca di cui al citato art. 14.
É da ritenere,
pertanto, che i costituenti non ravvisarono la necessità di norme di attuazione
dello Statuto della Valle sia perché i benefici di vario genere accordati alla
Regione valdostana, stante la limitata estensione del suo territorio, la scarsa
popolazione ed i modesti interessi economici della Regione, rappresentavano ben
poca cosa nel quadro degli interessi generali dello Stato; sia perché prima
dell'entrata in vigore della Costituzione il decreto legislativo n. 545 del 7
settembre 1945 aveva accordato alla Valle piena autonomia, " in
considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del
tutto particolari ". Il provvedimento fu poi integrato con il successivo
decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 532, che trasferì "in
concreto" alla Regione vari servizi già appartenenti allo Stato.
Al momento
dell'emanazione dello Statuto valdostano, dunque, l'ordinamento giuridico di
piena autonomia della Valle era un fatto già compiuto, per cui apparirono
superflue norme disciplinatrici di poteri già spettanti alla Regione.
Il trasferimento dei
poteri amministrativi dallo Stato alla Regione valdostana é stato
legislativamente disposto con gli artt. 2, 3, 4 e 51 dello Statuto speciale.
Già in occasione del ricorso dello Stato contro la legge valdostana n. 1 del
1958 in materia di miniere, il Governo non disconobbe che in virtù dell'art. 11
dello Statuto della Valle, poteri già spettanti allo Stato potessero essere
trasferiti alla Regione senza necessità di norme di attuazione. E la Corte
costituzionale non avrebbe respinto quel ricorso, come fece con sentenza del 27
gennaio 1958, n. 8, se non avesse implicitamente riconosciuto che non
esisteva una pregiudiziale circa la legittimità del trasferimento di quei
servizi dalla Valle allo Stato con legge regionale.
Considerato
in diritto
1. - Non sono fondate
le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa della Valle.
Nessuna disposizione
di legge stabilisce che nel ricorso debba essere menzionata la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, con la quale é autorizzato il Presidente a proporre
il ricorso contro una legge regionale.
Né tale menzione é
necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'atto o al fine di assicurare
il contraddittorio. Necessario é che la deliberazione del Consiglio dei
Ministri sia di data anteriore a quella del ricorso; e nella specie lo é stata,
come risulta dagli atti depositati nel giudizio e non é contestato dalla difesa
della Regione, che ha potuto prenderne conoscenza in tempo utile per
controllare la regolarità della deliberazione e del ricorso.
Quanto all'altra
eccezione riferentesi al mancato intervento del Presidente regionale alla
seduta del Consiglio dei Ministri in cui fu deliberata la proposizione del
ricorso, basterà richiamare la recente sentenza n. 12 del 7 febbraio 1963, con la quale la Corte, giudicando di una
identica questione basata sull'art. 47, secondo comma, dello Statuto speciale
per la Sardegna, che usa la stessa espressione contenuta nell'art. 44, terzo
comma, dello Statuto valdostano, ha escluso che la deliberazione del Governo
sul promuovimento di una questione di legittimità o di una questione di merito
nei confronti di una legge regionale possa riguardare " particolarmente
" la Regione, essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della
sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione
o degli interessi nazionali.
2. - Nel merito,
l'unica questione, che é alla base del contrasto fra lo Stato e la Regione in
ordine alla legittimità della legge impugnata, é quella se anche per la Valle
d'Aosta occorra che una legge dello Stato regoli il passaggio alla Regione dei
servizi statali che gli Statuti speciali hanno assegnato alla sfera regionale.
La Corte rileva
essere esatto che, a differenza di altri Statuti, lo Statuto speciale per la
Valle non ha previsto l'emanazione di norme di attuazione, all'infuori
dell'art. 14 relativo alla "zona franca ", che fa espresso richiamo
ad una legge dello Stato per le modalità di attuazione. E anche vero che con
disposizioni precedenti all'emanazione dello Statuto speciale erano stati
trasferiti alla Regione vari servizi statali. E risponde pure a verità che lo
Stato non ha sollevato alcuna eccezione contro varie leggi valdostane, che
hanno un contenuto strettamente analogo a quello della legge ora impugnata e
che, nell'unica impugnazione proposta - quella contro la legge valdostana in
materia di miniere - non venne contestata dal Governo la legittimità del
trasferimento, con legge regionale, di un servizio statale alla Regione.
Per cominciare
dall'ultimo argomento, tratto dal comportamento dello Stato, effettivamente
univoco per diversi anni, la Corte ritiene che questo comportamento non può
offrire un sussidio ai fini dell'interpretazione delle norme costituzionali,
giacché, anche se quel comportamento avesse determinato una prassi (il che nel
caso attuale non é stato dimostrato), ci si troverebbe di fronte ad una prassi
contra legem che non potrebbe essere invocata a quei fini.
Né giova alla tesi
della Regione il precedente costituito dalla sentenza n. 8 del
1958 di questa Corte relativa alla legge mineraria: solo con ordinanza n. 22 del
5 aprile 1960, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzioni fra
lo Stato e la Regione siciliana, la Corte ha, per la prima volta, sollevato una
questione di legittimità costituzionale non proposta con l'ordinanza di
rimessione o con il ricorso.
D'altra parte, é da
tener presente che il motivo essenziale, in base a cui la Corte emise la sua
decisione, fu quello che la concessione ex art. 11 dello Statuto valdostano é
da considerare come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che
essa deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento,
restando allo Stato i poteri che gli spettano nella veste di concedente. Fu una
soluzione particolare, che non richiedeva la definizione di questioni generali.
Venendo all'esame
dell'argomento fondamentale addotto dalla Regione, la Corte osserva che il
silenzio dello Statuto valdostano circa le norme di attuazione può significare
effettivamente che non si ritenne necessario, nei riguardi della Valle,
conferire al Governo il potere di emanare norme di attuazione; ma ciò non
significa che si fosse voluto adottare per la Valle un sistema diverso da
quello generale.
Il legislatore
costituente, con esplicite norme contenute in tutti gli Statuti speciali del
1948, escluso quello valdostano, e nel recente Statuto speciale per il Friuli-
Venezia Giulia (art. 65), nonché nella disposizione transitoria VIII della
Costituzione, ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte
delle Regioni, a Statuto speciale o a statuto ordinario, non può aver luogo se
le relative modalità non siano dettate con norme legislative statali.
Su questo punto la
giurisprudenza della Corte é costante (se ne veda il richiamo nelle sentenze n. 22 del 7 maggio 1961, n. 14 del 7 marzo 1962, n. 67 del 7 giugno
e n. 83 del 3
luglio dello stesso anno e in numerose altre). Dalle stesse sentenze ora
ricordate e da quelle alle quali esse fanno riferimento si rileva che la
giurisprudenza della Corte é altresì costante nel ritenere che la disposizione
transitoria VIII della Costituzione sancisce un principio generale ed
inderogabile, che afferma la necessità di una attuazione coordinata dei
principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento nel campo
dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e dello Stato.
A nulla rileva,
dunque, il fatto che nello Statuto della Valle siano state conferite alla
Regione diverse attribuzioni amministrative senza la espressa indicazione della
necessità di norme statali di attuazione, se questa necessità era stata già
espressa nella Costituzione con una disposizione generale valevole per tutte le
Regioni.
Né, ad isolare la
situazione della Valle, servono gli argomenti fondati sugli artt. 14 e 51 dello
Statuto.
Il fatto che, nello
Statuto valdostano, sia stata prevista una legge di attuazione per il solo caso
della zona franca non significa che si sia voluto escludere la possibilità o
addirittura la legittimità di altre leggi di attuazione.
Neppure giova il
richiamo all'art. 51, secondo il quale nelle materie attribuite alla competenza
della Regione si applicano le leggi dello Stato fino a quando non sia
diversamente disposto con leggi regionali. Ad un argomento identico basato
sull'art. 57 dello Statuto sardo, che ha lo stesso contenuto dell'art. 51 dello
Statuto valdostano, la Corte con la citata sentenza n. 22 del 1961 rispondeva che l'art. 57 prevede il caso
della permanenza della legislazione statale anche dopo l'emanazione delle norme
di attuazione ove la Regione si astenga dal legiferare: quella norma, quindi,
non può essere invocata per dimostrare che la Regione potrebbe regolare il
passaggio dei servizi con proprie leggi prima che intervengano le norme di
attuazione.
Non si contesta alle
Regioni il potere di emanare leggi nelle materie di propria competenza anche
prima del passaggio dei servizi, purché, però, non siano modificate le
attribuzioni degli organi statali (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2 del 22 gennaio 1960 e n. 13 del 22 febbraio 1962).
Non é decisivo
l'altro argomento addotto dalla Regione - anch'esso di portata generale -
secondo cui l'affermata esigenza di norme statali di attuazione potrebbe
rendere possibile un differimento anche sine die dell'inizio
dell'attività delle Regioni, in settori che la legge costituzionale ha ad esse
affidato, ove lo Stato non provveda ad emanare le norme occorrenti. Che questo
inconveniente possa verificarsi e che, anzi, si sia già verificato é cosa
innegabile; ma dal fatto che il sistema abbia prodotto e possa produrre degli
inconvenienti non può essere tratto un argomento contro il sistema. Tanto più
che non é detto che l'ordinamento costituzionale sia assolutamente privo di
rimedi contro l'ingiustificata inerzia degli organi ai quali é demandato il
compito di dettare le norme di attuazione.
É da osservare,
infine, che l'argomento addotto dalla Regione e fondato sulle norme che
anteriormente allo Statuto disposero il passaggio dei servizi alla Valle é,
invece, decisivo contro la tesi regionale. Difatti, il decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della
Valle d'Aosta, all'art. 13, dispose che le modalità dell'assunzione da parte
della Valle dei servizi indicati nel precedente art. 12 sarebbero state
determinate con separati provvedimenti legislativi. E, per quanto concerne la
materia che interessa la presente controversia, é da ricordare che l'art. 5 del
D. L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532, dispose che nella circoscrizione della
Valle le attribuzioni spettanti alle Sovraintendenze alle antichità e belle
arti sono esercitate dalla Valle che vi provvede con uffici e personale propri.
La situazione attuale
é ancora quella determinata dalla norma del 1946, la quale dispose il
trasferimento alla Valle delle funzioni delle Sovraintendenze, non quelle del
Ministero della pubblica istruzione né quelle del Governo della Repubblica ai
sensi degli artt. 4 e 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, contenente norme
sulla protezione delle bellezze naturali, né qualunque altra spettante ad
organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze.
E, pertanto, la legge
regionale impugnata, mentre ha legittimamente statuito circa le attribuzioni
degli organi della Valle nelle materie già di competenza delle Sovraintendenze,
ha indebitamente attribuito ad organi della Valle funzioni che spettano, e
dovranno spettare, ad organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze, fino a
quando una legge statale non ne disciplinerà il trasferimento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta,
approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio
di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità,
monumenti e belle arti, nelle parti in cui detta legge attribuisce ad organi
della Valle poteri spettanti al Ministero della pubblica istruzione ed al
Governo della Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi dalle
Sovraintendenze alle antichità e belle arti.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 30 maggio 1963.